I PRESTITI OBBLIGAZIONARI

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1 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FOGGIA FACOLTA DI ECONOMIA Insegnamento di METODOLOGIE E DETERMINAZIONI QUANTITATIVE D AZIENDA I: CONTABILITÀ E BILANCIO (M-Z) Prof. Mauro ROMANO DISPENSA INTEGRATIVA N. 1 MODULO GESTIONI SOCIETARIE I CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE E IN CONTO ESERCIZIO I PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO ACCADEMICO

2 I CONTRIBUTI AGEVOLATI: DEFINIZIONE E FINALITA I CONTRIBUTI AGEVOLATI: BREVE INTRODUZIONE DEFINIZIONE E FINALITÀ I contributi agevolati rappresentano delle somme erogate dallo Stato o da altri Enti pubblici in vario modo (contributi a fondo perduto o a tasso agevolato, contributi in conto capitale o in conto esercizio) e per differenti finalità (contributi all imprenditoria giovanile, all imprenditoria femminile, alla ristrutturazione aziendale; contributi a determinate attività economiche; contributi erogati allo scopo di favorire lo sviluppo di determinate aree geografiche depresse o di determinati settori economici in difficoltà). In linea di massima, i contributi agevolati, variamente erogati, possono essere ricondotti a due differenti tipologie: a. i contributi legati all acquisto, alla costruzione, all ampliamento, alla ristrutturazione o alla riattivazione di immobilizzazioni (c.d. contributi in conto capitale o contributi in conto impianti); b. i contributi erogati allo scopo di coprire parzialmente i costi operativi ovvero integrare i ricavi dell esercizio (c.d. contributi in conto esercizio). I primi (contributi in c/capitale o in c/impianti) sono destinati alla ristrutturazione e al potenziamento dell apparato produttivo dell impresa, quale l acquisizione di beni strumentali. L erogazione è solitamente subordinata ad un preciso vincolo di destinazione che risiede nell utilizzazione di tali somme per il potenziamento, la ristrutturazione o l ampliamento delle immobilizzazioni tecniche dell azienda beneficiaria. I secondi (contributi in c/esercizio) sono destinati a fronteggiare esigenze di gestione quali il pagamento delle retribuzioni ai dipendenti ovvero l approvvigionamento delle materie prime occorrenti per la produzione. Di seguito si tratteranno le problematiche connesse alla rilevazione contabile ed alla rappresentazione in bilancio dei contributi in conto capitale e dei contributi in conto esercizio. 1. I CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE. DEFINIZIONE I contributi in conto capitale sono rappresentati da somme erogate dallo Stato e da altri enti per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, alla riattivazione e all ampliamento di immobilizzazioni materiali. Solitamente gli investimenti realizzati con i contributi statali sono vincolati al perseguimento di uno specifico scopo e, pertanto, non possono essere destinati ad altre attività imprenditoriali, se non quando sia decorso un determinato periodo di tempo stabilito dalla legge. Nel nostro ordinamento giuridico, non sono rinvenibili norme che prevedono e disciplinano la contabilizzazione dei contributi in conto capitale. Ciò considerato, è necessario far riferimento ai seguenti documenti interpretativi: il Principio Contabile Nazionale O.I.C. n. 16; il Principio Contabile Internazionale IAS n. 20 emanato dallo I.A.S.B. 2

