Camera Commercio Torino 22 maggio 2013 A cura di Stefano Garelli

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1 NUOVE REGOLE IVA NEI RAPPORTI CON L'ESTERO LE NOVITÀ INTRODOTTE CON L'ADOZIONE DELLA DIRETTIVA 2010/45/UE Camera Commercio Torino 22 maggio 2013 A cura di Stefano Garelli 1

2 NUOVE REGOLE IVA NEI RAPPORTI CON L ESTERO Analisi delle modifiche apportate dalla nuova normakva Principali temi tradae: Nuovo quadro di riferimento e principali modifiche Momento di effeduazione delle operazioni Obbligo di emissione delle fadure apve Nuovi casi di fadura differita e/o riepilogaeva Contenuto e indicazioni da riportare in fadura Operazioni in valuta estera e cambi di riferimento Volume d affari e Plafond FaDura cartacea e fadura eledronica Termini di emissione e di registrazione delle fadure emesse AutofaDurazione e integrazione delle fadure ricevute Termini di registrazione delle fadure integrate e delle autofadure FaDura semplificata Tenuta e conservazione registri e documene AspeP sanzionatori Entrata in vigore delle nuove norme 2

3 NUOVE REGOLE IVA NEI RAPPORTI CON L ESTERO RisvolK delle nuove regole riguardo alle comunicazioni Intrastat, black list ed elenchi clienk/fornitori Ripasso regole di comportamento in tema di servizi generici Servizi in deroga: evoluzione della normakva e della prassi in materia Analisi delle implicazioni su alcune operazioni Kpiche: Servizi di trasporto, intermediazione, lavorazione, riparazione Riaddebito di servizi 3

4 NUOVE REGOLE IVA NEI RAPPORTI CON L ESTERO ANALISI DELLE MODIFICHE APPORTATE DALLA NUOVA NORMATIVA 4

5 NUOVO QUADRO DI RIFERIMENTO E PRINCIPALI MODIFICHE DireSva 2010/45/UE Principali modifiche recate alla DireSva 2006/112/CE: Inclusione della movimentazione intracomunitaria di beni per perizia tra le operazioni che NON cosktuiscono cessione / acquisto intracomunitario (modifica arecolo 17); possono essere semplicemente gesete con il registro di carico /scarico di cui all arecolo 243 della DirePva; Previsione di una norma di semplificazione per le cessioni conknuakve di beni (modifica arecolo 64): Le cessioni conknuakve di beni su un periodo superiore ad un mese di calendario, spedie o trasportae in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni inizia e cedue in esenzione IVA o trasferie in esenzione IVA in un altro Stato membro da un soggedo passivo ai fini della sua apvità, conformemente alle condizioni fissate all'arecolo 138, si considerano effeduate alla scadenza di ogni mese di calendario fintanto che non si ponga fine alla cessione.. 5

6 NUOVO QUADRO DI RIFERIMENTO E PRINCIPALI MODIFICHE DireSva 2010/45/UE Previsione dell obbligo di fawurazione a fine anno solare per le prestazioni conknuakve di servizi generici per le quali non sono previse accone / pagamene in corso d opera (modifica arecolo 64): Le prestazioni di servizi per le quali l'iva è dovuta dal desenatario dei servizi in conformità all'arecolo 196, effeduate in modo conenuaevo nell'arco di un periodo superiore ad un anno e che non comportano versamene di accone o pagamene nel medesimo periodo, si considerano effeduate alla scadenza di ogni anno civile, fintanto che non si ponga fine alla prestazione dei servizi.. 6

7 NUOVO QUADRO DI RIFERIMENTO E PRINCIPALI MODIFICHE DireSva 2010/45/UE Fissazione di un termine preciso per l emissione delle fawure relakve alle cessioni intracomunitarie di beni e ai servizi generici (modifica arecolo 67): Quando, alle condizioni di cui all'arecolo 138, i beni spedie o trasportae in uno Stato membro diverso da quello di partenza della spedizione o del trasporto sono cedue in esenzione IVA oppure quando i beni sono trasferie in esenzione IVA in un altro Stato membro da un soggedo passivo ai fini della sua apvità, l'imposta diventa esigibile al momento dell'emissione della fadura o alla scadenza del termine di cui all'arecolo 222, primo comma, se nessuna fadura è stata emessa entro tale termine.. L arkcolo 222 della DireSva 2006/112/CE (come sosktuito dalla DireSva 2010/45/ UE) afferma che: Per le cessioni di beni effewuate alle condizioni previste dall'arkcolo 138 o per le prestazioni di servizi per le quali l'imposta è dovuta dal desknatario dei beni o dei servizi a norma dell'arkcolo 196, la fawura è emessa entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il fawo generatore dell'imposta. Per le altre cessioni di beni o prestazioni di servizi gli StaK membri possono imporre ai sogges passivi dei termini per l'emissione delle fawure.. 7

