Associazione Consumatori Utenti. in collaborazione con: Newsletter CREDITO. dicembre 2012 RECUPERO DEL CREDITO CARTELLE DI PAGAMENTO

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1 in collaborazione con: Newsletter CREDITO dicembre 2012 RECUPERO DEL CREDITO CARTELLE DI PAGAMENTO A cura di : Avv. Elena Bisio 1

2 PREMESSA In periodo di difficoltà economiche e scarsa liquidità generalizzata, una delle voci che più rischiano di incidere sui bilanci famigliari è costituita dalle entrate fiscali o parafiscali, cioè dai crediti che la Pubblica Amministrazione può vantare, a vario titolo, nei confronti dei cittadini. Alle entrate tributarie vere e proprie (per intenderci, le imposte dirette ed indirette, le tasse, come la tassa rifiuti, o le tariffe che in taluni casi ne hanno preso il posto senza mutarne più di tanto la sostanza v. la TIA che in alcuni Comuni sostituisce la TARSU), si aggiungono spesso entrate di altra natura, che hanno fonte in fattispecie talvolta pubblicistiche (ad esempio le sanzioni), tal altra privatistiche (ad esempio i canoni per l utilizzo di beni pubblici- v. COSAP), e che vengono spesso percepite dal cittadino come fonti improprie ed aggiuntive di finanziamento degli enti (tant è che sono di norma previste a bilancio). Il nostro sistema è dunque caratterizzato da: -pluralità di enti impositori: oltre allo Stato, hanno potere impositivo, tributario ed extratributario, i Comuni e le province, ma anche, per quanto concerne il diritto camerale, le Camere di Commercio; - pluralità di entrate. Distinguiamo così: a) crediti di fonte pubblicistica (che cioè trovano fonte direttamente nella legge o in atti concessoriautorizzatori): entrate di natura tributaria, fra cui vanno ricompresse a titolo di esempio la TARSU, la TIA, la TOSAP, l imposta sulla pubblicità, i diritti per le pubbliche affissioni; entrate di natura sanzionatoria (sanzioni pecuniarie amministrative in genere, sanzioni per infrazioni al Codice della strada, ecc.) b) crediti di fonte privatistica (per es. canoni di locazione) 2

3 IL RECUPERO DEL CREDITO DA PARTE DEGLI ENTI PUBBLICI. SOGGETTI E MODALITA OPERATIVE Il recupero del credito da parte degli enti pubblici, sia esso di natura pubblicistica sia esso di natura privatistica secondo al distinzione testè fatta, non segue i normali percorsi disciplinati, per intenderci, dal codice civile e di procedura civile (se non per la mera fase di esecuzione forzata, dal pignoramento in poi, per intenderci), ma segue regole sue proprie, fissate da leggi speciali, con il coinvolgimento di operatori il cui funzionamento e le cui prerogative sono a loro volta determinate in via legislativa. Nel rapporto di credito ente-cittadino infatti molte volte si inserisce un terzo soggetto, che non è parte in senso stretto di tale rapporto, ma che svolge, su affidamento dell ente, il compito odiato ed ingrato della riscossione. Si parla di agenti o concessionari della riscossione, intendendo come tali quei soggetti che ricevono dagli enti creditori i cosiddetti ruoli e ne curano appunto la riscossione, traendo, da tale passaggio, il proprio compenso. Tali soggetti, agendo per conto di enti pubblici, devono essere dotati di poteri che rendano efficace la riscossione stessa, sul presupposto che tale attività avviene non a soddisfazione di un interesse privato ma nell interesse generale. Anche in tal caso la platea è piuttosto ampia e variegata. L agente della riscossione più conosciuto è Equitalia Nord spa, società per azioni a totale capitale pubblico (INPS e Agenzia delle Entrate i principali azionisti) che riscuote ex lege (cioè senza che necessiti atto di affidamento) per lo Stato ovvero, su richiesta (atto di affidamento) per gli altri enti (Comuni, Prefetture, Camere di Commercio, ). La peculiarità di Equitalia è che è istituita e disciplinata nella sua formazione e nel suo funzionamento direttamente dalla legge. 3

