SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA

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1 REGIONE SICILIANA PRESIDENZA DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE INTERREG IIIC - ZONA SUD OPERAZIONE QUADRO REGIONALE TREND COMPOSANTE 4 - PROGETTI DIMOSTRATIVI SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA 1

2 Soggetto Rappresentante (Capofila) PROTOCOLLO DI INTESA DI COSTITUZIONE DELLA COALIZIONE per la realizzazione del progetto. nel quadro del PIC INTERREG III C Zona SUD fra i seguenti Partner: Soggetti che prendono parte all iniziativa (Partner)

3 Premessa TREND è un Operazione Quadro Regionale (OQR) finanziata nell ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria INTERREG IIIC (Zona Sud) e approvato dal Comitato di Programmazione in data 03/03/2004, come da Comunicazione dell Autorità di Gestione del Programma con nota 4984 del 15/03/2004. TREND mira a promuovere, attraverso la cooperazione interregionale, lo sviluppo congiunto di nuovi strumenti e metodi per il miglioramento della governance regioni-territori. Per la realizzazione del Progetto Dimostrativo, (in seguito il Progetto ), da presentare al Dipartimento Programmazione della Regione Siciliana Servizio Sviluppo Locale - responsabile del coordinamento di TREND (in seguito Responsabile del Coordinamento ) entro il 30 settembre 2005, nell ambito del Programma INTERREG III C Zona SUD, i Partner della Coalizione come sopra citati si impegnano ad osservare quanto segue: Art. 1. Oggetto 1. Oggetto del presente Protocollo d Intesa è l organizzazione e la gestione della Coalizione per la realizzazione del Progetto Dimostrativo.. 2. Per Progetto Dimostrativo in questo come in tutti gli altri articoli del presente Protocollo - si intende quello che sarà approvato (secondo le procedure dell Avviso Pubblico per l attuazione dell Operazione Quadro Regionale TREND) dal Responsabile del Coordinamento. Tale Progetto approvato costituirà parte integrante del presente Protocollo. 3. I territori che sono rappresentati nella Coalizione costituita dai Partner sottoscrittori del presente Protocollo sono i seguenti: Art. 2. Definizione dei Partner 1. Secondo quanto previsto dal presente Protocollo i Partner concordano che: Il Capofila è l Ente Pubblico responsabile di tutte le operazioni nel Progetto Dimostrativo, nonché del coordinamento e della gestione del Progetto Dimostrativo. Esso è l unico responsabile nei confronti del Responsabile del Coordinamento per quanto riguarda la realizzazione del Progetto stesso. I Partner della Coalizione (da ora Partner ) sono gli organismi responsabili delle singole attività del Progetto, così come indicate nel Progetto Dimostrativo, tenuto conto del Piano di attività e del Piano finanziario ivi contenuti. 3

4 Art. 3. Doveri ed obblighi dei Partner 1. I Partner si impegnano, ciascuno per la sua parte, a operare ed a porre in essere ogni azione possibile per consentire lo svolgimento e la realizzazione delle attività di progetto. 2. I Partner sono sottoposti alle norme elaborate nel Progetto TREND e a tutta la normativa richiamata e comunque presupposta anche se non richiamata espressamente - dal presente protocollo, dall Avviso Pubblico per l attuazione dell Operazione Quadro Regionale (OQR) TREND, nonché dallo stesso Progetto TREND. Le linee guida e gli orientamenti INTERREG pubblicati dalla Commissione e dagli altri organismi nazionali sono naturalmente da considerarsi parti integranti del presente Protocollo. 3. I Partner si assumono gli obblighi relativi alla progettazione, al concorso di risorse finanziarie ed organizzative, alla gestione delle attività generate dalle azioni ed all attivazione in maniera coordinata delle procedure di attuazione e controllo indicati nel Progetto Dimostrativo. 4. I Partner si assumono gli impegni finanziari di cofinanziamento nonché ad accettare espressamente il co-finanziamento che verrà stabilito dal Responsabile del Coordinamento di TREND; 5. I Partner, si assumono, in particolare, l impegno dei diversi soggetti in ordine alla progettazione, al concorso di risorse finanziarie ed organizzative, alla gestione delle attività generate dalle azioni ed all attivazione in maniera coordinata delle procedure di attuazione e controllo. 6. I Partner sottoscrittori del presente protocollo delegano il Capofila del Progetto alla presentazione del Progetto stesso. 7. Il Capofila deve attenersi ai doveri e agli obblighi di seguito descritti: avviare il Progetto secondo il programma di lavoro approvato dal Comitato di Pilotaggio del OQR TREND; eseguire il Progetto secondo le indicazioni del Piano di attività approvato e rispettare interamente gli obblighi derivanti dall approvazione del co-finanziamento; ricevere il co-finanziamento e trasferirlo in tempo dovuto agli altri Partner; gestire e verificare che la spesa di ciascun Partner sia coerente al Progetto e che si possa considerare ammissibile; predisporre il Rapporto di avviamento tecnico e finanziario ed inviarlo al Responsabile del Coordinamento; predisporre i Rapporti di avanzamento tecnico-finanziari trimestrali del Progetto ed inviarli periodicamente al Responsabile del Coordinamento di TREND nonché fornire tutti i documenti richiesti dal Dipartimento stesso; promuovere la diffusione dei risultati del Progetto e del Programma a livello locale; produrre e presentare i rapporti finali, attestazioni finanziarie, richieste di pagamento nonché ogni altro documento eventualmente richiesto dal Responsabile del Coordinamento di TREND. 4

