Il presente fascicolo informativo, contenente: Nota Informativa, comprensiva del Glossario Condizioni Generali di Assicurazione

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1 Contratto di Assicurazione dei rischi di invalidità permanente totale, inabilità temporanea totale, perdita d impiego e ricovero ospedaliero CPI Creditor Protection Insurance BLUCREDIT ONE Il presente fascicolo informativo, contenente: Nota Informativa, comprensiva del Glossario Condizioni Generali di Assicurazione deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente la Nota Informativa CARGEAS Assicurazioni S.p.A. Società soggetta all attività di direzione e coordinamento di Ageas Insurance International N.V.

2 NOTA INFORMATIVA I dati contenuti nella presente Nota Informativa sono aggiornati al 15/06/2015. La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa autorità. L Assicurato e il Contraente devono prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza. Ai sensi dell art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell articolo 31 del Regolamento ISVAP n 35 del 26 maggio 2010 (il Regolamento Trasparenza ), il presente Fascicolo Informativo riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente e/o dell Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della Copertura Assicurativa, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come Avvertenza dal Regolamento Trasparenza.! Avvertenza: L Impresa rinvia al proprio sito internet per la consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative. A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA 1. Informazioni Generali CARGEAS Assicurazioni S.p.A. - Società soggetta all attività di direzione e coordinamento di Ageas Insurance International N.V. ha sede in Via Tolmezzo, Milano, Tel , Fax Sito Internet: Indirizzo di posta elettronica certificata: cargeasassicurazioni.pec@legalmail.it ed è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell'industria, del Commercio e dell Artigianato del 13 febbraio 1987 (G.U. del 16 marzo 1987 n. 62); il numero d iscrizione all Albo delle Imprese di assicurazione è Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa CARGEAS Assicurazioni S.p.A. ha un patrimonio netto complessivo al pari ad Euro , dei quali Euro a titolo di capitale sociale ed Euro a titolo di riserve patrimoniali e utile dell esercizio. L indice di solvibilità dell Impresa, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 164,83%. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il Contratto di Assicurazione offre delle Coperture Assicurative operanti esclusivamente in forza dell adesione ad un apposita polizza collettiva, stipulata dal Contraente, facente parte del Gruppo UBI BANCA, per conto dell Assicurato ai sensi dell articolo 1891 Codice Civile, con l Impresa, CARGEAS Assicurazioni S.p.A. Resta inteso che l adesione alla Polizza è facoltativa per l Assicurato. Il Contratto di Assicurazione CPI Creditor Protection Insurance - Blucredit ONE non prevede il tacito rinnovo alla sua scadenza.! Avvertenza: L Assicurato può recedere dalla Copertura Assicurativa entro 60 giorni dalla data di decorrenza, dandone comunicazione all Impresa, anche per il tramite del Contraente, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Pag. 1 di 15 Mod ed. 15/06/2015

3 Si rinvia all Art. 5 Durata e cessazione delle singole coperture assicurative e all Art. 6 Diritto di Recesso dell Assicurato delle Condizioni di Assicurazione per quanto concerne gli aspetti di dettaglio relativi alla durata del Contratto di Assicurazionee alle modalità di esercizio del diritto di Recesso. 3. Coperture Assicurative offerte Limitazioni ed Esclusioni Il Contratto di Assicurazione CPI - Creditor Protection Insurance Blucredit ONE è un Assicurazione a Premio Unico, che ha lo scopo di garantire l Assicurato dai rischi di Invalidità Permanente Totale da Malattia o Infortunio, Inabilità Temporanea Totale da Malattia o Infortunio, Perdita d Impiego per giustificato motivo oggettivo e Ricovero Ospedaliero dovuto a Malattia o Infortunio che dovessero colpire l Assicurato per poter far fronte in modo regolare e puntuale agli obblighi assunti dallo stesso nei confronti della Banca. Per tale finalità l Assicurato, all atto dell adesione alla Polizza, sottoscrive le Coperture Assicurative sinteticamente descritte di seguito in funzione della propria condizione occupazionale: A) Copertura Assicurativa 1: Invalidità Permanente Totale dovuta a Malattia od Infortunio, sottoscrivibile da parte di tutte le tipologie di Assicurati. La presente Copertura Assicurativa tutela l Assicurato dal rischio di Invalidità Permanente Totale dovuta a Malattia od Infortunio avvenuta nel periodo di validità del Contratto di Assicurazione e non oltre la sua scadenza. L indennizzo è il pagamento di una somma pari al Debito Residuo al momento del Sinistro costituito da capitale ed interessi maturati al momento dello stesso determinata secondo le modalità previste all Art. 7. Prestazioni relative alle coperture assicurative delle Condizioni di Assicurazione e liquidata al netto di eventuali altri Indennizzi già corrisposti per lo stesso Sinistro in virtù delle altre Coperture Assicurative prestate dalla Polizza. Si rinvia all Art. 7. Prestazioni relative alle coperture assicurative Sezione A delle Condizioni di Assicurazione per i maggiori dettagli in merito alla Copertura Assicurativa. e B) Copertura Assicurativa 2: Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia, sottoscrivibile da parte degli Assicurati che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Autonomi. La presente Copertura Assicurativa tutela l Assicurato dal rischio di Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia, avvenuta nel periodo di validità del Contratto di Assicurazionee non oltre la sua scadenza. L Indennizzo è il pagamento di un Indennità Mensile pari alla/e rata/e in scadenza nel periodo nel quale si è verificata l Inabilità Temporanea Totale, calcolata/e secondo le modalità previste all Art. 7 Prestazioni relative alle coperture assicurative delle Condizioni di Assicurazione. Si rinvia all Art. 7 Prestazioni relative alle coperture assicurative - Sezione B delle Condizioni di Assicurazione per i maggiori dettagli in merito alla Copertura Assicurativa. Perdita d Impiego per giustificato motivo oggettivo, sottoscrivibile da parte degli Assicurati che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Dipendenti del Settore Privato che abbiano superato il periodo di prova e risultino assunti da almeno 6 mesi. La presente Copertura Assicurativa tutela l Assicurato dal rischio di Perdita d Impiego per giustificato motivo oggettivo notificato successivamente alla data di effetto del Contratto d assicurazione e non oltre la sua scadenza. L Indennizzo è il pagamento di un Indennità Mensile pari alla/e rata/e in scadenza nel periodo nel quale si è verificata la disoccupazione, calcolata/e secondo le modalità previste all Art. 7 Prestazioni relative alle coperture assicurative - Sezione C delle Condizioni di Assicurazione. Si rinvia all Art. 7 Prestazioni relative alle coperture assicurative - Sezione C delle Condizioni di Assicurazione per i maggiori dettagli in merito alla Copertura Assicurativa. Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia, sottoscrivibile da parte degli Assicurati che, al momento del Sinistro, siano Non Lavoratori o Lavoratori Dipendenti del Settore Pubblico che non hanno beneficiato della Copertura Assicurativa Invalidità Permanente Totale di cui alla lettera A. Pag. 2 di 15 Mod Ed. 15/06/2015

