DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - Dott. Arturo Orsini - nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 237 del

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1 N. 659 del Reg. Decreti del 04/11/2014 DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - Dott. Arturo Orsini - nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 237 del OGGETTO: Regolamento in materia di tirocini Struttura UOC Affari Generali e Legali Si attesta l'avvenuta regolare istruttoria del presente provvedimento proposto per l'adozione in ordine alla legittimità con ogni altra disposizione regolante la materia. Il Direttore della Unità Operativa Complessa Decreto del Direttore Generale n. 659 del 04/11/2014 pagina 1 di 10

2 Decreto n. 659 del 04/11/2014 Pag. 2 Il Direttore della U.O.C. Affari Generali e Legali riferisce quanto segue. La materia relativa ai tirocini, in particolare quella relativa ai tirocini di formazione ed orientamento da parte dei neo laureati da effettuarsi presso le strutture aziendali, è stata negli ultimi anni oggetto di disciplina da parte sia della normativa statale, che all art. 11 del decreto legge n. 138 del 13/08/2011, convertito con legge n. 148 del 14/09/2011, è intervenuta prevedendo un livello essenziale di tutela per l attivazione dei tirocini, sia di quella regionale che con le D.G.R. n. 337 del 06/03/2012 n del 23/07/2013 ha dettato disposizioni in materia di tirocini in esecuzione dell art. 41 della L.R. n. 3 del 13/03/2009, e, successivamente, ne ha adeguato i contenuti alla luce dell accordo tra Stato e Regioni del 24/01/2013. Il nuovo quadro normativo introdotto dalle disposizioni sopra richiamate, ha reso opportuno rivedere le modalità di accesso alle strutture aziendali per tirocini di soggetti rientranti nelle tipologie previste dalla normativa statale e regionale in vigore al fine di regolamentare l iter procedimentale da adottare in Azienda. A tal fine è stato costituito un gruppo di lavoro costituito da tutte le strutture aziendali che a diverso titolo sono coinvolte nell iter procedimentale per l attivazione di tirocini, il quale ha redatto un regolamento che ne disciplina l accesso nei modi e nei tempi, nel testo che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale. Alla luce delle suesposte considerazioni si ritiene di proporre l adozione del regolamento relativo ai tirocini nell allegato testo. Per quanto suesposto, Il Direttore Generale, preso atto che il Direttore della U.O.C. proponente ha attestato l avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale visto il D.Lgs. 502 del 30/12/1992 e s.m.i.; visto l art. 41 della L.R. n. 3 del 13/03/2009 relativo ai tirocini formativi e di orientamento; viste le D.G.R.V. n. 337 del 06/03/2012 e n del 23/07/2013 recanti disposizioni in materia di tirocini; acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario ai sensi dell art. 3 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. e del Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale ai sensi dell art. 16 della L.R. n. 56/94 e s.m.i.; Decreto del Direttore Generale n. 659 del 04/11/2014 pagina 2 di 10

3 Decreto n. 659 del 04/11/2014 Pag. 3 D E C R E T A 1. di adottare, per le ragioni esposte in premessa, per la disciplina della materia relativa ai tirocini presso l Azienda U.L.SS. 18, il regolamento proposto dal gruppo di lavoro ad hoc costituito, nel testo che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 2. di disporre l entrata in vigore del regolamento di cui trattasi dalla data di adozione del presente atto; 3. di dare atto che con l entrata in vigore del regolamento in parola cessa l effetto di precedenti regolamenti sui tirocini. File decreti 2014:regolamento formazione e orientamento 2014 Responsabile del procedimento Dott.ssa Mariagrazia Canali * * * * * Pareri favorevoli in quanto di competenza: IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Silvano Favaretto IL DIRETTORE SANITARIO f.f. Dott. Paolo De Pieri IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI E DELLA FUNZIONE TERRITORIALE Dott.ssa Manuela Baccarin Il DIRETTORE GENERALE Dott. Arturo Orsini IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE Dott.ssa Patrizia Davì Decreto del Direttore Generale n. 659 del 04/11/2014 pagina 3 di 10

