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2 Copyright 2005 Esselibri S.p.A. Via F. Russo, 33/D Napoli Azienda con sistema qualità certificato ISO 14001: 2003 Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l autorizzazione scritta dell editore. Per citazioni e illustrazioni di competenza altrui, riprodotte in questo libro, l editore è a disposizione degli aventi diritto. L editore provvederà, altresì, alle opportune correzioni nel caso di errori e/o omissioni a seguito della segnalazione degli interessati. Prima edizione: giugno 2005 I25 - Basilea 2 ISBN Ristampe Questo volume è stato stampato presso: Grafitalia Via Censi dell Arco, 22 - Cercola (NA) Se sistemi editoriali Professionisti, tecnici e imprese Gruppo Editoriale Esselibri - Simone Coordinamento redazionale: Ciro Iacone Redazione: Angelo Battagli, Ciro Iacone Progetto grafico: Novalis Concept Design Per conoscere le nostre novità editoriali consulta il sito internet:

3 Premessa Numerosi cambiamenti stanno interessando le società italiane: accordi internazionali e riforme normative interne incidono profondamente sull assetto finanziario e contabile delle stesse. In particolare, il nuovo accordo di Basilea sul capitale delle banche noto come Basilea 2 influendo sulla politica di concessione del credito da parte degli istituti bancari, è destinato a conferire una veste diversa al rapporto tra banche ed aziende. Sono previsti, infatti, nuovi criteri di accesso ai finanziamenti che si basano su un sistema di rating, che consiste nel classificare le imprese secondo la probabilità di insolvenza e, conseguentemente, attribuire alle stesse il corrispondente livello di rischio. Tale livello di rischio è, pertanto, determinante, giacché quanto più elevato è il suo valore, tanto minore è l importo del credito ottenibile e tanto maggiore è il relativo costo. Sorge, dunque, la necessità di dotare le società di una struttura finanziaria e patrimoniale che permetta di raggiungere un rating ottimale, cercando, soprattutto, di incrementare i mezzi propri e di ridurre quelli di terzi. Seppur l Accordo di Basilea 2 produrrà effetti a partire dal , è importante che sin da ora si provveda a valutare e ad apportare gli opportuni cambiamenti per conseguire questo obiettivo. Un valido supporto al predetto scopo è, sicuramente, costituito dai molteplici strumenti che la riforma del diritto societario ha previsto per le società di capitali al fine di facilitare il reperimento di risorse finanziarie. In specie, nuove tipologie di azioni e strumenti finanziari dotati di particolari caratteristiche nonché il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica e l emissione di titoli di debito rappresentano alcune delle innovazioni che caratterizzano, rispettivamente, la disciplina della società per azioni e della società a responsabilità limitata. In questo contesto un ruolo chiave spetta al consulente dell azienda e al direttore finanziario, i quali possono fornire agli imprenditori le informazioni necessarie in merito ai suddetti cambiamenti, consigliare le strategie e gli interventi da adottare per migliorare il rating e dotare gli stessi di una capacità di previsione economica e di stima dei rischi. In tale logica, inoltre, il professionista costituisce il giusto interlocutore tra le società e gli istituti di credito. In virtù di una siffatta collaborazione, orientarsi in questo periodo di intensi cambiamenti sarà più facile per l imprenditore.

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5 1. Basilea 2 e le imprese: primi elementi di conoscenza per una gestione finanziaria consapevole a cura di Francesco Zen 1.1 Premessa Il Nuovo Accordo di Basilea, sin dalla data della pubblicazione del primo documento di consultazione avvenuta nel giugno del 1999, è al centro di un ampio dibattito che coinvolge banche, imprese, Autorità di Vigilanza ed economisti di rilevanza internazionale. Nel riaffermare le esigenze del sistema bancario e finanziario di una maggiore stabilità ed efficienza, le innovazioni proposte da tale Accordo comportano significativi mutamenti nella struttura operativa delle banche, nei loro rapporti con i clienti e con le Autorità di Vigilanza, le cui conseguenze non paiono ancora completamente e chiaramente determinate. In particolare, gli aspetti di analisi di maggiore significato si concentrano sui potenziali cambiamenti che dovrebbero interessare il rapporto bancaimpresa, cercando anzitutto di comprendere se effettivamente le banche dovranno rispettare maggiori requisiti patrimoniali e, conseguentemente, se tale vincolo si tradurrà, nel rapporto con le imprese, in un aggravio delle condizioni di finanziamento. A questo fine, si è condotta una prima indagine qualitativa per valutare l impatto del Nuovo Accordo sull economia del Veneto, regione per certi versi paradigmatica delle realtà produttiva nazionale, rivolgendo un questionario alle principali banche presenti sul territorio. Si è cercato in tal modo di favorire un processo di crescita della trasparenza informativa all interno della quale le imprese possono condurre con consapevolezza le proprie valutazioni in ordine alle gestione finanziaria dell attività. Il lavoro si compone di 4 parti. Il paragrafo successivo illustra la disciplina attualmente in vigore, evidenziando le principali caratteristiche e i limiti che hanno portato a una sua significativa revisione. Il paragrafo 3 presenta i più rilevanti profili del Nuovo Accordo, in particolare le innovazioni la cui influenza appare maggiore sulla relazione tra la banca e l impresa. Nel paragrafo 4 è condotto un approfondimento sui requisiti patrimoniali a fronte delle diverse tipologie di esposizioni nei confronti delle

