L INGIUNZIONE DI PAGAMENTO EUROPEA (I.P.E.) Regolamento CE n. 1896/2006
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1 IL DECRETO INGIUNTIVO ITALIANO ED EUROPEO: PROFILI APPLICATIVI E QUESTIONI INTERPRETATIVE L INGIUNZIONE DI PAGAMENTO EUROPEA (I.P.E.) Regolamento CE n. 1896/2006 Stefano Bastianon Università degli Studi di Bergamo All rights reserved Busto Arsizio, 6 giugno 2013 Sala Tramogge Molini Marzoli
2 CONSIDERAZIONI PRELIMINARI - Strumento supplementare e facoltativo a) processo civile ordinario b) procedimento europeo per le controversie di modesta entità (Reg. n. 861/2007) c) decreto ingiuntivo italiano (eventualmente da far certificare come TEE ex Reg. n. 805/2004) - Previa verifica della competenza giurisdizionale del giudice che si vuole adire (Reg. n. 44/2001) - Procedimento monitorio c.d. puro (senza prova) - Utilizzo di moduli (prestampati o da compilare on line) - Assistenza legale non obbligatoria
3 L I.P.E. non è uno strumento che consente, sempre e comunque, di recuperare un credito all estero. Molto più semplicemente, l I.P.E. è uno strumento che, in taluni casi e in presenza di determinate condizioni, può agevolare l ottenimento di un titolo esecutivo efficace in tutti gli Stati membri dell U.E. (fatta eccezione per la Danimarca).
4 L AMBITO DI APPLICAZIONE DELL I.P.E I.P.E. Natura transfrontaliera della controversia Art. 2, comma 1 - Controversie nelle quali almeno una delle parti ha il domicilio o la residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito. Oggetto della controversia Art. 4 - Recupero dei crediti pecuniari di uno specifico importo in materia civile e commerciale esigibili alla data in cui si propone la domanda di ingiunzione di pagamento europea.
5 (segue): L AMBITO L DI APPLICAZIONE DELL I.P.E I.P.E. LE MATERIE ESCLUSE Art. 2, comma 2 a) materia fiscale, doganale, amministrativa b) responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell esercizio esercizio di pubblici poteri c) questioni attinenti al regime patrimoniale fra i coniugi, ai testamenti e alle successioni, ai fallimenti, ai concordati e alle procedure concorsuali affini, alla sicurezza sociale, ai crediti derivanti da obblighi extracontrattuali (salvo se sono stati oggetto di accordo tra le parti o se vi è stata ammissione di debito oppure riguardano debiti liquidi risultanti dalla comproprietà di un bene)
6 LA DOMANDA PER OTTENERE UN I.P.E I.P.E. QUESTIONI PRELIMINARI Giudice competente Art. 6 La competenza giurisdizionale deve essere determinata sulla base delle disposizioni di cui al Regolamento n. 44/2001 (dal 10/1/2015 sostituito dal Regolamento n. 1215/2012). La competenza giurisdizionale non deve essere confusa con la natura transfrontaliera della controversia.
7 (segue): LA DOMANDA PER OTTENERE UN I.P.E I.P.E. QUESTIONI PRELIMINARI Cass. S.U. n. 2224/2010 L obbligazione dedotta in giudizio non è quella fatta valere dall attore, ma quella che caratterizza il contratto. Cass. S.U. n /2009 Corte giust. UE, Car Trim, C-381/08, 25/2/2010 Corte giust. UE, Electrosteel Europe, C-87/10, 9/6/2011 In difetto di esplicita previsione contrattuale (anche tramite rinvio agli INCOTERMS), il luogo di consegna della merce (compravendita) coincide con il luogo di recapito finale della merce, ove i beni entrano nella disponibilità materiale e non solo giuridica dell acquirente.
