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1 D AZEGLIO SERVIZI SRL Consulenza alle imprese Bologna, lì 25 marzo 2015 AI CLIENTI LORO INDIRIZZI CIRCOLARE N. 12/2015 NOVITÀ NELLA COMPILAZIONE DELLO SPESOMETRO PER L ANNO 2014 A partire dall anno 2014 le regole di utilizzo e di compilazione del modello polivalente definito Spesometro, dopo le deroghe concesse per talune situazioni fino al 31 dicembre 2013, entrano definitivamente a regime. In vista della prossima scadenza di trasmissione telematica del modello, riferito alle operazioni effettuate nell anno 2014, evidenziamo le novità che interessano l adempimento in questione. Gli utilizzi del modello Spesometro Oltre ad assolvere alla sua originaria funzione di elenco clienti/fornitori lo Spesometro: può (facoltà) essere utilizzato dagli operatori commerciali che svolgono attività di leasing finanziario e operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, al posto del tracciato record allegato al provvedimento del direttore dell Agenzia del 21 novembre Nel caso, modalità e termini sono quelli dello spesometro; va (obbligo) utilizzato per la comunicazione delle operazioni di acquisto da operatori sammarinesi; in questo caso la comunicazione è trasmessa in modalità analitica entro l ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione; va (obbligo) utilizzato per la comunicazione dei dati relativi alle operazioni, effettuate nei confronti di operatori residenti o domiciliati in Paesi black list (fermi restando i periodi di riferimento e i termini specifici di questa comunicazione, fissati dagli articoli 2 e 3 del D.M. 30 marzo 2010); va (obbligo) utilizzato per comunicare le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate dai soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del d.p.r. n.633/72, nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a mille euro. Le operazioni interessate Si ricorda che le operazioni da indicare nel modello devono tenere conto delle importanti semplificazioni introdotte dall art.2, co.6 D.L. n.16/12 (che ha modificato l originaria disposizione contenuta nell art.21 D.L. n.78/10). Occorre quindi operare una prima importante distinzione tra: operazioni per le quali vige obbligo di fatturazione: in relazione alle quali: non è più presente l originaria soglia di euro e quindi vanno spediti i dati di tutte le fatture emesse e ricevute, escludendo ogni valutazione in merito ai collegamenti tra le varie fatture emesse/ricevute (non sempre semplici da effettuare, soprattutto se chi gestisce la compilazione della comunicazione non conosce nei dettagli l attività);

2 la comunicazione viene resa in maniera cumulativa per ogni controparte economica (quindi evitando di dare i dettagli di ciascun documento, il che di certo evita complicazioni nella estrapolazione dei dati). operazioni senza obbligo di fatturazione per le quali invece rimane l originaria soglia di monitoraggio (3.600 euro al lordo dell Iva), il che porta a concentrare l attenzione solo sulle operazioni veramente significative (escludendo da tale compito la stragrande maggioranza dei contribuenti). Delicate valutazioni si sono poste in passato con riferimento alle operazioni fatturate volontariamente dal cedente/prestatore, cioè quelle per le quali non vi è un esplicito obbligo normativo in tal senso: si pensi al caso del negoziante che potrebbe certificare tutte le proprie operazioni tramite scontrino/ricevuta fiscale ma che trova più comodo emettere le fatture per ogni operazione, senza che il cliente ne faccia esplicita richiesta. In relazione a tali operazioni è consentito che l annotazione sui registri Iva possa avvenire confondendo tali fatture nel totale dei corrispettivi di giornata, evidenziando unicamente gli estremi numerici dei documenti. Sul punto il Provvedimento direttoriale del 2 agosto 2013 al par.3.2. chiarisce che l emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, determina, comunque, l obbligo di comunicazione dell operazione anche se di importo inferiore alla soglia dei euro al lordo dell'imposta sul valore aggiunto. Quindi ogni operazione certificata da fattura (salvo gli esoneri previsti), sia essa emessa per obbligo o volontariamente, va trattata alla stessa stregua e quindi comunicata. Relativamente alla ipotesi sopra evidenziata, inoltre, il citato Provvedimento 2 agosto 2013, al par.3.3 aveva concesso limitatamente agli anni 2012 e 2013, per motivi di semplificazione, che in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, i soggetti di cui agli articoli 22 (commercianti al minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio) del d.p.r. n.633/72, potessero comunicare le sole operazioni attive per le quali veniva emessa fattura, di importo unitario pari o superiore a euro tremilaseicento al lordo dell'imposta sul valore