Prassi Amministrazione delle imposte dei Grigioni

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1 Prassi Amministrazione delle imposte dei Grigioni art. 23, 29, 36, 16, 30 lett. e, 40, 40a LIG art. 20, 22, 33, 16, 24 lett. b, 37, 38 LIFD 1. Premesse Pilastro (AVS) Principi Deduzione dei contributi Imposizione delle prestazioni Pilastro (previdenza professionale) Principi obbligatoria (pilastro 2a) Affiliazione volontaria (pilastro 2a) sovraobbligatoria (pilastro 2b) Deduzione dei contributi Contributi periodici Acquisto di anni di contribuzione Principi Pensionamento anticipato Restrizioni (introduzione del ) Procedura in caso di sospetta violazione dell'art. 79b cpv. 3 LPP Imposizione delle prestazioni Rendita Liquidazioni in capitale Presupposti per il versamento di una liquidazione in capitale Caso speciale: prelievo PPA Imposizione Imposizione in caso di beneficio Pilastro 3a (previdenza individuale vincolata) RK ( RK) i.doc P

2 4.1 Deduzione dei contributi Principio Indipendente con attività lucrativa (accessoria) dipendente Passaggio da attività lucrativa indipendente ad attività lucrativa dipendente Cessazione dell'attività lucrativa Imposizione delle prestazioni Trasferimento nel 2 pilastro Pilastro 3b (previdenza individuale libera) Concetti Differenziazioni In base al tipo di evento assicurato In base al tipo di pagamento del premio In base al tipo di prestazione assicurativa Diritto di riscatto Assicurazione commerciale e privata Deduzione dei premi Interessi passivi in caso di assicurazione di capitale finanziata da terzi con premio unico Imposizione delle prestazioni Assicurazioni di capitali Assicurazione di capitale con diritto di riscatto Con premio unico Con premio periodico Assicurazione di capitale senza diritto di riscatto (assicurazione di rischio) Assicurazioni di rendita Riscattabili Non riscattabili (semplice assicurazione di rischio) Rendite temporanee Imposta sulla sostanza Bibliografia i.doc 2

3 1. PREMESSE Lo scopo di questa prassi è quello di illustrare in modo completo il trattamento fiscale della previdenza. Da un lato si distingue tra i diversi tipi di previdenza, segnatamente tra il primo (AVS), il secondo (previdenza professionale) e il terzo pilastro (previdenza individuale vincolata e libera). Dall'altro si distingue tra il trattamento fiscale dei contributi (deducibilità) e delle prestazioni (imposizione) PILASTRO (AVS) 2.1 Principi L'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti mira a coprire le esigenze esistenziali minime in caso di perdita del reddito proveniente da attività lucrativa in seguito a vecchiaia o decesso della persona che provvede al sostentamento della famiglia. Sono tenute al pagamento dei contributi in primo luogo tutte le persone fisiche domiciliate in Svizzera che esercitano qui un'attività lucrativa e che hanno compiuto il 17 anno di età. Sono inoltre soggette all'obbligo contributivo tutte le persone che non esercitano un'attività lucrativa dal 1 gennaio dell'anno in cui compiono il 21 anno d'età fino alla fine del mese in cui raggiungono l'età di pensionamento. Sono tenuti al pagamento dei contributi anche tutti i datori di lavoro, ossia le persone che pagano a persone obbligatoriamente assicurate retribuzioni del lavoro. Dal reddito da attività lucrativa dipendente è prelevato un contributo dell'8,4%, metà a carico del lavoratore e metà a carico del datore di lavoro 1. Il contributo sul reddito da attività lucrativa indipendente ammonta al 7,8% 2. Per il calcolo dei contributi delle persone che non esercitano un'attività lucrativa ci si basa sia su eventuali redditi provenienti da rendite che sulla sostanza; è in ogni caso dovuto il contributo minimo secondo l'art. 10 cpv. 1 LAVS (fr ; stato 2007). 2.2 Deduzione dei contributi La deduzione dei contributi versati all'avs dal datore di lavoro e dal lavoratore si conforma all'art. 36 lett. d LIG risp. all'art. 33 cpv. 1 lett. d LIFD, in base ai quali i contributi dovuti per legge all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti sono (interamente) deducibili (deduzione inorganica). 1 2 Art. 5 cpv. 1 LAVS in unione con art. 13 LAVS. Art. 8 LAVS i.doc 3

4 Nei rapporti intercantonali i contributi AVS rientrano per contro tra le spese di conseguimento del reddito (deduzione organica) e vengono quindi dichiarati come oggetto Imposizione delle prestazioni L'AVS versa rendite di vecchiaia (art. 21 e segg. LAVS), rendite vedovili (art. 23 e segg. LAVS), nonché rendite per orfani (art. 25 LAVS). Esse vengono sempre rilevate in misura del 100% insieme agli altri redditi (art. 23 cpv. 1 LIG risp. art. 22 cpv. 1 LIFD) PILASTRO (PREVIDENZA PROFESSIONALE) 3.1 Principi La previdenza professionale serve alle persone esercitanti un'attività lucrativa e ai loro superstiti quale cosiddetto 2 pilastro a complemento dell'avs/ai per coprire i rischi di vecchiaia, invalidità e decesso (art. 1 LAVS). La previdenza professionale va sempre intesa come assicurazione collettiva gestita da istituti di previdenza speciali esenti dalle imposte che si dedicano esclusivamente e permanentemente allo scopo della previdenza professionale. Gli istituti che si occupano solo di risparmio non coprono tutti questi rischi. Essi non si dedicano di conseguenza allo scopo della previdenza professionale 4, motivo per cui la loro esenzione dalle imposte non è possibile e non è quindi neanche possibile dedurre i contributi versati agli stessi 5. È possibile assicurare soltanto le prestazioni minime previste dalla LPP (pilastro 2a 6 ) oppure, oltre all'ambito obbligatorio, anche i rischi di previdenza sovraobbligatori (pilastro 2b 7 ). Questi ultimi possono essere assicurati presso un cosiddetto istituto di previdenza involgente insieme alla previdenza obbligatoria oppure separatamente presso un istituto sovraobbligatorio o per i quadri. Aggiunta del Nell'ambito della prima revisione LPP 8 con l'art. 1 cpv. 3 LPP è stata inserita una nuova disposizione in base alla quale il Consiglio federale precisa le nozioni di adeguatezza, collettività, parità di trattamento e pianificazione previdenziale, nonché il principio d'assicurazione, che provengono dal diritto fiscale e sono state sviluppate nella prassi e nella giurisprudenza. Il Consiglio federale ha adempiuto a questo incarico, disciplinan Höhn/Mäusli, 19 n. marg. 6a con rimandi. La costituzione di un capitale di risparmio attribuito individualmente ai destinatari non è considerata come previdenza. TF, StE 2001 B n. 27. Cfr. più avanti, n Cfr. più avanti, n In vigore dall' i.doc 4

