Aliquota IVA 22% e «spesometro» AIDC Milano, 8 ottobre 2013 Aggiornate il 30/10/2013

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1 Aliquota IVA 22% e «spesometro» 2013 AIDC Milano, 8 ottobre 2013 Aggiornate il 30/10/2013

2 Il cambio di aliquota: dal 1/10/2013 (articolo 40, comma 1 ter, DL 6 luglio 2011, n. 98) DESCRIZIONE DELL OPERAZIONE Cessione di beni immobili Cessione di beni mobili Cessioni di beni per atto della PA Cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione MOMENTO RILEVANTE PER IL CAMBIO DI ALIQUOTA Data del rogito notarile Consegna o spedizione Pagamento del corrispettivo Pagamento del corrispettivo Passaggi dal committente al commissionario Cessione da parte del commissionario Autoconsumo o destinazione ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa Prelievo dei beni 2

3 Il cambio di aliquota: dal 1/10/2013 (articolo 40, comma 1 ter, DL 6 luglio 2011, n. 98) DESCRIZIONE DELL OPERAZIONE Cessioni di beni per contratti estimatori Cessioni con effetti sospesi (es. beni in conto visione ) Prestazioni di servizi Acconti su beni o servizi MOMENTO RILEVANTE PER IL CAMBIO DI ALIQUOTA Rivendita a terzi o scadenza del termine (e comunque dopo un anno) Accettazione dei beni Pagamento o data fattura Pagamento dell acconto Fatturazione anticipata Data Emissione della fattura 3

4 Il cambio di aliquota: dal 1/10/2013 (articolo 40, comma 1 ter, DL 6 luglio 2011, n. 98) DESCRIZIONE DELL OPERAZIONE Ricevute fiscali anticipate (servizi da pagare) Fatturazione differita beni MOMENTO RILEVANTE PER IL CAMBIO DI ALIQUOTA Pagamento dei servizi Consegna o spedizione dei beni Fatturazione differita servizi (ristoranti) Mese di pagamento Note di debito o di credito Data emissione fattura originaria Cessioni o servizi con IVA differita Data emissione fattura 4

5 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI UE e EXTRA (ART. 6 DPR 633/72 LEGGE 217/2011) SERVIZI «GENERICI» SERVIZI «SPOT»: ultimazione servizio: la ricezione della fattura può considerarsi prova dell avvenuta ultimazione, salvo prova contraria (circ. 35/E/2012) acconto: è rilevante emissione fattura (non è rilevante) SERVIZI «CONTINUATIVI»: Data maturazione dei corrispettivi SERVIZI «SPECIFICI» Pagamento del corrispettivo Emissione di una fattura anticipata 5

6 OPERAZIONI INTRA: MOMENTO DI EFFETTUAZIONE (ART. 39 DL 331/93 IN VIGORE DAL 1/1/2013) ACQUISTI E CESSIONI INTRACOMUNITARI le cessioni e gli acquisti intracomunitari si considerano effettuati all atto dell inizio del trasporto o spedizione dal territorio dello Stato di partenza se anteriormente all inizio del trasporto viene emessa fattura, l operazione si considera effettuata limitatamente all importo fatturato, alla data della fattura (=> non rileva il pagamento). le cessioni e gli acquisti intracomunitari se effettuati in modo continuativo nell arco di un periodo superiore ad un mese solare si considerano effettuati al termine di ciascun mese 6

7 NOVITA EFFETTUAZIONE/FATTURAZIONE ESTERO Operazione Momento effettuazione Adempimento Cessione beni INTRA inizio del trasporto/spedizione dei beni o, se precedente, data fattura emissione/registrazione fattura entro il 15 del mese successivo alla partenza dei beni Acquisti beni INTRA Servizi resi a cliente estero (UE o extra) Servizi ricevuti da cliente UE Servizi ricevuti da cliente extra UE Servizi «continuativi» inizio del trasporto/spedizione dei beni o, se precedente, data fattura ultimazione dei servizio o, se precedente, data acconto ultimazione dei servizio o, se precedente, data acconto ultimazione dei servizio o, se precedente, data acconto maturazione corrispettivi o, se precedente, data acconto Integrazione/registrazione fattura entro il 15 del mese successivo al ricevimento fattura emissione/registrazione entro il 15 del mese successivo all ultimazione Integrazione/registrazione entro il 15 del mese successivo all ultimazione emissione e registrazione autofattura entro il 15 del mese successivo all ultimazione data maturazione corrispettivi 7