6 BASILEA 2 imprese al fine di valutare la portata delle novità introdotte e la soglia di indifferenza tra l attuale e la nuova disciplina. Nel paragrafo 5 si illustra l indagine effettuata e i principali risultati cui si è giunti. 1.2 Basilea 1: una rivoluzione riuscita Prima di effettuare un analisi delle innovazioni introdotte dal Nuovo Accordo, appare utile richiamare le caratteristiche del precedente Accordo e gli aspetti che hanno reso indispensabile una rivisitazione della normativa. L Accordo del 1988 è stato stipulato in un periodo in cui le strategie delle banche erano concentrate sulla crescita dimensionale e sull incremento delle proprie quote di mercato, piuttosto che su una politica di miglioramento dell efficienza e di valorizzazione del capitale. In questo contesto, il Comitato di Basilea si poneva come obiettivi: incrementare la copertura dei rischi e la capitalizzazione del sistema bancario, così da vincolare l espansione dell attività; indurre le banche a un allocazione efficiente del capitale in funzione del rischio di credito. Per raggiungere tali scopi venne fissato un ammontare minimo di Patrimonio di Vigilanza (PV) da detenere a fronte del rischio di credito associato al portafoglio clienti di ciascuna banca. Il capitale assorbito dal rischio di credito è dato dalla sommatoria di tutti gli impieghi (per cassa e fuori bilancio), moltiplicati per coefficienti che ponderano le esposizioni in relazione al grado di rischio proprio di ciascuna di esse. Il vincolo di solidità patrimoniale così imposto è riassumibile nella seguente formula 1 : PV attivo ponderato per il rischio 8% Tale accordo prevede inoltre una distinzione delle ponderazioni da assegnare alle attività in relazione alla natura delle controparti debitrici, al rischio paese e alla tipologia delle garanzie ricevute. Con riferimento alle operazio- 1 A questo riguardo va ricordato che attualmente le banche sono soggette a un requisito patrimoniale minimo complessivo costituito dalla somma dei seguenti requisiti patrimoniali: 1) requisito patrimoniale minimo a fronte del rischio di controparte per il portafoglio immobilizzato; 2) requisito patrimoniale minimo a fronte dei rischi di mercato; 3) requisito per gli immobili assunti per recupero crediti; 4) requisito patrimoniale per le partecipazioni assunte per recupero crediti. Ne segue pertanto che la dotazione patrimoniale minima necessaria per soddisfare i vincoli regolamentari risulta essere superiore rispetto a quella prevista dal solo rischio di credito. Per una visione complessiva della vigilanza regolamentare in cui rileva il ruolo del patrimonio di vigilanza, si veda BANCA D ITALIA, Istruzioni di vigilanza, Titolo IV. 6