3 2. IL TRATTAMENTO CONTABILE DEI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE NEI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI Il trattamento contabile dei contributi in conto capitale è stato oggetto di ampio dibattito dottrinale. Secondo la dottrina aziendalistica, la rilevazione dei contributi in conto capitale può essere effettuata tenendo conto delle seguenti teorie contabili: a. la teoria redditualistica, in base alla quale i contributi devono essere accreditati gradualmente al Conto Economico, tenendo conto della vita utile dei cespiti cui il contributo è destinato; b. la teoria patrimonialistica, secondo la quale il contributo in conto capitale deve essere contabilizzato tra le voci del patrimonio netto 1. Si propone, di seguito, una breve trattazione dei principi alla base delle due teorie, evidenziando, per ciascuna, i riflessi sulle modalità di contabilizzazione dei contributi in conto capitale LA TEORIA REDDITUALISTICA Secondo la teoria redditualistica i contributi in conto capitale rappresentano una rettifica dei costi sostenuti per l acquisto del cespite. Tale approccio trova la sua ragion d essere nelle seguenti assunzioni: 1. i contributi in conto capitale sono commisurati al costo dei cespiti; 2. i contributi in conto capitale devono partecipare alla formazione del risultato economico di esercizio in base alla vita utile dei cespiti cui si riferiscono, secondo il criterio di competenza economica; 3. i contributi in conto capitale sono concessi per sviluppare investimenti in aree geografiche o settori con difficoltà operative durature; l aggravio di costi derivanti dal concretizzarsi di tali difficoltà operative è compensato dal calcolo di minori costi di ammortamento; 4. i contributi in conto capitale non costituiscono un finanziamento per l azienda, bensì un beneficio reddituale in termini di riduzione dei costi operativi LA CONTABILIZZAZIONE E LA RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO L approccio redditualistico prevede che i contributi in conto capitale siano accreditati gradualmente al Conto Economico in base alla vita utile dei cespiti. Tale risultato può essere ottenuto applicando uno dei due metodi di seguito descritti. I METODO I contributi in conto capitale sono imputati al Conto Economico utilizzando il conto Altri proventi e ricavi (voce A5 del C.E.) per la quota ritenuta di competenza economica dell esercizio. La parte che si ritiene essere non di competenza è rinviata agli esercizi futuri attraverso l iscrizione di risconti passivi. 1 E bene segnalare che nel Principio Contabile n. 16 modificato dall O.I.C. (luglio 2005) l impostazione patrimonialistica è considerata «non più conforme ai principi generali» di redazione del bilancio, tenuto conto anche del venir meno delle agevolazioni fiscali precedentemente riconosciute in applicazione di tale approccio. 3

4 Dal punto di vista contabile si rileva quanto segue: a. al momento dell acquisto dell impianto: Diversi a Debiti v/fornitori Impianti Iva ns. credito 200 ricevimento della fattura per acquisto di un impianto Debiti v/fornitori a Banca c/c pagamento del fornitore a mezzo bonifico bancario b. all ottenimento del contributo: Crediti per contributi a Contributi in c/capitale 600 accertamento del contributo in conto capitale pari ad 600 c. al momento della riscossione del contributo: Banca c/c a Crediti per contributi 600 riscossione del contributo in conto capitale Alla fine dell esercizio, si rileva quanto segue: d. calcolo della quota di ammortamento: Ammortamento impianti a Fondo ammortamento impianti 100 ammortamento degli impianti con aliquota del 10% e. determinazione del risconto passivo nell ipotesi di frazionamento in 10 anni del contributo in conto capitale: Contributi in c/capitale a Risconti passivi 540 storno di ricavi agli esercizi successivi f. epilogo del conto Contributi in conto capitale nel Conto Economico alla voce A.5. Altri ricavi e proventi : Contributi in c/capitale a Altri ricavi e proventi (voce A.5 C.E.) 60 epilogo del conto contributi in c/capitale La rappresentazione in bilancio dei contributi in conto capitale seguendo il metodo dianzi illustrato può essere così sintetizzata: 4