5 do in un'ordinanza i principi in questione. Le relative disposizioni si trovano negli articoli 1-1h OPP 2 9 : Aggiunta del Aggiunta del Mod. del Aggiunta del Aggiunta del Il principio di adeguatezza risulta direttamente dall'articolo sullo scopo della LPP, in base al quale la previdenza professionale deve consentire insieme all'avs/ai di mantenere in modo "adeguato" il tenore di vita usuale. Le prestazioni finali della previdenza professionale non possono quindi superare insieme a quelle delle assicurazioni sociali il 100% dell'ultimo reddito da attività lucrativa; il reddito assoggettato al contributo non può di conseguenza superare il reddito da attività lucrativa. L'art. 1 OPP 2 stabilisce che l'adeguatezza viene valutata sulla base di un modello di calcolo che tiene conto del rapporto tra le prestazioni di vecchiaia del 2 pilastro e l'ultimo reddito soggetto all'avs oppure del rapporto tra tutti i contributi regolamentari al 2 pilastro e tale reddito: conformemente alla lett. a la previdenza è adeguata se le prestazioni di vecchiaia non superano il 70% dell'ultimo salario o reddito assicurabile soggetto all'avs, conformemente alla lett. b, se tutti i contributi regolamentari non superano il 25 % della somma dei salari assicurabili soggetti all'avs rispettivamente del reddito assicurabile soggetto all'avs. Si tratta di presupposti alternativi, ciò significa che deve essere soddisfatto soltanto uno dei due presupposti. In presenza di più istituti di previdenza i presupposti menzionati devono essere soddisfatti per il complesso dei rapporti di previdenza (art. 1a OPP 2). Il principio della collettività esige l'inclusione di tutti i lavoratori di un'impresa nella previdenza professionale nel quadro di una o più collettività e vieta accordi speciali tra singoli intestatari e l'istituto di previdenza ai sensi di "assicurazioni à la carte". L'appartenenza ad una collettività deve essere determinata in base a criteri obiettivi, come ad esempio il livello salariale o la posizione gerarchica nell'azienda (art. 1c cpv. 1 OPP 2). Il principio della collettività è parimenti rispettato quando una sola persona è assicurata, ma il regolamento prevede la possibilità di assicurarne altre (cosiddetta collettività virtuale); ciò non si applica tuttavia all'assicurazione facoltativa degli indipendenti (art. 1c cpv. 2 OPP 2). Il principio della parità di trattamento esige la parità di trattamento per quanto riguarda il finanziamento e l'ammontare delle prestazioni in rapporto al salario assicurato e ai contributi. Il principio della parità di trattamento è rispettato quando tutti gli assicurati di una collettività sono soggetti alle medesime condizioni regolamentari nel piano di previdenza (art. 1f OPP 2). In base al principio della pianificazione previdenziale il finanziamento (costituzione della previdenza) e le modalità del futuro versamento delle prestazioni di previdenza devono essere fissati in anticipo nello statuto e nel regolamento in base a criteri schematici. Non è ammessa l'assegnazione di prestazioni non previste nel regolamento o a condizioni diverse da quelle previste nel regolamento. Inoltre i parametri necessari per fissare l'obiettivo delle prestazioni devono essere determinati in base a principi tecnici riconosciuti (art. 1g OPP 2). Il principio d'assicurazione è rispettato quando i contributi di rischio (per finanziare le prestazioni che coprono i rischi di decesso e d'invalidità) ammontano almeno al 6 percento dell'importo complessivo dei contributi (art. 1h OPP 2). Per il calcolo di questa percentuale minima è determinante l'importo complessivo dei contributi per tutte le collettività e per tutti i piani di previdenza di un datore di lavoro affiliato ad un istituto di previdenza. 9 RS i.doc 5

6 Aggiunta del Conformemente all'art. 1 cpv. 3 LPP, ultima frase, il Consiglio federale può a titolo di novità stabilire un'età minima per il pensionamento anticipato. Nell'art. 1i OPP 2 il Consiglio federale ha di conseguenza stabilito che i regolamenti degli istituti di previdenza in linea di principio non possono prevedere un'età di pensionamento inferiore a 58 anni. Età di pensionamento inferiori a quella menzionata sono ammesse soltanto in caso di ristrutturazioni aziendali e nel caso di rapporti di lavoro in cui è prevista un'età di pensionamento inferiore per motivi di sicurezza pubblica. 3.2 obbligatoria (pilastro 2a) Modifica del Modifica del Secondo l'art. 7 cpv. 1 LPP i lavoratori dipendenti con un salario annuo di oltre fr. 19'890.- (presso lo stesso datore di lavoro) sottostanno all'assicurazione obbligatoria del 2 pilastro. Deve essere assicurata obbligatoriamente la parte del salario annuo compresa tra fr. 19'890. (cosiddetta soglia d'entrata) e fr. 79' I datori di lavoro devono quindi assicurare obbligatoriamente il salario dei lavoratori dipendenti compreso tra questi importi limite. A titolo di novità la deduzione di coordinamento non corrisponde più alla soglia d'entrata, ma ammonta a fr. 23'205.-, il cosiddetto salario annuo coordinato ammonta quindi al massimo a fr. 56'355.-; il salario minimo assicurato ammonta però sempre a fr. 3' Anche l'azionista unico impiegato presso la sua SA sottostà quale lavoratore dipendente alla previdenza obbligatoria nel quadro degli importi limite menzionati e deve assicurarsi insieme al suo personale. Se non dispone di altro personale, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale 11 sulla base del principio della collettività finora poteva (risp. doveva) soltanto affiliarsi all'istituto collettore 12 o assicurarsi presso l'istituto di previdenza d'associazione (se esistente). A titolo di novità in base alla disposizione esplicita dell'art. 1c cpv. 2 OPP 2 che corrisponde all'opinione più diffusa nella dottrina 13 e alla prassi vigente nel Cantone dei Grigioni è ammessa anche l'affiliazione singola ad una fondazione collettiva, se la cosiddetta collettività virtuale è data risp. è prevista nel regolamento; a questo proposito viene prestata particolare attenzione al rispetto dei principi della previdenza. 3.3 Affiliazione volontaria (pilastro 2a) I salariati e gli indipendenti non sottoposti all'assicurazione obbligatoria possono farsi assicurare facoltativamente (art. 4 cpv. 1 e art. 44 e segg. LPP) Art. 8 cpv. 1 LPP; stato DTF 120 Ib 199. Cfr. art. 60 LPP: l'istituto collettore è un istituto di previdenza. Concretamente si tratta di una fondazione sostenuta dalla Confederazione; l'attuazione tecnica della previdenza compete attualmente alla Rentenanstalt. Cfr. Maute/Steiner/Rufener, p. 132 e segg., con diversi rimandi in FN i.doc 6