7 1. BASILEA 2 E LE IMPRESE: PRIMI ELEMENTI DI CONOSCENZA PER UNA GESTIONE FINANZIARIA... ni fuori bilancio, le quali si compongono di garanzie rilasciate e impegni e di contratti derivati, il valore delle attività è determinato attraverso il calcolo dell equivalente creditizio. Esso si ottiene moltiplicando il valore nominale delle singole operazioni per un fattore di conversione che tiene conto della probabilità che, a fronte dell operazione, si determini un esposizione creditizia per cassa di cui viene stimata l entità. Per quanto riguarda la ponderazione del rischio associato alle esposizioni verso le differenti controparti, vige il seguente schema semplificato: A. Esposizioni B. Ponderazioni Crediti verso governi e banche centrali 0% Crediti verso enti pubblici e banche 20% Crediti ipotecari 50% Crediti verso imprese private 100% Partecipazioni verso imprese non finanziarie con risultati di bilancio negativi negli ultimi due esercizi 200% Il principale limite di tale approccio consiste nella mancanza di una suddivisione delle esposizioni sulla base della rischiosità effettiva del singolo affidatario. Ciò dà origine a fenomeni di cherry picking, cioè di scelte opportunistiche fondate sull arbitraggio normativo che favoriscono l assunzione di più elevati livelli di rischio a parità di copertura patrimoniale richiesta. Ulteriori limiti sono dati: da una considerazione solo marginale o comunque eccessivamente limitata delle esposizioni assistite da garanzie, sia in termini di tipologie di garanzie riconosciute che in termini di ricorso a forme di mitigazione del rischio maggiormente sofisticate 2 ; dal mancato riconoscimento della diversificazione del portafoglio come fattore correttivo del rischio, quando in realtà essa svolge un ruolo fondamentale soprattutto nelle banche che operano prevalentemente nell area retail; dalla scarsa rilevanza attribuita alla struttura per scadenza nelle varie tipologie di crediti concessi. Pur considerando i limiti qui richiamati, è ragionevole sostenere che la disciplina regolamentare introdotta nel 1988 abbia conseguito significativi risul- 2 A tale riguardo va segnalato che fin dal 2000 la Banca d Italia ha emanato regole prudenziali per il riconoscimento di forme avanzate di mitigazione del rischio di credito quali i derivati di credito e le operazioni di cartolarizzazione. Sul punto si veda BANCA D ITALIA, Bollettino di Vigilanza, n. 3/2000, n. 7/2000, n. 12/2001 e 2/

8 BASILEA 2 tati sia in termini di rafforzamento del sistema bancario internazionale e di sviluppo organico tra dimensione, risorse e rischi assunti, sia in termini di consapevolezza da parte degli operatori dell importanza della gestione del rischio, in particolare del rischio di credito. È altresì necessario rilevare come le attuali tecniche gestionali in larga misura si discostino da un approccio eccessivamente semplicistico quale quello oggi applicato e risulti, pertanto, del tutto opportuno integrare gli strumenti di vigilanza con sistemi di misurazione del rischio più accurati e in grado di meglio rappresentare l operatività quotidiana delle banche, in particolare di quelle più avanzate ed efficienti. 1.3 Basilea 2: una necessaria evoluzione Il Nuovo Accordo di Basilea rappresenta la conseguenza di un naturale processo evolutivo del sistema di vigilanza prudenziale sulle banche; in esso si riafferma la centralità del patrimonio quale variabile decisiva delle principali scelte operative aziendali. L Accordo di Basilea, introdotto nel 1988 e attualmente applicato al sistema bancario dei principali Paesi industrializzati, è stato oggetto di interventi di modifica nel corso degli ultimi anni, al fine di adeguare la normativa alle nuove caratteristiche del sistema bancario e finanziario mondiale. Il primo e più significativo di tali interventi è rinvenibile nell Emendamento, pubblicato nel 1996 e finalizzato a introdurre una regolamentazione sul calcolo del rischio di mercato a fianco di quella già esistente sulla misurazione del rischio di credito la quale, almeno nelle sue linee essenziali, è rimasta largamente inalterata rispetto alle versione originale. A partire da quel momento, il Comitato di Basilea si è impegnato in un attività di rinnovo della normativa sul rischio di credito fino a giungere alla prima versione del Nuovo Accordo, pubblicata nel gennaio del Con la collaborazione delle principali banche internazionali e delle Autorità di Vigilanza dei Paesi partecipanti al Comitato, si è provveduto a modificare più volte gli aspetti che avrebbero potuto ostacolare la corretta operatività del sistema bancario. Il lavoro di revisione è attualmente terminato e ha condotto al suo definitivo rilascio nel giugno del Basilea 2 estende la portata del suo intervento rispetto al precedente accordo, adottando un approccio ampio al tema del controllo del rischio nel quale più soggetti sono coinvolti: l intermediario, l Organo di Vigilanza, il mercato. La solidità e l efficienza di una banca è quindi il risultato non solo di un me- 3 Cfr. Basel Committee on Banking Supervision, International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. A Revised Framework, Basel, June,