5 8. I Partner devono attenersi ai doveri e agli obblighi di seguito descritti: accettare le regole e gli obblighi stabiliti nel Progetto approvato dal Responsabile del Coordinamento di TREND, in particolare, per quanto riguarda la propria parte del Progetto; realizzare la parte del Progetto per la quale ciascun Partner è responsabile e rispettare tutti gli obblighi derivanti dall ammissione del Progetto a contributo sul Programma INTERREG IIIC (Zona Sud); impegnarsi, nel caso di inadempienza da parte di uno dei Partner, ad individuare una soluzione condivisa nonché ad impegnarsi, nel caso di ritiro di un Partner, a trovare in tempi rapidi un Partner alternativo che possa essere ritenuto ammissibile da parte del Responsabile del Coordinamento; impegnarsi a tenere una contabilità separata per tutte le transazioni finanziarie relative alla realizzazione del Progetto; fornire i dati richiesti e realizzare le attività previste per il monitoraggio dell attuazione finanziaria, fisica e procedurale del progetto; stilare rapporti tecnico-finanziari trimestrali sullo stato di attuazione o altre relazioni ritenute necessarie dal Responsabile del Coordinamento di TREND; prendere parte alla valutazione e alla diffusione dei risultati del Progetto secondo i requisiti richiesti dal Responsabile del Coordinamento di TREND; portare immediatamente a conoscenza il Capofila su ogni evento che potrebbe portare ad una interruzione temporanea o definitiva del Progetto o qualsiasi altro rilevante modifica all attività progettuale. Art. 4. Responsabilità 1. Il Capofila è l unico responsabile nei confronti del Responsabile del Coordinamento di TREND per quel che riguarda la realizzazione del Progetto e la conformità agli obblighi derivanti dall ammissione a co-finanziamento sul Programma INTERREG IIIC (Zona Sud). 2. Ogni Partner è responsabile direttamente ed esclusivamente verso il Capofila per la realizzazione della rispettiva parte di Progetto e per il completo rispetto degli obblighi e dei doveri stabiliti dal presente accordo. 3. Ogni Partner, incluso il Capofila, è reciprocamente responsabile verso gli altri Partner e si impegna a risarcirli, escludendoli da ogni responsabilità, per eventuali danni e costi risultanti da un mancato rispetto dei propri obblighi e doveri indicati nel presente Protocollo. Art. 5. Durata 1. Il presente Protocollo diventa efficace dalla data della sottoscrizione e rimane valido e vigente fino all approvazione della rendicontazione finale del Progetto da parte del Responsabile del Coordinamento di TREND. 5