7 Il lavoratore non assicurato obbligatoriamente, al servizio di vari datori di lavoro e il cui salario annuo supera fr. 19'890. (stato 2007), può farsi assicurare facoltativamente presso l'istituto collettore o presso l'istituto di previdenza a cui è affiliato uno dei suoi datori di lavoro, sempre che il relativo regolamento interno lo preveda (art. 46 cpv. 1 LPP). Il lavoratore già assicurato obbligatoriamente presso un istituto di previdenza può farsi assicurare per il salario che riscuote dagli altri datori di lavoro presso il medesimo istituto di previdenza, se ciò non è escluso dalle disposizioni regolamentari interne; altrimenti può farsi assicurare per il salario che riscuote dagli altri datori di lavoro presso l'istituto collettore (art. 46 cpv. 2 LPP). Se il lavoratore paga direttamente i contributi all'istituto di previdenza, ogni datore di lavoro deve rimborsargli la metà dei contributi inerenti al salario riscosso presso di lui (art. 46 cpv. 3 LPP); l'istituto di previdenza può provvedere all'incasso nei confronti dei datori di lavoro (art. 46 cpv. 4 LPP). L'assicurato che cessa d'essere assoggettato all'assicurazione obbligatoria (se ad es. non viene più conseguito il reddito minimo di fr. 19'350. ) può continuare l'intera previdenza o la sola previdenza per la vecchiaia nella stessa estensione presso il medesimo istituto di previdenza, se il regolamento interno lo consente, o presso l'istituto collettore (art. 47 cpv. 1 LPP); questa possibilità è prevista per al massimo due anni 14. Aggiunta del A titolo di precisazione dell'art. 44 LPP, l'afc ha emanato la circolare n. 1 del 30 gennaio 1986, in base alla quale anche i datori di lavoro indipendenti possono affiliarsi a un istituto di previdenza, però unicamente se per tutto il personale sono stati presi provvedimenti previdenziali in maniera equivalente. È considerato datore di lavoro chi, sulla base d'un contratto di lavoro, impiega almeno un terzo (sono pure considerati terzi il coniuge e i discendenti che lavorano nell'azienda). Secondo la prassi e la giurisprudenza 15 gli indipendenti senza personale possono affiliarsi facoltativamente, però esclusivamente all'istituto di previdenza della loro associazione professionale o dell'istituto collettore 16. L'affiliazione singola di un indipendente ad un istituto di previdenza non è per contro ammessa, dato che ciò porterebbe di fatto ad una totale individualizzazione della previdenza; a titolo di novità ciò è previsto espressamente nell'art. 1c cpv. 2 OPP 2, ultima frase. Gli indipendenti che non si sono affiliati a nessun istituto di previdenza del 2 pilastro possono costituire, in virtù dell'art. 7 cpv. 1 OPP 3, una previdenza vincolata ("grande" pilastro 3a 17 ). Un contribuente che è sia salariato 18 che indipendente, anche se per il suo reddito da attività lucrativa indipendente non è affiliato a un istituto di previdenza del 2 pilastro, può effettuare di principio soltanto la deduzione più bassa del pilastro 3a prevista dall'art. 7 cpv. 1 lett. a OPP Cfr. Vorsorge und Steuern, Anwendungsfälle, A TA AG, StE 1993 B 27.1 n. 16; TA LU, StE 1993 B 27.1 n. 15; TA, StE 1988 B 27.1 n. 7. Cfr. sul tema Peter-Szerenyi, p. 112 e segg. Cfr. più avanti, n E per questo reddito è affiliato obbligatoriamente sulla base dell'ammontare del salario ad un istituto di previdenza del 2 pilastro. Per le eccezioni cfr. più avanti, n e seg i.doc 7

8 3.4 sovraobbligatoria (pilastro 2b) Un regolamento di previdenza può prevedere che venga assicurato anche il reddito che supera la parte del salario annuo che deve essere assicurata obbligatoriamente 20. Un'assicurazione sovraobbligatoria di questo tipo può essere configurata come piano di previdenza cosiddetto involgente, in base al quale tutti i lavoratori di un'impresa sono assicurati per l'intero salario annuo (eventualmente soltanto fino ad un determinato limite). È possibile anche assicurare separatamente la parte sovraobbligatoria soltanto per un determinato gruppo di lavoratori (cosiddetta assicurazione per quadri o "beletage"). Anche in caso di regolamentazione separata dell'ambito sovraobbligatorio devono essere assicurati tutti i rischi, ossia anche i rischi di decesso e invalidità; anche in questo ambito non è ammesso in particolare gestire soltanto un piano di risparmio con esenzione dal pagamento dei premi in caso di invalidità 21. La suddivisione dei lavoratori in diversi gruppi di assicurati deve avvenire in base a criteri oggettivi (art. 1c cpv. 1 OPP 2) che non devono valere fin da principio per una sola persona 22 ; ad esempio in particolare gli indipendenti che, per via della loro libera professione e del numero esiguo di personale (ad es. avvocati, medici, architetti), non assumeranno evidentemente mai dei quadri che costituiscano con loro una categoria di personale non possono stipulare un'assicurazione per i quadri; l'assicurazione per i quadri diventerebbe in questi casi un'"assicurazione à la carte", che non è ammessa 23. Per un azionista unico impiegato presso la sua società, che a sua volta impiega altro personale, è possibile, fatti salvi casi di abuso 24, anche un'affiliazione singola ad un'assicurazione per i quadri, se la cosiddetta collettività virtuale è data risp. è prevista nel regolamento Deduzione dei contributi Contributi periodici Conformemente all'art. 36 lett. e LIG risp. all'art. 33 cpv. 1 lett. d LIFD sono deducibili i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per l'acquisizione di diritti da istituzioni della previdenza professionale (pilastro 2a e 2b) Cfr. più avanti, n TF, StE 1998 B n. 21. In particolare non sarebbe oggettiva una regola di suddivisione che prenda in considerazione quale criterio il rapporto di partecipazione all'impresa. Peter-Szerenyi, p. 120 con rimandi. Le strutture giuridiche abusive che si presentano in casi straordinari vengono combattute come l'evasione fiscale (ad es. il medico quale impiegato della sua SA). Art. 1c cpv. 2 OPP 2; cfr. TA ZH, StE 2001 B n i.doc 8

