Le pensioni per la Polizia di Stato
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- Francesca Alberta Paoletti
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1 inserto supplemento a Poliziamoderna - Le pensioni per la Polizia di Stato come sono come stanno cambiando come saranno NOVITÀ DAL 1 OTTOBRE 2005 Luigi Peranzoni Dirigente dell amministrazione civile dell Interno Maria Pia Fornaro Funzionario dell amministrazione civile dell Interno A. Brevi considerazioni generali II B. Le nuove modalità di liquidazione della pensione IV C. Prestazioni pensionistiche VI C1. Pensione ordinaria VIII C2. Trattamento privilegiato ordinario XII D. Previdenza complementare XIV E. Equo indennizzo, indennità una tantum prevista dal decreto presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738 XV
2 Il trattamento pensionistico statale è stato introdotto nell ordinamento previdenziale italiano anteriormente alla nascita dell Assicurazione generale obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia e i superstiti riservata ai lavoratori dipendenti privati, gestita dall Inps (Ago-ivs). STORIA La legge istitutiva di detta assicurazione ha conseguentemente escluso i dipendenti dello Stato da tale obbligo assicurativo: per questo motivo si afferma che il trattamento di quiescenza statale è una forma di previdenza esclusiva dell Ago. Il trattamento pensionistico del personale della Polizia di Stato, così come quello delle altre forze dell ordine, (forze armate, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza, Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stato disciplinato, dal 1 gennaio 1974, dalle norme sul trattamento di quiescenza statale, (testo unico approvato con decreto presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 n. 1092). Il sistema pensionistico italiano ha cominciato a evidenziare elementi di criticità, relativamente al suo equilibrio finanziario dagli anni 80. Infatti, la radicale trasformazione della società italiana con l allungamento della vita media, la contrazione delle nascite e l estensione dell istituto del prepensionamento hanno determinato un sostanziale cambiamento delle regole che governavano lo scenario pensionistico e previdenziale italiano per cui si rese necessario modificare il A BREVI CONSIDERAZIONI GENERALI sistema per tentare di riequilibrare nel medio periodo l onere previdenziale diventato non più sostenibile. All inizio degli anni 90 cominciarono a essere introdotte nuove regole, (legge 23 ottobre 1992, n. 421, legge 14 novembre 1992, n. 438, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, legge 24 dicembre 1993 n. 537), che si conclusero con la riforma generale del sistema pensionistico italiano stabilita dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 con ulteriori modifiche introdotte dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 e in ultimo con la legge delega 23 agosto 2004, n In tale contesto di riordino normativo è da segnalare quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, con il quale venne istituito l Inpdap, Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. L Inpdap, ha unificato in un nuovo soggetto, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, le competenze in precedenza attribuite a una pluralità di enti e istituti (Enpas, Inadel, Cpdel, Enpdep, Cps, Cpi, Cpug). La creazione del nuovo Istituto ha realizzato, pertanto, un importante fase della procedura di riordino del settore della previdenza pubblica finalizzata a ricondurre a unità, istituzioni aventi le medesime finalità. NUOVE REGOLE Nel processo di razionalizzazione del sistema previdenziale, inoltre, la legge n. 335/95, all articolo 2, 1 comma, ha previsto, presso l Inpdap, l istituzione di una gestione separata per i trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato (Ctps). In particolare la nuova struttura delineata dalla legge di riforma generale, prevede, a regime, per i dipendenti dello Stato e quindi, anche per il personale della Polizia di Stato, l afflusso all Inpdap di contribuzioni, previste in parte a carico dell amministrazione statale, in parte a carico del lavoratore (misura complessiva dell aliquota di finanziamento: 32,95%). Corrispondentemente l Istituto deve provvedere alla liquidazione del trattamento di quiescenza nei confronti dei dipendenti. Per consentire, però, tale complessa operazione è necessaria la costituzione presso l Inpdap di una banca dati, aggiornabile automaticamente, in modo da poter adempiere all obbligo previsto dalla legge di riforma generale di inviare a ogni assicurato, con cadenza annuale, una scheda previdenziale che indichi le contribuzioni effettuate e le notizie sulla propria posizione assicurativa e allo scopo di assicurare all atto del pensionamento la liquidazione immediata e in misura definitiva della pensione, nonché le altre prestazioni previdenziali. Il comma 3 del citato articolo 2, della legge n. 335/95 ha previsto, in attesa che l assetto organizzativo dell Istituto di previdenza si definisse, che le amministrazioni centrali e periferiche continuassero a svolgere le attività connesse alla liquidazione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato. SI PARTE Tale attività è continuata e continuerà fino al 30 settembre Infatti, l Istituto di previdenza, ritenendo di aver definito l assetto organizzativo necessario, ha previsto con circolare n. 67 del 16 dicembre 2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2004, di subentrare alle amministrazioni statali nell applicazione degli istituti pensionistici (riscatto, computo, prosecuzione volontaria, ricongiunzione, totalizzazione, eccetera) per le domande presentate a decorrere dal 1 ottobre 2005, nonché di provvedere direttamente alla liquidazione delle pensioni aventi decorrenza dalla medesima data. Interessati a questa operazione sono quindi, i dipendenti delle amministrazioni statali, delle istituzioni educative, delle aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, individuate dall art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale appartenente alle forze armate e alle forze di polizia a ordinamento militare. Anche per i dipendenti della Polizia di Stato, quindi, così come per gli appartenenti alle altre forze di polizia a ordinamento civile e ai Vigili del fuoco, l Inpdap dal 1 ottobre 2005 subentrerà alle rispettive amministrazioni nell attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza. Secondo le indicazioni fornite dall Inpdap, dalla data del 1 ottobre 2005, l Istituto di previdenza liquiderà e pagherà le pensioni in modalità definitiva, e non sarà più possibile per le amministrazioni determinare un trattamento provvisorio. Peraltro resta da aggiungere che la liquidazione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti delle amministrazioni statali e quindi, anche dei dipendenti della Polizia di Stato, non potrà ancora essere completamente attuata dall Inpdap attraverso l utilizzo della banca-dati, ancora non realizzata, ma dovrà per qualche tempo, proseguire con il sistema di seguito descritto. Poliziamoderna II III
3 B LE NUOVE MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI Per la realizzazione dell operazione del trasferimento della liquidazione diretta dei trattamenti di pensione così come stabilito dall articolo 2, 1 comma della legge 335/95, l Inpdap ha previsto una procedura organizzativa che prevede ancora un importate attività delle amministrazioni di appartenenza del personale interessato. In concreto, gli uffici competenti delle varie amministrazioni, dovranno fornire all Istituto di previdenza i dati anagrafici, giuridici ed economici necessari per la determinazione della pensione, utilizzando un software fornito dall Istituto. Tali dati saranno elaborati dall applicativo fornito e trasmessi informaticamente. Sarà inoltre trasmesso alla sede Inpdap competente un modello cartaceo di riproduzione dei dati inseriti nell applicativo. L invio degli elementi necessari dovrà avvenire almeno tre mesi prima della cessazione dal servizio, per consentire continuità tra il trattamento stipendiale e la pensione. Questo è il nuovo quadro operativo dal 1 ottobre 2005, ma altre novità sostanziale interessano direttamente i dipendenti. COME E QUANDO Infatti, sempre dal 1 ottobre 2005, l