LINEA BLU POLIZZA PER L ASSICURAZIONE DELLE UNITÀ DA DIPORTO

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "LINEA BLU POLIZZA PER L ASSICURAZIONE DELLE UNITÀ DA DIPORTO"

Transcript

1 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DELLE UNITÀ DA DIPORTO LINEA BLU POLIZZA PER L ASSICURAZIONE DELLE UNITÀ DA DIPORTO Il presente fascicolo informativo, contenente: la Nota informativa, comprensiva del glossario; le, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA Fascicolo informativo Mod Ultimo aggiornamento

2 Pagina lasciata intenzionalmente in bianco. Fascicolo informativo Mod Ultimo aggiornamento

3 NOTA INFORMATIVA LINEA BLU POLIZZA PER L ASSICURAZIONE DELLE UNITÀ DA DIPORTO La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. GLOSSARIO ASSICURATO ASSICURAZIONE CONTRAENTE INDENNIZZO POLIZZA PREMIO RISCHIO SINISTRO SOCIETÀ UNITÀ DA DIPORTO il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione il contratto di assicurazione il soggetto che stipula l assicurazione, il quale può identificarsi con l'assicurato la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro il documento che prova l assicurazione la somma dovuta dal Contraente alla Società la probabilità che si verifichi il sinistro il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione l'impresa Assicuratrice la costruzione destinata alla navigazione da diporto, sia essa nave, imbarcazione o natante da diporto, come definita dal codice della nautica da diporto con Decreto Legislativo del 18 luglio 2005, n.171 A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Generali Italia S.p.A. è una Società appartenente al Gruppo Generali. - Sede legale: Via Marocchesa, Mogliano Veneto (TV) Italia. - Recapito telefonico: ; sito internet: indirizzo di posta elettronica: info@inaassitalia.generali.it. - L Impresa di assicurazione è autorizzata con Decreto del Ministero dell Industria del Commercio e dell Artigianato n. 289 del 2/12/1927 ed è iscritta al n dell Albo delle Imprese di assicurazione. Si rinvia all home page del sito Internet dell Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Patrimonio netto ,00; Capitale Sociale Euro ,00; Totale riserve patrimoniali ,00. L indice di solvibilità gestione danni è pari a 1,43 l indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto ha durata annuale senza tacito rinnovo. Si rinvia all'art. 2 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Pagina 1 di 4 Nota informativa ed

4 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni La Società garantisce l Assicurato contro i danni che possono verificarsi alla propria (unità a motore o a vela) da accidenti della navigazione e durante la giacenza in acqua e/o a terra in base alla forma di garanzia prescelta. Si rinvia agli artt. 7 e 10 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. La garanzia principale può essere integrata con delle garanzie accessorie. Avvertenze Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. Si rinvia all art. 11 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi - franchigie, scoperti, massimali.. Si rinvia all art. 19 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità Avvertenze Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell Impresa di assicurazione possono comportare effetti sulla prestazione. Per le conseguenze relative alle dichiarazioni inesatte od alle reticenze si rinvia all art. 1 delle condizioni di assicurazione. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio Avvertenze L assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dagli artt e 1898 del codice civile. Esempio di aggravamento del rischio: aumento della vetustà dell. 6. Premi La periodicità di pagamento del premio è indicata sul foglio amministrativo di polizza. Non è ammesso il frazionamento del premio. Si ricordano i mezzi di pagamento ammessi: assegni bancari o circolari muniti di clausola di non trasferibilità ed intestati a denominazione Società S.p.A., accrediti diretti sui conti correnti bancari e postali intestati a denominazione Società S.p.A. mediante bonifico bancario, bollettino di conto corrente bancario, sistema POS. 7. Rivalse Avvertenze La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del comandante o del conducente dell unità nonché nei confronti del cantiere o rimessaggio presso il quale si trova l unità, per danni allo stesso imputabili. Si rinvia all art. 20 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art del codice civile. Avvertenze Resta fermo quanto previsto dall art del codice civile per cui se l'assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo/risarcimento, mentre se l'assicurato Pagina 2 di 4 Nota informativa ed

5 omette colposamente di adempiere tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto. 9. Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana. 10. Regime fiscale Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n e successive modifiche ed integrazioni. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 11. Sinistri Liquidazione dell indennizzo Avvertenze La denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto nei termini previsti dall art del codice civile (tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l assicurato ne ha avuto conoscenza. Si rinvia all art. 12 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 12. Reclami Eventuali reclami nei confronti dell Impresa aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Generali Italia S.p.A. - Customer Service - Via Leonida Bissolati, Roma Tel.: Fax: reclami.assitalia@inaassitalia.generali.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale 21, Roma. I reclami indirizzati all IVASS dovranno contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve descrizione del motivo della lamentela; d) copia del reclamo presentato all Impresa di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. Per la risoluzione delle liti transfontaliere è possibile presentare reclamo all IVASS o attivare il sistema estero competente, tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet Resta salva la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. * * * Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. L AMMINISTRATORE DELEGATO (Dott. Raffaele Agrusti) Pagina 3 di 4 Nota informativa ed

6 Pagina lasciata intenzionalmente in bianco. Pagina 4 di 4 Nota informativa ed

7 INDICE CONDIZIONI DI POLIZZA DEFINIZIONI... 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE... 3 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE... 3 Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio... 3 Art. 2 Durata ed efficacia dell'assicurazione - Pagamento del premio... 3 Art. 3 Alienazione dell'... 3 Art. 4 Modifiche dell'assicurazione... 3 Art. 5 Oneri fiscali... 3 Art. 6 Legge regolatrice del contratto... 3 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI ALL'UNITA... 4 Art. 7 Oggetto assicurato... 4 Art. 8 Somma assicurata... 4 Art. 9 Limiti di operatività... 4 Art. 10 Rischi assicurati... 5 Art. 11 Rischi esclusi... 6 Art. 12 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro... 7 Art. 13 Accertamento del danno... 7 Art. 14 Liquidazione del danno... 7 Art. 15 Perdita totale... 8 Art. 16 Abbandono... 8 Art. 17 Danni parziali... 8 Art. 18 Spese e compenso di assistenza e salvataggio - Spese per la rimozione del relitto... 8 Art. 19 Franchigie e scoperti... 8 Art. 20 Rinuncia alla rivalsa... 9 Art. 21 Pagamento dell'indennizzo... 9 PATTI SPECIALI D) REGATE VELICHE E) LOCAZIONE O NOLEGGIO O ALTRI CONTRATTI DI UTILIZZO DELL'UNITA F) ALLUVIONE E INONDAZIONE G) BAGAGLI ED OGGETTI PERSONALI H) TRASFERIMENTI TERRESTRI I) DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE PER DANNI PARZIALI K) ALTRI DANNI ALL'APPARATO MOTORE E ALL'IMPIANTO ELETTRICO COSA FARE IN CASO DI SINISTRO SUGGERIMENTI IN CASO DI SOCCORSO Pagina 1 di 12

8 DEFINIZIONI Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato: APPARATO MOTORE ASSICURATO ASSICURAZIONE CONTRAENTE ESPLOSIONE EVENTI SOCIO POLITICI IMPIANTO ELETTRICO INCENDIO INDENNIZZO NODO POLIZZA PREMIO RISCHIO SCOPPIO SINISTRO SOCIETÀ UNITÀ DA DIPORTO il motore propulsore con il relativo equipaggiamento elettrico ed impianti accessori, il riduttore, l'invertitore, la linea d'asse o il piede poppiero, l'elica, i macchinari e gli impianti per i servizi ausiliari di bordo il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione il contratto di assicurazione il soggetto che stipula l assicurazione, il quale può identificarsi con l'assicurato lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità atti di persone che agiscono per motivi politici o terroristici, di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l esercizio del lavoro; atti di sabotaggio; atti di malvagità le batterie, i generatori di corrente elettrica, le macchine e le apparecchiature elettriche, i quadri elettrici, i dispositivi di protezione ed i cavi elettrici la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro l unità di misura della velocità in mare, corrispondente a un miglio nautico (mt. 1852) per ora. (P.E.: 35 kn = 64,82 km/h.) il documento che prova l assicurazione la somma dovuta dal Contraente alla Società la probabilità che si verifichi il sinistro il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione l'impresa Assicuratrice la costruzione destinata alla navigazione da diporto, sia essa nave, imbarcazione o natante da diporto, come definita dal codice della nautica da diporto con Decreto Legislativo del 18 luglio 2005, n.171 Pagina 2 di 12