9 1. BASILEA 2 E LE IMPRESE: PRIMI ELEMENTI DI CONOSCENZA PER UNA GESTIONE FINANZIARIA... ro rispetto di un vincolo quantitativo, ma anche della valutazione positiva di tutti coloro che maggiormente sono interessati alle vicende di tale soggetto e che potenzialmente sono in grado di valutarne le competenze e le capacità. Sulla base di questa impostazione che allarga i confini delle responsabilità ma anche delle opportunità, il Nuovo Accordo affronta tre aree di intervento (pilastri). 1. Primo pilastro Requisiti patrimoniali minimi complessivi a fronte dei rischi di credito, di mercato e operativo. 2. Secondo pilastro Processo di controllo prudenziale in cui si indicano i principi chiave che devono informare un efficace vigilanza bancaria. 3. Terzo pilastro Disciplina di mercato nella quale si introducono i requisiti di informativa al pubblico per le banche che utilizzano il Nuovo Accordo. Si tratta di disposizioni strettamente connesse le quali richiedono un applicazione congiunta delle norme in esse contenute; in particolare, gli ultimi due pilastri svolgono un ruolo di supporto, atto a rafforzare l efficacia dell applicazione dei requisiti patrimoniali minimi. In termini di innovazioni, non vi è dubbio che sia il primo pilastro ad attirare la maggiore attenzione sia a causa della significatività del loro contenuto che delle problematiche derivanti dall applicazione. In particolare, esse determinano una modifica della composizione dell attivo ponderato per il rischio, definiscono nuovi metodi per la misurazione del rischio di credito, introducono il requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo. Limitandosi a esporre in maniera sintetica le nuove modalità di calcolo del coefficiente di solvibilità, va anzitutto ricordato che esso rientra all interno di un requisito patrimoniale complessivo la cui formula prevede: PV ( ) + 12, 5 PVrm + PVro TPArc 8% dove: PVrm = patrimonio di vigilanza detenuto a fronte del rischio di mercato PVro = patrimonio di vigilanza detenuto a fronte del rischio operativo TPArc = totale attivo ponderato soggetto a rischio di credito In via generale, il principale elemento di novità del Nuovo Accordo consiste nella introduzione dello strumento del rating quale meccanismo mediante il quale individuare e definire i livelli di solvibilità delle controparti creditizie, così da associare a ciascuno di essi un coefficiente di ponderazione maggior- 9

10 BASILEA 2 Dal 2007, quindi, tali esposizioni risulteranno suddivise in cinque classi cui corrispondono cinque pesi diversi che riflettono il giudizio di rating esterno. L assenza di rating assegna una ponderazione del 100%, pari alla ponderazione che viene attualmente attribuita a tutti i crediti verso le imprese. Al fine di considerare la riduzione del rischio di credito idiosincratico che si genera all interno di un portafoglio di esposizioni numericamente rilevanti e di ammontare contenuto, il Nuovo Accordo prevede che sotto particolari condizioni esse possano essere soggette a una ponderazione pari a 75%. Viene in tal modo introdotta la categoria dei Crediti inclusi nel portafoglio al dettaglio regolamentare (Retail) i quali devono rispettare le seguenti quattro condizioni: criterio della destinazione: esposizione nei confronti di una o più persone fisiche, ovvero di una impresa di piccole dimensioni; criterio della tipologia: crediti e linee di credito rotativi (tra cui carte di credito e scoperti di conto), prestiti personali e contratti di leasing con vincolo di durata (ad. es.: finanziamenti rateali, mutui per l acquisito o il leasing di autoveicoli, prestiti agli studenti, crediti al consumo), facilitazioni e aperture di credito a favore di piccole imprese. I titoli (come obbligazioni e azioni), quotati o meno in mercati ufficiali, sono espressamente esclusi da questa categoria. I mutui ipotecari sono esclusi nella misura in cui sono ammessi al trattamento riservato ai crediti garantiti da ipoteca su immobili residenziali; criterio del frazionamento: l Autorità di Vigilanza deve assicurarsi che il portafoglio retail regolamentare sia diversificato in misura sufficiente a ridurne i rischi, giustificando una ponderazione del 75%. Un modo per conmente congruente con i livelli di rischio sottostanti. L assegnazione del rating può avvenire da parte di organismi accreditati esterni alla banca ovvero da parte della banca medesima. Vengono così a delinearsi due modalità di misurazione del rischio di credito: l approccio standard (Standardised Approach SA) e l approccio basato sui rating interni (Internal Ratings-Based Approach IRB). Di seguito si delineano le principali caratteristiche dei due approcci. Il metodo standard risulta essere assai affine ai criteri attualmente previsti dalla disciplina di vigilanza e con riferimento all esposizione creditizia verso le imprese prevede la seguente articolazione: Rating S&P da AAA a AA- da A+ a A- da BBB+ a BB- < BB- unrated Imprese private 20% 50% 100% 150% 100% 10

