PARTE SPECIALE I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO. adottato da ID & CO S.R.L.

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1 PARTE SPECIALE I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO adottato da ID & CO S.R.L. 1

2 Indice A.1 Descrizione del quadro normativo... 3 A.2 I reati di cui agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001. Possibili modalità di commissione... 5 A.3 Descrizione della realtà aziendale elementi del modello di governance e dell assetto organizzativo generale della Società A.4 Aree potenzialmente a rischio. Attività sensibili e reati prospettabili A.5 I principi generali di comportamento A.6 L Organismo di Vigilanza ai sensi del D.LGS. 231/

3 A.1 Descrizione del quadro normativo Preliminare all'analisi dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, richiamati dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. N. 231/2001 (di seguito, per brevità, Decreto ), è la delimitazione delle nozioni di Pubblica Amministrazione (di seguito, per brevità, PA ), di Pubblico Ufficiale (di seguito, per brevità, PU ) e di Incaricato di Pubblico Servizio (di seguito, per brevità, IPS ). Per PA si intende, in estrema sintesi, l'insieme di enti e soggetti pubblici (stato, ministeri, regioni, province, comuni, etc.) e talora privati (organismi di diritto pubblico, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, s.p.a. miste, etc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico. Oggetto della tutela penale nei reati che rilevano in questa sede è il regolare funzionamento nonché il prestigio degli Enti pubblici ed, in generale, quel buon andamento dell' Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, ovvero, nel caso dei reati di truffa, il patrimonio pubblico. La nozione di PU è fornita direttamente dal legislatore, all'art. 357 del codice penale, il quale indica il ` Pubblico Ufficiale' in "chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa", specificandosi che "è pubblica 1a funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi. I pubblici poteri qui in rilievo sono: il potere legislativo, quello giudiziario e, da ultimo, quelli riconducibili alla pubblica funzione amministrativa. Il potere legislativo trova la sua esplicazione nell attività normativa vera e propria ovvero in tutte quelle accessorie e/o preparatorie di quest'ultima. Chiunque, a livello nazionale e comunitario, partecipi all'esplicazione di tale potere è un PU, in quanto svolge la pubblica funzione legislativa. I soggetti pubblici a cui, normalmente, può ricondursi l esercizio di tale tipo di funzione sono: il Parlamento, il Governo (limitatamente alle attività legislative di sua competenza: 3

4 es. decreti legge e decreti delegati), le Regioni e le Province (queste ultime per quanto attinenti alla loro attività normativa), le Istituzioni dell'unione Europea aventi competenze legislative rilevanti nell' ambito dell' ordinamento nazionale. Il potere giudiziario trova la sua esplicazione nell'attività dello ius dicere, inteso in senso lato. Si ritiene, dunque, che sia un PU, in quanto svolge la pubblica funzione giudiziaria non solo chiunque, a livello nazionale e comunitario, compia attività diretta esplicazione di tale potere, ma altresì tutta 1'attività afferente 1'amministrazione della giustizia, collegata ed accessoria alla prima. Svolgono tale tipo di funzione, pertanto, tutti coloro che, a livello nazionale e comunitario, partecipano sia alla vera e propria attività dello ius dicere, sia a quella amministrativa collegata allo stesso, ovverosia i magistrati (ivi compresi i pubblici ministeri), i cancellieri, i segretari, i membri della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, i funzionari e gli addetti a svolgere 1'attività amministrativa collegata allo ius dicere della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, etc. I poteri riconducibili alla pubblica funzione amministrativa, da ultimo, sono il potere deliberativo, il potere autoritativo ed il potere certificativo della Pubblica Amministrazione. Questi poteri, in nessun modo connessi a particolari qualifiche soggettive e/o mansioni dei soggetti agenti, possono essere qualificati nei termini che seguono: - il potere deliberativo della PA è quello relativo alla "formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione". Questa formula è letta, in senso assai lato e, pertanto, comprensiva di qualsiasi attività che concorra in qualunque modo ad estrinsecare il potere deliberativo della Pubblica Amministrazione; in tale prospettiva, sono stati qualificati come pubblici ufficiali, non solo le persone istituzionalmente preposte ad esplicare tale potere ovvero i soggetti che svolgono le attività istruttorie o preparatrici all'iter deliberativo della Pubblica Amministrazione, ma anche i loro collaboratori, saltuari ed occasionali; - il potere autoritativo della PA, diversamente, si concretizza in tutte quelle attività che permettono alla Pubblica Amministrazione di realizzare i suoi fini mediante veri e propri comandi. Questo ruolo di supremazia della PA è, ad esempio, facilmente individuabile nel potere della stessa di rilasciare 4

