Helvetia Pronta Assistenza Sanitaria Fascicolo Informativo. Mod. H093 - Ed. 07/2014. La tua Assicurazione svizzera.

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1 Helvetia Salute Helvetia Pronta Assistenza Sanitaria Fascicolo Informativo Mod. H093 - Ed. 07/2014 La tua Assicurazione svizzera.

2 Il presente Fascicolo Informativo contenente: x x x Nota Informativa, comprensiva del Glossario Condizioni di Assicurazione Modulo di proposta, ove previsto deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione. AVVERTENZA: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. **************************************************** Nota Informativa Mod. H094 - Ed. 07/2014 La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza. A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Il contratto è concluso con la sede legale della Società sita in Italia - Via G.B. Cassinis n 21, Milano - Tel. 02/ Fax 02/ Sito Internet: Posta elettronica: marketing@helvetia.it. La Società Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia è iscritta all Albo Imprese di Assicurazione n ed appartiene al Gruppo Assicurativo Helvetia, iscritto all Albo Gruppi Assicurativi n. d ordine 031. La Società, operante in Italia in regime di stabilimento sotto il controllo dell IVASS, è stata autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con Decreto di ricognizione del Ministero dell Industria, Commercio ed Artigianato del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento n. 2 Gazzetta Ufficiale n. 357 del 31/12/1984 e con Provvedimento ISVAP n del 19/12/1997 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23/12/ Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa I dati relativi all'ultimo bilancio approvato (2013) indicano che la Società ha un patrimonio netto di 80,6 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro relativi al fondo di dotazione della Rappresentanza e 13 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali ed un indice di solvibilità riferito alla gestione danni del 142,5% (si precisa che tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) Pagina 1 di 7

3 B. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO HELVETIA PRONTA ASSISTENZA SANITARIA offre una gamma di garanzie a copertura dei rischi relativi al rimborso delle spese mediche a seguito di infortunio o malattia. AVVERTENZA: Il contratto prevede la durata quinquennale, nella forma senza tacito rinnovo ovvero, alla scadenza pattuita, il contratto cessa automaticamente senza obbligo di disdetta delle parti come indicato all art. 10 delle Norme che regolano l assicurazione in generale. E facoltà delle parti di convenire una durata ridotta. Resta al Contraente la facoltà di recedere alla scadenza di ogni anno, senza oneri e con preavviso di trenta giorni, fermo restando quanto previsto dall art. 9 Recesso in caso di sinistro - delle Norme che regolano l assicurazione in generale. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni L Assicurazione è prestata per il rimborso delle spese sostenute a seguito di malattia e/o infortunio per: x Ricovero con o senza intervento chirurgico; x Intervento chirurgico ambulatoriale; x Ricovero per parto o aborto terapeutico; x Day Hospital. Il contratto è strutturato in due Sezioni vendute in abbinamento: Sezione A - Rimborso spese mediche e Sezione B - Helvetia Assistance. Sezione A - Rimborso spese mediche: La Sezione Rimborso Spese Mediche prevede la possibilità di assicurare fino alla concorrenza della somma assicurata per persona, le spese sostenute nei casi indicati al precedente punto 3, prima, durante e dopo il ricovero. Per i dettagli si rimanda all art. 2 delle Norme che regolano l assicurazione Helvetia Pronta Assistenza Sanitaria. Condizioni Speciali sempre operanti (art. 3 delle Norme che regolano l assicurazione Helvetia Pronta Assistenza Sanitaria : x Donatori Di Organi; x Neonato; x Rette Accompagnatore x Diaria Post - Ricovero Per Convalescenza - Parto Escluso. Condizioni Aggiuntive valide solo se espressamente richiamate: x Accertamenti diagnostici e/o strumentali e terapie di alta specializzazione senza ricovero; x visite specialistiche per accertamenti diagnostici e/o strumentali e terapie di alta specializzazione senza ricovero. Per il dettaglio delle singole garanzie prestate si rimanda agli Art. 2- Prestazioni garantite e 3 Condizioni Speciali ed alle Condizioni Aggiuntive. AVVERTENZA: Si richiama particolare attenzione sulla presenza di Esclusioni,Limiti di indennizzo, Franchigie e scoperti. Per il dettaglio di quanto sopra si rimanda all Art. 18 Esclusioni delle Norme che regolano l assicurazione in generale, all Art. 4 Modalità di pagamento somma assicurata delle Norme che regolano l assicurazione Helvetia Alta Assistenza Sanitaria e ad ogni singola Condizione Speciale e/o Aggiuntiva. Sono previste altresì specifiche limitazioni, espresse in somma in relazione all utilizzo di un Istituto di cura non convenzionato e al tipo di intervento chirurgico effettuato. AVVERTENZA: PERSONE NON ASSICURABILI - Premesso che la Società, qualora al momento della stipulazione della polizza fosse stata a conoscenza che l Assicurato era affetto da dipendenza da sostanze psicoattive (alcool - stupefacenti - allucinogeni - psicofarmaci e farmaci psicotropi assunti non a scopo terapeutico), da sieropositività HIV, non avrebbe acconsentito a prestare l Assicurazione, resta precisato che, al manifestarsi di tali condizioni nel corso del contratto, l Assicurazione stessa cessa contestualmente - indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell Assicurato - a norma dell art del Codice Civile, senza obbligo della Società di corrispondere l eventuale indennizzo. In caso di cessazione dell Assicurazione in corso, la Società rimborsa al Contraente, entro 45 giorni dalla