9 Nei rapporti intercantonali i contributi al 2 pilastro, come i contributi AVS 26, rientrano tra le spese di conseguimento del reddito (deduzione organica) e vengono quindi dichiarati come oggetto 27. La deducibilità di questi contributi è vincolata a due presupposti: da un lato il versamento dei contributi deve fondarsi su una base legale, statutaria o regolamentare. D'altro lato i contributi devono essere versati ad un istituto di previdenza professionale con sede in Svizzera, legittimamente dall'imposta in virtù dell'art. 78 LIG risp. dell'art. 56 LIFD o che almeno potrebbe essere dall'imposta; l'esenzione dall'imposta dell'istituto di previdenza beneficiario 28 è un presupposto indispensabile per la deduzione. I contributi devono essere finanziati dal datore di lavoro almeno in misura del 50% (cfr. art. 66 cpv. 1 LPP); è ammessa anche una quota maggiore a carico del datore di lavoro, in casi estremi fino al 100% Acquisto di anni di contribuzione Principi Conformemente all'art. 36 lett. k LIG, così come secondo il combinato disposto degli art. 205 e art. 33 cpv. 1 lett. d LIFD sono deducibili i contributi versati dall'assicurato giusta la legge e le disposizioni regolamentari o statuarie che su essa si fondano per l'acquisto di anni di contribuzione a istituzioni riconosciute della previdenza professionale. Modifica del Gli acquisti sono possibili soltanto per un importo pari ai buchi esistenti, vale a dire per la differenza tra l'avere di previdenza massimo possibile sulla base del reddito attuale e l'avere effettivamente disponibile. Vanno considerati tutti gli averi di previdenza disponibili dell'intestatario, vale a dire anche quelli in forma di libero passaggio (polizza o conto di libero passaggio) e in particolare l'avere accumulato nel pilastro 3a quale sostituzione per il 2 pilastro ("grande" pilastro 3a 30 ). Questi ultimi sono finora stati considerati forfettariamente in misura dell'80%. A titolo di novità, conformemente all'art. 60a cpv. 2 OPP 2 l'avere del pilastro 3a deve essere ridotto della somma del "piccolo" pilastro 3a 31 massima deducibile accumulata a partire dai 24 anni fino al momento dell'acquisto 32 ; deve essere considerata soltanto questa differenza. L'importo d'acquisto può essere pagato in una volta o in più rate suddivise sui diversi periodi fiscali Cfr. prima, n Höhn/Mäusli, 19 n. marg. 6a; Vorsorge und Steuern, Anwendungsfälle, A D'altra parte il presupposto per l'esenzione dall'imposta è il rispetto dei principi di previdenza riportati sopra al n In caso di un'assicurazione per i quadri e di un finanziamento da parte del datore di lavoro superiore al 50 % può porsi però nel singolo caso la questione della legittimità aziendale nell'impresa. Cfr. più avanti, n Cfr. più avanti, n Questa somma deve inoltre essere soggetta ad interessi (l'ufas pubblica in Internet una relativa tabella di calcolo aggiornata annualmente) i.doc 9

10 Modifica del Mod. del Modifica del Aggiunta del Se l'acquisto supera la somma ammessa, ossia se l'acquisto è superiore al buco esistente, si deve procedere ad un ripristino dello status quo ante: l'importo in questione deve essere rimborsato al conferente, ossia al lavoratore o al datore di lavoro per i contributi ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 LFLP o, in caso di acquisto, a carico della riserva di contributi del datore di lavoro. Eventuali interessi contenuti nel rimborso al lavoratore sono considerati reddito patrimoniale. In base al diritto in materia di divorzio in vigore dal 1 gennaio 2000, conformemente all'art. 122 CC ogni coniuge ha di principio diritto alla metà dell'avere di vecchiaia dell'altro coniuge (cfr. art. 22 e segg. LFLP). Per evitare buchi di copertura, che potrebbero sorgere in virtù di questa normativa di diritto in materia di divorzio, fanno espressamente eccezione dalla limitazione di cui all'art. 79b cpv. 3 LPP 33 gli acquisti resisi necessari in seguito a divorzio. In questo modo si vuole offrire in caso di divorzio la possibilità di riacquistare la prestazione d'uscita illimitatamente sia dal profilo del diritto in materia di previdenza che di quello fiscale fino a raggiungere l'avere di vecchiaia disponibile prima del divorzio (art. 79b cpv. 4 LPP, art. 22c LFLP) Pensionamento anticipato In base alla prassi attuale e alla dottrina dominante, nell'ambito della 1 a revisione LPP è stata inserita una disposizione nell'art. 1b OPP 2 in base alla quale al fine di ridurre l'età di pensionamento il regolamento degli istituti di previdenza può consentire acquisti supplementari oltre a quello di tutte le prestazioni regolamentari. Affinché un contribuente possa effettuare acquisti per un pensionamento anticipato 34, il regolamento di previdenza deve disciplinare chiaramente il pensionamento anticipato e definire esattamente le prestazioni in caso di pensionamento anticipato. In caso di rinuncia al pensionamento anticipato il regolamento deve inoltre garantire ad es. con la sospensione del pagamento dei contributi di risparmio che l'obiettivo delle prestazioni previsto nel regolamento sia superato al massimo del 5 % (art. 1b cpv. 2 OPP 2); in questo modo si vuole evitare una sovrassicurazione inadeguata Restrizioni (introduzione del ) Grazie alla regolamentazione degli acquisti è possibile dedurre dal reddito tutti i contributi al 2 pilastro. Questa regolamentazione rappresenta il corrispettivo dell'imposizione totale delle prestazioni LPP. Lo scopo della regolamentazione consiste però nel garantire la previdenza per la vecchiaia. Se il contribuente acquista anni di contribuzione e poco dopo riceve un'indennità in capitale, la previdenza per la vecchiaia non viene aumentata. Dopo il versamento della liquidazione in capitale il contribuente dispone dello stesso denaro di prima; si tratta soltanto di uno spostamento della sostanza che può essere ricondotto soltanto a motivi di risparmio fiscale. In seguito all'imposizione fiscale del reddito molto diversa da un lato e alle liquidazioni in capitale Cfr. più avanti, n Cfr. per il momento del pensionamento più avanti, n in fondo. Cfr. prima, n i.doc 10

