Spesometro 2011: Riepilogo della disciplina e chiarimenti

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1 Spesometro 2011: Riepilogo della disciplina e chiarimenti A cura di ANTONIO GIGLIOTTI

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3 INDICE 1. Premessa Pag Ambito soggettivo Pag Soggetti passivi Pag Soggetti esclusi Pag Minimi Pag Amministrazioni pubbliche Pag Operazioni straordinarie e trasformazioni sostanziali Pag Casi ed esempi: Pag Associazione non riconosciuta Pag Gruppo di acquisti solidali Pag Professionista Pag Non residente con casa in Italia Pag Obbligo per l associazione in regime 398/1991 Pag Pensionato Pag Ambito oggettivo Pag Operazioni oggetto di comunicazione Pag Fatture emesse da contribuenti minimi Pag Operazioni senza corrispettivo Pag Cessione gratuite oggetto di autofatturazione Pag Operazioni escluse dalla comunicazione Operazioni imponibili con Iva non esposta Pag. 14 Pag Casi ed esempi: Pag Pagamenti tracciati Pag Acquisti pagati mediante bonifico bancario Pag Acquisti pagati tramite assegno Pag La carta di credito per il soggetto non dotato di Partita Iva Pag Esonero da comunicazione per le operazioni fuori campo Iva Pag La determinazione dei limiti Pag Operazioni con obbligo di fattura Ipotesi particolari Pag. 22 Pag Operazioni senza obbligo di fattura Pag Casi ed esempi: Pag Spesometro e fattura differita Pag Il finanziamento non rileva al fine del superamento del limite di euro Pag

4 4.3.3 La consulenza professionale rileva al momento del pagamento Pag Fatture cointestate Pag Casi particolari Pag Contratti con corrispettivi periodici Acconto e saldo versati in anni diversi Pag. 29 Pag Contratti collegati Contratto collegati al consorzio Pag. 30 Pag Casi ed esempi: Pag Assistenza su base di un contratto verbale Pag Consegna in più mesi Pag Agente di commercio Pag Più soggiorni dello stesso cliente nello stesso albergo Pag Contratti di telefonia Pag Termini di invio della comunicazione 6.1 Operazioni a cavallo del periodo transitorio Pag. 37 Pag Modalità di trasmissione della comunicazione Pag Trasmissione telematica diretta o mediante intermediari Pag Ricezione dei dati Pag Invio sostitutivo Pag Sanzioni Pag Dati da riportare nella comunicazione Pag Regole generali Pag Parte anagrafica relativa al soggetto obbligato alla presentazione Pag Parte relativa ai dati identificativi della controparte Pag Parte relativa alle operazioni che si comunicano Pag Note di variazione Pag Fac-simile comunicazione Pag

5 1. Premessa Come noto, l articolo 21 del DL 78/2010 (convertito con modificazioni nella legge 122/2010) ha introdotto l'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo non inferiore a ovvero ad (al lordo IVA) se non vi è obbligo di emissione della fattura. Tale disposizione, secondo la CM 24/2011 ha l intento di rafforzare gli strumenti a disposizione dell Amministrazione finanziaria per il contrasto dei comportamenti fraudolenti, soprattutto in materia di IVA, ma anche per ostacolare diffuse e gravi forme di evasione ai fini delle imposte sul reddito. Pertanto, il nuovo obbligo di comunicazioni persegue: una più puntuale ricostruzione della congruità dei volumi d affari e dei costi dichiarati dai contribuenti l individuazione di spese e consumi di particolare rilevanza necessari per la concreta individuazione della capacità contributiva delle persone fisiche, in specie ai fini dell accertamento sintetico. Ne consegue, dunque, che la limitazione dell obbligo di comunicazione alle sole cessioni e prestazioni di servizi di importo unitario superiore a euro consente di perseguire le forme di frode ed evasione di maggiore rilevanza, escludendo tutti i soggetti di minori dimensioni per i quali gli oneri connessi all adempimento dell obbligo in questione appaiono non proporzionati alla pur importante finalità della disposizione. L obbligo riguarda, in via transitoria: dall 1.1 al solo le operazioni soggette all obbligo di fattura d importo almeno pari a.3.000, al netto dell IVA; per l'anno 2010 detto limite è elevato a , al netto dell IVA, e riguarda solo le operazioni soggette ad obbligo di fattura. 4

6 2. Ambito soggettivo Sono tenuti all adempimento in esame tutti i soggetti passivi esercenti attività di impresa, arti e professioni, che effettuano operazioni rilevanti ai fini Iva per un ammontare pari o superiore alla soglia di ovvero (al lordo IVA). In particolare, tali contribuenti hanno l'obbligo di presentare, esclusivamente in via telematica, all'agenzia delle entrate, la comunicazione dei dati concernenti le operazioni rilevanti ai fini IVA: rese a soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini IVA (clienti); ricevute da soggetti titolari di partita IVA, dai quali sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta (fornitori); rese a soggetti nei confronti dei quali non sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini IVA (consumatori finali, tra i quali anche imprenditori e professionisti che hanno acquistato beni e servizi non rientranti nell attività d impresa o di lavoro autonomo). LA COMUNICAZIONE riguarda tutti i soggetti passivi IVA oggetto della comunicazione sono le operazioni rese e ricevute da titolari di Partita Iva e privati Tutti i soggetti passivi esercenti attività di impresa, arti e professioni Per le operazioni rilevanti ai fini Iva per un ammontare pari o superiore alla soglia di ovvero (al lordo IVA) Comunicano Le operazioni rese rilevanti ai fini Iva Le operazioni ricevute rilevanti ai fini Iva 2.1 Soggetti passivi Considerata l applicazione generalizzata a tutti i soggetti passivi Iva saranno tenuti a detta comunicazione anche: i contribuenti in regime di contabilità semplificata (artt. 18 e 19 del DPR 600/73); 5

