SICUREZZA SUL LAVORO E VALUTAZIONE DELLO STRESS

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1 SICUREZZA SUL LAVORO E VALUTAZIONE DELLO STRESS 187 SICUREZZA SUL LAVORO E VALUTAZIONE DELLO STRESS LAVORO-CORRELATO. Brevi considerazioni a margine dell attuazione dell art. 28 Del decreto legislativo n. 81/08 Roberta Nunin Professore associato di Diritto del lavoro nell Università di Trieste Tra le novità maggiormente signifi cative della recente riforma in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, attuata con il d. lgs. n. 81/2008 (successivamente modifi cato dal decreto correttivo n. 106/2009), può sicuramente annoverarsi l espressa previsione del tema del c.d. stress lavorocorrelato quale oggetto di specifi ca considerazione da parte del datore di lavoro in sede di valutazione dei rischi 1, in un contesto normativo segnato tra l altro da un estensione del campo di applicazione della normativa in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori tanto sotto il profi lo soggettivo quanto sotto quello oggettivo. Se infatti l ambito di applicazione del d. lgs. n. 81/2008 prefi gura un raggio di operatività esteso, applicandosi lo stesso a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio (art. 3, comma 1), deve altresì segnalarsi come la nuova disciplina non solo trovi applicazione anche per espressa previsione del legislatore nell area del lavoro c.d. atipico (ambito quest ultimo che, in relazione ai profi li della sicurezza, presenta, come è noto, non poche criticità, registrandosi nello stesso un grado elevato di incidenza del fenomeno infortunistico), ma 1 Per un commento alla normativa v. Montuschi (diretto da) La nuova sicurezza sul lavoro. Commentario, Bologna, 2011, 3 voll.; Tiraboschi (a cura di), Il Testo unico della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Commentario al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Milano, 2008.

2 188 Quaderni di ricerca sull artigianato come essa sia suscettibile di incidere pure sul lavoro autonomo, prevedendosi che anche tali lavoratori (tra i quali viene espressamente richiamata la categoria dei lavoratori artigiani), da un lato debbano adempiere ad alcuni obblighi specifi ci (utilizzazione di attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III del decreto; utilizzo dei dispositivi di protezione individuale; adozione di un apposita tessera di riconoscimento munita di fotografi a contenente le proprie generalità quando effettuino le loro prestazioni in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto: v. art. 21 d. lgs. n. 81/2008) e, dall altro, relativamente ai rischi propri delle attività svolte, abbiano facoltà di benefi ciare della sorveglianza sanitaria e possano partecipare a corsi di formazione specifi ca in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati su detti rischi (v. ancora l art. 21 del d. lgs. n. 81/2008): in entrambi i casi, peraltro, deve precisarsi, con onere a proprio carico. Sicuramente si tratta, in tali ultime ipotesi, di una tutela del tutto minimale, che rischia tra l altro di restare almeno in parte sulla carta, dal momento che i costi per l accesso tanto alla sorveglianza sanitaria quanto alla formazione sono posti a carico dei lavoratori (autonomi) stessi, non essendovi al momento da parte del legislatore alcuna specifi ca previsione nemmeno di (eventuali) tariffe agevolate; d altra parte, non essendovi alcun obbligo in capo a tali lavoratori, non c è ovviamente neppure la previsione di alcuna sanzione in proposito. Spostando l attenzione al lavoratore autonomo artigiano o piccolo imprenditore nella veste di (possibile) datore di lavoro, si è detto come per la parte datoriale una delle novità più signifi cative in tema di (nuova) valutazione dei rischi, ex art. 28 del d. lgs. n. 81/2008, sia riconducibile alla