4 La presente Copertura Assicurativa tutela l Assicurato dal rischio di Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia, avvenuto nel periodo di validità del Contratto di Assicurazionee non oltre la sua scadenza. L Indennizzo è il pagamento di un Indennità Mensile pari alla/e rata/e in scadenza nel periodo nel quale si è verificato il Ricovero, calcolata/e secondo le modalità previste l Art. 7 Prestazioni relative alle coperture assicurative - Sezione D delle Condizioni di Assicurazione. La presente Copertura Assicurativa non è comulabile con la Copertura Assicurativa per Inabilità Temporanea Totale di cui alla lettera B. Si rinvia all Art. 7 Prestazioni relative alle coperture assicurative - Sezione D delle Condizioni di Assicurazione per i maggiori dettagli in merito alla Copertura Assicurativa. Con riferimento alla Copertura Assicurativa 2 (si veda sopra la lettera B), nel caso in cui l Assicurato modifichi la sua condizione professionale durante il periodo di assicurazione (passando ad esempio da Lavoratore Autonomo a Lavoratore Dipendente o viceversa), la Copertura Assicurativa si modificherà automaticamente, nel senso che, in occasione del Sinistro, sarà valida la Copertura Assicurativa corrispondente alla condizione occupazionale dell Assicurato al momento del sinistro stesso. Per maggior dettaglio si rimanda alla lettura dell Art. 1 Oggetto della Copertura Assicurativa delle Condizioni di Assicurazione.! Avvertenza: Ciascuna delle Coperture Assicurative è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, nonché a condizioni di sospensione che possono determinare il mancato pagamento dell Indennizzo. Si richiama in particolare l attenzione sugli articoli 2 - Persone assicurabili e formalità di adesione alle Coperture Assicurative; 3 - Persone non assicurabili 7- Prestazioni assicurative relative alle Coperture Assicurative, Sezioni A.1, A.2 B.1, B.4, C.1, C.3, D.1, D.3, D.4 delle Condizioni di Assicurazione per i relativi aspetti di dettaglio e all art. 8 Esclusioni delle Condizioni di Assicurazione.! Avvertenza: Si richiama l attenzione sulle Carenze, Franchigie assolute e massimali e limitazioni elencate per ciascuna delle singole Coperture Assicurative nella tabella che segue. Si rinvia per maggiori informazioni di dettaglio agli 7 Prestazioni relative alle coperture assicurative, Sez. A.3, A.4,B.3, B.4, B.5, C.3, C.4, C.5, D.3, D.4 e D.5. Pag. 3 di 15 Mod Ed. 15/06/2015

5 In particolare, nelle tabelle che seguono, sono riportate tutte le principali informazioni relative alle Coperture Assicurative e alle prestazioni offerte: Copertura Assicurativa Indennizzo Carenza Franchigia Assoluta Massimali /Limiti Massima Durata della Copertura Assicurativa Assicurabi lità Lavoratori autonomi Assicura bilità Lavorato ri Dipende nti del settore privato Assicurabi lità Non Lavoratori e Lavoratori dipendenti del settore pubblico Invalidità Permanente Totale dovuta a Infortunio o Malattia Indennizzo pari al Debito Residuo 180 giorni solo per Malattia Nessuna Debito Residuo al momento del Sinistro, in ogni caso l Indennizzo non potrà eccedere il valore dell importo massimo erogato nell ambito del Finanziamento, pari a Euro ,00. Durata del finanziamento con il massimo di 480 mesi SI SI SI Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia Pagamento dell'indennità Mensile 90 giorni solo per Malattia 30 giorni Massimale per ciascuna Indennità Mensile pari a Euro 2.000,00. Massimo 12 indennità per sinistro e 24 per l'intera durata contrattuale Durata del finanziamento con il massimo di 120 mesi SI NO NO Perdita d'impiego per Giustificato Motivo Oggettivo Pagamento dell'indennità Mensile 90 giorni 30 giorni Massimale per ciascuna Indennità Mensile pari a Euro 2.000,00. Massimo 12 indennità per sinistro e 24 per l'intera durata contrattuale Durata del finanziamento con il massimo di 120 mesi NO SI NO Ricovero Ospedaliero dovuto Infortunio Malattia a o Pagamento dell'indennità Mensile 90 giorni solo per Malattia 7 giorni Massimale per ciascuna Indennità Mensile pari a Euro 2.000,00. Massimo 12 indennità per sinistro e 24 per l'intera durata contrattuale Durata del finanziamento con il massimo di 120 mesi NO NO SI Pag. 4 di 15 Mod Ed. 15/06/2015