8 CREDITORE Società con sede in SPAGNA che ha venduto beni GIUDICE ITALIANO DEBITORE Società con sede in ITALIA SI controversia transfrontaliera SI giurisdizione (ex artt. 2 e 5, n. 1 b) Reg. n. 44/2001)
9 CREDITORE GIUDICE DEBITORE ITALIANO Società con sede in ITALIA che ha eseguito un appalto di servizi in GRAN BRETAGNA Società con sede in GRAN BRETAGNA SI controversia transfrontaliera NO giurisdizione (ex artt. 2 e 5, n. 1 b) Reg. n. 44/2001)
10 CREDITORE Società con sede in ITALIA che ha dato in locazione una casa in montagna in GERMANIA GIUDICE ITALIANO DEBITORE Cittadino TEDESCO residente in ITALIA SI giurisdizione (ex art. 22 Reg. n. 44/2001) NO controversia transfrontaliera
11 CREDITORE Società con sede in ITALIA che ha dato in locazione una casa in montagna in GERMANIA GIUDICE TEDESCO DEBITORE Cittadino SPAGNOLO residente in SPAGNA SI giurisdizione (ex art. 22 Reg. n. 44/2001) SI controversia transfrontaliera
12 (segue): LA DOMANDA PER OTTENERE UN I.P.E I.P.E. Modulo A Art. 7 Contenuto della domanda La domanda di ingiunzione di pagamento europea DEVE essere presentata utilizzando il modulo standard A, da compilarsi nella lingua o in una delle lingue utilizzate dall autorità giudiziaria adita. Modalità di presentazione La domanda può essere presentata su supporto cartaceo o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato membro di origine e di cui dispone il giudice di origine.
13 (segue): LA DOMANDA PER OTTENERE UN I.P.E I.P.E. Come reperire tutte le informazioni utili e i moduli, soprattutto se si intende presentare una domanda di I.P.E. in un altro Stato membro? Atlante giudiziario europeo in materia civile ITALIA: Solo domanda cartacea in italiano Nota 1/9/2010 del Ministero della Giustizia No iscrizione a ruolo Si contributo unificato dimezzato + 8,00 Si imposta di registro
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17 I PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE Modulo B Art. 9 Il giudice accerta la mancata o l errata indicazione di una o più informazioni previste dal modulo A e invita il ricorrente a completare o rettificare la propria domanda entro un determinato termine. Decorso il termine assegnato dal giudice senza che il ricorrente abbia fornito le informazioni richieste, il giudice rigetta la domanda informandone il ricorrente a mezzo del modulo D (tramite cancelleria eria ex art. 640 CPC). Si ritiene che il ricorrente possa integrare la domanda sia presentando entando un nuovo Modulo A sia integrando l originario l Modulo A.
18 Modulo C Art. 10 Il giudice accerta che le condizioni per l emissione l di un ingiunzione di pagamento europea sono soddisfatte soltanto per una parte della domanda, informa di tale circostanza il ricorrente e lo invita ad accettare o a rifiutare, entro un determinato termine, la proposta di ingiunzione così come riformulata dal giudice. Se il ricorrente accetta la proposta del giudice, questi emette un ingiunzione di pagamento limitatamente alla parte della domanda accettata dal ricorrente;. Se il ricorrente non invia la sua risposta nel termine fissato dal d giudice o rifiuta la proposta da questi formulata, la domanda di ingiunzione ne si ritiene respinta nella sua totalità. Anche in questo caso il giudice informerà il ricorrente della propria decisione utilizzando il modulo D (tramite cancelleria ex art CPC).
19 Modulo D Art. 11 Il giudice accerta che non sono soddisfatte le condizioni per l emissione l di un ingiunzione di pagamento europea oppure che il credito è manifestamente infondato e pertanto rigetta la domanda del ricorrente. rente. Manifesta infondatezza della domanda: obbligazione naturale, obbligazione nulla per illiceità della causa. Tale rigetto non può formare oggetto di impugnazione, ma non impedisce al ricorrente di presentare una nuova domanda di ingiunzione di pagamento amento europea.