7 i curatori fallimentari ed i commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa; gli enti non commerciali per operazioni effettuate nell esercizio di attività commerciali o agricole (art. 4, DPR n. 633/72); i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, quelli operanti tramite rappresentante fiscale, ovvero con identificazione diretta in Italia; i soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti (art. 36-bis, D.P.R. n. 633/72); i soggetti che applicano il regime per le nuove iniziative imprenditoriali (art. 13, L. n. 388/2000); SOGGETTI OBBLIGATI Tutti i soggetti passivi IVA (imprese/lavoratori autonomi) che effettuano cessioni di beni/prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA, compresi: contribuenti in contabilità semplificata, enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell esercizio di attività commerciali o agricole, soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, curatori fallimentari e commissari liquidatori, soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti, soggetti che applicano il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo. Secondo le risposte fornite dall Agenzia delle Entrate con il documento del : i soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti (banche, assicurazioni, eccetera) sono in ogni caso obbligati a comunicare le operazioni esenti, se di importo superiore alla soglia; Soggetti che effettuano operazioni esenti e hanno esercitato l opzione ex art. 36-bis, DPR n. 633/72 usufruendo dell esonero degli adempimenti IVA Obbligati alla comunicazione Iva 6

8 2.2 Soggetti esclusi Minimi I contribuenti minimi (di cui all art. 1 co della L. 244/2007) sono esclusi dall obbligo di comunicazione, in quanto esonerati dagli obblighi IVA, fatta salva la certificazione fiscale dei corrispettivi (CM 24/2011). Tuttavia: l esonero non opera qualora si verifichi, nel corso del periodo d imposta, una delle cause di decadenza dal regime. In tal caso il contribuente è obbligato alla comunicazione di tutte le operazioni effettuate, sopra le soglie, a decorrere dalla data in cui vengono meno i requisiti per l'applicazione del regime; la fuoriuscita dal regime, ad eccezione del caso in cui i ricavi o compensi conseguiti siano superiori a , comporta l obbligo di comunicare le operazioni poste in essere solo dall annualità successiva; secondo i recenti chiarimenti delle Entrate (documento Risposte ai quesiti pervenuti da Associazioni di categoria) il contribuente minimo è tenuto alla comunicazione in corso d'anno solo nel caso in cui consegua ricavi/compensi per importi superiori a euro (oltre il 50% rispetto al limite di legge dei euro). Se il contribuente minimo nel corso del 2011 fuoriesce dal regime, in quanto a giugno del 2011 ha superato il limite di di fatturato, deve effettuare la comunicazione di tutte le operazioni Iva rilevanti (documentate da fattura) effettuate nel corso del 2011 che superino la soglia di Negli altri casi (ossia in presenza di cause di cessazione che prestano efficacia dall anno successivo) l'obbligo di comunicazione decorrere dall'anno successivo. CONTRIBUENTE MINIMO ESCLUSO In caso di fuoriuscita il contribuente è tenuto all adempimento: dall anno in corso se la fuoriuscita avviene per superamento del limite di di ricavi; dall annualità successiva se l uscita avviene per altri motivi. 7

9 2.2.2 Amministrazioni pubbliche Con il provv. delle Entrate del sono esclusi dalla comunicazione: Stato, regioni, province, comuni e altri organismi di diritto pubblico (a questi si aggiungono anche gli enti che svolgono attività di interesse pubblico, tra cui ad esempio comunità montane, università, enti di ricerca, Asl, Inps, Inail) in quanto le particolari modalità di tenuta della contabilità potrebbero rendere difficoltosa l individuazione delle operazioni da comunicare. 2.3 Operazioni straordinarie e trasformazioni sostanziali Nel caso in cui un contribuente fosse oggetto di operazioni straordinarie (quali fusione, scissione, conferimento, ecc.) o altre trasformazioni sostanziali (ad es. cessioni o conferimenti di aziende) l'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni oltre soglia ricade sul soggetto che, a seconda dei casi, subentra negli obblighi di quello estinto. Pertanto, in presenza di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali la comunicazione va effettuata: dal subentrante, qualora uno o più soggetti si estinguono. Pertanto, sarà il soggetto subentrante ad includere nella propria comunicazione anche le operazioni effettuate dal soggetto estinto; dallo stesso soggetto qualora l operazione straordinaria non comporti l estinzione del dante causa Inoltre, come precisato dalla CM 24/2011 se l operazione straordinaria o la trasformazione sostanziale soggettiva è intervenuta prima del termine di invio della comunicazione, il soggetto subentrante è tenuto a comunicare anche le operazioni del soggetto estinto relative: all annualità precedente, utilizzando una distinta ed autonoma comunicazione; all annualità in corso, utilizzando un unica comunicazione riepilogativa. OPERAZIONI STRAORDINARIE Uno o più soggetti si estinguono Il dante causa non si estingue Comunicazione dal SUBENTRANTE Comunicazione dal SOGGETTO STESSO 8

