REPUBBLICA ITALIANA. i quali comparenti, della cui identità personale, capacità giuridica e veste io Notaio sono certo, premesso che:

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1 N.B. PER LO STUDIO NOTARILE: SI PREGA DI RIPORTARE FEDELMENTE NELLA NOTA DI ISCRIZIONE QUADRO D I DATI RIPORTATI NELL ALLEGATO DATI DA INSERIRE NEL QUADRO D DELLA NOTA DI ISCRIZIONE EVENTUALI MODIFICHE ALLA PRESENTE MINUTA, COMUNQUE DI CARATTERE ECCEZIONALE, DOVRANNO ESSERE AUTORIZZATE PREVENTIVAMENTE DAL CENTRO DOMUS. CONTRATTO DI MUTUO STIPULATO IN ATTO UNICO Ai sensi del Decreto Legislativo n. 385 art. 38 e segg. Trattamento tributario ai sensi del D.P.R n. 601 Mutuo n. REPUBBLICA ITALIANA L anno duemiladieci (2010) in questo giorno del mese di in davanti a me Dott. Notaio residente in iscritto presso il Collegio Notarile di, sono comparsi: - - in seguito denominato "Banca" - Società soggetta a direzione e coordinamento del socio unico ed appartenente al Gruppo Bancario iscritto all Albo Gruppi Bancari, con sede legale in (capitale sociale - interamente versato - di Euro, società iscritta nel Registro delle Imprese - Ufficio di ed all Albo Banche, in persona di nella qualità di domiciliato per la carica in, a quanto infra facoltizzato dal vigente statuto sociale nonché in forza di procura a rogito - nato a il residente professione codice fiscale stato civile (in seguito denominata Parte Mutuataria ) i quali comparenti, della cui identità personale, capacità giuridica e veste io Notaio sono certo, premesso che: - la Parte Mutuataria ha inoltrato alla Banca una richiesta di mutuo fondiario garantito da ipoteca di 2 grado formale primo sostanziale sugli immobili descritti all articolo Le somme saranno in parte utilizzate dalla Parte finanziata per estinguere il mutuo già sottoscritto con per l acquisto di immobili ad uso civile e relative pertinenze in ), Tipo catasto: NCEU, Rendita catastale:, Partita catastale:, L ipoteca diverrà automaticamente di primo grado formale non appena sarà eseguita la cancellazione dell ipoteca iscritta in favore della Banca con la quale la Parte finanziata ha precedentemente sottoscritto il mutuo; - la Banca, esaminata la domanda presentata e la relativa documentazione esibita, ha deliberato di accordare alla Parte Mutuataria un mutuo per l importo di Euro che sarà regolato dai patti di seguito specificati; - la Parte Mutuataria riveste la qualità di consumatore, ai sensi dell art. 3, comma 1 lettera a) del D. Lgs , n. 206 (Codice del Consumo), in quanto persona fisica che agisce per scopi estranei all attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; - al presente contratto è unito il Documento di sintesi ai sensi della delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003 che si allega sotto la lettera A ; ciò premesso convengono e stipulano quanto segue: ART. 1. Oggetto del contratto 1. La Banca, come sopra rappresentata, concede a titolo di mutuo, ai sensi dell art. 38 e seguenti del D. Lgs n Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito denominato T.U.B. - alla Parte Mutuataria, che accetta, la somma di Euro 2. La Parte Mutuataria dichiara di aver ricevuto dalla Banca la predetta somma e ne rilascia ampia quietanza con il presente atto.