aggiunto. N.B. È importante segnalare che per l anno 2014 tali operazioni fatturate andranno comunicate a prescindere dall importo e, pertanto, se non distintamente annotate sui registri Iva dovranno essere estrapolate dal totale dei corrispettivi per essere inserite nel modello e trasmesse in via telematica. I termini di presentazione dello Spesometro Con riferimento ai termini di presentazione si evidenzia che il richiamato Provvedimento datato 2 agosto 2013 ha differenziato il termine di presentazione dello Spesometro a seconda del regime di liquidazione ai fini Iva adottato dai contribuenti per l annualità oggetto di comunicazione. Le istruzioni attualmente disponibili sul sito dell Agenzia delle Entrate fanno riferimento all invio delle comunicazioni relative all area e al periodo di riferimento, da effettuare entro la scadenza fissata dal Provvedimento e posto che il Provvedimento 2 agosto 2013 al paragrafo 8.2 fa riferimento alle comunicazioni relative al 2013 e successivi, anche per l anno 2014 i soggetti tenuti all adempimento dovranno trasmettere il modello: entro il 10 aprile 2015 se nel 2014 hanno effettuano liquidazioni Iva mensili; entro il 20 aprile 2015 se nel 2014 hanno effettuano liquidazioni Iva trimestrali. entro il 30 aprile per gli operatori finanziari che devono comunicare gli acquisti superiori a euro pagati con bancomat o carte di credito. A partire dal 2015, anche la Pubblica Amministrazione, Enti locali, Regioni e Comuni avranno l'obbligo di compilare lo spesometro per le operazioni rilevanti ai fini IVA. Pertanto a partire dallo spesometro 2015 per la Pubblica Amministrazione vi è l'obbligo di comunicare e trasmettere all'agenzia delle Entrate tutte le fatture non elettroniche effettuate dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014, oltre la soglia limite dei euro. Il nuovo modello di comunicazione polivalente, con le relative istruzioni especifiche tecniche sono stati pubblicati sul sito ufficiale dell Agenzia delle Entrate, e sono validi per la comunicazione delle operazioni con i Paesi black list e gli acquisiti da parte degli operatori commerciali con residenza in Italia da San Marino.

3 Soggetti obbligati a presentare lo spesometro: I contribuenti obbligati alla presentazione telematica sono tutti i soggetti passivi iva che hanno compiuto nel corso del 2014 operazioni rilevanti ai fini dell Iva. Soggetti obbligati alla comunicazione: Società di persone. Società di fatto che esercitano attività commerciale. Società di capitali. Società consortili. Società cooperative e di mutua assicurazione Imprese individuali. Esercenti arti/professioni in forma autonoma o associata. Imprese familiari ed aziende coniugali. Imprese agricole di cui all art del C.c. Enti privati che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività commerciale. Società estere rappresentate in Italia. Stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Soggetti non residenti che si sono identificati ai fini IVA. Rappresentanti fiscali di soggetti non residenti. Esercenti attività di impresa e/o di lavoro autonomo che aderiscono alle Nuove iniziative produttive. Curatori fallimentari e commissari liquidatori. Contribuenti in regime di contabilità semplificata ma non in regime dei Minimi. Enti non commerciali: rientrano tra i soggetti obbligati all invio della comunicazione, per le sole operazioni rilevanti ai fini IVA, se invece le fatture passive sono riferibili ad acquisti che riguardano attività istituzionali e commerciali, l obbligo si ritiene assolto con l invio degli importi riguardanti gli acquisti per attività commerciali. Qualora per l associazione sussistano difficoltà a distinguere gli importi riferiti all attività commerciale rispetto a quelli riguardanti l attività istituzionale, è possibile comunicare l intero importo della fattura.. A partire dallo spesometro 2014, per effetto della Legge di Stabilità 2014, sono obbligati alla comunicazione operazioni rilevanti ai fini IVA mediante modello polivalente i Piccoli produttori agricoli, anche se non superano i 7 mila euro di vendite l anno. Associazioni e Enti associative sportive dilettantistiche: che pur avvalendosi del regime agevolato forfetario previsto dalla Legge 398/91 sono tenute alla comunicazione limitatamente alle operazioni effettuate nell esercizio di attività commerciali. Le ASD con opzione per la 398/91 pertanto inviano solo i dati delle fatture emesse per pubblicità e sponsorizzazioni come chiarito dall'agenzia delle Entrate, tali associazioni anche se non sono obbligate alla registrazione analitica delle fatture passive ricevute, devono comunicare gli importi relativi agli acquisti di beni e servizi direttamente riferibili all attività commerciale eventualmente svolta. Soggetti esclusi: Contribuenti Regime dei Minimi Gli enti non commerciali non soggetti passivi IVA (quindi sprovvisti di partita iva) e gli stessi enti titolari di partita iva, per acquisti o cessioni estranei alla sfera commerciale. Quali operazioni vanno comunicate? Nello Spesometro vanno indicate le operazioni: - imponibili alle varie aliquote; - non imponibili quali cessioni ad esportatori abituali (art. 8 c. 1 lett. c) DPR 633/1972; - assimilate alle cessioni all'esportazione (art. 8-bis decreto Iva); - per servizi internazionali (art. 9 decreto Iva); - classificabili come triangolazioni comunitarie ex art. 58 DL 331/93; - esenti (art. 10 decreto Iva);