10 Se l operazione straordinaria o la trasformazione sostanziale ha luogo prima della scadenza del termine previsto per la comunicazione ad es. il 13 marzo 2012 il soggetto subentrante è tenuto a comunicare anche le operazioni del soggetto estinto relative: al 2011, da comunicare entro il 30 aprile 2012, con una distinta ed autonoma comunicazione; al periodo che va dal 1 gennaio 2012 al 12 marzo 2012, da comunicare entro il 30 aprile 2013, con un unica comunicazione riepilogativa. Fusione per incorporazione della società Beta nella società Alfa, con effetto dal 10 aprile La società Alfa dovrà porre in essere i seguenti adempimenti: entro il 30 aprile 2012: una comunicazione per le proprie operazioni dell'anno 2011; entro il 30 aprile 2012: una comunicazione per le operazioni di Beta dell'anno 2011; entro il 30 aprile 2013: una comunicazione unica per le operazioni dell'anno 2012, comprendente sia le proprie che quelle di Beta. 2.4 Casi ed esempi Associazione non riconosciuta D. Un associazione non riconosciuta organizza esclusivamente per i propri soci dei corsi di formazione conformemente a quanto previsto dallo statuto. Se l importo di tali corsi supera nel corso dell anno solare la somma di euro 3.600, l associazione è tenuta all obbligo di comunicazione? R. Sono obbligati alla comunicazione di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta per importi superiori a (più Iva) se documentati da fattura o (comprensivi di Iva) se documentai da ricevuta/scontrino fiscale. Il caso esposto nel quesito ha per oggetto un attività che rientra nell ambito dell attività istituzionale e pertanto non ha natura commerciale: le operazioni in questione non sono quindi oggetto della comunicazione. 9

11 2.4.2 Gruppo di acquisti solidali D. Siamo un gruppo che ha deciso di comprare direttamente dai produttori e non siamo un associazione, come dobbiamo fare per procedere agli acquisti? R. Sono obbligati alla comunicazione di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta. Per il caso esposto nel quesito occorre, pertanto, verificare se il gruppo è un entità dotata del requisito soggettivo dell Iva, ossia se agisce nell esercizio di impresa, arte o professione. In tale ipotesi è obbligatoria la comunicazione Professionista D. Un professionista emette fattura per un operazione pari a (compresa di Iva). Dato che si tratta di un professionista si può ritenere esonerato dalla comunicazione delle operazioni Iva o è soggetto all obbligo? R. Sono obbligati alla comunicazione di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta per importi superiori a (più Iva) se documentati da fattura o (comprensivi di Iva) se documentati da ricevuta/scontrino fiscale. La disposizione normativa in esame non prevede ipotesi di esclusioni soggettive dall obbligo di comunicazione che è fissato, pertanto, in capo a tutti i soggetti passivi ai fini dell Iva. Sarà, pertanto, soggetto all obbligo in questione anche il professionista indicato nel quesito Non residente con casa in Italia non è tenuto alla comunicazione D. Ho cittadinanza americana e casa in Italia. Pianifico di installare un impianto fotovoltaico che mi costerà più di 3mila euro. Non ho reddito in Italia. Trasferisco i fondi necessari per le spese (come l'installazione dell'impianto fotovoltaico) dal mio conto in America a quello in Italia. Che effetto avrà su di me l'entrata in vigore dello spesometro? Che obblighi avrò? R. Sono obbligati alla comunicazione di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta. 10

12 Non ci sono, dunque, obblighi di comunicazione per coloro che non sono soggetti passivi ai fini Iva. L'utilizzo dei dati comunicati all'amministrazione finanziaria per l'accertamento sintetico riguarda poi soltanto coloro che si considerano fiscalmente residenti in Italia, situazione che nel caso specifico non sembra verificata Obbligo per l associazione in regime 398/1991 D. Le associazioni in 398 devono attrezzarsi o no per la relativa comunicazione? R. Le disposizioni normative non prevedono alcuna esclusione soggettiva e quindi l adempimento deve essere posto in essere da tutti i soggetti passivi ai fini dell Iva. Si ritiene che anche i soggetti in regime 398 debbano pertanto effettuare la comunicazione limitatamente alle operazioni poste in essere nell esercizio di attività commerciali Pensionato D. Sono un pensionato. Devo effettuare la comunicazione per lo spesometro? R. Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi Iva per le operazioni:-rese a soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini iva (clienti);-ricevute da soggetti titolari di partita iva, dai quali sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell applicazione dell imposta (fornitori);-rese a soggetti nei confronti dei quali non sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini Iva (consumatori finali) SOGGETTO ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA OBBLIGO E tenuta alla comunicazione per le operazioni commerciali PROFESSIONISTA E soggetto all obbligo NON RESIDENTE CON CASA IN ITALIA Non è tenuto all obbligo ASSOCIAZIONE IN REGIME 398/1991 E tenuta all obbligo PENSIONATO Non è tenuto all obbligo 11

13 3. Ambito oggettivo I soggetti obbligati devono presentare alle Entrate, esclusivamente con modalità telematiche, la comunicazione relativamente alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute : rilevanti ai fini Iva; documentate da fattura o da scontrino/ricevuta fiscale; i cui corrispettivi, siano di importo pari o superiore a (al netto dell Iva) ovvero a (compreso Iva) generalmente per le operazioni documentate da scontrino o ricevuta fiscale. Operazioni escluse dalla base imponibile Non rientrano nell obbligo di comunicazione le spese anticipate in nome e per conto di terzi in quanto escluse dalla base imponibile IVA (ex art. 15 co. 1 n. 3 del DPR 633/72). La stessa conclusione vale anche per tutti i beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono. In tal caso, anche se è prevista l emissione della fattura, il loro valore normale non concorre a formare la base imponibile, purché ricorrano le condizioni richieste dall art. 15 del DPR 633/ Operazioni oggetto di comunicazione Come noto, oggetto della comunicazione sono le operazioni rilevanti ai fini IVA, ossia quelle operazioni per le quali coesistano i presupposti impositivi (oggettivo, soggettivo e territoriale). In particolare, vanno comunicate: le operazioni imponibili; le operazioni non imponibili, si tratta: delle cessioni all esportazione (art. 8, Dpr 633/72, con esclusione delle operazioni di cui al c. 1, lettere a) e b)) e delle operazioni assimilate (articoli 8-bis, 8-quater, 71 e 72 del Dpr 633/72); i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art. 9 del Dpr 633/72); le operazioni esenti (art. 10 del Dpr 633/72). le operazioni soggette al regime del margine. Dovrà essere comunicata la sola base imponibile cui è riferibile l imposta, restando non rilevante la quota dell importo non soggetta ad IVA. le operazioni soggette al regime del reverse charge; 12