2 3. La Banca e la Parte Mutuataria danno atto che la consegna della somma concessa in mutuo, previa deduzione degli importi relativi all'imposta sostitutiva ed alle spese di istruttoria, è stata effettuata da parte della Banca con il versamento della stessa mediante accredito sul conto corrente n. Il mutuo è disciplinato dalle disposizioni recate dalle norme di legge, dal presente contratto (di seguito Contratto ) e dalle condizioni generali di contratto (di seguito Condizioni Generali ) che si allegano sotto la lettera "B" per costituire parte integrante ed essenziale del presente atto. La Parte Mutuataria dichiara di conoscere le Condizioni Generali per averne ricevuto in precedenza copia, le accetta tutte ed approva specificamente le seguenti: - art. 4 comma 1 lettera e) (consenso della Banca per le locazioni di durata superiore a quella minima legale); - art. 4 comma 1 lettera f) (divieto di cessione, vincolo, riscossione anticipata di canoni di locazione); - art. 5 (Decadenza e risoluzione); - art. 6 (Assicurazione contro i danni); - art. 7 (Imputazione dei pagamenti); - art. 8 comma 2 (Consenso della Banca per cessioni, delegazioni di pagamento). ART. 2. Adempimenti a carico della Parte Mutuataria 1. La Parte Mutuataria si obbliga a fornire alla Banca, entro il termine di 60 giorni da oggi la prova: a) che l ipoteca iscritta a garanzia del mutuo risulti : - prima in grado, allorché sarà stata cancellata l ipoteca accesa il, rep., registrata a il al nr. fav. Banca, (cfr. rel.ne notarile prelim. del, formalità che verrà estinta contestualmente all erogazione del mutuo dal notaio ), il mutuo sarà estinto utilizzando parte del presente finanziamento; b) che è stata stipulata la polizza assicurativa contro i danni di cui all art 6 delle Condizioni Generali; c) che la Parte Mutuataria sia nel pieno e libero godimento dei propri diritti sino a data successiva di dieci giorni a quella dell iscrizione ipotecaria di cui alla lettera a); d) che si siano avverate tutte le altre condizioni a suo tempo eventualmente indicate dalla Banca nella comunicazione di concedibilità del mutuo. 2. La Parte Mutuataria prende atto che, qualora non abbia esattamente provveduto nei termini indicati, agli adempimenti previsti dal presente articolo, la Banca potrà avvalersi dalla facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell art. 5 delle Condizioni Generali e richiedere il rimborso degli importi dovuti nei termini e con le modalità indicate all art. 5 delle Condizioni Generali. ART. 3. Termini e modalità di rimborso 1. La Parte Mutuataria si obbliga a rimborsare il mutuo in anni 30 mediante il pagamento di rate posticipate mensili, comprensive di interessi e capitale. 2. La prima rata di ammortamento scadrà il primo giorno del terzo mese solare successivo a quello di stipulazione del presente atto e pertanto dovrà pagarsi il 01/10/ La parte mutuataria si obbliga, altresì, a corrispondere gli interessi di preammortamento che matureranno da oggi sino all'ultimo giorno del mese solare prossimo venturo. Tali interessi verranno calcolati, sull'importo mutuato, al tasso indicato al successivo art. 4 comma 1, e dovranno essere pagati unitamente alla prima rata mensile di rimborso del mutuo di cui al secondo comma del presente articolo. 4. Le prime 36 rate mensili saranno rideterminate ogni mese e comprenderanno una quota di ammortamento del capitale ed i relativi interessi. Le rate mensili saranno calcolate col sistema dell ammortamento, basato sulla formula matematico finanziaria, nota nella tecnica finanziaria come sistema francese, assumendo i seguenti dati: - tasso: come indicato al successivo art. 4 comma 2 - capitale: debito residuo dopo la scadenza della rata relativa al mese precedente - durata: numero residuo dei mesi di ammortamento del mutuo.

