La Voluntary Disclosure in Italia
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- Giuseppina Danieli
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1 La Voluntary Disclosure in Italia Verso la regolarizzazione dei capitali illecitamente detenuti all estero Aggiornamento del 7 novembre 2013
2 LO SCENARIO Stando a stime ufficiali almeno 200 miliardi di euro sono detenuti all estero e non dichiarati in Italia da contribuenti residenti. La caduta del segreto bancario e il rafforzamento dello scambio di informazioni tra Stati espongono questi soggetti al reale rischio di essere individuati e perseguiti a livello amministrativo e penale. E verosimile l introduzione a breve del reato di autoriciclaggio anche in Italia. Forte accelerazione dal crash del segreto bancario, sostanzialmente a decorrere dal 1 gennaio 2015, con particolare riferimento ai Paesi cd. black list. Novembre
3 GLI OBIETTIVI Similmente a quanto già implementato in numerosi Paesi a economia avanzata, l Italia ha espresso la volontà di incentivare la regolarizzazione di capitali non dichiarati detenuti all estero, da contribuenti italiani, verso il ripristino della legalità e il recupero di gettito. Non si tratterà né di un condono né di uno scudo fiscale. Novembre
4 CHI LE PARTI E I DRIVER coloro i quali hanno capitali illegali all estero e abbiano violato la normativa sul monitoraggio fiscale. COME mediante un professionista che rappresenti il contribuente, definendo un accordo con il fisco, che preveda l autodenuncia del contribente. QUANDO da subito, anche se l Agenzia delle Entrate renderà a breve noti lo schema del modello di istanza per l adesione e le modalità operative. BENEFICI Regolarizzazione capitali esteri, con mitigazione delle sanzioni e la fruizione di attenuanti penali (non è escluso a breve l azzeramento delle sanzioni penali). Novembre
5 LE VIOLAZIONI Chi detiene capitali all estero non dichiarati, salvo rare eccezioni, ha generalmente commesso le seguenti violazioni: non ha assoggettato a imposizione in Italia i redditi da cui hanno originato le attività finanziarie ed i redditi a queste ultime connessi; non ha rispettato la normativa sul monitoraggio fiscale di cui al d.l. 167/1990 e successive modificazioni; ha verosimilmente commesso reati penalmente rilevanti di cui al D.lgs. n.74/2000. Novembre
6 LE REGOLE DEL GIOCO L autodenuncia comporta i seguenti effetti: la ripresa a tassazione di tutte le imposte reddituali non versate, inclusa l Iva ove applicabile, con l irrogazione delle sanzioni di cui al D.lgs. n.471/1997; l applicazione delle sanzioni per l omessa compilazione del modulo RW; la denuncia all Autorità giudiziaria qualora le fattispecie siano penalmente rilevanti. Novembre
7 LE REGOLE DEL GIOCO Le recenti modifiche alla normativa del monitoraggio fiscale, recate mediante la Legge europea n. 97/2013, rendono appetibile l adesione spontanea in quanto sono state sensibilmente mitigate le sanzioni irrogabili. Le sanzioni per gli omessi o infedeli dichiarativi (di cui alle imposte dirette e Iva se applicabile) sono fortemente riducibili, ai sensi di legge, stante la definizione volontaria della procedura. Novembre
8 L ISTANZA PRESENTATA DAL PROFESSIONISTA PRIMA FASE si descrivono i fatti alla base delle violazioni, corredati degli ammontari in gioco, in maniera tempestiva, completa e fedele, senza spendita delle generalità del cliente SECONDA FASE in caso di accordo del fisco su quanto rappresentato e sugli ammontari dovuti, si perfeziona la procedura rendendola esecutiva, con altresì la disclosure del nome del cliente. Novembre
9 LE SANZIONI AMMINISTRATIVE Le sanzioni sottese alla mancata compilazione del modulo RW sono state fortemente ridotte dall art.9 della Legge europea n.97/2013: dal 3% al 15% con riferimento a quanto detenuto in Paesi white list; dal 6% al 30% di quanto detenuto in Paesi black list; è irrogabile la sola sanzione per la mancata compilazione della sezione II del modulo RW; non è più prevista la confisca per equivalente. Si applicano altresì le sanzioni di cui alle violazioni per l omessa o infedele dichiarazione di cui all art.1 (ed eventualmente dell art.5) del D.lgs. n.471/1997, salvo l intervenuta prescrizione dell attività di accertamento. Novembre