14 le cessioni/prestazioni effettuate a favore di consumatori finali per le quali viene emessa la fattura; le cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell attività d impresa, la cui base imponibile è definita dall articolo 13 del Dpr 633/72; l autoconsumo ed i beni destinati a finalità estranee alla impresa (art. 2, comma 2 punto 5) del Dpr 633/72) Fatture emesse da contribuenti minimi Secondo i recenti chiarimenti delle Entrate (documento Risposte ai quesiti pervenuti da Associazioni di categoria) il soggetto passivo Iva che riceve una fattura, di importo sopra soglia, da un contribuente minimo deve comunicare tale operazione anche se la stessa non genera analogo obbligo in capo al minimo che ha emesso il documento Operazioni senza corrispettivo Anche le operazioni senza corrispettivo, se rilevanti ai fini IVA, sono oggetto di comunicazione. In tal caso, al fine di verificare il raggiungimento della soglia, occorre avere riguardo: al prezzo di acquisto o di costo al "valore normale". Sebbene la CM 24/2011 faccia esclusivo riferimento al criterio del valore normale (art. 13 co. 3 del DPR 633/72), si rileva che, per la generalità delle operazioni senza corrispettivo, è invece il prezzo di acquisto o di costo il parametro da utilizzare al fine di verificare il superamento del limite. Ciò riguarda, in particolare: le cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell attività d impresa; l autoconsumo di beni da parte dell imprenditore o del professionista; beni destinati a finalità extraprofessionali (art. 2 co. 2 n. 5 del DPR 633/72) Cessione gratuite oggetto di autofatturazione Secondo i recenti chiarimenti delle Entrate (documento Risposte ai quesiti pervenuti da Associazioni di categoria) qualora il cedente abbia emesso autofattura (per cessioni gratuite), riepilogativa di tutti gli omaggi effettuati nello stesso mese anche a favore di soggetti diversi, nella comunicazione è necessario indicare nel campo codice fiscale la partita Iva del cedente. 13

15 OPERAZIONI DA COMUNICARE operazioni imponibili operazioni non imponibili costituite da cessioni/prestazioni nei confronti degli esportatori abituali operazioni assimilate alle esportazioni servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali operazioni esenti operazioni soggette al regime del margine operazioni in reverse charge cessioni gratuite di beni autoconsumo 3.2 Operazioni escluse dalla comunicazione Sono escluse dalla comunicazione in quanto non rilevanti ai fini IVA: le operazioni fuori campo IVA (per mancanza del presupposto soggettivo, oggettivo, territoriale). le operazioni che, sotto il profilo territoriale, non risultino rilevanti in Italia (si pensi, ad esempio, al caso di un professionista italiano che effettui una prestazione in favore di un'impresa tedesca: l'operazione si considererà effettuata in Germania e, quindi, non essendo assoggettata ad imposizione in Italia, non dovrà essere comunicata); le operazioni escluse ai sensi dell'art. 15 (spese anticipate in nome e per conto del cliente); la quota parte di operazioni in regime del margine non soggette all'imposta. Sono, inoltre, escluse dall'obbligo di comunicazione: le importazioni; le esportazioni (art. 8, c. 1, lettere a) e b) del Dpr 633/72) in quanto soggette all obbligo di emissione della bolletta doganale, e, quindi, già conosciute dall Amministrazione finanziaria. L'obbligo di comunicazione sussiste, invece, per le operazioni: di "esportazioni indirette" ossia per le operazioni effettuate nei confronti degli esportatori abituali; 14

16 di "triangolazioni comunitarie" trattandosi di operazioni interne assimilate, ai soli fini del trattamento non imponibile IVA, alle esportazioni; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cd black list; le operazioni già oggetto di comunicazione obbligatoria all'anagrafe tributaria (art.7 DPR 605/73). Pertanto, l esonero riguarda, ad es. i contratti di assicurazione, i contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua e gas, i contratti di mutuo, gli atti di compravendita di immobili e i contratti di leasing finanziario e operativo. Mentre vanno comunicate le cessioni di autoveicoli, nonostante il particolare regime pubblicistico cui sono assoggettati i predetti beni, in quanto esse non costituiscono oggetto di monitoraggio da parte dell Anagrafe tributaria (CM 28/2011). le operazioni effettuate nei confronti di privati (contribuenti non soggetti passivi Iva) qualora il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all obbligo di comunicazione. Non rientrano tra le citate carte di credito, di debito o prepagate, quelle emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio nazionale (pertanto, ove il pagamento venga eseguito con tali ultime carte, sussiste l obbligo di comunicazione dell operazione). le operazioni intracomunitarie in quanto le informazioni relative a tali operazioni sono già acquisite mediante i modelli INTRA ed utilizzate per i riscontri con i dati presenti nel sistema VIES; i passaggi interni di beni tra rami d'azienda documentati con fattura. Inoltre, si precisa che secondo i chiarimenti forniti dalle Entrate con il documento dell (Risposte ai quesiti pervenuti da Associazioni di categoria) le prestazioni di servizio strettamente legate ad operazioni di importazione ed esportazione (es. servizi di spedizione e trasporto), disciplinate dall'articolo 9 del DPR 633/72, sono da comunicare se di importo superiore alla soglia stabilita, escluso il caso in cui il limite viene superato a causa di importi fatturati con voce "Esclusa IVA art. 15" (ad es. diritti doganali). Viceversa, sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario, in quanto, sono già acquisite tramite i modelli INTRA e utilizzate per i riscontri con i dati presenti nel sistema VIES. 15

