Diritto.it. (inviata da R. Staiano) In fatto e in diritto

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Diritto.it. (inviata da R. Staiano) In fatto e in diritto"

Transcript

1 Incidente stradale si ribalta un mezzo adibito a autotrasporti - La dinamica dei fatti ricostruita in sede di appello non può essere esaminata di nuovo in sede di giudizio di legitttimità (Cass. n. 3239/2012) Diritto.it (inviata da R. Staiano) In fatto e in diritto 1. La società ricorrente impugna per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati con memoria, la sentenza della Corte d appello di Venezia, depositata il 30 dicembre 2009, con la quale, riformando parzialmente quella di primo grado e in accoglimento dell appello della R., rigettava le domande proposte nei confronti di questa dal trasportatore H. T. e della sua compagnia assicuratrice dichiarava assorbita la domanda riconvenzionale subordinata proposta dallo spedizioniere S. Servizi. In particolare, la Corte territoriale rilevava che la prova della responsabilità della R. non poteva desumersi dalla relazione del commissario di avaria perché questi è notoriamente un incaricato di fiducia dell assicuratore. Il documento dallo stesso redatto di dubbia opponibilità anche alle parti - diverse dal vettore - nel cui contraddittorio l accertamento viene svolto, allorquando afferisce all oggetto ad esso proprio, di constatazione dello stato della merce e dei danni, certamente nel caso di specie non è opponibile alla società R. sotto i distinti profili della dinamica del sinistro e dell accertamento delle relative responsabilità. La negazione di valenza probatoria al certificato di avaria redatto dall ing. S.A. esclude l assolvimento da parte del vettore T. H. della prova, sullo stesso incombente ex art c.c. nonché, più specificamente, in forza della disciplina di cui agli artt. 17 e 18 C.M.R., la cui applicabilità al trasporto in oggetto si desume inequivocamente dalla lettera di vettura ( ) (doc. 3 appellante), della causa dell avaria o comunque dei fatti che ne escludono la responsabilità. È evidente che la sola istruzione testimoniale, atteso il radicale contrasto tra le deposizioni dei testi G. e L., dipendenti di R. spa e l autista del camion sig. H., è inidonea a provare persino la circostanza della caricazione dello scambiatore ad opera della società appellante, in quanto l esigenza di strutture tecniche in loco (sollevatore) e di operatori non elide la riferibilità dell operazione di carico al vettore attraverso la direzione delle stesse operazioni. Né alla soddisfazione dell onere della prova incombente sul trasportatore possono essere idonee le prove non ammesse dal primo giudice e riproposte dall appellata T. H. in quanto le stesse afferiscono all evento storico del ribaltamento dell automezzo, non contestato e ai danni, concretamente subiti dalla società vettrice, ininfluenti nel contesto di mancanza di responsabilità della società appellante. In definitiva le domande proposte dal trasportatore e dalla società assicuratrice, in surroga del primo, per i danni allo stesso indennizzati, andavano rigettate, restando assorbite le ulteriori doglianze dall appellante relative alla prescrizione della domanda proposta da T. H. per danni eccedenti quelli richiesti con lettera in data , alla parziale carenza di legittimazione dell assicuratore A. P.G. e alla liquidazione equitativa in favore di T. H. dell ulteriore danno nella misura di Euro ,00. Con ulteriore motivo l appellante si doleva del rigetto della domanda proposta nei confronti di S. Servizi srl. L esame specifico del motivo era reso superfluo dalla riproposizione, ex art. 346 CPC. da parte della S. Servizi srl della eccezione di carenza di legittimazione passiva, che era fondata, considerato da un lato che la pretesa risarcitoria di R. spa era correlata agli obblighi precisamente assunti da S. Servizi srl, anche quale vettore, ex art c.c., ed evidenziato, dall altro, che la lettera di vettura prodotta dalla stessa appellante (doc. 31) nei riquadri 1 e 23 indicava espressamente un vettore, diverso da S. 2. La compagnia assicuratrice deduce nel ricorso i seguenti motivi: 2.1. Violazione art CMR, in relazione all art. 360 n. 3 c.p.c. ed alla

