LA GESTIONE DELLA PRIVACY PER IL PROFESSIONISTA E LA TUTELA DEI DATI NEL WEB

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1 LA GESTIONE DELLA PRIVACY PER IL PROFESSIONISTA E LA TUTELA DEI DATI NEL WEB Milano, 10 APRILE 2014 Marcello Bergonzi Perrone Relatore Avvocato in Voghera e Milano, membro Circolo Giuristi Telematici, redattore della rivista scientifica: ciberspazio e diritto. Collaboratore e docente nel corso di perfezionamento in investigazioni digitali presso l'università Statale di Milano, membro DFA (digital forensics alumni)

2 La privacy personale e professionale Garantire la privacy, per sé stessi e i dati di terzi custoditi, durante l attività quotidiana del professionista, è sempre più complesso. Non bastano le conoscenze normative, e nemmeno quelle tecnico informatiche, se non sono integrate dalla consapevolezza nell'uso della tecnologia e dal buon senso applicato al contesto in cui ci si trova a dover operare.

3 IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE Art. 9 Dovere di segretezza e riservatezza. È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell avvocato mantenere il segreto sull attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato. I. L avvocato è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nei confronti degli ex-clienti, sia per l attività giudiziale che per l attività stragiudiziale. II. La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui che si rivolga all avvocato per chiedere assistenza senza che il mandato sia accettato.

4 Segue Art. 9 III. L avvocato è tenuto a richiedere il rispetto del segreto professionale anche ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell attività professionale. IV. Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la divulgazione di alcune informazioni relative alla parte assistita sia necessaria: a. per lo svolgimento delle attività di difesa; b. al fine di impedire la commissione da parte dello stesso assistito di un reato di particolare gravità; c. al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e assistito;

5 Fine art. 9 d. in un procedimento concernente le modalità della difesa degli interessi dell assistito. In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato. RAPPORTI TRA DOVERE DI SEGRETEZZA, SEGRETO E PRIVACY

6 Art. 622 C.P. Rivelazione di segreto professionale. Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516. La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari (1), sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

7 Art. 200 C.P.P. Segreto professionale. 1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria: a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano; b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai; c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria; d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale... OMISSIS...

8 SEGRETO / DATO PERSONALE SEGRETO: ciò che per legge è definito tale, e come tale soggetto a una determinata disciplina DATO PERSONALE: ciò che per la legge non è considerato per definizione segreto, ma che è meritevole di tutela, e quindi va trattato entro i limiti previsti dalla legge

9 I rischi - Distruzione / perdita del dato - Furto / visione a terzi del dato - Furto di identità o social engineering con tentativi di frode. - Utilizzo improprio della macchina da parte di terzi interni alla propria cerchia - Utilizzo improprio della macchina da parte di terzi esterni, ad es. per scopi criminali

10 I tre livelli di tutela - 1 Livello personale (PC privato): dati personali privati, e di terzi (es.: contatti, rubrica etc.) - 2 Livello professionale (PC per la propria attività) oltre al punto che precede, dati sensibili di terzi connessi all'attività svolta - 3 Livello aziendale o para-aziendale (PC ad uso lavorativo, ma aziendale) spesso gestito dall'amministratore di sistema patrimonio dell'azienda e policy aziendale

11 1 livello personale La violazione della privacy generalmente avviene a) per colpa (imprudenza, imperizia o negligenza del utente). b) con un attacco dall esterno, molto mirato o (più frequentemente) effettuato su larga scala. Rimedi: Impostazioni privacy del browser e del livello di protezione, software dedicato (firewall, antivirus ), gestione corretta dei social, uso e custodia delle psw.

12 2 livello professionale Variabilità dei rischi. a) uso improprio del titolare b) uso improprio dei collaboratori (colleghi, segreteria, collaboratori esterni, altri professionisti, etc.) c) sicurezza intrinseca della rete (gestione dei livelli di accesso) d) attacchi esterni più o meno invasivi e probabili Rimedi: Punti in comune con il livello 1 e 3

13 3 Livello aziendale Tutela del dato verso i terzi (esterni), verso l'interno (dipendenti) Tutela del dato DEI dipendenti Rimedi - Ideazione e gestione corretta delle policy aziendali - Professionalità dell'amministratore di sistema - Corretta informazione al personale, a partire dal dirigenziale

14 Le norme di riferimento 1 il cod. privacy Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Art. 1. Diritto alla protezione dei dati personali 1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano. Art. 3. Principio di necessità nel trattamento dei dati 1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità (oblio?).