5 concessioni ai privati. Alla luce di queste considerazioni, possono essere qualificati come pubblici ufficiali tutti i soggetti preposti ad esplicare tale potere; - il potere certificativo viene normalmente riconosciuto in quello di rappresentare come certa una determinata situazione sottoposta alla cognizione di un pubblico agente. Anche questa attività di certificazione pubblica è stata interpretata in senso assai lato, tanto da riconoscere nella stessa non solo il potere certificativo fidefacente, ma una vera e propria dichiarazione di volontà della Pubblica Amministrazione. Diversamente, l'art. 358 c.p. riconosce la qualifica di incaricato di un pubblico sevizio a tutti coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, intendendosi per tale "un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di queste ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale". E', pertanto, un IPS colui il quale svolge una pubblica attività, non riconducibile ad alcuno dei poteri sopra rammentati e non concernente semplici mansioni d'ordine e/o la prestazione di opera meramente materiale ed, in quanto tali, prive di alcun apporto intellettuale e discrezionale. Esempi di IPS sono i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati. A.2 I reati di cui agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001. Possibili modalità di commissione Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati richiamati negli artt. 24 e 25 del Decreto ed una breve esposizione delle possibili modalità di loro attuazione, fermo restando che, ai sensi dell' art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche se le fattispecie si configurano nella forma del tentativo. 5

6 Malversazione in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 316 bis cod. pen.) Il reato si configura qualora, dopo aver ricevuto da parte dello Stato italiano, di altro Ente pubblico o delle Comunità europee, finanziamenti, sovvenzioni o contributi destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all'utilizzo o alla destinazione delle somme ottenute per gli scopi cui erano originariamente destinate. In concreto, occorre che le attribuzioni in denaro siano state distratte, anche parzialmente, senza che 1'attività programmata sia stata comunque realizzata. A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui, a seguito della percezione di un finanziamento pubblico erogato per determinati fini, si ometta di destinare le somme percepite per tali finalità. Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni in danno dello Stato o di un Ente pubblico (316 ter cod. pen.) Il reato si configura allorquando, mediante 1'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, ovvero mediante 1'omissione di informazioni dovute, si ottengano, pur senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità europee. In questa fattispecie, diversamente da quanto accade nel reato di malversazione in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 316 bis cod. pen.), non ha alcuna rilevanza l'uso che viene fatto delle erogazioni, perfezionandosi il reato con il solo ottenimento degli indebiti finanziamenti. Tale reato assume natura residuale rispetto alla più grave fattispecie di truffa in danno dello Stato (ex art. 640, II comma, n. 1 cod. pen.), per la cui sussistenza é necessaria l'induzione in errore con artifici o raggiri. A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui il finanziamento venga concesso a seguito dell' utilizzazione di documenti falsi. 6

7 Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640, 11 comma, n. 1, cod. pen.) Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri ed in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro Ente pubblico o delle Comunità Europee. Per artificio o raggiro si intende la simulazione o dissimulazione della realtà, atta ad indurre in errore una persona per effetto della percezione di una falsa apparenza. Il silenzio può integrare la condotta della truffa se attuato in presenza di un obbligo giuridico di comunicazione, anche di carattere extrapenale. L'atto di disposizione del soggetto indotto in errore comprende ogni comportamento dotato di una efficacia in fatto; tale può considerarsi anche la semplice inerzia. Il profitto si ravvisa anche nella mancata diminuzione del patrimonio, per effetto, ad es., del godimento di un bene e, quindi, anche in assenza di un aumento effettivo di ricchezza; può anche non essere di natura patrimoniale, potendo consistere nel soddisfacimento di un interesse di natura morale. A titolo puramente esemplificativo si evidenzia il caso in cui la Holding, prospettando al Comune un progetto di lavoro irrealizzabile, ottenga dallo stesso un finanziamento o una fideiussione bancaria finalizzata alla sua realizzazione. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod. pen.) Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. L'elemento qualificante rispetto al precedente reato è costituito dall'oggetto materiale della frode, in quanto per erogazione pubblica si intende ogni attribuzione economica agevolata, erogata da parte dello Stato, di Enti pubblici o delle Comunità europee. Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640 ter cod. pen.) 7