4 Decreto n. 659 del 04/11/2014 Pag. 4 Il presente atto, eseguibile dalla data di adozione: - è soggetto a controllo ; - non è soggetto a controllo X Rovigo, 05/11/2014 Il Direttore UOC Affari Generali e Legali Dr.ssa Patrizia Davì Attestazione di pubblicazione Copia del presente atto è pubblicata all Albo on line dell Azienda per 15 giorni consecutivi da oggi. Rovigo, 05/11/2014 Il Direttore UOC Affari Generali e Legali Dr.ssa Patrizia Davi Copia del presente atto viene inviata in data odierna al Collegio Sindacale ( ex art. 10, comma 5, L.R. 56 del ) Rovigo, 05/11/2014 Il Direttore UOC Affari Generali e Legali Copia conforme all originale, per uso amministrativo Rovigo, Dr.ssa Patrizia Davi Il Direttore UOC Affari Generali e Legali Da distribuire a: DIRETTORE GENERALE DIRETTORE AMMINISTRATIVO DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE DEI SERV. SOCIALI COLLEGIO DI DIREZIONE UOC DIREZIONE FUNZIONE OSPED. DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE UOC DISTRETTO SOCIO-SANITARIO UOC GESTIONE RISORSE UMANE X UOS CONOSCENZA E FORMAZIONE X UOC AFFARI GENERALI E LEGALI UOC BILANCIO PROGRAMM. FINANZ. UOC GEST. RISORSE IN CONVENZIONI UOC INFORMATICA E INNOVAZIONE UOC SERV. TECNICO UOC ACQUIS. E GEST. BENI E SERV IZI UOC DIREZIONE AMM.VA OSPEDAL. COMUNIC.E RAPPORTI CON I CITT. UOC FARMACIA TERRITORIALE UOC FARMACIA OSPEDALIERA UOSD PROGRAMMAZIONE TERRIT. UOS MEDICO COMPETENTE UOC SERV. PER LE DIPENDENZE UOC CONTROLLO DI GESTIONE UOC ORGAN.SERV.OSPED. E QUALITA UOS SERV. PREV. E PROTEZIONE UOS SERV. OSPED. PER LE PROFESSIONI SANIT. DIP. SALUTE MENTALE UOSD ATTIVITA SPECIALITICHE AMBULAT. Decreto del Direttore Generale n. 659 del 04/11/2014 pagina 4 di 10

5 AZIENDA ULSS 18 ROVIGO REGOLAMENTO RELATIVO AI TIROCINI Art. 1 - Ambito di applicazione Il presente Regolamento si applica per le diverse tipologie di tirocini, indicate al successivo art. 2, svolti presso le strutture dell Azienda ULSS 18. Per l attuazione del periodo formativo deve essere stipulata apposita convenzione tra l Ente richiedente e l Azienda U.L.SS. 18. Art. 2 - Tipologie di tirocini I tirocini sono intesi come esperienza lavorativa e formativa temporanea, non costituente rapporto di lavoro, finalizzata a consentire ai soggetti coinvolti di conoscere e sperimentare in modo concreto la realtà lavorativa attraverso una formazione professionale e un addestramento pratico direttamente sul luogo di lavoro, al fine di favorire l inserimento lavorativo e l occupabilità. Nell ambito delle diverse tipologie di tirocini previsti dalle Delibere di Giunta Regionale del Veneto n. 337 del 2012 e n del 2013, all interno delle strutture dell Azienda ULSS 18 possiamo ritrovare: a) tirocini curricolari - promossi da istituti universitari, da organismi di formazione professionale accreditati e da istituti scolastici di secondo grado qualora previsti dal POF, a favore dei propri studenti o allievi, all interno del periodo di frequenza di un corso di studi o di formazione, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro; b) tirocini per l accesso alla professione - costituiscono un periodo di pratica professionale richiesta dagli ordini professionali e disciplinata da specifiche normative; c) tirocini formativi e di orientamento - possono essere avviati entro 12 mesi dal conseguimento di un titolo di studio o di formazione professionale al fine di agevolare le scelte professionali e l occupabilità nella fase di transizione dalla scuola al lavoro, mediante una formazione in ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro. L art.14 della DGRV 1324/2013 prevede una indennità di partecipazione non inferiore a 400 euro lordi mensili, riducibili a 300 euro se è prevista l erogazione del servizio mensa; d) tirocini estivi di orientamento - promossi a favore di adolescenti o giovani, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi di istruzione secondaria di secondo grado e svolti durante il periodo estivo di sospensione degli studi con fini orientativi e formativi. L art.14 della DGRV 1324/2013 prevede una indennità di partecipazione non inferiore ad 400,00 lordi mensili, riducibili d 300,00 se è prevista l erogazione del servizio mensa.