17 Spedizioniere emette fattura ad una ditta italiana così strutturata. Trasporto in importazione (non imponibile art. 9); rimborso spese anticipate in nome e per conto (dazi, diritti, ecc.) (escluso art. 15). Totale La fattura non va comunicata in quanto l'ammontare rilevante ai fini Iva (2.000) è sotto al limite Operazioni imponibili con Iva non esposta Rientrano nell obbligo di comunicazione anche le operazioni imponibili documentate con fattura con IVA non esposta, come quelle effettuate applicando: il regime del margine sui beni usati (di cui all art. 36 del DL 41/95) il regime speciale per le agenzie di viaggio (art. 74-ter del DPR 633/72). Come indicato dalla circolare 24/E per le operazioni rientranti nel regime del margine sui beni usati deve essere comunicata la sola base imponibile (cioè il margine netto) restando non rilevante la quota dell importo non soggetta a Iva. Pertanto, per la determinazione dell importo cui è connesso l obbligo di comunicazione non si deve inoltre tenere conto dell eventuale quota parte fuori campo Iva. CM 24/2011 nel caso di operazioni rientranti nel regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui all articolo 36 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41,dovrà essere comunicata la sola base imponibile cui è riferibile l imposta, restando non rilevante la quota dell importo non soggetta ad IVA. Nel caso, invece, si adotti il regime speciale di cui all art. 74-ter del DPR 633/72, assume rilevanza l intero corrispettivo. Infine secondo le risposte fornite dall Agenzia delle Entrate con il documento del : i corrispettivi Snai rientrano tra le operazioni rilevanti. Devono, infatti, essere comunicati i corrispettivi risultanti dagli estratti conto quindicinali Snai al gestore degli apparecchi da intrattenimento, le fatture 16

18 emesse dal pubblico esercizio nei confronti del gestore degli apparecchi e i corrispettivi derivanti da singole giocate al Lotto; sono da comunicare i corrispettivi dovuti dalle Asl alle farmacie, risultanti dalle distinte riepilogative. In tutti questi casi, infatti, si tratta di operazioni rilevanti ai fini dell'iva Corrispettivi Snai Giocate del lotto da parte di privati Corrispettivi dovuti dalle Asl alle farmacie Sono operazioni rilevanti ai fini Iva Devono essere comunicate OPERAZIONI ESCLUSE Importazioni, esportazioni già soggette all obbligo di emissione della bolletta doganale (articolo 8, comma 1, lettere a) e b), del Dpr 633/1972), operazioni con soggetti black list, già monitorate con apposita comunicazione telematica, operazioni che hanno già costituito oggetto di comunicazione all Anagrafe tributaria (ad esempio, contratti di assicurazione, di somministrazione di energia elettrica, di mutuo, atti di compravendita di immobili), operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi Iva se il pagamento è avvenuto con carte di credito, di debito o prepagate (a meno che tali strumenti non siano emessi da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione in Italia; in tali casi, l obbligo di comunicazione sussiste), operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario, già monitorate attraverso i modelli Intra e il sistema Vies (Vat information exchange system), passaggi interni di beni tra rami d azienda, documentati con fattura. 3.3 Casi ed esempi Pagamenti tracciati D. Il titolare di un negozio di gioielli incassa i corrispettivi delle cessione della propria merce mediante pagamenti con carte di credito. Per tali pagamenti il 17

19 gioielliere può sempre considerarsi esonerato dall obbligo di comunicazione delle operazioni? R. Non rientrano nell obbligo di comunicazione le operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell imposta sul valore aggiunto, qualora il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all obbligo di comunicazione. Al riguardo si fa presente che l Agenzia nella circolare n. 24/E/2011 ha specificato che non rientrano tra le citate carte di credito, di debito o prepagate, quelle emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio nazionale (pertanto, ove il pagamento venga eseguito con tali ultime carte, sussiste l obbligo di comunicazione dell operazione). Inoltre, si è soggetti all obbligo qualora il pagamento avvenga mediante assegni non trasferibili e bonifici bancari. Alla luce di quanto sopraesposto, il contribuente indicato nel quesito si può ritenere escluso soltanto se le operazioni vengono effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell imposta sul valore aggiunto, qualora il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari residenti, come tali soggetti all obbligo di comunicazione all anagrafe tributaria Acquisti pagati mediante bonifico bancario D. L acquisto di un bene per un importo superiore a viene pagato mediante bonifico bancario. Si chiede se anche in tale ipotesi l operazione sia soggetta comunicazione. R. Per semplificare l effettuazione delle comunicazioni delle operazioni Iva superiori a 3.000, il legislatore ha introdotto una semplificazione che consiste nell esclusione dall'obbligo di segnalazione di tutte le operazioni realizzate da soggetti passivi Iva nei confronti di privati, nel caso in cui le stesse siano regolate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma del Dpr 605/73 (l Agenzia delle Entrate nella circolare n. 24/E/2011 ha specificato che non rientrano tra le citate carte di credito, di debito o prepagate, quelle emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio nazionale). 18