11 della previdenza dall'altro, la struttura scelta comporterebbe anche un risparmio fiscale molto importante. Se il contribuente opta per contro per una rendita, la procedura non può essere contestata. L'acquisto di anni di contribuzione serve in questi casi a migliorare la previdenza per la vecchiaia e non può essere considerato inadeguato alle condizioni economiche. Contrariamente al diritto previgente, che non prevedeva alcun limite in relazione al momento dell'acquisto, la nuova disposizione contenuta nell'art. 79b cpv. 3 frase 1 LPP tiene conto di queste riflessioni: secondo questa disposizione gli istituti di previdenza non possono versare sotto forma di capitale le prestazioni risultanti dal riscatto prima della scadenza di un termine di tre anni. Questo termine vale anche per tutti i prelievi di capitale, indipendentemente dalla loro motivazione (pensionamento, versamento anticipato PPA 36, inizio di un'attività lucrativa indipendente). Esso inizia a decorrere dal giorno del riscatto e deve essere osservato per ogni istituto di previdenza, analogamente al principio d'assicurazione. Se ciononostante, contrariamente all'art. 79b cpv. 3 frase 1 LPP, viene ricevuta risp. versata dall'istituto di previdenza una liquidazione in capitale prima dello scadere dei 3 anni, per l'imposizione ci si deve basare sulla struttura giuridica che sarebbe corrisposta alla situazione economica: I contributi per l'acquisto di anni di contribuzione non possono essere dedotti dal reddito. La somma d'acquisto deve continuare ad essere considerata sostanza. La somma d'acquisto non riconosciuta come tale dal fisco deve essere dedotta al momento dell'imposizione della liquidazione in capitale. Conformemente all'art. 60b OPP 2 per le persone provenienti dall'estero che non sono mai state affiliate a un istituto di previdenza in Svizzera, durante i cinque anni seguenti la loro entrata in un istituto di previdenza svizzero la somma d'acquisto annua non deve superare il 20 % del salario assicurato stabilito nel regolamento 37. Questa disposizione si riferisce soprattutto a persone che si trasferiscono in Svizzera per esercitare qui un'attività lucrativa con un reddito elevato e spesso dopo alcuni anni ritornano all'estero 38 ; serve ad evitare abusi, nel senso che la previdenza non viene effettivamente migliorata, ma vengono semplicemente effettuati acquisti elevati durante la permanenza in Svizzera e gli averi vengono poi di nuovo prelevati in contanti al momento della partenza definitiva ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 lett. a LFLP. Una volta trascorso il termine di cinque anni l'istituto di previdenza deve permettere agli assicurati di acquistare tutte le prestazioni regolamentari Cfr. più avanti, n Questa disposizione è stata inserita con effetto all' nell'ambito della 1 a revisione LPP. Cosiddetti espatriati i.doc 11

12 La legge non prevede altre restrizioni. In particolare il 1 gennaio 2006 è stata abrogata la disposizione dell'art. 79a LPP 39 introdotta con la legge federale del 19 marzo 1999 sul programma di stabilizzazione Procedura in caso di sospetta violazione dell'art. 79b cpv. 3 LPP Aggiunta del Nella prassi i pensionamenti anticipati avvengono nella maggior parte dei casi dopo i 60 anni; i casi in cui una persona va in pensione anticipata prima dei 60 anni sono molto rari e possono quindi venire trascurati. Deve perciò essere esaminato il caso in cui un contribuente inizia a pagare contributi per l'acquisto di anni di contribuzione al momento del compimento del 57 anno d'età o più tardi. Devono essere esaminate diverse questioni. Qual è l'età di pensionamento nel caso concreto, vale a dire quando il contribuente vuole andare in pensione. Il regolamento prevede un pensionamento anticipato. Il regolamento prevede la continuazione dell'attività lucrativa dopo il pensionamento. Il regolamento prevede una liquidazione in capitale. Il contribuente ha scelto la liquidazione in capitale o intende fare questa scelta. In relazione alla data di pensionamento prevista e alla scelta della liquidazione in capitale devono essere poste per iscritto al contribuente delle condizioni. Esempio: Per la valutazione fiscale dell'acquisto di anni di anni di contribuzione Le chiediamo di rispondere alle seguenti domande: Quando andrà in pensione? Intende beneficiare delle prestazioni della Cassa pensioni in parte o totalmente quale liquidazione in capitale o quale rendita? Ha già chiesto il versamento di una liquidazione in capitale? Se il contribuente dichiara che beneficerà di una rendita, deve sottoscrivere una relativa dichiarazione di garanzia; si può procedere alla tassazione fiscale e i contributi d'acquisto possono essere dedotti nei limiti di legge. Se fin da principio dichiara che beneficerà di una liquidazione in capitale, i contributi d'acquisto non possono essere dedotti. Se dichiara che percepirà soltanto una parte quale capitale e il resto quale rendita, il caso deve essere valutato in base al cosiddetto metodo LIFO 40 : se il prelievo di capitale (previsto) è superiore o uguale all'importo d'acquisto, quest'ultimo non può essere dedotto, se per contro è inferiore, può essere dedotta la differenza Limitazione dell'acquisto all importo limite superiore secondo l art. 8 cpv. 1 LPP al momento dell acquisto, moltiplicato per il numero di anni dall entrata nell istituto di previdenza fino al raggiungimento dell età di pensionamento regolamentare. Last in first out: i contributi che sono stati pagati per ultimi devono essere percepiti per primi i.doc 12

13 Se in seguito le indicazioni fornite dal contribuente si rivelano inesatte, ossia se esso invece di una rendita beneficia di una liquidazione in capitale, sulla base della dichiarazione di garanzia la tassazione viene modificata nella procedura ordinaria o nella procedura di ricupero d'imposta. 3.6 Imposizione delle prestazioni L'art. 23 cpv. 1 LIG e l'art. 22 cpv. 1 LIFD prevedono l'imposizione totale delle prestazioni del 2 pilastro quale contropartita della deducibilità dei contributi. Questa regolamentazione (deduzione 100%/imposizione 100%) viene chiamata sistema vodese. Modifica del Conformemente all'art. 37 LPP le prestazioni del 2 pilastro sono di regola versate come rendite. Le disposizioni regolamentari possono tuttavia prevedere a determinate condizioni, disciplinate nell'art. 37 LPP e nell'art. 5 LFLP, che la persona avente diritto possa richiedere una liquidazione in capitale. Conformemente all'art. 37 cpv. 4 lett. b LPP, dall' l'istituto di previdenza è libero di decidere se far dipendere il prelievo di una liquidazione in capitale in luogo di una rendita di vecchiaia da una precedente dichiarazione dell'avente diritto Rendita Le prestazioni di previdenza versate sotto forma di rendita sono imposte al 100% insieme agli altri redditi. Fanno eccezione le rendite che sono iniziate a decorrere prima del 1 gennaio 2002 e che sono fondate su un rapporto previdenziale già esistente il 1 o gennaio 1987: le stesse vengono rilevate di regola in misura dell'80% o del 100% a seconda del grado di finanziamento (cfr. art. 188c cpv. 1 LIG risp. art. 204 LIFD) Liquidazioni in capitale Presupposti per il versamento di una liquidazione in capitale Mod. del Come già ricordato, una liquidazione in capitale viene versata al raggiungimento dell'età di pensionamento, se le disposizioni regolamentari lo prevedono e l'avente diritto ha consegnato prima della nascita del diritto una relativa dichiarazione entro il termine eventualmente previsto nel regolamento. Conformemente all'art. 5 LFLP in determinati casi il versamento di una liquidazione in capitale risp. il pagamento in contanti dei diritti nei confronti di un istituto di previdenza professionale (2 pilastro) è possibile anche prima: se l'assicurato lascia definitivamente la Svizzera, se comincia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetto alla 41 In base al diritto previgente, conformemente all'art. 37 cpv. 3 LPP per l'opzione del capitale doveva essere obbligatoriamente consegnata, al più tardi tre anni prima della nascita del diritto, una relativa dichiarazione i.doc 13