9 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile. Art. 2 Durata ed efficacia dell'assicurazione - Pagamento del premio L assicurazione ha la durata indicata nel mod e non è tacitamente rinnovabile. Essa, ferma in ogni caso la scadenza indicata in polizza, decorre dalle ore 24 del giorno in cui è stato effettuato il pagamento del premio dovuto. Il premio deve essere pagato in un'unica soluzione presso la sede della Società o dell'agenzia alla quale è assegnata la polizza. Il pagamento può essere effettuato con assegni bancari o circolari muniti di clausola di non trasferibilità ed intestati a denominazione Società S.p.A., accrediti diretti sui conti correnti bancari e postali intestati a denominazione Società S.p.A. mediante bonifico bancario, bollettino di conto corrente bancario, sistema POS. Art. 3 Alienazione dell' In caso di trasferimento di proprietà dell' (d ora in poi: unità) a qualsiasi titolo, l'assicurazione cessa dalla data del trasferimento stesso, a meno che la Società abbia dato il consenso per iscritto al trasferimento del contratto su altra unità di proprietà dell'assicurato previo conguaglio del premio, oppure alla cessione del contratto al nuovo acquirente. In caso di trasferimento di proprietà non seguito da trasferimento o da cessione del presente contratto, si procederà alla restituzione del solo premio (al netto di addizionale di gestione e di imposte) relativo al periodo di assicurazione non goduto. Art. 4 Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 5 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 6 Legge regolatrice del contratto La polizza é regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana. Pagina 3 di 12

10 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI ALL'UNITA Art. 7 Oggetto assicurato L'unità è costituita da scafo, apparato motore, impianto elettrico, alberi, manovre fisse e correnti, dotazioni standard di vele (un fiocco e/o un genoa ed una randa per ciascun albero), mobilio fisso, provviste ordinarie, dotazioni di sicurezza ed altre attrezzature e strumenti per la navigazione previsti da norme di legge e da regolamenti (partita "a - corpo"). L'unità comprende anche le seguenti altre partite purché ne siano indicate in polizza tramite apposito allegato le somme assicurate, o venga fornita altrimenti prova della loro esistenza alla data di decorrenza della polizza: - attrezzature, equipaggiamento e strumenti per la navigazione non previsti da norme di legge e da regolamenti; apparecchi audio e audiovisivi stabilmente fissati all'unità (partita "b - dotazioni"); - vele supplementari rispetto a quelle standard di cui alla partita a (partita "c - vele extra"); - battelli di servizio e/o motori di servizio (partita "d - battelli e/o motori di servizio"). L'unità non comprende: - indumenti e oggetti di uso personale, bauli, valigie e borse, apparecchiature fotografiche e da ripresa; - attrezzature da pesca e da immersione subacquea: - documenti, denaro, titoli di credito, gioielli e oggetti in materiale prezioso; - oggetti d'arte e di antiquariato. Art. 8 Somma assicurata La somma assicurata è quella indicata nel mod Nel caso di mancata indicazione partitaria dei valori (cfr. Art. 7 Oggetto assicurato), la somma assicurata si intende riferita soltanto alla partita 'a - corpo', salvo che sia provata, alla data del sinistro, la preesistenza degli oggetti di cui alle partite b), c), d). Per le unità di età non superiore a 2 anni, agli effetti dell Art. 515 del Codice della Navigazione e nella buona fede delle parti, i valori dichiarati in polizza dal Contraente equivalgono a stima. Pertanto, in caso di danni risarcibili a termini di polizza, gli indennizzi saranno liquidati nei limiti dei valori dichiarati senza applicazione di eventuali proporzionali e/o scoperti per degrado d'uso. Per le unità di età superiore a 2 anni, il disposto di tale articolo sarà operante solamente se i valori assicurati saranno accertati da un perito nominato dagli Assicuratori, con costo di perizia a carico del Contraente. Art. 9 Limiti di operatività La garanzia è operante a condizione che l'unità sia usata esclusivamente per la navigazione da diporto dalla quale esuli il fine di lucro; è altresì operante quando l unità sia utilizzata a seguito di contratto di leasing, o in base a contratto di locazione o noleggio (ovvero altro contratto a titolo oneroso) con equipaggio: a) entro i seguenti limiti geografici: 1- in acqua: nel Mar Mediterraneo fra lo Stretto di Gibilterra, lo Stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez, nonché nelle acque interne dei Paesi europei; 2- a terra: nei Paesi bagnati dalle predette acque, sia marine sia interne; b) durante: Pagina 4 di 12

11 1- la navigazione, e la giacenza fuori da un porto, con persone a bordo; la giacenza, in un porto o a terra in luogo protetto, con o senza persone a bordo; 2- la giacenza fuori da un porto senza persone a bordo, quando l'unità e/o il battello di servizio vengano lasciati in acque marine esposte ai venti e al movimento ondoso, limitatamente alla giacenza temporanea, massimo giornaliera, nelle sole ore diurne. Restano ferme le esclusioni di cui all Art. 11 Rischi esclusi delle Condizioni Generali di Assicurazione; 3- l alaggio, il varo e la movimentazione a terra nell'ambito degli approdi, dei porti, dei cantieri e dei rimessaggi, effettuati con mezzi idonei; 4- le operazioni di rimorchio attivo (per prestare assistenza o salvataggio) e passivo (quando rimorchiata per necessità); 5- l'ordinaria manutenzione e le riparazioni di danni a carico della Società; c) purché l'unità ed il comandante e/o il conducente siano in regola con le leggi, i regolamenti e le disposizioni in vigore; d) la garanzia per i danni derivanti da Eventi Socio Politici è soggetta alle limitazioni stabilite dal Joint War Committee Hull in vigore al momento della stipula della polizza, e alle successive variazioni deliberate dallo stesso ente e comunicate all Assicurato alla Società; la garanzia può inoltre essere sospesa o ritirata dalla Società con un preavviso di sette giorni. Art. 10 Rischi assicurati La Società assicura i danni materiali e diretti subiti dall'unità descritta nel mod , secondo la forma di garanzia convenuta e richiamata nello stesso modello. Qualunque sia la forma di garanzia convenuta sono comprese nell'assicurazione le spese e il compenso di assistenza o di salvataggio, nonché le spese per la rimozione del relitto imposta dalle Autorità competenti. Le forme di garanzia sono: "A" (garanzia massima) La garanzia copre, in seguito a qualsiasi avvenimento, la perdita totale e l'abbandono dell unità. L'assicurazione dei danni parziali é prestata ai seguenti termini: a) i danni allo scafo e ad altre parti dell'unità non menzionate ai successivi punti b), c), d), sono risarcibili in conseguenza di qualsiasi avvenimento; b) i danni all'apparato motore e all'impianto elettrico sono risarcibili in quanto siano conseguenza di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto e collisione, ovvero di affondamento, sommersione o allagamento dell'unità causati da movimento ondoso per cattivo tempo, ovvero di eventi socio politici; c) i danni alle vele sono risarcibili in quanto siano conseguenza della rottura delle manovre fisse o degli alberi, aste, pennoni, boma ai quali erano fissati, oppure di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto o collisione dell'unità, eventi socio politici; d) i danni alle parti pneumatiche dei mezzi pneumatici sono risarcibili in quanto siano conseguenza di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, eventi socio politici. Nell ambito della durata della polizza prevista nel mod , e limitatamente alla sola garanzia A è possibile, ai fini di una migliore valutazione del rischio e della conseguente riduzione del premio, indicare specifici periodi, anche non unitari, di 6 mesi (gar. A6 del mod ) o alternativamente di 4 mesi (gar. A4 del mod ), durante i quali l unità sia regolarmente usata per la navigazione/giacenza, e i risultanti periodi di 6 mesi o 8 mesi durante i quali l si trovi unicamente in giacenza, in acqua o a terra. Nel caso in cui i periodi indicati non siano unitari, la durata di ogni suddivisione non potrà essere inferiore a quindici giorni; la somma dei periodi di effettiva navigazione non potrà superare il totale indicato nel mod L inizio, la fine e l alternanza tra i periodi di Pagina 5 di 12