11 1. BASILEA 2 E LE IMPRESE: PRIMI ELEMENTI DI CONOSCENZA PER UNA GESTIONE FINANZIARIA... seguire questo risultato potrebbe consistere nel fissare un limite quantitativo, in base al quale l esposizione aggregata verso un unica controparte non possa superare lo 0,2% del portafoglio retail complessivo; criterio dell esposizione unitaria massima consentita: l esposizione massima aggregata nei confronti di una singola controparte non può eccedere la soglia massima di 1 milione di Euro in termini assoluti. Nell ipotesi di un credito scaduto da più di 90 giorni, la quota non garantita, al netto di accantonamenti specifici subirà una ponderazione pari a: 150% se gli accantonamenti specifici sono inferiori al 20% dell ammontare in essere del prestito; 100% se gli accantonamenti specifici sono pari almeno al 20% dell ammontare in essere del prestito; 100% se gli accantonamenti specifici sono pari almeno al 50% dell ammontare in essere del prestito, ma con facoltà discrezionale dell Autorità di Vigilanza di ridurre la ponderazione al 50%. Come già indicato, accanto al metodo standard, il Nuovo Accordo prevede la possibilità di suddividere le esposizioni creditizie in maniera assai più dettagliata facendo ricorso a sistemi di rating interno. Sotto particolari condizioni e requisiti di trasparenza, le banche possono, infatti, essere autorizzate dalle Autorità di Vigilanza a utilizzare proprie stime interne con riferimento alle diverse componenti di rischio al fine di determinare il requisito patrimoniale relativo a ciascuna esposizione 4. Tali variabili di rischio sono costituite da: probabilità di inadempienza (probability of default PD); perdita in caso di insolvenza (loss given default LGD); esposizione al momento dell inadempienza (exposure at default EAD); durata effettiva (maturity M). L Accordo prevede due sistemi di rating interno: il metodo di base e il metodo avanzato. Il primo prevede, come regola generale, che le banche forniscano le proprie stime della PD e si basino su stime regolamentari per le altre componenti di rischio. Diversamente nel metodo avanzato, le banche fanno ricorso a proprie stime per tutte le variabili indicate, pur all interno di linee guida indicate dalla disciplina. In entrambi i casi, le banche devono sempre 4 Sui principali aspetti riguardanti la progettazione, l implementazione e la manutenzione di un sistema di rating interno si veda ampiamente DE LAURENTIS G., Rating interni e credit risk management. L evoluzione dei processi di affidamento bancari, Roma, Bancaria Editrice, Affinché tali sistemi possano essere riconosciuti per il calcolo del capitale minimo di vigilanza, l Accordo definisce precisi requisiti di carattere metodologico e operativo. Per una sintetica esposizione di tali requisiti, si veda PALOMBINI E., I rating interni nella nuova regolamentazione sul capitale, in DE LAURENTIS G., SAITA F., SIRONI A. (a cura di), Rating interni e controllo del rischio di credito. Esperienze, problemi, soluzioni, Bancaria Editrice, Roma, 2004, pp

