Olivia Postorino: Regione Lombardia-D.G. Infrastrutture e Mobilità
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1 Olivia Postorino: Regione Lombardia-D.G. Infrastrutture e Mobilità Intervento Convegno ANAV del 17 /2/2004. (Noleggio autobus ai sensi della l. 218/2003) Con la legge quadro n. 218/2003, entrata in vigore nel dicembre 2003, il Parlamento ha stabilito i principi e le norme generali a tutela della concorrenza nell ambito dell attività di trasporto effettuata mediante servizi di noleggio con autobus con conducente, nel rispetto dei principi ed i contenuti normativi fissati dall ordinamento comunitario. L'approvazione della citata normativa è di primaria importanza nell'ambito delle attività trasportistiche all'interno della Regione, nella quale sono circa 500 le aziende che operano all'interno di questo settore, mentre gi autobus adibiti al servizio di noleggio sono circa La principale novità introdotta dalla legge è sicuramente il passaggio di fatto dalla singola licenza legata al veicolo, all autorizzazione all impresa, determinando la liberalizzazione del settore. In particolare, l attività di noleggio di autobus con conducente è subordinata al rilascio alle imprese in possesso dei requisiti relativi alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, di apposita autorizzazione da parte delle Regioni o degli Enti Locali delegati in cui dette imprese hanno la sede legale o la principale organizzazione aziendale. La legge n. 218/2003, come è noto, prevede per la sua concreta attuazione l emanazione di due decreti statali (il Decreto Ministeriale concernente i parametri di riferimento per la determinazione da parte delle Regioni della misura delle sanzioni pecuniarie e amministrative e quello concernente la compilazione del documento fiscale). Al riguardo occorre ricordare che il decreto statale concernente le sanzioni pecuniarie ed amministrative è in fase di definitiva approvazione (il testo è già stato approvato in sede di Conferenza Stato Regioni), mentre si è ancora in attesa del decreto Ministeriale inerente il documento fiscale da portare a bordo dei mezzi (le Regioni hanno già sollecitato la sua emanazione in quanto altrimenti le normative regionali non possono essere emanate). La legge 218/03 prevede, inoltre, per la sua concreta attuazione, di una specifica disciplina regionale legislativa o regolamentare. Tale disciplina deve riguardare, in particolare: 1
2 a) l individuazione degli Enti preposti al rilascio delle autorizzazioni di noleggio (la Regione con la l.r. 25/03 ha attribuito tale funzione alle Province territorialmente competenti); b) l individuazione dei requisiti e le modalità operative per il rilascio delle autorizzazioni; c) la fissazione delle modalità per l accertamento periodico della permanenza dei requisiti da parte delle aziende; d) la definizione di norme volte ad assicurare il rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di rapporto di lavoro e prestazioni di guida; e) l assicurazione di condizioni omogenee per l inserimento sul mercato delle imprese nazionali e di quelle comunitarie; f) la costituzione del registro regionale delle imprese di noleggio con autobus, contenente l elenco delle imprese titolari della autorizzazioni e del numero di autobus in dotazione che dovrà essere inviato annualmente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la predisposizione da parte dello stesso di un elenco nazionale. Al riguardo, ricordo che la Regione Lombardia, in raccordo con le altre Regioni, sta predisponendo nell ambito del gruppo tecnico in seno alla Conferenza Stato-Regioni i cui lavori si concluderanno a breve- una bozza di disciplina volta ad affrontare le principali tematiche inerenti alla necessaria armonizzazione della normative regionali in materia di noleggio con autobus, anche con riferimento alle problematiche tecniche emerse dai contributi portati alla discussione dalle Associazioni di categoria operanti nel settore. Ciò premesso, occorre ricordare, tuttavia, che il processo di liberalizzazione dell attività di noleggio con autobus, per garantire all utenza un servizio qualitativamente elevato, dovrà avvenire senza traumi per le imprese attraverso un quadro di riferimento normativo certo, facendo sì che la progressiva liberalizzazione del mercato avvenga nel rispetto della concorrenza e della trasparenza. Tale obiettivo secondo la Regione Lombardia può essere perseguito attraverso l individuazione di specifiche norme all interno della disciplina regionale attuativa (legislativa o regolamentare) volte a regolare: a) l individuazione specifica degli Enti competenti a svolgere l attività connessa al rilascio delle autorizzazioni e di vigilanza nonché le modalità di gestione del registro regionale delle imprese; b) l individuazione di specifici criteri selettivi per correlare la dimensione dell offerta all effettiva capacità finanziaria e professionale delle imprese sia nella fase di rilascio delle autorizzazioni, sia nella fase di verifica periodica dei requisiti; c) la previsione dell obbligo per le società che svolgono sia i servizi di tpl che l attività di noleggio di adottare un regime di contabilità separata in modo che i 2