Inpdap ha previsto che per la liquidazione di qualsivoglia prestazione pensionistica sarà necessario presentare la domanda sia alla sede Inpdap della provincia in cui il dipendente presta servizio, (per le aree metropolitane di Roma, Milano, Napoli e Torino alla sede competente considerando la residenza), sia alla amministrazione di appartenenza. Rilevante, quindi, è questa novità introdotta dall Istituto di previdenza; infatti, per i dipendenti delle amministrazioni statali, i cui trattamenti pensionistici sono disciplinati dal testo unico 1092/73 non era prevista la presentazione di alcuna domanda. E sarà quanto mai necessario che la presentazione della richiesta della pensione avvenga per tempo, per consentire all amministrazione di predisporre la documentazione necessaria per la comunicazione entro i tre mesi previsti. Per quanto riguarda il personale della Polizia di Stato, l Inpdap ha diramato la circolare esplicativa n. 6 del 23 marzo 2005, ove sono analiticamente descritti i vari istituti pensionistici e previdenziali, nonché le operazioni da compiere relativamente al subentro dell Istituto all amministrazione a decorrere dalla cennata data del 1 ottobre In tale contesto è da far rilevare che il personale interessato, indipendentemente dalla causa di cessazione dal servizio (limiti d età, dimissioni, inidoneità al servizio, destituzione), dovrà presentare la richiesta della prestazione pensionistica alla sede Inpdap competente e alla prefettura (nei casi di cessazione per limiti d età, anzianità, inidoneità e morte) e all amministrazione centrale (Servizio trattamento di pensione e di previdenza), per i casi di cessazione dal servizio per destituzione. Anche le richieste delle altre prestazioni previdenziali dovranno essere presentate alla sede Inpdap competente e all amministrazione, (prefettura di appartenenza della sede di servizio), che provvederà solamente alla comunicazione all Istituto di previdenza (sede provinciale), degli elementi anagrafici di servizio ed economici. Queste le sostanziali novità nelle procedure di liquidazione dei trattamenti pensionistici che, si ribadisce, non saranno più liquidati dalle amministrazioni di appartenenza che pertanto, rimarranno competenti solamente all emissione dei provvedimenti di cessazione dal servizio. Le novità in sintesi Le amministrazioni di appartenenza non gestiscono più le procedure di liquidazione dei trattamenti pensionistici ma si limitano alla emissione del provvedimento di cessazione dal servizio per: limiti di età dimissioni inidoneità al servizio destituzione Per ogni prestazione pensionistica l'interessato dovrà presentare sempre domanda alla sede Inpdap della provincia di residenza. In caso di pensionamento per: limiti di età anzianità inidoneità morte anche alla prefettura di residenza. Mentre in caso di: cessazione dal servizio per destituzione anche all amministrazione centrale (Direzione centrale per le risorse umane Servizio trattamento di pensione e previdenza). Nei casi di altre prestazioni previdenziali si dovrà inoltrare una domanda all'inpdap e alla prefettura di residenza che però provvederà solamente alla comunicazione alla sede provinciale dell'ente, degli elementi anagrafici, di servizio ed economici. Poliziamoderna IV V
4 C PRESTAZIONI PENSIONISTICHE DEL PERSONALE Ai fini pensionistici, i dipendenti della Polizia di Stato sono destinatari delle normative dirette alla generalità degli impiegati civili dello Stato. Nei loro confronti, però, trovano applicazione anche norme speciali dirette, cioè, esclusivamente alle forze di polizia e norme destinate al personale militare. Dal 1 gennaio 1998, è entrato in vigore il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, (previsto dalla legge di riforma generale del sistema pensionistico legge n. 335/95 articolo 2, comma 23), con il quale si è cercato, per quanto possibile di armonizzare il trattamento pensionistico e previdenziale di tutto il cosiddetto comparto sicurezza, (forze dell ordine a ordinamento militare e civile) e Vigili del fuoco, ai principi generali della riforma pensionistica generale, tenendo conto delle peculiarità specifiche