12 navigazione/giacenza e i periodi di sola giacenza debbono essere specificati in allegato al momento della stipula della polizza. Qualora l' navighi in un periodo diverso da quello precedentemente convenuto per la navigazione, l'assicurazione resterà operante nei limiti della garanzia "B". "B" (garanzia ridotta) La garanzia copre, in seguito a qualsiasi avvenimento, la perdita totale e l'abbandono dell unità. I danni parziali sono assicurati se conseguenti ad incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria ed eventi socio politici. "C" (garanzia minima) La garanzia copre, in conseguenza di qualsiasi avvenimento, la perdita totale e l'abbandono dell unità, esclusi i casi di furto, rapina e pirateria. Art. 11 Rischi esclusi Qualunque sia la forma di garanzia convenuta (cfr. Art. 10 Rischi assicurati), sono comunque esclusi dall'assicurazione i danni derivanti da: a) dolo del Contraente, dell'assicurato o di qualunque persona alla quale l'unità è affidata a qualsiasi titolo, dei familiari, dei soci o dei dipendenti delle persone sopraindicate, del capitano, del conducente e dell'equipaggio; b) colpa grave del Contraente, dell'assicurato o di qualunque persona alla quale è affidata l'unità, a qualsiasi titolo; tuttavia, se uno degli stessi è anche conducente o comandante dell'unità, la Società risponde limitatamente alla colpa nautica del medesimo (cfr. Art. 524 del Codice della Navigazione); c) insufficienza delle misure e/o dei sistemi di ormeggio, di ancoraggio e di protezione dell'unità stessa e/o del battello di servizio durante la loro giacenza, sia temporanea sia stagionale, in acqua o a terra; d) innavigabilità dell'unità, deficiente manutenzione, usura; e) alluvione, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica; f) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotte civili che ne derivino, oppure qualsiasi atto di ostilità da parte di/contro una potenza belligerante; cattura, sequestro, arresto, impedimento o detenzione, requisizione, confisca, espropriazione e loro conseguenze od ogni tentativo fatto a tale scopo: mine, bombe, siluri e qualunque altro relitto di arma da guerra dispersi o abbandonati; g) malfunzionamento delle apparecchiature elettroniche preposte al governo dell unità, dovuto a carenza di manutenzione, insufficienza dei controlli, mancato aggiornamento, codice software difettoso o malevolo, virus informatico, omissione di sorveglianza; h) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività, provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti, di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività; elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo; armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche. La garanzia non vale: i) quando l'unità da sia usata per competizioni motonautiche o regate veliche, compresi i relativi allenamenti e prove; ed inoltre, per le garanzie "A" e "B", previste dall Art. 10 Rischi assicurati: Pagina 6 di 12

13 l) quando, in caso di furto, gli oggetti assicurati non stabilmente fissati all'unità non siano protetti da adeguato congegno antifurto, ovvero non siano riposti in locali chiusi (a bordo o a terra), ed il furto sia stato commesso senza effrazione o scasso dei mezzi di chiusura o del congegno antifurto. Il suddetto disposto non vale per il battello di servizio; non vale altresì per i mezzi di salvataggio quando l'unità si trovi con persone a bordo; m) per i danni all'apparato motore a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese dal mare. Inoltre per la garanzia 'A", prevista dall Art. 10 Rischi assicurati, sono esclusi dall'assicurazione: n) i danni ai battelli di servizio trainati a rimorchio; o) i danni ai motori fuoribordo caduti in mare, salvo che ciò sia conseguenza di urto, collisione, incaglio; p) i danni da bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma; q) le parti affette da vizi occulti. Art. 12 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro l'assicurato deve: a) far pervenire alla Società avviso scritto, ai sensi dell Art del Codice Civile, preceduto da telegramma o telex o telefax per danni di notevole gravità o in caso di salvataggio, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o ne abbia avuta conoscenza. Il predetto avviso alla Società deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze nonché la data, il luogo le cause del sinistro e l'indicazione esatta di dove si trova l'unità per gli accertamenti peritali, prima dell'inizio delle riparazioni; b) procedere al salvataggio dell'unità e comunque prendere tutte le misure necessarie (Art del Codice Civile) per evitare o diminuire il danno. L'intervento della Società per il salvataggio e/o la conservazione dell'unità non pregiudica i suoi diritti; c) compiere gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa della Società contro ogni eventuale terzo responsabile ai sensi e per gli effetti di cui all Art del Codice Civile. Su richiesta ed a rischio e spese della Società devono essere compiuti, in nome proprio, tutti gli atti stragiudiziali e giudiziali che siano ritenuti necessari ed opportuni; d) far pervenire alla Società, nel più breve tempo possibile, copia della denuncia di "Avvenimento straordinario" fatta tempestivamente all'autorità Marittima (all'autorità Consolare se all'estero) all'arrivo in porto ai sensi dell Art. 182 del Codice della Navigazione. Nei casi di furto, rapina, pirateria ed altri sinistri derivanti da reato, l'assicurato deve inoltre far pervenire alla Società copia della denuncia fatta all'autorità Giudiziaria o ai competenti Organi di Polizia. Se il furto, la rapina o la pirateria sono avvenuti all'estero, la denuncia deve essere reiterata all'autorità italiana e copia della stessa deve essere inviata alla Società. Art. 13 Accertamento del danno La Società ha il diritto di far constatare e stimare i danni da un perito di sua fiducia prima della loro riparazione o della rimozione del relitto. Art. 14 Liquidazione del danno Il limite massimo dell'obbligazione della Società è pari alla somma assicurata, salvo quanto previsto dall Art Spese e compenso di assistenza e salvataggio - Spese per la rimozione del relitto. Il valore indicato per ogni partita costituisce il limite di indennizzo per i relativi beni. Pagina 7 di 12

14 Art. 15 Perdita totale Si ha la perdita totale quando siano perduti nel medesimo sinistro il "corpo" dell'unità e le altre partite assicurate esistenti a bordo (cfr. Art. 7 - Oggetto assicurato). Fermo il limite indicato nell'art Liquidazione del danno, l'indennizzo per perdita totale dell'unità è pari al suo valore commerciale al momento del sinistro. Art. 16 Abbandono L'Assicurato può abbandonare l'unità alla Società ed esigere l'indennità di perdita totale quando, in conseguenza di un unico sinistro: l'unità sia divenuta assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile, ovvero quando manchino sul posto i mezzi di riparazione necessari e l'unità non possa, anche mediante alleggerimento o rimorchio, recarsi in altro posto ove siano tali mezzi, né procurarseli facendone richiesta altrove; l'unità si presuma perita ai sensi dell Art. 162 del Codice della Navigazione; l ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni materiali subiti dall'unità raggiunga il valore commerciale dell'unità stessa al momento del sinistro. Dall'indennizzo è dedotto il valore del relitto e degli altri beni assicurati non danneggiati. Art. 17 Danni parziali Nella liquidazione dei danni parziali sono ammesse a risarcimento solo le spese di riparazione sostenute e quelle accessorie rese necessarie dalle riparazioni stesse. In caso di sostituzione di parti o di oggetti danneggiati, rimarrà a carico dell'assicurato la differenza fra il valore a nuovo e quello delle parti o degli oggetti sostituiti (Art. 535 Cod. Nav.); tale differenza non verrà calcolata nel caso in cui l unità sia di età inferiore o pari a 24 mesi. L'indennità per danni parziali è soggetta alla "regola proporzionale" prevista dall Art Cod. Civ. nel caso in cui la somma assicurata sia inferiore al valore commerciale dell'unità al momento del sinistro. Art. 18 Spese e compenso di assistenza e salvataggio - Spese per la rimozione del relitto Le spese ed il compenso di assistenza e salvataggio, nonché le spese per la rimozione del relitto imposta dalle Autorità competenti, sono indennizzabili entro un massimale pari alla somma assicurata, in eccedenza al limite di indennizzo per la perdita totale o abbandono o per i danni parziali. La Società non é tenuta a rilasciare garanzie per evitare il sequestro dell'unità da parte di salvatori o recuperatori. Art. 19 Franchigie e scoperti Le indennità che risultassero dovute dalla Società, ad eccezione della perdita totale e dell'abbandono, saranno pagate previa deduzione della seguente franchigia fissa, che rimane a carico dell'assicurato, da applicare per ogni e ciascun avvenimento: a) somma assicurata fino a Euro ,00: 1- fino a 10 anni di età: 0,75%, da calcolarsi sulla somma assicurata, con il minimo di Euro 200,00 ed il massimo di Euro 800,00; 2- oltre 10 anni di età: 1,25%, da calcolarsi sulla somma assicurata, con il minimo di Euro 400,00 ed il massimo di Euro 1.000,00; b) somma assicurata oltre Euro ,00 e fino a Euro ,00: Euro 1.200,00; c) somma assicurata oltre Euro ,00 e fino a Euro ,00: Euro 2.000,00; Pagina 8 di 12