6 Nel caso di più cointestatari assicurati con riferimento al medesimo Finanziamento, l indennizzo previsto per ciascun Assicurato verrà suddiviso in base agli importi indicati nella Dichiarazione di Adesione. Nell ulteriore tabella che segue, vengono fornite le indicazioni necessarie per illustrare il funzionamento delle Carenze e delle Franchigie Assolute che riguardano le varie Coperture Assicurative, prendendo come esempio un Finanziamento e una Polizza aventi decorrenza dal giorno 01/06/2015: A B C D E F Copertura Assicurativa Decorrenza della polizza dal Carenza Sinistri non coperti perché accaduti nel periodo di Carenza Data inizio Copertura Assicurativa perché è trascorso il periodo di Carenza Franchigia Assoluta (periodo da non conteggiare ai fini del calcolo dell indennità spettante) Nessuna per gli Infortuni Nessuno 01/06/2015 Nessuna Invalidità Permanente Totale dovuta a Infortunio o Malattia 01/06/ giorni per Malattia Tutti quelli accaduti fino al 27/11/ /11/2015 Nessuna Nessuna per gli Infortuni Nessuno 01/06/ giorni Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia 01/06/ giorni per Malattia Tutti quelli accaduti fino al 29/08/ /08/ giorni Perdita d'impiego per Giustificato Motivo Oggettivo 01/06/ giorni Tutti quelli accaduti fino al 29/08/ /08/ giorni Nessuna per gli Infortuni Nessuno 01/06/ giorni Ricovero ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia 01/06/ giorni per Malattia Tutti quelli accaduti fino al 29/08/ /08/ giorni Pag. 5 di 15 Mod Ed. 15/06/2015

7 Con riferimento al Finanziamento e alla Polizza aventi le caratteristiche sopra indicate, dunque: un Sinistro relativo alla Copertura Assicurativa Invalidità Permanente Totale dovuta a Infortunio rientra da subito in Copertura Assicurativa, non essendo prevista in tale ipotesi, né Carenza (colonna C) né Franchigia Assoluta (Colonna F); un Sinistro relativo alla Copertura Assicurativa Invalidità Permanente Totale dovuta a Malattia non rientra in Copertura Assicurativa nel caso in cui la malattia si manifesti entro il 27/11/2015 (colonna D), in quanto l evento rientra nel periodo di Carenza di 180 giorni previsto dalla polizza (colonna C); l evento invece rientra nella Copertura Assicurativa nel caso in cui si verifichi il 28/11/2015 o successivamente (colonna E), essendo in tali caso trascorso il periodo di Carenza. Per quanto concerne le altre Coperture Assicurative, al termine dei rispettivi periodi di Carenza, nel calcolare l Indennizzo spettante all Assicurato andrà applicato il periodo di Franchigia Assoluta previsto per ciascuna Copertura Assicurativa (colonna F). Per un Sinistro Malattia denunciato, ad esempio, in data 30/09/2015 e relativo alla Copertura Assicurativa Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia, il periodo valido ai fini del calcolo dell Indennizzo spettante all Assicurato è quello successivo al 30/10/2015, cioè trascorso il periodo di Franchigia Assoluta di 30 giorni (colonna F). Lo stesso procedimento indicato per l Inabilità Temporanea Totale, con i periodi di Carenza e Franchigia Assoluta rispettivamente previsti, vale per le Coperture Assicurative Perdita d Impiego per giustificato motivo oggettivo e Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia. Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura dell Art. 7 Prestazioni Assicurative relative alle Coperture Assicurative.! Avvertenza: All Art. 11 Somme assicurate delle Condizioni di Assicurazione sono indicati gli importi massimi che possono essere coperti con la Polizza. In particolare, per l insieme dei Finanziamenti stipulati dall Assicurato e coperti dal Contratto di assicurazione, l Impresa si impegna a corrispondere: relativamente alla Copertura Assicurativa Invalidità Permanente Totale dovuta a Infortunio o Malattia, una somma massima di ,00; relativamente alle Coperture Assicurartive Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia, Perdita d Impiego per giustificato motivo oggettivo e ricovero ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia, un Indennità mensile massima di 2.000,00, un massimo di 12 indennità mensili per ciascun Sinistro e un massimo di 24 Indennità mensili per l intero periodo assicurativo. L Art. 11 Somme assicurate indica altresì che, nel caso in cui la somma assicurata dal Contraente per una o più Operazioni di Finanziamento risultasse superiore a ,00, in caso di sinistro tutte le indennità spettanti ai sensi della Polizza verranno ridotte in proporzione, determinandone l importo in base alla formula seguente: Indennizzo = Somma assicurata x Indennità dovuta (indennità mensile o debito residuo) Somma erogata Prendendo come esempio un Operazione di Finanziamento con queste caratteristiche: somma erogata ,00; rateazione: mensile; durata dell operazione: 25 anni; tasso di interesse: 5,00%; importo mensile della rata: 1.461,48, somma assicurata: ,00 Pag. 6 di 15 Mod Ed. 15/06/2015

8 in caso di sinistro che interessi le garanzie Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia, Perdita d Impiego per Giustificato Motivo Oggettivo o Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia, l indennità mensile a favore dell Assicurato sarà pari a 1.043,91, ricavata in base alla seguente formula: , x 1.461,48 = 1.043, ,00 mentre in caso di sinistro che interessi la garanzie Invalidità Permanente Totale dovuta a Malattia, poniamo alla fine del decimo anno, con debito residuo di ,19, l indennizzo a favore dell Assicurato sarà pari a ,00, ricavato in base alla seguente formula: , x ,19 = , ,00! Avvertenza: Il Contratto di Assicurazione prevede limiti massimi di età dell Assicurato. Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura dell Art. 2 Persone assicurabili 4. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alla circostanza del rischio - Nullità! Avvertenza: Si richiama l attenzione sulla circostanza che, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rese in sede di conclusione del Contratto di Assicurazioneo successivamente, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo nonché, nei casi più gravi, la stessa cessazione del Contratto di Assicurazione. Per maggiori dettagli si rimanda alla Lettura dell Art.19 Dichiarazioni relative alla circostanza del rischio.! Avvertenza: Non vi sono clausole di nullità della Polizza.! Avvertenza: Per gli assicurati aventi un età superiore a 60 anni o che richiedono un capitale Assicurato superiore ad ,00 viene richiesta la compilazione di un questionario medico confidenziale. Si richiama l attenzione dell Assicurato sulla necessità di rispondere in maniera precisa e veritiera alle domande previste dal questionario medico confidenziale. Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura dell Art. 2.2 Persone assicurabili - delle Condizioni di Assicurazione. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio Non previsti. 6. Premi Il Premio della presente Polizza: Pag. 7 di 15 Mod Ed. 15/06/2015