8 Il reato si configura nel caso in cui, alterando, in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti o ad esso pertinenti si ottenga un ingiusto profitto, in danno dello Stato o di altro Ente pubblico. L' alterazione fraudolenta del sistema può essere la conseguenza di un intervento rivolto sia alla componente meccanica dell' elaboratore, sia al software. Sono considerate pertinenti ad un sistema informatico, e quindi, rilevanti ai sensi della norma in questione, le informazioni contenute su supporti materiali, nonché i dati ed i programmi contenuti su supporti esterni all'elaboratore (come dischi e nastri magnetici o ottici), che siano destinati ad essere utilizzati in un sistema informatico. A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si alteri il funzionamento di un sistema informatico o dei dati in esso contenuti al fine di conseguire sgravi fiscali. Corruzione a) Corruzione per un atto d' ufficio (art. 318 cod. pen.) Il reato si configura allorquando un Pubblico Ufficiale (di seguito, per brevità, PU ) o un Incaricato di Pubblico Servizio (di seguito, per brevità, IPS ) ricevano per sé o per altri, in denaro o altra utilità, una retribuzione non dovuta per compiere, o per aver compiuto, un atto del proprio ufficio. Al fine della ricorrenza di tale reato è necessario che la promessa di denaro o di altra utilità siano accettate dal PU, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di istigazione alla corruzione, prevista dall' art. 322 cod. pen. (su cui, vedi infra). Il delitto di corruzione si differenzia da quello di concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell' incaricato di pubblico servizio. 8

9 b) Corruzione per un atto contrario ai doveri d' ufficio (art. 319 cod. pen.) Il reato si configura allorquando un PU o un IPS ricevano per sé o per altri, in denaro o altra utilità, una retribuzione non dovuta per compiere, o per aver compiuto, un atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero per omettere o ritardare (o per avere omesso o ritardato) un atto del proprio ufficio. E' necessario che la promessa di denaro o di altra utilità siano accettate dal PU, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di istigazione alla corruzione, prevista dall' art. 322 cod. pen. (su cui, vedi infra). c) Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter cod. pen.) Il reato si configura nel caso in cui i fatti di corruzione di cui alle fattispecie che precedono siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. E' opportuno evidenziare che nella nozione di PU sono assumibili, oltre al magistrato, anche altri soggetti quali il cancelliere, i testi e qualsiasi altro funzionario pubblico operante nell' ambito di un contenzioso. A titolo di esempio si evidenzia il caso in cui soggetti che ricoprono posizioni apicali nella ID & CO corrompano un magistrato al fine di ottenere ragione in una controversia giudiziaria insorta a seguito di un contrasto con un fornitore e/o un finanziatore. d) Corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio (art. 320 cod. pen.) Le disposizioni previste per il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio si applicano non solo al Pubblico Ufficiale bensì anche all Incaricato di Pubblico Servizio. 9

10 L' Incaricato di Pubblico Servizio, inoltre, soggiacerà alle norme in materia di corruzione per un atto d'ufficio qualora rivesta la qualità di Pubblico Impiegato. Per quanto concerne le ipotetiche modalità di attuazione del reato, quindi, si rimanda ai punti che hanno preceduto. I reati di corruzione sub punti a), b), c) e d) possono essere realizzati con l'erogazione o la promessa di erogazione di denaro al Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio, la cui provvista derivi: - dalla creazione di fondi occulti tramite 1'emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti; - da rimborsi spese fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute anche attraverso consulenti; - dall'indebito utilizzo del potere di spesa dell'amministratore. Sotto un diverso profilo, i reati di cui ai punti a), b), c) e d) possono essere realizzati mediante l'erogazione o la promessa di erogazione al Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio di una qualsiasi altra utilità o retribuzione, quali in via esemplificativa: - omaggi e, in genere, regalie di importo superiore a euro duecento o comunque di importo ragionevolmente elevato; - dazione/conferimento di beni a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato; - assunzione di personale indicato dal Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio; - raggiungimento di accordi/sottoscrizione di lettere di incarico in favore di persone segnalate dal Pubblico Ufficiale o dall'incaricato di Pubblico Servizio a condizioni ingiustamente vantaggiose; 10

11 - cancellazione immotivata (totale o parziale) di un debito residuo del Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio nei confronti della società, ecc. A titolo esemplificativo, nei casi a), b) e d), il reato potrebbe essere finalizzato ad ottenere: - un provvedimento autorizzativo da parte di una qualsiasi Pubblica Amministrazione; - la concessione/rilascio di una licenza. Infine, per completezza, deve ricordarsi che, essendo i delitti di corruzione fattispecie a c.d. concorso necessario, ai sensi dell' art. 321 cod. pen., le pene stabilite agli artt. 318, 319, 319 ter e 320 cod. pen. si applicano anche al corruttore e non solo al corrotto. Istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.) Il reato si configura quando, nei confronti di un PU o di un IPS, sia formulata la promessa o 1'offerta di una somma di denaro o di un'altra utilità, quando la promessa o l'offerta non siano accettate e riguardino, in via alternativa: - il compimento di un atto d'ufficio; - 1'omissione o il ritardo di un atto d'ufficio; - il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio. E', inoltre, penalmente sanzionata anche la condotta del PU (o IPS) che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le medesime finalità. E' necessario, inoltre, che la promessa di denaro o di altra utilità non siano accettate dal PU, in caso contrario, deve ritenersi integrata una delle fattispecie di corruzione previste dagli artt. 318 e 319 cod. pen. (su cui, vedi retro). Quanto alle possibili modalità di commissione del reato, si rinvia alle ipotesi previste, a titolo esemplificativo, per i reati di corruzione, fermo 11