cessazione della stessa, la parte di premio, al netto delle imposte già pagate e relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione del contratto ed il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso. AVVERTENZA: E bene ricordare che il diritto all indennizzo può essere ridotto anche nel caso di mancato adempimento degli obblighi in caso di sinistro come previsto dall Art 6 delle Norme che regolano l assicurazione in generale. AVVERTENZA: La garanzia vale in tutto in mondo. Si segnala che per prestazioni mediche effettuate all estero presso un Centro Clinico non convenzionato, il massimale si intende ridotto come previsto dall Art 4.B Modalità di pagamento somma assicurata delle Norme che regolano l assicurazione Helvetia Pronta Assistenza Sanitaria. Al fine di chiarire le modalità di applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo, si riportano di seguito alcuni esempi: Tipologia di evento : Ricovero per Appendicectomia Istituto di Cura : Centro clinico non convenzionato Importo del danno : 8.000,00; Scoperto : 15% dell indennizzo Limite di indennizzo : 5.200,00; Importo liquidato : 5.200,00 così determinato: 8.000,00 importo del danno 1.200,00 scoperto 15% ,00 importo liquidabile ridotto a 5.200,00 che rappresenta il limite di indennizzo previsto in polizza Tipologia di evento : Accertamento diagnostico senza ricovero (Risonanza Magnetica Nucleare) Istituto di Cura : Centro clinico non convenzionato Importo del danno : 500,00; Scoperto : 10% con il minimo di 52,00; Limite di indennizzo : 2.600,00; Importo liquidato : 448,00 (così determinato: 500,00 52,00 (applicato lo scoperto minimo in quanto superiore al 10%) Pagina 2 di 7

4 Sezione B - Helvetia Assistance Per quanto riguarda la garanzia assistenza, si precisa che la Società ha affidato la gestione dei sinistri ad un Impresa terza (Europ Assistance Service S.p.A.), come indicato nelle condizioni di assicurazione a cui si rimanda per gli aspetti di dettaglio. AVVERTENZA: Le prestazioni offerte da tale garanzia hanno i seguenti i limiti di indennizzo: Prestazioni fornite 24 ore su 24 ovunque si trovi l assicurato Garanzie prestate Limite di indennizzo per sinistro Consulenza medica === Invio di un medico generico in casi d urgenza in Italia (dalle alle nei giorni feriali - Senza limitazione oraria nei giorni festivi) === Trasporto in autoambulanza in Italia === Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato === Rientro dal centro ospedaliero attrezzato === Invio di un infermiere al domicilio 200,00 Trasporto in autoambulanza o taxi in Italia a seguito di dimissioni 100,00 Informazioni sanitarie specialistiche (dalle alle esclusi i festivi) === Medical Advice Program (dalle alle esclusi i festivi) = Prestazioni fornite 24 ore su 24 quando l assicurato si trovi ad oltre 50 km. dal suo comune di residenza Garanzie prestate Limite di indennizzo per sinistro Rientro anticipato === Rientro sanitario === Viaggio di un familiare 500,00 Invio di medicinali urgenti === Anticipo spese mediche 500,00 Autista a disposizione === Interprete a disposizione all estero Max 8 ore lavorative Rientro con un familiare === Accompagnamento minori === Rientro salma 3.000,00 AVVERTENZA: Ciascuna delle suddette prestazioni non è fornita più di tre volte per anno di validità della polizza. Per il dettaglio delle singole garanzie prestate si rimanda alla sezione Helvetia Assistance paragrafo Prestazioni. Per usufruire delle prestazioni previste, l Assicurato o chi per esso dovrà rivolgersi direttamente ed esclusivamente a: Struttura Organizzativa di Europ Assistance Service S.p.A., in funzione 24 ore su 24, nei seguenti modi: telefonando dall Italia al Numero Verde telefonando dall estero al numero 0039.(0) inviando un fax numero 0039.(0) oppure 0039.(0) AVVERTENZA: Si richiama particolare attenzione sulla presenza di esclusioni e limitazioni che sono riportate sia al paragrafo Esclusioni ed effetti giuridici sia all interno della descrizione delle garanzie prestate di cui al paragrafo Prestazioni. AVVERTENZA: In ogni caso l intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l effettuazione, pena la mancata attivazione della garanzia assistenza. 4. Periodi di carenza contrattuali AVVERTENZA: La polizza prevede dei periodi di carenza, ovvero, l effettiva decorrenza della garanzia è successiva alla data di stipulazione della polizza. Per i dettagli si rimanda all Art Decorrenza della garanzia - Termini di aspettativa delle Norme che regolano l assicurazione in generale. Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra polizza riguardante lo stesso Assicurato, i termini di aspettativa di cui sopra operano: x dal giorno in cui aveva avuto effetto la polizza sostituita, per le prestazioni e i massimali da quest ultima previsti; x dal giorno in cui ha effetto la presente polizza, limitatamente alle maggiori somme ed alle diverse prestazioni da essa previste. La norma di cui al comma precedente vale anche nel caso di variazioni contrattuali intervenute nel corso di uno stesso contratto. 5. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Questionario sanitario - Nullità AVVERTENZA: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C. (vedi Art.1- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio delle Norme che regolano l assicurazione in generale ). AVVERTENZA: Al fine di poter effettuare una corretta valutazione, l Assicuratore deve necessariamente conoscere tutte le circostanze che possono avere influenza sul rischio. Queste informazioni sono contenute nella proposta di polizza e nel questionario anamnestico, che deve essere compilato in maniera precisa e veritiera e sottoscritto dall Assicurato e/o dal suo Medico curante. La Società si riserva comunque il diritto di rifiutare proposte di polizza, senza indicarne i motivi, o di accettarle a condizioni particolari sulla base di proprie valutazioni. 6. Aggravamento e diminuzione del rischio Salvo quanto previsto dall art. 19 Persone non assicurabili delle Norme che regolano l assicurazione in generale, non trova applicazione, relativamente all evoluzione dello stato di salute dell Assicurato nel corso del contratto, quanto disposto dall art del Codice Civile in materia di aggravamento del rischio Pagina 3 di 7