8 NUOVO QUADRO DI RIFERIMENTO E PRINCIPALI MODIFICHE DireSva 2010/45/UE AcquisK intracomunitari di beni: unificazione del momento imposikvo alla partenza dei beni fissazione di un termine preciso riguardo all esigibilità dell imposta (modifica arecolo 69): Nei casi di acquise intracomunitari di beni, l'iva diventa esigibile al momento dell'emissione della fadura o alla scadenza del termine di cui all'arecolo 222, primo comma, se nessuna fadura è stata emessa entro tale data.. NB: Al riguardo è stato osservato (P. Centore, Il nuovo momento imposievo delle operazioni intracomunitarie, Corriere Tributario, n. 2/2013) che, secondo la DirePva,. l applicazione dell Iva nel territorio di desenazione a cura del cessionario deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui il bene è stato spedito, e non entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fadura, come invece stabilito dal Legislatore italiano. 8

9 NUOVO QUADRO DI RIFERIMENTO E PRINCIPALI MODIFICHE DireSva 2010/45/UE Introduzione dell Iva per cassa ( cash accouneng ) (introduzione dell arecolo 167 bis); Previsione della possibilità per gli StaK membri, riguardo alle operazioni in valuta diversa dall euro, di acceware il cambio BCE (modifica arecolo 91); Equiparazione della fawura elewronica a quella cartacea, semplificazione delle modalità di emissione (modifica /sosetuzione arecolo 217 e arecoli da 232 a 237); Individuazione del Paese cui spewa deware le regole in tema di fawurazione (introduzione arecolo 219 bis); Fissazione delle indicazioni da menzionare in fawura (modifica arecolo 226); Previsione della fawura semplificata (introduzione dell arecolo 226 ter) 9

10 NUOVO QUADRO DI RIFERIMENTO E PRINCIPALI MODIFICHE DocumenK di base DocumenK ukli per l analisi della direpva: Documento COM (2009) 20 def. del 28 gennaio 2009 Comunicazione della Commissione al Consiglio Sviluppi tecnologici nel sedore della fadurazione eledronica e misure intese a semplificare, modernizzare e armonizzare ulteriormente le norme in materia di fadurazione dell'iva; Explanatory notes on VAT invoicing rules (Note esplicakve sulle regole di fawurazione), del 5 odobre La documentazione sopra indicata è reperibile sul sito dell Unione Europea. 10

11 NUOVO QUADRO DI RIFERIMENTO E PRINCIPALI MODIFICHE DocumenK di base hwp://ec.europa.eu/taxakon_customs/taxakon/vat/traders/invoicing_rules/index_en.htm 11

12 NUOVO QUADRO DI RIFERIMENTO E PRINCIPALI MODIFICHE DocumenK di base Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013 commento alle disposizioni recate dalla legge di stabilità 2013 legge n. 228/2012; Circolare n. 16/E del 21 maggio 2013 Iva, prestazioni di servizi momento di ulemazione queseoni parecolari apnene al sedore delle telecomunicazioni. 12