9 è unico e viene cioè corrisposto una sola volta per tutta la Durata contrattuale, senza possibilità di frazionamento; viene versato all Impresa dal Contraente che ha ricevuto mandato irrevocabile di pagamento del Premio da parte dell Assicurato che, pertanto, sarà obbligato a rimborsare al Contraente l importo del premio versato. Ai fini del pagamento del premio, l Assicurato ha autorizzato il Contraente, anche per conto di eventuali cointestatari, ad addebitare il proprio conto corrente, qualora aperto presso il Contraente stesso, per il pagamento del Premio della presente Polizza.! Avvertenza: La Polizza non prevede l applicazione di sconti da parte dell Impresa o del Contraente. Il premio corrisposto è gravato dei seguenti costi, connessi alla presente Polizza, e posti a carico dell Assicurato: spese di emissione Polizza 5,00; commissioni di intermediazione corrisposte in media al Contraente in relazione al presente prodotto: 32,00 ogni 100,00 di Premio imponibile versato, corrispondenti al 32% del Premio imponibile. Relativamente ai singoli Assicurati, la Dichiarazione di Adesione alla copertura assicurativa indica l ammontare dei costi effettivamente sostenuti dal debitore.! Avvertenza: In caso di Accollo, estinzione integrale anticipata del Finanziamento o di trasferimento del finanziamento ad altro soggetto (Surroga), le Coperture Assicurative cessano e l Assicurato ha diritto di ottenere il rimborso del Premio pagato e non usufruito in virtù di detta cessazione anticipata rispetto alla scadenza originariamente pattuita. In questo caso saranno trattenute, oltre alle spese di emissione di cui al precedente punto 1), anche le spese di rimborso, pari a 10,00. Qualora il Premio da restituire risultasse pari o inferiore al totale dei suddetti importi, non si darà luogo ad alcun rimborso. Su sua specifica richiesta, in alternativa al rimborso nei casi di estinzione integrale anticipata del Finanziamento o di trasferimento del Finanziamento ad altro soggetto (Surroga), l Assicurato ha la facoltà di mantenere in vigore la Copertura Assicurativa, dandone comunicazione all Impresa contestualmente all estinzione del Finanziamento. Si rinvia agli articoli 5 Durata e cessazione delle singole coperture assicurative e Art. 10 Rimborso del premio delle Condizioni di Assicurazione, per i dettagli e per quanto attiene la modalità di calcolo del premio da restituire, unitamente all indicazione degli altri casi per i quali è previsto il rimborso del premio all Assicurato.! Avvertenza: La determinazione del Premio di polizza avviene applicando le modalità di calcolo di seguito indicate: Garanzia 1: il tasso al lordo delle imposte dello % da moltiplicare per il capitale totale Assicurato e per il periodo in mesi di durata del Finanziamento; Garanzia 2: il tasso al lordo delle imposte dello % da moltiplicare per il capitale Assicurato totale e per il periodo in mesi di durata del Operazione di Finanziamento con il massimo di 120 mesi 7. Rivalse L Impresa rinuncia, a favore dell Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surroga di cui all art del Codice Civile verso eventuali terzi soggetti responsabili del Sinistro. Pag. 8 di 15 Mod Ed. 15/06/2015

10 8. Diritto di recesso! Avvertenza: L Assicurato ha diritto di recedere senza oneri dalla Polizza entro 60 giorni dalla data di decorrenza della stessa, dandone comunicazione all Impresa, anche per il tramite del Contraente, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Qualora il Premio Unico fosse stato già corrisposto, l Impresa, provvederà al suo rimborso, al netto delle imposte, entro i 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di Recesso. Sono fatte salve le altre ipotesi di Recesso previste dalla Legge. Si rinvia all Art. 6 Diritto di Recesso dell Assicurato di cui alle Condizioni di Assicurazione per informazioni di maggior dettaglio. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione Ai sensi dell art del Codice Civile, i diritti derivanti dal Contratto di Assicurazionesi prescrivono in 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. 10. Legge applicabile al Contratto di Assicurazione La legislazione applicabile al Contratto è quella italiana. 11. Regime fiscale Gli oneri fiscali relativi al Contratto di Assicurazione sono a carico dell Assicurato. I Premi di tutte le garanzie prestate dalla Polizza sono soggetti all imposta del 2,5%. Sui Premi pagati è riconosciuta annualmente una detrazione d imposta ai fini IRPEF sui Premi stessi nei limiti previsti dalla legge tempo per tempo vigente. Trattandosi di Polizza a premio unico, la detrazione potrà essere effettuata - nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa - esclusivamente in fase di dichiarazione dei redditi relativi all anno di adesione e corresponsione del Premio. Nessuna ulteriore detrazione potrà essere effettuata negli anni successivi. Regime fiscale delle somme corrisposte Le somme corrisposte in caso di Sinistro sono esenti dall IRPEF. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri - Liquidazione! Avvertenza: Si richiama l attenzione sulla circostanza che le Condizioni di Assicurazione regolamentano i seguenti aspetti relativi alla denuncia ed alla liquidazione del Sinistro: individuazione del momento di insorgenza del Sinistro; esistenza di modalità e termini di denuncia del Sinistro; spese per l accertamento del danno; ipotesi in cui è prevista la visita medica; procedure liquidative. Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura degli Art. 12 Denuncia dei Sinistri Documentazione Criteri di liquidazione, Art. 13 Pagamento dell Indennizzo, Art. 17 Arbitrato delle Condizioni di Assicurazione. Pag. 9 di 15 Mod Ed. 15/06/2015