3 Per i successivi periodi, composti da 36 rate mensili ciascuno, le rate comprenderanno il capitale e gli interessi e saranno calcolate con le modalità sopra indicate assumendo il tasso di interesse che risulterà tempo per tempo applicabile in forza di quanto previsto dal successivo art. 4 comma 3. ART. 4. Interessi 1. Il tasso di interesse dovuto per il periodo di preammortamento fissato nella misura del 0, % mensile pari al tasso nominale annuo del 2,15 % 2. Il tasso di interesse mensile dovuto per il primo periodo di ammortamento e pagabile in via posticipata sino alla fine del trentaseiesimo mese, è pari ad 1/12 (un dodicesimo) della tasso nominale annuo risultante dalla somma dei seguenti addendi: A) tasso lettera nominale annuo per depositi interbancari in Euro ad un mese (base 360) - denominato EURIBOR (attualmente pari al 0,479%) annuo) - rilevato a cura della Federazione Bancaria Europea (FBE) alle ore 11 antimeridiane di Bruxelles il secondo giorno lavorativo bancario antecedente la data di decorrenza di ciascuna rata. Il predetto tasso sarà pubblicato alla pagina "EURIBOR01" del circuito telematico Reuters (o in futuro qualsiasi pagina o servizio che dovesse sostituirla) e pubblicato di norma sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" il giorno successivo. Se per qualsiasi motivo la Federazione Bancaria Europea non rilevasse detto tasso, esso sarà determinato sulla base delle media aritmetica, troncata al terzo decimale, delle quotazioni lettera (con base 360) per depositi interbancari in Euro a un mese, rilevate nello stesso giorno sopra indicato da almeno due delle seguenti Banche: "Abn-Amro Bank n.v." di Amsterdam. "Deutsche Bank" di Francoforte, "Societè Generale" di Parigi, "Banco Bilbao Vizcaja Argentaria SA (BBVA)" di Madrid ed "Intesa Sanpaolo S.p.A." di Torino. Resta inteso che per giorno lavorativo bancario deve intendersi un giorno in cui è aperto il sistema di regolamento TARGET (Trans- European Automated Real-Time Gross-Settlement Express Transfer) B) spread nominale annuo fisso del 1,40 % quale margine a favore della Banca. 3. Su scelta della Parte Mutuataria così come meglio precisato al successivo comma 5, si applicherà di triennio in triennio: - il tasso variabile come sopra determinato; oppure - il tasso fisso corrispondente all'interesse mensile pari ad 1/12 della media aritmetica (arrotondata allo 0,05% immediatamente superiore) delle quotazioni giornaliere dell "Euroirs" (Euro Interest Rate Swap) a 3 anni lettera (attualmente pari al % annuo), rilevate il quart ultimo, il terzultimo e il penultimo giorno lavorativo bancario del mese solare antecedente l'inizio del nuovo triennio di applicazione valido per tutto il triennio di riferimento maggiorata di punti nominali annui. Per tale tasso (detto comunemente I.R.S.) si intende il Tasso SWAP a 3 anni, dell'euro contro tasso EURIBOR a sei mesi, quotazione mid market, e pubblicato nella pagina "TGM42281" del circuito Reuters (o in futuro qualsiasi altra pagina o servizio che dovesse sostituirla). Qualora non sia possibile rilevare il tasso SWAP come sopra indicato, tale tasso sarà determinato richiedendo a cinque primarie istituzioni finanziarie di quotare il tasso come sopra specificato, escludendo dalle cinque quotazioni la maggiore e la minore e calcolando la media aritmetica delle restanti tre. In tal caso la rata di ammortamento comprensiva di quota capitale e di quota interessi, sarà ricalcolata sulla base del tasso fisso come sopra rideterminato per i residui mesi di ammortamento e per il residuo debito. 4. Gli interessi saranno calcolati: - nel periodo di vigenza di tasso fisso in base ai giorni dell anno commerciale e con divisore fisso ; - nel periodo di vigenza di tasso variabile in base all'effettivo numero dei giorni trascorsi e con divisore fisso ; sia per il periodo di ammortamento che nel caso venga esercitata facoltà di scelta, per ogni triennio solare per cui tale scelta di rideterminazione del tasso è stata effettuata. 5. La facoltà di opzione prevista al precedente comma 3 potrà essere esercitata, a mezzo invio di lettera raccomandata a.r. ad una Filiale della Banca, con almeno 40 giorni di anticipo rispetto all inizio di ogni