4 - gli acquisti da San Marino assoggettati ad Iva sanmarinese, in quanto non comunicati durante l anno nel quadro SE; - soggette al regime speciale del margine limitatamente alla parte costituente base imponibile Iva ; - soggette al regime del reverse charge (es.: subappalti in edilizia); l acquirente/committente, in particolare, nel quadro FR dovrà barrare l apposita casella 6 Op. in reverse charge. Essa va selezionata nelle ipotesi di acquisto di materiale d oro e d argento, di prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori, di cui all art. 17 c. 5 e 6 del D.P.R. 633/1972 e di acquisti di rottami e metalli non ferrosi, di cui all art. 74 c. 7 e 8 del decreto. - le operazioni non soggette ad Iva per mancanza del requisito di territorialità, ma soggette all'obbligo di fatturazione; - le cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell'attività d'impresa; - la destinazione di beni a finalità estranee all'impresa (cd. "autoconsumo"); - fatture emesse a richiesta del cliente: per i soggetti che rilasciano la fattura a seguito di richiesta del cliente, l emissione della stessa determina comunque l obbligo di comunicare l operazione, a prescindere dall importo Operazioni escluse dallo Spesometro Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni fuori campo Iva nonche quelle già sottoposte a monitoraggio dall'amministrazione finanziaria e i cui dati risultano già in possesso della stessa, quali: le importazioni (in quanto risultanti da bolletta doganale e gia note al Fisco); gli acquisti da San Marino, senza Iva all origine, registrati con autofattura, perche gia comunicati nel corso del 2014 col modello polivalente quadro SE; le esportazioni dirette di cui all'art. 8 c. 1 lett. a) e b) DPR 633/72; le operazioni di cessione o acquisto in ambito comunitario perche già acquisite mediante i modelli Intra; le operazioni con paesi Black List, perche gia comunicate nel 2014; attenzione: se non abbiamo comunicato le operazioni inferiori a 500, queste dovrebbero lo stesso essere escluse dallo Spesometro come precisato dall'agenzia delle Entrate nelle risposte alle faq del 19/11/2013. Si ricorda che poiché con il DM , in vigore dal , è stata disposta l esclusione della Repubblica di San Marino dalla lista dei Paesi black list, le operazioni poste in essere dal con soggetti ivi residenti non dovevano più essere incluse nel quadro BL, relativo alla comunicazione black list e quindi andranno inserite nello spesometro; le prestazioni di servizio intracomunitarie rese o ricevute ex art. 7-ter (comunicate con elenchi Intra servizi) le spese anticipate in nome e per conto del cliente, escluse dalla base imponibile Iva ex art. 15/633; le operazioni di cui all art. 74, c. 1 DPR n. 633/72, quali ad esempio quelle relative al commercio di sali e tabacchi, di fiammiferi, telefonia pubblica e vendita di documenti di viaggio per trasporto pubblico, registrate quali operazioni fuori campo IVA. le operazioni che hanno costituito già oggetto di comunicazione all'anagrafe tributaria, ai sensi dell'art. 7 DPR 605/73 (ad es. intermediari finanziari e amministratori di condominio, quelle connesse ai contratti di assicurazione, le utenze elettriche, idriche, telefoniche e del gas, i contratti di locazione, i contratti di mutuo e gli atti di compravendita di immobili); attenzione: l esclusione non riguarda le fatture d acquisto inerenti i contratti di leasing / noleggio / locazione in qualità di utilizzatori. le operazioni costituenti passaggi interni di beni tra rami d'azienda, documentati con fattura (in presenza di separazione dell'attività Iva). le operazioni effettuate nei confronti di privati, per importi uguali o superiori a 3.600, qualora il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari residenti e con stabile organizzazione nel territorio nazionale (pertanto, ove il pagamento venga eseguito con carte emesse da operatori esteri, o con assegno o con bonifico, sussiste l'obbligo di comunicazione dell'operazione); le operazioni non rilevanti Iva fuori campo per mancanza di uno dei requisiti essenziali, soggettivo o oggettivo (non soggette a fatturazione e/o a certificazione fiscale). operazioni finanziarie esenti IVA ex art. 10 DPR n. 633/72..

