Ticino for Finance. La normativa italiana. Investimenti collettivi. con riferimento al concetto di non operatività delle controllate estere

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1 i nfo Rivista FTAF - Federazione Ticinese delle Associazioni di Fiduciari - Anno XX - N.ro 25 - Giugno 2012 Ticino for Finance un opportunità per la piazza finanziaria ticinese La normativa italiana con riferimento al concetto di non operatività delle controllate estere Investimenti collettivi troppi adempimenti, costi e lacune ANNIVERSARIO FTAF - FEDERAZIONE TICINESE DELLE ASSOCIAZIONI DI FIDUCIARI

2 Directory Rivista FTAF - Federazione Ticinese delle Associazioni di Fiduciari 2 Anno XX - N.ro 25 - giugno 2012 Responsabile di Redazione Franco Pozzi Associazione dei Contabili Controller diplomati federali della Svizzera Italiana 6963 Lugano-Cureggia - Tel.: Fax: iguarisco@acf.ch - Sito: Redazione FTAF-Federazione Ticinese delle Associazioni di Fiduciari c/o Istituto di formazione delle professioni fiduciarie Villa Negroni Vezia Tel Fax Comitato di redazione Fabiano Bonardi Edda Bruni-Fasani Alessandro Ciocca Carlo Peduzzi Franco Pozzi Coordinamento grafico e stampa Società d arti grafiche Veladini SA via Besso 42 CH Lugano tel info@veladini.ch Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni - Ufficio regionale di Lugano Via Landriani Lugano - Tel.: Fax: roberta.poretti-schlichting@vsv-asg.ch - Sito: Fiduciari Suisse - Sezione Ticino Via al Mulino Cadempino-Lugano - Tel.: Fax: segretariato@fiduciarisuisse-ti.ch - Sito: Ordine dei Commercialisti del Canton Ticino c/o Primafid di Cristina Maderni - Piazza Dante Lugano Tel.: Fax: segretariato@occt.ch - Sito: Svit Ticino Casella Postale Chiasso - Tel. : Fax.: svit-ticino@svit.ch - Sito: Delegati FTAF ACF ASG FIDUCIARI SUISSE OCCT SVIT Comitato F. Ruscitti A. Ciocca F. Pozzi C. Maderni A. Montorfani Membro Membro Segretario-Cassiere Presidente Vice Presidente Commissioni Manifestazione PR F. Bonardi A. Ciocca F. Pozzi C. Peduzzi E. Bruni-Fasani Formazione K. Kaufmann F. Poma M. Belloni C. Maderni A. Montorfani Leggi F. Ruscitti N. Wullschleger A. Crespi G. Codoni I. Glattfelder

3 nfo irivista FTAF - Federazione Ticinese delle Associazioni di Fiduciari Giugno 2012 Sommario 3 Sommario Editoriale Focus Considerazioni / Riflessioni sulla Piazza finanziaria 4 Cristina Maderni Ticino for Finance: un opportunità per la piazza finanziaria ticinese 5 Tre domande sul futuro della Piazza Finanziaria Ticinese all Avv. Edward Greco 6 Avv. Edward Greco La normativa italiana con riferimento al concetto di non operatività delle controllate estere 7 Avv. G. Cugini, Prof. Avv. M. Lo Gullo Investimenti collettivi: troppi adempimenti, costi e lacune 11 Dott. Gian Luigi Trucco Formazione Diploma di approfondimento. La fiscalità svizzera. Strumenti per la consulenza a persone fisiche e giuridiche 14 Karin Meiners Forum immobiliare 2012 al Centro Studi Bancari 15 SVIT Ticino La proposta dell Istituto di Formazione delle Professioni Fiduciarie per il

4 Editoriale Considerazioni / Riflessioni sulla Piazza finanziaria 4 Si è aperta sulle pagine del Corriere del Ticino una riflessione sul futuro della piazza finanziaria ticinese, questo è quanto scritto dal presidente FTAF: i nfo Abbiamo letto con interesse il pungente e coraggioso commento di Paolo Bernasconi «un SOS per la nostra piazza finanziaria», di cui condividiamo in larga parte i contenuti come pure i toni di grande urgenza, dal quale ci sentiamo distanti unicamente per il rimando di chiusura ad affari non corretti e non in linea con i tempi e che, se esistenti, dovrebbero cessare. Anche FTAF, Federazione mantello che raggruppa le associazioni operanti nei vari settori fiduciari, ha da tempo lanciato un grido di allarme e di invito all azione proprio su temi analoghi a quelli evocati nel commento. L allarme si articola su tre punti principali. Si riferisce in primo luogo alla difesa delle imprese del settore finanziario e parabancario, che inevitabilmente sono piccole in quanto di nicchia, ma che proprio nella loro dimensione imprenditoriale generano quel dinamismo di cui il Cantone e la Nazione hanno oggi così bisogno e che le grandi organizzazioni di norma invece soffocano. Pur nel riconoscimento della necessità di regolamentare il settore secondo standard moderni, sottolinea inoltre la necessità di limitare gli eccessi dello «Swiss finish» propugnato a 360 gradi da FINMA. Evidenzia infine senza mezzi termini l urgenza di mobilitare la politica, prima che sia troppo tardi. Un esempio viene dalla proposta di modifica della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (LICol), destinata ad entrare in vigore nel 2013 conformando la regolamentazione del settore alle direttive europee. Su questo tema, FTAF ha in una recente riunione fornito ampie informazioni ai Parlamentari ticinesi a Berna sulle conseguenze che gli eccessi di regolamentazione qui proposti avranno sul settore. Li ha sollecitati ad intervenire affinché gli aspetti normativi siano sì in linea con gli standard europei, ma escludano aggravi straordinari destinati a minare la competitività degli operatori nazionali o addirittura ad espellerli dal mercato tramite l imposizione di una suddivisione di compiti e di funzioni che richiede un numero minimo di dipendenti nettamente superiore alla media attuale svizzera (5.4 dipendenti per azienda in Svizzera, 4.1 in Ticino), con conseguenti chiusure di aziende o fusioni forzate, quindi con perdita di posti di lavoro e di competenze specialistiche in settori di nicchia. Tale risultato di certo non sarebbe nell interesse né del Paese, né del Cantone. Se portato all esasperazione ed in tempi anche brevi, il processo potrebbe inoltre sbilanciare il sistema verso quel «too big to fail» della cui perniciosità ci sembra essersi troppo velocemente dimenticati. Proprio mentre l Europa è percorsa da un interessante trend di creazione di fondi di investimento di varia natura gestiti da professionisti indipendenti, la Svizzera da una parte impone regole dure al mercato interno, quindi ai «propri» indipendenti, dall altra non riesce - dopo i noti problemi londinesi - a porsi come seria alternativa ad altre piazze europee, Lussemburgo in primis, ma anche Irlanda e addirittura Malta. Non a caso le stesse banche svizzere privilegiano il Lussemburgo quale giurisdizione ideale per le proprie iniziative nel settore dei fondi di investimento. Ancora una volta, fra le motivazioni per scegliere il Lussemburgo sopra alla Svizzera, gli operatori elencano la maggiore chiarezza e gestibilità del rapporto con il regolatore locale. Addirittura, anche la conclamata politica della «Weissgeldstrategie» finisce con il penalizzare le imprese di minori dimensioni, siano esse banche o fiduciarie. A queste è preclusa una politica di delocalizzazione a Nassau, a Singapore o a Hong Kong (peraltro apparentemente assai costosa anche per i grandi operatori, oltre che distruttrice netta di occupazione e di ricchezza nella nostra Nazione), né gli accordi bilaterali stile Rubik sembrano contemplare la reciprocità FTAF - Federazione Ticinese delle Associazioni di Fiduciari N Giugno 2012 testo di Cristina Maderni Presidente FTAF Articolo apparso sul Corriere del Ticino di venerdì 13 aprile 2012 Il Ticino chiede a Berna una presa di coscienza delle nostre realtà e delle conseguenze sul nostro Cantone