20 La ratio della norma è di evitare di tracciare due volte le stesse operazioni con adempimenti paralleli. Il riferimento alle transazioni effettuate solo nei confronti di consumatori finali risponde contemporaneamente a due esigenze diverse: la prima è rivolta a mantenere inalterata l'efficacia dello strumento nel rapporto tra soggettivi passivi Iva, con la funzione di incrociare le dichiarazioni dei fornitori con quelle dei clienti; la seconda è diretta a evitare una doppia rilevazione di analogo contenuto. In effetti, nei confronti dei privati lo strumento serve ad acquisire informazioni non altrimenti conoscibili che possano essere utilizzate per rafforzare gli accertamenti sintetici o il redditometro. La limitazione dell esclusione opera però solo con riferimento ad alcuni strumenti di pagamento tracciabili e cioè le carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma del Dpr 605/73. Al contrario, per gli assegni non trasferibili ovvero bonifici bancari non vale l esclusione. L acquisto indicato nel quesito, pertanto, è soggetto all obbligo di comunicazione Acquisti pagati tramite assegno D. Se vendo, dopo il 1 luglio, una cucina componibile dell importo di documentata da ricevuta fiscale e incasso un assegno bancario non trasferibile, devo richiedere il codice fiscale all acquirente? R. L obbligo non sussiste qualora il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all obbligo di comunicazione previsto dall art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, così come previsto dall articolo 7, comma 2, lettera o) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (l Agenzia delle Entrate nella circolare n. 24/E/2011 ha specificato che non rientrano tra le citate carte di credito, di debito o prepagate, quelle emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio nazionale). Al contrario, per gli assegni non trasferibili ovvero bonifici bancari non vale l esclusione. Per l acquisto indicato nel quesito, considerato che è stato pagato con un assegno bancario non trasferibile, l esclusione dall obbligo non opera e quindi il negozio di arredamento deve acquisire il codice fiscale del cliente. 19

21 3.3.4 La carta di credito per il soggetto non dotato di Partita Iva D. Un pensionato si reca presso un mobilificio per acquistare un mobile del valore di comprensivo di Iva. Per acquistare tale immobile il soggetto in questione ha richiesto il rilascio della fattura e paga con carta di credito. Si chiede se l obbligo di comunicazione sia escluso visto che il soggetto paga con la carta di credito, ed il fatto che abbia richiesto la fattura risulti irrilevante. R. Con la circolare n. 24/E/2011, l Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono escluse dall adempimento le operazioni effettuate nei confronti di privati (non soggetti passivi IVA) se il pagamento dei corrispettivi è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all obbligo di comunicazione ex art. 7, comma 6, DPR n. 605/73. L esclusione dalla comunicazione dei pagamenti effettuati con carte di debito opera indipendentemente dal fatto che la vendita sia certificata con fattura, con scontrino o ricevuta. L operazione indicata nel quesito è effettuata nei confronti di un soggetto privato, quindi, a prescindere che questa sia certificata da fattura l obbligo di comunicazione non sussiste visto che viene pagata con carta di credito Esonero da comunicazione per le operazioni fuori campo Iva D. Sono un privato cittadino proprietario di un immobile che viene utilizzato come negozio. Per tale negozio ho stipulato un contratto di affitto mediante il quale percepisco annui di canone. Tale operazione è fuori campo Iva in quanto io non esercito alcuna attività d impresa o professionale. Si chiede se tale operazione debba essere comunicata all Agenzia delle Entrate visto che supera i annui. R. Sono obbligati alla comunicazione di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta. Tali operazioni sono, pertanto, da individuare: nelle operazioni imponibili; nelle operazioni non imponibili, se si tratta di cessioni all esportazione (articolo 8 del D.p.r. 633/72, con esclusione delle operazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), operazioni assimilate (articoli 8-bis, 8-quater, 71 e 72 del D.p.r 633/72), servizi internazionali (articolo 9 del D.p.r. 633/72); 20

22 nelle operazioni esenti, di cui all articolo 10 del D.p.r. 633/72. Di conseguenza, sono da considerare operazioni non rilevanti ai fini dell IVA quelle fuori campo di applicazione dell IVA perché manca uno dei requisiti essenziali (soggettivo, oggettivo, territoriale). Le operazioni esposte nel quesito si classificano come fuori campo Iva in quanto carenti del presupposto soggettivo. Tali operazioni non sono, quindi, oggetto di comunicazione. OPERAZIONE OBBLIGO Pagamento con carta di credito Pagamento con bonifico Sono esonerate solo quelle emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio nazionale E soggetto all obbligo Pagamento con assegno E soggetto all obbligo Operazione fuori campo Iva Non soggetta all obbligo 21

23 4. La determinazione dei limiti Come noto, il provvedimento attuativo opera una distinzione tra le operazioni soggette all obbligo di emissione della fatture; per le quali non ricorre tale obbligo (in tal caso è sufficiente l emissione di uno scontrino fiscale, ricevuta fiscale, o addirittura la semplice annotazione dell operazione nel libro dei corrispettivi). 4.1 Operazioni con obbligo di fattura Per le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute) rilevanti ai fini IVA con obbligo di emissione della fattura; la comunicazione presuppone che i corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, siano d importo pari o superiore a al netto dell IVA. Essendo il discriminante rappresentato dall obbligatorietà (o meno) dell emissione della fattura, l applicabilità della soglia dei euro vale a prescindere dalla qualifica del destinatario (sia esso soggetto passivo iva o privato). Secondo la CM 28/2011 la comunicazione deve essere sempre effettuata nelle ipotesi in cui si verifica l obbligo di emissione della fattura. Esempi: un operazione del valore complessivo di euro 3.800, di cui solo assoggettati a Iva, non deve essere comunicata un operazione del valore complessivo di euro 4.500, di cui assoggettati a Iva, deve essere comunicata limitatamente a quest ultimo importo Ipotesi particolari Riguardo alle operazioni con obbligo di emissione della fattura, i recenti chiarimenti delle Entrate (documento Risposte ai quesiti pervenuti da Associazioni di categoria) hanno stabilito che: Fattura differita (all art. 21 co. 4 del DPR 633/72): il superamento del limite va verificato in relazione all importo complessivo della fattura, che può essere anche riepilogativa delle cessioni effettuate nello stesso mese nei confronti del medesimo cessionario, e non in relazione alle singole operazioni documentate. 22