4 triennio e più precisamente 40 giorni precedenti la scadenza del: < - trentaseiesimo, > < - settantaduesimo, > < - centottesimo, > < - centoquarantaquattresimo, > < - centoottantesimo, > < - duecentosedicesimo, > < - duecentocinquantaduesimo, > < - duecentottantottesimo, > < - trecentoventiquattresimo > mese di ammortamento. Nel caso in cui la Parte Mutuataria non dovesse esercitare il diritto di opzione nei termini suindicati, per il triennio interessato il mutuo sarà regolato a tasso variabile alle condizioni previste al precedente comma 3. L'esercizio del diritto di opzione non comporterà per la Parte Mutuataria alcun onere aggiuntivo. In ogni caso la misura degli interessi non potrà essere superiore al tasso di soglia di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, dovendosi, gli stessi, intendere convenuti, in caso di teorico superamento di detto limite, in misura pari al limite stesso. 6. Su ogni somma dovuta, a qualsiasi titolo, in dipendenza del presente contratto e dei relativi allegati - e quindi anche a seguito di risoluzione del medesimo -, e non pagata, vanno corrisposti dal giorno di scadenza gli interessi di mora a carico della parte mutuataria ed a favore della Banca. Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. Tali interessi di mora saranno calcolati al tasso nominale annuo pari al tasso, pro-tempore vigente durante la mora, per le operazioni di rifinanziamento marginale (marginal lending facility) fissato dalla Banca Centrale Europea (attualmente pari al 1,75% annuo) e pubblicato sul circuito telematico Reuters alla pagina ECB01 (zero uno) ovvero sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", maggiorato di 2,00 (due/00) punti percentuali annui. Qualora il tasso di cui sopra non venisse più determinato, l'interesse di mora sarà corrisposto nella misura pari al tasso lettera nominale annuo per depositi interbancari in Euro a sei mesi (base 360) -denominato EURIBOR- rilevato dalla Federazione Bancaria Europea (FBE) alle ore 11 antimeridiane di Bruxelles il secondo giorno lavorativo Bancario antecedente la data di decorrenza dei semestri gennaio/giugno e luglio/dicembre di ciascun anno, maggiorato di 2,75 (due/75) punti percentuali annui, e da applicare, rispettivamente, al primo e al secondo semestre solare di ogni anno. Il predetto tasso sarà pubblicato alla pagina "EURIBOR01" del circuito telematico Reuters (o in futuro qualsiasi pagina o servizio che dovesse sostituirla) e pubblicato di norma sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" il giorno successivo. Resta inteso che per giorno lavorativo bancario deve intendersi un giorno in cui è aperto il sistema di regolamento TARGET (Trans-European Automated Real-Time Gross-Settlement Express Transfer) Gli interessi di mora saranno calcolati in base all'effettivo numero dei giorni trascorsi e con divisore fisso su base annua. 7. La parte mutuataria approva specificatamente, ai sensi della delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio del 9/2/2000 emanata in attuazione dell'art. 25 del Decreto Legislativo n. 342/99 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22/2/2000 e, per quanto possa occorrere, anche ai sensi dell'art Cod. Civ., quanto previsto dal comma 6. del presente articolo. 