2 documentazione depositata in causa dalle parti. Sostiene che la Corte territoriale ha, nonostante il tenore di detta disposizione convenzionale, accolto il primo motivo di appello di R. s.p.a. ritenendo che il Tribunale di Padova aveva accolto la domanda delle società belga, e rinvenuto la prova della responsabilità di essa appellante, basandosi esclusivamente sulla relazione del commissario di avaria Ing. A..S., ritenuto un tecnico neutrale. La decisione sarebbe del tutto errata, ed avrebbe preso in considerazione solo uno degli aspetti della vicenda. Inoltre la Corte si sarebbe contraddetta omettendo di prendere in considerazione il fatto che la stessa R. aveva iniziato una causa nei confronti della Salma Servizi per il medesimo fatto storico posto dalle società belghe a fondamento delle proprie domande. La responsabilità della R. nella causazione del sinistro era invece evidente se solo si consideravano le circostanze oggettive del sinistro, e l impossibilità evidente per un autotrasportatore di farsi carico del fissaggio al proprio autoarticolato di un cilindro del peso di diverse tonnellate e delle dimensioni di quello che, in quelle circostanze, ha determinato il ribaltamento dell autotreno senza che l autista potesse minimamente evitare il sinistro. La perizia dell Ing. S. non era stata quindi l unico elemento probatorio addotto dalle società belghe, ma lo erano state ovviamente anche le perizie dalle quali risultavano i danni subiti dall autotreno e la deposizione del teste H. il quale aveva dichiarato di non essere in alcun modo intervenuto alle operazioni di carico dello scambiatore di calore sull automezzo della Ditta H.. Non si vedeva peraltro come l autista dell autotreno avrebbe potuto intervenire, dal momento che l operazione di carico richiedeva necessariamente l utilizzazione di una gru di pertinenza dello stabilimento della R. SpA, sin dal primo grado del giudizio l odierna ricorrente aveva fatto rilevare che la linea difensiva della R. non reggeva ad un esame logicogiuridico della fattispecie quando si considera che in presenza di un carico di 20 tonnellate il fattore umano non conta quanto possano invece contare le leggi della fisica. La sentenza appariva ancor più contraddittoria in quanto sarebbero stati utilizzati due pesi e due misure per valutare la domanda delle società belghe (suffragata come si è detto, da vari riscontri probatori non partitamente esaminati), e le domande svolte invece nella medesima fattispecie dalla SA IMA Servizi, domande, che sono state invece accolte nei riguardi della R. SpA. Infine, la relazione del commissario di avaria, a fronte dei dubbi in ordine alla sua opponibilità alla R., ben avrebbe potuto essere a sua volta oggetto di CTU nel corso del primo o del secondo grado del giudizio. Pertanto, la ricorrente chiede alla Corte di verificare se il giudice di appello abbia tenuto conto dell art. 18 CMR nell escludere totalmente la responsabilità della R. nella causazione del sinistro, posto che non risulta fornita da parte della stessa la prova che il vettore non abbia partecipato alle operazioni di carico, effettuate invece con mezzi propri e presso la propria sede Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione n relazione all art. 360 c.p.c. n. 3 e 5 anche in relazione alla mancata ammissione dei capitoli di prova per testi e interpello dedotti in giudizio sempre in relazione alla documentazione depositata in causa La decisione della Corte territoriale appariva semplicistica e contraddittoria: la responsabilità per il posizionamento del carico ed il suo fissaggio sull autotreno della Ditta H. ricadeva unicamente sulla R. : era circostanza pacifica in causa, confermata da tutti i testi, che per il posizionamento sull autotreno veniva utilizzato un carro ponte o una gru, presente nello stabilimento della R. e adatta a questo tipo di operazioni; del resto l insieme del serbatoio, dei sostegni in legno, e delle staffe di fissaggio costituiva un complesso predisposto in anticipo dalla R. che, al momento opportuno, veniva alzato con il carro ponte e semplicemente poggiato sul pianale dell autotreno: è evidente quindi che l autista non poteva intervenire in alcun momento a questo tipo di operazione. Per quanto concerne la presunta inopponibilità della perizia, questa venne svolta proprio presso lo stabilimento della R., ove lo scambiatore fu riparato. Pertanto, la società ricorrente chiede alla Corte di verificare se il giudice di appello abbia omesso di rilevare che la stessa R., con il suo comportamento, non abbia esplicitamente riconosciuto la validità delle risultanze della perizia del commissario di avaria, da un lato nell ammettere presso il proprio stabilimento il commissario per espletare il proprio incarico, nell inviargli

3 della documentazione e dei reclami inerenti il presunto danno da essa R. subito, nel corso dello svolgimento delle operazioni peritali, nell applicare successivamente i suggerimenti e i rimedi dallo stesso Ing. A.S. proposti ai successivi trasporti di identico materiale, con ciò riconoscendo in radice che lo stesso elaborato peritale non potesse poi essere dichiarato inopponibile nei suoi riguardi. 3. La R. resiste con controricorso, illustrato con memoria, e deduce l inammissibilità e, comunque, l infondatezza del ricorso. L altra società intimata non ha svolto attività difensiva. 4. Entrambi i motivi si rivelano privi di pregio La Corte territoriale non ha violato le regole in ordine all onere probatorio contenute nella Convenzione CMR; il radicale contrasto tra le deposizioni dei testi era inidoneo a provare anche la circostanza del caricamento dello scambiatore ad opera della società R. ; la prova articolata dal trasportatore non è stata ritenuta rilevante perché vertente esclusivamente sulla fase successiva del ribaltamento dell automezzo, non contestato, e sull entità dei danni; di qui la decisività della questione del valore probatorio da assegnare alla relazione del commissario di avaria e la valutazione di non opponibilità in sede giudiziaria della stessa alla R., stante la qualità del commissario di tecnico di fiducia dell assicuratore. Ne deriva che la relazione del commissario non è stato l unico elemento valutato dal giudice di appello e che vi è stata congrua e corretta valutazione del materiale probatorio acquisito agli atti Senza contare che sussiste, in rapporto al primo motivo, un altro profilo d inammissibilità della censura, dato che si deve ribadire che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (di qui la funzione di assicurare l uniforme interpretazione della legge assegnata alla Corte di cassazione dall art. 65 ord. giud.); viceversa, l allegazione di un erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all esatta interpretazione della norma di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l aspetto del vizio di motivazione; il discrimine tra l una e l altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell erronea ricognizione dell astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n e 7394 del 2010; 4178/07; 10316/06; 15499/04). Nel motivo in esame, infatti, l assunta violazione di legge si basa e presuppone una diversa valutazione e ricostruzione delle risultanze di causa (valutazione del testimoniale e di altri elementi probatori, il cui contenuto, peraltro non è puntualmente riportato in ricorso), censurabile - e solo entro certi limiti - sotto il profilo del vizio di motivazione, secondo il paradigma previsto per la formulazione di detto motivo Tenuto conto del riferito decisum della sentenza impugnata, in ordine alla valutazione del materiale probatorio in tema di determinazione del sinistro, neanche il secondo motivo coglie nel segno. Ove venga dedotto vizio di motivazione - come nel secondo motivo del presente ricorso - per incongruità o insufficienza della motivazione della sentenza impugnata per mancata o insufficiente od erronea valutazione di risultanze processuali (nella specie, prove per testi dedotte in giudizio, valutazione del comportamento della R. contestuale e successivo allo svolgimento della perizia assicurativa) è imprescindibile, al fine di consentire alla Corte di effettuare il richiesto controllo, anche in ordine alla