del comparto. Con lo stesso provvedimento sono stati altresì armonizzati i sistemi pensionistici delle diverse categorie a regime speciale (magistrati, forze armate, forze di polizia), tenendo conto dei diversi limiti di età per il collocamento a riposo, minore per talune categorie, ma superiore per altre, e delle peculiarità dei rispettivi rapporti di impiego. In tale quadro, le tipologie di prestazioni oggi previste sono: pensione di vecchiaia; pensione di anzianità; pensione per cessazione dal servizio per infermità; pensione di reversibilità. Ciò premesso, occorre preliminarmente precisare qual è la portata dei sistemi di calcolo delle prestazioni pensionistiche, nella considerazione che, dopo l entrata in vigore della riforma pensionistica del 1995, l essere destinatario di un sistema di calcolo piuttosto che di un altro condiziona l accesso al pensionamento, ne determina le nuove regole, i diversi requisiti con importanti riflessi sull ammontare del trattamento di pensione. Prima dell entrata in vigore della prima riforma del sistema pensionistico italiano (1 gennaio 1993 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503), per i dipendenti statali e per il personale della Polizia di Stato la pensione era calcolata con il sistema retributivo vale a dire una procedura di calcolo che determina la pensione sulla base dell ultimo stipendio integralmente percepito, oltre agli altri assegni definiti per legge pensionabili (per esempio la particolare indennità mensile pensionabile legata allo svolgimento dell attività di polizia). Alla sommatoria di tali emolumenti, chiamata base pensionabile, viene aggiunta una maggiorazione del 18% dello stipendio. A tale importo si applica una percentuale di pensione in funzione degli anni di e variabile da un minimo del 44%, previsto per i 20 anni e un massimo dell 80% corrispondente ai 40 anni di servizio per le qualifiche direttive e dirigenziali e 30 anni di servizio per le qualifiche inferiori. In sostanza, per le qualifiche direttive e dirigenziali era previsto l aumento della percentuale di pensione dell 1,80% per ogni anno di servizio prestato dopo il ventesimo. Invece, per il personale appartenente alle qualifiche inferiori proveniente dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, era previsto l aumento del 3,6% per ogni anno di servizio dopo il ventesimo anno di servizio. Dal 1 gennaio 1998, per effetto del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, è stata disposta la riduzione della percentuale più alta del 3,6% al 2%. Pertanto, il massimo della percentuale di pensione fissato in ogni caso all 80% della retribuzione pensionabile si potrà raggiungere anche per i provenienti dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, al conseguimento di un anzianità di servizio superiore ai 30 anni. Tale sistema di calcolo retributivo basato quindi, sull applicazione della percentuale di pensione, variabile secondo l anzianità di servizio, sull ultimo stipendio è stato applicato sino al 31 dicembre Dal 1 gennaio 1993 detto calcolo è stato modificato sostituendo all ultima retribuzione la media delle retribuzioni, che per coloro che al 31 dicembre 1992 avevano già 15 anni di servizio, è in ogni caso limitata, al massimo, agli ultimi 10 anni di servizio, mentre per gli altri (con meno di 15 anni di servizio) si estende alla media di tutte le retribuzioni percepite dal 1 gennaio Dal 1 gennaio 1996, nel nostro sistema pensionistico, con la legge di riforma generale, (legge n. 335/95), fu introdotto, accanto al sistema retributivo, il sistema contributivo. In particolare per coloro che al 31 dicembre 1995 erano in possesso di un anzianità contributiva utile superiore ai 18 anni di servizio, continua ad applicarsi il sistema retributivo. Nei confronti dei dipendenti con anzianità contributiva inferiore ai 18 anni alla data del 31 dicembre 1995, si applica un sistema misto di calcolo della pensione (retributivo e contributivo). Infine, il sistema contributivo integrale si applica ai dipendenti assunti dal 1 gennaio 1996, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e rappresenta il nuovo metodo di