12 BASILEA 2 impiegare le funzioni di ponderazione del rischio predisposte allo scopo di calcolare i requisiti patrimoniali. Limitando l analisi alla disciplina che riguarda le esposizioni verso le imprese, di seguito si riportano le funzioni previste dall Accordo. Anzitutto, si determina un fattore di correlazione (R): 50 PD R = PD 50 quindi un fattore di aggiustamento per la scadenza (b): ( ) b = ln( PD) mediante questi valori si determina il fattore del requisito di capitale (K): R 1 K = LGD Φ ( 1 R) Φ ( PD) + Φ 1 R b 1 + ( M 2. 5) b Infine si calcola l attività ponderata per il rischio (RWA): RWA = K EAD A quest ultimo valore si applicherà il coefficiente dell 8% con cui determinare l ammontare del patrimonio di vigilanza di cui la banca deve disporre con riferimento a quella esposizione. Il requisito patrimoniale complessivo è, pertanto semplicemente la somma dei singoli valori di capitale calcolati per ciascuna esposizione. Nell ambito del metodo basato sul rating interno è previsto, inoltre, un aggiustamento nel calcolo del requisito patrimoniale a fronte di imprese di piccola e media dimensione, cioè di imprese aventi un fatturato inferiore a 50 milioni di euro. Per avvantaggiare queste imprese è prevista, infatti, una riduzione del fattore di correlazione: al fattore R prima indicato viene sottratta una quantità che dipende dal fatturato (S): 1 2 ( ) PD LGD S

13 1. BASILEA 2 E LE IMPRESE: PRIMI ELEMENTI DI CONOSCENZA PER UNA GESTIONE FINANZIARIA... Il nuovo R diventa: 50 PD R = PD 50 ( ) S. 45 In tal modo, quanto più il fatturato è basso (vicino a 5 milioni) tanto maggiore è l effetto di riduzione del coefficiente e quindi lo sconto sul patrimonio di vigilanza da impegnare 5. Infine, anche nell ambito dell approccio basato sui rating interni è prevista la categoria delle esposizioni al dettaglio (retail exposures) alla quale possono essere ricondotti i prestiti di ridotto ammontare (1 milione di euro) nei confronti di piccole imprese, sempre che la gestione di tali attività avvenga da parte della banca su base aggregata. In questo caso, il processo di calcolo del requisito patrimoniale prevede le seguenti formule: 35 PD R = PD R K = LGD Φ 1 ( 1 R) Φ ( PD) + Φ 1 R RWA = K EAD All interno dell approccio standard è trattata anche la questione delle garanzie riconoscibili come strumenti di riduzione del rischio. Tra essi vengono individuate le garanzie reali (collateral), le garanzie personali (guarantees), i derivati di credito, gli accordi di compensazione di posizioni in bilancio. In via generale, si può affermare che la nuova disciplina amplia il novero delle garanzie riconosciute favorendo, in tal modo, una maggiore aderenza con l operatività della banca in tema di governo del rischio di credito. Con riferimento alle garanzie reali, la banca può scegliere tra il metodo semplificato in cui, analogamente all Accordo del 1988, la ponderazione di rischio della garanzia reale sostituisce quella della controparte per la porzione garantita dell esposizione sottostante, e il metodo integrale, il quale consente una più ampia compensazione tra collateral ed esposizione, riducendo di fatto l ammontare di quest ultima nella misura corrispondente al valore attri- 1 ( 0.999) PD LGD 5 In presenza di un fatturato inferiore, il valore considerato è 5 milioni di euro. 13

14 BASILEA 2 buito alla garanzia reale. Qualora la banca scelga di utilizzare il metodo basato sui rating interni, essa dovrà adottare il metodo integrale. Affinché la garanzia reale possa fornire una protezione, non deve sussistere una rilevante correlazione positiva fra la qualità creditizia della controparte e il valore della garanzia. Di seguito si delineano i principali profili delle due metodologie Metodo semplificato La ponderazione per il rischio dello strumento prestato a garanzia totale o parziale dell esposizione sostituisce quella della controparte. Una garanzia reale è riconosciuta se viene prestata per almeno tutta la durata dell esposizione e rivalutata marking-to-market con una frequenza minima di sei mesi. La ponderazione della parte garantita sarà soggetta a una soglia minima del 20%, salvo i casi di depositi in contanti, titoli emessi dalla banca e depositati presso la stessa e titoli pubblici con ponderazione pari allo 0%. Alla parte restante del credito dovrà essere assegnata una ponderazione commisurata alla controparte Metodo integrale Mediante l impiego di scarti prudenziali, le banche sono tenute ad aggiustare sia l ammontare dell esposizione verso la controparte sia il valore della relativa garanzia ricevuta per tener conto di future oscillazioni nel valore di entrambi, originate da movimenti dei prezzi di mercato. Salva l ipotesi che uno dei due elementi sia costituito da contante, l ammontare dell esposizione corretto per la volatilità sarà superiore a quello dell esposizione stessa mentre per il collateral sarà inferiore. Quando l ammontare corretto dell esposizione è superiore al valore corretto della garanzia, le banche dovranno calcolare l attività ponderata per il rischio come differenza tra i due importi moltiplicata per la ponderazione di rischio della controparte. In linea di massima, le banche potranno calcolare gli scarti in due modi: basandosi sui livelli fissi indicati dal Comitato (scarti prudenziali standard), oppure sulle stime interne della volatilità dei prezzi di mercato (scarti stimati). Una banca potrà optare per uno dei due sistemi di calcolo indipendentemente dalla scelta operata fra metodo standard e metodo IRB di base per la misurazione del rischio di credito. Tuttavia, le banche che decidono di impiegare gli scarti stimati dovranno applicarli all intera gamma di strumenti ammissibili a tale tipo di calcolo. 14