4 relativa decisività, che il ricorrente precisi - pure mediante integrale trascrizione delle medesime nel ricorso (non solo con la generica indicazione di risultanza che sarebbero contrarie a quelle rilevate e riferite nell impugnata sentenza) - le risultanze che asserisce decisive o insufficientemente o erroneamente valutate, in quanto per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione il controllo deve essere consentito sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la S.C. accesso agli atti del giudizio di merito (Cass. 31 maggio 2006 n ; Cass. 18 aprile 2007 n. 9245; Cass. 17 luglio 2007 n , secondo cui il ricorrente che denuncia, sotto il profilo di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, l omessa o erronea valutazione delle risultanze istruttorie ha l onere di indicarne specificamente il contenuto; in ordine all omesso esame di documenti, tra le molte, v. anche Cass. 25 agosto 2006 n ) Senza contare che le censure di cui al secondo motivo implicano accertamenti di fatto e valutazioni di merito. Ripropongono, in particolare, un inammissibile diversa lettura delle risultanze probatorie, senza tenere conto del consolidato orientamento di questa S.C. secondo cui, quanto alla valutazione delle prove adottata dai giudici di merito, il sindacato di legittimità non può investire il risultato ricostruttivo in sé, che appartiene all ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, (Cass. n /10, in motivazione; n. 5797/05; 15693/04). Del resto, i vizi motivazionali denunciabili in Cassazione non possono consistere nella difformità dell apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all uno o all altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova (Cass. n. 6064/08; nonché Cass. n /08 e 21062/09, in motivazione). L esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 5328/07, in motivazione; 12362/06). La sentenza impugnata, invece, ha congruamente spiegato le ragioni della propria decisione. 5. Ne deriva il rigetto del ricorso. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza nei rapporti tra le parti costituite e si liquidano in dispositivo. P.Q.M.

5 Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore della società Rolla, che liquida in Euro 3.200, di cui Euro per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo

Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo Cataldi.it Il giudice del lavoro adito con impugnativa

Dettagli

Sentenza n. 6620 del 19 marzo 2009 della Corte Cassazione - Sezione tributaria

Sentenza n. 6620 del 19 marzo 2009 della Corte Cassazione - Sezione tributaria Sentenza n. 6620 del 19 marzo 2009 della Corte Cassazione - Sezione tributaria Svolgimento del processo - La C.T.P. di Milano, previa riunione, rigettava i ricorsi proposti dalla s.r.l. G.M. avverso avvisi

Dettagli

Indagini bancarie aperte a tutti.

Indagini bancarie aperte a tutti. Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato

Dettagli

Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione professionale

Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione professionale Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione p Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione

Dettagli

Nota a Cassazione, sez. lavoro, n. 9925 del 5 maggio 2011 Pres. Lamorgese; Rel. Stile; LA GENERICA MOTIVAZIONE DEL RECESSO EQUIVALE ALLA MATERIALE

Nota a Cassazione, sez. lavoro, n. 9925 del 5 maggio 2011 Pres. Lamorgese; Rel. Stile; LA GENERICA MOTIVAZIONE DEL RECESSO EQUIVALE ALLA MATERIALE Nota a Cassazione, sez. lavoro, n. 9925 del 5 maggio 2011 Pres. Lamorgese; Rel. Stile; Pm (conforme) Destro. LA GENERICA MOTIVAZIONE DEL RECESSO EQUIVALE ALLA MATERIALE OMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE DEI

Dettagli

Sezione Lavoro. Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006. (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila)

Sezione Lavoro. Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006. (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila) Studio Legale Celotti www.studiolegalecelotti.it CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006 (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Dettagli

Art. 54 decreto legge

Art. 54 decreto legge Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo

Dettagli

Il Tribunale di Udine, sezione civile, DECRETO

Il Tribunale di Udine, sezione civile, DECRETO Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Alessandra Bottan Griselli dott. Francesco Venier Presidente; Giudice dott. Mimma Grisafi Giudice