20 Modulo E Art. 12 Il giudice, accertato che sono soddisfatte tutte le condizioni richieste, r emette quanto prima, di norma entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l ingiunzione l di pagamento europea. Il Modulo E deve essere emesso insieme ad una copia del Modulo A. A I.P.E. = Modulo E + Modulo A + Modulo F per proporre l eventuale l opposizione (+ eventuali altri Moduli utilizzati)
21 INFORMAZIONI AL CONVENUTO (Tutte previste in calce al Modulo E) a) facoltà di: i. pagare al ricorrente l importo indicato nell ingiunzione; oppure ii. opporsi all ingiunzione proponendo opposizione davanti al giudice che ha emanato l ingiunzione entro il termine di 30 giorni; b) l opposizione deve essere trasmessa al giudice entro 30 giorni a decorrere dalla data in cui è stata notificata l ingiunzione. Tale periodo di 30 giorni ha inizio il giorno successivo alla data in cui l ingiunzione è stata notificata e comprende i sabati, le domeniche e i giorni festivi. Nel caso in cui l ultimo giorno di tale periodo sia un sabato, una domenica o un giorno festivo, il periodo scade il successivo giorno lavorativo;
22 c) l l ingiunzione è stata emanata unicamente sulla base delle informazioni fornite dal ricorrente. Dette informazioni non sono state verificate dal giudice; d) l l ingiunzione diventerà esecutiva a meno che non venga presentata opposizione dinanzi al giudice entro il termine stabilito; e) qualora venga presentata opposizione, il procedimento prosegue e davanti ai giudici competenti dello Stato membro in cui è stata emanata l ingiunzione applicando le norme di procedura civile ordinaria, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto di interrompere in tal caso il procedimento.
23 LA NOTIFICA DELL I.P.E. Art. 12, par. 5: il giudice GARANTISCE che l I.P.E. sia notificata al convenuto in conformità alla legislazione nazionale. In Italia la notifica dell I.P.E. è a cura del ricorrente (cfr. Nota 1/9/2010 Ministerro della Giustizia). Il problema del termine per la notifica
24 (segue): LA NOTIFICA DELL I.P.E. Artt. 13, 14 e 15 A) Nello Stato del giudice che ha emesso l ingiunzione di pagamento europea: NOTIFICA DI DIRITTO INTERNO (nel rispetto delle norme minime di cui agli artt. 13, 14 e 15 Reg. 1896/2006) B) In uno Stato UE diverso da quello del giudice che ha emesso l ingiunzione di pagamento europea: REGOLAMENTO N. 1393/2007
25 L OPPOSIZIONE DEL CONVENUTO Il convenuto PUO presentare opposizione dinnanzi al giudice che ha emesso l ingiunzione utilizzando il modulo F che gli deve essere consegnato unitamente all I.P.E. (modulo A [+E+B/C]). Ai fini dell opposizione è sufficiente che il convenuto dichiari di contestare il credito, senza essere tenuto a specificare le ragioni dell opposizione. L opposizione deve essere inviata entro 30 giorni dalla data della notifica dell ingiunzione (Trib. Milano, 18/7/2011). L opposizione può essere presentata su supporto cartaceo o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato membro di origine e di cui dispone il giudice di origine. Il ricorrente deve essere informato dell eventuale opposizione del convenuto e dell eventuale passaggio al procedimento civile ordinario.
26 (segue): L OPPOSIZIONE DEL CONVENUTO L opposizione inviata, comunicata o notificata al ricorrente è inesistente. Il termine di 30 giorni si ritiene perentorio. La presentazione dell opposizione priva in radice l I.P.E. dell idoneità a produrre qualsiasi effetto (Trib. Torino, 31/8/2012). In presenza dell opposizione l I.P.E. non può essere dichiarata provvisoriamente esecutiva. L I.P.E. non diviene definitiva nel caso in cui il giudizio di opposizione si estingua (Trib. Torino, 31/8/2012).