5 STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) (PASSIVO) B) Immobilizzazioni II) Imm. Materiali 900 (al netto del F.A.). E) Ratei e Risconti Risconti passivi 540 (quote non di competenza) CONTO ECONOMICO A) Valore della produzione ( ) 5) altri proventi e ricavi 60 (quota di competenza) B) Costo della produzione ( ) 10) ammortamenti e svalutazioni 100 II METODO I contributi in conto capitale sono portati in diretta riduzione del costo storico del cespite (oggetto di agevolazione) iscritto nell attivo dello Stato Patrimoniale. In tal modo, i contributi sono imputati indirettamente al Conto Economico, in base alla vita utile dei cespiti, attraverso la determinazione di minori quote di ammortamento. a. al momento dell acquisto dell impianto: Diversi a Debiti v/fornitori Impianti Iva ns. credito 200 ricevimento della fattura per acquisto di un impianto Debiti v/fornitori a Banca c/c pagamento del fornitore a mezzo bonifico bancario b. all ottenimento del contributo: Crediti per contributi a Contributi in c/capitale 600 accertamento del contributo in conto capitale pari ad 600 c. al momento della riscossione del contributo: 5

6 Banca c/c a Crediti per contributi 600 riscossione del contributo in conto capitale d. contestualmente si storna il contributo in conto capitale riducendo il costo storico del cespite: Contributi in c/capitale a Impianti 600 storno dei contributi e riduzione del costo storico del cespite e. alla fine dell esercizio, si rileva la quota di ammortamento tenendo conto del costo storico dell impianto al netto del contributo (si rileva, quindi, un minor costo di ammortamento): Ammortamento impianti a Fondo ammortamento impianti 40 2 ammortamento degli impianti con aliquota del 10% STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) (PASSIVO) B) Immobilizzazioni II) Imm. Materiali 360 (al netto del F.A.). CONTO ECONOMICO B) Costo della produzione ( ) 10) ammortamenti e svalutazioni 40 Si noti che il primo metodo dell impostazione redditualistica (iscrizione del contributo in un apposita voce dei risconti passivi) lascia inalterato il costo storico del cespite; esso produce, però, gli stessi effetti del secondo metodo, per quanto concerne la determinazione del risultato di esercizio e del patrimonio netto. E utile segnalare che il primo metodo appare preferibile sotto il profilo della rappresentazione veritiera e corretta (c.d. «clausola generale del bilancio»), prescritta ex art cod. civ. 2 La quota di ammortamento è calcolata tenendo conto del costo storico (1.000) al netto dei contributi in conto capitale ottenuti (600). 6

7 2.2. LA TEORIA PATRIMONIALISTICA Secondo la teoria patrimonialistica, i contributi in conto capitale sono considerati come parte integrante del patrimonio netto: essi sono equiparati alle fonti di finanziamento a titolo di capitale proprio poiché, trattandosi di contributi a fondo perduto, non ne è prevista la restituzione all ente erogatore ASPETTI CONTABILI Nell approccio patrimonialistico, i contributi in conto capitale sono contabilizzati nel passivo dello Stato Patrimoniale, in un apposita riserva (distintamente indicata) della macroclasse Patrimonio Netto (A.VII. Altre Riserve ). Dal punto di vista contabile si rileva quanto segue. a. al momento dell acquisto dell impianto: Diversi a Debiti v/fornitori Impianti Iva ns. credito 200 ricevimento della fattura per acquisto di un impianto Debiti v/fornitori a Banca c/c pagamento del fornitore a mezzo bonifico bancario b. all ottenimento del contributo: Crediti per contributi a Contributi in c/capitale 600 accertamento del contributo in conto capitale pari ad 600 c. al momento della riscossione del contributo: Banca c/c a Crediti per contributi 600 riscossione del contributo in conto capitale d. alla fine dell esercizio, il conto Contributi in conto capitale viene epilogato nello Stato Patrimoniale alla voce Altre riserve (A.VII.): Contributi in c/capitale a Altre riserve (A.VII. S.P.) 600 epilogo del conto Contributi in c/capitale Ammortamento impianti a Fondo ammortamento impianti 100 ammortamento degli impianti con aliquota del 10% 7