5 in termini di regolarizzazione di patrimoni svizzeri detenuti all estero. Questi temi possono essere da noi sollevati, ma dovranno essere affrontati e risolti dal mondo politico, dal quale ci si aspetta un attenta riflessione, ed una conseguente efficiente articolazione futura del settore finanziario svizzero. Forse gradito ai grandi operatori, ma certamente illusorio sarebbe un sistema che escluda le piccole e medie imprese finanziarie. Consci delle nostre capacità ed opportunità e fiduciosi in esse, come FTAF ci adoperiamo, assieme alle altre Associazioni del settore e alle Istituzioni (Cantone e Comuni), con cui abbiamo costituito «Ticino for Finance», per incentivare l apertura di nuove attività sul nostro territorio. Cogliamo sì lo «SOS per la nostra piazza finanziaria», ma non ci fermiamo al grido d allarme, anzi ci impegniamo con tutte le nostre forze per rendere possibile un finale che sia costruttivo e creatore di ricchezza. Focus 5 Ticino for Finance: un opportunità per la piazza finanziaria ticinese Ticino for Finance ha da poco festeggiato il proprio primo compleanno: un anno denso, iniziato con la definizione e lo sviluppo di una strategia, di un brand e degli strumenti di comunicazione, proseguito con l organizzazione di eventi e incontri con operatori italiani e inglesi interessati a rilocalizzare la propria attività in Ticino, completato dalla costante sensibilizzazione degli operatori locali in merito alle attività e ad un loro coinvolgimento. Tutto questo guidato da un approccio tailor made. In questo approccio tailor made un ruolo fondamentale è svolto dagli operatori già insediati nella nostra piazza finanziaria Ticino Swiss Tailor Made Finance, è questa l identità che secondo Ticino for Finance, l associazione per la promozione della piazza finanziaria, è in grado di veicolare al meglio le caratteristiche della piazza finanziaria ticinese, una piazza caratterizzata da una lunga storia, integrata a livello globale, dove l attenzione alle esigenze del singolo e alla relazione è massima. Nata nel febbraio del 2011 dalla stretta collaborazione tra il Dipartimento delle finanze e dell economia del Canton Ticino e l Associazione Bancaria Ticinese, Ticino for Finance ha raccolto la partecipazione della Federazione Ticinese delle Associazioni di Fiduciari e di una decina di partner istituzionali del mondo pubblico e privato. Obiettivo dell associazione è quello di presentare i vantaggi del Canton Ticino come luogo dove fare finanza e vivere e operare da collegamento tra operatori finanziari potenzialmente interessati ad insediarsi nel nostro Cantone e partner pubblici e privati presenti sul territorio che li possono accompagnare nel processo. Cosa è stato dunque fatto da Ticino for Finance nel corso del primo anno di attività? La prima parte dell anno è stata impiegata per definire la strategia, sviluppare un piano di attività, un brand e gli strumenti di comunicazione. Si è deciso di focalizzare sforzi e risorse su alcune categorie specifiche di soggetti, quali asset manager di strumenti tradizionali e alternativi, family office e società che si occupano di commodity trading, e su due mercati principali, l Italia e il Regno Unito. Due sono stati gli eventi pubblici organizzati da Ticino for Finance: il primo a Lugano alla fine dello scorso anno, il secondo a Londra lo scorso mese di aprile. Più che di due eventi si è trattato di vere e proprie piattaforme relazionali, dove venire a contatto con potenziali interessati e gettare le basi per successivi incontri di approfondimento. Un attività di contatto molto mirata dunque, un investimento tuttavia necessario per approcciare soggetti così qualificati e veicolare un immagine di qualità del Ticino come centro finanziario internazionale.