24 Un commerciante di materiale edile nel corso del 2011 ha venduto il seguente materiale all impresa Alfa srl documentato dai seguenti documenti di trasporto: D.D.T. del 10/04/2011 per 5.000; D.D.T. del 25/04/2011 per ; D.D.T. del 20/04/2011 per Il commerciante emette una fattura differita il 30/04/2011 per Ai fini dell adempimento in esame dovrà essere fatta una sola comunicazione per Fattura cointestata: l operazione va segnalata per ciascuno dei cointestatari in distinti record di dettaglio. Analogamente alla fattura riepilogativa, la verifica del superamento della soglia fa riferimento all importo totale della fattura. Qualora la quota parte dell importo relativa ad uno dei cointestatari risulti inferiore ai euro, andrà indicato, quale modalità di pagamento, importo frazionato (codice 2). La ditta Beta srl nel 2010 ha effettuato lavori di ristrutturazione per su un immobile di proprietà di due coniugi. La fattura è stata intestata ad entrambi i coniugi. La comunicazione dovrà essere effettuata per entrambi i coniugi riportando l'operazione in distinti record di dettaglio, per ognuno dei coniugi. Fatture con sconto condizionati: se il documento (fattura, nota di variazione) presenta sin dall origine uno sconto condizionato sul totale del documento l importo da comunicare è quello incassato e quindi al netto dello sconto. Fattura emessa nel 2011 con sconto del 3%: imponibile imposta Totale Sconto.360 Totale pagare La comunicazione deve essere effettuata per l importo di

25 Fatture riepilogative: se in un unica fattura vengono documentate operazioni di natura diversa, ma di importo complessivo almeno pari alla soglia, è necessario: comunicare l'importo totale della fattura indicare nel campo tipologia della operazione la causale dell'operazione prevalente ( 1 cessione di beni, 2 prestazione di servizi). Fatture in reverse charge: anche per le operazioni soggette al regime dell inversione contabile la soglia da verificare è quella dei euro in quanto trattasi di operazioni per le quali l imposta non viene indicata in fattura ma assolta dal cessionario o committente. Ricevute fiscali: relativamente alle operazioni con soggetti passivi, nel tracciato della comunicazione è prevista l'indicazione dell'operazione al netto dell'imposta. Di conseguenza, qualora un'operazione effettuata nei confronti di un soggetto passivo risulti documentata da ricevuta fiscale (es. prestazione alberghiera), si dovrà procedere allo scorporo ai fini della distinta indicazione dell'imponibile e dell'iva; Un impresa alberghiera il ha emesso una ricevuta fiscale a un cliente per un totale di (4.000 Imponibile Iva). La comunicazione dovrà avvenire indicando nel campo 5 l imponibile per 4.000; nel campo 6 l Iva per 800. IVA ORDINARIA AL 21% (dubbi): in seguito all aumento dell aliquota ordinaria Iva al 21% a decorrere dal sembra che la suddetta soglia di (lordo IVA) sia interessata da tale aumento. Ciò comporterebbe: un aumento delle operazioni soggette alla comunicazione in quanto la base imponibile della soglia si abbasserebbe a.2.975,21 (3600/1,21) una differenziazione con il limiti di per le operazioni soggette all obbligo di fatturazione. Al fine di evitare tali effetti sarebbe necessario adeguare l aumento dell IVA al 21% anche alle operazioni soggette alla fatturazione (pari a lordo Iva). Al riguardo, però si attendono precisi chiarimenti dalle Entrate. 24

26 OPERAZIONI NEI CONFRONTI DI SOGGETTI PASSIVI IVA FATTURA DIFFERITA Si deve verificare l importo complessivo della fattura FATTURA COINTESTATA Segnalata per ciascuno dei contestatari FATTURA SCONTO CONDIZIONATI Comunicare l importo incassato FATTURA RIEPILOGATIVE Comunicare il totale della fattura FATTURA SOGGETTE A REVERSE CHARGE RICEVUTA FISCALE Verificare il superamento della soglia di Scorporare l Iva 4.2 Operazioni senza obbligo di fattura Per le operazioni rilevanti ai fini IVA senza obbligo di emissione della fattura, il limite previsto ai fini della comunicazione è elevato a 3.600,00 euro, al lordo dell IVA effettivamente applicata. Si possono però presentare le seguenti fattispecie: Fattura emessa in luogo dello scontrino o della ricevuta fiscale Qualora per le operazioni rilevanti non ricorra l obbligo di emissione della fattura, il limite è elevato a al lordo dell IVA applicata e trova applicazione anche nel caso in cui venga emessa fattura in luogo dello scontrino o della ricevuta fiscale (si tratta ad esempio del caso in cui la fattura sia emessa perché richiesta dal cliente, ex art. 22 co. 1 del DPR 633/72, anche se trattasi di imprenditore o professionista che ha acquistato beni/servizi non rientranti nell attività d impresa o di lavoro). Fatture con IVA non esposta Il limite di va applicato anche ai soggetti che, pur avendo l obbligo di documentare le operazioni mediante emissione della fattura non hanno l obbligo di indicare separatamente l'imposta. Al riguardo, la CM 24/2011 riporta l esempio delle agenzie di viaggio che applicano il regime speciale di cui all art. 74-ter del DPR 633/