8 STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) (PASSIVO) B) Immobilizzazioni II) Imm. Materiali 900 (al netto del F.A.) A) Patrimonio Netto ( ) VII. Altre riserve 600 (contributi in c/capitale) CONTO ECONOMICO B) Costo della produzione ( ) 10) ammortamenti e svalutazioni ASPETTI VARI DELLA CONTABILIZZAZIONE MOMENTO DELL ISCRIZIONE IN BILANCIO I contributi in conto capitale sono iscritti in bilancio nel momento in cui esiste una delibera formale di erogazione da parte dell Ente, ovvero nell ipotesi in cui l impresa abbia ricevuto comunicazione formale e sia stato rimosso ogni vincolo alla riscossione dei contributi medesimi. La delibera di concessione dei contributi è preceduta da una verifica con la quale l Ente erogante accerta l esecuzione del programma di investimento ed il rispetto di tutte le condizioni cui è soggetta l agevolazione. AMMORTAMENTO in base all approccio redditualistico, i contributi in conto capitale sono trattati come rettifica del costo storico e, pertanto, l ammortamento si calcola sul costo al netto dei contributi ottenuti; viceversa, secondo l impostazione patrimonialistica, i contributi in conto capitale sono parti ideali del patrimonio netto e, di conseguenza, l ammortamento si calcola sul costo storico al lordo dei contributi. 3. IL TRATTAMENTO CONTABILE DEI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE SECONDO LO IAS 20 Secondo lo IAS 20 i contributi in conto capitale devono essere rilevati esclusivamente come componenti di reddito da ripartire lungo la vita utile del bene cui si riferisce il contributo stesso. Contabilmente, pertanto, secondo il principio contabile internazionale, il contributo in conto capitale deve essere: considerato, sin dal momento della riscossione, come ricavo differito ; ovvero portato in diminuzione del costo storico del bene iscritto nell attivo dello Stato Patrimoniale. 8

9 A ben vedere, lo IAS 20 fa menzione anche dell impostazione contabile in base alla quale i contributi in conto capitale sono contabilizzati tra le poste del patrimonio netto. Ciò nonostante lo stesso documento respinge l approccio patrimonialistico, in base alle seguenti argomentazioni: a. i contributi non provengono dagli azionisti e, pertanto, non è corretto accreditarli direttamente nel patrimonio netto, ma piuttosto devono essere imputati al Conto Economico secondo competenza; b. i contributi pubblici raramente sono gratuiti: le imprese devono rispettare determinate condizioni sottostanti e obblighi connessi; è dunque corretto considerarli componenti di reddito e contrapporli con i costi a cui sono associati; c. come le imposte sul reddito e le altre imposte sono considerati componenti di reddito, così anche i contributi pubblici rappresentano un estensione delle politiche fiscali e vanno pertanto coerentemente trattati come componenti del risultato economico di esercizio. Per quanto concerne il momento della rilevazione, lo IAS 20 precisa che i contributi pubblici (in conto capitale e in conto esercizio) non devono essere iscritti in bilancio fino a quando non vi è la ragionevole certezza che: a. l impresa saprà ottemperare alle condizioni richieste per ricevere il contributo; b. il contributo verrà erogato. 4. IL TRATTAMENTO DEI CONTRIBUTI IN C/CAPITALE NELLA PRASSI CONTABILE: IL METODO IBRIDO Il criterio di contabilizzazione definito ibrido, pur non essendo contemplato nei principi contabili rappresenta una soluzione mista tra la metodologia c.d. redditualistica (contributi in conto capitale contabilizzati come riduzione di costo) e quella c.d. patrimonialistica (contributi in conto capitale contabilizzati come posta del Patrimonio Netto). In merito si ritiene opportuno rammentare che la previgente disciplina fiscale consentiva di portare a riserva il 50% del contributo ottenuto al fine di beneficiare della sospensione d imposta. Nella prassi, quindi, i contributi in conto capitale erano iscritti direttamente nella voce Altre riserve del Patrimonio Netto per la quota del 50% al fine di usufruire della sospensione di imposta. La restante parte veniva contabilizzata nella voce Risconti passivi (raggruppamento E del Passivo dello Stato Patrimoniale) ed annualmente accreditata (in cinque o dieci anni) al Conto Economico, utilizzando la voce A.5) Altri proventi e ricavi. STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) (PASSIVO) A) Patrimonio Netto ( ) VII. Altre riserve Contributi in c/capitale (per il 50% del contributo) E) Ratei e Risconti Risconti passivi (per il restante 50% del contributo) 9