6 Art. 3 - Natura giuridica dei tirocini I tirocini sono svolti a titolo gratuito, ad esclusione delle tipologie di cui all art. 2 punti c) e d) e non configurano alcun rapporto d impiego, nemmeno a carattere precario, con l Azienda ULSS 18. Il tirocinante non può essere impiegato in attività che comportano autonomia decisionale, non può sostituire personale dipendente né sottoscrivere alcun atto ufficiale dell Azienda ULSS 18. Art. 4 Tirocinanti I tirocini posso essere svolti dalle seguenti categorie di soggetti: - Studente : soggetto che frequenta un percorso di studi di ogni ordine e grado o di formazione professionale, per i tirocini estivi di orientamento e per quelli curricolari; - Neo qualificato : soggetto che ha acquisito da non più di 12 mesi una qualifica professionale nel sistema regionale di formazione professionale; - Neo diplomato : soggetto che ha acquisito da non più di 12 mesi un diploma di istruzione secondaria di secondo grado; - Neo laureato : soggetto che ha acquisito da non più di 12 mesi una laurea; - Neo dottorato : soggetto che ha acquisito da non più di 12 mesi il titolo di dottore di ricerca. Il numero dei soggetti ammessi al tirocinio deve essere compatibile con le esigenze di servizio e non può essere superiore al 10% dei dipendenti aziendali a tempo indeterminato. Art. 5 Soggetto Ospitante Per soggetto ospitante si intende l Azienda ULSS 18. L'ospitante, ai fini del tirocinio, viene definito come "datore di lavoro". Il soggetto ospitante assicura l informazione sui rischi specifici e l addestramento nell ambito del progetto formativo ai sensi dell articolo 36 D.lgs. 81/08, nonché la sorveglianza sanitaria, qualora prevista ai sensi dell articolo 41 del D.lgs. 81/08. Per ogni tirocinio il soggetto ospitante individua un tutor aziendale, il quale deve essere in possesso di esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio o della frequenza.

7 Il tutor aziendale deve adempiere ai seguenti obblighi: - Agevolare l inserimento del tirocinante nell ambiente lavorativo al fine di consentire lo svolgimento delle attività secondo le previsioni del progetto formativo. - Sovraintendere e vigilare sull osservanza delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e dell uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione. - Assicurare la corretta gestione di eventuali infortuni in conformità alla procedura aziendale. Art. 6 Soggetto Promotore I tirocini sono promossi da Soggetti che erogano percorsi di istruzione e di formazione secondaria e terziaria ordinamentali, cosi come individuati dall art 6 dell Allegato A del DGRV 1324 del 23/07/2013. Il soggetto promotore al fine di favorire la piena attuazione del tirocinio deve: - Individuare un referente o tutor didattico-organizzativo, il quale collabora alla stesura del progetto formativo; assicura che l esperienza di tirocinio sia formativa per il tirocinante; redige, al termine del tirocinio, l attestazione sull attività e le competenze acquisite dal tirocinante, sulla base degli elementi ricevuti dal tutor aziendale. - Erogare la formazione generale e specifica in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - Garantire la copertura assicurativa dei tirocinanti in conformità a quanto espressamente descritto nella convenzione, sia per quanto riguarda l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sia per responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicuratrice. Art. 7 - Requisiti per l ammissione al tirocinio La richiesta per l ammissione ai tirocini dovrà essere inoltrata per iscritto con almeno 30 giorni di anticipo e dovrà contenere tutti i dati richiesti di cui ai fac-simile allegati a seconda della tipologia di tirocinio richiesta. In tali moduli si devono precisare, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/00: - i dati anagrafici, residenza e recapito telefonico; - il titolo di studio e/o iscrizione a Facoltà Universitaria, Scuola di Specializzazione o Corso; - la durata della frequenza, i tempi di accesso ai locali aziendali e il Servizio presso cui il tirocinante intende svolgere la propria attività; - il tutor aziendale e obiettivi didattici.