8. Ai sensi delle disposizioni in tema di trasparenza bancaria, si precisa che il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) è pari al %. ART. 5. Altre condizioni economiche 1. Si indicano di seguito, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 115 e segg. del T. U. B., le ulteriori spese poste a carico della Parte Mutuataria in relazione al mutuo: PARTE A - Spese di istruttoria: euro 300,00 - Spese di perizia: euro 306,00, entro i limiti previsti dalle tariffe stabilite dalla Banca, per periti o società di valutazioni immobiliare PARTE B - spese per l'invio di comunicazioni previste dalla Legge: Euro 0,70 per invio, comprensivo delle spese postali con eccezione dei casi di invio esenti da spese ai sensi della legge n. 40/2007 art. 8 bis - spese per l'invio dell'avviso di scadenza rata e/o quietanza di pagamento: euro 1,50 - spese per riduzione / restrizione ipoteca: euro 75,00 oltre agli oneri notarili - spese per l'eventuale accollo / voltura: euro 100,00 oltre agli oneri notarili - spese per estinzione anticipata: esente

5 - spese per cancellazione d ipoteca, qualora eseguita, per espressa richiesta della parte, a mezzo di atto notarile: esente fatti salvi gli oneri notarili - spese per rinnovazione di ipoteca: euro 130,00; - spese per rilascio del duplicato di quietanza o di rimborso anticipato: euro 5,00 - spese per rilascio del certificato di sussistenza del credito: euro 51, Sono inoltre a carico della Parte Mutuataria le ulteriori spese, anche di carattere legale, e gli oneri tributari comunque connessi al presente finanziamento, ivi compresi quelli relativi alle formalità ipotecarie e all esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per le spese che ai sensi di legge non possono essere poste a carico della Parte Mutuataria. 3. Nell'ipotesi di estinzione anticipata totale o parziale del mutuo o di risoluzione ai sensi di legge o di contratto, non sarà dovuto alla Banca alcun compenso. 4. Per gli onorari ed i diritti notarili, che dovranno essere direttamente regolati dalla Parte Mutuataria, si applica l art. 39 comma 7, T. U. B. 5. Le spese per la copertura assicurativa degli immobili contro i danni, a cui la Parte Mutuataria è tenuta ai sensi dell art. 6 delle Condizioni Generali, sono regolate in via diretta dalla medesima con la Compagnia di Assicurazioni. 6. Le parti convengono che, in applicazione del disposto dell art. 117 del D.Lgs n. 385/1993 e delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, la copia del presente atto di spettanza della Parte Mutuataria sia consegnata dal Notaio rogante. ART. 6. Ipoteca 1. A garanzia del capitale mutuato, dei relativi accessori e di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto e dalle allegate Condizioni Generali, la Parte Mutuataria concede / concedono a favore della Banca, che accetta, ipoteca da iscriversi presso i competenti Uffici dei Registri Immobiliari sopra l immobile come in calce meglio descritto, sue accessioni e pertinenze. 2. La concessione dell ipoteca è fatta per la somma di Euro (diconsi ) la quale comprende e garantisce: l importo del capitale mutuato; gli interessi - anche di preammortamento - che ai soli fini dell iscrizione si determinano al tasso del 3,00% nominale annuo; l ammontare di tutte le rate che rimanessero insolute; gli interessi di mora nella misura stabilita dal precedente art. 4, comma 6. L ipoteca garantisce inoltre quanto dovuto alla Banca per le spese legali, di giudizio e di collocazione (incluse quelle di cui al comma 1 dell art c.c.), nonché le spese stragiudiziali, i premi di assicurazione sostenuti dalla Banca, i rimborsi di tasse e di imposte, quanto contrattualmente stabilito per il caso di risoluzione del mutuo e quanto altro dovuto in dipendenza di legge e del contratto di mutuo. La somma iscritta si intende aumentata di diritto, a norma dell'art. 39, terzo comma, T. U. B., sino a concorrenza dell'importo effettivamente dovuto per effetto dell'applicazione delle clausole di indicizzazione. 