27 4.3 Casi ed esempi Spesometro e fattura differita D. Un grossista effettua cessioni verso i propri clienti documentati da fatture differite. L importo delle fatture differite è superiore a 3.000, ma i singoli documenti di trasporto sono di importi inferiori. L operazione deve essere oggetto di comunicazione ai sensi dell articolo 21 del Dl 31 maggio 2010, n. 78 (spesometro)? R. Per le cessioni di beni per le quali sia stato emesso il documento di consegna o di trasporto di cui al Dpr 472/1996 la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo. La fattura differita consente di raggruppare in un unico documento tutte le consegne fatte a un cliente nel corso di un mese solare, con una avvertenza: non è possibile comprendere nella stessa fattura consegne effettuate in due mesi diversi. Poiché la fattura differita riepiloga le singole vendite effettuate nei confronti di un cliente nel corso di un mese solare, occorre esaminare ciascuna cessione compresa nella fattura, segnalando nella comunicazione solo quelle che superano la soglia di rilevanza, a prescindere dal totale della fattura. Diversamente, se le operazioni poste in essere durante il mese sono relative a contratti collegati o da cui derivano corrispettivi periodici di importo uguale o superiore ai 3mila euro, occorre prenderle in esame prescindendo dal valore di ciascuna cessione Il finanziamento non rileva al fine del superamento del limite di euro D. Un contribuente ha acquistato elettrodomestici per Per effettuare l acquisto è stato contratto un finanziamento le cui rate verranno pagate a partire dal 1 gennaio Si chiede se anche per tale acquisto vige l obbligo di identificazione dell acquirente e comunicazione all Agenzia delle Entrate. R. Al fine di determinare il superamento o meno del limite soglia, in presenza di: contratti dai quali derivano pagamenti periodici (appalto, fornitura, somministrazione, locazione, noleggio, ecc.) va fatto riferimento ai corrispettivi relativi ad un intero anno solare; contratti tra loro collegati, va fatto riferimento al corrispettivo relativo all intera operazione nel suo complesso. 26

28 Al contrario al fine di determinare il superamento della soglia il finanziamento risulta irrilevante in quanto il limite di deve essere individuato quale corrispettivo da corrispondere al venditore indipendentemente dal momento in cui verrà poi rimborsato il finanziamento. Per il contribuente indicato nel quesito sarà quindi necessario acquisire il codice fiscale La consulenza professionale rileva al momento del pagamento D. Una consulenza professionale per un ammontare di euro è stata effettuata nel 2009 ma è stata pagata in parte nel 2009 e in parte nel La frazione che è stata pagata nel 2010 è superiore a Si chiede se tale prestazione debba essere comunicata. R. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate al momento del pagamento. Pertanto, nell esempio prospettato, l effettuazione della consulenza ricade nel Poiché l obbligo di comunicazione investe le operazioni effettuate nel 2010 se di importo pari o superiore a 25mila euro, l operazione descritta deve esse segnalata entro il prossimo 31 ottobre Fatture cointestate D. Nella nostra attività di albergo, ristorante e sala per trattenimenti capita che un ipotetico conto di 14mila euro venga diviso per due o tre familiari con somme diverse (ad esempio un genitore paga 6mila euro, un altro genitore euro e la rimanente parte di venga pagata dai neo sposi). Se non ci viene richiesta espressamente l'emissione di più ricevute fiscali/fatture, finora abbiamo emesso un solo documento. Come dobbiamo comportarci con lo spesometro in questi casi? R. Nel caso di cointestazione della fattura a più clienti, nella comunicazione devono essere riportate le informazioni distinte per ciascuno dei soggetti, senza ripartizione degli importi. Ad esempio, quando un soggetto acquista un servizio di intrattenimento per sé e per conto di altri soggetti (parenti, amici, colleghi di lavoro, sposi), si devono riportare nella comunicazione i codici fiscali di tutti i soggetti con l indicazione dell importo della prestazione 27

29 5. Casi particolari Per i contratti di appalto, fornitura, somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici (contratti di locazione, noleggio, concessione, etc.) la comunicazione deve essere effettuata soltanto qualora i corrispettivi dovuti in un intero anno solare siano di importo complessivo non inferiore a euro. Supponiamo nel periodo luglio-dicembre 2011 siano pattuiti corrispettivi per e che nel periodo gennaio-giugno 2012 tali corrispettivi siano pari a In tale situazione saranno oggetto di comunicazione le sole operazioni del 2012 in quanto i corrispettivi a cui applicare la soglia sono calcolati per ciascun anno solare. Viceversa, per le altre tipologie di contratto (ad es. la compravendita), il superamento della soglia di deve essere sempre collegato alla singola operazione. Per i contratti tra loro collegati occorre, invece, considerare l ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti. Ai fini della comunicazione, il collegamento negoziale rileva quando dalla pluralità dei contratti emerge, nei confronti dello stesso contribuente, un corrispettivo superiore rispetto alle soglie previste dal provvedimento (CM 24/E/2011). Anche per i contratti conclusi verbalmente il limite dei 3000 euro va verificato complessivamente tenendo conto della pluralità di forniture effettuate nell anno di riferimento dal medesimo fornitore o al medesimo cliente (CM 28/2011). 28

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