3 SICUREZZA SUL LAVORO E VALUTAZIONE DELLO STRESS 189 necessità di operare una specifi ca valutazione nel contesto lavorativo dell impatto dei fenomeni di stress 2. Detta disposizione, infatti, ha introdotto con il proprio primo comma l obbligo di considerare, in sede di valutazione dei rischi, anche «quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell accordo europeo dell 8 ottobre 2004», accordo recepito in Italia con l accordo interconfederale del 9 giugno Nell accordo europeo lo stress lavoro-correlato viene defi nito come una condizione accompagnata da sofferenze o disfunzioni fi siche, psichiche, psicologiche o sociali, che scaturisce dalla sensazione individuale del lavoratore di non essere in grado di rispondere alle richieste lavorative, precisandosi peraltro che non tutte le manifestazioni di stress possono considerarsi rilevanti, potendo anche verifi carsi delle situazioni di c.d. eustress, temporanee e transeunti, nelle quali la pressione avvertita dal soggetto è correlata funzionalmente all esigenza di superare un ostacolo o di raggiungere un obiettivo e, dunque, può divenire uno sprone positivo. Laddove, invece, la pressione sul lavoratore diventi insostenibile, vuoi per i caratteri concretamente assunti vuoi per la durata di esposizione alla stessa, il datore di lavoro è chiamato a mettere in campo ogni adeguato strumento preventivo e/o correttivo, anche alla luce di una defi nizione di salute (v. art. 2 del d. lgs. n. 81/2008, lett. o) che è individuata dal legislatore nello «stato di completo benessere fi sico, mentale e sociale, non consistente solo in un assenza di malattia o di infermità»; nozione, quest ultima, evidentemente ampia e comprensiva, che impone al datore di lavoro di riservare un attenzione adeguata anche ai profi li organizzativi della prevenzione, oltre 2 In argomento v. Frascheri, Il rischio da stress lavoro-correlato. Normativa, procedure di valutazione e organizzazione del lavoro, Roma, 2011.

4 190 Quaderni di ricerca sull artigianato che a quelli di ordine squisitamente tecnico, con l obiettivo di pervenire a coniugare nella maniera più armoniosa possibile le esigenze di tutela delle risorse umane dell azienda con quelle legate al concreto svolgersi delle attività produttive. In effetti, si è a ragione sostenuto che, essendo un fenomeno che appartiene al contesto lavorativo, «lo stress lavoro-correlato ha alla sua base, tra le fonti d origine, non fattori di natura soggettiva (...), ma di unica provenienza lavorativa e, in particolare, organizzativa» : non a caso l accordo europeo chiama ad esempio in causa, quali possibili fattori da monitorare in proposito, il contenuto del lavoro, l eventuale inadeguatezza nella gestione dell organizzazione del lavoro e dell ambiente di lavoro, oltre a possibili carenze nella comunicazione in azienda. L approccio alla prevenzione ed al contrasto verso tale fenomeno non può quindi essere realizzato su base meramente individuale, ma richiede una valorizzazione della dimensione collettiva, che diventa cruciale per il disegno degli interventi di carattere preventivo e correttivo. Quanto poi ai possibili indicatori della presenza di una situazione di stress lavoro-correlato, a titolo meramente esemplifi cativo possono segnalarsi, da un lato, a livello di organizzazione, l assenteismo, l eccessivo turn-over, la diffusione di fenomeni di molestie, l eccessiva litigiosità, mentre a livello individuale alcuni segnali che non dovrebbero essere trascurati possono ricondursi a fenomeni di evidente disagio psicologico o comportamentale (si pensi, ad esempio, all abuso di alcool o ad altre dipendenze), o anche al riscontro dell aggravamento di patologie preesistenti. Se la novità del tema (ma anche l estrema delicatezza dello stesso, per il possibile, parallelo,

5 SICUREZZA SUL LAVORO E VALUTAZIONE DELLO STRESS 191 rilievo di aspetti e problematiche legate alla necessaria tutela della privacy dei lavoratori) ha causato preoccupazioni e incertezze nei datori di lavoro, pure con riguardo ai profi li di responsabilità, i ripetuti rinvii subiti dalla relativa disposizione dell art. 28 d. lgs. n. 81/2008 quanto all effettiva entrata in vigore possono certo aver contribuito, in prima battuta, ad una sottovalutazione dei nuovi obblighi e delle necessarie azioni preventive da intraprendere. Alla fi ne, come è noto, a far data dal 31 dicembre 2010 si è aperta la fase attuativa della disposizione, sostenuta dalle prime linee di indirizzo adottate, dopo un percorso faticoso e travagliato, dalla Commissione consultiva permanente prevista dal d. lgs. n. 81/2008 e rese pubbliche dal Ministro del lavoro mediante propria lettera circolare del 18 novembre Tutte le imprese pubbliche e private, di ogni dimensione, sono state dunque chiamate ad avviare, dal 1 gennaio 2011, la valutazione delle possibili fonti di stress lavoro-correlato in azienda, riportando nel documento di valutazione dei rischi la programmazione temporale della verifi ca interna ed il termine fi nale della stessa (con l ovvia precisazione che i datori di lavoro che vi avessero già provveduto coerentemente con le previsioni dell accordo europeo del 2004 non sono tenuti a ripetere l indagine, ma solo al monitoraggio della situazione per l eventuale aggiornamento della valutazione dei rischi). Le linee guida ministeriali, rivolte ai datori di lavoro, forniscono le prime indicazioni operative per la realizzazione della valutazione del fenomeno qui considerato, tenendo conto, almeno in parte, anche della peculiarità delle imprese piccole e piccolissime. Con la circolare del 18 novembre 2010 il Ministero del lavoro si è proposto di indicare il percorso metodologico da seguire per l individuazione delle

