LE REGOLE DELLA RETE. Accademia di Belle Arti Triennio I Livello: Arti Tecnologiche Materia: Diritto dell Informazione e della Comunicazione Digitale

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1 Accademia di Belle Arti Triennio I Livello: Arti Tecnologiche Materia: Diritto dell Informazione e della Comunicazione Digitale LE REGOLE DELLA RETE (a cura di) dr. prof. Antonio M. Ligresti

2 Prefazione 2

3 3 Per cogliere appieno l impatto della Rete sulle regole del delicato settore dell informazione, pensiamo ad esempio alle novità introdotte da: il primo giornale ideato per una versione leggibile esclusivamente sull lpad, con The Daily risvolti positivi in termini di costi ridotti sia per l azienda che per i consumatori;

4 4 Astroturfing il fenomeno della pubblicità occulta, destinato a stravolgere il mercato di riferimento: la possibilità per le aziende di incunearsi negli spazi infiniti della Rete, eludendo le relative regole di trasparenza e di riconoscibilità dell informazione pubblicitaria, e manipolando i blog tra consumatori. Si ripresenta, in tal modo, la questione del controllo della Rete e della libertà di manifestazione delle idee;

5 5 Buzz letteralmente, ronzio, rumore di fondo: rappresenta la nuova tecnica di marketing, che guarda alla Rete ed agli internauti come target di riferimento. Si organizzano forum di discussione su nuovi prodotti o nuovi servizi.

6 6 Quali ulteriori novità? Le reti di nuova generazione (la cd. banda ultra larga ) rappresentano le autostrade informatiche del futuro (o del presente), rendendo possibili flussi di dati a velocità reali molto superiori a quelle di oggi. L utilizzo di tali reti consente lo sviluppo dei cd. servizi di nuova generazione, capaci di innescare processi di modernizzazione e di sviluppo socio-economico del Paese.

7 7 In riferimento ai cd. servizi di nuova generazione, si pensi, ad esempio, a: la sanità elettronica l'istruzione digitale la dematerializzazione generale di atti e procedure della Pubblica Amministrazione le "smart grids, relative alla gestione intelligente del ciclo dell'energia l infomobilità urbana, cioè infrastrutture intelligenti che erogano servizi all'utente la giustizia digitale

8 Internet e la Legge n. 62/2001 8

9 9 Quadro normativo Con l entrata in vigore della Legge 7 Marzo 2001 n. 62, si realizza l equiparazione tra editoria cartacea ed editoria on-line, nonché l inclusione dell informazione sviluppata su Internet, nella definizione di prodotto editoriale. La giurisprudenza va, quindi, nella direzione di una totale assimilazione della pubblicazione cartacea a quella diffusa in via elettronica.

10 10 Cosa prevede la legge? Obblighi a carico delle imprese editoriali on-line (al pari delle testate cartacee e radiotelevisive): Registrazione presso i tribunali (solo l'identificazione del prodotto editoriale con la testata fa scattare l'obbligo della registrazione: un sito od un nome di dominio, pertanto, non necessitano di registrazione; per un portale on-line non è prevista registrazione, ma diviene obbligatoria la registrazione della sezione di quel portale che diffonde informazioni di attualità, contraddistinte da una periodicità regolare e da una testata costituente elemento identificativo del prodotto.) Avere un direttore responsabile Avere un editore Avere uno stampatore-provider

11 11 Cosa prevede la legge? L'art. l della Legge n. 62/2001 stabilisce che: il prodotto editoriale è, ai fini della presente legge, quello realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici.

12 12 Cosa prevede la legge? Il principio della totale assimilazione sottopone i prodotti editoriali elettronici all applicazione della legge sulla stampa, ai sensi della Legge n. 47/1948, in ordine, oltre ai già citati obblighi: all'osservanza della disciplina delle risposte e delle rettifiche all'osservanza della disciplina della pubblicazione obbligatoria delle sentenze

13 13 Regime sanzionatorio Diversa è la questione relativa alle sanzioni nel caso di mancato rispetto delle suddette disposizioni: in base al divieto di analogia, vigente in materia penale, non è possibile applicare l'art. 16 della Legge 47/1948, che punisce la stampa clandestina e la pubblicazione non registrata. Pertanto, ai reati commessi mediante la diffusione di informazioni per via telematica, è possibile applicare solo sanzioni civili od amministrative.