13 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI modifiche recate dalla Legge n. 228/2012 L arkcolo 39 del Dl n. 331/1993 afferma che: 1. Le cessioni intracomunitarie e gli acquisk intracomunitari di beni si considerano effewuak all'awo dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispesvamente, dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza. TuDavia se gli effep traslaevi o cosetuevi si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effeduate nel momento in cui si producono tali effep e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna. ParimenE nel caso di beni trasferie in dipendenza di contrap esematori e simili, l'operazione si considera effeduata all'ado della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono resetuie anteriormente, alla scadenza del termine paduito dalle pare e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo operano a condizione che siano osservae gli adempimene di cui all'arecolo 50, comma Se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1 e' stata emessa la fadura relaeva ad un'operazione intracomunitaria la medesima si considera effeduata, limitatamente all'importo fadurato, alla data della fadura. 3. Le cessioni ed i trasferimenk di beni, di cui all'arkcolo 41, comma 1, lewera a), e comma 2, lewere b) e c), e gli acquisk intracomunitari di cui all'arkcolo 38, commi 2 e 3, se effewuak in modo conknuakvo nell'arco di un periodo superiore ad un mese solare, si considerano effewuak al termine di ciascun mese.. 13

14 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI modifiche recate dalla Legge n. 228/2012 ArKcolo 41 del Dl n. 331/1993: 1. CosEtuiscono cessioni non imponibili: a) le cessioni a Etolo oneroso di beni, trasportae o spedie nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confrone di cessionari soggep di imposta o di ene, associazioni ed altre organizzazioni indicate nell'arecolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 odobre 1972, n. 633, non soggep passivi d'imposta; i beni possono essere sodopose per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, assiemaggio o adadamento ad altri beni. La disposizione non si applica per le cessioni di beni, diversi dai prodop soggep ad accisa, nei confrone dei soggep indicae nell'arecolo 38, comma 5, ledera c), del presente decreto, i quali, esonerae dall'applicazione dell'imposta sugli acquise intracomunitari effeduae nel proprio Stato membro, non abbiano optato per l'applicazione della stessa; le cessioni dei prodop soggep ad accisa sono non imponibili se il trasporto o spedizione degli stessi sono eseguie in conformità degli arecoli 6 e 8 del presente decreto; ( ) 2. Sono assimilate alle cessioni di cui al comma 1, ledera a): ( ) b) le cessioni a Etolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi di cui all'arecolo 38, comma 4, trasportae o spedie in altro Stato membro dai cedene o dagli acquirene, ovvero per loro conto, anche se non effeduate nell'esercizio di imprese, are e professioni e anche se l'acquirente non e' soggedo passivo d'imposta; c) l'invio di beni nel territorio di altro Stato membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggedo passivo nel territorio dello Stato, o da terzi per suo conto, in base ad un Etolo diverso da quelli indicae nel successivo comma 3 di beni ivi esistene. 14

15 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI modifiche recate dalla Legge n. 228/2012 ArKcolo 38 del Dl n. 331/1993: ( ) 2. CosEtuiscono acquise intracomunitari le acquisizioni, derivane da ap a Etolo oneroso, della proprietà di beni o di altro dirido reale di godimento sugli stessi, spedie o trasportae nel territorio dello Stato da altro Stato membro dal cedente, nella qualità di soggedo passivo d'imposta, ovvero dall'acquirente o da terzi per loro conto. 3. CosEtuiscono inoltre acquise intracomunitari: a) (ledera soppressa); b) la introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto di un soggedo passivo d'imposta di beni proveniene da altro Stato membro. La disposizione si applica anche nel caso di desenazione nel territorio dello Stato, per finalità rientrane nell'esercizio dell'impresa, di beni proveniene da altra impresa esercitata dallo stesso soggedo in altro Stato membro; c) gli acquise di cui al comma 2 da parte di ene, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'arecolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 odobre 1972, n. 633, non soggep passivi d'imposta; d) l'introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto dei soggep indicae nella ledera c) di beni dagli stessi in precedenza importae in altro Stato membro; e) gli acquise a Etolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi trasportae o spedie da altro Stato membro, anche se il cedente non e' soggedo d'imposta ed anche se non effeduae nell'esercizio di imprese, are e professioni. 15

16 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI modifiche recate dalla legge n. 228/2012 E stato sosktuito l arkcolo 39 del Dl n. 331/1993 aduale Etolazione: EffeWuazione delle cessioni e degli acquisk intracomunitari ; sino al 31 dicembre 2012 la norma era così Etolata: effewuazione dell acquisto intracomunitario. Cfr. Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, capitolo IV, paragrafo 7.2. Vengono previste le seguene modifiche: viene unificato il momento di effewuazione delle cessioni e degli acquise intracomunitari (momento di inizio trasporto / spedizione); tale mutamento, come meglio si vedrà nel seguito rileva sodo due profili: momento in riferimento al quale occorre ricercare il tasso di cambio applicabile alle operazioni in valuta; momento a parere dal quale conteggiare il termine entro il quale occorre ricevere la fadura del fornitore estero. 16

