Tale disposizione aveva natura interpretativa ed era applicabile anche ai giudizi pendenti; peraltro, 1
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- Geronima Salvi
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1 Contributi - Facoltà per i comandanti e i direttori di macchina della navigazione marittima di optare per l'iscrizione all'inpdai - Esercizio - Condizioni - Preventivo conseguimento di una posizione assicurativa nell'inpdai - Necessità - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. Lavoro n Pres. Senese - Rel. La Terza - P.M. Matera (parz. conf.) - T. N. s.p.a. (Avv. Balletti) - INPS (Avv. ti Sgroi, Correra, Coretti) - INPDAI - P.E. ed altri L'art. 6, comma quindicesimo bis, del D.L. n. 148 del 1993, convertito nella legge n. 236 del 1993, nella parte in cui consente transitoriamente ai comandanti e ai direttori di macchina della navigazione marittima di optare entro il 31 dicembre 1993 per "conservare" l'iscrizione all'inpdai non può non essere riferita esclusivamente a coloro che, in base all'indirizzo giurisprudenziale prevalente prima dell'entrata in vigore della disposizione di interpretazione autentica in argomento (emanata proprio per imporre, con efficacia retroattiva, una diversa lettura della normativa di riferimento), avessero già conseguito una posizione assicurativa nell'inpdai. FATTO - Con ricorso al Pretore di Napoli E. P., assumendo di essere direttore di macchina a bordo di navi Tirrenia, chiedeva fosse accertata la qualifica dirigenziale rivestita, con condanna della Tirrenia di Navigazione s.p.a. a riconoscergli tale qualifica anche ai fini della determinazione dei contributi, con ordine all'inps di cancellare la sua posizione assicurativa dal regime generale dell assicurazione obbligatoria e con ordine all'inpdai di iscriverlo presso di sé, attivando la procedura per il trasferimento della posizione assicurativa. Alla domanda prestava adesione l'inpdai, che chiedeva che la società fosse condannata a corrispondergli i contributi obbligatori, oltre interessi, rivalutazione monetaria e sanzioni, mentre la Tirrenia e l'inps ne chiedevano il rigetto. Il Pretore rigettava le domande, ma la statuizione veniva riformata dal locale Tribunale in sede d'appello che, con la sentenza in epigrafe indicata, dichiarava il diritto del P. alla qualifica di dirigente ai fini previdenziali di cui agli artt. 59 legge 659/67 e 3 legge n. 967/53 con decorrenza dal 16 dicembre 1982, condannava la Tirrenia al versamento dei contributi all Inpdai, nonché a cancellare la posizione previdenziale presso PAGO e a trasferirla presso l INPDAI. Ha ritenuto il Tribunale che ai direttori di macchina dovesse essere riconosciuta la qualifica dirigenziale in ragione della preposizione ad un settore tecnico di fondamentale importanza per l'impresa. Tale qualifica era anche riconosciuta dal contratto collettivo corporativo del 1932 e derivava anche dal disposto dell'art 6, comma 15^ bis, della legge n. 236/1993. Tale disposizione aveva natura interpretativa ed era applicabile anche ai giudizi pendenti; peraltro, 1
2 lo stesso legislatore aveva previsto una deroga a tale principio, laddove aveva riconosciuto, ai dipendenti con qualifiche di comandante e di direttore di macchina, la facoltà di optare, entro il 31 ottobre 1993, per il regime previdenziale INPDAI. L'opzione esercitata dal ricorrente era valida, anche se per lui non si trattava di "conservare" quel regime, in quanto, pur essendo soggetto, come gli altri lavoratori marittimi facenti parte degli equipaggi e degli stati maggiori naviganti, al regime INPS, la legge aveva inteso tutelare la posizione di coloro che, secondo la disciplina previgente, come tale intesa quella risultante anche dal pacifico orientamento giurisprudenziale (diritto vivente) prima dell'emanazione della legge interpretativa, avrebbero dovuto essere iscritti obbligatoriamente all'inpdai (onde illegittimo era il comportamento della Tirrenia che aveva iscritto tali lavoratori all'inps). Per la cassazione di questa sentenza ricorre la Tirrenia di navigazione con tre motivi, illustrati da memoria. L Inpdai ed i lavoratori sono rimasti intimati, mentre l'inps ha depositato procura. DIRITTO - Va preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso notificato dalla Tirrenia nei confronti dei lavoratori che sono risultati soccombenti nella sentenza impugnata, come precisati in dispositivo, giacché l unico vincitore, nel grado d'appello, è risultato P. E., nei cui confronti il ricorso è quindi ammissibile. Col primo motivo, la società deduce violazione ed errata applicazione, con riferimento all'art 12 delle "disposizioni sulla legge in generale", dell'art. 6, comma 15 bis, dell'art. 6 d. L 20 maggio 1993, n. 148 e della legge di conversione 19 luglio 1993, n. 236, nonché dell'art. 4, lett. a) ed i) della legge 26 luglio 1984, n. 413 e degli artt. 4 e 6 della legge 9 marzo 1989, n. 88. In ogni caso errata e contraddittoria motivazione. Sostiene che l'espressione "conservare" contenuta nella norma di interpretazione autentica di cui all'art. 15 bis d.l. 20 maggio 1993, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, non avrebbe potuto intendersi, secondo il significato proprio della parola, che nel senso di salvaguardare una posizione già acquisita dal soggetto (l'iscrizione all'inpdai) e tale era, del resto, anche lo scopo della legge. Pertanto, di tale norma non avrebbe potuto avvalersi il P., che era stato sempre iscritto all'inps. Il motivo è fondato. 1. Occorre partire dalla legge 26 luglio 1984, n.413 sul riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi, che ha abolito la gestione speciale dei marittimi, disponendo, all art 4, che dal primo gennaio 1980 questi dovevano essere iscritti "esclusivamente" all'assicurazione sociale obbligatoria Inps. In particolare venivano comprese " le persone di nazionalità italiana o straniera che 2
3 compongono, ai sensi di legge, l'equipaggio delle navi munite di carte di bordo o di documenti equiparati". La legge prescriveva quindi, in modo inequivocabile, la iscrizione all'inps per tutto questo personale. 2. Una parte della giurisprudenza ritenne però che i comandanti e i direttori di macchina dovessero essere iscritti ail Impdai, in forza dell art. 3 della legge 15 marzo 1973 n. 44, che dettava norma integrative della legge 27 dicembre 1953 n. 967, sulla previdenza dei dirigenti industriali. Detta disposizione, infatti, nel determinare i soggetti iscritti all Inpdai, annoverava i dirigenti delle aziende industriali, perché precisava dover essere quelli di cui ai punti 1) e 3) dell'art codice civile, e giacché al punto 3) figurava la "attività di trasporto per terra, per acqua o per aria", si ritenne che anche il personale marittimo dirigenziale dovesse essere iscritto all INPDAI, non considerando però che la citata legge 413/84, aveva sicuramente natura di legge speciale dal momento che operava solo per il settore marittimo, ed era anche successiva alla legge 44/ Fu quindi per sopperire all'anomalia provocata dalla citata giurisprudenza che fu emanata la disposizione oggetto del giudizio. Ed infatti l'art. 6, comma quindici bis del d.l. 20 maggio 1993, n. 148, introdotto dalla legge di conversione 19 luglio 1993, n. 236, dispone: L'espressione "equipaggio", di cui all'art. 4, secondo comma, lett. A) legge 26 luglio 1984, n. 413, e l'espressione "stato maggiore navigante" di cui al citato secondo comma, lett. i), devono intendersi comprensive, anche ai fini previdenziali, delle qualifiche di bordo di comandante e di direttore di macchina (...) I comandanti e i direttori di macchina (...) in servizio la data di entrata in vigore del presente decreto, possono optare, entro il 31 ottobre 1993, per conservare l'iscrizione all'istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI). 4.Questa Corte con molteplici pronunzie (Cass. 2 maggio 1995, n. 4814, 24 gennaio 1998, n. 706, n, del 17 dicembre 2001) già ha posto in rilievo come non possa dubitarsi della natura interpretativa di questa norma, neppure in considerazione del contenuto della sua seconda parte, atteso anche il carattere transitorio di quest'ultima, riflettente, sia pure in contraddizione con l'efficacia retroattiva della prima, la finalità di salvaguardare, entro breve termine, speciali situazioni di fatto. Una disposizione deve infatti, qualificarsi di interpretazione autentica quando, fermo restando il tenore letterale della disposizione interpretata, ne chiarisca il significato, oppure ne privilegi una delle possibili interpretazioni, così imponendola ai giudici. Il citato art. 6, comma quindici bis, nell'adottare l'espressione "devono intendersi", rende evidente il momento interpretativo circa il significato di una norma precedente, e il momento precettivo, consistente nella imposizione di quel significato particolare (Cass. primo aprile 1993, n. 2888; 13 3