12 restando che, ai fini della configurabilità della fattispecie in esame, è necessario che 1'offerta o la promessa non siano accettate. Concussione (art. 317 cod. pen.) Il reato si configura nel momento in cui un PU, ovvero un IPS, abusando della relativa posizione, costringano o inducano taluno a dare o promettere indebitamente, anche in favore di un terzo, denaro o altre utilità non dovute. Costituendo la concussione un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità della Società potrebbe essere contestata nel solo caso di concorso nel reato commesso da un Pubblico Ufficiale, ovvero, a titolo esemplificativo, nell' ipotesi in cui si concorra nella condotta. Peculato, concussione, corruzione ed istigazione alla corruzione di membri degli Organi delle Comunità Europee o di Stati esteri (art. 322 bis cod. pen.) Il reato si configura allorquando la medesima condotta prevista per alcuno dei reati indicati in rubrica venga compiuta da, o nei confronti di, membri degli organi delle Comunità europee o di Stati esteri. Tali soggetti sono assimilati ai Pubblici Ufficiali qualora esercitino funzioni corrispondenti, ed agli Incaricati di Pubblico Servizio negli altri casi. Quanto alle possibili modalità di commissione dei reati, si rinvia alle ipotesi previste, a titolo esemplificativo, per i reati di corruzione e concussione, fermo restando che, ai fini della configurabilità delle fattispecie di istigazione, è necessario che 1'offerta o la promessa non siano accettate. Inosservanza delle sanzioni interdittive (art. 23 D.Lgs. 231/2001) 12

13 Tale reato si realizza qualora, nello svolgimento dell' attività dell'ente cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva, si trasgredisca agli obblighi o ai divieti inerenti tali sanzioni o misure. Inoltre, se dalla commissione del predetto reato 1'Ente trae un profitto di rilevante entità, è prevista 1'applicazione di misure interdittive anche differenti, ed ulteriori, rispetto a quelle già irrogate. I reati di cui all' art. 25 ter del D.Lgs. n. 231/2001 L' art. 25 ter del D. Lgs. n. 231/2001 (di seguito, il Decreto ) individua specifiche ipotesi di reato in materia societaria, la cui commissione è suscettibile di arrecare un beneficio alla società. Si fornisce, di seguito, una breve descrizione dei reati contemplati. False comunicazioni sociali (artt e 2622 cod. civ.) I reati si configurano allorquando si proceda alla esposizione, all'interno dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, ai soci o al pubblico, di fatti non rispondenti al vero (ancorché oggetto di valutazione), ovvero alla mancata indicazione, nei medesimi documenti, di informazioni prescritte dalla legge, riguardanti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo a cui appartiene, con modalità idonee ad indurre in errore i destinatari. L'elemento che distingue le due ipotesi di reato è costituito dal verificarsi o meno del danno patrimoniale nei confronti dei soci e dei creditori. L'ipotesi di reato prevista dall' art cod. civ. è integrata solo se è stato cagionato effettivamente un pregiudizio patrimoniale, mentre la fattispecie di cui all'art cod. civ. sanziona la condotta ivi indicata a prescindere dal verificarsi del danno. Al fini dell'integrazione degli elementi costitutivi delle fattispecie si precisa che: 13

14 le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale appartiene; la responsabilità sussiste anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; la condotta deve essere realizzata con 1' intenzione di ingannare i soci o il pubblico, nonché al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto; la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico d' esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%. In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 % di quella corretta; la Legge n. 262 del 2005 ha introdotto una circostanza aggravante per 1'ipotesi in cui dalla falsità derivi un documento ad un numero rilevante di risparmiatori indotti ad operare scelte di investimento sulla base delle informazioni riportate nelle scritture sociali; 1' ipotesi di reato prevista dall' art cod. civ. è punita a querela di parte, salvo che il fatto sia in danno dello Stato, di altri Enti Pubblici, delle Comunità europee o di Società quotate, nel qual caso il delitto è procedibile d'ufficio. Soggetti attivi delle due ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori. Falso in prospetto (art. 173-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) Il reato, introdotto dall' art. 34 della Legge del 28 dicembre 2005, n. 262 (che ha contestualmente abrogato 1'art cod. civ.) si configura nei confronti di colui che, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche d'acquisto o di 14