17 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI modifiche recate dalla legge n. 228/2012 viene stabilito che il pagamento / incasso ankcipato totale o parziale del prezzo (ad esempio: accone) NON cosetuisce più momento di effeduazione dell operazione; di conseguenza NON comporta più l obbligo di ricevere /emedere fadura; resta, invece, la possibilità di emissione anecipata della fadura; Viene previsto che le cessioni intracomunitarie di beni / acquise intracomunitari di beni, se effewuak in modo conknuakvo nell arco di un periodo superiore ad un mese solare, si considerano effeduae al termine di ciascun mese. 17

18 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI modifiche recate dalla legge n. 228/2012 Nel caso di esistenza di clausola idonea a spostare in avank il momento del trasferimento della proprietà della merce, occorre fare riferimento a tale ulemo momento, con il limite dell anno. Si trada, ad esempio, delle seguene situazioni: Spedizione / Ricevimento di merce con clausola di gradimento o in prova o in visione; Spedizione / Ricevimento di merce in base a contrado di consignment stock o di call off stock; Etc. Resta inteso che le merci spedite/ ricevute a tale Etolo devono essere annotate sull apposito registro di carico / scarico di cui all arkcolo 50, comma 5, del Dl n. 331/

19 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI correlak risvolk in tema di fawurazione e registrazione L arkcolo 46 del Dl n. 331/1993 afferma che: 2. Per le cessioni intracomunitarie di cui all'arkcolo 41, e' emessa fawura a norma dell'arkcolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 owobre 1972, n. 633, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effewuazione dell'operazione, con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che si trawa di operazione non imponibile e con l'eventuale specificazione della relakva norma comunitaria o nazionale. (.) 5. Il cessionario di un acquisto intracomunitario di cui all'arkcolo 38, commi 2 e 3, lewere b) e c), che non ha ricevuto la relakva fawura entro il secondo mese successivo a quello di effewuazione dell'operazione, deve emewere entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effewuazione dell'operazione stessa la fawura di cui al comma 1, in unico esemplare; se ha ricevuto una fawura indicante un corrispesvo inferiore a quello reale deve emewere fawura integrakva entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fawura originaria. 19

20 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI correlak risvolk in tema di fawurazione e registrazione L arkcolo 47 del Dl n. 331/1993 Registrazione delle operazioni intracomunitarie afferma che: 1. Le fawure relakve agli acquisk intracomunitari di cui all'arkcolo 38, commi 2 e 3, lewera b), previa integrazione a norma dell'arkcolo 46, comma 1, sono annotate diskntamente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fawura, e con riferimento al mese precedente, nel registro di cui all'arkcolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 owobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispesvo delle operazioni espresso in valuta estera. Le fawure di cui all'arkcolo 46, comma 5, sono annotate entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente. Ai fini dell'esercizio del diriwo alla detrazione dell'imposta, le fawure sono annotate diskntamente anche nel registro di cui all'arkcolo 25 del predewo decreto. ( ) 3. I soggep di cui all'arecolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 odobre 1972, n. 633, non soggep passivi d'imposta, annotano le fadure di cui al comma 1, previa loro progressiva numerazione ed entro gli stessi termini indicae al comma 1, in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'arecolo 39 dello stesso decreto n. 633 del Le fawure relakve alle cessioni intracomunitarie di cui all'arkcolo 46, comma 2, sono annotate diskntamente nel registro di cui all'arkcolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 owobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effewuazione dell'operazione. Cfr. Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, capitolo IV, paragrafi e