6 Focus 6 In questo approccio tailor made un ruolo fondamentale è svolto dagli operatori già insediati nella nostra piazza finanziaria i quali, attraverso le loro relazioni e la loro attività contribuiscono al successo dell iniziativa. Per questo, Ticino for Finance ha svolto ad oggi circa 50 incontri per sensibilizzare, coinvolgere e raccogliere i feedback degli operatori locali e periodicamente invia una newsletter di aggiornamento sull attività svolta. Quali sono i programmi futuri dell associazione? Il prossimo obiettivo sarà incontrare personalmente chi ha manifestato interesse verso il nostro cantone, per approfondire le esigenze specifiche e fornire informazioni ad hoc: un approccio, come recita l identità di Ticino for Finance, tailor made. A questo si affiancherà nei prossimi mesi una presenza molto mirata su media britannici specializzati al fine di veicolare agli operatori le potenzialità che il Canton Ticino può offrire. Nel mediolungo periodo l associazione dovrà consolidare l attività su Italia e Regno Unito raccogliendo i frutti di quanto seminato a partire dallo scorso novembre e, sulla base dei riscontri, si potrà valutare l opportunità di estendere su altri mercati le proprie attività. Tre domande sul futuro della Piazza Finanziaria Ticinese all Avv. Edward Greco Quale futuro per la piazza finanziaria ticinese? Questa domanda ricorre frequentemente ed è certamente dovuta allo scenario attuale ove vi sono grandi incertezze sulla validità di alcuni punti cardinali che hanno guidato la Svizzera negli ultimi 50 anni ed il Ticino. In primo luogo il segreto bancario, che, come ampliamente discusso in vari forum politici e finanziari rimarrà, ancorché fortemente ridimensionato. Piu precisamente, non è in dubbio la tenuta del dovere di confidenzialità del banchiere o del fiduciario, ma i limiti di questo dovere, che verrà meno qualora vi siano obblighi di natura legale e soprattutto fiscale in capo al cliente. In secondo luogo vi è l importantissimo ambito dello scambio di informazioni. Come era da tempo previsto, vi è un costante incremento di accordi di cooperazione di natura amministrativa che attualmente abbracciano anche giurisdizioni storicamente refrattarie a questo tema, quali per esempio Panama, Jersey, Bermuda, Liechtenstein e via via altri Paesi che sotto la pressione dell OCSE hanno dovuto completare accordi sullo scambio di informazioni. La Svizzera, che si trova nel centro dell Europa - importante partner commerciale - non ha potuto ignorare la pressione internazionale che, ricordo, nel lungo periodo mira allo scambio automatico di informazioni. Un terzo punto che sta perdendo forza riguarda l estensione della sovranità nazionale dei paesi. Va infatti tenuto presente che con la globalizzazione economica degli ultimi 30 anni, e con la creazione di organismi internazionali di ricerca e dibattito quali le l OCSE, di istituti finanziari globali e i nfo corti deputate a giudicare su diverbi internazionali, si è ridotta la possibilità per gli Stati di fare appello alla propria sovranità nazionale per legittimare comportamenti biasimati dalla comunità internazionale. In pratica per un Paese avanzato non è possibile chiudersi a riccio rifiutando le richieste di Stati con i quali vi sono molteplici legami commerciali, finanziari e legali. Infine, il quarto punto cardinale entrato in crisi, e che direi è figlio del terzo, riguarda la forza relativa del settore finanziario elvetico. Nel passato si è dato per scontato che le banche potessero perennemente garantire benessere alla comunità, ma credo che oggi qualche riflessione in piu sia necessaria su questo punto. Il caso UBS e piu recentemente il caso Wegelin ci insegnano che anche le banche sono vulnerabili e risentono del mutato contesto legale. Non ritengo che il futuro della piazza finanziaria sia necessariamente meno promettente del passato, ma certamente sarà maggiormente tecnico. In sostanza, sono dell opinione che solo attraverso la formazione e l aggiornamento costanti si potrà mantenere il passo coi tempi. Lo scambio di informazioni con l Italia, un fatto positivo o negativo per il futuro del Ticino? Al momento il trattato contro la doppia imposizione con l Italia non prevede una clausola che consente lo scambio di informazioni per i casi di evasione fiscale o di frode fiscale, ma concede lo scambio solo a condizione che vi sia necessità di verificare la corretta applicazione del trattato o vi sia un abuso. L Italia ha sempre considerato la Svizze- FTAF - Federazione Ticinese delle Associazioni di Fiduciari N Giugno 2012 testo di Avv. Edward Greco Si è ridotta la possibilità per gli Stati di fare appello alla propria sovranità nazionale per legittimare comportamenti biasimati dalla comunità internazionale

7 Al momento il trattato contro la doppia imposizione con l Italia non prevede una clausola che consente lo scambio di informazioni per i casi di evasione fiscale o di frode fiscale ra un paese a fiscalità privilegiata e non cooperativo privandola dello status di Paese White List imponendo quindi a tutti gli operatori commerciali italiani una serie di adempimenti supplementari nel caso di acquisti da società elvetiche. Similmente vi sono delle disposizioni di contrasto verso la costituzione di realtà commerciali in Svizzera che valuterei contrarie anche al Trattato di Amicizia in vigore tra i due paesi fin dal In questo quadro, il Ticino, subisce maggiormente le restrizioni imposte dalle norme italiane. Si deve notare che la Germania e la Francia, non hanno adottato misure di contrasto cosi incisive nei confronti della Svizzera ed hanno prontamente stipulato riveduti trattati contro la doppia imposizione che contengono all articolo 26 la possibilità di accedere allo scambio di informazioni amministrativo. L opinione prevalente è che l Italia si senta minacciata dalla Svizzera e che la sua inclusione nella White List scatenerebbe una fuga di imprese dal nord Italia verso il Ticino. Se questa valutazione è corretta, allora credo che debbano essere fatti tutti gli sforzi per inserire la Svizzera nella lista dei Paesi buoni in modo da favorire gli scambi commerciali tra i due Paesi, rafforzando quindi l economia reale con un prevedibile importante indotto nel settore finanziario. Se nel lungo periodo lo scambio di informazioni costituirà la via naturale, allora è opportuno moltiplicare gli sforzi per trovare intese inizialmente sullo scambio di informazioni nell ambito societario e commerciale, separando questo ambito da quello finanziario, per non rimandare oltremodo occasioni di investimento imprenditoriale. Vi è un trend in ascesa sulle richieste di permessi di residenza in Ticino? In primo luogo vorrei ricordare la residenza non è solo un fatto formale ma anche sostanziale: coincide con la creazione di una serie di rapporti economici e sociali con un territorio. Effettivamente negli ultimi mesi ho riscontrato un attenzione crescente da parte di residenti italiani a trasferirsi all estero, ai quali è importante spiegare il meccanismo legale ma anche la rilevanza della loro affiliazione con la realtà locale. In generale posso dire che l interesse ad abitare in Ticino deve manifestarsi per i tutti i componenti del nucleo famigliare, in modo da consentire un reale radicamento con territorio su piu livelli: scolastico, lavorativo e culturale. Prima di effettuare il trasferimento vanno esaminate le norme italiane sulla residenza che operano nel senso di creare in capo al contribuente l onere di dimostrare la sua genuina residenza estera. Tenuto conto che l amministrazione fiscale Italiana ha ripetutamente esaminato la posizione di contribuenti emigrati all estero, è opportuno che siano rispettati puntualmente tutti i criteri formali e sostanziali per dimostrare la reale permanenza in Svizzera. Focus 7 La normativa italiana con riferimento al concetto di non operatività delle controllate estere testo di Avv. G. Cugini Prof. Avv. M. Lo Gullo La disciplina italiana sulle CFC adotta, principalmente ma non esclusivamente, il c.d. jurisdictional approach Introduzione A partire da quest anno, la disciplina italiana relativa alle società non operative (c.d società di comodo) viene ad interferire con il regime delle CFC, di cui all art. 167 T.U.I.R. Infatti, all interno del modello UNICO 2012 fa la sua comparsa un nuovo riquadro nel quale le CFC (Controlled Foreign Companies) devono svolgere il c.d. test di operatività, al fine di calcolare il reddito da imputare ai soci per trasparenza. Tale novità comporta, quindi, che nel calcolo del reddito da imputare ai soci occorre tenere conto delle disposizioni in materia di società di comodo, per cui se la società estera consegue ricavi inferiori a quelli minimi presunti per gli enti non operativi, occorre confrontare il reddito effettivo con quello minimo e imputare ai soci il maggiore tra i due importi. Tale applicazione estensiva della normativa sulle società di comodo va quindi a colpire anche quelle strutture estere detenute da soggetti residenti in Italia. Nell ottica di fornire un adeguata informazione agli imprenditori italiani che intendono intraprendere nuove attività nel territorio Svizzero, o per i commercialisti svizzeri che vengono comunque interessati nel loro ruolo di Amministratori, viene nel seguito fornita una breve disamina sugli obblighi dichiarativi che l applicazione della normativa in oggetto comporta. È importante, infatti, per chi intende costituire una società o acquisire un ente commerciale in Svizzera, per proporre un servizio o un prodotto sul mercato elvetico, conoscere gli