11 13. Reclami Nel sito internet dell Impresa, nell apposita sezione dedicata ai reclami, sono presenti le informazioni utili per la presentazione degli stessi; il modello che può essere utilizzato per formulazione del reclamo e la possibilità, in caso di mancato o parziale accoglimento, di rivolgersi all IVASS o attivare sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie e le relative modalità. Resta salva la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. Eventuali reclami possono essere presentati in prima battuta all Impresa, anche utilizzando il modello disponibile sul sito internet della stessa, e dovranno essere trasmessi mediante posta, telefax o al seguente indirizzo: CARGEAS Assicurazioni S.p.A. Servizio Reclami Via Tolmezzo, Milano Fax reclami@cargeas.it Sarà cura dell Impresa comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. Nel caso in cui l Impresa non abbia fornito risposta nel termine indicato, ovvero il reclamo non sia stato accolto e/o la risposta dell Impresa sia ritenuta incompleta o scorretta, sarà possibile presentare reclamo all IVASS. Il reclamante potrà rivolgersi direttamente all IVASS nel caso di eventuali reclami non riguardanti il Contratto di Assicurazioneo la gestione dei Sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; il nuovo reclamo dovrà contenere i seguenti elementi essenziali: a) nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all Impresa e dell eventuale riscontro della stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze; dovrà essere trasmesso a: IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, Roma Fax o ivass@pec.ivass.it In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l IVASS, ai fini dell avvio dell istruttoria, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. Sarà cura dell IVASS, acquisiti gli elementi di valutazione necessari, comunicare al reclamante l esito della gestione del reclamo entro il termine di 90 giorni dall acquisizione degli eventuali elementi mancanti. Non rientrano nella competenza dell IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l Autorità Giudiziaria. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali si richiede l attivazione della rete FIN-NET è possibile presentare reclamo direttamente all IVASS o al sistema estero competente individuabile accedendo al sito internet: Arbitrato L Art.17 Arbitrato indica che l Assicurato e l Impresa, in caso di controversie su natura e valutazione delle lesioni, delle Malattie o degli Infortuni o sul grado di Inabilità e/o Invalidità, hanno la facoltà di rimettere la decisione ad un collegio di tre medici. In tal caso l Assicurato e l Impresa sostengono le proprie spese e remunerano il medico da esse designato, contribuendo ognuna per la metà delle spese e competenze del terzo medico. Pag. 10 di 15 Mod Ed. 15/06/2015

12 ! Avvertenza: Fermo quanto previsto all Art. 17 Arbitrato, resta salva la possibilità per le Parti di rivolgersi all Autorità Giudiziaria, previo espletamente dell obbligatoria procedura di mediazione secondo quanto disciplinato dall Art Mediazione e Foro Competente per qualunque controversia derivante dall applicazione od interpretazione della Polizza. CARGEAS Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa Il rappresentante legale Dott. Benoit Marie Thys Pag. 11 di 15 Mod Ed. 15/06/2015

13 GLOSSARIO Di seguito si riportano le definizioni dei termini assicurativi utilizzati nel presente Fascicolo Informativo. I termini definiti al singolare avranno medesimo significato anche al plurale e viceversa ove il contesto lo richieda. Accollo Assicurato Attività Sportiva Professionistica Banca Beneficiario Carenza contratto con il quale un soggetto (accollante) assume il debito che l Assicurato (accollato) ha nei confronti della Banca (accollatario) in forza del Finanziamento, con o meno la liberazione dell accollato a seconda della volontà delle parti (art del Codice Civile). la persona fisica che, in qualità di titolare o cointestatario del Finanziamento, ha sottoscritto facoltativamente la Dichiarazione di Adesione ed il cui interesse è protetto dalla Copertura Assicurativa. attività sportiva remunerata con una qualsiasi forma di compenso, svolta con carattere di continuità da atleti, allenatori, preparatori atletici, nell ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell attività dilettantistica da quella professionistica. la banca che eroga il Finanziamento. l Assicurato. Resta inteso che il Contraente non può essere designato come beneficiario/vincolatario della Polizza. intervallo di tempo che intercorre tra la data di decorrenza della Polizza e la validità delle Coperture Assicurative, durante il quale le Coperture Assicurative non sono operanti. Codice delle Assicurazioni Cartella Clinica Contraente: il Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come integrato e modificato. documento ufficiale, avente la natura di atto pubblico, redatto durante il ricovero, diurno o con pernottamento, contenente le generalità del paziente per esteso, diagnosi, anamnesi patologica prossima e remota, terapie effettuate, interventi chirurgici eseguiti, esami e diario clinico. la Banca, facente parte del gruppo UBI Banca, che ha stipulato la polizza collettiva per conto dell Assicurato ai sensi dell articolo 1891 Codice Civile. Contratto di Assicurazione Copertura Assicurativa Debito Residuo contratto che regola i rapporti tra l Assicurato, il Contraente e l Impresa nell ambito del quale l Impresa, a fronte del pagamento del Premio si impegna a corrispondere all Assicurato una Indennità al verificarsi di un Sinistro la copertura assicurativa prevista dalle Condizioni di Assicurazione della Polizza in base alla quale l Impresa si impegna a pagare l Indennizzo all Assicurato l importo residuo in linea capitale del Finanziamento, dovuto dall Assicurato alla Banca erogatrice del Finanziamento, compresi gli interessi maturati al momento del Sinistro e non ancora corrisposti, escluso qualsiasi altro importo Pag. 12 di 15 Mod Ed. 15/06/2015