21 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI modifiche recate dalla legge n. 228/2012 ESEMPIO fawura ankcipata Impresa di altro Paese Ue, nel mese di maggio 2013 emede fadura anecipata nei confrone di impresa italiana. Tale fadura viene ricevuta nello stesso mese di maggio La merce viene spedita dal fornitore di altro Paese Ue all impresa italiana nel mese di luglio SVOLGIMENTO L impresa italiana, ricevuta la fadura estera deve: numerarla e integrarla con Iva; annotarla sul registro fadure emesse e sul registro acquise entro il giorno 15 del mese successivo (entro il 15 giugno), ma con riferimento al mese precedente (maggio). L impresa italiana, in base a quanto previsto dall arecolo 50, comma 7, del Dl n. 331/1993, entro il 25 agosto 2013 presenta il modello Intra acquise relaevo al mese di luglio

22 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI modifiche recate dalla legge n. 228/2012 ESEMPIO fornitura conknuakva ultramensile Impresa italiana ha sepulato un contrado di consignment stock con impresa francese. L impresa italiana: annota la merce ricevuta sull apposito registro di carico / scarico di cui all arecolo 50, comma 5, del Dl n. 331/1993; comunica mensilmente gli avvenue prelievi all impresa francese. L impresa francese, entro il 15 del mese successivo a ogni mese solare di riferimento, emede fadura nei confrone dell impresa italiana per i prelievi eseguie nel mese precedente. La fadura emessa dall impresa francese viene ricevuta nel mese di emissione della stessa. Esempio: la fadura relaeva ai prelievi eseguik nel mese di maggio 2013, emessa entro il 15 giugno, viene ricevuta nel mese di giugno

23 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI modifiche recate dalla legge n. 228/2012 SVOLGIMENTO TraDandosi di una fornitura conenuaeva, l impresa italiana è abilitata ad applicare la disposizione contenuta nell arecolo 39, comma 3, del Dl n. 331/1993:.. gli acquisk intracomunitari di cui all'arkcolo 38, commi 2 e 3, se effewuak in modo conknuakvo nell'arco di un periodo superiore ad un mese solare, si considerano effewuak al termine di ciascun mese.. E quindi possibile raggruppare i prelievi eseguik in uno stesso mese solare. L impresa italiana deve numerare e integrare con Iva la fadura emessa dall impresa francese e la deve annotare sul registro fadure emesse e sul registro acquise entro il 15 del mese successivo (a quello di ricevimento) e con riferimento al mese precedente (e, quindi, con riferimento al mese di ricevimento della fadura). Secondo le ipotesi poste nell esempio, l impresa italiana deve eseguire l annotazione sul registro fadure emesse e sul registro acquise entro il 15 luglio 2013, ma con riferimento al mese di giugno 2013; il modello Intra acquise deve essere presentato entro il 25 luglio 2013 (con riferimento al mese di giugno). 23

24 OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE Operazioni territoriali L arkcolo 21 del Dpr n. 633/1972, prevede l obbligo di emissione della fadura riguardo alle seguene operazioni: Operazioni imponibili (comma 1); Operazioni non imponibili, esenk o non soggewe (comma 6); 6. La fadura è emessa anche per le Epologie di operazioni sodoelencate e conkene, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenk annotazioni con l'eventuale indicazione della relakva norma comunitaria o nazionale: a) cessioni relaeve a beni in transito o depositae in luoghi soggep a vigilanza doganale, non soggede all'imposta a norma dell'arecolo 7 bis comma 1, con l'annotazione «operazione non soggeda»; b) operazioni non imponibili di cui agli arecoli 8, 8 bis, 9 e 38 quater, con l'annotazione «operazione non imponibile»; c) operazioni esene di cui all'arecolo 10, eccedo quelle indicate al n. 6), con l'annotazione «operazione esente»; d) operazioni soggede al regime del margine previsto dal decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convereto, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con l'annotazione, a seconda dei casi, «regime del margine beni usae», «regime del margine oggep d'arte» o «regime del margine oggep di anequariato o da collezione»; e) operazioni effeduate dalle agenzie di viaggio e turismo soggede al regime del margine previsto dall'arecolo 74 ter, con l'annotazione «regime del margine agenzie di viaggio.»; 24

25 OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE Operazioni extraterritoriali Operazioni extraterritoriali (comma 6 bis). 6 bis. I soggep passivi stabilie nel territorio dello Stato emedono la fadura anche per le Epologie di operazioni sodo elencate quando non sono soggewe all'imposta ai sensi degli arecoli da 7 a 7 sep.es e indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguene annotazioni con l'eventuale specificazione della relaeva norma comunitaria o nazionale: a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'arecolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effewuate nei confronk di un soggewo passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'unione europea, con l'annotazione «inversione contabile»; b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effeduate fuori dell'unione europea, con l'annotazione "operazione non soggewa». Cfr. Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, capitolo IV, paragrafo 3. 25