8 Focus 8 adempimenti imposti dalla normativa fiscale italiana ed ottemperarvi, per non incorrere in omissioni di adempimenti e quindi subire l applicazione di sanzioni nel paese di residenza dell investitore interessato. Va ricordato, in via preliminare, che, infatti, il sistema tributario Italiana adotta il c.d. world wide principle, sottoponendo ad imposizione (IRPEF o IRES) anche i redditi esteri dei soggetti considerati residenti italiani, ovunque prodotti, salva l applicazione delle previsioni di pertinenti convenzioni contro la doppia imposizione. Normativa CFC La normativa sulle CFC è volta ad evitare pratiche elusive con le quali un soggetto residente in un Paese ad alta fiscalità fa svolgere le attività più redditizie a società controllate residenti in Stati a fiscalità privilegiata, per ottenere degli indebiti risparmi d imposta dovuti al differenziale tra aliquote. Nello specifico, la disciplina è rivolta ai soggetti residenti (ai fini dell applicazione Irpef o dell Ires) che detengono direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona (fisica, giuridica o anche trust) il controllo di un impresa o altro ente residente o localizzato in Stati o Territori con regime fiscale privilegiato. La disciplina italiana sulle CFC adotta, principalmente ma non esclusivamente, il c.d. jurisdictional approach, per cui il reddito prodotto dal soggetto controllato estero viene imputato, a fini fiscali, interamente al soggetto residente controllante, a prescindere da quale sia la natura del reddito ovvero la sua fonte di provenienza. Non occorre l effettiva distribuzione di utili per operare la detta imputazione in quanto l obbligazione tributaria sorge con la chiusura del periodo di gestione della controllata estera. In altri termini, per il soggetto residente controllante, l obbligazione tributaria in Italia sorge nel periodo di imposta durante il quale si realizza la chiusura della gestione del soggetto controllato estero ed a condizione che, alla chiusura ti tale periodo sussistano le condizioni ed i presupposti per l applicazione della disciplina di cui al citato art. 167 T.U.I.R. Dal 2010 la normativa CFC viene applicata però anche per le controllate residenti in paesi non a regime fiscale privilegiato qualora ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti strutturali: 1)sono assoggettate a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero state soggette ove residenti in Italia (Tax rate test); 2)hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% da attività che generano passive income. Una volta stabilità la sussistenza dei presupposti per l applicazione della disciplina sulle CFC (o per residenza o per integrazione dei requisiti strutturali), i redditi da questa prodotti vengono imputati, per trasparenza, al soggetto controllante residente, in misura proporzionale alla partecipazione posseduta e assoggettati a tassazione separata con l aliquota media (Ires o Irpef) applicata sul reddito complessivo del soggetto residente, comunque mai inferiore al 27% (con conseguente compilazione del quadro FC e RM dell Unico). La determinazione del reddito CFC, con la compilazione del quadro FC, sez. III, deve avvenire ora nel rispetto della normativa sulle società di comodo, con possibile tassazione di un reddito minimo determinato forfettariamente. Dall imposta così determinata è ammessa in detrazione, fino a concorrenza della stessa, l imposta pagata all estero a titolo definitivo dalla CFC sul reddito imputato per trasparenza. Inoltre, al fine di contrastare fenomeni di doppia imposizione economica, in caso di utili distribuiti dalla controllata non residente, essi non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti residenti fino all ammontare del reddito assoggettato a tassazione per trasparenza, anche negli esercizi precedenti, i dividendi eccedenti sono tassati secondo le regole ordinarie. È importante rilevare che il mancato rispetto dei limiti di ricavo e di reddito, da determinarsi applicando il detto test di operatività, dà luogo ad una presunzione assoluta di non operatività i nfo FTAF - Federazione Ticinese delle Associazioni di Fiduciari N Giugno 2012

9 Per le partecipate collegate rientranti nella CFC rules non è invece applicabile la disciplina delle società di comodo Società non operative e l interferenza con la disciplina delle CFC Le società di comodo sono quelle società che il legislatore presume non siano operative, ma di mero godimento di beni e risultino perciò costituite solo a scopi elusivi; e per eliminare ogni possibile intento elusivo il Legislatore, attraverso l applicazione del c.d. test di operatività, gli attribuisce obbligatoriamente un reddito minimo. Tale test di operatività permette infatti, per le società a cui non si possono applicare specifiche cause di esclusione, di confrontare i ricavi effettivi dichiarati con un importo forfetario determinato applicando specifiche percentuali al valore delle attività patrimoniali, i c.d ricavi presunti. I calcoli vengono effettuati considerando i valori medi dell esercizio in corso e dei due precedenti. Se da tale confronto dovessero emergere ricavi effettivi inferiori a quelli presunti, la società sarebbe considerata di comodo, con una serie di effetti penalizzanti, quali applicazione di un aliquota IRES maggiorata, limitazioni alla gestione dell eventuale credito IVA ed al riporto dello stesso, etc. Si sottolinea inoltre che dall esercizio 2012, il regime delle società di comodo viene esteso anche alle società in perdita sistematica, generando problematiche nella determinazione degli acconti di imposta Rimane ferma la possibilità di effettuare un interpello disapplicativo delle disciplina. È importante rilevare che il mancato rispetto dei limiti di ricavo e di reddito, da determinarsi applicando il detto test di operatività, dà luogo ad una presunzione assoluta di non operatività; una presunzione, cioè, che non ammette in favore del contribuente alcuna possibilità di offrire prova contraria. È di immediata evidenza come tale impostazione sia censurabile sotto un profilo di legittimità, ma anche di merito. L esclusione degli enti che si trovino nel primo periodo di imposta corrisponde alle sollevate obiezioni di legittimità, ma non le risolve completamente. Il regime delle società di comodo, è applicabile alle sole società di capitali o persone fiscalmente residenti in Italia, comprese le società considerate esterovestite ai sensi ed agli effetti dell art. 73, comma 5 bis e ter del T.U.I.R. La disciplina sulle società di comodo, in altri termini, è rivolta a prevenire condotte elusive di rilevanza prettamente domestica, tanto da venire in rilievo, rispetto a soggetti esteri, solo in presenza in Italia di una stabile organizzazione, ossia di una presenza organizzativa capace di produrre reddito nel territorio nazionale. La disciplina delle società di comodo rileva per le società estere attraverso l applicazione della CFC rules, in quanto i soggetti IRPEF/IRES, che detengono una partecipazione di controllo in una società estera dovranno compilare il quadro FC della dichiarazione UNICO 2012 con implicita applicazione del test dell operatività. Per le partecipate collegate rientranti nella CFC rules non è invece applicabile la disciplina delle società di comodo. Nell ottica di fornire una chiara ed esaustiva informativa sull argomento, viene riportato nel seguito un esempio applicativo pratico, capace di dare maggiore chiarezza sulle ricadute pratiche derivanti dall introduzione del quadro FC. Caso Pratico Si analizzano le problematiche in cui incorre una persona fisica italiana che detiene per il tramite di una fiduciaria italiana una partecipazione in una società di capitali Svizzera soggetta alla normale tassazione elvetica. È opportuno osservare come lo Stato Svizzero rientri tra gli Stati considerati a regime privilegiato solo in relazione a quelle società non soggette ad imposte cantonali e comunali, quali le società holding, ausiliarie e di domicilio, permettendo così alle società assoggettate a regolare tassazione che non integrano congiuntamente i requisiti strutturali di cui sopra (tax rate/passive income), di non essere considerate CFC e in quanto tali non essere tassati per trasparenza in capo al socio residente italiano. Dall analisi dei bilanci della controllata svizzera emerge però che i proventi da essa conseguiti derivano prevalentemente dalla gestione e investimento in attività finanziarie ( passive income ), e che la tassazione subita è inferiore a più della metà di quella che avrebbe subito in Italia (non basta il confronto dell aliquota nominale dei due Paesi, ma partendo dal bilancio svizzero si deve rideterminare il reddito della controllata in base alle disposizioni italiane in materia di reddito d impresa previste dal TUIR) integrando congiuntamente i requisiti strutturali ex art.167, c. 8 bis, TUIR. Tale situazione si tradurrà per la persona fisica italiana nell obbligo di compilazione del quadro FC della dichiarazione UNICO PF 2012, ai sensi della CFC rules, con conseguente applicazione del test di operatività nel caso non sussistano cause di esclusione automatica. Il reddito imponibile prodotto dalla controllata da assoggettare a tassazione separata in capo al socio italiano, verrà calcolato partendo dal ri- Focus 9