10 5. I CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO Si è già accennato che i contributi in conto esercizio sono destinati a fronteggiare esigenze di gestione, quali il pagamento delle retribuzioni ai dipendenti o l approvvigionamento delle materie prime occorrenti per la produzione. Dal punto di vista contabile, se si tratta di contributi ottenuti a titolo di integrazione dei ricavi della gestione caratteristica o accessoria, essi devono essere separatamente iscritti (secondo competenza economica) nella voce A.5 ( Altri ricavi e proventi ) del Conto Economico. I contributi in conto esercizio di natura finanziaria devono essere computati, invece, in deduzione della voce C.17 ( Interessi ed altri oneri finanziari ) del Conto Economico, nel caso ci sia correlazione temporale tra oneri di esercizio e contributi; viceversa, nell ipotesi in cui non ci sia detta correlazione (ad es. quando i contributi sono erogati a fronte di interessi passivi sostenuti in esercizi precedenti) si utilizza la voce C.16, ( Altri proventi finanziari ). Infine, vengono rilevati nella voce E.20 ( Proventi straordinari ) del Conto Economico, i contributi in conto esercizio ottenuti in occasione di eventi sfavorevoli di natura eccezionale (ad es. alluvioni, terremoti e altre calamità naturali). In sintesi, la rappresentazione in bilancio dei contributi in conto esercizio può essere schematizzata come segue: I contributi in conto esercizio: rappresentazione in bilancio C.E. A5) Altri ricavi e proventi Contributi che integrano ricavi della gestione caratteristica o accessoria C.E. C17) Interessi ed altri oneri finanziari C.E. C16) Altri proventi finanziari Contributi di natura finanziaria quando c è correlazione temporale con gli oneri finanziari dell esercizio (con segno negativo) Contributi di natura finanziaria quando non c è correlazione temporale con gli oneri finanziari dell esercizio C.E. E20) Proventi straordinari Contributi erogati per eventi eccezionali Sotto il profilo contabile, si distinguono i seguenti momenti: a. al momento della riscossione del contributo: Banca c/c a Contributi in c/esercizio riscossione del contributo in conto esercizio (contributo riferito a cinque annualità) b. alla fine dell esercizio (epilogo del conto e determinazione della competenza economica): Contributi in c/esercizio a Risconti passivi storno dei contributi in conto esercizio non di competenza (storno di 4/5 dei contributi) Contributi in c/esercizio a Conto Economico 300 epilogo del conto Contributi in c/esercizio 10