Dettagli

DIFFERENTE TUTELA PER ORFANI E INVALIDI IN CASO DI LICENZIAMENTO RIDUZIONE PERSONALE sente.cass. 30 ottobre 2012, n. 18645 commento e testo

DIFFERENTE TUTELA PER ORFANI E INVALIDI IN CASO DI LICENZIAMENTO RIDUZIONE PERSONALE sente.cass. 30 ottobre 2012, n. 18645 commento e testo DIFFERENTE TUTELA PER ORFANI E INVALIDI IN CASO DI LICENZIAMENTO RIDUZIONE PERSONALE sente.cass. 30 ottobre 2012, n. 18645 commento e testo Colaci.it Si richiama la sentenza della Corte di Cassazione sotto

Dettagli

Suprema Corte di Cassazione. Sezione III. sentenza 15 ottobre 2015, n. 20889

Suprema Corte di Cassazione. Sezione III. sentenza 15 ottobre 2015, n. 20889 REPUBBLICA ITALIANA Suprema Corte di Cassazione Sezione III sentenza 15 ottobre 2015, n. 20889 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri

Dettagli

Numero 12 /2012 Il danno morale non può essere liquidato quale quota parte del danno biologico

Numero 12 /2012 Il danno morale non può essere liquidato quale quota parte del danno biologico Numero 12 /2012 Il danno morale non può essere liquidato quale quota parte del danno biologico La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5230/2012, ha stabilito che nei giudizi risarcitori

Dettagli

Infiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale:

Infiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale: Infiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale: Anche se di proprietà esclusiva risponde il condominio in persona dell amministratore L art. 1126 cod. civ. Lastrici solari

Dettagli

RIFORMA DELLA LEGGE PINTO. Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012,

RIFORMA DELLA LEGGE PINTO. Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012, RIFORMA DELLA LEGGE PINTO Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012, riforma la legge Pinto (L. n. 89/2001) per l indennizzo per la durata del processo. Le nuove disposizioni

Dettagli

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. 149 del 17.4.2009, dep. il 21.5.2009. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella

Dettagli

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,

Dettagli

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Giurisprudenza

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Giurisprudenza Sentenza del 17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione Sentenza del 17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione Intitolazione: ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - Agevolazioni ex art. 19 legge

Dettagli

RISOLUZIONE N. 211/E

RISOLUZIONE N. 211/E RISOLUZIONE N. 211/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,11 agosto 2009 OGGETTO: Sanzioni amministrative per l utilizzo di lavoratori irregolari Principio del favor rei 1. Premessa Al fine

Dettagli

FATTO E DIRITTO MOTIVI DELL APPELLO

FATTO E DIRITTO MOTIVI DELL APPELLO Commissione tributaria regionale Emilia Romagna, sez. XX, 19 agosto 2011, n. 75 FATTO E DIRITTO L Agenzia delle Entrate di Guastalla appella la sentenza n 55/01/08 con cui la Commissione Tributaria Provinciale

Dettagli

I vizi lamentati per la loro classicità e molteplicità possono essere assunti ad un caso di scuola:

I vizi lamentati per la loro classicità e molteplicità possono essere assunti ad un caso di scuola: IMPUGNAZIONE DELIBERA ASSEMBLEA CONDOMINIALE MOTIVI VIZI INSUSSISTENZA RIGETTO [Tribunale di Napoli, Sezione XII, Civile sentenza 24 gennaio 2013 commento e testo (Nota a cura dell Avv. Rodolfo Cusano)

Dettagli

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero Il fallimento italiano delle società trasferite all estero La globalizzazione, con l apertura delle frontiere, e l allargamento dei mercati, comporta contatti sempre più intensi con imprenditori esteri.

Dettagli

Cartelle per posta: prova dell avvenuta notifica

Cartelle per posta: prova dell avvenuta notifica Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 363 09.12.2014 Cartelle per posta: prova dell avvenuta notifica Equitalia deve dimostrare che il plico raccomandato conteneva la cartella esattoriale

Dettagli

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA SE LA PRECEDENTE DIVENTA UFFICIO Cass. Possibilità di usufruire delle agevolazioni della prima casa nell'acquisto di un nuovo

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA SE LA PRECEDENTE DIVENTA UFFICIO Cass. Possibilità di usufruire delle agevolazioni della prima casa nell'acquisto di un nuovo AGEVOLAZIONI PRIMA CASA SE LA PRECEDENTE DIVENTA UFFICIO Cass. 23064/2012 commento e testo Andrea Belotti P&D.IT Possibilità di usufruire delle agevolazioni della prima casa nell'acquisto di un nuovo appartamento

Dettagli

Corte di Appello Milano - 30.12.2011 n. 1241 M. S.p.a. (Avv. Migliavacca) INPS (Avv. Vivian) Equitalia Esatri S.p.a.