calcolo della pensione adottato dalla riforma pensionistica. Secondo tale sistema, l importo della pensione è determinato prendendo in considerazione l ammontare di tutti i contributi versati da ciascun lavoratore nell arco della vita lavorativa. Tale montante è calcolato in base all aliquota di computo del 33% della retribuzione imponibile ed è rivalutato annualmente con un tasso legato alla crescita del prodotto interno lordo, individuato su media quinquennale. Sul montante contributivo si applica un coefficiente di trasformazione variabile secondo l età anagrafica dai 57 ai 65 anni, legato evidentemente alla speranza di vita. Infatti, la differenza tra il coefficiente minimo (4,720) e quello massimo (6,136) è pari al 30% della pensione annua ed è giustificato per rendere uguali due pensioni che a parità di montante, vengono corrisposte a due persone che vanno in pensione la prima a 57 anni e la seconda a 65 anni, per cui la prima, teoricamente, potrà godere la pensione per 8 anni in più rispetto alla seconda. È importante rilevare che dal 1 gennaio 1996 è stata ampliata per i dipendenti statali e quindi anche per il personale della Polizia di Stato, la base contributiva e pensionabile e pertanto la stessa da tale data ricomprende tutti gli emolumenti corrisposti al lavoratore a titolo di retribuzione (e questo per realizzare l armonizzazione tra settore pubblico e privato). In sintesi quindi: LAVORATORI CON Meno di 18 anni di contributi al 31/12/1995 Almeno 18 anni di contributi al 31/12/1995 Lavoratori neo assunti, dal 1/1/1996 SISTEMA Contributivo dall 1/1/1996. Retributivo per gli anni precedenti (sistema misto) Retributivo Contributivo Poliziamoderna VI VII
5 C1 PENSIONE ORDINARIA Le tipologie di prestazioni vitalizie e reversibili concesse ai dipendenti della Polizia di Stato all atto della cessazione dal servizio e al verificarsi di requisiti di età e di servizio come già detto, sono: A. pensione di vecchiaia; B. pensione di anzianità; C. pensione per cessazione dal servizio per infermità; D. pensione di reversibilità. A. Pensione di vecchiaia La pensione di vecchiaia è la prestazione che è liquidata all atto della cessazione dal servizio per raggiunti limiti d età, al verificarsi dei requisiti di anzianità di servizio previsti dalla legge. In particolare, i limiti d età, per il personale della Polizia di Stato sono quelli previsti dalla tabella B allegata al decreto del presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, così come sostituita dall articolo 13 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e sintetizzati nella tabella sottostante. Ruolo degli agenti e degli assistenti degli anni 60 Ruolo dei sovrintendenti degli anni 60 Ruolo degli ispettori degli anni 60 Ruolo dei commissari e ruolo direttivo speciale degli anni 60 Ruolo dei dirigenti: Primo dirigente Dirigente superiore degli anni 60 degli anni 63 Dirigente generale di pubblica sicurezza degli anni 65 e dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B Per quanto riguarda il personale dirigente e direttivo l articolo 13 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, ha stabilito i nuovi limiti di età per cui, come disposto dal successivo articolo 27 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, i nuovi limiti di età per il collocamento a riposo d ufficio previsti dall articolo 13, saranno applicati con criteri di progressività agli appartenenti al ruolo dei commissari, ai primi dirigenti (fino al 31 dicembre 2010) e dei dirigenti superiori (fino al 31 dicembre 2007), già in servizio alla data del 25 giugno 1982, secondo la tabella 3 allegata al citato decreto legislativo n. 334/2000. Al personale dei ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato, con qualifica inferiore a direttore generale (a esclusione del ruolo direttivo speciale), già in servizio alla data del 25 giugno 1982, nei cui confronti trovano applicazione i nuovi limiti di età, devono essere attribuiti in aggiunta alla pensione quattro scatti del 2,5% sullo stipendio goduto all atto del pensionamento ed è assicurata la riliquidazione del trattamento di quiescenza sulla base degli