5 7. Premi Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è quindi interamente dovuto anche se ne è stato concesso il frazionamento in più rate. L importo indicato in polizza è già comprensivo delle tasse e delle provvigioni riconosciute all intermediario. E prevista la possibilità di corrispondere l ammontare dovuto in rate semestrali, mediante un aumento del 3% del premio annuo lordo, quadrimestrale mediante un aumento del 4% del premio annuo lordo, trimestrale mediante un aumento del 5% del premio annuo lordo. I mezzi di pagamento del premio accettati dalla Società, ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio D.Lgs. n 231 del 21 novembre 2007 e successive modificazioni, sono: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico e denaro contante, con i limiti e le modalità previsti dalle vigenti norme. E previsto, infine, a norma dell art del Codice Civile, che, qualora il Contraente non provveda al pagamento del premio o delle rate di premio successive l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento. Se il Contraente non paga il premio entro 60 giorni dalla scadenza, i termini di carenza contrattuale, previsti dall art. 21 Decorrenza della garanzia Termini di aspettativa, riprendono a decorrere dalle ore 24 del giorno in cui è stato pagato il premio. AVVERTENZA: E facoltà della Società e, nei limiti dalla stessa fissati, dell Intermediario applicare sconti sul premio e per tutta la durata del contratto. 8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Il premio annuo lordo e le somme assicurate, compresi i limiti di indennizzo, e le franchigie della sezione Rimborso spese mediche sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice rappresentato dalla media ponderata dei numeri indice medici, analisi cliniche e accertamenti diagnostici, servizi ospedalieri rilevati dall Istituto Centrale di Statistica (ISTAT). L adeguamento si effettua per la prima volta, ponendo a raffronto l indice del mese di settembre dell anno anteriore alla data di stipulazione del contratto, con quello del mese di settembre anteriore alla data di scadenza del premio e tenendo conto dell eventuale mutamento alla base di calcolo. Per le informazioni di dettaglio si rimanda all Art. 14 Indicizzazione delle Norme che regolano l assicurazione in generale. 9. Diritto di recesso AVVERTENZA: x Diritto di recesso per il Contraente Il Contraente può recedere dal contratto ad ogni scadenza anniversaria con preavviso di 30 giorni mediante lettera raccomandata come previsto dall art. 10 Durata dell assicurazione. In caso di sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, il Contraente può recedere dal contratto, dandone comunicazione all altra Parte mediante lettera raccomandata. In questo caso, a sua richiesta, la polizza si intende annullata dalle ore del giorno di invio della comunicazione alla Società oppure dalla successiva scadenza anniversaria come previsto dall art. 9 Recesso in caso di sinistro. x Diritto di recesso per la Società La Società, dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, può recedere dal contratto, dandone comunicazione all altra Parte mediante lettera raccomandata. La polizza si intende annullata alla prima scadenza anniversaria o, se la comunicazione è stata fatta meno di 60 giorni prima della stessa, dalla scadenza annuale successiva. Il recesso non può essere esercitato dalla Società decorsi due anni dalla data di effetto della polizza, salvo quanto previsto dall Art.1- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e dall Art. 19 Persone non assicurabili, come indicato nell art. 9 Recesso in caso di sinistro delle Norme che regolano l assicurazione in generale. Qualora il Contraente e/o gli Assicurati dovessero trasferire la loro residenza all estero l assicurazione, per l Assicurato che si è trasferito, cessa di avere validità alla fine dell anno assicurativo nel quale si è verificato il trasferimento. In caso di polizza individuale (Contraente=Assicurato) il contratto cessa automaticamente. In tutti gli altri casi, il premio delle rate future sarà aggiornato in base agli Assicurati rimasti in garanzia nel contratto come previsto dall art. 25 Cambio di residenza del Contraente e/o degli Assicurati all estero. 10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art del Codice Civile modificato dalla Legge n. 166 del 27 ottobre Il diritto dell Assicuratore alla riscossione del pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno. 11. Legge applicabile al contratto Al contratto che verrà stipulato sarà applicata la legge italiana. Le Parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall ordinamento italiano. 12. Regime fiscale Il regime fiscale applicato al contratto di assicurazione prevede l imposizione di aliquote differenziate per le varie garanzie richieste dal Contraente, come disposto dalla vigente normativa di settore. 13. Informativa in corso di contratto In relazione ad eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo, intervenute dopo la stipula del contratto, se le stesse derivassero da innovazioni normative, la Società le comunicherà per iscritto al Contraente. Negli altri casi sul sito internet sarà prevista una sezione per la consultazione dei successivi aggiornamenti del Fascicolo Informativo. La Società ha l'obbligo di fornire riscontro per iscritto ad ogni richiesta di informazione presentata dal Contraente o dagli aventi diritto in merito al rapporto assicurativo, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Pagina 4 di 7