14 dovuto dall Assicurato quale, a titolo esemplificativo e non limitativo, penali, commissioni bancarie, spese di incasso, corrispettivi per risoluzione anticipata ecc. Durata Contrattuale periodo durante il quale il Contratto di Assicurazioneè efficace. Dichiarazione di Adesione Diritto di Recesso Esclusioni Fascicolo Informativo Finanziamento documento o modulo sottoscritto dall Assicurato con il quale egli manifesta all Impresa la volontà di aderire alla Polizza in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso applicate. diritto dell Assicurato di recedere dal Contratto di Assicurazionee farne cessare gli effetti. rischi esclusi o limitazioni relativi alla Copertura Assicurativa prestata dall Impresa. l insieme della documentazione informativa da consegnare all Assicurato, composto da: Nota Informativa, Condizioni di Assicurazione e Dichiarazione di Adesione predisposto dall Impresa in conformità a quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio il contratto con il quale il Contraente concede all Assicurato un finanziamento per un operazione di mutuo ipotecario, di durata non superiore a 40 anni e di importo erogato fino ad un massimo di ,00. Franchigia Assoluta: periodo di tempo durante il quale, sebbene in presenza di un eventoindennizzabile atermini di Polizza, l Assicurato non ha diritto ad alcuna Indennità. Gruppo UBI Banca Impresa Inabilità Temporanea Totale Indennità, Indennizzo Indennità Mensile Infortunio gruppo bancario italiano, iscritto all Albo Gruppi Bancari al n (avente UBI Banca s.c.p.a. come capogruppo), del quale fanno parte, tra le altre, le seguenti Banche: Banca Popolare di Bergamo s.p.a., Banco di Brescia s.p.a., Banca Popolare Commercio e Industria s.p.a., Banca Regionale Europea s.p.a., Banca Popolare di Ancona s.p.a., Banca Carime s.p.a. e Banca di Valle Camonica s.p.a. CARGEAS Assicurazioni S.p.A. l impossibilità fisica di esercitare la propria professione o mestiere, a condizione che, nel periodo assicurativo in cui si è verificato il Sinistro, l Assicurato eserciti effettivamente una regolare attività lavorativa. la somma liquidabile dall Impresa a termini di Polizza. con riferimento al Finanziamento, l importo pari alla rata in scadenza se mensile, a 1/3 se trimestrale, a 1/6 se semestrale, comprensivo di quota capitale e interessi con riferimento al piano di ammortamento relativo al Finanziamento in essere con la Banca evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili. Invalidità Permanente Totale la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità lavorativa, indipendentemente dalla professione o mestiere svolta dall Assicurato, in Pag. 13 di 15 Mod Ed. 15/06/2015

15 misura superiore al 65% della capacità totale. Istituto di Cura IVASS già ISVAP Lavoratore Autonomo Lavoratore Dipendente Lavoratore Dipendente Settore Privato Lavoratore Dipendente Settore Pubblico Malattia Malattia Pregressa Massimale l ospedale pubblico, la clinica, la casa di cura ed ogni altra struttura sanitaria di ricovero, sia convenzionato che non convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, dotato di attrezzature per il pernottamento di pazienti e per la terapia di stati patologici mediante l'intervento di personale medico o paramedico abilitato. Non sono considerati convenzionalmente istituti di cura: stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per lungo-degenze o convalescenza, strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni: indica l organo preposto alla vigilanza sulle assicurazioni private secondo quanto previsto dalle disposizioni normative o regolamentari tempo per tempo sopravvenute. a) la persona fisica che esercita un attività lavorativa regolare per la quale, ai fini IRPEF, non percepisce un reddito da lavoro dipendente; b) il lavoratore subordinato che percepisce un reddito a fronte di contratti a progetto o di somministrazione lavoro, compresi i lavoratori interinali; c) il lavoratore che presta il proprio lavoro alle dipendenze di altri con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, compresi a titolo esemplificativo i contratti di inserimento (ex contratti di formazione lavoro), di apprendistato e di lavoro intermittente (o a chiamata). la persona fisica che presta il proprio lavoro alle dipendenze di altri con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, assunta da almeno 6 mesi e con periodo di prova già superato. Sono esclusi i lavoratori il cui contratto di lavoro sia stipulato all estero e non regolato dalla legge italiana. Lavoratore Dipendente che non sia Dipendente Pubblico sulla base della definizione sotto indicata. la persona fisica che sia Lavoratore Dipendente (così come determinato nella definizione di Lavoratore Dipendente sopra riportata) di una Pubblica Amministrazione. Si intendono Pubbliche Amministrazioni: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni, le Istituzioni Universitarie, gli Istituti Autonomi case popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, l Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs n 300. Sono altresì considerati dipendenti pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato cosi come definiti dalla legge. alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio. Malattia che è l espressione o la conseguenza di situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione della Polizza, già nota all Assicurato in quanto già diagnosticata alla data di sottoscrizione della Polizza stessa e/o già evidenziata mediante accertamenti clinici e/o strumentali e/o già trattata con terapie. somma massima garantita dall Impresa all Assicurato. Pag. 14 di 15 Mod Ed. 15/06/2015

16 Non Lavoratore Perdita d Impiego per Giustificato Motivo Oggettivo Polizza Premio Premio Unico Prescrizione Questionario medico Confidenziale Ricovero Ospedaliero Sinistro Surroga la persona che, al momento del Sinistro, non sia né Lavoratore Autonomo né Lavoratore Dipendente. Rientrano convenzionalmente in questa categoria i Lavoratori Dipendenti con contratti di lavoro accessorio occasionale. Resta inteso che rientrano in tale categoria anche i pensionati. la perdita del lavoro a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (Legge n 604/1966 art. 3) indipendentemente dalla volontà o dalla colpa dell Assicurato. il documento che prova il Contratto di Assicurazione. la somma dovuta all Impresa per la Copertura Assicurativa importo da corrispondere in soluzione unica all Impresa al momento della stipula della Polizza. estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell Assicurato che l Impresa utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il Contratto di Assicurazione. la permanenza in Istituto di Cura, con almeno un pernottamento, resa necessaria da Infortunio o Malattia. il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la Copertura Assicurativa. sostituzione nel Finanziamento ai sensi dell art.120-quater del decreto legislativo n 385 del 1 settembre 1993 (c.d. portabilità passiva ). Pag. 15 di 15 Mod Ed. 15/06/2015