Corte di Appello Milano - 30.12.2011 n. 1241 M. S.p.a. (Avv. Migliavacca) INPS (Avv. Vivian) Equitalia Esatri S.p.a. Contratti Appalto Requisiti. Corte di Appello Milano - 30.12.2011 n. 1241 M. S.p.a. (Avv. Migliavacca) INPS (Avv. Vivian) Equitalia Esatri S.p.a. In caso di appalto, il disposto di cui all art. 29 D.l.vo

Dettagli

Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale

Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Non è più soggetta ad autorizzazione la installazione del singolo impianto che produce emissione in atmosfera,

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA. Sezione I

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA. Sezione I Tribunale di Verona Sentenza 25.9.2013 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA Sezione I Al termine della camera di consiglio il Giudice pronuncia mediante lettura

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON

IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON PROPRIETARIA?Cassazione, sez. II, 18 settembre 2012, n. 15644 commento e testo Diritto e processo.com

Dettagli

DECLINATORIA DI GIURISDIZIONE E CONTINUAZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE MUNITO DI GIURISDIZIONE (C.D. TRANSLATIO IUDICII)

DECLINATORIA DI GIURISDIZIONE E CONTINUAZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE MUNITO DI GIURISDIZIONE (C.D. TRANSLATIO IUDICII) DECLINATORIA DI GIURISDIZIONE E CONTINUAZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE MUNITO DI GIURISDIZIONE (C.D. TRANSLATIO IUDICII) CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza, 22-02-2007, n. 4109

Dettagli

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA Bergamo, 13 Novembre 2015 Gian Paolo Valcavi 2 I punti centrali delle novità introdotte Art. 3, 2 comma sul punto dal D.lgs. 23/2015 «Esclusivamente

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Successivamente oggi 26.3.2012, ore 10.00, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n XXX/12 R.A.C.C., promossa da (A ) con

Dettagli

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008 RISOLUZIONE N. 34/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 5 febbraio 2008 OGGETTO: IRAP Art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 Esclusione dalla base imponibile dei contributi

Dettagli

presso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4;

presso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4; R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE SECONDA Registro Sentenze:430/2007 Registro Generale: 566/2006 composto

Dettagli

Modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio La modifica decorre dal momento della proposizione della domanda

Modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio La modifica decorre dal momento della proposizione della domanda Modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio La modifica decorre dal momento della proposizione della domanda Cassazione Sentenza n. 3922/2012 commento e testo Studio legale law In materia

Dettagli

UDIENZA 5.11.2008 SENTENZA N. 1153 REG. GENERALE n.22624/08 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UDIENZA 5.11.2008 SENTENZA N. 1153 REG. GENERALE n.22624/08 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La carta da macero che presenta in modo evidente una rilevante quantità di impurità, superiori alla misura dell'1% prescritto dalla normativa vigente in materia (D.M. 05/02/98 Allegato 1 n. 1) costituisce

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso n. 8858/2000, proposto da

Dettagli

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI. Circolare n. 12/2009 Roma, 23 marzo 2009 All.

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI. Circolare n. 12/2009 Roma, 23 marzo 2009 All. Circolare n. 12/2009 Roma, 23 marzo 2009 All.1 AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE PROVINCE AUTONOME DI AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA SERVIZI DI PREFETTURA

Dettagli

Il gravame è fondato.

Il gravame è fondato. Poiché la lett. g) del comma 1 del cit. art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 commina l esclusione dalla gara e la preclusione alla stipulazione del conseguente contratto ai concorrenti che hanno commesso violazioni,

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra

TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015 CHESSA S.R.L tra GAIAS GIUSEPPE AUTOTRASPORTI e ATTORE CONVENUTO Oggi 18 febbraio 2016 innanzi al dott. Cinzia Caleffi,

Dettagli

Le Prestazioni c.d. i Limiti di Elasticità della

Le Prestazioni c.d. i Limiti di Elasticità della Le Prestazioni c.d. accessorie all alloggio e i Limiti di Elasticità della Causa del Contratto d Albergo CORTE DI CASSAZIONE, sez. III Sentenza del 22 gennaio 2002, n. 707 Pres. Giuliano Rel. Durante P.M.

Dettagli

Responsabilità medica, consenso informato, intervento chirurgico, diagnosi Cassazione civile, sez. III, sentenza 04.06.

Responsabilità medica, consenso informato, intervento chirurgico, diagnosi Cassazione civile, sez. III, sentenza 04.06. Responsabilità medica, consenso informato, intervento chirurgico, diagnosi Cassazione civile, sez. III, sentenza 04.06.2013 n 14024 Svolgimento del processo Nel giugno del 1998, C.A. evocò in giudizio,

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. L Num. 16757 Anno 2015 Presidente: VIDIRI GUIDO Relatore: MAISANO GIULIO Data pubblicazione: 12/08/2015 SENTENZA sul ricorso 11235-2014 proposto da: CALVANI MARZIA C.F. CLVMRZ273D68H901V,

Dettagli

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi... CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi

Dettagli

Spese straordinarie per l'ascensore: spettano anche ai condominini- proprietari di negozi commerciali situati al pian terreno

Spese straordinarie per l'ascensore: spettano anche ai condominini- proprietari di negozi commerciali situati al pian terreno Spese straordinarie per l'ascensore: spettano anche ai condominini- proprietari di negozi commerciali situati al pian terreno (09/01/2012) Cass. Sez. II Civ. - Sent. del 23/12/2011, n. 28679 Svolgimento

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente N. 02225/2015 REG.PROV.COLL. N. 02709/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