11 I PRESTITI OBBLIGAZIONARI Una delle forme di finanziamento a lungo termine alla quale possono ricorrere le società per azioni e le società in accomandita per azioni è rappresentata dall emissione di un prestito obbligazionario. L art. 2412, comma 1, cod. civ. disciplina l emissione di un prestito obbligazionario, stabilendo che la società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall ultimo bilancio approvato. Ai sensi dell art cod. civ., l emissione del prestito obbligazionario è deliberata dagli amministratori, salvo che la legge o lo statuto non dispongano diversamente. In ogni caso la delibera deve risultare da verbale redatto da un notaio e deve essere successivamente depositata nel Registro delle Imprese. Le obbligazioni conferiscono ai loro sottoscrittori i seguenti diritti: a) la riscossione periodica di interessi ad un tasso determinato (o comunque determinabile secondo parametri oggettivi); b) il rimborso alla scadenza delle obbligazioni sottoscritte, secondo le modalità prefissate al momento dell emissione del prestito. Con riferimento al limite quantitativo di emissione delle obbligazioni (art. 2412, comma 1, cod. civ.) occorre tener presente che: 1) il limite può essere superato se le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali (SIM, banche, ecc.); 2) le obbligazioni garantite da ipoteca sugli immobili di proprietà della società sono escluse dal limite e dal calcolo del limite stesso, fino a due terzi del valore degli immobili medesimi; 3) il limite alla emissione non si applica alle società quotate in mercati regolamentati, limitatamente alle obbligazioni destinate anch esse ad essere quotate in mercati regolamentati; 4) quando ricorrono particolari ragioni che interessano l economia nazionale, la società può essere autorizzata con provvedimento dell autorità governativa ad emettere obbligazioni per un ammontare superiore a quello stabilito dalla legge, con l osservanza dei limiti, delle modalità e delle cautele stabilite nel provvedimento medesimo; 5) restano salve le disposizioni di legge speciali applicabili a particolari categorie di società (es. banche). L emissione di obbligazioni di obbligazioni ordinarie 3 può avvenire: a) alla pari: il prezzo di emissione coincide con il valore nominale delle obbligazioni; b) sopra la pari: il prezzo di emissione è maggiore del valore nominale delle obbligazioni; c) sotto la pari: il prezzo di emissione è minore del valore nominale delle obbligazioni. Si riporta, di seguito, il trattamento contabile delle differenti ipotesi di emissione. A) caso di emissione alla pari Nell ipotesi di emissione alla pari, si rileva, da un lato, l incremento dei crediti nei confronti dei soggetti sottoscrittori, nel conto finanziario Obbligazionisti c/sottoscrizione e, dall altro, l incremento dei debiti di finanziamento nel conto finanziario Prestiti obbligazionari. 3 Si vedrà in seguito che l emissione di obbligazioni convertibili in azioni può avvenire soltanto alla pari o sopra la pari; è esclusa, invece, l emissione sotto la pari. 11

12 Si supponga, ad esempio, di emettere - al prezzo di 1,00 - n di obbligazioni del valore nominale di 1,00. Obbligazionisti c/sottoscr. a Prestiti obbligazionari emissione, alla pari, n di obbligazioni del valore nominale di 1,00 Banca c/c a Obbligazionisti c/sottoscr riscossione del prestito obbligazionario emesso alla pari B) caso di emissione sopra la pari Nell ipotesi di emissione sopra la pari, rispetto alle scritture precedenti, occorre rilevare una sorta di sovrapprezzo di emissione (c.d. aggio su prestiti) rappresentato dalla differenza tra il maggior prezzo di emissione e il valore nominale del prestito obbligazionario. L aggio su prestiti rappresenta, sul piano contabile, un ricavo da sospendere fra i risconti passivi per l intera durata del prestito obbligazionario; in bilancio, questo conto trova allocazione nella voce E del Passivo dello Stato Patrimoniale, denominata Ratei e risconti con separata indicazione dell aggio sui prestiti. L esistenza di un aggio di emissione fa sì che il tasso effettivo del prestito sia inferiore del tasso nominale; dunque, le obbligazioni hanno minor forza attrattiva sul mercato dei titoli. Questa circostanza rende rara, nella pratica, l emissione di un prestito obbligazionario sopra la pari. Si supponga, ad esempio, di emettere - al prezzo di 1,10 - n obbligazioni del valore nominale di 1,00. Obbligazionisti c/sottoscr. a Diversi a Prestiti obbligazionari a Aggio su prestiti emissione, al prezzo di 1,10, n di obbligazioni del valore nominale di 1,0 Banca c/c a Obbligazionisti c/sottoscr riscossione del prestito obbligazionario emesso sopra la pari Alla fine dell esercizio, l aggio su prestiti viene riscontato nel modo seguente: Aggio su prestiti a Risconti passivi risconto dei 9/10 dell aggio di emissione su prestito obbligazionario di durata decennale C) caso di emissione sotto la pari Nell ipotesi, invero più frequente nella realtà, di emissione sotto la pari del prestito obbligazionario, occorre contabilizzare una perdita di emissione, ovvero un onere finanziario sostenuto dalla società emittente per il reperimento dei mezzi finanziari; detto costo, che ha natura pluriennale, si iscrive in un conto economico denominato Disaggio su prestiti o Disaggio di emissione e deve essere ripartito sulla base della durata del prestito secondo la tecnica del risconto attivo. E evidente che, in siffatta ipotesi, il tasso effettivo di rendimento del prestito per il soggetto investitore è maggiore del tasso nominale. 12