6 C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 14. Sinistri Liquidazione dell indennizzo AVVERTENZA: Per Sinistro si intende il verificarsi del ricovero in istituto di cura o della degenza in Day Hospital o dell intervento chirurgico ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni mediche, che nel loro insieme possono avvenire anche in tempi diversi, garantiti dal contratto assicurativo a seguito di malattia, infortunio, parto o interruzione terapeutica non volontaria della gravidanza. Il Sinistro deve essere denunciato dal Contraente, dall Assicurato o dai suoi aventi diritto alla Società o alla Centrale Salute (vedi Glossario), entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art.1913 del Codice Civile), con certificato medico, da cui risulti la diagnosi circostanziata come previsto dall Art. 6 Denuncia in caso di sinistro delle Norme che regolano l assicurazione in generale. Qualora l Assicurato per un ricovero concordi con la Centrale Salute il pagamento diretto delle spese presso un Centro Clinico Convenzionato, con le modalità previste dall Art. 5 Liquidazione del sinistro delle Norme che regolano l assicurazione Helvetia Alta Assistenza Sanitaria, la richiesta dell Assicurato equivale a tutti gli effetti e senza necessità di ulteriori formalità a denuncia di sinistro. L inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo (art del Codice Civile). 15. Assistenza diretta Convenzioni AVVERTENZA: La polizza prevede anche il pagamento diretto (vedi Glossario) delle spese attraverso Centri Clinici convenzionati. Per usufruire del pagamento diretto l Assicurato dovrà contattare preventivamente la Centrale Salute, fornendo gli estremi della sua identificazione, risultanti dalla Tessera Helvetia Assistance e la documentazione medica che certifichi la necessità di ricovero. Valutata la congruità medico-assicurativa della prestazione richiesta, la Centrale Salute, autorizza il Centro convenzionato al pagamento diretto. In difetto il pagamento diretto non potrà essere autorizzato e l indennizzo liquidabile a termini di polizza verrà corrisposto a cura ultimata, su presentazione, in originale, della relativa documentazione sanitaria (cartella clinica e certificati medici) e delle fatture. Per i dettagli si rimanda all Art. 5 delle Norme che regolano l assicurazione Helvetia Pronta Assistenza Sanitaria. L elenco aggiornato dei Centri Convenzionati è presente sul sito Internet della Società, Per i ricoveri avvenuti all estero, al di fuori dei Centri Convenzionati, l indennizzo verrà corrisposto in Italia in Euro. In caso di cessazione totale dei convenzionamenti la polizza continuerà ad essere operante ai sensi dell art. 1 Oggetto dell Assicurazione - Rischio Assicurato delle Norme che regolano l Assicurazione Pronta Assistenza Sanitaria senza applicazione degli scoperti e alcuna limitazione di somma assicurata previsti nell art. 4 delle Norme che regolano l Assicurazione Helvetia Pronta Assistenza Sanitaria. Al fine di chiarire le modalità di applicazione del pagamento diretto: Ricovero autorizzato dalla Centrale Salute in Centro Clinico convenzionato con equipe medica convenzionata: x Pagamento diretto di tutte le spese inerenti al ricovero (Istituto di cura + equipe); x Spese pre e post-ricovero rimborsate senza applicazione di scoperto (non è previsto il pagamento diretto). 16. Reclami Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo dell Impresa, devono essere inoltrati per iscritto alla Società presso l Ufficio Reclami - Via G.B. Cassinis 21, Milano - Fax Posta elettronica: reclami@helvetia.it Possono essere presentati all IVASS (in Via del Quirinale 21, Roma oppure ai fax ) i reclami: - per l accertamento dell osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 206/2005 Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - già presentati direttamente alle imprese di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte delle imprese stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente; - per la risoluzione delle liti transfrontaliere (o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet: chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET). I reclami indirizzati all IVASS devono contenere: - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; - breve descrizione del motivo della lamentela; - copia del reclamo eventualmente presentato all impresa di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all Autorità di Vigilanza del Paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l IVASS faciliterà le comunicazioni tra l Autorità competente e il Contraente. 17. Arbitrato In caso di controversie di natura medica sull indennizzabilità del sinistro, le Parti possono conferire mandato di decidere se ed in quale misura sia dovuto l indennizzo, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell Ordine dei medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. AVVERTENZA: Si ricorda che è fatta salva la possibilità di rivolgersi in ogni caso all Autorità Giudiziaria. 18. Mediazione per la conciliazione delle controversie Alle controversie nascenti dal presente contratto si applicano le disposizioni normative tempo per tempo vigenti in tema di preliminare ricorso al procedimento di mediazione innanzi agli Organismi di Mediazione iscritti in apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia (D. Lgs. n. 28/2012 e successivi provvedimenti modificativi, integrativi ed attuativi). L'Autorità Giudiziaria competente per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto viene individuata in quella del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o Assicurato. Pagina 5 di 7