15 scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie, con modalità tali da indurre in errore i destinatari del prospetto. Ai fini dell' integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie si precisa che: 1'autore della condotta illecita deve avere consapevolezza della falsità e intenzione di ingannare i destinatari del prospetto; la condotta deve essere rivolta al fine specifico di conseguire per se o per altri un ingiusto profitto. Soggetto attivo delle menzionate ipotesi di reato può essere "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa descritta. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione (art cod. civ.) I1 reato si configura allorquando i responsabili della revisione pongano in essere false attestazioni o occultino informazioni concernenti la situazione economica e patrimoniale della società sottoposta a revisione, secondo modalità idonee a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse. Al fini dell' integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie si precisa che: deve sussistere la consapevolezza della falsità e 1'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni; la condotta deve essere finalizzata al conseguimento per se o per altri un ingiusto profitto; il reato in questione integra un delitto ovvero una contravvenzione a seconda che abbia cagionato o meno un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni. Soggetti attivi del reato sono i responsabili della società di revisione, ma, in via astratta, tutti coloro i quali per ragioni di azienda sono in contatto con la società di revisione possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato, ai sensi dell'art. 110 cod. pen. 15

16 Impedito controllo (art cod. civ.) Il reato si configura quando si ostacoli o impedisca lo svolgimento del controllo e/o di revisione, legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a società di revisione. La condotta può essere integrata mediante 1'occultamento di documenti o 1'utilizzo di altri idonei artifici. La pena è aumentata qualora sia cagionato un danno ai soci. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Indebita restituzione dei conferimenti (art cod. civ.) Il reato si configura quando si proceda, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, ma i soci beneficiari della restituzione o della liberazione possono concorrere, ai sensi dell' art. 110 cod. pen., qualora abbiano svolto un'attività di determinazione o istigazione della condotta degli amministratori. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art cod. civ.) Il reato si configura quando si proceda alla ripartizione di utili, o acconti sugli utili, non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero alla ripartizione di riserve, anche non costituite con utile, che per legge non possono essere distribuite. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. I soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve concorrono al reato, ai sensi dell' art. 110 cod. pen., qualora abbiano determinato o istigato alla condotta illecita gli amministratori. 16

17 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali (art cod. civ.) I1 reato si configura allorquando si proceda, fuori dei casi previsti dalla legge, all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società, così da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale o le riserve sono ricostituiti prima del termine per 1'approvazione del bilancio dell esercizio in cui è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art cod. civ.) I1 reato si configura allorquando siano realizzate riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge e che cagionino danno ai creditori. Il risarcimento del danno prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Omessa comunicazione del conflitto d'interesse (art bis cod. civ.) I1 reato si configura allorquando l'amministratore di una società quotata ometta di comunicare la titolarità di un proprio interesse, personale o per conto di terzi, in una determinata operazione della società. La fattispecie sanziona, inoltre, la condotta dell'amministratore delegato, che essendo portatore di analogo interesse, ometta di astenersi dal compiere 1'operazione. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Formazione fittizia del capitale (art cod. civ.) Il reato si configura con la formazione o l' aumento fittizio del capitale sociale: 17

18 - attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; - sottoscrizione reciproca di azioni o quote; - sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art cod. civ.) I1 reato si configura allorquando i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionino danno ai creditori. I1 risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono i liquidatori. Illecita influenza sull'assemblea (art cod. civ.) Il reato si configura allorquando con atti simulati o con frode si determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per se o per altri, un ingiusto profitto. Il reato può essere commesso da chiunque, anche da soggetti esterni alla società. Aggiotaggio (art cod. civ.) Il reato si configura allorquando si proceda alla diffusione di notizie false ovvero alla realizzazione di operazioni simulate o ad altri artifici, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. La condotta deve avere ad oggetto strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato. 18

19 Soggetto attivo del reato può essere chiunque, anche estraneo alla società. Ostacolo all' esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art cod. civ.) Il reato si configura mediante la realizzazione di due distinte tipologie di condotta, entrambe finalizzate ad ostacolare 1' attività di vigilanza delle Autorità pubbliche preposte: - attraverso la comunicazione alle Autorità pubbliche di Vigilanza di fatti non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, ovvero con l' occultamento di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati; - attraverso 1'ostacolo all' esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi modo, anche omettendo le comunicazioni dovute alle medesime Autorità. Soggetti attivi delle ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori. A.3 Descrizione della realtà aziendale elementi del modello di governance e dell assetto organizzativo generale della Società ID & CO S.r.l. è una società di diritto italiano con sede legale a San Giuliano Milanese che opera sin dal 1988 nel settore del commercio all ingrosso di prodotti medico chirurgici, articoli sanitari, macchinari e attrezzature per uso ospedaliero o di laboratorio, articoli per la pulizia e l igiene destinati all industria ospedaliera pubblica e privata. L adozione e l implementazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 da parte di ID & CO rappresenta una scelta operata in piena coerenza con i principi di integrità e il sistema di valori adottati. Modello di governance di ID & CO S.r.l. 19