6 2. La durata del progetto non può essere modificata, salvo specifica e motivata richiesta da parte del Capofila ed approvazione del Responsabile del Coordinamento di TREND. 3. I Partner hanno l obbligo di conservare tutta la documentazione finanziaria e amministrativa prodotta inerente il Progetto per almeno 5 (cinque) anni successivi alla data dell ultimo trasferimento finanziario al Capofila. Art. 6. Project Manager 1. I partner designano, quale referente di progetto (Project Manager), per la gestione dei rapporti con le Autorità regionali partecipanti a TREND, il sig., nato a, il, residente a, in via, città, tel., fax, , Art. 6. Lingua di lavoro 1. La lingua di lavoro è il francese. Accordi interni possono consentire l utilizzo di lingue diverse, per determinate attività. Art. 7. Estensione del presente Protocollo 1. Il presente Protocollo è valido fino alla durata stabilita al Art. 5.1 e non può essere prorogata tacitamente. Art. 8. Rapporto di avanzamento tecnico-finanziario 1. Ogni Partner si impegna a fornire al Capofila tutte le informazioni necessarie alla redazione del rapporto di avanzamento tecnico-finanziario e degli altri documenti specifici richiesti dal Responsabile del Coordinamento di TREND. Il Capofila deve, a sua volta, sistematicamente inviare ad ogni Partner copia del rapporto di avanzamento tecnico-finanziario e degli altri documenti specifici presentati al Responsabile del Coordinamento. 2. Il Capofila può richiedere ad ogni Partner informazioni aggiuntive qualora gli possano essere necessarie o utili per la preparazione di rapporti/documenti o per soddisfare una richiesta di informazioni da parte del Responsabile del Coordinamento. 3. Il Capofila deve mantenere aggiornati i Partner su tutte le comunicazioni rilevanti intervenute fra il Capofila e il Responsabile del Coordinamento. Art. 9. Gestione del Piano Finanziario del Progetto 1. Il Capofila è l unico responsabile nei confronti del Responsabile del Coordinamento di TREND della gestione finanziaria del Progetto. È altresì responsabile della stesura e della presentazione dei rapporti di avanzamento e dell eventuale presentazione al Responsabile del Coordinamento della proposta di modifica del Piano Finanziario qualora risulti essere superiore al 20% del costo totale del Progetto così come approvato dal Responsabile del Coordinamento. 2. Il Piano Finanziario del Progetto approvato dal Responsabile del Coordinamento stabilisce sia l importo totale delle spese eleggibili, sia la loro ripartizione nelle varie voci di spesa per ogni singolo Partner. Art. 10. Principi di cofinanziamento 6

7 1 Il rimborso FESR è applicato per ogni partner del progetto dimostrativo secondo la percentuale applicabile alla regione dalla quale dipende territorialmente, e precisamente: al 75% per gli organismi che fanno capo alle regioni: - Sicilia, - Creta, Galizia, Malta; al 50% per gli organismi che fanno capo alla regioni: - Toscana; Baleari. 2. Solo le spese certificate secondo le procedure INTERREG IIIC Sud saranno ammesse al rimborso della parte FESR del finanziamento. 3. La richiesta di fondi FESR per ciascun partecipante ai Progetti Dimostrativi dovrà essere cofinanziato da un adeguata contropartita secondo il tasso di cofinanziamento sopra indicato. Anche l utilizzo delle contropartite, di qualsiasi provenienza, dovrà essere in ogni caso opportunamente giustificato. 4. Le spese ammissibili sono definite dal Regolamento (CE) 448/2004 della Commissione Art. 11. Principi di rendicontazione 1. Per i progetti dimostrativi ammessi a finanziamento sono ammissibili e rendicontabili anche le spese connesse alla preparazione delle proposte progettuali, inclusa la partecipazione ai Forum, a partire dal 24 Giugno Ogni Partner si impegna a tenere una contabilità separata in accordo con le norme comunitarie, nazionali e regionali sulla corretta gestione contabile. Tutta la contabilità deve essere espressa in Euro. 3. I rapporti di avanzamento tecnico-finanziario e gli altri documenti, inclusa la copia conforme di tutta la documentazione di spesa, devono essere inviati al Capofila, secondo il calendario previsto dal Progetto. 4. Il Capofila è l unico responsabile nei confronti del Responsabile del Coordinamento di TREND relativamente alla presentazione delle richieste di rimborso e dei rapporti tecnico-finanziari. Il Capofila deve garantire la veridicità dei rapporti contabili e finanziari e dei documenti presentati da ogni Partner e può, in caso di necessità, richiedere ulteriori informazioni. 5. Nel caso emerga una non completa conformità alla normativa comunitaria e nazionale del rapporto tecnico-finanziario del Partner o l utilizzo di modelli riepilogativi della spesa non concordati, il Capofila deve richiedere al Partner di rielaborare ed aggiornare i suddetti documenti finanziari. Nel caso di una ripetuta non conformità alle richieste, il Capofila è autorizzato a negare il rimborso delle spese inviate dal Partner con l obbligo di informare il Responsabile del Coordinamento e il Partner interessato del diniego di rimborso e delle relative motivazioni. 6. Il sistema finanziario, contabile e di rendicontazione del Capofila (come le eventuali richieste nei confronti degli altri Partner) deve essere basato sulla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonché sulle ulteriori ed eventuali indicazioni previste nel Programma Operativo e nel Complemento di Programmazione del PIC INTERREG IIIC (Zona Sud) ed inoltre sul rispetto delle disposizioni concordate nel Progetto. Il Capofila, alla luce di ragionevoli dubbi, ed al fine di garantire la congruità con i contenuti dei suddetti documenti, ha il diritto di richiedere ed ottenere dai Partner opportuni chiarimenti ed informazioni più dettagliate al fine di evitare riduzioni al Piano Finanziario o richieste di ripetizione del trasferimento da parte del Responsabile del Coordinamento. Art. 12. Verifica e conservazione dei documenti 7