14 previdenza professionale obbligatoria o se l'importo della prestazione d'uscita è inferiore all'importo annuo dei suoi contributi. Se esiste un motivo di pagamento in contanti conformemente all'art. 5 cpv. 1 LFLP l'assicurato può ma non deve prelevare in contanti il suo avere di previdenza 42. Se un assicurato non fa uso di questa possibilità, conformemente all'art. 4 cpv. 1 LFLP deve notificare all'assicurazione sotto quale forma (conto o polizza di libero passaggio) intende mantenere la previdenza; senza questa notificazione il suo avere viene versato, compresi gli interessi, all'istituto collettore 43 al più tardi due anni dopo l'insorgere del caso di libero passaggio. In base al nuovo diritto in materia di divorzio in vigore dall' , conformemente all'art. 122 CC ogni coniuge ha diritto alla metà dell'avere di vecchiaia dell'altro coniuge (cfr. art. 22 e segg. LFLP). Il trasferimento di una parte della prestazione d'uscita di un coniuge all'istituto di previdenza dell'altro, ordinato dal giudice in caso di divorzio in virtù di questo articolo, non rappresenta un motivo di pagamento in contanti, motivo per cui in questo caso non subentra nemmeno un'imposizione della liquidazione in capitale Caso speciale: prelievo PPA Un motivo supplementare di pagamento in contanti è stato creato con la legge federale sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, entrata in vigore l' : in base a questa legge il contribuente può far valere un importo per la proprietà di un'abitazione ad uso proprio, vale a dire per l'appartamento (risp. per la casa) abitato stabilmente al proprio domicilio. Un prelievo di questo tipo può essere fatto valere ogni cinque anni, al più tardi fino a tre anni prima del raggiungimento del limite d'età ordinario. L'importo può essere prelevato per l'acquisto e la costituzione di proprietà d'abitazioni, per partecipazioni a proprietà d'abitazioni (comproprietà e proprietà comune), nonché per il rimborso di mutui ipotecari. Il prelievo minimo ammonta a fr. 20' Per far valere il prelievo le persone coniugate devono richiedere il consenso del coniuge. Indipendentemente dal regime dei beni un coniuge può però effettuare un prelievo soltanto per sé risp. per la sua proprietà d'abitazione, non invece per quella del coniuge; se deve essere effettuato un prelievo dagli istituti di previdenza di ciascuno dei coniugi, ciò è quindi possibile soltanto se entrambi i coniugi sono (com-)proprietari dell'immobile. Per garantire lo scopo di previdenza, nel registro fondiario viene menzionata una restrizione del diritto d'alienazione 45 ; in caso d'alienazione della proprietà dell'abitazione l'importo prelevato deve essere infatti obbligatoriamente rimborsato Con le relative conseguenze concernenti la scadenza della prestazioni (cfr. più avanti, n ). Cfr. nota 12. Art. 30a e segg. LPP e OPPA (RS ). Art. 30e LPP. Art. 30d cpv. 1 LPP i.doc 14

15 Se poco prima di un prelievo PPA il contribuente effettua pagamenti importanti per l'acquisto di anni di contribuzione, la previdenza per la vecchiaia non viene con ciò migliorata; si tratta per lo più soltanto di uno spostamento della sostanza, con il quale si mira e si ottengono anche unicamente risparmi fiscali. La struttura giuridica può essere ricondotta soltanto a motivi di risparmio fiscale. In seguito all'imposizione fiscale del reddito molto diversa da un lato e alle liquidazioni in capitale della previdenza dall'altro, la struttura comporterebbe anche un risparmio fiscale molto importante. Anche in questo caso vale quanto detto prima; vale a dire i contributi d'acquisto non possono essere dedotti dal reddito, devono continuare ad essere considerati sostanza ed essere dedotti dalla liquidazione in capitale al momento dell'imposizione di quest'ultima (cfr. n ) 47. Modifica del Se il contribuente ha prelevato un importo per la PPA, in base alla nuova regolamentazione dell'art. 79b cpv. 3 frase 2 LPP il versamento di contributi per l'acquisto di anni di contribuzione è possibile soltanto se il prelievo anticipato è stato interamente rimborsato (o eventualmente i diversi prelievi anticipati sono stati interamente rimborsati), indipendentemente dal fatto se già al momento del prelievo anticipato esisteva o meno un buco di previdenza Imposizione Le liquidazioni in capitale del 2 pilastro sono imposte separatamente dagli altri redditi con un'imposta annua intera ad un'aliquota speciale (art. 40a LIG; art. 38 LIFD). L'aliquota d'imposta ammonta per la Confederazione ad un quinto dell'aliquota d'imposta ordinaria (art. 38 cpv. 2 LIFD); per il Cantone l'imposizione avviene all'aliquota che risulterebbe con un quindicesimo della prestazione in capitale, tuttavia all'aliquota minima dell'1,5% (coniugi) risp. del 2% (altri) e all'aliquota massima del 5,2% risp. del 6% (art. 40a cpv. 1 LIG), sempre al tasso fiscale attuale (attualmente 105%). Le liquidazioni in capitale corrisposte nel medesimo anno civile vengono addizionate (art. 40a cpv. 3 LIG). Anche le liquidazioni in capitale versate (separatamente) a coniugi vengono addizionate. Le prestazioni di previdenza divengono imponibili soltanto - ma pur sempre al momento della loro scadenza. Questo momento è determinante anche per la sovranità fiscale nei rapporti intercantonali: le liquidazioni in capitale del 2 pilastro sono imponibili nel Cantone di domicilio del contribuente al momento della loro scadenza (art. 70 cpv. 1 LIG). Il momento della scadenza coincide di regola con il presentarsi dell'evento assicurato, ossia in seguito a vecchiaia, invalidità o decesso dello stipulante. Nel caso del versamento in seguito a vecchiaia, il momento della scadenza corrisponde al primo giorno dopo la fine del rapporto assicurativo, dato che in caso di decesso dell'assicurato l'ultimo giorno di lavoro egli non ha diritto alle prestazioni di vecchiaia Cfr. anche Vorsorge und Steuern, Anwendungsfälle, A , con rimandi. Prassi 2000 n i.doc 15