20 L Amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione il quale, tramite il Presidente, esercita i più ampi poteri per la gestione della Società e pertanto ha facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione per l attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali con l esclusione dei soli poteri che la legge o lo statuto riservano tassativamente all Assemblea. Egli controlla personalmente l operato dei dipendenti della Società e numerose procedure aziendali devono essere svolte sotto la sua supervisione e controllo. Oltre alla legale rappresentanza della Società, al Presidente del Consiglio di Amministrazione sono stati attribuiti i seguenti poteri: - firma sociale; - rappresentanza e rapporti con la Pubblica Amministrazione; - negoziare, sottoscrivere, modificare e risolvere, anche con amministrazioni o enti pubblici, contratti di ogni specie determinandone termini e condizioni, corrispettivi, sconti e modalità di pagamento, con ogni più ampio potere di convenire tutte le clausole ritenute più opportune; - operazioni bancarie e finanziarie; - rapporti con i clienti; - rapporti con i fornitori; - rapporti con il personale ed i consulenti; - organizzazione interna. In particolare, relativamente all organizzazione interna, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha i seguenti poteri: - facoltà di emanare le direttive inerenti all organizzazione interna, tra cui la nomina dei responsabili di funzione; - potere di adottare tutte le procedure aziendali ritenute più idonee per il buon funzionamento della Società. 20

21 Codice Etico Il Codice Etico adottato da ID & CO S.r.l. ha lo scopo di fornire il quadro di riferimento etico sul quale è basata l intera attività sociale e quindi ogni decisione gestionale ed operativa. Analisi delle procedure interne La Società ha una realtà aziendale ben organizzata quasi a livello familiare facente capo, anche per numerose attività operative, alla figura del Presidente del Consiglio di Amministrazione che coordina costantemente e con assoluta trasparenza sia le varie funzioni aziendali che i rapporti con l esterno. In particolare il Presidente del Consiglio di Amministrazione: - sceglie i propri dipendenti ed Agenti di Commercio attraverso colloqui conoscitivi che, ove possibile, sostiene personalmente; - supervisiona e approva tutti i contratti di vendita e di acquisto dei prodotti da commercializzare; - controlla e stabilisce personalmente l ammontare delle provvigioni da contrattualizzare con i vari Agenti di Commercio; - controlla e approva, in generale, ogni attività aziendale. A.4 Aree potenzialmente a rischio. Attività sensibili e reati prospettabili. In occasione dell'attività di risk mapping, sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale della ID & CO S.r.l., delle aree considerate a rischio, ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione. Nell'ambito di ciascuna area a rischio sono state individuate quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati in considerazione della sussistenza di rapporti 21

22 diretti con gli organismi pubblici e/o i soggetti sopra individuati. Sono stati, infine, individuati i principali controlli che insistono su ciascuna area a rischio. Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto. Art. 24 Livello di rischio Motivazioni del livello di rischio Indebita percezione Non è stato riscontrato l'utilizzo di di erogazioni, erogazioni pubbliche. Tuttavia truffa in danno qualora ci fossero, le procedure dello Stato o di interne prevedono sempre la Ente Pubblico o supervisione da parte del per il Presidente del Consiglio di MOLTO BASSO conseguimento di Amministrazione, che si esercita erogazioni in concreto, come pubbliche e frode informatica in precedentemente descritto, su ogni attività aziendale. danno dello Stato o di Ente Pubblico Art. 24 bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati IPOTETICAMENTE PRESENTE Nonostante l'ipotetica presenza di tale rischio, la tipologia di attività svolta, la piccola struttura organizzativa e l'alta competenza del personale dipendente rendono pressoché inesistente la configurabilità di tale rischio. Inoltre la Società adotta tutti i sistemi di controllo e di sicurezza necessari alla prevenzione dei delitti informatici ed alla fuga di dati sensibili. Tutte le informazioni gestite dalla Società sono trattate nel rispetto ed ai sensi del d.lgs. 196/03, normativa in materia della privacy. A seguito delle novità introdotte dal D.L. 93/2013 potrebbero configurarsi delle responsabilità amministrative per: frode informatica; indebito utilizzo di falsificazione o alterazione di carte di credito o di pagamento; trattamento illecito di dati; falsità delle dichiarazioni e notificazioni 22