8 1. Ogni Partner ha l obbligo di conservare i documenti richiesti per la verifica dell attuazione del Progetto e delle spese ammissibili e di renderli disponibili al controllo degli organismi e delle istituzioni competenti. 2. Il Capofila, così come ogni Partner, ha l obbligo di conservare e archiviare tutti i documenti contabili e tutti gli altri documenti relativi al Progetto, per un periodo di 5 (cinque) anni a partire dalla data dell ultimo trasferimento finanziario al Capofila. 3. Salvo il caso in cui la normativa regionale risulti più restrittiva, si applicano le disposizioni contabili e amministrative previste dalla normativa comunitaria e nazionale. Art. 13. Cooperazioni con parti terze 1. Nel caso di una affidamento a terzi di attività di Progetto, i Partner rimangono comunque gli unici responsabili nei confronti del Capofila e verso il Responsabile del Coordinamento. 2. Nessun Partner ha il diritto subappaltare in toto a terzi le attività di propria competenza disciplinate dal presente Protocollo, senza averne precedentemente ottenuto il consenso degli altri Partner. Art. 14. Assicurazione 1. È suggerito ai Partner, di provvedere alla copertura dell alea, per l intera durata del presente Protocollo, da qualsivoglia danno causato da terzi all attuazione del Progetto. Art. 15. Riservatezza 1. Le parti si impegnano a prevedere che parte delle informazioni scambiate tra i Partner o con il Responsabile del Coordinamento, nel contesto della realizzazione del Progetto, possa rimanere riservata e che in tal caso tali documenti presenteranno la dicitura Riservato. 2. I Partner del progetto si impegnano a prendere le dovute cautele affinché i soggetti che prendono parte alla realizzazione del Progetto, rispettino l eventuale carattere riservato delle informazioni, ovvero non le diffondano, non le trasmettano a terzi e non le usino senza aver ottenuto consenso scritto da parte del Capofila ovvero del Partner che ha prodotto le informazioni riservate. 3. Le informazioni sotto riportate non sono coperte dalla clausola di riservatezza: informazioni rese pubbliche senza che questa diffusione sia stata causata da una mancanza, da parte di uno dei Partner, dell osservanza dei propri obblighi di riservatezza; informazioni che erano a disposizione del Partner che le ha diffuse, ancor prima dell esistenza del Progetto. 4. La presente clausola di riservatezza rimane valida per i due anni successivi alla conclusione delle attività di Progetto. Art. 16. Risultato delle attività congiunte 1. I risultati delle attività congiunte disciplinate dal presente Protocollo, salvo casi particolari ed espressi, possono essere diffusi gratuitamente e risultano di proprietà congiunta dei Partner, i quali li gestiscono secondo le regole mutuamente accettate. 8