10 Focus 10 sultato di bilancio redatto secondo la normativa svizzera, rettificato per le variazioni previste dalla normativa italiana sul reddito d impresa, e confrontato con il reddito minimo determinato dalle disposizioni in materia di società di comodo. Alla luce di quanto esposto, il socio italiano potrebbe essere tassato, anche non percependo dividendi dalla controllata svizzera, per la sola detenzione della partecipazione nella stessa, su un possibile reddito minimo (non effettivo in quanto determinato forfetariamente) qualora la società venga considerata non operativa secondo la normativa italiana. Per evitare tale situazione, il socio italiano potrebbe chiedere la disapplicazione della normativa CFC, al fine di dimostrare che l insediamento all estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale, rivolgendo preventivamente all AF tramite un istanza di interpello rivolta alla Direzione centrale normativa per il tramite della Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio. L istanza di interpello deve essere presentata 120 giorni prima della scadenza del termine ordinario di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi. Conclusioni Alla luce di quanto esposto, un imprenditore residente in Italia che voglia intraprendere nuove attività in Svizzera, dovrà tener presente le implicazioni delle normative CFC e società di comodo sopra esposte e compiere le opportune valutazioni. In particolar modo dovrà considerare l impatto che l applicazione del test di operatività potrebbe comportare sulla determinazione del reddito imponibile, valutare eventuali cause di esclusione della normativa, e in estrema ratio presentare preventivamente un interpello. Si ricorda infatti che il calcolo del reddito minimo viene determinato forfettariamente sui valori di alcuni asset patrimoniali, il che può comportare pesanti imposizioni fiscali per società detentrici di immobili o attività finanziare, che realmente operano con un organizzazione d impresa, ma che in tempi di crisi risentono della contrazione del lavoro con una conseguente riduzione dei ricavi sotto la soglia di presunzione. Per i residenti italiani che detengono una partecipazione in Svizzera, direttamente o indirettamente, è opportuno analizzare attentamente la specifica situazione. In particolare, il decreto legge n. 138 del 2011 ha disposto che l aliquota IRES dovuta dai soggetti indicati all articolo 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994 sia applicata con una maggiorazione di 10,5 punti percentuali diventando, quindi, del 38 per cento. Ci si interroga sugli effetti che la disposizione in esame potrebbe generare sulla concreta applicazione della CFC rules, infatti potrebbe capitare la casistica di società di capitali controllanti residenti che risultano di comodo e che possiedono partecipazioni di controllo in CFC operative. Quale aliquota si applicherà al reddito da imputare per trasparenza? Se la società controllante liquida le proprie imposte applicando l aliquota pari al 38% ne dovrebbe discendere che anche i redditi attratti in Italia per applicazione del CFC rules vadano assoggettati a tale aliquota. Infatti, stando all interpretazione letterale della normativa i redditi della CFC sono assoggettati a tassazione separata con l aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente, con un livello minimo del 27%, e perciò il riferimento è inequivocabilmente all aliquota applicata dal soggetto controllante. In altre parole, si rischierebbe di penalizzare fiscalmente con un eccessiva tassazione il reddito estero a fronte di una realtà che è espressione delle redditività prodotta dal soggetto residente, soprattutto in visione del nuovo regime che considera non operativa anche la società italiana in perdita sistematica (situazione all ordine del giorno per le società italiane). Si auspica quindi un intervento chiarificatore sul punto sopra esposto e delle precisazioni normative in ordine alle cause di esclusione dall applicazione della normativa sulle società di comodo per il caso specifico delle controllate estere, perché quelle attuali ricalcano fattispecie e casistiche di stampo prettamente nazionale (ad. es. congruità agli studi di settore). Si rischierebbe di penalizzare fiscalmente con un eccessiva tassazione il reddito estero a fronte di una realtà che è espressione delle redditività prodotta dal soggetto residente i nfo FTAF - Federazione Ticinese delle Associazioni di Fiduciari N Giugno 2012