8 Aumento aliquota: comunicato stampa 30/09/2013 l Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti per gli operatori economici che non sono riusciti tempestivamente ad adeguare i sistemi informatici di fatturazione o i misuratori fiscali. le operazioni erroneamente effettuate con la vecchia aliquota del 21% potranno essere regolarizzate mediante il ricorso alle note di variazione in aumento senza l applicazione di sanzioni con i seguenti termini 8

9 Aumento aliquota: quesito Un professionista ha emesso in data 30/09/2013 una nota pro forma calcolando l aliquota IVA del 21 per cento. Ora che l IVA è aumentata chi è tenuto a pagare la differenza di aliquota? Si ritiene che il maggior onere debba essere subito dal cliente, essendo l IVA un imposta che grava sui consumi. 9

10 Aumento aliquota: quesito Nel caso di nota pro forma emessa in settembre per 100 (imponibile) + 21 (IVA), se nel frattempo è intervenuto il pagamento è possibile per ragioni di praticità emettere una fattura complessiva per 121, scorporando l aliquota del 22% a titolo di IVA? La risposta è negativa. In questo modo si avrebbe una rideterminazione della base imponibile, che comporta un omesso versamento d imposta. 10

11 Aumento aliquota: quesito Un operatore ha aderito all'iva di cassa dal 1/1/2013 e ha emesso fatture nel mese di settembre con aliquota 21%. Quando incasserà dopo l 1/10/2013 dovrà emettere nota d'addebito per la differenza (1%)? Una fattura regolarmente emessa nel sistema dell'iva con aliquota del 21%, anche se incassata dopo il primo ottobre 2013, non determina alcun obbligo d'integrazione né di versamento aggiuntivo 11

12 Aumento aliquota: quesito Quale aliquota IVA deve applicare un azienda che ha acquistato un servizio via internet da un fornitore UE o extra UE nel caso il pagamento del servizio è stato fatto il 28/09 mentre la fattura del fornitore è stata registrata il 3/10? Si deve applicare l aliquota del 21 per cento perché il momento impositivo è anticipato all atto del pagamento. 12

13 Aumento aliquota: quesito Una società italiana il 25/09/2013 ha inviato un ordine a un fornitore comunitario. Contestualmente ha eseguito il pagamento. I beni sono stati spediti in ottobre accompagnati dalla relativa fattura. Qual è l aliquota da applicare in sede di integrazione della fattura? L integrazione deve essere fatta con aliquota del 22 per cento, sul presupposto che i beni sono stati spediti in data successiva all aumento dell aliquota. 13

14 Il nuovo elenco clienti e fornitori (articolo 21 del DL 31 maggio 2010, n. 78) LA NORMA ISTITUTIVA: Con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro tremila. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n

15 La comunicazione facoltativa di tutte le fatture (articolo 50 bis del DL 21/06/2013, n. 69) A decorrere dal 1 gennaio 2015 i soggetti IVA possono comunicare in via telematica all'agenzia delle entrate: i dati analitici delle fatture di acquisto e cessione di beni e servizi, incluse le relative rettifiche in aumento e in diminuzione. Gli stessi soggetti trasmettono l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate e non soggette a fatturazione, risultanti dagli appositi registri. ( ) Le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse quotidianamente (?!?) 15

16 La comunicazione facoltativa di tutte le fatture (articolo 50 bis del DL 21/06/2013, n. 69) CHI SCEGLIE QUESTA OPZION E ESONERATO DA: 1. spesometro e comunicazione black list ; 2. responsabilità solidale dell acquirente per il pagamento dell IVA non versata al fornitore, nel caso di cessioni, a prezzi inferiori al valore normale, di determinati beni a rischio di frodi; 3. contratti d appalto, somministrazione e trasporto stipulati da enti pubblici; 4. obbligo di comunicazione delle lettere d intento; 5. disciplina della responsabilità solidale negli appalti per l omesso versamento delle ritenute da lavoro dipendente. RIMANE L INTRASTAT BENI E SERVIZI «RESI» -> abrogazione dell INTRA SERVIZI RICEVUTI 16

17 Il nuovo elenco clienti e fornitori/spesometro (articolo 2, comma 6, Dl 16/ Provvedimento del 2 agosto Prot. 2013/94908) ELENCO CF: operazioni rilevanti ai fini IVA per quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. SPESOMETRO: operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura comunicazione telematica deve essere effettuata se le operazioni stesse sono di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto. 17