17 Polizza CPI Creditor Protection Insurance Blucredit One Condizioni di Assicurazione pag. 1 di 16 Mod ed. 15/06/2015

18 SOMMARIO Condizioni di Assicurazione Pag. 3 Art. 1 - Oggetto della Copertura Assicurativa Pag. 3 Art. 2 - Persone assicurabili - Formalità di adesione alle Coperture Assicurative Pag. 4 Art. 3 - Persone non assicurabili Pag. 4 Art. 4 - Decorrenza delle posizioni assicurative e pagamento del Premio Pag. 4 Art. 5 - Durata contrattuale e cessazione delle singole Coperture Assicurative Pag. 4 Art. 6 - Diritto di Recesso dell'assicurato Pag. 5 Art. 7 - Prestazioni relative alle Coperture Assicurative Pag. 6 Art. 8 Esclusioni Pag. 9 Art. 9 - Determinazione del Premio Pag. 10 Art Rimborso di Premio Pag. 10 Art Somme assicurate Pag. 11 Art Denuncia dei Sinistri - Documentazione - Criteri di liquidazione Pag. 11 Art Pagamento dell Indennizzo Pag. 14 Art Altre assicurazioni Pag. 14 Art Estensione territoriale Pag. 14 Art Cessione della Polizza Pag. 14 Art Arbitrato Pag. 15 Art. 18 Mediazione e Foro competente Pag. 15 Art Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Pag. 15 Art Prescrizione Pag. 15 Art. 21 Modifiche dell Assicurazione Pag. 15 Art Rinuncia alla rivalsa Pag. 15 Art Imposte ed oneri fiscali Pag. 15 Art. 24 Forma delle comunicazioni Pag. 16 Art Legge applicabile Pag. 16 pag. 2 di 16 Mod ed. 15/06/2015

19 CONDIZIONI di ASSICURAZIONE Art. 1 - Oggetto della Copertura Assicurativa L Impresa, a fronte del Finanziamento stipulato tra la Banca e l Assicurato, riconosce all Assicurato le seguenti garanzie: A) Copertura Assicurativa 1: Copertura per Invalidità Permanente Totale dovuta a Infortunio o a Malattia per tutte le tipologie di Assicurati;. e, in funzione della condizione occupazionale dell Assicurato, B) Copertura Assicurativa 2: A) Copertura per Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia, per Assicurati che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Autonomi. B) Copertura per Perdita d Impiego per giustificato motivo oggettivo, per Assicurati che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Dipendenti Settore Privato. C) Copertura per Ricovero Ospedaliero dovuto da Infortunio o Malattia, per Assicurati che, al momento del Sinistro, siano Non Lavoratori o Lavoratori Dipendenti Settore Pubblico. Il Beneficiario delle Coperture Assicurative sopra menzionate è sempre l Assicurato; in nessun caso quest ultimo potrà designare il Contraente come Beneficiario o vincolatario delle coperture medesime. Resta inteso che con riferimento alla Copertura Assicurativa 2, nel caso in cui l Assicurato modifichi la sua condizione occupazionale durante il periodo di assicurazione (passando ad esempio da Lavoratore Autonomo a Lavoratore Dipendente o viceversa), la Copertura Assicurativa si modificherà automaticamente, nel senso che, in occasione del Sinistro, sarà valida la Copertura Assicurativa corrispondente alla condizione occupazionale dell Assicurato al momento del Sinistro stesso. Art. 2 - Persone assicurabili e formalità di adesione alle Coperture Assicurative Art Persone assicurabili Sono assicurabili le persone fisiche: che hanno perfezionato con la Banca un Finanziamento; che alla data di sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione hanno già compiuto 18 anni ma non hanno ancora superato i 65 anni di età; per le quali la somma tra l età come sopra definita e la durata del Contratto di Assicurazione non sia superiore a 75 anni di età. Nel caso di più cointestatari Assicurati nell ambito dello stesso Finanziamento, possono essere assicurate, ognuna per l intero importo oggetto del finanziamento (qualora un solo cointestatario venga assicurato) o in quote uguali del totale (qualora vengano assicurati tutti i cointestatari), fino a sei persone fisiche per ciascuna Polizza. Non rientrano nel novero delle persone fisiche le ditte individuali. Qualora nel corso della validità della Polizza uno dei cointestatari perda i requisiti di assicurabilità di cui al successivo Art. 3 - Persone non assicurabili, la Copertura Assicurativa opererà interamente a favore del/i cointestatario/i assicurabile/i, se presente/i. pag. 3 di 16 Mod ed. 15/06/2015