11 testo di Dott. Gian Luigi Trucco Va lamentata una certa arbitrarietà nel comportamento della FINMA che, nel fissare requisiti e modelli, va al di là delle sue funzioni istituzionali Investimenti collettivi: troppi adempimenti, costi e lacune La revisione della legge sugli investimenti collettivi di capitale (LICol), avviata nel marzo 2012 dal Consiglio Federale, con la procedura di consultazione che, dopo la discussione parlamentare a cavallo fra estate ed autunno, dovrebbe condurre all entrata in vigore per l inizio del 2013, cade in un momento che non arride alle sorti dell wealth management in Svizzera, ed in Ticino in modo particolare. Il fronte delle dispute con Bruxelles è aperto, quale che sia l esito finale degli accordi Rubik in cantiere, quello con Roma è piu che mai caldo, e, ammesso che una soluzione bilaterale possa giungere, vi sono molti motivi per dubitare che cio conduca ad una apertura del super-protezionistico mercato italiano. Quanto a Washington, i venti di tempesta paiono ben lontani dal placarsi. Adeguamento o superamento? L adeguamento delle norme svizzere sui fondi tradizionali ed alternativi agli standard internazionali puo essere necessario, per non tagliar fuori i nostri operatori dall arena globale, purché mantenga competitiva la piazza finanziaria e non generi adempimenti e costi insostenibili, e soprattutto ingiustificati. In realtà, alcuni dei rilievi mossi, quando le prime bozze del progetto hanno iniziato a circolare, ed alcune delle richieste avanzate, sono state accolte, ad esempio a favore dei gestori di fondi di piccole dimensioni (punto su cui peraltro la FINMA mantiene riserve) o la rinuncia al confuso concetto di appello pubblico, la non assimilazione della gestione patrimoniale ad attività di distribuzione di fondi e la non assimilazione dei loro clienti ad investitori qualificati anche se converrà valutare il testo finale che il Parlamento licenzierà e soprattutto i contenuti delle ordinanze di attuazione. Tuttavia alcuni nodi permangono irrisolti, oltre ad un certo alone di dubbio che avvolge l attività della FINMA nel suo complesso. Purtroppo, si deve constatare ancora una volta la presenza di due sindromi pericolose: da un lato, anche in ambito LiCol, ha avuto il sopravvento quel complesso che porta spesso il legislatore (o chi si sovrappone ad esso con quella che ormai si è soliti denominare soft law) non soltanto a recepire ed adeguare standard piu o meno imposti da entità estere, ma talvolta a voler andare al di là, con modalità ed interventi ridondanti o supplementari che trovano scarsa giustificazione (e il piu delle volte generano costi). In secondo luogo va lamentata una certa arbitrarietà nel comportamento della FINMA che, nel fissare requisiti e modelli, va al di là delle sue funzioni istituzionali di organo di supervisione, assumendosi poteri normativi che non le competono ed anticipando le normali procedure legate all iter legislativo ed i poteri che spettano al Parlamento. Regolamentazione pesante e selettiva Venendo ai contenuti tecnici inseriti nel progetto di revisione il primo appunto che si Focus 11

12 Focus 12 puo fare è che il concetto stesso di investimento collettivo di capitale non è ben definito, almeno nella sua differenziazione rispetto, ad esempio alle holdings e alle strutture di joint venture, alle fondazioni, ai trust ed agli altri strumenti adottati nell ambito del family office. Di recente la FINMA si è poi pronunciata sulle sue aspettative per poter concedere l autorizzazione agli attori del mercato, quale che sia la loro dimensione. L aspetto organizzativo che essi debbono darsi è cruciale. La FINMA richiede ad ogni istituzione un livello organizzativo, strutturale e di personale obiettivamente eccessivo, con un sistema di triplo controllo ed una divisione funzionale di fatto di tipo bancario, con separazione fra Consiglio di Amministrazione e direzione. Viene previsto uno staff organizzativo di 5 persone, 3 membri del CDA, due membri di direzione, un fund manager a tempo pieno e responsabili risk management e compliance nettamente separati. Appare evidente, fra le righe, l obiettivo di assottigliare drasticamente il numero delle istituzioni sopravvissute che saranno domani sottoposte a vigilanza. Va ricordato inoltre come l Unione Europea abbia indicato il 22 luglio 2013 quale termine ultimo affinché i gestori di fondi alternativi europei si adeguino ad una sorveglianza prudenziale equivalente. Pertanto le società svizzere che gestiscono fondi alternativi europei, ancorché la revisione della legge non sia stata votata dal Parlamento, dovrebbero provvedere al piu presto ad inoltrare una domanda di autorizzazione alla FINMA, sulla base del diritto attualmente vigente, considerato che i tempi di risposta previsti sono dell ordine dei 250 giorni (sic!). Si deve inoltre tener conto di un certo livello di discrezionalità che la FINMA pare mostrare nell accettare o respingere tali domande. I gestori di fondi alternativi non europei possono attendere l entrata in vigore della nuova LiCol per presentare la loro richiesta di autorizzazione. L ASG e la sensibilizzazione del mondo politico Subito dopo la pubblicazione del progetto, l ASG ha avviato un intensa attività di sensibilizzazione di politici e funzionari cantonali circa le insidie che il progetto posto in consultazione conteneva, riuscendo in cio ad ottenere il sostegno unanime da parte del Cantone, del Municipio di Lugano e di Ticino for Finance, che hanno concordemente dimostrato la volontà di salvaguardare la piazza finanziaria. Grazie al coro ampio e convergente di critiche mosse nei confronti del progetto di revisione LiCol, il legislatore ha deciso, come già ricordato, di accogliere una parte delle osservazioni e dei suggerimenti, rinunciando ad inserire nel messaggio presentato il 2 marzo 2012 l assoggettamento ad autorizzazione quale distributore di fondi di tutti i gestori patrimoniali, e introducendo un regime agevolato per la gestione di fondi con portafoglio inferiore a 100 milioni di franchi. Dopo questo primo parziale successo l ASG, in collaborazione con la FTAF, ha incontrato tutti gli otto deputati ticinesi alle Camere Federali i quali, dapprima in Commissione e quindi dopo l estate in Parlamento, saranno chiamati a discutere il progetto di revisione, che entrerà presumibilmente in vigore all inizio del L ASG ha avviato un intensa attività di sensibilizzazione di politici e funzionari cantonali circa le insidie che il progetto posto in consultazione conteneva i nfo FTAF - Federazione Ticinese delle Associazioni di Fiduciari N Giugno 2012