14 14 Adempimenti amministrativi La Legge n. 62/2001 è stata resa applicabile ed operativa dalla Delibera n. 236, adottata il 30 maggio 2001, ed emanata dall AGCOM. Secondo tale delibera, l iscrizione al R.O.C (Registro Operatori della Comunicazione) è prevista solo per gli editori che pubblicano testate giornalistiche, telematiche, caratterizzate da: regolare periodicità previsione di conseguire ricavi dall'attività in oggetto previsione di ottenere dallo Stato benefici, agevolazioni e provvidenze utilizzo di giornalisti assunti a tempo pieno (redattori giornalisti professionisti o pubblicisti o praticanti)

15 Il D. L. 18 maggio 2012, n. 63, convertito in Legge 16 Luglio 2012, n. 103, prevede: l'esonero dall'obbligo di registrazione in Tribunale ed al ROC per le piccole testate on-line......realizzate unicamente su supporto informatico, e diffuse unicamente per via telematica, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche, e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a Euro

16 16 La giurisprudenza L identificazione del luogo della pubblicazione, ai sensi dell'art. 2, Legge 47/48, va obbligatoriamente indicato sullo stampato con, altresì, l'indicazione del nome e del domicilio dello stampatore. Con la Sentenza n. 337, del 16 dicembre 2011, la Consulta ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della Legge 47/48, sollevata, in riferimento all art. 3, I comma, della Costituzione, dal Tribunale di Alessandria: il proprietario ed editore di un sito web, dunque, non è civilmente responsabile.

17 La Responsabilità dell Internet Service Provider (I.S.P.) 17

18 18 Ruolo dell I.S.P. Divulgare Detenere Procurare ad altri Distribuire Confezionare Pubblicizzare Informazioni Elaborare

19 19 Ruolo dell I.S.P. Content Providers autori materiali della immissione in Rete di contenuti sotto forma di testi, immagini o suoni Network Providers proprietari di infrastrutture di telecomunicazione

20 20 Ruolo dell I.S.P. Access Providers fornitori di accesso alla Rete Service Providers fornitori di servizi, si rivolgono all'utente finale consentendogli il collegamento ad Internet

21 21 Fattispecie penali Le enormi potenzialità di Internet ampliano a dismisura la gamma di possibili illeciti, configurando fattispecie penali assai diverse tra loro: 1. Violazione delle norme sul diritto d autore 2. Lesione dei diritti della personalità 3. Violazione dell onore e della reputazione 4. Violazione delle norme sull'ordine pubblico 5. Violazione delle norme sul buon costume e contro lo sfruttamento sessuale dei minori 6. Violazione della privacy 7. Violazione della concorrenza leale 8. Violazione delle norme sulla protezione dei marchi e dei brevetti

22 22 Profili di responsabilità Il profilo di responsabilità, in via generale, dell Internet Service Providers (I. S. P.), è riconducibile a tre figure: 1. responsabilità come autore del reato, cioè quando l I.S.P. divulga in Rete i contenuti illeciti, mettendo a disposizione degli utenti del servizio i dati che manipola come moderatore di un newsgroup o di una mailing-list; 2. responsabilità concorsuale, quando sia dimostrabile che l I.S.P. abbia consapevolmente fornito l accesso a dati illeciti da altri immessi in Rete, rendendosi in tal modo complice di un reato commesso per via telematica; 3. responsabilità derivante dall omissione del controllo, finalizzato all impedimento di eventuali illeciti, si configura tutte le volte che l I.S.P. non impedisce l evento illecito, non controllando la liceità dei contenuti immessi dall esterno sul server gestito.

23 23 Quale l obiettivo del legislatore? Perseguire la produzione di lesioni molto gravi delle altrui situazioni protette e predisporre garanzie idonee ad evitare che la Rete si trasformi in uno spazio senza regole. Secondo i cd. puristi della Rete, un regime di responsabilità troppo gravoso, in capo agli I.S.P., rischierebbe però di inibirne o, per lo meno, ridurne l attività con inevitabili conseguenze negative sullo sviluppo della Rete stessa, sul settore dei rapporti economici e sullo sviluppo della personalità e della libera manifestazione di pensiero.

24 Il sistema italiano 24

25 25 Il contesto Nell ordinamento giuridico nazionale, non sussiste un obbligo di vigilanza del provider sui contenuti veicolati mediante i propri siti, di conseguenza l I.S.P. non è responsabile dei contenuti illeciti, che ha permesso solo tecnicamente di far transitare nella Rete. A tale conclusione, si è arrivati attraverso una storica Sentenza del Tribunale di Roma, datata 4 luglio 1998, con la quale viene esclusa, in maniera chiara, la responsabilità dell I.S.P., che si è limitato a mettere a disposizione degli utenti lo spazio virtuale del sito, senza l attribuzione di alcun potere di controllo e di vigilanza sui contenuti immessi in un newsgroup.