10 LE SANZIONI AMMINISTRATIVE Le sanzioni sono riducibili: a un terzo, considerata la definizione agevolata ( adesione ) ed il sotteso pagamento, conformemente all art.16, comma 3, del D.lgs. n.472/1997; la sanzione minima (tenuto anche conto di quanto sopra) è ulteriormente riducibile alla metà, ai sensi dell art.7, comma 4, del D.lgs. n.472/1997. A titolo di esempio, se una persona fisica detiene attività finanziarie in Svizzera, essendo quest ultima considerata un paradiso fiscale, la sanzione per la violazione del monitoraggio fiscale del 6% viene dapprima ridotta al 2% (un terzo) e quindi dimezzata, divenendo così pari all 1% dell ammontare non dichiarato. Novembre
11 Esempio eredi tre fratelli Marco Luca Elisa Liquidità detenuta in Svizzera Novembre milione Sanzioni amministrative e penali normalmente non trasmissibili; qualora non prescritte sono dovute le sole imposte evase dal genitore; violazioni del monitoraggio fiscale con sanzione riducibile all 1% della somma da ciascun erede non dichiarata; se ereditato nel 2012, si sana con sanzione 258 entro il 31/12/
12 Esempio patrimonio dormiente da almeno dieci anni Novembre 2013 Sig. Rossi 1 milione Liquidità detenuta in Svizzera Prescrizione dell attività di accertamento sul reddito evaso da cui ha originato il patrimonio; violazioni del monitoraggio fiscale con sanzione riducibile all 1% della somma non dichiarata; troverebbe altresì applicazione il cumulo giuridico sulla continuità della violazione (art.12, comma 5, D.lgs. 472/97). 12
13 I reati tributari penalmente rilevanti Assume particolare rilevanza l art.4 del D.lgs. n.74/2000, di cui alla dichiarazione infedele, che prevede quanto segue: Fuori dei casi previsti dagli art.2 e 3 (per le dichiarazioni fraudolente): commette questo reato chiunque, al fine di evadere le imposte dirette o l Iva (senza un impianto fraudolento, ma comunque consapevolmente e volontariamente), indica in una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi congiuntamente: a) l imposta evasa è superiore a euro con riferimento a ciascuna delle singole imposte; b) L ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all imposizione anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi è superiore al 10% dell ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a 2 milioni di euro. La sanzione penale comporta, come noto, la reclusione da 1 a 3 anni. Novembre
14 La circostanza attenuante di cui all art.13 del D.lgs. n.74/2000 Mediante l aggiunta del comma 2 bis all art. 13 d.lgs. 74/2000, intervenuta nel 2011, il legislatore subordina la richiesta di patteggiamento delle parti, al ricorrere della circostanza attenuante del c.d. pagamento del debito tributario. In altri termini, per i reati in materia di dichiarazione dei redditi, il processo può essere definito con l applicazione della pena ridotta ex art. 444 c.p.p. se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei medesimi delitti siano stati estinti mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all accertamento previste dalle norme tributarie. L effetto è che la pena è diminuita fino a un terzo, con altresì la non applicazione delle pene accessorie di cui all art.12 del D.Lgs. n.74/2000. Novembre
15 Le sanzioni penali E opportuno da ultimo segnalare che la Commissione Greco in data 21 aprile 2013, con riferimento al rientro dei capitali dall estero, ha proposto la seguente norma, al vaglio del governo: Dopo l articolo 16 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 è inserito il seguente: Art 16 bis (Collaborazione attiva) 1. Non è punibile ai sensi dell art. 4 e dell art. 5 del presente Decreto, colui che, prima che siano già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o, comunque, altre attività di accertamento tributario e contributivo di cui ha avuto formale conoscenza o sia stato già avviato un procedimento penale per uno delitti previsti dal presente Decreto, fornisce spontaneamente agli Uffici finanziari o all Autorità giudiziaria tutte le informazioni in ordine agli elementi attivi sottratti all imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, all impiego dell imposta evasa e al suo occultamento. ( ). Novembre
16 I RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI Relazione della Commissione Greco del 21 aprile 2013 Circolare n.25/e del 31 luglio 2013 Articolo 9 Legge europea n.97 del 2013, efficace dal 4 settembre 2013 Comunicato stampa del Governo italiano del 15 ottobre 2013 Novembre
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