18 Elenco clienti e fornitori: oggetto OPERAZIONI SENZA OBBLIGO DI FATTURA Art. 22 del DPR 633/72 per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante per le prestazioni alberghieree le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica per le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito; per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti; per le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie per le operazioni esenti indicate ai nn. da 1) a 5) e ai nn. 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10 per l'attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo 18

19 Elenco clienti e fornitori: oggetto (Provvedimento del 2 agosto Prot. 2013/94908) Per motivi di semplificazione il Provvedimento prevede che in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, per gli anni 2012 e 2013: i soggetti esercenti attività di commercio al minuto (art. 22 del DPR 633/72) e soggetti assimilati (alberghi, ristoranti ecc.) e le agenzie di viaggio e turismo e tour operators (art. 74-ter del DPR 633/72) devono comunicare sono tenuti alla comunicazione delle operazioni attive per le quali viene emessa fattura solo se di importo pari o superiori a 3.600,00 euro al lordo dell imposta sul valore aggiunto. N.B. Nessuna semplificazione invece per i professionisti (quali ad esempio i medici) che, a tenore del provvedimento, dovranno includere tutte le fatture emesse a prescindere dall importo. 19

20 Il nuovo elenco clienti e fornitori (Provvedimento del 2 agosto Prot. 2013/94908) il nuovo modello si utilizza per: 1. la comunicazione delle operazioni rilevanti Iva (nuovo Spesometro ) 2. la comunicazione delle operazioni con soggetti residenti in Paesi Black List 3. la comunicazione degli acquisti da San Marino 4. comunicazione operazioni legate al turismo costituite dalle vendite in contanti di importo > nei confronti di cittadini extra UE 5. la trasmissione delle informazioni su leasing e noleggi di autovetture, autocaravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili (facoltativo) 20

21 Il nuovo elenco CF: periodo riferimento (Provvedimento del 2 agosto Prot. 2013/94908) Utilizzo del nuovo modello TIPO COMUNICAZIONE PERIODO RIFERIMENTO Elenco clienti-fornitori (spesometro) anno 2012 Trasmissione dati su leasing e noleggi anno 2012 Operazioni legate al turismo in contanti > euro vs cittadini stranieri operazioni dal 29/04/2012 Comunicazione black list operazioni dal 1/10/2013 Acquisti da San Marino operazioni dal 1/10/

22 Elenco Clienti e fornitori: termini (Provvedimento del 2 agosto Prot. 2013/94908) soggetti mensili Altri soggetti A REGIME ANNO 2012 entro il 10/04 (anno successivo) entro il 20/04 (anno successivo) entro il 12/11/2013 entro il 21/11/

23 Il nuovo elenco clienti e fornitori: soggetti obbligati (Provvedimento del 2 agosto Prot. 2013/94908) Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA i quali effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta. Soggetti residenti Soggetti stabiliti : stabili organizzazioni Soggetti identificati : rappresentanti fiscali e soggetti identificati direttamente ex art. 35 ter: no per vendite soggetti passivi IVA residenti 23

24 Il nuovo elenco clienti e fornitori: soggetti obbligati (Provvedimento del 2 agosto Prot. 2013/94908) Società commerciali e imprese individuali; Soggetti cosiddetti ex-minimi (art. 27, comma 3, del DL 98/2011), Nuove iniziative produttive (art. 13 della L. 388/2000), Soggetti che hanno esercitato l opzione ex art. 36-bis del DPR 633/72, Società fallite o in liquidazione coatta amministrativa, Enti pubblici e altri organismi di diritto pubblico per le operazioni commerciali. 24

25 Il nuovo elenco clienti e fornitori: soggetti obbligati (Provvedimento del 2 agosto Prot. 2013/94908) Sono esclusi dall obbligo di comunicazione delle operazioni : I Nuovi minimi di cui all articolo 27, commi 1 e 2 del DL 6 luglio 2011 n. 98; gli Enti pubblici (e altri organismi di diritto pubblico) per le attività istituzionali 25

26 Elenco clienti e fornitori: operazioni straordinarie (Provvedimento del 2 agosto Prot. 2013/94908) In caso di operazioni straordinarie (cessione o conferimenti di azienda fusioni, scissioni, ecc.): nel caso in cui un soggetto si è estinto per effetto dell'operazione straordinaria o della trasformazione sostanziale soggettiva, quello subentrante (società cessionaria, conferitaria, incorporante, ) deve trasmettere la comunicazione contenente anche i dati delle operazioni effettuate dal soggetto estinto; nel caso in cui il soggetto non si è estinto per effetto dell operazione straordinaria, ciascun soggetto presenta la sua comunicazione; 26