15 d) somma assicurata oltre Euro ,00 e fino a Euro ,00: Euro 2.500,00; e) somma assicurata oltre Euro ,00: da stabilirsi con apposito Patto Speciale, ma con il minimo di Euro 2.500,00. Inoltre sarà applicato lo scoperto del 15%, che rimane a carico dell'assicurato, dell'importo indennizzabile, prima di dedurre la franchigia, nei seguenti casi: f) perdita totale o abbandono dell'unità costruita in ferrocemento; g) sottrazione totale di unità in conseguenza di furto, rapina e pirateria; h) perdita totale o abbandono o danni parziali conseguenti ad incendio di unità sprovvista di efficiente impianto fisso di estinzione comandato a distanza oppure automatico e munita di motore/i entrobordo o entrofuoribordo: a benzina diesel sovralimentati con turbina a gas di scarico priva di raffreddamento ad acqua; i) danni parziali derivanti dell'eventuale estensione di cui al Patto Speciale D) "Regate Veliche". In caso di perdita totale o danni parziali ai battelli di servizio, mezzi collettivi di salvataggio e motori fuoribordo si applica lo scoperto del 15% in sostituzione della franchigia e con il massimo di Euro 1.500,00. Art. 20 Rinuncia alla rivalsa La Società rinuncia alla rivalsa contro il comandante o il conducente dell'unità, nonché nei confronti del cantiere o rimessaggio presso il quale si trova l'unità per danni allo stesso imputabili salvo il caso di dolo dovuti ad incendio durante la giacenza e durante i lavori di ordinaria manutenzione dell'unità da diporto nel detto cantiere o rimessaggio; l'azione di rivalsa non sarà altresì esercitata nel caso di dolo dei dipendenti di questi ultimi. Art. 21 Pagamento dell'indennizzo La Società pagherà le indennità a suo carico entro trenta giorni dalla data di presentazione di tutti i documenti giustificativi, ivi compreso, in caso di furto rapina e pirateria, il "certificato di chiusa inchiesta" qualora richiesto dalla Società e, in caso di perdita totale e furto totale, l'estratto del registro di iscrizione dal quale risulti la cancellazione dell'unità soggetta ad iscrizione. In caso di abbandono, il termine di trenta giorni decorre dall'accettazione dell'abbandono da parte della Società o dal giorno del riconoscimento giudiziale della validità dell'abbandono stesso. In caso di sinistro per il quale, da parte dell'autorità Marittima, Giudiziaria o Amministrativa, siano in corso procedimenti per l'accertamento di eventuali responsabilità penali, è facoltà della Società di sospendere la liquidazione delle indennità che potessero essere dovute all'assicurato, fino a chiusura dell'inchiesta ovvero fino al deposito della sentenza penale irrevocabile. Pagina 9 di 12

16 PATTI SPECIALI Sono operanti solo se espressamente richiamati in polizza e se sia stato pagato il relativo premio, alle condizioni e nei limiti della forma di garanzia stipulata e specificata nel mod (garanzia A oppure B oppure C ), e sono soggetti alle prescrizioni, limitazioni ed esclusioni previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione. D) REGATE VELICHE In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene di estendere la validità della presente assicurazione durante la partecipazione dell'unità alle regate veliche compresi relativi allenamenti e prove. Sono escluse da questa estensione di garanzia le unità a vela: - con armamento frazionato e crocette non acquartierate unitamente a sartie volanti strutturali; - con alberi in carbonio; - multiscafi; - prototipi. Alle suindicate definizioni si attribuisce il seguente significato: Armamento frazionato: quando l'attacco dello strallo di prua all'albero è posizionato ad una altezza inferiore al 95% della lunghezza dell'albero stesso, misurata dalla coperta. Crocette acquartierate: le crocette dell'albero la cui angolazione, rispetto alla sezione maestra dello scafo, è uguale o maggiore di 21 gradi. Sartie volanti: le sartie, destinate a contrastare gli sforzi dell'albero ad armamento frazionato, che vengono tesate verso poppa. Le sartie volanti sono considerate strutturali quando, in presenza di armamento frazionato, l'albero non e dotato di crocette acquartierate. Nel caso di scelta della forma di garanzia A, i danni che colpiscano le vele, gli alberi, i boma, le manovre fisse e correnti, saranno risarciti in quanto siano conseguenza diretta di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, incaglio, urto e collisione dell'unità. L estensione prevista dal presente Patto Speciale non vale durante la normale navigazione. Le indennità che risultassero dovute dalla Società saranno soggette all'applicazione dello scoperto e della franchigia previsti dall Art. 19 Franchigie e scoperti delle Condizioni Generali di Assicurazione. E) LOCAZIONE O NOLEGGIO O ALTRI CONTRATTI DI UTILIZZO DELL'UNITA In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene di estendere la validità della presente assicurazione all'unità durante il periodo in cui essa è utilizzata in base a contratto di locazione o noleggio (ovvero in base ad altro contratto a titolo oneroso) senza equipaggio. F) ALLUVIONE E INONDAZIONE In parziale deroga all'art. 11 Rischi esclusi punto e) delle Condizioni Generali di Assicurazione la garanzia é operante anche per i danni derivanti da alluvione e/o inondazione. G) BAGAGLI ED OGGETTI PERSONALI (applicabile solo nell ambito della garanzia "A") In parziale deroga all'art. 7 Oggetto assicurato delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia viene estesa ai danni materiali e diretti agli indumenti, oggetti di uso personale, bauli, valigie, borse, apparecchiatura fotografiche e da ripresa, attrezzature da pesca, sportive e da immersione subacquea, biciclette, ciclomotori. I corredi foto-cine-ottici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, ecc.) sono considerati quali unico oggetto. Pagina 10 di 12

17 Restano esclusi: documenti, denaro, titoli di credito, gioielli, oggetti in materiale prezioso, oggetti d'arte e di antiquariato. L'assicurazione è operante purché gli oggetti assicurati siano di proprietà del Contraente, dell'assicurato e/o dei loro familiari e si trovino sull'unità descritta in polizza. I danni agli oggetti assicurati sono risarcibili a seguito di furto e rapina ovvero in quanto siano direttamente conseguenti ai seguenti avvenimenti che colpiscono l'unità assicurata: incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto, collisione, affondamento, sommersione o allagamento dell'unità, ferme restando le prescrizioni, le delimitazioni e le esclusioni previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione. Le indennità saranno pagate in base al valore commerciale degli oggetti perduti o danneggiati previa deduzione, in deroga all Art. 19 Franchigie e scoperti delle Condizioni Generali di Assicurazione, dello scoperto del 20% dell'importo indennizzabile e con il limite di Euro 260,00 per singolo oggetto e comunque per un importo complessivo non superiore al 3% della somma assicurata per l'unità. H) TRASFERIMENTI TERRESTRI In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene di estendere la validità della presente assicurazione durante i trasferimenti a terra (incluse le soste o le giacenze nonché le operazioni di carico e scarico) dell'unità effettuati per ferrovia o a mezzo di idoneo autoveicolo o di idoneo carrello, nell'ambito dei Paesi europei. Tali trasferimenti devono essere effettuati nel rispetto di leggi, regolamenti e disposizioni in vigore. I) DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE PER DANNI PARZIALI (applicabile solo nell ambito della garanzia "A" o della garanzia "B") In deroga all Art Danni parziali - terzo comma delle condizioni Generali di Assicurazione, all'indennità per danni parziali non verrà applicata la "regola proporzionale', prevista dall'art del Codice Civile, nel caso in cui la somma assicurata sia inferiore al valore commerciale dell'unità al momento dei sinistro fino al limite del 20%. L'applicazione della "regola proporzionale" sarà effettuata in relazione agli importi eccedenti il predetto limite. K) ALTRI DANNI ALL'APPARATO MOTORE E ALL'IMPIANTO ELETTRICO (applicabile solo nell ambito della garanzia "A", per unità di valore assicurato superiore a Euro ,00 e sino ad otto anni di età dello scafo) In deroga a quanto previsto Art. 11 Rischi esclusi lettera m) delle Condizioni Generali di Assicurazione, premesso che il contraente dichiara che l'apparato motore dell'unità assicurata è provvisto di efficiente congegno di rilevazione e/o di protezione in caso di surriscaldamento, l'assicurazione viene estesa a coprire i danni parziali all'apparato motore ed all'impianto elettrico causati da cattivo tempo ovvero da surriscaldamento dell'apparato motore a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese dal mare. La presente estensione comprende altresì i danni parziali all'apparato motore ed all'impianto elettrico conseguenti a vizio occulto, ferma l'esclusione delle parti affette da vizio. Le indennità che risultassero dovute dalla Società, per questa estensione di garanzia, saranno pagate previa deduzione dello scoperto del 30% che rimane a carico dell'assicurato, prima di dedurre la franchigia. Pagina 11 di 12

18 COSA FARE IN CASO DI SINISTRO - Denunciare immediatamente in qualsiasi caso il sinistro (cfr. Art. 12 Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro) all'ufficio Danni Corpi del Ramo Trasporti della Direzione della Società, al seguente indirizzo: RAMO TRASPORTI UFF. DANNI CORPI Via Leonida Bissolati n ROMA TELEFONO: (Ramo Trasporti Uff. Danni Corpi) TELEFAX: (Att. RAMO TRASPORTI UFF. DANNI CORPI) - Presentare immediatamente denuncia alle locali competenti Autorità marittime, consolari e/o di polizia (cfr. Art.12 Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro): una copia vistata della denuncia dovrà essere poi consegnata agli assicuratori. - Non procedere a smontaggi, riparazioni e recuperi che, senza aggravi di danno, possano essere rimandati all'intervento di un nostro perito (cfr. Art. 17 Danni parziali). - A riparazioni avvenute, presentare le fatture comprovanti le spese sostenute. SUGGERIMENTI IN CASO DI SOCCORSO Qualora ci si trovi nella necessità di chiedere soccorso, si consiglia di tenere ben presente quanto segue: a) verificare se non sia possibile ripristinare con i mezzi di bordo navigabilità e governabilità dell'imbarcazione; b) se la richiesta di soccorso diventa indispensabile: 1. cooperare attivamente con i soccorritori, e offrire la propria cima piuttosto che prendere quella del soccorritore; 2. evitare per quanto possibile la sottoscrizione di contratti che determinino a priori riconoscimenti di debito o pagamenti di somme di denaro al soccorritore; 3. evitare, per quanto possibile, di abbandonare l'imbarcazione e seguirne da vicino le sorti fino a quando non sia condotta in sicurezza; 4. appena a terra, ove non sia stato possibile prima, dare avviso dell'accaduto agli assicuratori (a mezzo telefono o fax all'uff. Danni Corpi del Ramo Trasporti della Società), chiedendone l'intervento. c) annotare le varie fasi dell'operazione (compreso: tempo impiegato, distanze percorse, mezzi e persone intervenute), così da poter fare una chiara esposizione nella "Denuncia di evento straordinario" da presentare alle più vicine Autorità Marittime o Pubbliche in base all Art. 182 del Codice della Navigazione. Poiché la maggior parte delle richieste di interventi di salvataggio avviene per avarie ai motori, si consiglia di controllare che la strumentazione e l'impianto elettrico siano in perfetto stato di funzionamento, e che le provviste siano sufficienti per la navigazione che si intende intraprendere. Pagina 12 di 12