15 Segue: il cod. privacy Art. 4. Definizioni 1. Ai fini del presente codice si intende per: f) "titolare" (ndr: chi ha l'autonomia decisionale), la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza; g) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;

16 Segue: definizioni h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile; i) "interessato", (N.B.: solo) la persona fisica cui si riferiscono i dati personali (lett. sostituita dall art. 40, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214.) Art. 28. Titolare del trattamento 1. Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento è l'entità nel suo complesso o l'unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

17 Segue: il responsabile / incaricato Art. 29. Responsabile del trattamento 1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente. 3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti. 5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni. Art. 30. Incaricati del trattamento (obbligatorio) 1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.

18 Segue: le modalità e la informativa Art. 11. Modalità del trattamento e requisiti dei dati 1. I dati personali oggetto di trattamento sono: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati (oblio); d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per e quali sono raccolti o successivamente trattati (oblio); e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati (oblio). 2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.

19 Segue: la cessazione del trattamento Art. 16. Cessazione del trattamento 1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono: a) distrutti; b) ceduti ad altro titolare, purchè destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti; c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione; d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b), o di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti.

20 Corte di Cassazione Sezioni Unite civili Sentenza , n il legale può trattenere copia di documenti contenenti dati personali e sensibili, consegnatigli dal cliente per lo svolgimento dell'attivita' difensiva anche dopo la revoca del mandato. a) quando si tratti di far valere in altra sede processuale il diritto al compenso per l'attivita' professionale svolta b) finalizzato alla determinazione, liquidazione e riscossione del compenso dovuto

21 L'informativa Art. 13. Informativa 1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa: a) le finalità e le modalità b) la natura obbligatoria o facoltativa c) le conseguenze al diniego d) a chi viene comunicato il dato e) i diritti di cui all'art. 7 f) chi è il titolare e del responsabile

22 Il consenso Art. 23. Consenso 1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato. 2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso. 3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.

23 Esclusione del consenso Art. 24. Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso 1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento: a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato; c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;

24 Segue: esclusione del consenso d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale; e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. omissis... f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria omissis g) con esclusione della diffusione, è necessario omissis per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati omissis i) è necessario omissis per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici omissis

25 Fine: esclusione del consenso i-bis) riguarda dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all'articolo 13, comma 5-bis; I-ter) con esclusione della diffusione e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 130 del presente codice, riguarda la comunicazione di dati tra società, enti o associazioni con società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero con società sottoposte a comune controllo, nonché tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti, per le finalità amministrativo contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-ter, e purché queste finalità siano previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa di cui all'articolo 13.

26 Divieti di comunicazione e diffusione Art. 25. Divieti di comunicazione e diffusione 1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto disposto dal Garante o dall'autorità giudiziaria: a) in riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione, ovvero quando è decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 11, comma 1, lettera e); b) per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove prescritta. 2. È fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

27 Le garanzie per i dati sensibili Art. 26. Garanzie per i dati sensibili 1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti. 2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare. 3. Il comma 1 non si applica al trattamento: omissis

28 Segue: senza consenso quando: 4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante: a) quando il trattamento omissis b) quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. omissis c) quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto omissis. il diritto deve essere di rango pari a quello dell'interessato d) quando è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge... omissis 5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

29 Le autorizzazioni generali Art. 40. Autorizzazioni generali 1. Le disposizioni del presente codice che prevedono un'autorizzazione del Garante sono applicate anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Art. 41. Richieste di autorizzazione 1. Il titolare del trattamento che rientra nell'ambito di applicazione di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 40 non è tenuto a presentare al Garante una richiesta di autorizzazione se il trattamento che intende effettuare è conforme alle relative prescrizioni. omissis

30 Corte di Cassazione Sezioni Unite civili Sentenza , n L'ordine di esibizione, come detto attuato in conformità delle indicazioni del giudice istruttore, sarebbe stato infatti eseguito a cura della parte delegata che ne aveva sollecitato l'emissione, con la notifica del provvedimento e di alcuni verbali di udienza; nei detti verbali sarebbe stato fatto riferimento a dati personali e sensibili dell'odierno ricorrente; la notifica sarebbe stata eseguita nei confronti dei diversi destinatari, ciascuno dei quali asserito detentore di parte della documentazione che si intendeva complessivamente acquisire; l'effetto che ne sarebbe conseguito, dunque, sarebbe stato identificabile nell'illegittima diffusione di dati personali, che viceversa avrebbero dovuto rimanere riservati e che avrebbero dovuto essere trattati secondo la normativa vigente in tema di privacy.