27 Elenco clienti e fornitori: esclusioni (Provvedimento del 2 agosto Prot. 2013/94908) ESCLUSE DALLA COMUNICAZIONE importazioni ed esportazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b) del 633/1972 INCLUSE forniture a esportatori abituali operazioni intracomunitarie forniture in triangolazione (art. 58) operazioni che hanno già costituito oggetto di comunicazione all'anagrafe tributaria* operazioni > di effettuate nei confronti di «privati» senza fattura pagate con carte di credito o simili acquisti di auto acquisti con assegni o bonifici passaggi interni di beni tra rami d'azienda operazioni per cessioni interne fatturate a soggetti passivi d imposta da ditte non residenti anche se identificate ai fini IVA in Italia o con rappresentante fiscale * art. 6 comma 1, lettera g) ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605: «contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile ed alla assistenza e garanzie accessorie, relativamente ai soggetti contraenti; contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi di telefonia, fissa, mobile e satellitare, di servizi idrici e del gas, relativamente agli utenti» 27

28 Elenco clienti e fornitori: modalità comunicazione (Provvedimento del 2 agosto Prot. 2013/94908) In base al nuovo Provvedimento la comunicazione potrà essere effettuata a scelta del contribuente in uno dei seguenti modi: In forma ANALITICA (operazione per operazione) per ciascun C/F In forma AGGREGATA (tutte le operazioni) per ciascun C/F L opzione per il tipo di comunicazione è operata mediante barratura della casella corrispondente alla scelta operata ed è vincolante per l intero contenuto della comunicazione anche nel caso di invio sostitutivo. Modalità alternativa Analitica riepilogativa Modalità analitica obbligatoria Per autofatture da San marino Vendite in contanti a stranieri >

29 Elenco clienti e fornitori: modalità comunicazione (Provvedimento del 2 agosto Prot. 2013/94908) ANNO DI RIFERIMENTO MESE DI RIFERIMENTO TIPO DI COMUNICAZIONE FORMATO DI COMUNICAZIONE anno a cui si riferisce la comunicazione Per la sola comunicazione relativa agli acquisti da San Marino Sono presenti tre distinte caselle: - Ordinaria : deve essere barrata per la comunicazione - Sostitutiva: deve essere barrata nel caso in cui l invio sia effettuato in sostituzione di un precedente invio - Annullamento: deve essere barrata nel caso in cui si intenda annullare un precedente invio Comunicazione dei dati in forma aggregata ovvero analitica 29

30 Elenco clienti e fornitori: dati anagrafici (Provvedimento del 2 agosto Prot. 2013/94908) 30

31 Elenco clienti e fornitori: contenuto (Provvedimento del 2 agosto Prot. 2013/94908) QUADRO FE QUADRO FR QUADRO NE QUADRO NR 31

32 Elenco clienti e fornitori: contenuto QUADRO DF QUADRO FN 32

33 Elenco clienti e fornitori: contenuto 33

34 Elenco clienti e fornitori: contenuto 34

35 Elenco clienti e fornitori: aspetto temporale Ai fini della comunicazione degli elementi informativi sopra indicati, soggetto obbligato deve far riferimento: al momento delle annotazioni delle operazioni sui registri IVA ovvero in mancanza di registrazione al momento di effettuazione delle operazioni, come stabilito dall'art. 6 del medesimo decreto 633/72 35

36 Comunicazione «aggregata»: operazioni con fattura Il campo partita IVA e codice fiscale sono alternativi. 36

37 Comunicazione «aggregata»: operazioni senza fattura In tale caso le operazioni da indicare sono solo quelle attive e gli elementi da indicare si limitano ai seguenti dati: codice fiscale del cliente numero delle operazioni importo complessivo eventuale barratura della casella relativa al leasing o noleggio 37

38 Elenco Clienti e fornitori: comunicazione B.L. 38

39 Elenco Clienti e fornitori: comunicazione B.L. 39

40 Comunicazione black list: esempio 1 (circolare 2/E del 28 gennaio 2011) Fornitore (Cina) Cliente IT deposito in BL (Honk Kong) La società IT: - che acquista da un fornitore localizzato in un paese a fiscalità ordinaria non deve presentare il modello BL anche se i beni arrivano da un paese BL 40

41 Comunicazione black list: esempio 2 Elenco BL Cliente BL fatt. 7 ter Azienda servizi IT RF in Italia La società IT: - deve necessariamente emettere fattura nei confronti di BL - deve presentare il modello black list 41