23 aprile 2009 Corte di Cassazione, Sez. Lav., n. 9698

23 aprile 2009 Corte di Cassazione, Sez. Lav., n. 9698 23 aprile 2009 Corte di Cassazione, Sez. Lav., n. 9698 Il comportamento imprudente del lavoratore danneggiato nella dinamica dell infortunio se, da un lato, non esclude la responsabilità del datore di

Dettagli

Oggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX

Oggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX Determinazione dirigenziale n. 2 del 18 febbraio 2015 Oggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX IL DIRIGENTE VISTI i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e

Dettagli

--www.minoriefamiglia.it -

--www.minoriefamiglia.it - &RUWHGLFDVVD]LRQHSULPDVH]LRQHFLYLOHVHQWHQ]DQGHOO 6YROJLPHQWRGHOSURFHVVR P.G. in data 27 settembre 2000, con il consenso della moglie, chiese al Tribunale per i minorenni di Roma l autorizzazione ad inserire

Dettagli

REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER L EROGAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE

REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER L EROGAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER L EROGAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE Approvato con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 13 del 30/12/2008 Approvato dalla Provincia di

Dettagli

CARTA DEI SERVIZI. Premessa:

CARTA DEI SERVIZI. Premessa: CARTA DEI SERVIZI Premessa: La Carta dei Servizi è uno strumento utile al cittadino per essere informato sulle caratteristiche del servizio offerto, sulla organizzazione degli uffici comunali, sugli standards

Dettagli

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 22 gennaio 2015, n. 1169

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 22 gennaio 2015, n. 1169 CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 22 gennaio 2015, n. 1169 Svolgimento del processo Il giudice del lavoro del Tribunale di Brescia accolse la domanda con la quale G.M. aveva chiesto la dichiarazione di illegittimità

Dettagli

RISOLUZIONE N. 195/E

RISOLUZIONE N. 195/E RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili

Dettagli

Giurisprudenza di legittimità CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. III, 19 febbraio 2013, n. 4021

Giurisprudenza di legittimità CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. III, 19 febbraio 2013, n. 4021 Giurisprudenza di legittimità CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. III, 19 febbraio 2013, n. 4021 Distanza di sicurezza Tamponamento A catena Veicoli in movimento Presunzione di colpa a carico dei conducenti

Dettagli

Cass. Sez. III 02 Luglio 2010 n 15706

Cass. Sez. III 02 Luglio 2010 n 15706 Il danno tanatologico Cass. Sez. III 02 Luglio 2010 n 15706 Veronica Maina Valeria Mastrolembo Barnà Parti Familiari della vittima Generali Assicurazioni SpA T.R. Fatti Il minore viaggiava sul ciclomotore

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Avv. Bruno De Carolis Presidente Avv. Massimiliano Silvetti Membro designato dalla Banca d'italia Dott. Com. Girolamo Fabio Porta Membro designato dalla Banca

Dettagli

Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita.

Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita. PILLOLE DI GIURISPRUDENZA Colaci.it Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita. Sentenza n.1740 del

Dettagli

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI. RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI. RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92 proposto dal sig. (riportare dati identificativi, domicilio fiscale, P. IVA), nato a il, C.F., rappresentato

Dettagli

«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it

«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it «IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it SPECIFICITA DELL APPELLO. Il D. LGS. 546/1992 disciplina le impugnazioni al Capo 3, la cui sezione seconda al suo

Dettagli

Comune di San Martino Buon Albergo

Comune di San Martino Buon Albergo Comune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona - C.A.P. 37036 SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI Approvato dalla Giunta Comunale il 31.07.2012 INDICE PREMESSA A) LA VALUTAZIONE

Dettagli

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 13 gennaio 2015, n. 344

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 13 gennaio 2015, n. 344 CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 13 gennaio 2015, n. 344 Svolgimento del processo La Corte d'appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado (che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento

Dettagli

per l'accertamento,con contestuale istanza cautelare,

per l'accertamento,con contestuale istanza cautelare, N. 02321/2012 REG.PROV.COLL. N. 01796/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

Il giorno 27/02/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente

Il giorno 27/02/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente DELIBERA N. 9/2015 TITOLO 2015.1.10.4 2013.1.10.21.1145 LEGISLATURA X Il giorno 27/02/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O. La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai

R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O. La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai Sigg.: Dott. Antonella NUOVO Presidente Dott. Geo ORLANDINI

Dettagli

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE NUOVO REGOLAMENTO PER L ACCERTAMENTO DELLA INABILITA E DELLA INVALIDITA (Testo modificato con Ministeriale del 20 maggio 2010 - G.U. n. 128 del 4 giugno

Dettagli

A cura dell Avvocato Aldo Monea

A cura dell Avvocato Aldo Monea Sportello Sicurezza sul Lavoro 2012-2013 di Acb Servizi di Brescia NEWS LETTER 03 IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE SUL LAVORO E DI SICUREZZA SUL LAVORO Selezione di giurisprudenza di Cassazione in materia:

Dettagli

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Giancarlo Cresti /Vodafone Omnitel B.V. (ex TeleTu) /Telecom Italia S.p.A.