aumenti retributivi pensionabili di qualsiasi natura concessi al pari qualifica in attività di servizio. Nei confronti dello stesso personale che avrà il trattamento di quiescenza liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo occorrerà applicare il coefficiente di trasformazione relativo al sessantacinquesimo anno di età, fermo restando il beneficio di cui all articolo 3, comma 7 del decreto legislativo n. 165/97 (articolo 27, commi 3, 4 e 5 decreto legislativo n. 334/2000). Le medesime disposizioni sono state estese, rispettivamente, dagli articoli 37 e 53 dello stesso decreto legislativo n. 334/2000 al personale appartenente al ruolo dei dirigenti e dei direttori tecnici e a quello appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato. Per quanto concerne, invece, il requisito minimo di anzianità di servizio per ottenere la pensione ordinaria è da precisare che per il personale che cessa dal servizio per limite di età e che era già in servizio al 31 dicembre 1992, (data di entrata in vigore della prima riforma pensionistica) sono sufficienti 15 anni di, mentre per coloro che sono stati assunti dopo il 1 gennaio 1993 il requisito di anzianità è previsto in 20 anni. B. Pensione di anzianità Nel sistema di calcolo retributivo e misto, ai sensi dell articolo 6 primo comma del decreto legislativo n. 165/97, il personale della Polizia di Stato, come il resto dei lavoratori dipendenti, può accedere al pensionamento di anzianità al maturare del doppio requisito indicato nella tabella D, prevista dall articolo 59 comma 6 della legge n. 449/97, oppure del solo requisito dell anzianità contributiva previsto dalla stessa tabella. Anche per il personale della Polizia di Stato, l accesso al pensionamento anticipato di anzianità è comunque disciplinato dall articolo 59 comma 8 della legge n. 449/97. Il comma 2 decreto legislativo n. 165/97, ha previsto, peraltro, in relazione alla specificità del rapporto di impiego che il diritto alla pensione di anzianità si consegue: al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista dagli ordinamenti di appartenenza, così come modificata a seguito dell applicazione dell aliquota di rendimento del 2% prevista dall articolo 17 comma 1 della legge n. 724/94; in corrispondenza dell età anagrafica fissata dalla tabella B allegata al decreto legislativo n. 165/97, così come modificata dall articolo 59, comma 12 della legge n. 449/97. Si riassumono qui di seguito i requisiti previsti per l accesso al pensionamento di anzianità. Poliziamoderna VIII IX
6 ANNO Trimestre Dipendenti pubblici Art. 59, comma 8 L. 449/97 Polizia di Stato Art. 59, com. 6 L. 449/97-TAB.D D.lvo 165/1997, art. 6 Duplice Unico Età effettiva Uscita Requisiti anzianità ed età requisito requisito anni 38 anni più 57 01/07/05 53 anni e massimo 35 anni meno 57 01/01/06 anzianità contributiva 2 57 anni 38 anni più 57 01/10/05 53 anni e massimo 35 anni meno 57 01/01/06 anzianità contributiva 3 57 anni 38 anni più 57 01/01/06 53 anni e massimo 35 anni meno 57 01/01/06 anzianità contributiva 4 57 anni 38 anni più 57 01/04/06 53 anni e massimo 35 anni meno 57 01/04/06 anzianità contributiva anni 39 anni più 57 01/07/06 53 anni e massimo 35 anni meno 57 01/01/07 anzianità contributiva 2 57 anni 39 anni più 57 01/10/06 53 anni e massimo 35 anni meno 57 01/01/07 anzianità contributiva 3 57 anni 39 anni più 57 01/01/07 53 anni e massimo 35 anni meno 57 01/01/07 anzianità contributiva 4 57 anni 39 anni più 57 01/04/07 53 anni e massimo 35 anni meno 57 01/04/07 anzianità contributiva anni 39 anni più 57 01/07/07 53 anni e massimo 35 anni meno 57 01/01/08 anzianità contributiva 2 57 anni 39 anni più 57 01/10/07 53 anni e massimo 35 anni meno 57 01/01/08 anzianità contributiva 3 57 anni 39 anni più 57 01/01/08 53 anni e massimo 35 anni meno 57 01/01/08 anzianità contributiva 4 57 anni 39 anni più 57 01/04/08 53 anni e massimo 35 anni meno 57 01/04/08 anzianità contributiva anni 40 anni più 57 01/07/08 53 anni e massimo 35 anni meno 57 01/01/09 anzianità contributiva 2 57 anni 40 anni più 57 01/10/08 53 anni e massimo 35 anni meno 57 01/01/09 anzianità contributiva 3 57 anni 40 