23 al Garante della privacy; inosservanza delle misure minime di sicurezza. Tali reati non sono configurabili dalla Società in quanto vengono intraprese tutte le misure atte a evitarli. Nello specifico è stata assunta una persona a supporto informatico che garantisce l'osservanza di tutte le regole sulla privacy. Art. 24 ter Delitti di criminalità organizzata INESISTENTE Dall'analisi del contesto aziendale è emersa una realtà piccola e ben organizzata che per ogni decisione operativa fa capo al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Per la tipologia di attività svolta, per le modalità in cui essa viene svolta e per la correttezza e trasparenza del personale dipendente, non sono ipotizzabili delitti di criminalità organizzata. 23

24 Art. 25 Concussione e corruzione Art. 25 bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento IPOTETICAMENTE PRESENTE MOLTO BASSO Nell'attuazione di alcuni processi aziendali, quali la raccolta degli ordini tramite Agenti di Commercio, tale rischio potrebbe essere ipoteticamente presente. Tuttavia dall'analisi delle procedure si è costatato che la reale possibilità di incorrere in tali reati è pressoché nulla. E' stato rilevato che il sistema di pagamento delle commissioni è molto rigido e ufficializzato attraverso specifici contratti dai quali non è possibile prescindere. Inoltre, è stato altresì verificato che gli ammontari delle provvigioni di vendita sono di valore relativamente esiguo, per cui l'agente non è indotto a incorrere in reati così gravi. Infine il sistema delle provvigioni prevede molti livelli di controllo: Ufficio Vendite, Ufficio Amministrativo e Presidente del Consiglio di Amministrazione. Inoltre, nonostante faccia eccezione l erogazione agli Agenti di taluni premi di produzione, è stato accertato che essi sono di esiguo ammontare annuo. Tale rischio è quasi inesistente visto che la Società non effettua alcun pagamento/incasso tramite moneta contante ad esclusioni di casi particolari (i.e. piccola cancelleria). Tutte le transazioni sono tracciate attraverso i sistemi informatici della Società e delle Banche. 24

25 Art. 25 bis 1 Delitti contro l'industria e il commercio Art. 25 ter Reati societari Art. 25 quater Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico Art. 25 quater 1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili Art. 25 quinquies MOLTO BASSO MOLTO BASSO INESISTENTE INESISTENTE La realtà aziendale è di piccole dimensione, ben organizzata ed ogni attività è svolta sotto la supervisione del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Ciò premesso, la possibilità che si verifichino delitti contro l'industria e il commercio è pressoché nulla. Attraverso lo studio delle procedure e delle persone responsabili dei processi è emersa la massima correttezza e trasparenza nell'ottenimento delle commesse attraverso gare pubbliche o, in generale, vendite a società private. La Società ha forma giuridica di Società a Responsabilità Limitata quindi non è quotata in mercati regolamentati ed il rischio di incorrere in reati societari è molto basso. Inoltre tutte le attività societarie sono svolte sotto la guida e la supervisione di professionisti abilitati ed iscritti ad albi nazionali (notai, avvocati, commercialisti). Vista la tipologia dell'attività svolta e le politiche aziendali adottate, non si reputa possibile la configurazione di tali delitti. Vista la tipologia dell'attività svolta e le politiche aziendali adottate, non si reputa possibile la configurazione di tali delitti. 25

26 Delitti contro la personalità individuale Art 25 sexies Abusi di mercato Art 25 septies Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazioni delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro Art. 25 octies INESISTENTE MOLTO BASSO MOLTO BASSO Vista la tipologia dell'attività svolta e le politiche aziendali adottate, non si reputa possibile la configurazione di tali delitti. Premesso che la Società non è quotata in mercati regolamentati, il rischio di reato di abuso di informazioni privilegiate di cui all'art. 184 D.Lgs 58 24/02/1998 non sembra ipotizzabile. Inoltre non è stato rilevato alcun legame tra personale addetto in Azienda ed Enti pubblici o Privati che entrano in contatto diretto con la Società. In merito al reato di manipolazione del mercato, si ritiene non configurabile in quanto la Società non fa uso di strumenti finanziari. Nonostante la Società non svolga attività di produzione, tale rischio potrebbe emergere nella gestione del magazzino. A tale scopo la Società ha demandato, con l implementazione del presente modello all Organismo di Vigilanza, costituito da professionisti, il periodico controllo dell'adeguatezza del modello e sugli adempimenti a cui attenersi in base alle norme del Testo Unico Sicurezza Lavoro (D.Lgs. 81/2008). 26