5 Acquisti e pagamenti effettuati con Pos: Gli operatori finanziari obbligati a comunicare i dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva, di importo non inferiore a euro, relative all'anno 2014 in cui l acquirente è un consumatore finale che ha pagato con moneta elettronica, potranno provvedere all'invio dello Spesometro 2015 POS entro il 30 aprile Questo è quanto ha stabilito l'agenzia delle Entrate che ha prorogato la scadenza dell obbligo di comunicazione dal venditore all operatore finanziario che emette la carta di credito, di debito o prepagata, nei casi in cui la vendita o la prestazione del servizio sia effettuata nei confronti di un consumatore finale (che, cioè, non agisce come imprenditore o professionista) che provvede a pagare utilizzando moneta elettronica. In detta comunicazione, gli operatori finanziari dovranno indicare il codice fiscale dei soggetti con i quali si è stipulato un contratto di installazione ed utilizzo POS e il codice identificativo di ciascun terminale. Le modalità di comunicazione degli acquisti e pagamenti effettuati con Pos Spesometro, è esclusivamente per via telematica sia che venga effettuata direttamente dal contribuente che da intermediari abilitati, utilizzando lo specifico software compilazione spesometro Agenzia delle Entrate. Pertanto, le categorie di contribuenti che hanno l'obbligo di comunicare dette operazioni rilevanti IVA con POS entro il 30 aprile 2015 sono Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari e società fiduciarie. Fatture con Soggetti privati: Se le operazioni vengono effettuate con soggetti privati, il codice fiscale deve essere formalmente corretto, pena l inamissibilità della comunicazione. Vanno escluse tutte le operazioni effettuate nei confronti di privati anche sopra la soglia limite se il relativo pagamento avvenga mediante moneta elettronica, ossia, carta di credito, debito o prepagate in quanto si tratta di operazioni tracciabili. Fatture reverse charge: L obbligo di comunicazione sussiste per le operazioni soggette al meccanismo del reverse charge, ove, l Iva non compare in fattura poiché è assolta dal committente. In tutti i casi in cui l intestatario dei documenti ai fini IVA è diverso dal reale fornitore, occorre indicare il nominativo effettivo. Fatture con sconto: Nel caso di fatture emesse con sconto condizionato, finanziario o per pronta cassa, l operazione da dichiarare sarà data dall ammontare effettivamente incassato dal cedente o dal prestatore e, dunque, quello al netto dello sconto, nel caso di pagamento nei termini previsti, oppure quello lordo, se il pagamento avviene successivamente o, comunque, non è ancora avvenuto a tale data. Fattura cointestata: La fattura cointestata deve essere comunicata da ognuno dei cointestatari. Fatture ricevute contribuenti minimi: I contribuenti minimi sono esonerati dall obbligo di comunicazione delle operazioni Iva ma tale esclusione può venire meno se nel corso dell anno si conseguono ricavi o compensi superiori a , si effettuano cessioni all esportazione, si sostengono spese per lavoratori dipendenti o collaboratori, o, se si superano le soglie consentite per l acquisto di beni strumentali. In tali casi il contribuente è obbligato alla comunicazione per tutte le operazioni sopra le soglie effettuate a decorrere dalla data in cui vengono meno i requisiti per l applicazione del regime fiscale semplificato. Spesometro e i Medici Convenzionati SSN: Le prestazioni rese da Medici e pediatri convenzionati col S.S.N. sono oggetto di comunicazione, poiché trattandosi di operazioni esenti da I.V.A. ex art. 10 D.P.R. 633/72 per le quali non è previsto il pagamento sono comunque soggette alla normativa Iva e quindi devono rientrare nel c.d. spesometro in quanto operazioni rilevanti ai fini Iva. Medici professionisti e spesometro 2015: Nel caso in cui il medico, emetta fattura esente IVA per la prestazione in libera professione e riceva compensi Asl, deve presentare lo spesometro per entrambe le operazioni, in quanto come chiarito