13 È auspicabile dunque che la legge chiarisca almeno i punti in sospeso e mantenga quelle prerogative che la stessa regolamentazione internazionale prevede Vanificate le iniziative di promozione della piazza Il progetto prevede un obbligo di autorizzazione per tutti i gestori di fondi stranieri, con un pesante livello di regolamentazione ed un carico di procedure, dunque costi, che probabilmente determinerebbe il loro sfoltimento o piu probabilmente ancora la loro migrazione verso altre piazze, con perdite di posti di lavoro, competenze e gettito fiscale. In particolare viene meno la concorrenzialità per quegli operatori svizzeri che si orientano alla clientela istituzionale d oltremare, Asia ed America in testa. Anche se qualcosa è stato cambiato rispetto alla formulazione iniziale, il progetto è ancora insufficiente per quanto concerne la segmentazione della clientela fra investitori qualificati e non qualificati. Nella prima categoria non sono ricompresi i gestori patrimoniali indipendenti, i trustee professionali e le società di company management. Inspiegabilmente, l upgrade volontario ad investitore qualificato è previsto solamente per i clienti privati high net worth e non per le persone giuridiche. Il fatto poi che i rappresentati dei fondi alternativi esteri siano, in base alla nuova normativa, sottoposti in Svizzera ad una normativa particolarmente severa, addirittura piu stringente rispetto alla legislazione comunitaria, contrasta con le esigenze di apertura della piazza finanziaria. E cio avviene mentre in vari cantoni sono in corso iniziative, come quella dell Associazione per il promovimento della piazza finanziaria ticinese, conosciuta meglio come Ticino for Finance, che unisce il pubblico ed il privato nel tentare di richiamare in Ticino gestori di fondi tradizionali ed hedge attualmente domiciliati all estero, family officers, traders, istituzioni di private equity, ed altri operatori ad alto valore aggiunto. Drasticità e rigidità: davvero necessarie? La legge, cosi come è al momento formulata, non va nella direzione di questo impegno e di questi sforzi. È vero che strategie ed obiettivi di grandi banche, medie istituzioni e piccoli operatori possono non coincidere e che i riflessi di tali norme possono avere su di esse pesi diversi, ma è pur vero che anche i piccoli concorrono, in termini sia qualitativi che quantitativi, al prestigio ed alla leadership del private banking elvetico. Sottoporre tutto e tutti, in modo drastico, al controllo della FINMA, attraverso strutturazioni pesanti e costosissime, è quanto meno discutibile. Va ricordato come il Ticino abbia una legge sulle professioni fiduciarie, come il settore della gestione patrimoniale indipendente sia regolamentato da 25 anni e come esistano per esso Organismi di Autodisciplina, come quello ASG, di assoluta eccellenza e provata efficacia. È auspicabile dunque che, ferme restando alcune riserve di carattere generale sulla divisione dei ruoli e le attribuzioni istituzionali, la legge chiarisca almeno i punti in sospeso e mantenga quelle prerogative che la stessa regolamentazione internazionale prevede, senza aggiungere balzelli ulteriori. In tale senso si sono espresse anche le autorità cantonali e comunali, la citata Associazione per il promovimento della piazza finanziaria, cui partecipa anche l ASG-Associazione Svizzera Gestori di Patrimoni, che da 25 anni rappresenta gli interessi della categoria, con oltre 1000 associati in Svizzera e 100 in Ticino, divenendo uno dei principali interlocutori istituzionali. L ASG si attiverà dunque in ogni fase dell iter legislativo per introdurre le modifiche e le precisazioni cui aspira, cosi da favorire non solamente la sopravvivenza e la competitività dei propri associati e dei gestori patrimoniali indipendenti, ma di tutti gli operatori del settore finanziario svizzero, quale che sia la loro dimensione. Focus 13

14 Formazione Diploma di approfondimento. La fiscalità svizzera. Strumenti per la consulenza a persone fisiche e giuridiche 14 La variabile fiscale costituisce un elemento fondamentale nell attività di consulenza sia alle persone fisiche che a quelle giuridiche: infatti, riveste un ruolo importante nell ambito delle scelte di investimento e, più genericamente, finanziarie, in un ottica di ottimizzazione del carico fiscale e in relazione all adempimento degli obblighi connessi. Inoltre, negli ultimi anni, si è assistito a un processo di evoluzione della consulenza in ambito fiscale tale per cui le problematiche strettamente attinenti l imposizione delle imprese è divenuta molto importante. Le complessità spesso legate alle problematiche fiscali, comportano necessità di approfondimento sia teorico che pratico, che rivestono un importanza operativa rilevante. Tale opportunità non nasce esclusivamente dalla continua evoluzione normativa della materia, ma anche dalla complessità delle transazioni economiche e delle operazioni finanziarie, senza dimenticare l ingresso di strumenti e soluzioni, che da un punto di vista squisitamente giuridico assumono forme il cui coordinamento con un sistema regolamentare esistente e, in alcune circostanze, più semplice, costituisce già di per sé un gravoso lavoro di interpretazione. Ne conseguono delle difficoltà pratiche legate anche all incertezza che spesso deriva dal fatto che all operatore si presentano situazioni sempre nuove, che devono essere decifrate al fine di individuare il relativo trattamento fiscale corretto. Per lo più, occorre considerare la tecnicità della materia, che va assumendo caratteristiche tali da richiedere un percorso di specializzazione in alcuni ambiti. Alla luce di queste considerazioni, per la prima volta, lo scorso anno, l Istituto di Formazione delle Professioni Fiduciarie ha organizzato un percorso di 84 ore, dedicato alle principali problematiche operative del fiduciario nell ambito della fiscalità svizzera. La conferma che il corso corrispondesse alle necessità formative dei fiduciari è stata data dal successo dell iniziativa: molti gli iscritti, ottime le valutazioni, eccellenti i risultati dell esame finale. Per questa ragione, l Istituto replica nel 2012 con la seconda edizione: il programma sarà ancora migliorato e completato sulla base della prima esperienza. Il corso sarà strutturato per garantire una trattazione sistematica ed organica del diritto tributario svizzero: dai principi generali, alle basi della fiscalità finanziaria e previdenziale alle principali questioni attinenti la fiscalità aziendale e le operazioni straordinarie per concludere con l IVA. In aggiunta, nella seconda edizione verrà dato ampio spazio agli aspetti procedurali e al diritto fiscale penale, con lo scopo di fornire strumenti operativi di uso quotidiano in relazione ai quali spesso c è poca dimestichezza e conoscenza. Verranno programmati alcuni incontri di analisi comparata su temi scelti di fiscalità cantonale, con lo scopo di dare ai partecipanti alla prima edizione, e a tutti coloro che avranno interesse, la possibilità di continuare ad aggiornarsi e specializzarsi. La metodologia didattica si caratterizzerà, come nella scorsa edizione, per l operatività garantita da lezioni interamente dedicate a casi pratici tratti direttamente dall esperienza professionale dei Docenti coinvolti. Inoltre, il confronto continuo con i Relatori e la possibilità di porre domande specifiche agli stessi permetterà al partecipante di trarre il massimo beneficio dalla frequentazione delle lezioni. I Docenti sono Esperti del settore, che da anni mettono a disposizione la loro capacità professionale nelle aule del Centro di Studi Bancari, dimostrando costantemente una forte sensibilità agli aspetti legati alla formazione, intesa come occasione di sviluppo e crescita, ancora più importante nei momenti di crisi. L iniziativa si terrà tra la fine del 2012 e i primi mesi del 2013 e sarà articolata in corsi frequentabili autonomamente, in base alle esigenze formative e professionali del consulente e del fiduciario interessato a crearsi una base conoscitiva che gli permetterà di affrontare in modo efficace ed efficiente questioni pratiche e adempimenti insiti nell attività di consulenza, prospettando le soluzioni più adatte alle esigenze del cliente. testo di Karin Meiners Centro di Studi Bancari Il corso sarà strutturato per garantire una trattazione sistematica ed organica del diritto tributario svizzero i nfo FTAF - Federazione Ticinese delle Associazioni di Fiduciari N Giugno 2012