26 OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE Operazioni extraterritoriali Riguardo alle operazioni di cui al comma 6 bis, lewera a), occorre quindi disenguere tra: Operazioni per le quali il cliente / commiwente estero, soggewo passivo d imposta, è debitore dell imposta nel Paese estero: obbligo di emissione fadura con indicazione di inversione contabile (o reverse charge ) ed eventuale specificazione della relaeva norma comunitaria o nazionale; è, ad esempio, il caso delle prestazioni di servizi generici (arecolo 7 ter nei rappore B2B); Operazioni per le quali il cliente / commiwente estero NON è debitore dell imposta nel Paese estero: l impresa italiana deve aprire una posizione Iva nel Paese estero ed assolvere ai relaevi obblighi Iva; l operazione in queseone non è fiscalmente rilevante in Italia; è, ad esempio, il caso di servizi immobiliari svole a favore di consumatori finali in altro Paese Ue. 26

27 OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE Reverse charge: DireSva 2006/112/CE Mentre nel caso di servizi generici, nei rappore B2B, l arkcolo 196 della DirePva 2006/112/CE (come sosetuito dalla DirePva 2008/8/CE) prevede la regola del Paese del commidente. Nel caso delle altre operazioni (cessioni interne di beni e prestazioni di servizi in deroga), l arkcolo 194 della DirePva sopra citata lascia ai singoli Paesi Ue decidere il tradamento Iva delle stesse. 27

28 OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE Reverse charge: DireSva 2006/112/CE ArKcolo 196 L IVA è dovuta dai soggep passivi o dalle persone giuridiche che non sono soggep passivi ideneficate ai fini dell IVA a cui è reso un servizio ai sensi dell arecolo 44(*), se il servizio è reso da un soggedo passivo non stabilito nel territorio di tale Stato membro Nota (*) servizio generico (B2B); come da arecolo 7 ter del Dpr n. 633/

29 OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE Reverse charge: DireSva 2006/112/CE ArKcolo Se la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile è effeduata da un soggedo passivo non stabilito nello Stato membro in cui è dovuta l'iva, gli StaE membri possono prevedere che il debitore dell'imposta sia il desenatario della cessione di beni o della prestazione di servizi. 2. Gli StaE membri determinano le condizioni di applicazione del paragrafo 1. 29

30 OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE Operazioni extraterritoriali Paese che dewa le regole di fawurazione ArKcolo 219 bis della DireSva 2006/112/CE FaP salvi gli arecoli da 244 a 248, si applicano le disposizioni seguene. 1) La fadurazione è soggeda alle norme applicabili nello Stato membro in cui si considera effeduata la cessione di beni o la prestazione di servizi, conformemente alle disposizioni del Etolo V. 2) In deroga al punto 1, la fadurazione è soggeda alle norme applicabili nello Stato membro in cui il fornitore/prestatore ha stabilito la sede della propria apvità economica o dispone di una stabile organizzazione a parere dalla quale la cessione/prestazione viene effeduata o, in mancanza di tale sede o di tale stabile organizzazione, nello Stato membro del suo domicilio o della sua residenza abituale, quando: a) il fornitore/prestatore non è stabilito nello Stato membro in cui si considera effeduata la cessione di beni o la prestazione di servizi, conformemente alle disposizioni del Etolo V, o la sua stabile organizzazione non interviene nella cessione o nella prestazione ai sensi dell'arecolo 192 bis, e il debitore dell'iva è l'acquirente dei beni o il desenatario dei servizi. TuDavia, quando l'acquirente/ desenatario emede la fadura (autofadurazione) si applica il punto 1. b) la cessione di beni o la prestazione di servizi non si considera effeduata nella Comunità conformemente alle disposizioni del Etolo V."; 30