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Giancarlo Cresti /Vodafone Omnitel B.V. (ex TeleTu) /Telecom Italia S.p.A. Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Giancarlo Cresti /Vodafone Omnitel B.V. (ex TeleTu) /Telecom Italia S.p.A. Presenti: SANDRO VANNINI GIANCARLO MAGNI RENATO BURIGANA LETIZIA SALVESTRINI MAURIZIO

Dettagli

Circolare Informativa n 21/2013

Circolare Informativa n 21/2013 Circolare Informativa n 21/2013 DURC negativo ed intervento sostitutivo della stazione appaltante e-mail: info@cafassoefigli.it - www.cafassoefigli.it Pagina 1 di 6 INDICE Premessa pag.3 1) Intervento

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA N. 05193/2015REG.PROV.COLL. N. 07885/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO REGOLAMENTO PER LA TRATTAZIONE DEI RICORSI PROPOSTI AL CONSIGLIO NAZIONALE DELL ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO Approvato con delibera n. 83 del 22 febbraio

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Pagina 1 di 6 N. 00449/2015 REG.PROV.COLL. N. 00152/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

Approfondimenti normativi sulla Firma dello studente nei verbali d esame

Approfondimenti normativi sulla Firma dello studente nei verbali d esame Approfondimenti normativi sulla Firma dello studente nei verbali d esame Redatto da: Giorgio Gagliardi (KION Spa) Verificato da: Approvato da: Giorgio Gagliardi (KION Spa) Distribuito a: AAl Alessandro

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Prof. Avv. Andrea Gemma Avv. Michele Maccarone Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro

Dettagli

COMUNE DI ROVIGO. VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE n. DLCC/2014/40

COMUNE DI ROVIGO. VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE n. DLCC/2014/40 COMUNE DI ROVIGO VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE n. DLCC/2014/40 O G G E T T O Riconoscimento debito fuori bilancio per la liquidazione delle

Dettagli

Il Sig..., nato a. il.. e residente in alla Via

Il Sig..., nato a. il.. e residente in alla Via ALLA SEDE INPS DI Il Sig..., nato a. il.. e residente in alla Via., p r e m e s s o - che il Sig... è iscritto alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali

Dettagli

Sentenza n. 767/2015 pubbl. il 27/06/2015 RG n. 4586/2012

Sentenza n. 767/2015 pubbl. il 27/06/2015 RG n. 4586/2012 N. R.G. 4586/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Unica CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Novella Legnaioli ha pronunciato la seguente

Dettagli

MASSIME LAVORO. Corte di Cassazione Sez. Lav. 2 Gennaio 2013, n 6 (Pres. P. Venuti; Lavoro (rapporto di) Lavoro subordinato - Licenziamento per

MASSIME LAVORO. Corte di Cassazione Sez. Lav. 2 Gennaio 2013, n 6 (Pres. P. Venuti; Lavoro (rapporto di) Lavoro subordinato - Licenziamento per MASSIME LAVORO Corte di Cassazione Sez. Lav. 2 Gennaio 2013, n 6 (Pres. P. Venuti; Rel. E. D Antonio) Lavoro (rapporto di) Lavoro subordinato - Licenziamento per giustificato motivo oggettivo Onere della

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) SENTENZA N. 10136/2014 REG.PROV.COLL. N. 10666/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 1 Num. 15131 Anno 2015 Presidente: LUCCIOLI MARIA GABRIELLA Relatore: CAMPANILE PIETRO Data pubblicazione: 20/07/2015 sul ricorso proposto da: AGENZIA DEL TERRITORIO SENTENZA Rappresentata

Dettagli

CIRCOLARE N. 8/2007. DESTINATARI: Direzioni Centrali, Direzioni Regionali, Uffici Provinciali CIRCOLARI DELL ENTE MODIFICATE: nessuna

CIRCOLARE N. 8/2007. DESTINATARI: Direzioni Centrali, Direzioni Regionali, Uffici Provinciali CIRCOLARI DELL ENTE MODIFICATE: nessuna CIRCOLARE N. 8/2007 PROT. n. 49031 ENTE EMITTENTE: Direzione Agenzia del Territorio. OGGETTO: Contenzioso tributario - Riassunzione del giudizio a seguito di sentenze della Corte di Cassazione - Effetti

Dettagli

Il giorno 19 dicembre 2014 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 19 dicembre 2014 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: DELIBERA N. 61/2014 TITOLO 2014.1.10.4.1 2014.1.10.21.589 LEGISLATURA IX Il giorno 19 dicembre 2014 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione

Dettagli

SENTENZA N. 355 ANNO 2005

SENTENZA N. 355 ANNO 2005 SENTENZA N. 355 ANNO 2005 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente - Fernanda CONTRI Giudice - Guido NEPPI MODONA

Dettagli

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974 Sentenza della Corte 12 febbraio 1974 Giovanni Maria Sotgiu contro Deutsche Bundespost - (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Bundesarbeitsgerischt) Causa 152/73 1. LIBERA CIRCOLAZIONE - LAVORATORI

Dettagli

Tit. 2013.1.10.21.1056 del 14/04/2015 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X / WIND TELECOMUNICAZIONI X. La Responsabile del Servizio Corecom

Tit. 2013.1.10.21.1056 del 14/04/2015 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X / WIND TELECOMUNICAZIONI X. La Responsabile del Servizio Corecom Area Definizione delle controversie DETERMINAZIONE Determinazione n. 4/2015 DEFC.2015.4 Tit. 2013.1.10.21.1056 del 14/04/2015 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X / WIND TELECOMUNICAZIONI X La