9 Art. 17. Mancato rispetto degli obblighi o ritardi 1. Nel caso in cui dovessero presentarsi eventi che possano mettere in pericolo la realizzazione del progetto, il Partner che ad esso partecipa ha l obbligo di informarne immediatamente il Capofila e fornirgli tutti i dettagli del caso. 2. Qualora uno dei Partner dovesse essere inadempiente ai propri impegni, il Capofila ha l obbligo, tramite comunicazione scritta con raccomandata A/R, di richiamarlo al rispetto degli stessi entro e non oltre un mese. 3. Qualora la non osservanza dovesse perpetuarsi, il Capofila potrà decidere di escludere il Partner dal progetto dandone immediata comunicazione scritta al Responsabile del Coordinamento. Il Partner escluso sarà obbligato a rifondere al Capofila ogni finanziamento ricevuto del quale non possa provare, alla data di esclusione, l utilizzo ai fini della realizzazione del progetto e, tanto meno, la conformità ai fini dell ammissibilità delle spese, secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria e nazionale. 4. Nel caso in cui la non ottemperanza degli obblighi da parte del Partner provochi un danno al Progetto nel suo complesso, il Capofila può pretendere il risarcimento del danno causato mediante richiesta scritta con raccomandata A/R. Art. 18. Riduzione del cofinanziamento al Progetto 1. Qualora il Responsabile del Coordinamento avesse necessità di ridurre o interrompere il finanziamento del Progetto e dovesse a tal fine richiedere un rimborso parziale o totale delle risorse già trasferite, ciascun Partner si impegna a provvedere a tale rimborso (tramite il Capofila) per quota parte. 2. Per poter definire l ammontare del suddetto rimborso relativamente ad ogni Partner, e poter pertanto liberare il Capofila da ogni responsabilità nei confronti del Responsabile del Coordinamento per l importo complessivo delle risorse già versate, ogni rapporto di avanzamento tecnicofinanziario deve poter dimostrare: l aderenza delle spese effettuate, per la realizzazione del Progetto nel suo complesso nonché per l assolvimento degli obblighi partenariali, a quelle dichiarate ammissibili al momento dell approvazione del Progetto; la corretta ripartizione delle quote finanziarie tra i Partner. Art. 19. Conformità con le politiche comunitarie 1. Le azioni che saranno realizzate nell ambito del Progetto dovranno essere conformi alle disposizioni della legislazione comunitaria, con particolare riferimento ai paragrafi Art. 30, 32 e 59 del Trattato CE, alle Direttive Comunitarie relative al coordinamento delle procedure per il trasferimento dei mercati del lavoro pubblico e delle procedure per il trasferimento del mercato della domanda pubblica ed ai dettami in materia ambientale previsti dalla Comunità. 2. È da considerare nullo qualsiasi accordo tra le parti che deroghi anche solo parzialmente alla normativa sopra indicata. Art. 20. Nullità 9

10 1. Qualora una delle disposizioni del presente Protocollo dovesse essere dichiarata nulla o non valida ai sensi della legge, restano valide le restanti disposizioni. Art. 21. Variazioni del Protocollo 1. Il presente Protocollo può essere modificato solo con mediante accordo sottoscritto da tutte le parti firmatarie. Art. 22. Forza maggiore 1. I Partner non sono considerati responsabili per la mancata ottemperanza agli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente Protocollo qualora il mancato rispetto sia originato da cause di forza maggiore. Al verificarsi di tale condizione il Partner coinvolto deve avvisare immediatamente ed in forma scritta gli altri Partner. 2. Sono considerati come forza maggiore gli eventi e le circostanze che impediscono la realizzazione del presente Protocollo, quando sono assolutamente indipendenti dalla volontà dei Partner. Art. 23. Foro competente 1. Il foro competente è quello di Palermo, in deroga espressa alle disposizioni del Codice di Procedura Civile. Nota dell ultima pagina: Il numero di copie deve essere pari al numero dei sottoscrittori del presente Protocollo. Ogni sottoscrittore deve dichiarare di averne ricevuto una copia. 10

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