dal Ministero delle Finanze con la Risoluzione n del 23 settembre 1975, i fogli di liquidazione delle competenze mensili rilasciati dalle Asl ai medici di base sono equiparati alle fatture. Pertanto il medico libero professionista è tenuto alla comunicazione di tutti i corrispettivi fatturati, ma anche delle somme ricevute dalla Asl, senza far riferimento alla soglia. Cosa indicare nello spesometro? Per ogni operazione rilevante ai fini IVA, i soggetti interessati dall obbligo di comunicazione dello Spesometro devono indicare: N partita IVA o il codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente Importo delle operazioni effettuate, con la relativa imponibile e imposta, oppure, andrà specificato che si tratta di operazioni non imponibili o esenti

6 Per le operazioni per le quali non c è obbligo di fattura, vanno riportati i corrispettivi comprensivi dell IVA applicata Per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti non residenti, privi di codice fiscale, vanno indicati: o per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita e il domicilio all estero o per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta e la sede legale. Contratti di Energia Elettrica, Acqua, Gas e telefono Lo Spesometro è obbligatorio anche per i Gestori di servizi di pubblica utilità che devono comunicare all Anagrafe tributaria i dati relativi ai contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua e gas e utenze telefoniche degli utenti privati che di società. Le comunicazioni relative al 2014 devono essere inviate per via telematica entro il 30 aprile Sanzioni per ritardo o omessa comunicazione Per i soggetti obbligati alla compilazione e alla trasmissione telematica dello Spesometro che omettono, o ritardano o falsificano la Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA è prevista una sanzione amministrativa disciplinata dalle disposizioni contenute nell art. 21 del D.L. 78/2010 che prevede per la trasmissione della Comunicazione con dati incompleti o non veritieri, una sanzione di cui all articolo 11 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 compresa tra un minimo di Euro 258 ed un massimo di Euro Resta ferma la facoltà per il contribuente che abbia commesso eventuali violazioni e ritardi di sanare la propria posizione debitoria con il Fisco ricorrendo all istituto del ravvedimento operoso che prevede la riduzione ad un terzo della sanzione irrogata pari ad un minimo di Euro 86. È consentito, al contempo, la possibilità di sanare la posizione inviando una dichiarazione integrativa e sostitutiva che vada a correzione di quella originariamente originariamente trasmessa, nello specifico è consentita la trasmissione di una comunicazione in sostituzione di un altra precedentemente inviata, purché essa si riferisca al medesimo periodo temporale e la sostituzione avvenga, previo annullamento della precedente comunicazione, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati. Oltre a quanto riepilogato sopra, per la compilaizone dello spesometro 2015, rimandiamo anche alle nostre circolari degli anni scorsi e ai chiarimenti dell Agenzia delle Entrate disponibili sul sito di quest ultima (alleghiamo per comodità alla presente le istruzioni del Modello e le risposte fornite dall agenzia delle entrate ad alcune domande faq). Invitiamo pertanto la gentile clientela che provvede in autonomia a compilare il file da inviare telematicamente, nel caso non vi avesse già provveduto, a contattare quanto prima l assistenza informatica per procedere con la creazione dello stesso. Restiamo infine in attesa di ricevere, come proceduto per l invio riferito alle operazioni 2013, il file definitivo e in formato conforme per l invio telematico entro il prossimo 4 aprile 2015 per poter provvedere entro i termini sopra indicati alla trasmissione telematica dello stesso all Agenzia delle Entrate. Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo i nostri migliori saluti. D Azeglio Servizi Srl

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