Dettagli

contro nei confronti di

contro nei confronti di N. 02187/2009 REG.SEN. N. 01327/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 2187/2009 (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

DETERMINAZIONE. Tit. 2013.1.10.21.692 del 5/09/2014

DETERMINAZIONE. Tit. 2013.1.10.21.692 del 5/09/2014 Area Definizione delle controversie DETERMINAZIONE Determinazione n. 4/2014 DEFC.2014.4 Tit. 2013.1.10.21.692 del 5/09/2014 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E FASTWEB X LA RESPONSABILE DEL

Dettagli

RISOLUZIONE N. 119 /E

RISOLUZIONE N. 119 /E RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati - dott. Ettore NESTI presidente - dott. Rocco

Dettagli

IL PROCEDIMENTO GIUDIZIALE SPECIFICO: IL CD. RITO FORNERO

IL PROCEDIMENTO GIUDIZIALE SPECIFICO: IL CD. RITO FORNERO IL PROCEDIMENTO GIUDIZIALE SPECIFICO: IL CD. RITO FORNERO La Riforma Fornero (L. n. 92/2012) introduce importanti novità in tema di licenziamenti e del processo del lavoro, delineando all art. 1 commi

Dettagli

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE. (Sentenza 20 aprile 2007, n. 9514) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE. (Sentenza 20 aprile 2007, n. 9514) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE (Sentenza 20 aprile 2007, n. 9514) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 21.6.1986 F. M. conveniva davanti al Tribunale di Rovigo il Comune di quella

Dettagli

INCIDENTE STRADALE CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE SENTENZA

INCIDENTE STRADALE CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE SENTENZA INCIDENTE STRADALE CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE SENTENZA 28 settembre 2012, n.16520 Persona danneggiata non è solo la vittima diretta dell'incidente, ma anche i prossimi congiunti o gli aventi

Dettagli

FATTISPECIE SOGGETTE ALLA IV DIRETTIVA (2000/26/CE) MANDATARIO

FATTISPECIE SOGGETTE ALLA IV DIRETTIVA (2000/26/CE) MANDATARIO FATTISPECIE SOGGETTE ALLA IV DIRETTIVA (2000/26/CE) A chi bisogna rivolgere la richiesta risarcitoria qualora un veicolo immatricolato in Italia venga coinvolto in un incidente nel territorio di uno Stato

Dettagli

Avvocato cambia numero di fax? Deve comunicarlo subito all'autorità giudiziaria

Avvocato cambia numero di fax? Deve comunicarlo subito all'autorità giudiziaria Avvocato cambia numero di fax? Deve comunicarlo subito all'autorità giudiziaria Cassazione penale, sez. V, sentenza 13/03/2015 n 29828 Pubblicato il 11/09/2015 La Cassazione conferma che è obbligo del

Dettagli

Cassazione: rifiuto di sottoporsi a test del DNA può avvalorare prova della paternità sentenza n. 20235/2012 commento e testo

Cassazione: rifiuto di sottoporsi a test del DNA può avvalorare prova della paternità sentenza n. 20235/2012 commento e testo Cassazione: rifiuto di sottoporsi a test del DNA può avvalorare prova della paternità sentenza n. 20235/2012 commento e testo Cataldi.it L'uomo che si rifiuta di sottoporsi al test del DNA potrebbe ritrovarsi

Dettagli

I diritti di difesa nella giurisprudenza della Corte EDU

I diritti di difesa nella giurisprudenza della Corte EDU I diritti di difesa nella giurisprudenza della Corte EDU Una breve premessa Le nozioni di accusa penale e materia penale (leading case: Engel ed altri c. Paesi Bassi): autonomia delle garanzie convenzionali

Dettagli

ISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

ISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Attore ricorrente 24 luglio 2014 Al Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Viterbo Via G. Falcone e P. Borsellino, 41 01100 VITERBO ISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO

Dettagli

APPELLO CIVILE - APPELLABILITÀ - SENTENZE SECONDO EQUITÀ.

APPELLO CIVILE - APPELLABILITÀ - SENTENZE SECONDO EQUITÀ. APPELLO CIVILE - APPELLABILITÀ - SENTENZE SECONDO EQUITÀ. CASS. CIV., SEZ. III, 11 GIUGNO 2012, N. 9432. Ai fini della ammissibilità dell'appello per le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo

Dettagli

RISOLUZIONE N. 126/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 21 maggio 2009

RISOLUZIONE N. 126/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 21 maggio 2009 RISOLUZIONE N. 126/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 maggio 2009 Oggetto: Acquisto di aeromobili e di altri beni e servizi destinati ad attività di trasporto aereo a prevalente carattere

Dettagli

Novità in materia di responsabilità solidale committente appaltatore subappaltatore in ambito fiscale (D.l. 83/2012)

Novità in materia di responsabilità solidale committente appaltatore subappaltatore in ambito fiscale (D.l. 83/2012) Novità in materia di responsabilità solidale committente appaltatore subappaltatore in ambito fiscale (D.l. 83/2012) Avv. Lucia Secchiaroli lucia.secchiaroli@studiopirola.com Novità normative Art. 13 ter

Dettagli