26 26 Il quadro giurisprudenziale In realtà l orientamento giurisprudenziale non ha mutato indirizzo: si fa menzione della Sentenza n. 1972, del 24 Febbraio 2010 del Tribunale di Milano, che ha condannato a 6 mesi di carcere (con la sospensione della pena), tre dirigenti di Google (il video era stato caricato su Google Video, piattaforma di hosting per la condivisione video) per non aver impedito la pubblicazione di un video che mostrava un minore, affetto da sindrome di down, picchiato ed insultato da quattro studenti di un istituto tecnico di Torino. L accusa era quella di: violazione del Codice della Privacy in materia di trattamento di dati personali.

27 27 Il quadro giurisprudenziale A distanza di 3 anni, la Corte d'appello di Milano, con la Sentenza n. 8611, del 27 febbraio 2013, ha ribaltato quel verdetto, assolvendo i tre manager di Google, perché il fatto non sussiste, e sostenendo: 1. l'impossibilità effettiva e concreta di esercitare un pieno ed efficace controllo sulla massa dei video caricati da terzi, considerato l'enorme afflusso di dati; 2. che un controllo preventivo da parte del provider, costituisca un restringimento della libertà di espressione. Un dovere-potere di verifica preventiva potrebbe coincidere con limitazioni della libera manifestazione del pensiero (art. 21, Cost.), al pari di un filtro preventivo su tutti i dati immessi in Rete.

28 28 Conclusioni Dunque, non esiste un obbligo di legge codificato che imponga agli I.S.P. un controllo preventivo sulla immensa mole di dati che scorre ogni secondo attraverso i siti web, non potendo ritenere i gestori o i proprietari dei siti, potenzialmente responsabili delle violazioni della disciplina in tema di privacy, ma eventualmente solo corresponsabili di reato di diffamazione, derivabile dal contenuto del materiale scaricato.

29 La diffamazione on-line 29

30 30 Principi generali Il bilanciamento tra diritto di cronaca e tutela dei diritti della personalità, richiama la necessità di assicurare precisi criteri di individuazione per quanto riguarda i reati commissibili in rete, in particolare per ciò che attiene alla determinazione del tempus e del locus commissi delicti.

31 31 Le varie fattispecie Diffamazione a mezzo stampa La Corte di Cassazione ritiene competente il giudice del luogo ove il quotidiano è stampato e dove la notizia diviene per la prima volta pubblica, ovvero il giudice del luogo ove il danneggiante ha la residenza o il domicilio. Diffamazione radiotelevisiva A norma dell art. 20 del c. p. c., viene ritenuto competente il giudice della località dove sono situati gli studi televisivi nei quali è stato realizzato e diffuso il programma televisivo (Cassazione, sentenza n. 9369/2000).

32 32 La giurisprudenza Il Tribunale di Oristano, con la Sentenza del 6 Giugno 2000, ha escluso l estensibilità per via analogica a Internet delle norme sulla diffamazione a mezzo stampa, affermando che Internet rientra negli altri mezzi di pubblicità cui si riferisce il terzo comma dell art. 595 c. p.

33 33 La giurisprudenza Diffamazione on-line La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza dell 8 Maggio 2002, n. 6591, ha stabilito che è competente il giudice del luogo in cui ha il domicilio la parte offesa, essendo il domicilio la sede principale degli affari e degli interessi e rappresentando, quindi, il luogo in cui si realizzano le ricadute negative dell offesa alla reputazione.

34 34 Il ruolo del Garante C è chi ritiene, però, che le forme di pubblicazione di notizie on-line non debbano sottrarsi al regime sanzionatorio della Legge n. 47/48. Il Garante per la privacy, con provvedimento del 30 Ottobre 2000, ha precisato che, al di là della disciplina sulla privacy, per le offese via web occorre far ricorso alle disposizioni ordinarie per la tutela penale e civile dell onore e della reputazione.

35 35 L intervento europeo Corte di giustizia europea (sentenze del 25 Ottobre 2001) I danni da diffamazione via web possono essere liquidati solo dal giudice dello Stato dove risiede la parte offesa. Pertanto, il giudice, se ritiene avvenuta la diffamazione, a domanda della parte lesa, può aumentare la liquidazione del danno di immagine tante volte quanti sono gli Stati membri dove la notizia è stata diffusa. Tuttavia, il gestore di un sito internet, non può essere assoggettato, nello Stato di residenza della vittima, a prescrizioni più rigorose di quelle previste dal diritto dello Stato membro in cui è stabilito.