15 1. BASILEA 2 E LE IMPRESE: PRIMI ELEMENTI DI CONOSCENZA PER UNA GESTIONE FINANZIARIA... Nell ambito di una transazione assistita da garanzia reale, l ammontare dell esposizione al netto dei coefficienti di riduzione del rischio sarà, pertanto, calcolato nel modo seguente: ( ) ( ) { } * E = max 0, E 1 + He C 1 Hc Hfx dove: E* = valore dell esposizione al netto della riduzione del rischio E = valore corrente dell esposizione He = scarto commisurato all esposizione C = valore corrente della garanzia ricevuta Hc = scarto commisurato alla garanzia Hfx = scarto a fronte del disallineamento valutario tra garanzia ed esposizione Conseguentemente, nel metodo standard, moltiplicando l ammontare dell esposizione al netto della riduzione del rischio per la ponderazione della controparte si otterrà l ammontare dell attività ponderata per il rischio relativa alla transazione garantita. Le garanzie finanziarie considerate idonee sono: depositi in contante presso la banca esposta al rischio di controparte, compresi certificati di deposito o strumenti assimilabili emessi dalla banca creditrice; oro; titoli di debito dotati di rating esterno; titoli di debito emessi da banche non dotati di rating e quotati in mercati ufficiali; azioni comprese in uno dei principali indici di borsa; certificati trasferibili di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e quote di fondi comuni. Oltre agli strumenti elencati, nel metodo integrale sono idonei al riconoscimento anche le azioni quotate in mercati ufficiali e i certificati di investimento/quote di fondi comuni che comprendono tali azioni. Se la protezione del credito mediante garanzia personale o derivato su credito è diretta, esplicita, irrevocabile e incondizionata, le autorità di vigilanza possono consentire alle banche di tener conto di tale protezione nel calcolo dei requisiti patrimoniali. Analogamente all Accordo del 1988, si applica il metodo della sostituzione. Pertanto, ai fini della riduzione dei requisiti patrimoniali saranno ammesse sol- 15

16 BASILEA 2 tanto le garanzie personali emesse o le protezioni fornite da entità cui è assegnata una ponderazione di rischio inferiore a quella della controparte, in quanto alla quota protetta dell esposizione è attribuita la ponderazione del garante o del fornitore della protezione, mentre la quota non coperta mantiene la ponderazione di rischio del debitore principale. I requisiti operativi prevedono, quindi, che una garanzia personale/derivato su crediti debba rappresentare un credito diretto verso il fornitore della protezione e riferirsi esplicitamente a una specifica esposizione o a un pool di esposizioni 6, così che l entità della copertura sia chiaramente definita e incontrovertibile. La copertura deve essere irrevocabile: non sono ammesse clausole contrattuali che consentano al fornitore della protezione di annullare unilateralmente la copertura del credito o che aumentino il costo effettivo di quest ultima a seguito di un deterioramento della qualità creditizia dell esposizione garantita. Inoltre, la garanzia non deve essere soggetta a condizione: non sono consentite clausole contrattuali che evitino al fornitore della protezione l obbligo a effettuare tempestivamente i pagamenti dovuti nel caso in cui la controparte originaria non abbia adempiuto all obbligazione prevista dal contratto. Per quanto riguarda i derivati di credito, saranno ammessi a fini patrimoniali solo credit default swap e total return swap. Con riferimento ai soggetti riconosciuti come garanti, la disciplina prevede che essi possano essere: governi, ESP (enti del settore pubblico), banche e società di intermediazione mobiliare con ponderazione di rischio inferiore a quella della controparte; altre entità con rating pari o superiore ad A-. È compresa la protezione del credito fornita da società capogruppo, filiazioni e affiliate con una ponderazione di rischio inferiore a quella dell obbligato. Nell ambito della misurazione del rischio di credito mediante rating interni, il riconoscimento delle garanzie e dei derivati di credito prevedono modalità più complesse basate sulla stima della PD e/o della LGD del garante alle quali si accompagna un più ampio riconoscimento di soggetti garanti. 1.4 L impatto del Nuovo Accordo sulle imprese: le soglie di indifferenza Come accennato in premessa, uno degli aspetti che maggiormente rileva nella relazione tra la banca e l impresa è costituito dalle conseguenze che si pos- 6 Questa previsione consente di considerare ammissibili le garanzie collettive quali quelle fornite dagli organismi di garanzia fidi (Confidi). 16