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa,

Dettagli

POLIZZA NAUTICA. per l assicurazione di unità da diporto

POLIZZA NAUTICA. per l assicurazione di unità da diporto POLIZZA NAUTICA per l assicurazione di unità da diporto Condizioni di Assicurazione Sommario 1 Definizioni 2 Condizioni Generali di Assicurazione valide per tutte le garanzie 3 Garanzie: Responsabilità

Dettagli

Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa. ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Responsabilità Civile Terzi e Dipendenti Enti Pubblici Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa, comprensiva

Dettagli

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTO RC Vita Privata in convenzione con la BANCA VERONESE CREDITO COOPERATIVO DI CONCAMARISE Società Cooperativa Il presente fascicolo informativo contenente

Dettagli

DEFINIZIONI. - Apparato motore : il motore propulsore con il relativo equipaggiamento elettrico ed impianti

DEFINIZIONI. - Apparato motore : il motore propulsore con il relativo equipaggiamento elettrico ed impianti DEFINIZIONI Alle sottoindicate denominazioni si attribuisce il seguente significato - Apparato motore : il motore propulsore con il relativo equipaggiamento elettrico ed impianti accessori, il riduttore,

Dettagli

ASSICURAZIONE DELLE UNITÀ DA DIPORTO

ASSICURAZIONE DELLE UNITÀ DA DIPORTO ASSICURAZIONE DELLE UNITÀ DA DIPORTO Condizioni contrattuali Edizione 03/2011 ASSICURAZIONE DELLE UNITÀ DA DIPORTO CONDIZIONI CONTRATTUALI 1di 12 Definizioni Pag. 3 Norme che regolano l assicurazione in

Dettagli

Fascicolo Informativo (ai sensi art. 30 del Regolamento n 35 del 26/05/2010)

Fascicolo Informativo (ai sensi art. 30 del Regolamento n 35 del 26/05/2010) Fascicolo Informativo (ai sensi art. 30 del Regolamento n 35 del 26/05/2010) Contratto : Decennale Postuma Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa e le Condizioni Generali di Assicurazione

Dettagli

Condizioni di assicurazione

Condizioni di assicurazione Mod. AN 04-B - Ed. 4/04 Unità da Diporto Assicurazione Trasporti Condizioni di assicurazione Le presenti Condizioni di assicurazione sono formate da n. x pagine 1 di 6 DEFINIZIONI APPARATO MOTORE Il motore

Dettagli

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE. La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP ma

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE. La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP ma UFFICIO REGISTRO BOLLO RADIO ASSICURAZIONI ROMA - Copertina Fascicolo Informativo Sig... Date viaggio... Destinazione... CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE 509945135 INTER PARTNER ASSISTANCE Interassistance

Dettagli

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione malattia/invalidità permanente da malattia

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione malattia/invalidità permanente da malattia Contratto di Assicurazione malattia/invalidità permanente da malattia Invalidità permanente da malattia/mod. X0420.0 Edizione 11/2007 Assicurazione malattia/ipm La presente Nota Informativa è redatta secondo

Dettagli

INFORMATIVA ALL'ASSICURATO ( allegati per l'assicurato )

INFORMATIVA ALL'ASSICURATO ( allegati per l'assicurato ) INFORMATIVA ALL'ASSICURATO ( allegati per l'assicurato ) Il presente fascicolo contiene: Contratto Assicurativo o Tutela Legale NB: Assolve funzione di Contratto Assicurativo e Ricevuta Fiscale (eventualmente

Dettagli

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 SEZIONE A (ex modello 7A) COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI

Dettagli

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO SI DICHIARA QUANTO SEGUE

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO SI DICHIARA QUANTO SEGUE ALLEGATO 7B INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO PREMESSO che ai sensi della vigente normativa, l intermediario assicurativo

Dettagli

A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA DI ASSICURAZIONE

A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA DI ASSICURAZIONE La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente e l Assicurato devono prendere

Dettagli

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI ACQUISTI MICHELIN ITALIA Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1 CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1. Premessa... 3 2. Principi etici... 3 3. Prezzi... 3 4. Consegna della fornitura... 3 5.

Dettagli

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 del reg. ISVAP n. 5/2006 in tema

Dettagli

Via Paracelso, 14-20864 Agrate Brianza (MB) Tel. 039.6056804 - Fax 039.6899940

Via Paracelso, 14-20864 Agrate Brianza (MB) Tel. 039.6056804 - Fax 039.6899940 Via Paracelso, 14-20864 Agrate Brianza (MB) Tel. 039.6056804 - Fax 039.6899940 Filo diretto Assicurazioni S.p.A. - Via Paracelso, 14-20864 Agrate Brianza (MB) - Tel. 039.6056804 - Fax 039.6899940 - www.filodiretto.it

Dettagli

GENERALI SEI IN UFFICIO

GENERALI SEI IN UFFICIO GENERALI SEI IN UFFICIO Contratto di Assicurazione per la copertura dei rischi dell'ufficio Il presente Fascicolo informativo, contenente - Nota informativa, comprensiva del glossario - Condizione di assicurazione

Dettagli

NOTA INFORMATIVA. Contratto di assicurazione per la responsabilità civile dell'unità da diporto non derivante dalla navigazione a motore

NOTA INFORMATIVA. Contratto di assicurazione per la responsabilità civile dell'unità da diporto non derivante dalla navigazione a motore NOTA INFORMATIVA Contratto di assicurazione per la responsabilità civile dell'unità da diporto non derivante dalla navigazione a motore La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto

Dettagli

ESTRATTO POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE KITE-BOARD

ESTRATTO POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE KITE-BOARD ESTRATTO POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE KITE-BOARD ALL. 10 Il presente documento riporta un estratto delle condizioni di polizza e ha scopo puramente informativo. Il testo integrale del contratto originale

Dettagli

1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE

1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE OGGETTO E DELIMITAZIONE DELL' ASSICURAZIONE PROFESSIONAL Amministratore di stabili condominiali SCHEDA DI COPERTURA 005 Le condizioni che seguono integrano le Condizioni di Assicurazione previste dal mod.

Dettagli

SKIPPERASSICURATO. Condizioni Generali di Assicurazione relative alla Responsabilità Civile NATANTI

SKIPPERASSICURATO. Condizioni Generali di Assicurazione relative alla Responsabilità Civile NATANTI SKIPPERASSICURATO Condizioni Generali di Assicurazione relative alla Responsabilità Civile NATANTI Definizioni Nel testo che segue si intendono: per Alienazione: trasferimento a qualsiasi titolo della

Dettagli

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche SEZIONE PRIMA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELL ECCESSO E RIDUZIONE OBBLIGATORIA DELLA FRANCHIGIA

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche SEZIONE PRIMA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELL ECCESSO E RIDUZIONE OBBLIGATORIA DELLA FRANCHIGIA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE CONDIZIONI OBBLIGATORIE: AUMENTO MASSIMALE DA EURO 150.000,00 A EURO 3.000.000,00 E RIDUZIONE DELLA FRANCHIGIA DA EURO 50.000,00 A EURO 15.000,00 CONDIZIONI

Dettagli

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO IVASS/ISVAP 5/2006 SEZIONE A

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO IVASS/ISVAP 5/2006 SEZIONE A MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO IVASS/ISVAP 5/2006 SEZIONE A COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI

Dettagli

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE LIGURIA PROTEGGE Il presente Fascicolo Informativo contenente a) Nota Informativa b) Condizioni di assicurazione deve essere consegnato al contraente

Dettagli

NOTA INFORMATIVA. Rischi Vari - Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile

NOTA INFORMATIVA. Rischi Vari - Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile NOTA INFORMATIVA Rischi Vari - Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile ( ai sensi dell articolo 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio

Dettagli

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA UNITÀ DA DIPORTO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA UNITÀ DA DIPORTO CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA UNITÀ DA DIPORTO Gentile Cliente, Grazie per aver scelto la polizza unità da diporto per tutelare la sua imbarcazione. La polizza unità da diporto è stata progettata

Dettagli

L urto nella navigazione da diporto Inquadramento della disciplina ed aspetti applicativi

L urto nella navigazione da diporto Inquadramento della disciplina ed aspetti applicativi L urto nella navigazione da diporto Inquadramento della disciplina ed aspetti applicativi Avv. Enrico Mordiglia Studio Legale Mordiglia Genova - Milano Inquadramento normativo > Codice della nautica da

Dettagli

NOTA INFORMATIVA CONVENZIONE ASSICURATIVA F.I.A.I.P / ITAS ASSICURAZIONI SPA

NOTA INFORMATIVA CONVENZIONE ASSICURATIVA F.I.A.I.P / ITAS ASSICURAZIONI SPA CONVENZIONE ASSICURATIVA F.I.A.I.P / ITAS ASSICURAZIONI SPA Polizza/Responsabilità Civile Professionale Agenti di Affari in Mediazione e Agenti di Affari in Mediazione Creditizia NOTA INFORMATIVA Polizza

Dettagli

NORME TARIFFARIE PER LA GARANZIA DELLA RESPONSABILITA CIVILE OBBLIGATORIA

NORME TARIFFARIE PER LA GARANZIA DELLA RESPONSABILITA CIVILE OBBLIGATORIA Area Tecnica RAMI AUTO NORME TARIFFARIE in vigore dal 01/04/2013 NORME TARIFFARIE PER LA GARANZIA DELLA RESPONSABILITA CIVILE OBBLIGATORIA ---------------------------------------- NATANTI, IMBARCAZIONI,

Dettagli

C:\SIGMA\FORM\LOGO\LFONDSAI_DIVSAI-GRIGIO.BMP C:\SIGMA\FORM\LOGO\LOGO_FONDSAI_DIVIS_SAI_150.BMP C:\SIGMA\FORM\LOGO\LFONDSAI_DIVSAI-GRIGIO.

C:\SIGMA\FORM\LOGO\LFONDSAI_DIVSAI-GRIGIO.BMP C:\SIGMA\FORM\LOGO\LOGO_FONDSAI_DIVIS_SAI_150.BMP C:\SIGMA\FORM\LOGO\LFONDSAI_DIVSAI-GRIGIO. C:\SIGMA\FORM\LOGO\Logo_Gruppo_Retro_150.bmp FONE FONE FONE FABI FOIN FOIF FASS F.ORO F.CLA F.VIP FONN FOVI FONE Uffici di Firenze - Via Lorenzo il Magnifico n.1 - C.A.P. 50129 - Tel. 055/47941 - Fax 055/4792087

Dettagli

Guida al Piano Rischio Premorienza. Convenzione ASDEP

Guida al Piano Rischio Premorienza. Convenzione ASDEP Guida al Piano Rischio Premorienza Convenzione ASDEP Servizio di consulenza ai clienti Numero Telefonico 06 59054249 dall estero: prefisso per l Italia +39 06 59054249 orari: 09,00 12,30 dal lunedì al

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Art. 1 Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche che giuridiche) in conformità all'art. 37 dello Statuto

Dettagli

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO ISVAP. 5/2006

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO ISVAP. 5/2006 MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO ISVAP. 5/2006 SEZIONE A (ex modello 7A) COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI

Dettagli

NOTA INFORMATIVA PER NATANTI E MOTORI AMOVIBILI PRODOTTO NAUTICA SASA

NOTA INFORMATIVA PER NATANTI E MOTORI AMOVIBILI PRODOTTO NAUTICA SASA NOTA INFORMATIVA PER NATANTI E MOTORI AMOVIBILI PRODOTTO NAUTICA SASA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DANNI DIVERSI DALL R.C. (Ai sensi dell'articolo 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005

Dettagli

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE NUOVA POLIZZA SKIPPER ED. 10/2007 MOD. 7 (EX PORTAFOGLIO 6263/ NUOVA POLIZZA SKIPPER)

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE NUOVA POLIZZA SKIPPER ED. 10/2007 MOD. 7 (EX PORTAFOGLIO 6263/ NUOVA POLIZZA SKIPPER) CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE NUOVA POLIZZA SKIPPER ED. 10/2007 MOD. 7 (EX PORTAFOGLIO 6263/ NUOVA POLIZZA SKIPPER) SEZIONE 1 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA

Dettagli

Sezione II - Condizioni particolari per il prodotto SARASAVE club. - Condizioni particolari per il prodotto SARACOVER club

Sezione II - Condizioni particolari per il prodotto SARASAVE club. - Condizioni particolari per il prodotto SARACOVER club SARA assicurazioni spa Assicuratrice ufficiale dell Automobile Club d Italia Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.) Sede e Direzione Generale 00198 Roma - Italia - Via Po n. 20 Iscrizione Tribunale Roma

Dettagli

Agenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio. Via Beroaldi 29 Tel. 051/801532-802521 Fax 051/808193

Agenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio. Via Beroaldi 29 Tel. 051/801532-802521 Fax 051/808193 Agenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio Via Beroaldi 29 Tel. 051/801532-802521 Fax 051/808193 CONDIZIONI SPECIFICHE ART.1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE A parziale deroga del primo comma

Dettagli

GARANZIE RELATIVE AL PARCO AUTOMEZZI COSMO S.p.A. CAPITOLATO 2

GARANZIE RELATIVE AL PARCO AUTOMEZZI COSMO S.p.A. CAPITOLATO 2 GARANZIE RELATIVE AL PARCO AUTOMEZZI COSMO S.p.A. CAPITOLATO 2 Capitolato di assicurazione C.V.T. per la copertura dei rischi Incendio; Furto; Eventi Naturali; Eventi Sociopolitici; Ricorso Terzi; Cristalli;

Dettagli

La Nota Informativa non sostituisce quanto regolamentato dalle Condizioni di Assicurazione

La Nota Informativa non sostituisce quanto regolamentato dalle Condizioni di Assicurazione Pag. 1 di 5 NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEL RAMO CREDITO (predisposta in conformità dell art. 185 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private) Avvertenza La

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA C O M U N E D I B R U I N O PROVINCIA DI TORINO - C. A. P. 10090 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO DIGITALE Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 14/4/2011 Depositato

Dettagli

Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente la Nota Informativa

Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente la Nota Informativa FASCICOLO INFORMATIVO POSTUMA DECENNALE RISARCITORIA In riferimento all art.1669 Codice Civile Polizza tutti i rischi della costruzione di opere civili Il Fascicolo Informativo, contenente : a) Nota Informativa,

Dettagli

CONTRATTO DI FORNITURA (Rif. CIG: ) TRA

CONTRATTO DI FORNITURA (Rif. CIG: ) TRA 1 CONTRATTO DI FORNITURA (Rif. CIG: ) TRA l Istituto per la Microelettronica e Microsistemi del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di seguito indicato per brevità Istituto, con Codice Fiscale nr.80054330586

Dettagli

AutoMia Reale. 6 a 4 a. 2 a A B C D E F G H I. 26 a 30 a 34 a 36 a. 38 a. Contratto di assicurazione per la tutela nella circolazione e nei viaggi

AutoMia Reale. 6 a 4 a. 2 a A B C D E F G H I. 26 a 30 a 34 a 36 a. 38 a. Contratto di assicurazione per la tutela nella circolazione e nei viaggi a14 a 12 10 a 8 a 6 a 4 a a a18 16 a 20 22 a A UTO M I 24 a 26 a 28 a 30 a 32 a 34 a 36 a 38 a CLASSI DI MERITO 2 a A B C L D E F G H I AUTOVETTURE AutoMia Reale Contratto di assicurazione per la tutela

Dettagli

Regolamento per l utilizzo delle attrezzature cinematografiche e fotografiche

Regolamento per l utilizzo delle attrezzature cinematografiche e fotografiche Regolamento per l utilizzo delle attrezzature cinematografiche e fotografiche Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento 1. Il presente regolamento definisce i criteri e le modalità per la concessione in

Dettagli

Responsabilità Civile Amministrativa Contabile Colpa Grave

Responsabilità Civile Amministrativa Contabile Colpa Grave Destinatari dell Assicurazione Qualunque persona che abbia assunto, attualmente o nel passato o che assumerà nel futuro, un rapporto di servizio o di lavoro dipendente od autonomo con la Pubblica Amministrazione,

Dettagli

ESTRATTO DELLE CONVENZIONI ASSICURATIVE 2015/2016 (coperture infortuni redatte come da decreto legislativo 03/11/2010)