27 (segue): L OPPOSIZIONE DEL CONVENUTO. GLI EFFETTI Se l opposizione è presentata tempestivamente, il procedimento prosegue davanti ai giudici competenti dello Stato membro di origine in conformità alle norme di procedura civile ordinaria (a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l estinzione del procedimento. Cfr. Appendice n. 2 Modulo A). Il passaggio al procedimento civile ordinario è disciplinato dalla legge dello Stato membro di origine (art. 17, par. 2 Reg. n. 1896/2006). Norme ad hoc: Austria, Bulgaria, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Lituania, Spagna
28 (segue): L OPPOSIZIONE DEL CONVENUTO. IL PASSAGGIO AL PROCEDIMENTO CIVILE ORDINARIO Non applicabilità dell art. 645 CPC L opposizione di cui al Modulo F è una mera dichiarazione del debitore-opponente di volersi opporre all I.P.E. Il creditore-opposto non è in grado di replicare alla dichiarazione di opposizione. Differenti soluzioni giurisprudenziali
29 (segue): L OPPOSIZIONE DEL CONVENUTO. IL PASSAGGIO AL PROCEDIMENTO CIVILE ORDINARIO Trib. Varese, 12/11/ Trib. Verona, 26/5/2012 Nel provvedimento con il quale il giudice fa notificare al creditore, a cura della Cancelleria, l opposizione, il giudice: a) fissa l udienza ex art. 183 CPC nel rispetto dei termini a comparire ex art. 163-bis CPC; b) assegna all attore (creditore) un termine perentorio per integrare la propria domanda in conformità all art. 163 CPC; c) assegna al convenuto (debitore) la facoltà di depositare la comparsa di risposta con onere di costituzione anche a mezzo di difensore ove la difesa personale non fosse ammessa almeno 20 gg. prima dell udienza.
30 (segue): L OPPOSIZIONE DEL CONVENUTO. IL PASSAGGIO AL PROCEDIMENTO CIVILE ORDINARIO Trib. Milano, 28/10/2010 In caso di opposizione all I.P.E., il passaggio al processo civile ordinario deve avvenire a cura del creditore il quale, una volta ricevuta dalla cancelleria la comunicazione dell opposizione, deve notificare un atto di citazione ex art. 163 CPC nel rispetto dei termini di comparizione ex art. 163-bis CPC.
31 (segue): L OPPOSIZIONE DEL CONVENUTO. IL PASSAGGIO AL PROCEDIMENTO CIVILE ORDINARIO Trib. Piacenza, 18/9/ Trib. Milano, 18/7/2011 Nel provvedimento con il quale il giudice fa notificare al creditore, a cura della Cancelleria, l opposizione, il giudice: a) fissa l udienza ex art. 183 CPC. A questo punto il creditore deve notificare un atto introduttivo ex art. 163 CPC nel rispetto dei termini a comparire ex art. 163-bis CPC al debitore al fine di consentire a quest ultimo di costituirsi ex artt. 166 e 167 CPC.
32 (segue): L OPPOSIZIONE DEL CONVENUTO. IL PASSAGGIO AL PROCEDIMENTO CIVILE ORDINARIO Trib. Napoli, 4/12/2009 Nel provvedimento con il quale il giudice fa notificare al creditore, a cura della Cancelleria, l opposizione, il giudice: a) fissa l udienza ex art. 183 CPC; b) fissa al ricorrente il termine entro il quale dovrà notificare al debitore un atto di citazione ex art. 163 CPC.
33 (segue): L OPPOSIZIONE DEL CONVENUTO. IL PASSAGGIO AL PROCEDIMENTO CIVILE ORDINARIO Trib. Firenze, 25/9/2009 Nel provvedimento con il quale il giudice fa notificare al creditore, a cura della Cancelleria, l opposizione, il giudice: a) fissa l udienza ex art. 183 CPC; b) assegna al debitore-opponente i termini per costituirsi ex artt. 166 e 167 CPC; c) invita il creditore a notificare il provvedimento al debitore.
34 LA DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA Se non è stata presentata opposizione entro il termine di trenta giorni, tenuto conto di un lasso di tempo adeguato affinché la domanda di opposizione arrivi a destinazione, il giudice di origine dichiara, senza ritardo, esecutiva l ingiunzione di pagamento europea, utilizzando a tal fine il modulo standard G. Le condizioni formali per l acquisto della forza esecutiva sono disciplinate dalla legge dello Stato membro di origine. Il modulo G (unitamente all ingiunzione di pagamento europea) deve essere trasmesso al ricorrente.
35 GLI EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA Art. 29 Abolizione dell exequatur Una volta dichiarata esecutiva nello Stato membro di origine, l ingiunzione di pagamento europea è riconosciuta negli altri Stati membri, senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività ed è eseguita alle stesse condizioni di una decisione esecutiva emessa nello Stato membro di esecuzione.
36 GRAZIE PER L ATTENZIONE
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