7 D. GLOSSARIO E DEFINIZIONI DI POLIZZA Di seguito si riportano le DEFINIZIONI dei termini assicurativi utilizzati nel presente Fascicolo Informativo: Abuso di psicofarmaci Ambulatorio Assicurato Assicurazione Centrale di Telemedicina Centrale Salute Centro Medico di riferimento Centri Clinici Convenzionati Centri Clinici non Convenzionati Check up clinico Contraente Day Hospital Diaria Sostitutiva Documentazione Sanitaria Ebbrezza alcolica ubriachezza Farmaci Psicotropi Franchigia Helvetia Assistance Indennizzo Infortunio Intervento chirurgico Istituto di cura ISVAP ora IVASS Lettera d Impegno Malattia Malattia cronica Malattia mentale e/o disabilità mentale Malattia Improvvisa Malattia Preesistente Malformazione o Difetto Fisico Assunzione di un farmaco contenente sostanze psicoattive, con modalità diverse o posologie maggiori da quelle indicate dalle necessarie prescrizioni mediche o comunque difformi da quelle previste nella scheda tecnica che accompagna il farmaco. La struttura o il centro medico attrezzato e regolarmente autorizzato, in base alla normativa vigente, ad erogare prestazioni sanitarie in regime di degenza diurna, nonché lo studio professionale idoneo per legge all esercizio della professione medica individuale. La persona il cui interesse è protetto dall assicurazione. Il contratto mediante il quale la Società, dietro pagamento da parte del Contraente del premio pattuito, si obbliga a mantenere indenne l Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a lui causato da un sinistro. È la struttura della Struttura Organizzativa, costituita da medici ed operatori ed in funzione dalle ore 9.00 alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali, che provvede alla gestione ed all erogazione del secondo parere medico. È la struttura di Europ Assistance Service S.p.A., costituita da medici e operatori che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Helvetia, provvede, per incarico di quest ultima, alla gestione dei sinistri Malattia sia attraverso la modalità del pagamento diretto presso i Centri Clinici Convenzionati che a rimborso. Le strutture sanitarie ed i centri clinici facenti parte del network di Istituti di Ricerca e Cura a carattere Scientifico, Ospedali e Medici Specialisti, convenzionati con la Struttura Organizzativa che provvedono alla formulazione del secondo parere medico a seguito della trasmissione dei quesiti e della documentazione medica. Le strutture sanitarie convenzionate con la Centrale Salute (ospedali, centri diagnostici e case di cura) alle quali l Assicurato potrà rivolgersi, su indicazione e previa autorizzazione della stessa, per usufruire delle prestazioni sanitarie garantite in polizza. In caso di ricovero tali prestazioni sono fornite senza che l Assicurato debba provvedere ad anticipi o pagamenti che verranno effettuati direttamente dalla Società ai Centri Convenzionati con le modalità previste dall assicurazione. Le strutture sanitarie diverse da quelle indicate dalla Società purché in possesso, all atto dell erogazione della prestazione, dei requisiti stabiliti dalla normativa di legge in vigore alle quali l Assicurato potrà comunque rivolgersi per usufruire delle prestazioni sanitarie garantite in polizza, senza ottenere il servizio di pagamento diretto delle prestazioni da parte della Società. Controllo medico completo che prevede una serie di analisi ed esami clinici in senso preventivo dello stato di salute generale. La persona che stipula il contratto. La degenza, esclusivamente diurna, in istituto di cura documentata da cartella clinica - dalla quale risultino anche i giorni di effettiva permanenza dell assicurato nell istituto di cura - per prestazioni di carattere diagnostico, terapeutico e riabilitativo, che non comportino la necessità di un ricovero, ma richiedono, per loro natura e complessità, l esigenza di un regime di assistenza medica ed infermieristica continue. Indennità giornaliera che, in caso di ricovero ospedaliero a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, viene riconosciuta in sostituzione del rimborso delle spese mediche. Si compone della cartella clinica e della documentazione medica e di fatture, notule e/o ricevute in originale. Condizioni conseguenti all assunzione di alcool, nelle quali il livello di alcoolemia risulta essere pari o superiore ai limiti previsti dalle vigenti normative. Farmaco che modifica lo stato psichico dell'individuo tendendo a normalizzarlo. È la parte dell indennizzo che rimane a carico dell assicurato, nel caso che ciò sia stato preventivamente concordato nel contratto assicurativo. É il complesso delle prestazioni di Assistenza riportate nel presente fascicolo, organizzato da Helvetia in collaborazione con Europ Assistance Service S.p.A.. La somma dovuta dalla Società all assicurato in caso di sinistro. L evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili. Atto medico, praticato in istituto di cura o in ambulatorio, perseguibile attraverso una cruentazione dei tessuti ovvero mediante l utilizzo di sorgenti di energia meccanica, termica o luminosa. Agli effetti assicurativi, si intende equiparata ad un intervento chirurgico la riduzione incruenta di fratture e lussazioni, praticata anche in regime di pronto soccorso. L ospedale, la clinica universitaria, l istituto universitario, la casa di cura, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, all erogazione di prestazioni sanitarie ed al ricovero dei malati. Non si considerano Istituto di cura gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza e le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche. Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, cui spetta il controllo sulle Imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker). Documento che riporta gli obblighi reciproci, tra Assicurato e Centro Medico Convenzionato, in relazione al ricovero e con riferimento alle condizioni d Assicurazione che l Assicurato sottoscrive all atto del ricovero. Ogni oggettivabile alterazione evolutiva dello stato di salute non dipendente da infortunio. Malattia che presenta sintomi costanti nel tempo ed i cui effetti si sono stabilizzati senza possibilità di nessuna cura risolutiva. Ogni disturbo psichico e comportamentale così come definiti nel Settore V della Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati decima revisione ICD 10 dell organizzazione Mondiale della Sanità (come da elenco allegato). Malattia di acuta insorgenza di cui l Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morboso noto all assicurato. Malattia che sia l espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche preesistenti insorte anteriormente alla sottoscrizione della polizza. Alterazione organica, congenita o acquisita, evidente o clinicamente diagnosticabile prima della stipulazione della polizza. Pagina 6 di 7

8 Medici Specialisti Convenzionati Network Salute Pagamento diretto Parto cesareo Polizza Premio Prestazioni aventi finalità estetiche Proposta Psicofarmaci Questionario Anamnestico Recesso Ricovero Rischio Scoperto Scopo Terapeutico Sinistro Società Struttura Organizzativa Termine di aspettativa Tessera Helvetia Assistance I professionisti convenzionati con la Centrale Salute che prestano la propria opera, saltuariamente o continuativamente, presso studi professionali o strutture sanitarie. Il pagamento di detti medici in caso di ricovero, verrà effettuato direttamente dalla Centrale Salute previa verifica della operatività della copertura. È il circuito di Reti sanitarie convenzionate con Europ Assistance che garantisce un canale di accesso preferenziale a tariffe agevolate, attraverso operatori selezionati secondo criteri certificati UNI EN ISO 9001:2000 ed è caratterizzato da capillarità sul territorio nazionale, dinamicità e flessibilità. Il pagamento che la Società, in nome e per conto dell assicurato, effettua nei confronti dei Centri Clinici Convenzionati per le prestazioni previste in polizza. Intervento chirurgico per mezzo del quale il medico ginecologo procede all estrazione del feto quando esistono le condizioni di riscontro di patologia e/o reale rischio di patologia a carico della partoriente e/o del feto. Il documento che prova l Assicurazione. La somma dovuta dal Contraente alla Società per l Assicurazione, espressa in Euro (controvalore in Euro al cambio fisso di L. 1936,27), ed è dovuto per intero indipendentemente dal frazionamento pattuito in Polizza. Trattano condizioni fisiche che non sono connesse ad alterazioni funzionali e/o possibili evoluzioni maligne o complicazioni. È il documento sottoscritto dal Contraente ed inviato alla Società unitamente al questionario anamnestico, compilato dall assicurando, per consentire alla Società stessa di prestare l Assicurazione. Farmaci contenenti sostanze psicoattive che agiscono sul Sistema Nervoso Centrale. Il documento che descrive lo stato di salute dell assicurando e che forma parte integrante della proposta. Esso deve essere compilato e sottoscritto dall assicurando stesso (o, se minore, da chi ne abbia la potestà) e trasmesso alla società unitamente alla proposta di assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile, per consentire la valutazione obiettiva del rischio da parte della società stessa. Tale documento è parte integrante della polizza di assicurazione helvetia alta assistenza sanitaria. Scioglimento del vincolo contrattuale. Degenza dovuta a malattia o infortunio comportante necessità di pernottamento in ospedale o casa di cura, regolarmente autorizzati a fornire assistenza sanitaria. La possibilità che si verifichi il sinistro. È la percentuale dell indennizzo che rimane a carico dell assicurato, nel caso che ciò sia stato preventivamente concordato nel contratto assicurativo. Terapia medica efficace per curare le malattie Il verificarsi del ricovero in istituto di cura o della degenza in Day Hospital o dell intervento chirurgico ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni mediche, che nel loro insieme possono avvenire anche in tempi diversi, garantiti dal contratto assicurativo a seguito di malattia, infortunio, parto o interruzione terapeutica non volontaria della gravidanza. Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA. Europ Assistance Italia S.p.A. In qualità di compagnia di assicurazione che partecipa al rischio come coassicuratrice. La struttura di Europ Assistance Service S.p.A. P.zza Trento, Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Compagnia al contatto con l Assicurato, all organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza, con costi a carico della medesima Compagnia. Periodo di tempo che intercorre fra la data di stipulazione della polizza e l'effettiva decorrenza della garanzia. È una tessera di riconoscimento che viene consegnata al Contraente dopo il perfezionamento del contratto assicurativo e che permette all assicurato di accedere alla Struttura Organizzativa per: usufruire delle prestazioni di un Centro Medico Convenzionato senza anticipo o pagamento di denaro; rivolgersi al Servizio di Pronta Assistenza. Di seguito si riporta il GLOSSARIO dei termini assicurativi utilizzati nel presente Fascicolo Informativo: (Indicazioni aggiuntive tese a garantire la riconducibilità alle Unità di misura previste dal Sistema Internazionale SI, definite dal DPR 802/1982 e successive modifiche) Anno (annuo - annuale): periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno solare bisestile). Bimestre (bimestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 59 e 62 giorni in funzione della data iniziale del conteggio. Età assicurativa: età in anni interi, determinata trascurando