36 36 Ancora giurisprudenza L orientamento giurisprudenziale del trattamento da riservare all editoria on-line non è univoco: nella sentenza della Corte d Appello di Roma, datata 11 Gennaio 2011, si legge che è impossibile estendere la qualifica di direttore responsabile di un quotidiano, anche al relativo notiziario telematico, perché non costituente stampato e non assoggettato a registrazione.

37 37 Ancora giurisprudenza In materia di diffamazione mediante blog, la Sentenza n. 553, pronunciata il 26 Maggio 2006, dal Tribunale di Aosta, ha stabilito che il titolare di un blog è equiparabile al direttore responsabile di una testata giornalistica in quanto soggetto che ha in disponibilità la gestione del medium. Ma il 23 Aprile 2010, la Corte d Appello di Torino ha negato questa equiparabilità.

38 38 Ancora giurisprudenza Cassazione n /2008 Ai siti internet ed ai blog non è applicabile in via di analogia la disciplina giuridica sulla stampa. n. 7155/2011 Si ammette la possibilità di sequestrare in via preventiva un articolo pubblicato sul blog di un sito internet, in caso di sospetta diffamazione. Il sequestro si giustificherebbe nell ottica di un bilanciamento tra libertà di espressione e altri diritti di uguale dignità costituzionale. n /2011 I siti web sono soggetti agli stessi principi ed agli stessi divieti dettati per tutti i mezzi di comunicazione, incontrando tutti i limiti previsti dalla legge penale.

39 39 Ancora giurisprudenza Quanto all identificazione del colpevole di diffamazione on-line, la Sentenza n. 8824/2011 della quinta sezione penale della Cassazione, ha chiarito che essa può avvenire senza dubbi attraverso l indirizzo IP.

40 40 Come si concilia con il dettato costituzionale? La libera manifestazione del pensiero, garantita dall art. 21 Cost., non può legittimare la consumazione di reati, come la diffamazione on-line.

41 Rete e diritto all oblio 41

42 42 Derivazione Diritto all Oblio Tipologia giuridica di costruzione essenzialmente dottrinaria e giurisprudenziale. E lo strumento di difesa per chi è stato protagonista di un fatto che, all epoca in cui si era verificato, poteva essere ricompreso nel diritto di cronaca, ma che non può assurgere a fatto emblematico (e quindi essere riproposto di continuo) di tutti gli episodi successivi del medesimo tenore.

43 43 Ruolo del Garante Nel marzo del 2005, il Garante per la Privacy ha affermato che il diritto all'oblio può essere invocato anche per le notizie che viaggiano in Rete. E il caso della c.d. gogna elettronica. Nel marzo del 2006 il Garante ha invitato i motori di ricerca ad aggiornare periodicamente i dati in Rete, per evitare la cd. "gogna perpetua".

44 44 Profilo giuridico È legittimo che una sanzione, una condanna, un precedente giudiziario lontano nel tempo, restino sempre disponibili per chiunque navighi in Internet, oppure un individuo ha diritto, dopo un congruo periodo di tempo, di uscire dallo spazio virtuale, perché alcuni documenti ufficiali che lo riguardano, non hanno più attinenza con l attualità? Il Garante ha posto l attenzione sulla necessaria quantificazione del tempo oltre il quale va garantito un ragionevole oblio, in equilibrio con le esigenze di trasparenza.

45 45 La giurisprudenza La Sentenza n del 5 Aprile 2012, della Terza Sezione Civile della Cassazione, rappresenta un passo decisivo verso il riconoscimento del diritto all oblio, inteso come: diritto alla valutazione della rispondenza della notizia di cronaca divulgata sul web, anche a distanza di tempo, ai criteri di: Interesse pubblico Verità Continenza espositiva

46 Fattispecie giuridica 46 Al soggetto interessato va riconosciuto il diritto all'oblio, cioè: il relativo controllo a tutela della propria immagine sociale che, anche quando trattasi di notizia di cronaca, può comportare la pretesa a: 1) la contestualizzazione dei dati 2) l aggiornamento dei dati 3) perfino la relativa cancellazione

47 Sviluppi recenti 47 Con due recenti provvedimenti, n. 434 del 20 Dicembre 2012 e n. 31 del 24 Gennaio 2013, il Garante della Privacy, ha chiarito che: gli archivi giornalistici on-line devono essere sempre aggiornati su richiesta del soggetto interessato devono essere aggiunte note o link, al fine di fornire un quadro completo della vicenda in oggetto

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