4 Esistono poi altri soggetti che definiremo concessionari del servizio di riscossione: società private, che operano in base ad una concessione attraverso la quale gli enti dotati dalla legge di potere impositivo delegano la funzione della riscossione. Tali società svolgono l attività di riscossione come attività di impresa, da cui dunque devono trarre un profitto. Devono essere iscritte in un apposito albo ministeriale, in quanto dotate di adeguati requisiti finanziari e tecnico-operativi (art. 3 DL 40/2010 e L. 44/12). Come vengono scelti i concessionari della riscossione da parte degli enti che se ne avvalgono? Mediante bando e gara pubblica (v. GEC). Come funzionano? Riscuotono, trattengono il c.d aggio, versano all ente creditore il tributo. Agiscono quindi come agenti contabili, e come tali sono sottoposti al controllo della Corte dei Conti e soggetti alla giurisdizione contabile; ciò significa che eventuali loro inadempimenti rispetto al contratto di servizio se generativi di danno erariale li rendono sottoponibili a giudizio davanti alla Corte dei Conti (sent. 425/2012) Quali misure può adottare l ente se operano in maniera non corretta? Nei casi di inadempimento grave o reiterato (quando ad esempio non riversano nei termini pattuiti quanto riscosso all ente creditore) l ente può procedere alla risoluzione unilaterale del contratto di servizio e nei casi più gravi si può arrivare alla cancellazione dall albo ministeriale. Fatti recenti di cronaca ci confermano che non sempre tali soggetti operano correttamente. Attenzione quindi a non denigrare troppo Equitalia, perché chi svolge la medesima attività a fini di lucro è forse almeno potenzialmente meno affidabile da chi riscuote in quanto ente pubblico e quindi nel perseguimento di un fine che è e dovrebbe rimanere di interesse pubblico (o quanto meno vi sono maggiori garanzie che rimanga tale). Vediamo allora come funziona la riscossione affidata ad Equitalia. Come detto Equitalia è società pubblica; non partecipa a gare perché affidataria ex lege dei crediti statali o su richiesta di altri enti. Riceve i ruoli dagli enti e li traspone nella cartella di pagamento. 4

5 COME E FATTA UNA CARTELLA DI PAGAMENTO E COME SI LEGGE Le somme riportate in cartella sono dunque composte dalla somma capitale del credito, dalle sanzioni, applicate dall ente creditore ex lege, dall aggio, che costituisce il compenso di Equitalia, e dagli interessi sino alla scadenza (60 gg) ovvero maturati dopo la scadenza. A ciò sia aggiungono le spese di riscossione e le spese di notifica. Il decreto Monti n.70/11 ha apportato alcune novità migliorative per il contribuente: diminuzione dell aggio; non applicazione degli interessi sulle somme imputate a sanzioni. Novità normative recenti si registrano anche con riferimento alle misure cautelative del credito utilizzate da Equitalia: fermo ipoteca La Corte di Cassazione ha definitivamente chiarito, pronunciandosi a Sezioni Unite, con sentenza n del 12/4/2012 che non sono iscrivibili ipoteche per debiti inferiore a 8.000,00 euro. La Legge n. 106/2011 ha introdotto l'obbligo di avvisare il contribuente almeno trenta giorni prima di procedere all'iscrizione ipotecaria. All'articolo 77 del D.P.R. n. 602/73 è stato quindi aggiunto il comma 2-bis ("L'Agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1"). L'articolo 7, comma 2, lettera gg-decies, della Legge n. 106/2011 prevede: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'agente della riscossione non può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 5