le frazioni di anno. Mese (mensile): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni in funzione della data iniziale del conteggio. Poliennale (durata): periodo di tempo la cui durata minima è pari a 730 giorni (731 in caso di un anno solare bisestile compreso nel periodo). Quadrimestre (quadrimestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 120 e 123 giorni in funzione della data iniziale del conteggio. Quinquennio (quinquennale): periodo di tempo la cui durata è pari a 1826 giorni (1827 in caso di due anni solari bisestili compresi nel periodo). Semestre (semestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 181 e 184 giorni in funzione della data iniziale del conteggio. Settimana (settimanale): periodo di tempo la cui durata è pari a 7 giorni. Trimestre (trimestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 89 e 92 giorni in funzione della data iniziale del conteggio. SI RICHIAMA L ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO. Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Il Rappresentante Generale e Direttore per l Italia Francesco La Gioia Pagina 7 di 7

9 La tua Assicurazione svizzera. ERRATA CORRIGE Fascicolo Informativo Limitatamente agli articoli o sezioni della Nota Informativa e delle Condizioni di Assicurazione riferibili alla Durata del contratto e rescindibilità annuale dello stesso, si precisa che: Il contratto può avere, a scelta del Contraente, una durata annuale ovvero poliennale. In caso di durata poliennale, la Società applicherà una riduzione di premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. Nel caso di durata poliennale, se il contratto supera i cinque anni, il Contraente, trascorso il quinquennio, può esercitare la facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata (Art del Codice Civile). * * * FERMO IL RESTO * * * Mod. A/6 Ed. 03/2012 Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia Via G. B. Cassinis, Milano Tel (20 linee) Fax Capitale Sociale franchi svizzeri i.v. N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A R.E.A. n Imp. Autor. all eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2 G.U. n. 357 del 31/12/1984 Provv. ISVAP n del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997 Iscr. Albo Imprese di Ass. n Iscr. Albo Gruppi Ass. n d ord. 031

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11 Helvetia Salute Helvetia Pronta Assistenza Sanitaria Condizioni di Assicurazione Mod. H065 Ed. 07/2013 La tua Assicurazione svizzera.

12 INDICE DEFINIZIONI CONTRATTUALI... 1 GLOSSARIO... 2 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE... 3 ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO ART. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI ART. 3 - EFFETTO DELL ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO ART. 4 - MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE ART. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO ART. 6 - DENUNCIA IN CASO DI SINISTRO ART. 7 PAGAMENTO DELL INDENNIZZO ART. 8 - CONTROVERSIE - ARBITRATO IRRITUALE ART. 9 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO ART. 10 DURATA DELL ASSICURAZIONE ART ONERI FISCALI DELL ASSICURAZIONE ART VALIDITÀ TERRITORIALE DELL ASSICURAZIONE ART RINVIO ALLE NORME DI LEGGE ART INDICIZZAZIONE DEL PREMIO E SOMME ASSICURATE ART VARIAZIONE DI ALTRI ELEMENTI CONTRATTUALI ART RINUNCIA DELLA SOCIETÀ ALL AZIONE DI RIVALSA ART TERMINE DI PRESCRIZIONE ART. 18 ESCLUSIONI ART PERSONE NON ASSICURABILI ART RISCHI COMPRESI NELL ASSICURAZIONE ART DECORRENZA DELLA GARANZIA - TERMINI DI ASPETTATIVA ART COASSICURAZIONE E DELEGA ART INDIPENDENZA DELL ASSICURAZIONE DA OBBLIGHI DI LEGGE ART. 24 ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI ART. 25 CAMBIO DI RESIDENZA DEL CONTRAENTE E/O DEGLI ASSICURATI ALL ESTERO NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE HELVETIA PRONTA ASSISTENZA SANITARIA... 6 ART. 1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE - RISCHIO ASSICURATO ART. 2 - PRESTAZIONI GARANTITE ART. 3 - CONDIZIONI SPECIALI (SEMPRE OPERANTI) ART. 4 - MODALITÀ DI PAGAMENTO - SOMMA ASSICURATA ART. 5 - LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO CONDIZIONE AGGIUNTIVA... 8 DEFINIZIONI RELATIVE A HELVETIA ASSISTANCE... 9 HELVETIA ASSISTANCE... 9 PRESTAZIONI FORNITE 24 ORE SU 24 OVUNQUE SI TROVI L ASSICURATO PRESTAZIONI FORNITE 24 ORE SU 24 QUANDO L ASSICURATO SI TROVI AD OLTRE 50 KM DAL SUO COMUNE DI RESIDENZA ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI AL SERVIZIO HELVETIA ASSISTANCE CLASSIFICAZIONE STATISTICA INTERNAZIONALE DELLE MALATTIE E DEI PROBLEMI SANITARI CORRELATI ICD 10 - DELL ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA SETTORE V DISTURBI PSICHICI E COMPORTAMENTALI

13 DEFINIZIONI CONTRATTUALI Nel testo che segue si intendono per: Abuso di assunzione di un farmaco contenente sostanze psicoattive, con modalità diverse o posologie maggiori da quelle indicate dalle psicofarmaci necessarie prescrizioni mediche o comunque difformi da quelle previste nella scheda tecnica che accompagna il farmaco. la struttura o il centro medico attrezzato e regolarmente autorizzato, in base alla normativa vigente, ad erogare prestazioni sanitarie in Ambulatorio regime di degenza diurna, nonché lo studio professionale idoneo per legge all esercizio della professione medica individuale. Assicurato la persona il cui interesse è protetto dall Assicurazione. il contratto mediante il quale la Società, dietro pagamento da parte del Contraente del premio pattuito, si obbliga a mantenere Assicurazione indenne l Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a lui causato da un sinistro. Centrale di è la struttura della Struttura Organizzativa, costituita da medici ed operatori ed in funzione dalle ore 9.00 alle ore 18.00, dal lunedì al Telemedicina venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali, che provvede alla gestione ed all erogazione del secondo parere medico. è la struttura di Europ Assistance Service S.p.A., costituita da medici e operatori che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Centrale Salute Helvetia, provvede, per incarico di quest ultima, alla gestione dei sinistri Malattia sia attraverso la modalità del pagamento diretto presso i Centri Clinici Convenzionati che a rimborso. le strutture sanitarie ed i centri clinici facenti parte del network di Istituti di Ricerca e Cura a carattere Scientifico, Ospedali e Medici Centro Medico di Specialisti, convenzionati con la Struttura Organizzativa che provvedono alla formulazione del secondo parere medico a seguito della riferimento trasmissione dei quesiti e della documentazione medica. Centri Clinici Convenzionati Centri Clinici non Convenzionati Check up clinico Contraente Day Hospital Diaria Sostitutiva Documentazione Sanitaria Ebbrezza alcolica ubriachezza Farmaci Psicotropi Franchigia Helvetia Assistance Indennizzo Infortunio Intervento chirurgico Istituto di cura Lettera d Impegno Malattia Malattia cronica Malattia mentale e/o disabilità mentale Malattia Improvvisa Malattia Preesistente Malformazione o Difetto Fisico Medici Specialisti Convenzionati Network Salute Pagamento diretto Parto cesareo le strutture sanitarie convenzionate con la Centrale Salute (ospedali, centri diagnostici e case di cura) alle quali l Assicurato potrà rivolgersi, su indicazione e previa autorizzazione della stessa, per usufruire delle prestazioni sanitarie garantite in polizza. In caso di ricovero tali prestazioni sono fornite senza che l Assicurato debba provvedere ad anticipi o pagamenti che verranno effettuati direttamente dalla Società ai Centri Convenzionati con le modalità previste dall Assicurazione. le strutture sanitarie diverse da quelle indicate dalla Società purché in possesso, all atto dell erogazione della prestazione, dei requisiti stabiliti dalla normativa di legge in vigore alle quali l Assicurato potrà comunque rivolgersi per usufruire delle prestazioni sanitarie garantite in polizza, senza ottenere il servizio di pagamento diretto delle prestazioni da parte della Società. controllo medico completo che prevede una serie di analisi ed esami clinici in senso preventivo dello stato di salute generale. la persona che stipula il contratto. la degenza, esclusivamente diurna, in istituto di cura documentata da cartella clinica - dalla quale risultino anche i giorni di effettiva permanenza dell Assicurato nell istituto di cura - per prestazioni di carattere diagnostico, terapeutico e riabilitativo, che non comportino la necessità di un ricovero, ma richiedono, per loro natura e complessità, l esigenza di un regime di assistenza medica ed infermieristica continue. indennità giornaliera che, in caso di ricovero ospedaliero a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, viene riconosciuta in sostituzione del rimborso delle spese mediche. si compone della cartella clinica e della documentazione medica e di fatture, notule e/o ricevute in originale. condizioni conseguenti all assunzione di alcool, nelle quali il livello di alcoolemia risulta essere pari o superiore ai limiti previsti dalle vigenti normative. farmaco che modifica lo stato psichico dell'individuo tendendo a normalizzarlo. è la parte dell indennizzo che rimane a carico dell Assicurato, nel caso che ciò sia stato preventivamente concordato nel contratto assicurativo. é il complesso delle prestazioni di Assistenza riportate nel presente fascicolo, organizzato da Helvetia in collaborazione con Europ Assistance Service S.p.A.. la somma dovuta dalla Società all Assicurato in caso di sinistro. l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili. atto medico, praticato in istituto di cura o in ambulatorio, perseguibile attraverso una cruentazione dei tessuti ovvero mediante l utilizzo di sorgenti di energia meccanica, termica o luminosa. Agli effetti assicurativi, si intende equiparata ad un intervento chirurgico la riduzione incruenta di fratture e lussazioni, praticata anche in regime di Pronto Soccorso. l ospedale, la clinica universitaria, l istituto universitario, la casa di cura, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, all erogazione di prestazioni sanitarie ed al ricovero dei malati. Non si considerano Istituto di cura gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza e le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche. documento che riporta gli obblighi reciproci, tra Assicurato e Centro Medico Convenzionato, in relazione al ricovero e con riferimento alle condizioni d Assicurazione che l Assicurato sottoscrive all atto del ricovero. ogni oggettivabile alterazione evolutiva dello stato di salute non dipendente da infortunio. malattia che presenta sintomi costanti nel tempo ed i cui effetti si sono stabilizzati senza possibilità di nessuna cura risolutiva. ogni disturbo psichico e comportamentale così come definiti nel Settore V della Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati decima revisione ICD 10 dell Organizzazione Mondiale della Sanità (come da elenco allegato). malattia di acuta insorgenza di cui l Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morboso noto all Assicurato. malattia che sia l espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche preesistenti insorte anteriormente alla sottoscrizione della polizza. alterazione organica, congenita o acquisita, evidente o clinicamente diagnosticabile prima della stipulazione della poliza. i professionisti convenzionati con la Centrale Salute che prestano la propria opera, saltuariamente o continuativamente, presso studi professionali o strutture sanitarie. 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