31 OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE Operazioni extraterritoriali Paese che dewa le regole di fawurazione L arkcolo 219 bis della DireSva 2006/112/CE, intrododo dalla DirePva 2010/45/UE, prevede quanto segue: 1) REGOLA BASE: Le regole vengono dedate dal Paese in cui l operazione si considera effeduata; 2) DEROGA: Le regole vengono dedate dal Paese di stabilimento del fornitore / prestatore: a) Se quese NON è stabilito nel Paese in cui viene effeduata l operazione (o se stabilito in tale Paese mediante stabile organizzazione, questa non partecipa all operazione) e il debitore dell Iva è l acquirente dei beni o il desenatario dei servizi; nel caso, tudavia, di delega della fadurazione al cliente ( self billing ), vale la regola n. 1); b) Oppure, se l operazione si considera effeduata fuori del territorio Ue. 31

32 OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE Paese che dewa le regole di fawurazione Esempi Impresa italiana, non stabilita in Francia, svolge un lavoro su un immobile in Francia. La prestazione (servizio immobiliare) si considera effeduata in Francia. In base a quanto previsto dall arecolo 219 bis: Se il lavoro viene svolto a favore di impresa francese (o altro soggedo ideneficato ai fini Iva in Francia): si applica la deroga 2 a) in quanto il commidente è debitore dell imposta. Le regole sulla fadurazione vengono dedate dall Italia. Viene emessa fadura arecolo 7 quater, ledera a), Dpr n. 633/1972 inversione contabile; Se il lavoro viene svolto a favore di un consumatore finale (o di altro soggedo NON ideneficato ai fini Iva in Francia): si applica la regola generale. Le regole sulla fadurazione vengono dedate dalla Francia. L impresa italiana deve aprire una posizione Iva in Francia e deve emedere fadura tramite tale posizione Iva. Tale fadura, ai fini italiani, viene registrata solo in contabilità generale. 32

33 OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE REVERSE CHARGE INTERNO NEI 27 PAESI UE Cessioni di beni Le Tabelle che seguono hanno per oggedo il tradamento Iva previsto dai 27 Paesi Ue in relazione alle cessioni di beni che, in considerazione delle regole di territorialità vigene nei singoli Paesi, si considerano effeduate all'interno dei Paesi stessi (cessioni interne). Ci si intende riferire, ad esempio, alle seguene situazioni operakve: acquisto di beni in un Paese Ue e vendita all'interno dello stesso Paese Ue; fornitura di beni con installazione e montaggio da parte del fornitore o per suo conto; com'è noto, l'arkcolo 36 della diresva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 e successive modifiche, afferma che tali operazioni si considerano effewuate nel Paese in cui avviene l'installazione o il montaggio; cessioni di beni (provenienk dal Paese del cedente) in occasione di fiere e altre manifestazioni similari o di tentata vendita. Riguardo alle operazioni in argomento l'arkcolo 194 della DirePva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 stabilisce che se la cessione dei beni è posta in essere da un soggedo passivo non stabilito nel Paese Ue in cui l'operazione si considera effeduata (e nella quale è quindi dovuta l'iva), gli StaE membri possono prevedere che il debitore dell'imposta sia il desenatario della cessione di beni. 33

34 OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE REVERSE CHARGE INTERNO NEI 27 PAESI UE Cessioni di beni I singoli Paesi Ue, in relazione alle operazioni in argomento, sono quindi liberi di stabilire: che il soggedo debitore dell'imposta sia il cessionario, prevedendo che lo stesso debba essere un soggedo stabilito nel Paese della cessione o semplicemente ideneficato ai fini Iva in tale Paese (si trada dell'isetuto del cd. "reverse charge interno ; cd. tax shiping ); o che il soggedo debitore dell'imposta sia il cedente, con conseguente obbligo da parte dello stesso di richiedere un numero ideneficaevo Iva in tale Paese (a mezzo di ideneficazione direda o con rappresentante fiscale). La regola del cedente viene senz'altro adodata nel caso in cui il cessionario non sia un soggedo passivo d'imposta (si trap cioè di un consumatore finale). Nel seguito ci si limita a prendere in esame i rappore tra operatori economici. Si ricorda che per soggewo stabilito si intende un soggedo che ha la propria sede o possiede una propria stabile organizzazione nel Paese interessato, mentre per soggewo idenkficato si intende un soggedo in possesso di un numero ideneficaevo Iva. 34

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