ESTRATTO DELLE CONVENZIONI ASSICURATIVE 2015/2016 (coperture infortuni redatte come da decreto legislativo 03/11/2010) ESTRATTO DELLE CONVENZIONI ASSICURATIVE 2015/2016 (coperture infortuni redatte come da decreto legislativo 03/11/2010) Le coperture assicurative stipulate per il periodo 2015/2016 sono le seguenti: Polizza

Dettagli

Essenziale. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva

Essenziale. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva Essenziale Nota Informativa Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva

Dettagli

Infortuni Viaggiare. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva

Infortuni Viaggiare. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva Infortuni Viaggiare Nota Informativa Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS ma il suo contenuto non è soggetto

Dettagli

SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce)

SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce) Pagina 1 di 5 SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce) RC DANNI PATRIMONIALI DIRIGENTI AREA 7 ISPRA In riferimento alla gara a procedura

Dettagli

del 27/02/2007 n. 184

del 27/02/2007 n. 184 D E T E RMINAZI ONE DEL DIRIGENTE del 27/02/2007 n. 184 I X S E T T O R E T u t e l a d e l l A m b i e n t e Oggetto: Approvazione schemi per la stipulazione delle garanzie finanziarie relative alle attività

Dettagli

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. Il presente Fascicolo Informativo contenente

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. Il presente Fascicolo Informativo contenente CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA DEL VETTORE STRADALE ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PER I DANNI ALLE MERCI TRASPORTATE POLIZZA RESPONSABILITÀ VETTORIALE Il presente Fascicolo

Dettagli

COMUNE DI SANSEPOLCRO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE

COMUNE DI SANSEPOLCRO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE COMUNE DI SANSEPOLCRO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE Approvato con delibera di Giunta Municipale n. 9 del 10.01.2011 INDICE 1. Premessa 2. Accesso al servizio 3. Finalità della

Dettagli

CAPITOLATO DI POLIZZA KASKO

CAPITOLATO DI POLIZZA KASKO CAPITOLATO DI POLIZZA KASKO Nel testo che segue, si deve intendere per: DEFINIZIONI ASSICURATO ASSICURAZIONE BROKER CONTRAENTE ASSICURATI INDENNIZZO INDENNITÀ LIMITE DI INDENNIZZO PERIODO DI ASSICURAZIONE

Dettagli

Responsabilità Civile Natanti a Motore

Responsabilità Civile Natanti a Motore Responsabilità Civile Natanti a Motore Condizioni Generali di Assicurazione L Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali

Dettagli

VENDITA DI ELETTRODOMESTICI A DOMICILIO

VENDITA DI ELETTRODOMESTICI A DOMICILIO CONTRATTO TIPO di VENDITA DI ELETTRODOMESTICI A DOMICILIO 1 CONTRATTO DI VENDITA DI ELETTRODOMESTICI A DOMICILIO La Società...., con sede legale in, partita IVA. ed iscritta nel Registro delle Imprese

Dettagli

Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente

Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente E.P.A.P. Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale Via Vicenza, 7-00185 Roma Tel: 06 69.64.51 - Fax: 06 69.64.555 E-mail: info@epap.it - Sito web: www.epap.it Codice fiscale: 97149120582 Regolamento

Dettagli

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI ALLEGATO N. 7A Prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione gli intermediari consegnano al contraente copia della presente comunicazione informativa 1

Dettagli

CONDIZIONI CONTRATTUALI

CONDIZIONI CONTRATTUALI CONDIZIONI CONTRATTUALI Contratto di capitalizzazione a premio unico e premi integrativi, con rivalutazione annuale del capitale assicurato (tariffa n 357) PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO Articolo 1 -

Dettagli

Tua Assicurazioni S.p.A.

Tua Assicurazioni S.p.A. Fascicolo Informativo Copertina Tua Assicurazioni S.p.A. Gruppo Cattolica Assicurazioni Contratto di garanzia fidejussoria per l'ingresso in Italia Il presente Fascicolo Informativo, contenente a. Nota

Dettagli

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CILIVE PROFESSIONALE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CILIVE PROFESSIONALE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CILIVE PROFESSIONALE Responsabilità Civile Professionale Il presente Fascicolo Informativo contenente a) Nota Informativa b) Condizioni di assicurazione deve

Dettagli

Polizza di Assicurazione Multirischi

Polizza di Assicurazione Multirischi Polizza di Assicurazione Multirischi Mod. 452/A Edizione gennaio 2014 Contratto di Assicurazione Multirischi Il presente Fascicolo informativo, contenente: a) Nota informativa, comprensiva del Glossario;

Dettagli

DUAL Professionisti Edizione 032013 Proposta di assicurazione R.C. professionale dei Periti Assicurativi

DUAL Professionisti Edizione 032013 Proposta di assicurazione R.C. professionale dei Periti Assicurativi DUAL Professionisti Edizione 032013 Proposta di assicurazione R.C. professionale dei Periti Assicurativi La seguente Proposta di assicurazione è in relazione ad un polizza claims made. Essa copre esclusivamente

Dettagli

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Circolare n. 23/15 contenente disposizioni inerenti alle modalità di verifica dell avveramento delle

Dettagli

Il/La sottoscritto/a o La Società (Cognome e Nome o Ragione Sociale) Via N. CAP Città ( ) Tel. Cell. e-mail

Il/La sottoscritto/a o La Società (Cognome e Nome o Ragione Sociale) Via N. CAP Città ( ) Tel. Cell. e-mail MODULO DA UTILIZZARE PER NISTRI AVVENUTI DAL 1 OTTOBRE 2009 ASCURAZIONE DEI CLIENTI FINALI CIVILI DEL GAS - Ex Delibere AEEG 62/07 e 79/10 POLIZZE INA ASTALIA nn. 33000067591/33000067511 (30.09.2009-30.09.2010)

Dettagli

ATTESTATO DI RISCHIO. Che cos è. L attestazione sullo stato del rischio è il documento che la compagnia di

ATTESTATO DI RISCHIO. Che cos è. L attestazione sullo stato del rischio è il documento che la compagnia di ATTESTATO DI RISCHIO Che cos è L attestazione sullo stato del rischio è il documento che la compagnia di assicurazione rilascia in prossimità della scadenza annuale della polizza RCA, nel quale sono indicate

Dettagli

CONVENZIONE PER L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE. Fra ASSOCIAZIONE LOGOPEDISTI MARCHE. Italiana Assicurazioni S.p.A.

CONVENZIONE PER L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE. Fra ASSOCIAZIONE LOGOPEDISTI MARCHE. Italiana Assicurazioni S.p.A. CONVENZIONE PER L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE Fra ASSOCIAZIONE LOGOPEDISTI MARCHE e Italiana Assicurazioni S.p.A. La Convenzione Contiene la previsione degli obblighi delle Parti in relazione

Dettagli

RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE

RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE CONVENZIONE NAZIONALE per l assicurazione della RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE per Amministratori Segretari Comunali Dirigenti, Funzionari, Dipendenti della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Premessa La Legge

Dettagli

Assicurazioni RC Professionali

Assicurazioni RC Professionali Proposta di assicurazione R.C. per gli Amministratori, Dirigenti e Sindaci di Società. TAILOR MADE La seguente Proposta di assicurazione è in relazione ad un polizza claims made. Essa copre esclusivamente

Dettagli

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE FORMULA IMBARCAZIONI LA POLIZZA CHE ASSICURA CON FLESSIBILITÀ E MODULARITÀ OGNI UNITÀ DA DIPORTO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE FORMULA IMBARCAZIONI LA POLIZZA CHE ASSICURA CON FLESSIBILITÀ E MODULARITÀ OGNI UNITÀ DA DIPORTO CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE FORMULA IMBARCAZIONI LA POLIZZA CHE ASSICURA CON FLESSIBILITÀ E MODULARITÀ OGNI UNITÀ DA DIPORTO Gentile Cliente, Grazie per aver scelto formula imbarcazioni per tutelare la

Dettagli

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Circolare n. _/15 contenente disposizioni inerenti alle modalità di verifica dell avveramento delle

Dettagli

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE ALLEGATO A Art. 1 I competenti Uffici periferici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza operano le ritenute sulle competenze

Dettagli

Viaggiare. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva

Viaggiare. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva Viaggiare Nota Informativa Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva

Dettagli

Agenzia Speciale Aziende 2002 Allegato a polizza 2002.122.51843137 CONVENZIONE TRA:

Agenzia Speciale Aziende 2002 Allegato a polizza 2002.122.51843137 CONVENZIONE TRA: CONVENZIONE TRA: ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA CON SEDE IN VIA CHE GUEVARA, 4 42100 REGGIO EMILIA E COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.P.A. VIA STALINGRADO,

Dettagli

PROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA DE CASTEDDU ASSICURAZIONE GLOBALE CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO ASSICURATIVO GLOBALE

PROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA DE CASTEDDU ASSICURAZIONE GLOBALE CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO ASSICURATIVO GLOBALE PROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA DE CASTEDDU SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI E AA.GG. Servizio Provveditorato ASSICURAZIONE GLOBALE CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO ASSICURATIVO GLOBALE ART. 1. OGGETTO 1.A.