6 192 Quaderni di ricerca sull artigianato situazioni di rischio da stress lavoro-correlato, segnalando come le relative attività vadano compiute con riguardo a tutti i lavoratori, ivi compresi gli eventuali dirigenti e preposti, prendendo in esame in prima battuta non i singoli, ma gruppi omogenei di lavoratori (individuati, ad esempio, sulla base delle mansioni), che risultino esposti a rischi dello stesso tipo, secondo una valutazione che il datore di lavoro è chiamato ad effettuare autonomamente, alla luce delle proprie peculiarità organizzative. La valutazione, secondo le indicazioni ministeriali, si articolerà concretamente in due fasi: una necessaria (per tutti i datori di lavoro), consistente nella c.d. valutazione preliminare, ed una solo eventuale, da attivare successivamente, laddove la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro-correlato e le misure correttive adottate a seguito della stessa si siano rivelate ineffi caci. In sede di valutazione preliminare dovranno prendersi in considerazione alcuni indicatori oggettivi e verifi cabili, possibilmente numericamente apprezzabili, appartenenti almeno a tre distinte famiglie: quella dei c.d. eventi sentinella (ai quali sono riconducibili, ad esempio, gli indici infortunistici dell azienda, il rilievo delle assenze per malattia in seno alla stessa, il numero dei procedimenti disciplinari adottati, le segnalazioni del medico competente, ma anche le specifi che e frequenti lamentele formalizzate da parte dei lavoratori); quella riferibile ai fattori di contenuto del lavoro (quali, ad esempio, ambiente, attrezzature, ritmi, orario, turni, ecc.); e, infi ne, quella riferibile al contesto del lavoro (ad esempio, ruolo dei lavoratori nell ambito dell organizzazione, spazi di autonomia decisionale per gli stessi, evoluzione delle carriere, eventuali confl itti interpersonali sul lavoro, qualità della comunicazione tra azienda e lavoratori).

7 SICUREZZA SUL LAVORO E VALUTAZIONE DELLO STRESS 193 In questa fase potrà utilizzarsi lo strumento della lista di controllo (c.d. check-list), che dovrebbe consentire di fotografare la situazione oggettiva dell azienda; in relazione ai fattori di contesto e contenuto dovrebbero essere sentiti i lavoratori e/o i loro rappresentanti per la sicurezza (rls/rlst); peraltro la scelta delle modalità con cui sentire i lavoratori è rimessa al datore di lavoro, nulla emergendo in proposito dalla circolare ministeriale. Se dalla valutazione preliminare non emerge un rischio-stress tale da richiedere misure correttive, il datore ne dà indicazione nel documento di valutazione dei rischi e sarà solo tenuto ad un monitoraggio nel tempo della situazione; invece, laddove tali criticità emergano, dovranno essere valutati ed adottati gli opportuni interventi correttivi prevedendosi altresì la relativa verifi ca dell effi cacia degli stessi (con l ovvio coinvolgimento dei benefi ciari delle misure), che dovrà trovare puntuale collocazione all interno della pianifi cazione degli interventi da adottare ed, eventualmente, si dovrà poi passare ad una valutazione maggiormente approfondita (con l utilizzo ad esempio di strumenti quali questionari, focus group o interviste semi-strutturate a gruppi di lavoratori omogenei); l obiettivo di tale fase solo eventuale è sostanzialmente quello di rianalizzare le famiglie degli indicatori utilizzati nella prima fase, seguendo una modalità che vede un maggiore coinvolgimento dei lavoratori: si passa così da una valutazione di stampo oggettivo ad uno screening di taglio maggiormente soggettivo, che nelle imprese più piccole (fi no a cinque dipendenti) può prevedere il coinvolgimento diretto dei lavoratori attraverso lo strumento di riunioni di discussione sul tema, garantendosi così uno strumento più agile che, con il diretto coinvolgimento dei lavoratori, si auspica possa portare più facilmente