42 Comunicazione black list: esempio 3 Elenco BL Cliente BL Fornitore IT fatt. con IVA RF in Italia Il fornitore IT: - può emettere fattura con IVA nei confronti del RF in Italia del cliente BL - deve presentare il modello black list, anche se la fattura è emessa al RF 42

43 Comunicazione black list: esempio 4 Elenco BL Cliente BL Fornitore IT fatt. art. 41 RF in UE Il fornitore IT: - può emettere fattura art. 41 nei confronti del RF in UE del cliente - deve presentare il modello black list, anche se la fattura è emessa al RF 43

44 Comunicazione black list: esempio 5 Fornitore BL Elenco BL Beni sdoganati in IT da RF Cliente IT reverse charge RF in Italia L acquirente IT: - deve emettere autofattura ex art. 17 c. 2 se i beni partono dall Italia - deve presentare il modello black list 44

45 Comunicazione black list: esempio 6 Fornitore BL Elenco BL Beni sdoganati in UE da RF Fornitore IT Integrazione fattura RF in UE L acquirente IT: - deve integrare la fattura ricevuta ex art. 46 DL 331/93 dal RF - deve presentare il modello black list 45

46 Comunicazione black list : questioni varie (circolare 2/E del 28 gennaio 2011) Cessioni gratuite: incluse, salvo eccezioni Acquisti di servizi con IVA estera (es. locazioni): da indicare al lordo Acquisti di carburante e beni estero su estero : esclusi Acconti su esportazioni: al momento dell acconto Importazioni: fattura e bolletta doganale Ravvedimento entro un anno «solare» dalla violazione Assenza del codice fiscale: da valutare 46

47 «Spesometro» e elenco CF: sanzioni (articolo 21, comma 1, secondo periodo, del D.L. n. 78/2010) 1. In caso di omessa trasmissione della comunicazione nonché di invio della stessa «con dati incompleti o non veritieri», trova applicazione la sanzione amministrativa: da 258 a (art. 11 del Dlgs 471/97). Alle violazioni dell'obbligo di comunicazione devono ritenersi comunque applicabili le disposizioni sul ravvedimento operoso (circolare n. 24/E/2011). 2. Non esiste una sanzione specifica per le fatture che non indicano qualche elemento essenziale (es. codice fiscale o partita IVA): Gli uffici potrebbero applicare la sanzione per irregolare tenuta delle scritture e dei documenti contabili: da 1.032,00 a 7.746,00 (art. 11 del Dlgs 471/97*). (*) art. 9 D.lgs. 471/97 «Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto ovvero i libri, i documenti e i registri, la tenuta e la conservazione dei quali è imposta da altre disposizioni della legge tributaria, è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire quindici milioni» 47

48 «Spesometro» e elenco CF: utilizzo ai fini di accertamenti B2B incrocio di dati tra le fatture emesse dai fornitori e quelle ricevute dai clienti, per rinvenire errori o forme di evasione verifica «a tavolino» della congruità delle componenti positive e negative reperimento dei clienti nel caso di soggetti che emettono fatture per operazioni inesistenti B2C utilizzo ai fini del redditometro 48

49 «Spesometro» e redditometro LISTE A DISPOSIZIONI PRIMA DELLO SPESOMETRO incrementi patrimoniali (c.d. lista T ) -> acquisti immobiliari rilevati a seguito della registrazione dei relativi atti pubblici; acquisto di autovetture di un certo rilievo (c.d. lista AU ) ALTRE INFO utenze di cui il soggetto è intestatario eventuali assicurazioni stipulate presenza di rilevanti oneri deducibili e/o detraibili nella dichiarazione dei redditi (es. interessi passivi sui mutui ) bonifici per spese di ristrutturazione del patrimonio edilizio nonché per i lavori finalizzati al risparmio energetico la stipula di contratti di mutuo e di leasing rapporti intrattenuti con altri soggetti (es. rappresentanze e partecipazioni in società) 49