Dettagli

A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE. 1. Informazioni generali

A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE. 1. Informazioni generali NOTA INFORMATIVA (ed. 12/2011) Prodotto Vettore Stradale Assicurazione della Responsabilità Civile per i danni alle merci trasportate (ed. 12/2011) (ai sensi dell art. 185 del decreto legislativo n 209

Dettagli

TECNICO PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (D.

TECNICO PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (D. ACEA S.p.A. DISCIPLINARE TECNICO PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (D. Lgs. 81/2008 - Art. 89 punto 1 lett. e) e Art. 91) Roma, marzo 2015 Disciplinare

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE COMUNE DI GALLICANO (Provincia di Lucca) REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE 1 INDICE 1. Oggetto.3 2. Accesso al servizio...3 3. Finalità della pubblicazione...3 4. Atti da pubblicare....3

Dettagli

BOZZA DI CONTRATTO. tra

BOZZA DI CONTRATTO. tra BOZZA DI CONTRATTO tra la società TRM S.p.A., con sede in Torino, in via Livorno n. 60, Partita Iva n., in persona dell Amministratore Delegato, sig.bruno Torresin (qui di seguito denominata TRM ) - da

Dettagli

DUAL Commercialisti visto di conformità

DUAL Commercialisti visto di conformità P.I. LINE - "Visto di Conformità" DUAL Commercialisti visto di conformità Proposta di assicurazione R.C. professionale il Visto di Conformità (Ed. 02.2014) Questa Proposta si applica a professionisti e

Dettagli

STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA

STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA ART. 129 - SOGGETTI ESCLUSI DALL ASSICURAZIONE 1 Non e considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del

Dettagli

Contratto di Infortuni

Contratto di Infortuni Contratto di Infortuni Edizione 2012 NOTA INFORMATIVA POLIZZA INFORTUNI ISCRITTI AL SI. R. BO (Sindacato Ragionieri Commercialisti di Bologna) appartenenti alle categorie commercialisti e praticanti. La

Dettagli

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI Provincia di Napoli

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI Provincia di Napoli COMUNE DI MELITO DI NAPOLI Provincia di Napoli REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ON- LINE Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.ro 154 del 28/10/2010

Dettagli

SCOOTER FOR RENT CLAUSOLE

SCOOTER FOR RENT CLAUSOLE SCOOTER FOR RENT CLAUSOLE 1_condizioni di accessibilità al noleggio di ciclomotori e motoveicoli Per il noleggio di ciclomotori di 50cc è richiesta un età minima di 14 anni, un documento d identità valido

Dettagli

POLIZZA Assicurativa Navigazione da diporto CONVENZIONE MICROGEO- Lega Navale Italiana N

POLIZZA Assicurativa Navigazione da diporto CONVENZIONE MICROGEO- Lega Navale Italiana N POLIZZA Assicurativa Navigazione da diporto CONVENZIONE MICROGEO- Lega Navale Italiana N ASSICURATO Nome Cognome Indirizzo CF / P. IVA AI termini contrassegnati con l asterisco le parti attribuiscono il

Dettagli

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE GLOBALE FABBRICATI CIVILI

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE GLOBALE FABBRICATI CIVILI CONTRATTO DI ASSICURAZIONE GLOBALE FABBRICATI CIVILI Ecos Il presente Fascicolo Informativo contenente a) Nota Informativa b) Condizioni di assicurazione deve essere consegnato al contraente prima della

Dettagli

linea SOLUTIO Protection Medici SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto:

linea SOLUTIO Protection Medici SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto: linea SOLUTIO SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto: Protection Medici Tipologia di prodotto: Protection Medici è un prodotto assicurativo a contraenza collettiva e individuale dedicato al libero professionista

Dettagli

Convegno Culturale Interregionale AIPAI. CASO PRATICO n. 3

Convegno Culturale Interregionale AIPAI. CASO PRATICO n. 3 a cura di FABIO RIMEDIOTTI COESISTENZA DI POLIZZE: CASO PRATICO n. 3 GLOBALE FABBRICATI DEL CONDOMINIO POLIZZA INCENDIO DEL SINGOLO CONDOMINO POLIZZA INCENDIO DI UN ESERCIZIO COMMERCIALE Condominio Tubo

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 1 CONTRATTO E PREZZI 1.1 L ordine deve intendersi come proposta irrevocabile da parte del committente 1.2 Geo Italy emette conferma d ordine al Cliente che deve confermare

Dettagli

IL COMUNE DI GENOVA, di seguito per brevità, denominato Comune, con sede in via Garibaldi 9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato

IL COMUNE DI GENOVA, di seguito per brevità, denominato Comune, con sede in via Garibaldi 9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato CONTRATTO FRA IL COMUNE DI GENOVA E... PER L ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI E NUCLEI DI NAZIONALITÀ STRANIERA SEGUITI DALL UFFICIO CITTADINI SENZA TERRITORIO PERIODO...

Dettagli

MODULO PROPOSTA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE degli ARCHITETTI/INGEGNERI

MODULO PROPOSTA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE degli ARCHITETTI/INGEGNERI MODULO PROPOSTA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE degli ARCHITETTI/INGEGNERI NOTA a) E indispensabile rispondere a tutte le domande contenute nel questionario. b) Qualora lo spazio riservato alle risposte

Dettagli

NOTA INFORMATIVA Polizza Responsabilità Civile Professionale Medici-Chirurghi

NOTA INFORMATIVA Polizza Responsabilità Civile Professionale Medici-Chirurghi NOTA INFORMATIVA Polizza Responsabilità Civile Professionale Medici-Chirurghi La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS (già ISVAP), ma il suo contenuto non è soggetto

Dettagli

Contratto di assicurazione Danni Nautica Passione Blu

Contratto di assicurazione Danni Nautica Passione Blu Contratto di assicurazione Danni Nautica Passione Blu Condizioni di assicurazione Danni Natanti Edizione 10/02/2015 Servizio Clienti Retro di copertina Pagina 2 di 2 GLOSSARIO Abbandono: si ha abbandono

Dettagli

L Istituto di Credito con sede in Via iscritto al Registro delle Imprese

L Istituto di Credito con sede in Via iscritto al Registro delle Imprese ALLEGATO 1 CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA tra L Associazione Pistoia Futura Laboratorio per la Programmazione Strategica della Provincia di Pistoia, con sede in Pistoia Piazza San

Dettagli

REGOLAMENTO. 1. Le proposte potranno avere per oggetto offerte d acquisto per i. a) L immobile sito in Canzo Via Vittorio Veneto n.

REGOLAMENTO. 1. Le proposte potranno avere per oggetto offerte d acquisto per i. a) L immobile sito in Canzo Via Vittorio Veneto n. REGOLAMENTO 1. Le proposte potranno avere per oggetto offerte d acquisto per i lotti in appresso indicati: a) L immobile sito in Canzo Via Vittorio Veneto n. 57/a; prezzo base 271.292,80. La consegna avverrà

Dettagli

MODULO DI PROPOSTA NOTE IMPORTANTI. Mediatore Creditizio Agente in attività Finanziaria

MODULO DI PROPOSTA NOTE IMPORTANTI. Mediatore Creditizio Agente in attività Finanziaria MODULO DI PROPOSTA NOTE IMPORTANTI Il presente questionario è relativo alla stipulazione di una polizza Claims Made, in base alla quale la copertura assicurativa riguarderà esclusivamente le richieste

Dettagli

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI A TUTELA DELL UTENZA IN MATERIA DI FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA MEDIANTE CONTRATTI A DISTANZA

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI A TUTELA DELL UTENZA IN MATERIA DI FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA MEDIANTE CONTRATTI A DISTANZA ALLEGATO A Alla delibera n. REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI A TUTELA DELL UTENZA IN MATERIA DI FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA MEDIANTE CONTRATTI A DISTANZA Art. 1 (Definizioni) 1. 1.

Dettagli

POLIZZA RC FAMIGLIA INDICE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO 2 DEFINIZIONI 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3

POLIZZA RC FAMIGLIA INDICE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO 2 DEFINIZIONI 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3 POLIZZA RC FAMIGLIA INDICE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO 2 DEFINIZIONI 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 5 Il presente fascicolo è redatto

Dettagli

CONTRATTO PER VENDITA FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI

CONTRATTO PER VENDITA FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI CONTRATTO PER VENDITA FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI CONTRATTO DI VENDITA DI BENI STIPULATO FUORI DEI LOCALI COMMERCIALI DELL IMPRESA. 1. CONTRAENTI: VENDITORE: DENOMINAZIONE... INDIRIZZO SEDE LEGALE: VIA...

Dettagli

LA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A

LA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A LA GIUNTA REGIONALE - Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 Norme in materia ambientale che, all art. 242, comma 7, stabilisce che il provvedimento di approvazione del progetto operativo di

Dettagli