13 Il conto in parola trova allocazione in bilancio nella macroclasse D dell Attivo dello Stato Patrimoniale, denominata Ratei e risconti con separata indicazione del disaggio sui prestiti. Si supponga, ad esempio, di emettere - al prezzo di 0,85 - n obbligazioni del valore nominale di 1. Diversi a Prestiti obbligazionari Obbligazionisti c/sottoscr Disaggio su prestiti emissione, al prezzo di 0,85, n di obbligazioni del valore nominale di 1,00 Banca c/c a Obbligazionisti c/sottoscr riscossione del prestito obbligazionario emesso sotto la pari Alla fine dell esercizio, il disaggio su prestiti viene riscontato come di seguito indicato: Risconti attivi a Disaggio su prestiti risconto dei 9/10 del disaggio di emissione su prestito obbligazionario di durata decennale Assimilabili, sul piano contabile, al disaggio di emissione sono le spese di emissione del prestito obbligazionario costituite dagli oneri accessori sostenuti dalla società emittente per l emissione del prestito sul mercato; trattasi di spese legali, di commissioni bancarie per il collocamento dei titoli sul mercato, di spese per la stampa del titolo, ecc. Secondo il Principio Contabile n. 19 ( I fondi per rischi ed oneri ) tali costi devono essere sospesi nello Stato Patrimoniale e devono essere attribuiti ai vari esercizi sulla base della durata del prestito obbligazionario, secondo le stesse modalità viste per il disaggio di emissione. Sinora si è trattata l ipotesi in cui la data di sottoscrizione del prestito obbligazionario coincida con la data dalla quale iniziano a decorrere gli interessi (o data di godimento). E tuttavia possibile che: a) il prestito obbligazionario sia collocato anteriormente alla data di decorrenza degli interessi; b) il prestito obbligazionario sia collocato posteriormente alla data di decorrenza degli interessi. Si esaminano a seguire le due diverse ipotesi. a) il prestito obbligazionario è collocato anteriormente alla data di decorrenza degli interessi In tal caso, il prestito non genera interessi per il periodo che va dalla data di collocamento del prestito a quella, successiva, di godimento; pertanto, i sottoscrittori delle obbligazioni potrebbero chiedere, all istituto di credito che si occupa di collocare il prestito, di trattenere anticipatamente il mancato provento sul capitale investito, versando una somma inferiore al prezzo di emissione delle obbligazioni. Sul piano contabile, non si pongono particolari problemi poiché, solitamente, le banche trattano questa ipotesi come una prenotazione di titoli oppure addebitano il conto corrente dei sottoscrittori con valuta coincidente alla data da cui cominciano a decorrere gli interessi obbligazionari. 13