17 Indice generale Premessa... Pag Basilea 2 e le imprese: primi elementi di conoscenza per una gestione finanziaria consapevole a cura di Francesco Zen 1.1 Premessa...» Basilea 1: una rivoluzione riuscita...» Basilea 2: una necessaria evoluzione...» Metodo semplificato...» Metodo integrale...» L impatto del Nuovo Accordo sulle imprese: le soglie di indifferenza...» La scelta delle banche: una prima indagine nella regione del Veneto...» Perché nasce Basilea a cura di Ornella Nohles 2.1 Premessa...» I contributi del comitato di Basilea...» Le direttive comunitarie in materia bancaria...» I principi che emergono dal sistema normativo della CEE..» Basilea 2 : i tre pilastri...» 36 Note Bibliografiche...» L affermazione dei principi contabili internazionali in Europa a cura di Chiara Saccon 3.1 Il processo di affermazione degli IAS/IFRS in Europa...» Le finalità e il contenuto del Regolamento comunitario...» Il riconoscimento legale dei principi contabili internazionali» Il processo di valutazione dei principi internazionali...» Le scelte del legislatore nazionale...» Le novità dei principi contabili internazionali nel Framework» 54

18 BASILEA 2 4. Le nuove fonti di finanziamento delle società di capitali a cura di Renato Bogoni 4.1 Premessa... Pag Raccolta di capitale e nuove tipologie di azioni...» Le azioni privilegiate...» Le azioni correlate...» Le azioni con voto limitato...» I nuovi conferimenti al capitale della società a responsabilità limitata...» Obbligazioni, titoli assimilati e titoli di debito...» I titoli di debito nella società a responsabilità limitata...» Gli strumenti finanziari...» Le tipologie dell apporto...» I diritti patrimoniali ed amministrativi...» Organo emittente e limiti quantitativi...» Strumenti finanziari assegnati ai dipendenti della società...» Strumenti finanziari di partecipazione all affare oggetto di patrimoni destinati...» I finanziamenti dei soci...» Finanziamento soci e società per azioni...» Sviluppo di un modello di analisi a cura di Eros De March e Massimo Motta 5.1 Premessa...» Le nuove esigenze informative delle banche...» L istruttoria bancaria...» Il modello di analisi...» Classificazione dei modelli di analisi...» Il modello di analisi adottato...» I dati di partenza per lo sviluppo delle analisi quantitative.» Valutazione delle imprese in contabilità semplificata...» L analisi qualitativa...» Il business plan e lo sviluppo dei budget...» La Parte Descrittiva...» La Parte Numerica...» La riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico e l analisi dei margini finanziari...»

19 INDICE GENERALE La riclassificazione dello stato patrimoniale... Pag I margini finanziari...» Conto economico dettagliato riclassificato a margine di contribuzione...» Analisi per indici...» Principali Indicatori Patrimoniali Economici Finanziari...» Analisi per flussi...» Il giudizio sulla situazione finanziaria aziendale...» Metodologie di valutazione e attribuzione del merito creditizio...» Metodologia di controllo prevista dalla l. 488/ » Metodologia di controllo prevista dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese...» Metodologia di controllo prevista da Veneto sviluppo per la valutazione di affidamento...» Considerazioni sui metodi di valutazione del merito creditizio...» Conclusioni...» 151 Appendice Questionario su Basilea 2...»

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Da più parti si sente dire e si legge che con Basilea 2 non serviranno più le garanzie o che esse avranno un ruolo ridotto. -omissis- 1.7 Il ruolo delle garanzie Da più parti si sente dire e si legge che con Basilea 2 non serviranno più le garanzie o che esse avranno un ruolo ridotto. Riteniamo che queste affermazioni nascano

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