16 L'imposizione avviene a questo momento anche se in virtù del regolamento la prestazione di vecchiaia viene versata dopo questo momento 49. Esempio: A è domiciliato nel Cantone di Zurigo fino al pensionamento il 30 giugno 2004, ossia fino al suo ultimo giorno di lavoro. Il 1 luglio 2004 sposta il suo domicilio nel suo attuale domicilio di vacanza nel Cantone dei Grigioni. Lo stesso giorno gli viene versata una liquidazione in capitale del 2 pilastro. La liquidazione in capitale scade il 1 luglio 2004 e gli viene versata lo stesso giorno. Dato che a questo momento A ha il suo domicilio nel Cantone dei Grigioni, la liquidazione in capitale è assoggettata all'imposta nei Grigioni in virtù dell'art. 70 cpv. 1 LIG. B era impiegato presso Swiss. È andato in pensione il 31 dicembre 2003 e interrotto la sua attività lucrativa a questo momento. Tramite il suo conto di previdenza B ha pattuito con l'istituto di previdenza quanto segue: fr. 1'000'000.- sono stati versati il 31 gennaio 2004; altri fr. 1'000'000.- sono stati sospesi fino al 31 gennaio 2005 e altri fr. 1'000'000.- al 31 gennaio 2007, più gli interessi. L'intera liquidazione in capitale è scaduta il 1 gennaio 2004 e deve essere imposta a questo momento. La scadenza non viene spostata per via del fatto che B ha rinviato il momento del versamento. Gli interessi (maturati dopo l'1.1.04) rappresentano redditi patrimoniali totalmente imponibili. In caso di pagamento in contanti anticipato sulla base di un motivo di pagamento in contanti (art. 5 LFLP), la scadenza non inizia al presentarsi del motivo di pagamento anticipato, ma soltanto al momento della richiesta di pagamento in contanti 50. Esempio: Il 54enne A ha interrotto la sua attività lucrativa il 31 novembre 2003 e spostato il suo domicilio in Spagna con effetto al 1 gennaio Il 5 febbraio 2004 ha chiesto all'istituto di previdenza il pagamento in contanti del suo diritto di libero passaggio. La scadenza dell'avere di previdenza non è determinata dal fatto che A lascia definitivamente la Svizzera, bensì è necessaria anche un'esplicita dichiarazione di volontà; essa è stata fornita da A con la richiesta di pagamento, motivo per cui la liquidazione in capitale è scaduta il 5 febbraio 2004 ed è soggetta a questo momento all'imposta alla fonte. I cosiddetti pagamenti analoghi del datore di lavoro sono imponibili allo stesso modo delle prestazioni in capitale del 2 pilastro (cfr. art. 17 cpv. 2 LIFD). Si tratta di indennità di partenza del datore di lavoro, che vengono versate a determinati presupposti in caso di scioglimento anticipato del rapporto di lavoro e hanno carattere previdenziale Prassi 2000 n Zigerlig/Rufener, StHG-Kommentar, art. 35 n. marg. 25 e seg. con rimando alla DTF 121 III 31 e segg. Cfr. al riguardo la circolare dettagliata dell'afc n del 3 ottobre 2002, valida anche per il Cantone dei Grigioni i.doc 16

17 Imposizione in caso di beneficio La cerchia di persone che possono divenire beneficiarie nell'ambito del 2 pilastro in caso di decesso dello stipulante viene definita nella LPP e nei regolamenti di previdenza che si basano su di essa. Dal punto di vista giuridico ne consegue che i beneficiari non acquisiscono il diritto giuridico sulla base del diritto ereditario, bensì sulla base del contratto di previdenza concluso tra l'intestatario defunto e l'istituto di previdenza. Il beneficiario ha quindi un diritto assicurativo (previdenziale) diretto e la rispettiva prestazione non rientra nella massa successoria 52. Le prestazioni del 2 pilastro in seguito al decesso del lavoratore sono quindi imponibili nel domicilio del beneficiario e non all'(ultimo) domicilio del defunto 53, dato che, come spiegato, non si tratta di prestazioni soggette all'imposta sulle successioni. 4. PILASTRO 3A (PREVIDENZA INDIVIDUALE VINCOLATA) 4.1 Deduzione dei contributi Principio Conformemente all'art. 36 lett. f LIG e all'art. 33 cpv. 1 lett. e LIFD i contributi alla previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) possono essere dedotti fino all'importo massimo giusta la LPP. Il presupposto di base per il versamento di contributi al pilastro 3a è l'esistenza di un'attività lucrativa soggetta all'avs (art. 5 LPP). In base all'art. 7 dell'ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3) in unione con l'art. 82 cpv. 2 LPP i contributi alla previdenza individuale vincolata sono deducibili dal reddito nella misura seguente: annualmente, fino all'8 % dell'importo limite superiore secondo l'art. 8 cpv. 1 LPP, se il contribuente è affiliato a un istituto di previdenza ai sensi dell'art. 80 LPP (2 pilastro); annualmente, fino al 20 % del reddito proveniente da un'attività lucrativa, ma al massimo fino al 40 % dell'importo limite superiore stabilito nell'art. 8 cpv. 1 LPP, se il contribuente non è affiliato a un istituto di previdenza ai sensi dell'art. 80 LPP (2 pilastro). I lavoratori dipendenti e gli indipendenti affiliati a un istituto di previdenza del 2 pilastro possono quindi dedurre al massimo fr. 6'365.-, i contribuenti non affiliati a un istituto di previdenza del 2 pilastro al massimo fr. 31'824.- (stato 2007) Cfr. sul tema Th. Koller, Privatrecht und Steuerrecht Ein erschöpftes Thema?, in: ZBJV 1995 (31), p. 92 e segg., in particolare p. 110 e seg. TF, StE 2001 A n. 2; cfr. anche Vorsorge und Steuern, Anwendungsfälle, A i.doc 17