3. La concessione dell ipoteca viene fatta con la formale assicurazione alla Banca della piena proprietà e completa disponibilità dei beni che ne sono oggetto e della loro libertà da servitù non apparenti e da vincoli ed oneri pregiudizievoli, nonché da iscrizioni o privilegi precedenti e da trascrizioni che possano pregiudicare o diminuire la garanzia ipotecaria ad eccezione delle formalità indicate al precedente art. 2 comma 1, lettera a. ART. 7. Anticipato rimborso del finanziamento 1. La Parte Mutuataria ha facoltà di rimborsare anticipatamente in tutto o in parte il finanziamento alle condizioni seguenti: a) il rimborso potrà avvenire in ogni tempo tranne che in occasione della scadenza delle rate; b) dovranno essere preventivamente o contestualmente sanati gli eventuali inadempimenti della Parte Mutuataria riguardo agli obblighi derivanti dal contratto e dalle Condizioni Generali di Contratto, in particolare per quanto riguarda il pagamento di ogni somma dovuta alla Banca in dipendenza del finanziamento;

6 c) unitamente al capitale residuo dovranno essere versati gli interessi maturati su tale capitale fino al giorno dell estinzione. 2. Ogni restituzione parziale del capitale comporterà la riduzione dell importo delle rate residue, fermo restando il numero delle rate stesse originariamente pattuito. 3. Nell'ipotesi di estinzione anticipata totale o parziale del mutuo o di risoluzione ai sensi di legge o di contratto, non sarà dovuto alla Banca alcun compenso. ART. 8. Modifiche al contratto 1. La Banca si riserva la facoltà di modificare le spese di cui all articolo 5. parte B), del presente contratto, rispettando, in caso di variazioni sfavorevoli alla Parte Mutuataria, le prescrizioni di cui all art. 118 T.U. e successive modifiche e integrazioni. La Parte Mutuataria approva specificatamente ai sensi dell art. 117, 5 comma, T.U. tale facoltà della Banca. La Parte Mutuataria avrà facoltà di recedere dal presente contratto, senza spese, entro 60 giorni e di ottenere, fino alla data di estinzione del mutuo, l applicazione delle condizioni precedentemente praticate. ART. 9. Trattamento tributario 1. Per il trattamento tributario si chiede l'applicazione degli art. 15 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni. 2. La Parte Mutuataria dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il presente finanziamento è contratto per l'acquisto di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, per le quali ricorrono le condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con DPR 26 aprile 1986 n. 131 (c.d. "Prima casa"). Pertanto è a carico della Parte Mutuataria l'onere relativo al trattamento tributario del mutuo, di cui al citato D.P.R. n. 601/1973, attualmente nella misura dello 0,25%. La Parte Mutuataria si impegna a tenere comunque indenne e sollevata la Banca da eventuali oneri che la Banca stessa dovesse sostenere in relazione al trattamento tributario suddetto, anche per effetto di mutamenti di legge o di interventi interpretativi da parte delle competenti autorità La Parte Mutuataria si impegna a tenere comunque indenne e sollevata la Banca da eventuali oneri che la Banca stessa dovesse sostenere in relazione al trattamento tributario suddetto, anche per effetto di mutamenti di legge o di interventi interpretativi da parte delle competenti autorità. ART. 10. Elezione di domicilio, foro competente 1. Per l esecuzione del contratto e per ogni effetto di legge le Parti eleggono domicilio, ai sensi e per gli effetti dell art. 47 c.c. e dell art. 30 c. p. c.: - quanto alla Banca, presso la propria Sede, anche agli effetti dell iscrizione ipotecaria ex art. 39, comma 1, T.U.B.; - quanto alla Parte Mutuataria, presso il domicilio dichiarato in atto o successivamente comunicato alla Banca con lettera raccomandata. 2. Per qualunque controversia relativa all interpretazione o all esecuzione di questo contratto è competente il foro del luogo di residenza o del domicilio eletto della Parte Mutuataria. Le Parti mi esonerano dalla lettura degli allegati dichiarando di avere esatta conoscenza del loro contenuto. DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI (a cura del notaio rogante). (copiare quella allegata od in assenza, copiare dalla dichiarazione notarile preliminare)

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