4 febbraio 1993, n. 1823; 7 luglio 1992, n. 8237). 5. Poiché è pacifico che il lavoratore ricorrente in primo grado, era iscritto all INPS, lo stesso non avrebbe potuto neppure esercitare l'opzione (di fatto esercitata, come risulta dalla sentenza del Tribunale) per conservare l'iscrizione all'inpdai, opzione eccezionalmente attribuita a coloro che avessero già conseguito, una posizione assicurativa neli INPDAI, in conformità all'interpretazione giurisprudenziale invalsa, prima dell'entrata m vigore della disposizione legislativa di interpretazione autentica. Il contrario convincimento del Tribunale, come risulta dall'esposizione in fatto che precede, pretende di fondarsi sul diritto vivente e cioè proprio su quell'orientamento giurisprudenziale che attribuiva ai direttori di macchina la tutela INPDAI e al quale il legislatore ha inteso porre rimedio interpretando, con forza di legge e con efficacia retroattiva, la normativa di riferimento. 6. Ne può essere censurata (sotto il profilo della disparità di trattamento, ai sensi dell'art, 3 della Costituzione) la norma transitoria che ha previsto la possibilità di optare per il mantenimento della precedente iscrizione all'inpdai soltanto per coloro che, proprio in forza del diverso orientamento giurisprudenziale, la avessero in precedenza conseguita e non anche per coloro che, se si fosse prestata adesione a tale orientamento, avrebbero potuto conseguirla, in quanto si trattava di una mera eventualità di fatto e non certo di una antecedente posizione di diritto, tanto che il legislatore ha inteso precludere l'attuazione di siffatta eventualità con l'emanazione della norma interpretativa, avente efficacia retroattiva, come sopra illustrato. D'altra parte, non sono neppure comparabili le rispettive posizioni di chi abbia, con l'iscrizione, già iniziato a contribuire nel più vantaggioso regime assicurativo dei dirigenti industriali e di chi abbia sempre contribuito al regime dell'assicurazione generale obbligatoria. 7. Del resto, è proprio delle norme di diritto transitorio regolare discrezionalmente, eventualmente sanandole, speciali posizioni di fatto che l'introduzione delle norme medesime verrebbero a pregiudicare e tale discrezionalità del legislatore non è censurabile sotto il profilo costituzionale del principio di eguaglianza se non sul piano della ragionevolezza. Mentre, non appare affatto irragionevole sanare solo posizioni già acquisite e non legittimare anche quelle teoricamente acquisibili secondo l'indirizzo interpretativo invalso nella giurisprudenza prima della introduzione della norma di interpretazione autentica estendendo ad esse la facoltà di optare dell'interessato. Dall'accoglimento del primo motivo del ricorso ( restando assorbiti gli altri), deriva la cassazione della sentenza impugnata (che, pacificamente, non concerne la qualificazione come dirigenziale del rapporto di lavoro, ma attiene al solo regime previdenziale del rapporto medesimo) e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art 384 4
5 novellato c.p.c. con la reiezione delle domande del Finto concernenti il regime previdenziale del rapporto. Le oscillazioni giurisprudenziali inducono alla compensazione delle spese dell'intero giudizio tra la Tirrenia ed il P., nonché tra la medesima società e gli enti previdenziali. Mentre, ai sensi dell art 152 disp. att. cod. proc. civ. (non modificato, ratione temporis dall'art. 42 comma 11 del DL 30/09/2003 n.. 269, convertito nella legge 24/11/2003 n. 326), non si deve provvedere sulle spese dell'intero giudizio tra il P. e gli enti previdenziali. Va poi dichiarato inammissibile come già detto il ricorso proposto dalla Tirrenia nei confronti dei lavoratori soccombenti in appello, i quali non si sono costituiti, per cui non è necessario provvedere sulle spese. (Omissis) 5
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