15 testo di SVIT Ticino Si teme di aver percorso già troppa strada verso quella che potrebbe apparire una perdita di identità e bellezza, e dunque valore, del nostro territorio Forum immobiliare 2012 al Centro Studi Bancari Come lo scorso anno, SVIT Ticino ha aperto giovedì 1 marzo 2012 a Vezia la stagione dei convegni immobiliari, ponendo a tema la penuria di terreni edificabili in Ticino sull'onda del boom edilizio decennale e di fronte a prospettive incerte sul futuro. I qualificati relatori, ottimamente moderati da Luca Fasani hanno messo in evidenza, ciascuno nel suo ambito, le possibili ragioni che hanno portato la Svizzera, ma più ancora il Ticino, ad intensificare lo sfruttamento del suolo in una talvolta apparente mancanza di ordine e funzionalità economica e sociale. Tanto che si teme di aver percorso già troppa strada verso quella che potrebbe apparire una perdita di identità e bellezza, e dunque valore, del nostro territorio. Questo in particolare quanto emerso dagli interventi degli architetti Fabio Guerra di Wüest &Partner e di Emanuele Saurwein di Siv Ticino. Tuttavia il nostro Cantone presenta una tale varietà di risorse ed ancora ampie possibilità di offrire risposte ai numeroso bisogni di occupazione, che non si abbia da temere di esser di fronte al "tutto esaurito", come ha rilevato Marco Salvi di Avenir Suisse. L'ing. Vittorino Anastasia, della SSIC, ha portato l'esperienza degli imprenditori, che rappresentano in Ticino quasi 20'000 impieghi, mentre Matteo Pagani, promotore del Fondo immobiliare ticinese Residentia, ha esposto le caratteristiche e i vantaggi degli investimenti immobiliari diretti, in particolari dei fondi immobiliari, sia dal punto di vista del rischio che della ridotta fiscalità applicata a redditi e sostanza, che rende questa forma di investimento particolarmente attrattiva per il piccolo risparmiatore. Il "Forum" di quest'anno è stato preceduto da un apposito seminario proprio sui fondi immobiliari, nel quale oltre a Matteo Pagani sono intervenuti Daniele Rempfler, che ha tracciato con completezza e professionalità il quadro giuridico attuale dei fondi e delle altre forme di investimento immobiliare indiretto secondo la nuova LiCol (Legge sugli investimenti collettivi di capitale), e Pascal Brülhart che ha riferito delle complesse procedure di valutazione dei beni immobiliari alla luce delle prescrizioni della Finma, autorità di vigilanza federale anche per i fondi immobiliari. La nutrita e qualificata partecipazione di oltre cento professionisti di tutti i rami fiduciari ha permesso al presidente di SVIT Ticino Alberto Montorfani di rilevare come vi sia un importante bisogno di momenti di confronto e scambio di informazioni su un settore così importante per il nostro Cantone, nel quadro dei mutamenti interni ed internazionali cui la nostra regione è sempre maggiormente soggetta. Quella del Forum immobiliare è perciò una iniziativa che colma un bisogno riconosciuto e che troverà nel tempo una sua precisa ed autorevole collocazione. I testi e i contributi dei relatori del Seminario e del Forum sono scaricabili dal sito Formazione 15

16 Formazione La proposta dell Istituto di Formazione delle Professioni Fiduciarie per il L aggiornamento e la formazione del settore fiduciario interessano numerosi ambiti tematici: l Istituto da più di sei anni organizza seminari e corsi interdisciplinari, volti a soddisfare le esigenze di informazione e di qualificazione professionale sempre più complesse di questa ampia e importante categoria professionale. Il successo delle iniziative proposte è la concreta dimostrazione che l indirizzo prescelto per lo sviluppo formativo dei fiduciari è quello corretto e, giustifica, al tempo stesso, l impegno costante profuso per il continuo miglioramento della programmazione, della didattica e della scelta dei Relatori coinvolti. Le problematiche operative e quotidiane possono trovare spesso una soluzione proprio in occasione degli incontri organizzati a Villa Negroni che si caratterizzano non solo per l attualità degli argomenti, ma anche perché hanno l obiettivo di fornire riscontri concreti a questioni comuni e diffuse in ambito fiscale, giuridico, immobiliare, contabile e finanziario. Le tipologie di eventi organizzati nell ambito dell istituto sono tre: i convegni, della durata di quattro o due ore, dedicati all aggiornamento sulle novità; i corsi dedicati all approfondimento di tematiche specifiche legate a problemi interpretativi o di natura applicativa; percorsi di più lunga durata, che hanno l obiettivo di inquadrare in modo completo ed esauriente tematiche complesse. La principale peculiarità di questi percorsi è data dall accostamento di casi pratici e operativi alla spiegazione dei concetti teorici, in modo da poterli contestualizzare immediatamente rispetto alla pratica professionale quotidiana. Anche per il secondo semestre del 2012 sono stati rispettati i criteri descritti per la definizione della programmazione dell Istituto. Pertanto, sono previsti: tre incontri di aggiornamento in collaborazione con l Istituto delle Assicurazioni Sociali; un ciclo di convegni dedicati al futuro della gestione patrimoniale, uno dei quali dedicato in modo specifico alle strutture professionali per i fiduciari e per i gestori patrimoniali e un altro incentrato sulla problematica della consulenza, come attività alternativa alla gestione; un ciclo di seminari dedicati alla specializzazione Rubik: nel corso di questi incontri ci si soffermerà su alcune questioni delicate che impattano in modo diretto sull attività dei fiduciari; il Diploma di approfondimento La fiscalità svizzera, un percorso di 12 moduli, volto a fornire un inquadramento completo ed estremamente pratico dei principali aspetti della fiscalità svizzera; infine, si concluderà il ciclo di seminari dedicati all IVA di settore, iniziato all inizio del 2012 e che ha riscontrato un ottimo successo. N.B. La programmazione potrà subire delle modifiche, nell ipotesi in cui dovessero entrare in vigore importanti novità normative o fiscali meritevoli di approfondimento nell ambito dell attività dell Istituto. Le problematiche operative e quotidiane possono trovare spesso una soluzione proprio in occasione degli incontri organizzati a Villa Negroni i nfo FTAF - Federazione Ticinese delle Associazioni di Fiduciari N Giugno 2012

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