6 602, come modificato, da ultimo, dalla lettera u-bis) del presente comma, se l'importo complessivo del credito per cui lo stesso procede è inferiore complessivamente a: - ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario dell'unità immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale, ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; - ottomila euro, negli altri casi". L'art. 7, comma 2, lettera gg-octies della Legge n. 106/2011, infatti, prevede che "in caso di cancellazione del fermo amministrativo iscritto sui beni mobili registrati ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il debitore non è tenuto al pagamento di spese né all'agente della riscossione né al pubblico registro automobilistico gestito dall'automobile Club d'italia (ACI) o ai gestori degli altri pubblici registri". Sempre la legge 106/2011 ha introdotto l'importante regola per cui in caso di richiesta di sospensione giudiziale degli atti esecutivi, non si procede all'esecuzione fino alla decisione del giudice e comunque fino al centoventesimo giorno (art. 7 comma 1, lettera m). Per i ruoli consegnati a decorrere dal 14 maggio 2011 Equitalia non può calcolare gli interessi di mora in caso di ritardato pagamento della cartella anche sulle sanzioni e interessi, come prima era legittimata a fare. Quali sono i possibili o più frequenti vizi delle cartelle: Regolarità formale della notifica* Tempestività della notifica rispetto ai termini di decadenza e/o prescrizione; omessa notifica dell atto presupposto omessa indicazione del responsabile del procedimento; carenza di motivazione * sono da ritenersi nulle le cartelle notificate a mezzo posta da Equitalia se: a) notificate direttamente da Equitalia mediante spedizione di raccomandata, senza avvalersi dei soggetti legittimati ed indicati dall'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 (così CTP Lombardia n. 61/22/10, CTP Lecce n. 6

7 909/5/09, Tribunale di Rossano 8/1/2008). Secondo tali pronunce, sebbene l'art. 26, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato "Notificazione della cartella di pagamento", preveda la possibilità, per gli Agenti della riscossione, di notificare i propri atti per posta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, esso, tuttavia, individua espressamente quali agenti notificatori gli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, i messi comunali o gli agenti della polizia municipale. In base all'art. 26, comma 1, citato, quindi, la notificazione deve sempre essere effettuata da un agente notificatore abilitato, il quale può anche avvalersi del servizio postale, mentre sono certamente illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all'uopo abilitato. Mentre infatti il primo periodo del comma 1 dell'art. 26 si limiterebbe a individuare - con un'elencazione tassativa - i soggetti legittimati all'esecuzione della notifica, il secondo periodo del comma 1 indicherebbe il modo attraverso il quale i soggetti di cui al periodo precedente possono eseguirla. Sempre secondo le sentenze in commento, le condizioni di cui all'art. 26 sarebbero tassative, con conseguente giuridica inesistenza della notifica eseguita a mezzo posta senza l'ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge (art. 26, comma 1, DPR n. 602/73), ossia: - gli Ufficiali della riscossione; - gli Agenti della Polizia Municipale; - i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario; - altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge. b) parimenti sono nulle le cartelle in cui manchi la relazione di notifica: chi ha avuto modo di ricevere cartelle a mezzo posta ha potuto verificare di persona come nella cartella esista, solitamente nella prima pagina, un apposito spazio da compilare nel quale l'agente notificatore dovrebbe riportare il dettaglio delle operazioni di notifica (data, ora, persona cui il plico viene consegnato, ecc,); tale spazio viene compilato direttamente dall'agente notificatore nel caso di notifiche a mani del destinatario (o di persona di famiglia/addetta all'ufficio/custode in caso di sua temporanea assenza); solitamente tale parte non risulta compilata quando le cartelle vengono recapitate tramite il servizio postale. Ebbene, alcune sentenze hanno stabilito che a relata in bianco e la mancanza di sottoscrizione del notificatore determinano la nullità della cartella per difetto insanabile di notifica. E' il principio espresso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione 29, con la sentenza n. 54 depositata l'8 febbraio 2011 in coerenza con l'orientamento giurisprudenziale già espresso da diverse Commissioni Tributarie. Per la validità della notifica è dunque necessario che la relata di notifica sia correttamente compilata e sottoscritta dal notificatore e, pertanto, anche nel caso in cui si volesse ritenere che l'agente della riscossione possa effettuare la notificazione senza avvalersi di un soggetto all'uopo abilitato, è comunque necessario che l'agente della notificazione compili correttamente la relata di notificazione e la sottoscriva. In difetto di tali elementi l'atto è nullo per inesistenza della notifica che qualifica un vizio insanabile dell'atto impugnato 7

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