14 b) il prestito obbligazionario sia collocato posteriormente alla data di decorrenza degli interessi In questo caso, i sottoscrittori sono chiamati a rimborsare alla società emittente gli interessi maturati nel periodo che intercorre tra la data di godimento e la data (successiva) di sottoscrizione del prestito. Questo rateo di interessi (c.d. dietimo ) matura in capo alla società che detiene le obbligazioni emesse nel periodo che va dalla prima data di decorrenza degli interessi fino alla data di collocamento sul mercato. Alla scadenza di pagamento degli interessi, il sottoscrittore riscuoterà l intera cedola; tuttavia, una parte di essa è maturata in capo alla società emittente ed è per questo motivo che, all atto della sottoscrizione, il sottoscrittore sarà chiamato a versare il rateo di interessi già maturato. Si consideri il seguente esempio: in data 01/04 è interamente collocato un prestito obbligazionario di , emesso alla pari, tasso 10%, godimento 01/03 01/09. Calcolo del dietimo di interesse = (capitale) * 10 (tasso) * 1 (mese di dietimo) = Per semplicità di calcolo, si ipotizza che la ritenuta fiscale sia sempre pari al 27% dell interesse lordo; dunque, nel caso specifico, ( * 0,27) = 675. Detta ritenuta, operata dalla società emittente in sede di liquidazione degli interessi periodici in qualità di sostituto d imposta, rappresenta una ritenuta d imposta (a titolo definitivo) se i sottoscrittori sono persone fisiche ovvero una ritenuta d acconto se i sottoscrittori sono persone giuridiche. Obbligazionisti c/sottoscr. a Prestiti obbligazionari emissione, alla pari, di un prestito obbligazionario del valore nominale di ; date di godimento 01/03 01/09; tasso nominale 10%. Diversi a Diversi Banca c/c Erario c/ritenute da versare 675 Obbligazionisti c/sottoscr Interessi passivi su obbligazioni riscossione del prestito obbligazionario emesso alla pari, oltre ai dietimi di interesse Si fa notare che il dietimo di interesse è rilevato, al lordo della ritenuta, in avere di un conto tipicamente unilaterale, qual è il conto economico Interessi passivi su obbligazioni : si tratta di una rettifica anticipata del costo degli interessi che verrà rilevato al momento in cui la cedola semestrale giungerà a maturazione (cioè in data 01/09). La ritenuta d acconto è iscritta in dare del conto finanziario Erario c/ritenute da versare allo scopo di correggere la ritenuta fiscale che, successivamente, sarà calcolata sull intera cedola e versata all Erario solo per la differenza. 14

15 LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI SU OBBLIGAZIONI La liquidazione ed il pagamento degli interessi su obbligazioni può aver luogo annualmente (nel caso di cedola annuale) ovvero più volte all anno (es. cedola semestrale). Alla data di maturazione degli interessi, occorre rilevare la ritenuta fiscale che deve essere versata all Erario entro il giorno 16 del mese successivo. Mantenendo i dati dell esempio precedente, in data 01/09, al momento della liquidazione degli interessi, si rileva in P.D.: calcolo cedola lorda semestrale = (capitale) * 10 (tasso) * 6 (mesi) = ; In partita doppia, si rileveranno i seguenti articoli: al momento della liquidazione degli interessi (01/09) Interessi passivi su obbligaz. a Obbligazionisti c/interessi liquidazione degli interessi su obbligazioni al tasso 10% annuo al momento del pagamento Obbligazionisti c/interessi. a Diversi a Banca c/c a Erario c/ritenute da versare (27%) pagamento interessi su obbligazioni al netto della ritenuta del 27% entro il giorno 16 del mese successivo a quello di liquidazione degli interessi Erario c/ritenute da versare a Banca c/c versamento all Erario delle ritenute operate Alla fine dell esercizio, occorrerà determinare la competenza economica degli interessi (posticipati) che maturano nel periodo 01/09/n 01/03/n+1; si tratta di integrare contabilmente un componente negativo di reddito (gli interessi passivi sulle obbligazioni) che avrà manifestazione finanziaria futura (01/03/n+1), ma che è parzialmente di competenza economica dell esercizio in chiusura. La quota di costo da integrare ammonta a: ( * 4 mesi) / 6 mesi = In P.D. occorrerà rilevare la seguente scrittura (assestamento con metodo diretto): Interessi passivi su obbligaz. a Ratei passivi integrazione di componenti negativi di reddito per interessi passivi su prestiti obbligazionari 15

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