18 Entrambi i coniugi, se esercitano un'attività lucrativa, possono costituire un proprio pilastro 3a. Il coniuge che lavora nell'azienda può però costituire il proprio pilastro 3a soltanto se per il suo lavoro riceve un indennizzo soggetto all'avs. Un intestatario può gestire anche più di un conto o di una polizza di previdenza, non può però versare contributi superiori a quelli ammessi per anno 54. L'acquisto previsto per il 2 pilastro è escluso per il pilastro 3a. Per questo motivo non è neanche possibile trasferire l'avere del 2 pilastro nel pilastro 3a. Se un versamento annuo nel pilastro 3a ha superato l'ammontare ammesso secondo l'art. 7 cpv. 1 OPP 3, l'istituto di previdenza è tenuto a rimborsare l'importo versato in eccesso; il relativo importo viene aggiunto alla sostanza Indipendente con attività lucrativa (accessoria) dipendente Per i contribuenti esercitanti un'attività lucrativa indipendente con attività accessoria dipendente assicurata obbligatoriamente possono risultare problemi nell'ambito del pilastro 3a, dato che per la loro attività lucrativa indipendente possono far valere soltanto l'importo limite più basso ed eventualmente avere problemi ad assicurarsi a sufficienza nel pilastro 3a. Un contribuente che esercita soltanto a titolo accessorio un'attività dipendente può richiedere un'esenzione dalla previdenza obbligatoria prevista dalla LPP 56. Questa soluzione deve essere adottata in tutti i casi in cui si discute la struttura giuridica per il futuro. Nei casi in cui ci si trova in presenza della situazione in questione solo al momento della tassazione, la soluzione di un'esenzione retroattiva dalla previdenza professionale non è per contro possibile 57. Devono essere osservate anche le conseguenze fiscali di questa soluzione. Se il contribuente chiede l'esenzione dalla previdenza professionale con effetto retroattivo e questa richiesta viene accolta, il contribuente può richiedere l'importo limite superiore per la previdenza individuale vincolata. Lo stesso risultato dal punto di vista fiscale può essere ottenuto anche con una soluzione molto più semplice il contribuente mantiene la previdenza professionale; vengono rilevati i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore alla previdenza professionale; Maute/Steiner/Rufener, p DTF 119 Ia 241; StRK SZ, StR 2003, p. 47. Cfr. Vorsorge und Steuern, Anwendungsfälle, B (la valutazione se si tratta di un'attività lucrativa accessoria e se è di conseguenza davvero possibile un'esenzione spetta all'istituto di previdenza). La protezione coassicurata (già consumata) per i rischi di decesso e invalidità non può essere annullata in un secondo momento i.doc 18

19 i contribuiti massimi ammessi per la previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) possono essere stabiliti come segue ad esempio per il % del reddito da attività lucrativa, al massimo fr. 31' meno contributi alla previdenza professionale (datore di lavoro e lavoratore). Con questa procedura si ottiene dal punto di vista fiscale un risultato paragonabile a quello che si otterrebbe con la richiesta di annullamento con effetto retroattivo della previdenza professionale. La soluzione è però molto più semplice; essa porta agevolazioni amministrative sia per il contribuente che per la Cassa pensioni. Questa soluzione può però essere offerta soltanto se il contribuente si fa esentare dal secondo pilastro per il periodo in corso risp. per il futuro. Soltanto in questi casi si può parlare di una semplificazione per un periodo transitorio. Nei casi di attività lucrativa accessoria dipendente subordinata e di attività lucrativa principale indipendente, per i contributi al pilastro 3a vale quanto segue: La previdenza professionale viene mantenuta Il contribuente è considerato assicurato nel 2 pilastro e può richiedere soltanto l'importo limite più basso del pilastro 3a. Questa regolamentazione vale per gli anni precedenti come anche per il futuro 58. Il contribuente può assicurarsi per la sua attività lucrativa indipendente nel 2 pilastro. Esenzione dalla previdenza professionale Il contribuente si fa esentare dalla previdenza professionale: - Per il futuro il contribuente non è più considerato assicurato nel 2 pilastro; egli può far valere l'importo limite superiore del pilastro 3a; - Per gli anni passati può essere richiesto l'importo limite superiore del pilastro 3a; i contributi del lavoratore e del datore di lavoro al 2 pilastro devono però essere computati. Il contributo massimo al pilastro 3a è in altre parole limitato al 20% del reddito da attività lucrativa (massimo fr. 31'824 [stato 2007]) meno i contributi versati nel secondo pilastro dal lavoratore e dal datore di lavoro Passaggio da attività lucrativa indipendente ad attività lucrativa dipendente Un contribuente che passa da un'attività lucrativa indipendente ad un'attività lucrativa dipendente (o viceversa) e non è affiliato a nessun istituto di previdenza del 2 pilastro per l'attività lucrativa indipendente, conformemente alla prassi del Cantone dei Grigioni può far valere nel relativo periodo fiscale oltre alla deduzione del 2 pilastro la deduzione più alta conformemente all'art. 7 cpv. 1 lett. b OPP 3; le deduzioni non possono però superare nell'insieme l'importo limite superiore conformemente all'art. 7 cpv. 1 lett. b OPP Cfr. Vorsorge und Steuern, Anwendungsfälle, B Cfr. Vorsorge und Steuern, Anwendungsfälle, B i.doc 19

20 4.1.4 Cessazione dell'attività lucrativa Nell'anno in cui è raggiunta l'età della rendita può essere dedotto l'intero contributo (art. 7 cpv. 4 OPP 3), ciò significa che non si procede ad una riduzione proporzionale in base alla durata dell'attività lucrativa di questo anno. A seconda che il contribuente sia affiliato ad un 2 pilastro o meno, può essere fatta valere la deduzione più bassa o più alta. 4.2 Imposizione delle prestazioni Contrariamente al 2 pilastro le prestazioni del pilastro 3a vengono di regola fornite quali liquidazioni in capitale, segnatamente quali prestazioni di vecchiaia, invalidità o decesso. Mentre per i risparmi bancari vincolati non è ipotizzabile nessun'altra forma di prestazione, per le prestazioni assicurative del pilastro 3a sono in linea di principio possibili anche versamenti di rendite. Così come per le prestazioni del 2 pilastro, anche per le prestazioni del pilastro 3a la LPP prescrive l'imposizione totale 60, ciò significa che le rendite sono imposte al 100% insieme agli altri redditi e le prestazioni in capitale sono imposte separatamente dagli altri redditi con un'imposta annua intera ad un'aliquota speciale (art. 40a LIG; art. 38 LIFD; cfr. prima, n ). Le prestazioni in capitale corrisposte nel medesimo anno civile vengono addizionate (art. 40a cpv. 3 LIG). Anche le liquidazioni in capitale versate (separatamente) a coniugi vengono addizionate. 4.3 Trasferimento nel 2 pilastro Conformemente all'art. 3 cpv. 2 lett. b OPP 3 un versamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia è ammissibile se l'intestatario utilizza il capitale di previdenza per il riscatto di quote in una istituzione di previdenza da imposte o l'impiega per un'altra forma riconosciuta di previdenza. Il trasferimento dal pilastro 3a al 2 pilastro è di conseguenza ammissibile secondo il diritto LPP, tuttavia questa disposizione non disciplina le conseguenze fiscali di un tale trasferimento. Al riguardo vengono applicate (per analogia) le disposizioni contenute nell'art. 30 lett. e LIG risp. nell'art. 24 lett. c LIFD, secondo cui non sottostanno all'imposta sul reddito i pagamenti in capitale versati dal datore di lavoro o da un'istituzione di previdenza a favore del personale in occasione di un cambiamento di impiego, a condizione che il beneficiario li trasferisca entro il termine di un anno ad un'altra istituzione di previdenza professionale o li impieghi per acquistare una polizza di libero passaggio. 60 Art. 83 LPP i.doc 20

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