50 «Spesometro» e redditometro NUOVO REDDITOMETRO In estrema sintesi, il reddito sintetico ricostruito dato dalla sommatoria di: 1. Spese certe che concorrono per il loro effettivo ammontare (ad es. spese per rate di mutuo) 2. + Spese per elementi certi determinate in via presuntiva partendo dalle medie ISTAT (es. le spese per acqua e condominio derivanti dal possesso dell immobile) 3. + Incrementi patrimoniali (es: per esempio l acquisto di un immobile), che rilevano al netto di eventuali finanziamenti e di disinvestimenti nell anno e nei quattro anni precedenti 4. + Quota di risparmio accumulata nell anno (es. l incremento del saldo del proprio conto corrente rilevato al rispetto a quello iniziale al 01.01); 5. + Spese correnti che a seconda dei casi, possono essere determinate analiticamente (vedi punto 1), oppure, in assenza di dati puntuali, determinate sulla base delle spese medie ISTAT (come per esempio le spese per i parti fuori casa) 50

51 «Spesometro» e redditometro ESEMPIO - Tizio nel 2012 ha dichiarato un reddito complessivo pari a euro , con le seguenti spese: Acquisti da spesometro: euro Spese di gestione dell immobile (media Istat): euro Incremento del saldo di c/c al rispetto all 01.01: euro Investimento per acquisto box nel 2012: euro Totale spese/investimenti: euro Reddito dichiarato: euro Poiché il reddito imputabile sulla base delle spese si discosta in modo rilevante (ben oltre il 20%) rispetto a quello dichiarato, Tizio potrà essere selezionato ai fini dell accertamento sintetico. In questa seconda fase rilevano anche le spese medie ISTAT 51

52 Elenco clienti e fornitori: quesito In data 20 maggio 2013 tizio sottoscrive un ordine di euro per la consegna di alcuni beni (arredamento). I beni ordinati saranno consegnati in diversi momenti in tre tranche con i seguenti importi: 3.200, e A fronte di ogni consegna il mobiliere emette scontrino fiscale/ricevuta all atto della consegna e registra il corrispettivo nella propria contabilità. Il limite deve essere valutato con riferimento all ordine o alla singola ricevuta? Si ritiene la comunicazione debba essere fatta perché l ordine complessivo supera i 3600 euro 52

53 Elenco clienti e fornitori: quesito Il provvedimento sullo spesometro, del 2 agosto 2013 esclude espressamente le operazioni di import export dall obbligo della comunicazione: questo vuol dire che l esclusione opera anche per la comunicazione black list, visto che si usa lo stesso modello? La risposta è negativa. In assenza di chiarimenti si suggerisce di continuare a fare le comunicazioni bleck list relativamente alle importazioni e esportazioni. 53

54 Elenco clienti e fornitori: quesito Sono da inserire nell elenco clienti e fornitori le operazioni escluse ai sensi dell articolo 74 DPR 633/72 (ad es. schede telefoniche e tabacchi)? La risposta è negativa. Sono da comunicare solo le operazioni rilevanti ai fini IVA 54

55 Elenco clienti e fornitori: quesito La normativa sullo spesometro prevede che siano escluse dalla comunicazione le operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all Anagrafe Tributaria ai sensi dell art. 7 del DPR n. 605/73 (ad esempio forniture di energia elettrica) L esclusione dallo spesometro riguarda solo i fornitori o anche i clienti? L esclusione riguarda entrambe le controparti. Quindi anche i clienti sono esonerati dall includere tali operazioni nell elenco. 55

56 Elenco clienti e fornitori: quesito La normativa sullo spesometro prevede che siano escluse dalla comunicazione le operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all Anagrafe Tributaria ai sensi dell art. 7 del DPR n. 605/73 Come opera l esclusione nel caso dei canoni di leasing? L amministrazione finanziaria, nelle risposte fornite con documento 22/12/2011 ha chiarito che l esonero è di tipo «soggettivo» e quindi opera solo in capo alle società di leasing o noleggio, mentre i soggetti utilizzatori restano obbligati alla comunicazione per tali operazioni. 56

57 Elenco clienti e fornitori: quesito (Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate 22 dicembre 2010, prot. n ) Se una pubblica amministrazione che svolge attività promiscua (istituzionale e commerciale), deve comunicare le operazioni rilevanti ai fini iva: in questo caso tenuta a comunicare anche le fatture passive promiscue per le quali ha rinunciato al diritto alla detrazione? Al momento la risposta è affermativa, anche se vi sono problemi di carattere pratico, per la difficoltà a imputare la quota riferibile alle attività commerciali. 57

Spesometro - La comunicazione clienti-fornitori

Spesometro - La comunicazione clienti-fornitori Dr. Anton Pichler Dr. Walter Steinmair Dr. Helmuth Knoll Sparkassenstraße 18 Via Cassa di Risparmio I-39100 Bozen Bolzano T 0471.306.411 F 0471.976.462 E info@interconsult.bz.it I www.interconsult.bz.it

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