8 Inoltre, il tirocinante si impegna, precisandolo nei succitati moduli, ad accettare tutte le norme contenute nel vigente regolamento, nonché quelle concernenti l organizzazione del Servizio presso il quale sarà effettuato il tirocinio. Art. 8 Obblighi e adempimenti del tirocinante Il tirocinante è tenuto a: a) svolgere le attività previste dal progetto formativo nel caso del tirocinante; b) osservare gli orari concordati, rispettando l ambiente di lavoro e le esigenze di servizio; c) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare partecipare alle attività formative erogate ai sensi del D.lgs. 81/08 Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, rispettando l articolazione oraria prevista; d) ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio; e) rispettare le procedure aziendali previste dal sistema di gestione per la qualità e la sicurezza dei pazienti; f) utilizzare con diligenza i beni e i servizi aziendali messi a disposizione (divisa, badge, materiali di consumo, attrezzature, ecc.); g) registrare attraverso il sistema di timbratura fornito dall Azienda (cartellino marcatempo) l ingresso e l uscita dalle strutture aziendali; h) rispettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, per le parti a loro applicabili; i) dare immediata comunicazione al tutor didattico e/o al tutor aziendale in caso di assenza o interruzione del tirocinio. Il tirocinante non può essere impiegato in attività che comportino autonomia decisionale ed in particolare non può firmare atti ufficiali dell Azienda e non può essere addetto in modo autonomo a compiti propri del personale dell Azienda. Il tirocinante è nominato incaricato al trattamento dei dati personali ai sensi dell art. 30 del D.lgs. 30 giugno 2003, n.196, nell ambito del servizio di assegnazione, nei confronti dell utenza e dell Azienda e nel rispetto dei fini istituzionali del S.S.N., ed ha accesso a: - dati personali identificativi e sensibili, la conoscenza dei quali sia strettamente necessaria allo svolgimento delle sue funzioni; - trattamento dei dati stessi con supporti cartacei, fotografici e magnetici nonché con supporti e procedure informatiche mediante il personal computer e/o videoterminali il cui uso sia stato eventualmente acconsentito in sede di assegnazione di apposita password e/o codice identificativo personale. L autorizzazione allo svolgimento del tirocinio può aver corso solo dopo aver ricevuto la comunicazione formale dall Azienda, aver ritirato il cartellino marcatempo e contattato il Medico Competente per le eventuali necessarie verifiche sanitarie.

9 Art. 9 - Durata e ripetibilità del tirocinio La durata del tirocinio è definita, a seconda delle tipologie, come segue: - Tirocinio non curricolare - massimo 6 mesi, proroghe comprese; - Tirocinio per l accesso alla professione - disciplinato da specifiche normative a seconda dell ordine professionale; - Tirocinio formativo e di orientamento - massimo 6 mesi, proroghe comprese; la durata minima del tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi; - Tirocinio estivo di orientamento: massimo 3 mesi, proroghe comprese; L impegno orario non dovrà superare l orario settimanale previsto dal contratto o accordo collettivo applicato dal soggetto ospitante. Il tirocinio è sospeso in caso di astensione obbligatoria per maternità, nonché di lunga assenza per infortunio o malattia, che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio. Art. 10 Attestazione delle attività e delle competenze eventualmente acquisite Al termine del tirocinio il soggetto promotore, anche sulla base delle valutazioni del soggetto ospitante, rilascia su richiesta del tirocinante un documento di attestazione dei risultati, specificando le competenze eventualmente acquisite. Art. 11 Convenzioni con soggetto promotore Nelle convenzioni che si andranno a stipulare con il soggetto promotore, l Azienda ULSS 18 (soggetto ospitante), sotto la propria responsabilità, come previsto dalla DGRV 337/2012 e dalla DGRV 1324/2013, dichiara: - che il tirocinante non verrà impiegato per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro; - di essere in regola con la normativa di cui al D.lgs. 81/08 ( Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ), con la normativa di cui alla L. 68/99 ( Norme per il diritto al lavoro dei disabili ) e con l applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro; - di non avere in corso sospensioni dal lavoro o procedure di licenziamento collettivo e, comunque, di non aver effettuato, nei 12 mesi precedenti, licenziamenti di lavoratori con mansioni equivalenti, fatti salvi quelli per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. Art Progetto Formativo

10 Il tirocinio è svolto sulla base di un progetto formativo individuale sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal richiedente. Il progetto formativo deve contenere i dati del tirocinante e del soggetto ospitante, la sede di svolgimento del tirocinio, la durata del tirocinio, i tempi di accesso ai locali aziendali, l importo dell indennità di partecipazione mensile corrisposta al tirocinante, se dovuta. Deve altresì contenere i nominativi del tutor didattico-organizzativo e del tutor aziendale con i rispettivi recapiti e gli estremi delle polizze assicurative. Infine, il progetto deve contenere l'indicazione di: - obiettivi specifici del percorso di formazione e addestramento cui l esperienza è finalizzata con riferimento a una o più figure professionali secondo la Classificazione delle Professioni Istat 2011; - attività previste per l'acquisizione di tali competenze da parte del tirocinante e delle relative modalità di svolgimento; - presenza di eventuali facilitazioni previste (buoni pasto, rimborso spese, ecc.). Art Servizio Mensa I tirocinanti possono fruire della mensa secondo le condizioni previste dal vigente Regolamento per l accesso al servizio mensa aziendale, visualizzabile nell intranet di questa Azienda ULSS.

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