27 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecità. Art. 25 novies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore Art. 25 decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria Art. 26 Delitti tentati MOLTO BASSO MOLTO BASSO MOLTO BASSO MOLTO BASSO E' stato verificato che tutte le movimentazioni di denaro avvengono tramite conto corrente bancario, è escluso, quindi, il rischio di reato di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita. In merito alla provenienza dei beni oggetto di vendita, il Direttore Generale seleziona personalmente le società fornitrici anche in base a rapporti di fiducia pluriennali. La Società svolge la propria attività tramite l'utilizzo di molti software specifici coperti da diritto d'autore. E' stato accertato che tutte le licenze sono regolarmente acquistate e vengono rinnovate periodicamente sotto la supervisione del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Attraverso le informazioni recepite in fase di studio delle mansioni ed alla conoscenza diretta del personale impiegato, si ritiene poco probabile la concretizzazione di tale reato. In base alle informazioni raccolte durante l'analisi delle procedure è stato possibile percepire la correttezza e la trasparenza di tutte le persone impiegate nella Società e del Direttore Generale. Ferma restando l'impossibilità di prevedere con certezza l'induzione di tali reati, si reputa poco probabile la loro concreta attuazione. 27

28 A.5 I principi generali di comportamento I responsabili delle direzioni, delle funzioni e dei servizi coinvolti nelle aree a rischio della ID & CO S.r.l. sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal presente Modello. E' fatto assoluto divieto: - di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001; - di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto le ipotesi criminose delineate, possa in astratto diventarlo; - di porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d'interesse - effettivo o potenziale - con la Società, nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nell interesse della Società e nel rispetto del modello di organizzazione, gestione e controllo; - di elargire o promettere denaro a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio; - di distribuire o promettere omaggi e regali che non siano di modico valore (minori di euro duecento), in violazione di quanto previsto dal modello e dalla prassi aziendale; - di accordare o promettere altri vantaggi, di qualsiasi natura essi siano, in favore di Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio così da determinare le conseguenze di cui al punto precedente; - di effettuare prestazioni in favore di Partner e/o di Consulenti e/o di Fornitori non adeguatamente giustificati dal rapporto associativo costituito; - di riconoscere compensi in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale; - di presentare dichiarazioni e/o documenti e/o dati e/o informazioni non rispondenti al vero o incompleti ad organismi pubblici nazionali, 28

29 comunitari o esteri, tanto meno al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati; - di destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, per scopi differenti da quelli cui erano destinati originariamente. Inoltre, ai fini dell' attuazione dei comportamenti di cui sopra: - occorre garantire il rispetto delle previsioni contenute nel modello di organizzazione, gestione e controllo della ID & CO S.r.l.; - nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio deve essere garantito il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede; - gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con 1'indicazione del compenso pattuito; - nessun tipo di pagamento può essere effettuato in natura; - le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri ed, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto; - coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività, devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità. Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio di commissione di reati, 1'Organismo di Vigilanza avrà facoltà di effettuate i controlli ritenuti più opportuni, dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta. 29

30 A.6 L Organismo di Vigilanza ai sensi del D.LGS. 231/2001 In ottemperanza a quanto stabilito dall art. 6, comma 1, lett b) del d.lgs. 231/2001, la Società ha definito i principi ed i criteri per l istituzione del proprio organismo di vigilanza (OdV) come di seguito descritti. Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione dell Organismo di Vigilanza L Organismo di Vigilanza è istituito con delibera da parte dell Assemblea. La nomina è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi dell onorabilità, integrità e rispettabilità, nonché all assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa quali relazioni di parentela con esponenti degli Organi Sociali e potenziali conflitti d interesse con i ruoli e i compiti che si andrebbero a svolgere. I soprarichiamati requisiti soggettivi e motivi di incompatibilità devono essere considerati anche con riferimento ad eventuali Consulenti esterni coinvolti nell attività e nello svolgimento dei compiti propri dell Organismo di Vigilanza. Funzioni e poteri dell Organismo di Vigilanza Le attività poste in essere dall Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura della Società, fermo restando però che l organo dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un attività di vigilanza sull adeguatezza del suo operato, in quanto è all organo dirigente che spetta la responsabilità ultima del funzionamento e dell efficacia del modello. All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs. 231/

31 In particolare, all'organismo di Vigilanza sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, i seguenti compiti e poteri: - verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello anche in termini di rispondenza tra le modalità operative adottate in concreto e le procedure formalmente previste dal Modello stesso; - verificare la persistenza nel tempo dei requisiti di efficienza ed efficacia del Modello; - curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, formulando, ove necessario, all'organo dirigente le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di: i) significative violazioni delle prescrizioni del Modello; ii) significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa; iii) modifiche normative; - assicurare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle attività sensibili; - rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni; - segnalare tempestivamente all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società; - curare i rapporti ed assicurare i flussi informativi di competenza verso l Organo Amministrativo, nonché verso il Sindaco Unico; - disciplinare il proprio funzionamento anche attraverso l'introduzione di un regolamento delle proprie attività che preveda: la calendarizzazione delle attività, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture aziendali; - promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e 31

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