8 194 Quaderni di ricerca sull artigianato ad una ricerca delle soluzioni da adottare e ad una verifi ca nel tempo della loro effi cacia. A tale proposito, peraltro, pur comprendendo la volontà di riduzione delle formalità e di alleggerimento delle incombenze per i datori più piccoli, chi scrive ha qualche dubbio che riunioni siffatte, laddove non guidate da soggetti dotati di professionalità specifi ca (quale, ad esempio, uno psicologo del lavoro), possano rispondere in pieno alle esigenze di prevenzione di un fenomeno così complesso. In ogni caso, è comunque previsto che, entro ventiquattro mesi (dunque entro le fi ne del 2012), la Commissione consultiva di cui già si è detto sopra provvederà ad elaborare una relazione sulla prima applicazione delle linee guida, monitorando le attività realizzate. Dall inizio dell anno, dunque, tutte le imprese anche le microimprese, pur con i limitatissimi adattamenti di alcuni strumenti di cui si è già detto devono aver attivato il percorso valutativo del fenomeno dello stress lavoro-correlato: sicuramente, nei contesti lavorativi meno strutturati anche e soprattutto sotto il profi lo organizzativo come, ad esempio, le piccole e piccolissime imprese artigiane l impegno cui è chiamato il datore può apparire ad alcuni, oltre che inedito, gravoso; d altra parte, con la specifi ca operativa rivolta alle imprese che impieghino fi no a cinque lavoratori per l eventuale fase di valutazione approfondita, contenente la previsione di un coinvolgimento diretto dei lavoratori in riunioni dedicate rivolte al problem solving, si è cercato di proporre alle imprese micro uno strumento più semplice ed agile (peraltro indicato con una formula esemplifi cativa e, dunque, non vincolante, ben potendo il datore orientarsi all utilizzo di strumenti diversi).

9 SICUREZZA SUL LAVORO E VALUTAZIONE DELLO STRESS 195 Ciò precisato, non può invece ritenersi che le micro-imprese possano considerarsi in qualche modo esentate in virtù delle proprie ridotte o ridottissime dimensioni occupazionali dal percorso metodologico che è stato disegnato nelle linee guida ministeriali e che sopra si è sinteticamente illustrato, non essendo in alcun modo ricavabile dal d. lgs. n. 81/2008 la possibilità per tali datori di lavoro di sottrarsi alle esigenze di tutela dei lavoratori nei confronti dei fenomeni di stress lavoro-correlato. Nelle ipotesi poi di un datore che si sia avvalso della procedura di valutazione dei rischi tramite autocertifi cazione, rientrando nel regime di esonero dall elaborazione del documento di valutazione dei rischi, si è già osservato da parte dei primi commentatori 3 con un impostazione che qui si condivide - che tutta la documentazione prevista relativa alla valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato dovrà essere egualmente prodotta ed allegata all autocertifi cazione stessa. In conclusione, dalle disposizioni che si sono sopra sinteticamente illustrate, emerge un signifi cativo potenziamento dei profi li legati alla sicurezza c.d. organizzativa : cruciale sarà un approccio al tema, anche da parte dei datori di lavori piccoli e piccolissimi, come è il caso di buona parte delle imprese artigiane, che non riduca tutto ad una mera questione di possibili costi aggiuntivi per l impresa (costi, peraltro, che una corretta gestione del sistema della prevenzione inevitabilmente riduce nel tempo), ma che sia in grado di cogliere l occasione che viene presentata di dedicare un po di tempo ed un attenzione specifi ca ai profi li di possibile miglioramento dell organizzazione del lavoro in azienda, spesso purtroppo trascurati dai datori di lavoro con una dimensione occupazionale 3 V. Frascheri, Il rischio da stress lavoro-correlato, cit., p. 170.

10 196 Quaderni di ricerca sull artigianato micro, ma suscettibili di incidere non poco sulle concrete capacità degli stessi di stare sul mercato e di avviare processi positivi di crescita e consolidamento. Riferimenti bibliografici Frascheri, Il rischio da stress lavoro-correlato. Normativa, procedure di valutazione e organizzazione del lavoro, Roma, Edizioni lavoro, Montuschi (diretto da) La nuova sicurezza sul lavoro. Commentario, Bologna, Zanichelli, 2011, 3 vol. Tiraboschi (a cura di), Il Testo unico della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Commentario al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Milano, Giuffrè, 2008.

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