La legge n. 33 del 9 aprile 2009 ha modificato profondamente il decreto iniziale del 2003 di seguito si riportano gli articoli modificati

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1 LAVORO OCCASIONALE ED ACCESSORIO D.LGS N. 276/2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE COMUNEMENTE DETTO LAVORO CON I VOUCHERS O BUONI LAVORO" ULTIME MODIFICHE LEGISLATIVE La legge n. 33 del 9 aprile 2009 ha modificato profondamente il decreto iniziale del 2003 di seguito si riportano gli articoli modificati CONTRATTO DI LAVORO La legge non parla mai di un contratto di lavoro, nemmeno ai fini del periodo di prova, non esiste nessun riferimento alla contrattazione collettiva, non viene richiesta la sottoscrizione di un contratto di lavoro, non si matura il TFR, le ferie, le trasferte, gli straordinari, ecc VALORE NOMINALE DEL VOUCHER Il valore del vaucher 10 euro nel taglio piccolo - non è mai riferibile per legge ad un corrispettivo economico per paga oraria COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER L ASSUNZIONE Il committente non è soggetto all obbligo di comunicazione preventiva ai Servizi per l Impiego e gli utilizzatori del vouchers non vengono nemmeno registrati sul Libro Unico del Lavoro in possesso del datore di lavoro. Resta l obbligo di comunicazione preventiva all INAIL VALORE NOMINALE E ISCRIZIONE PREVIDENZIALE E ALL INAIL Il valore nominale di un voucher è fissato in 10 euro, comprensivo della contribuzione, con la seguente ripartizione: - il 13% alla Gestione separata INPS, con contribuzione che verrà accreditata sulla posizione individuale del lavoratore; - il 7% all INAIL; - il 5% alla gestione del servizio. Il corrispettivo netto della prestazione in favore del lavoratore è pari a euro E stato previsto anche buono multiplo da 50 euro, il corrispettivo netto in favore del prestatore, è pari a 37,50 euro MATURAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE ALL INPS PERLA FUTURA PENSIONE Per riuscire ad ottenere l accredito di un mese di contribuzione in Gestione separata nell anno 2009, è necessario percepire un compenso almeno pari o superiore a 1.187,00 (in pratica per coprire almeno 1 mese di contribuzione è necessario

2 riscuotere almeno 119 vouchers con valore minimo di 10 euro lordi cadauno). Qualora il compenso percepito non soddisfi il minimale mensile previsto presso la Gestione separata INPS, non viene accreditato sulla posizione assicurativa del lavoratore neppure un mese di contribuzione. ASSICURAZIONE INAIL: INFORUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE Per quanto riguarda la tutela degli infortuni siamo in attesa di indicazioni da parte dell INAIL. L unica riflessione che si impone è che la copertura assicurativa stravolge la logica del rischio assicurativo legato all attività specifica. Come abbiamo già illustrato, infatti, la percentuale contributiva destinata al rischio assicurativo contro gli infortuni è forfettizzata in un 7% senza alcun riferimento alla specifica attività per cui il buono sarà corrisposto. INDENNITA DI MALATTIA, MATERNITA, ASSEGNO AL NUCLEO FAMILARE E AMMORIZZATORI SOCIALI I lavoratori che presteranno l attività tramite l uso dei vouchers non matureranno nessun diritto all indennità di malattia, maternità (compresi i permessi per assistere i disabili ai sensi della legge n. 104/92) o eventuale assegno al nucleo familiare. I lavoratori che riceveranno i vouchers, in particolare i giovani fino ai 25 anni di età, non potranno utilizzare dette giornate di lavoro per perfezionare il requisito delle 78 giornate annue per la disoccupazione con requisiti ridotti, o le 102 giornate nel biennio per un eventuale diritto alla disoccupazione in agricoltura. Ricordiamo inoltre che il lavoro accessorio non determina mai l inizio assicurativo personale (comunemente detto biennio assicurativo) per perfezionare il diritto a tutte le prestazioni di disoccupazione presenti nel nostro ordinamento PARTICOLARI DISPOSIZIONI Il compenso derivante da detta attività è esente dall imposizione fiscale (IRPEF ed addizionali). Non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato al fine degli elenchi dei soggetti disponibili presso i Centri per l Impiego. Il compenso è cumulabile con qualsiasi trattamento pensionistico AMMORTIZZATORI SOCIALI E NOVITÀ 2009 LEGGE N. 33/2009 In via sperimentale per il 2009, le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (ammortizzatori sociali), in tutti i casi resta obbligatoria la dichiarazione di immediata disponibilità ai Centri per l Impiego. L INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione

3 figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio". ATTENZIONE AD INFORMARE IN PARTICOLARE I LAVORATORI CHE HANNO PIU DI 50 ANNI DI ETA : se devono raggiungere il requisito della pensione di anzianità il compenso da lavoro accessorio nel limite massimo dei euro determina la perdita da 1 a 2 mesi di contribuzione figurativa, generata dal lavoro dipendente svolto in forma principale, anche se momentaneamente sospeso o cessato per il godimento degli ammortizzatori sociali. I mesi persi di contribuzione figurativa vengono sostituiti dai periodi accreditati presso la gestione separata INPS per lavoro accessorio, ma questi ultimi non si possono utilizzare per raggiungere i 35 anni di contribuzione utili per il diritto alla pensione di anzianità, pertanto il lavoratore rischia di attendere anche parecchi mesi prima di raggiungere il nuovo requisito alla pensione (in particolare con il sistema delle quote, dal 1/7/2009 quota 95) LAVORATORI EXTRACOMUNITARI E PERMESSO DI SOGGIORNO L utilizzo del lavoro accessorio da parte dei cittadini extracomunitari, non consente né il rilascio né il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro LAVORO ACCESSORIO E APPRENDISTATO E possibile che una prestazione di lavoro accessorio, limitata nel tempo, possa essere maggiormente conveniente per un datore di lavoro, rispetto ad un contratto di apprendistato professionalizzato e stagionale, per eludere i diversi obblighi formativi. LAVORO ACCESSORIO E PARTICOLARI MAGGIORAZIONI SOCIALI SU TRATTAMENTI DI PENSIONE Per alcune particolari maggiorazioni sociali che l INPS o l INPDAP erogano a soggetti con trattamenti di pensione molto bassi, dopo il compimento del 60 anno di età, la riscossione dei vouchers può far decadere tali pensionati dal beneficio LAVORO ACCESSORIO PER I SOGGETTI GIA PENSIONATI Il compenso percepito attraverso i vouchers determinerà, in considerazione dello scarso valore previdenziale, un notevole abbassamento dell importo del supplemento di pensione che compete ai pensionati che continuano a lavorare, oltre al reale rischio di avere una scarsissima copertura INAIL in caso di infortunio sul lavoro

4 Si allega il testo del D.LGS n. 276/2003 con le modifiche apportate con la legge n. 33/2009 in tema di prestazioni occasionali di tipo accessorio Capo II - Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti Art Definizione e campo di applicazione 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito: a) di lavori domestici; b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; c) dell'insegnamento privato supplementare; d) di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà; d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico (L. 33/2009); e) dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado; e) di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici"; (L. 33/2009) f) di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe e da giovani di cui alla lettera e) ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; g) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi; h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica. h-bis) di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati. (L. 33/2009) 1-bis. In via sperimentale per il 2009, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. (L. 33/2009)

5 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito: a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap; b) dell'insegnamento privato supplementare; c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti; d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli; e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà. e bis) dell impresa familiare di cui all art. 230 bis del C.C., limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi. (L 80/2005) 2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che coinvolgono il lavoratore per una durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare e che, in ogni caso, non danno complessivamente luogo a compensi superiori a 3 mila euro a 5 mila euro sempre nel corso di un anno solare. 2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che non danno complessivamente luogo con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a euro nel corso di un anno solare. 3. Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a euro. (L 80/2005) Art Prestatori di lavoro accessorio 1. Possono svolgere attività di lavoro accessorio: a) disoccupati da oltre un anno; b) casalinghe, studenti e pensionati; c) disabili e soggetti in comunità di recupero; d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. 2. l soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione. Art Disciplina del lavoro accessorio

6 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio del valore nominale di 7,5 euro. 2. Il prestatore di prestazioni di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso uno o più enti o società concessionari di cui al comma 5 all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio, in misura pari a 5,8 euro per ogni buono consegnato. Tale compenso é esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio. 3. L'ente o società concessionaria provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni per prestazioni di lavoro accessorio, registrando i dati anagrafici e il codice fiscale e provvedendo per suo conto al versamento dei contributi per fini previdenziali all'inps, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, in misura di 1 euro e per fini assicurativi contro gli infortuni all'inail, in misura di 0,5 euro. 4. L'ente o società concessionaria trattiene l'importo di 0,2 euro, a titolo di rimborso spese. 5. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua gli enti e le società concessionarie alla riscossione dei buoni, nonché i soggetti autorizzati alla vendita dei buoni e regolamenta, con apposito decreto, criteri e modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 3 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali da emanarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto e periodicamente aggiornato. 2. Tale valore nominale è stabilito tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le attività lavorative affini a quelle di cui all articolo 70, comma 1, nonché del costo di gestione del servizio. 3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso il concessionario, di cui al comma 5, all atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio. 4. Il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali all INPS, alla gestione separata di cui all articolo 2, comma 26 della legge 335 del 1995, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono e per fini assicurativi contro gli infortuni all INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono e trattiene l importo autorizzato dal decreto, di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. 4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4 bis, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici ed il codice fiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi, per fini previdenziali, all INPS, alla Gestione Separata di cui all art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13% del valore del buono e per fini assicurativi contro gli infortuni

7 all INAIL, in misura pari al 7% del valore nominale del buono e trattiene l importo autorizzato, dal Decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. 4 bis. Con riferimento all impresa familiare, di cui all art. 70, comma 1, lett e bis) lettera g), trova applicazione la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato. (L 80/2005) 5. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lett. a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3 del presente decreto. 5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, individua le aree metropolitane (L 80/2005) e il concessionario del servizio attraverso cui avviare una prima fase di sperimentazione delle prestazioni di lavoro accessorio e regolamenta criteri e modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. (DLGS 251/2004) Art Coordinamento informativo a fini previdenziali 1. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio disciplinate dalla presente legge, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico di cui all'articolo che precede, l'inps e l'inail stipulano apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 2. Decorsi diciotto mesi dalla entrata in vigore del presente provvedimento il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone, d'intesa con INPS e INAIL, una relazione sull'andamento del lavoro occasionale di tipo accessorio e ne riferisce al Parlamento. Art Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro 1. Con specifico riguardo alle attività agricole non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al quarto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.

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