20 Art Formalità di adesione alle Coperture Assicurative Per accedere alle Coperture Assicurative, l Assicurato compila e sottoscrive la Dichiarazione di Adesione. E facoltà dell Impresa, per persone con età superiore a 60 anni e/o capitali assicurati superiori ad ,00, accettare o meno la validità della Copertura Assicurativa, sulla base del Questionario medico confidenziale, che l Assicurato si impegna a fornire all atto della compilazione della Dichiarazione di Adesione, attestante lo stato di buona salute conseguente alla visita medica effettuata. Le Dichiarazioni di Adesione vengono raccolte dal Contraente e da questo inviate all Impresa. Art. 2.3 Consegna del Fascicolo Informativo Il Contraente si impegna a consegnare all Assicurato, prima dell adesione alla Copertura Assicurativa, il Fascicolo Informativo. La Dichiarazione di Adesione sottoscritta dall Assicurato, indica l ammontare di tutti i costi effettivamente sostenuti dall Assicurato con evidenza dell importo percepito dal Contraente. Art. 3 - Persone non assicurabili Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza. E comunque prevista la possibilità di accedere alla Copertura Assicurativa ai soggetti portatori di handicap mentali o che assumono farmaci psicotropi a scopo terapeutico nei limiti di quanto previsto dal successivo Art. 8 - Esclusioni del presente Contratto di Assicurazione. Art. 4 - Decorrenza delle posizioni assicurative e pagamento del Premio Art. 4.1 Decorrenza delle posizioni assicurative Le Coperture Assicurative hanno effetto dalle ore 24:00 del giorno di erogazione del Finanziamento o, se successivo, di sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione da parte dell Assicurato a condizione che sia stato effettuato il pagamento del Premio Unico ai sensi dell Art Pagamento del Premio. Art. 4.2 Pagamento del Premio Le prestazioni di cui alla Polizza sono offerte a fronte del pagamento di un Premio Unico per tutta la durata del periodo assicurativo. All atto della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione il Premio Unico viene corrisposto all Impresa mediante addebito sul conto corrente aperto dall Assicurato presso la Contraente, oppure, in assenza di tale conto corrente, con altra modalità concordata con l Assicurato. Il Contraente si impegna a versare il Premio Unico all Impresa per conto degli Assicurati. Art. 5 - Durata contrattuale e cessazione delle singole Coperture Assicurative Il periodo assicurativo ha la stessa durata del Finanziamento, con il massimo di: 1) 480 mesi dalla data di decorrenza della Polizza, per la Copertura Assicurativa Invalidità Permanente Totale dovuta a Infortunio o Malattia; 2) 120 mesi dalla data di decorrenza della Polizza, per le Coperture Assicurative Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia, Perdita d Impiego per giustificato motivo oggettivo e Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia. Fermo restando che in caso di Sinistro pagato in relazione alla Copertura Assicurativa prevista dalla lettera A) di cui all art.7, le Coperture Assicurative continueranno ad operare in favore del/i cointestatario/i assicurabile/i se presenti, le stesse cessano dalle ore 24:00 dei periodi indicati al precedente comma, oppure anticipatamente al verificarsi del primo dei seguenti eventi: a) in caso di Accollo; b) in caso di estinzione integrale anticipata del Finanziamento (nel caso in cui l Assicurato non richieda di proseguire, in caso di contestazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa unitamente a tutti gli altri Assicurati); pag. 4 di 16 Mod ed. 15/06/2015

21 c) in caso di trasferimento del Finanziamento, come ad esempio la Surroga (nel caso in cui l Assicurato non richieda di proseguire la Copertura Assicurativa unitamente a tutti gli Assicurati in caso di contestazione del Finanziamento); d) in caso di Sinistro pagato in relazione alla garanzia di cui al successivo Art. 7, lettera A); e) in caso di perdita dei requisiti di assicurabilità ai sensi del precedente Art. 3 Persone non assicurabili; f) alla data di pensionamento per le garanzie di cui alle lettere B) e C) dell articolo 7. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) e fatto salvo quanto previsto nel successivo comma, l Assicurato ha diritto di ottenere il rimborso del Premio pagato e non usufruito in virtù della cessazione anticipata rispetto alla scadenza originariamente pattuita, secondo quanto previsto dall art. 10 Pagamento del Premio. In questi casi l Impresa tratterrà le spese di emissione della Polizza e quelle di rimborso, rispettivamente pari a 5,00 ed 10,00. Qualora il Premio da restituire risultasse pari o inferiore al totale dei suddetti importi, non si darà luogo ad alcun rimborso. L Assicurato (ovvero, in caso di cointestazione del Finanziamento, congiuntamente tutti gli altri Assicurati), entro 30 giorni dalla data di estinzione totale del Finanziamento o di trasferimento dello stesso (ad esempio in caso di Surroga), deve/devono manifestare per iscritto la propria scelta fra: a. mantenere in vigore il Contratto di Assicurazione per la medesima durata ed alle condizioni originariamente pattuite; b. estinguere la Copertura Assicurativa alla data di anticipata estinzione totale o trasferimento (es. Surroga) del Finanziamento. La richiesta dovrà essere effettuata dall Assicurato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure utilizzando l apposito modulo disponibile presso la sede e tutte le filiali della Contraente. Resta inteso che in mancanza di scelta da parte dell Assicurato entro il termine anzidetto, la Copertura Assicurativa si estinguerà e l Impresa procederà al rimborso del Premio pagato e non usufruito in virtù della cessazione anticipata rispetto alla scadenza originariamente pattuita secondo quanto previsto dall art. 10 Rimborso del Premio. In caso di Accollo, la Copertura Assicurativa viene sempre estinta alla data di Accollo del Finanziamento. Nel caso di cui alla lettera c) del secondo comma del presente art. 5, l Assicurato comunicherà all Impresa gli estremi del nuovo Finanziamento, e in particolare: i dati identificativi della Banca subentrante; l importo finanziato; il numero del Finanziamento; gli estremi del conto corrente su cui dovranno essere versati gli eventuali Indennizzi. Nel caso di variazione della durata del Finanziamento, la Copertura Assicurativa coincide, a partire dalla data originaria di decorrenza, con l originaria durata della Polizza. Ai fini della determinazione dell Indennizzo, si assume che tutte le rate di cui al Finanziamento previste nel piano di ammortamento, già scadute alla data del Sinistro, siano state regolarmente corrisposte dall Assicurato alla Banca. Art. 6 - Diritto di Recesso dell'assicurato L Assicurato può recedere dalla Copertura Assicurativa entro 60 giorni dalla data di decorrenza della Polizza, dandone comunicazione all'impresa, anche per il tramite del Contraente, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Qualora l Assicurato avesse già corrisposto il Premio Unico, l Impresa provvederà al suo rimborso, al netto delle imposte, entro i 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di Recesso. Sono fatte salve le altre ipotesi di Recesso previste dalla Legge. pag. 5 di 16 Mod ed. 15/06/2015

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