31 I punti fermi per la S.C. a) che e' escluso il diritto di opposizione al trattamento dei dati da parte dell'interessato previsto dall'articolo 7, quando il trattamento avvenga per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria (articolo 8, comma 2 lettera e); b) che il trattamento di dati personali non presuppone il consenso dell'interessato ove il trattamento avvenga per difendere un diritto in sede giudiziaria, e sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo necessario al loro perseguimento (articolo 24); c) che la titolarità dei trattamenti dei dati in ambito giudiziario va individuata in capo al Ministero, al CSM, agli uffici giudiziari, con riferimento alle loro rispettive attribuzioni (articolo 46); d) che non e' applicabile nella sua generalita' la disciplina sul trattamento dei dati personali, ove gli stessi vengano raccolti e gestiti nell'ambito del processo (articolo 47).

32 Conclusioni... omissis derogabilita' della disciplina dettata a tutela dell'interesse alla riservatezza dei dati personali quando il relativo trattamento sia esercitato per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante, e nei limiti in cui cio' sia necessario per la tutela di quest'ultimo interesse (C. 09/15327, C. 09/3358, C. 08/12285, C. 08/10690, C. 03/8239, quest'ultima in particolare con riferimento a controversia avente ad oggetto la pretesa violazione della normativa a tutela della privacy che sarebbe stata determinata da un pignoramento presso terzi, vale a dire da una forma di esecuzione forzata prevista dall'ordinamento). la disciplina generale in tema di trattamento dei dati personali subisca deroghe ed eccezioni quando si tratti di far valere in giudizio il diritto di difesa, le cui modalità di attuazione risultano disciplinate dal codice di rito.

33 Corollari alla luce del chiaro disposto del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 46, il titolare del trattamento del dato personale va identificato nell'ufficio giudiziario procedente, e quindi nel giudice istruttore che nel caso in esame lo rappresentava, giudice che ha disposto nel senso sopra indicato delegando la parte richiedente alla semplice esecuzione di quanto da lui stabilito. Il potere di sindacato nei confronti del giudice estensore del provvedimento implicitamente conferito determinerebbe conseguentemente la fisiologica possibilita' di un eventuale inadempimento rispetto al relativo ordine, con i connessi effetti sanzionatori sul piano processuale (nullita', inammissibilita', decadenza) per il mancato compimento dell'atto nei termini indicati.

34 Le norme penali del Cod. Privacy Art Trattamento illecito di dati 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23 (consenso), 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.

35 Segue art. 167 Cod. Privacy 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17 (rischi specifici), 20 (dati sensibili), 21 (dati giudiziari), 22, commi 8 e 11 (salute e giudiziari), 25 (comunicazione e diffusione), 26 (sensibili e giudiziari), 27 (giudiziari) e 45 (trasferimento all'estero), è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.

36 Le misure minime Art. 33. Misure minime 1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all'articolo 31 (Obblighi di sicurezza), o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell'articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali. Art. 34. Trattamenti con strumenti elettronici 1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime: omissis Art. 35. Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici

37 Segue: le norme penali Art Misure di sicurezza 1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall'articolo 33 è punito con l'arresto sino a due anni. 2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione... omissis... Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo della sanzione stabilita per la violazione amministrativa. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato... omissis...

38 Le sanzioni civili - Art c.c. (Danni non patrimoniali) Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge. - Art. 15 Cod. privacy. (Danni cagionati per effetto del trattamento) 1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile. 2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11 (Modalità del trattamento e requisiti dei dati). - Art c.c. (Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose) Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

39 Riassunto delle responsabilità Chiunque viola la normativa sulla privacy risponde penalmente della condotta posta in essere, e civilmente ex artt. 185, 186 c.p. e 2059 c.c., artt. 15 Cod. privacy e 2050 c.c. Il titolare dei dati (persona fisica o giuridica, associazione professionale...) ha responsabilità civile e penale del trattamento (in taluni casi, in solido con il responsabile e l'incaricato del trattamento). Il titolare dei dati risponde degli illeciti dell'incaricato ex art c.c. (tranne per fatto doloso dell'incaricato che trasgredisce le policy) Il provider e il webmaster rispondono nei limiti del loro coinvolgimento, come coautori del fatto, nelle forme particolari della loro azione od omissione, ovvero in forza di disposizione di legge.

40 Spunti di sicurezza - crittografia dei dati - aggiornamento antivirus - utilizzo esclusivo del PC per lavoro - utilizzo di chiavi di accesso sicure - policy dello studio - discrezione nella comunicazione - aggiornamento dell'hardware e del software

41 Grazie per l'attenzione

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