3 sussidi ricevuti da dette società possano essere utilizzati esclusivamente nell ambito dei servizi per i quali sono stati erogati; infatti qualora tali sussidi venissero impiegati ai fini di sovvenzionare altre attività non contribuite (attività di noleggio) si potrebbero verificare fenomeni di distorsione del mercato; d) necessità di operare una chiara distinzione tra l utilizzo di mezzi immatricolati ad uso noleggio e quelli immatricolati ad uso proprio (che non possono svolgere attività di noleggio); e) necessità di promuovere un efficace azione di vigilanza per il rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di rapporti di lavoro e di prestazioni di guida, con particolare riguardo alle prescrizioni contenute nei Regolamenti comunitari n e 3821 del Con riguardo al punto a) si ricorda che la Regione Lombardia con la l.r. 25/03 (entrata in vigore il 26 dicembre 2003) ha attribuito alle Province territorialmente competenti tutte le funzioni ed i compiti amministrativi connessi al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento del servizio di noleggio con autobus, nel rispetto della normativa regionale. Con riferimento, inoltre, alla costituzione del registro regionale delle imprese, si potrebbe prospettare, proprio in virtù dell attribuzione delle funzioni amministrative alle Province, di costituire il Registro stesso articolandolo in singole sezioni provinciali, in modo tale da facilitare l'acquisizione e la gestione dei dati in ambito provinciale e nel contempo favorire la costituzione di un data base regionale in costante aggiornamento e finalizzato alla trasmissione dei dati al Ministero delle Infrastrutture, per la predisposizione ed aggiornamento del Registro nazionale delle imprese professionali di noleggio di autobus con conducente. Con riguardo al punto b) assume particolare rilievo la necessità di prevedere nella disciplina regionale attuativa della l. 218/2003 in corso di predisposizione, specifiche prescrizioni volte a garantire l ingresso nel mercato e alla possibilità di immatricolare un numero adeguato di autobus unicamente agli operatori in grado di fornire un adeguata organizzazione aziendale ed elevati standard di servizio e di sicurezza. Nello specifico, la disciplina regionale dovrà prevedere apposite prescrizioni per i mezzi da adibire al servizio, in particolare per quelli di prima immatricolazione (tipologia, qualità e vetustà dei mezzi), per gli addetti alla guida (numero adeguato alle necessità dell impresa) nonché per la disponibilità di idonee infrastrutture ed impianti. A titolo esemplificativo si potrebbe proporre: - età massima di tre anni per i mezzi prima immatricolazione; 3
4 - percentuale minima di veicoli predisposti al trasporto di passeggeri non deambulanti nonché dotati di altri servizi specifici; - numero di veicoli da immatricolare correlato alla dotazione organica di personale di guida; - disponibilità in proprietà, locazione o comodato d uso- di idonee strutture di deposito/officina dimensionate in relazione al numero di veicoli da rimessare. Occorre ricordare, inoltre, che la disciplina regionale di attuazione della l. 218/03 dovrà necessariamente prevedere, in fase di prima attuazione, il rilascio di diritto di un autorizzazione provvisoria e la conseguente iscrizione del Registro regionale delle imprese a quelle aziende ad oggi titolari, a diverso titolo, di licenze comunali (es. noleggio per esclusivo trasporto scolastico, handicap, ecc), fermo restando la successiva verifica da parte delle Province della sussistenza dei richiamati requisiti di gestione, di qualità e di sicurezza per il dimensionamento dell offerta del servizio. Particolare attenzione merita, poi, la previsione contenuta nell art. 1, comma 3 della l. 218/2003, secondo il quale costituisce distorsione della concorrenza l'utilizzo di autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possa beneficiare la totalità delle imprese nazionali". Al riguardo, si ritiene utile riferire che il gruppo tecnico costituito nell ambito della Conferenza Stato- Regioni sta esaminando alcune soluzioni che possano risolvere la questione concernente l attività di noleggio con conducente mediante il ricorso al cd. fuori linea. In particolare sono state prospettate le seguenti ipotesi: - divieto assoluto di svolgere l attività di noleggio con gli autobus finanziati dai programmi di investimento regionali all entrata in vigore delle rispettive normative regionali; - la possibilità di prevedere l autorizzazione per lo svolgimento dell attività di noleggio con autobus unicamente a quei mezzi finanziati con contributi pubblici che siano già stati interamente ammortizzati; Va inoltre valutata la possibilità per gli autobus finanziati qualora compatibile con i principi contenuti nell art. 1, comma 3 della l. 218/03 di autorizzare i cd. fuori linea, a fronte del pagamento da parte del gestore di adeguata compensazione per il periodo nel quale l autobus di linea sia adibito al servizio da noleggio autorizzato dagli enti locali. In via ulteriore, si ricorda che la Regione Lombardia, nelle more dell approvazione della normativa regionale attuativa della l. 218/03, ha provveduto ad emanare un apposita circolare esplicativa agli enti locali (Province, Comuni capoluogo e comuni regolatori dei servizi di tpl), anche alla luce del parere rilasciato in materia dall Ufficio legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 3 dicembre
5 Con tale circolare la Regione ha previsto che sino all emanazione della normativa regionale di attuazione della citata l. 218/2003 possa trovare applicazione, seppur in via transitoria, il sistema previgente in materia di autorizzazione all esercizio dell attività, ivi compresi i cd. fuori linea. Con riferimento infine alla previsione normativa contenuta nella l. 218/2003 (art. 2, comma 4), che attribuisce alle imprese di noleggio con autobus l abilitazione all esercizio anche dei servizi di noleggio con autovettura, si potrebbe prospettare l esonero dagli esami per l iscrizione a ruolo dei rappresentanti legali delle società (iscrizione a ruolo di diritto), se non addirittura l esonero totale dall iscrizione a tale ruolo, fermo restando l obbligo dell iscrizione tramite esame degli autisti dipendenti che svolgono il servizio di noleggio con autovettura. In conclusione, è evidente che tutto quanto sopra analizzato dovrà essere opportunamente approfondito nella totalità degli aspetti tecnici, normativi e gestionali, anche attraverso un costruttivo confronto con il comparto produttivo dei servizi. Sarà pertanto cura della Regione instaurare quanto prima appositi tavoli tecnici che consentano di definire compiutamente e in tempi brevi la disciplina regionale e dare così risposta alle giuste aspettative degli operatori del settore. Milano, 17 febbraio 2004 Dr.ssa Olivia Postorino 5
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