anni più 57 01/01/09 53 anni e massimo 35 anni meno 57 01/01/09 anzianità contributiva 4 57 anni 40 anni più 57 01/04/09 53 anni e massimo 35 anni meno 57 01/04/09 anzianità contributiva Per il personale della Polizia di Stato e per tutti i dipendenti pubblici assunti dopo il 1 gennaio 1996 e destinatari del solo sistema contributivo, non è più previsto l istituto della pensione di anzianità, ma la sola pensione di vecchiaia che si acquisisce: dei 57 anni di età, purché in possesso di almeno 5 anni di contribuzione effettiva e a condizione che l importo del trattamento pensionistico non sia inferiore a 1,2 volte l importo dell assegno sociale, (pari, nel 2005, a 4.874,61 euro annui). Al conseguimento, dei 40 anni di contribuzione, indipendentemente dal requisito anagrafico. Al compimento del 65 anno di età, indipendentemente dall importo della pensione da liquidare e fermo restando il requisito del versamento di almeno cinque anni di contribuzione effettiva. Per completezza di informazione si precisa che nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 21 settembre 2004, è stata pubblicata la legge 23 agosto 2004, n. 243, recante Norme in materia pensionistica e delega al governo nel settore della previdenza pubblica per il sostegno alla previdenza complementare e all occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria. La nuova riforma prevede una serie di deleghe al governo per l emanazione di appositi decreti legislativi volti a disciplinare specifici istituti giuridici aventi riflessi previdenziali e introduce nuovi requisiti contributivi e anagrafici per l accesso al pensionamento a decorrere dall anno I nuovi requisiti contributivi e anagrafici, per espressa previsione della medesima norma non trovano applicazione nei confronti del personale delle forze dell ordine, sia a ordinamento civile sia a ordinamento militare, dei Vigili del fuoco nonché dei rispettivi dirigenti. C. Pensione per cessazione dal servizio per infermità I dipendenti della Polizia di Stato che vengono dispensati dal servizio per infermità dipendenti o non dipendenti da causa di servizio, tali che li rendano non idonei al servizio, acquisiscono il diritto alla pensione se hanno un anzianità effettiva di 12 anni e 15 anni di. Dal 1 gennaio 1996 la legge n. 335/95, articolo 2 comma 12 e relativo regolamento approvato con il decreto ministeriale 8 maggio 1997, n. 187 ha introdotto una nuova forma di pensione di inabilità per tutti i dipendenti statali e quindi anche per il personale della Polizia di Stato. Detto trattamento è erogato, a domanda, al dipendente che abbia almeno cinque anni di anzianità contributiva (di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza della pensione d inabilità) e che a seguito di infermità non dipendente da causa di servizio, è giudicato non solo inidoneo al proprio servizio, ma inabile a qualsiasi proficuo lavoro. Questo particolare tipo d istituto consente la liquidazione al dipendente di un trattamento di quiescenza rapportabile a quello che sarebbe spettato se fosse cessato per limiti di età. D. Pensione di reversibilità È la particolare forma di prestazione che spetta ai superstiti del dipendente Poliziamoderna X XI
7 della Polizia di Stato deceduto in attività di servizio e che abbia almeno maturato 15 anni anzianità contributiva ovvero 5 anni di contribuzione di cui almeno tre dei 5 anni precedenti la data della morte. La pensione di reversibilità spetta al coniuge e ai figli minori di anni 18 ovvero studenti (sino del 21 anno di età per gli iscritti alle scuole medie superiore e, per gli studenti universitari, fino alla conclusione del corso legale di laurea e comunque, non oltre il del 26 anno), agli orfani maggiorenni inabili e a carico del dipendente. In mancanza dei citati aventi causa, la pensione di reversibilità spetta ai genitori di età superiore ai 65 anni di età, che non siano titolari di pensione e risultano a carico del dipendente, ai fratelli celibi e sorelle nubili inabili e non titolari di pensione e a carico del lavoratore. La misura della pensione di reversibilità è fissata nelle seguenti percentuali della pensione che sarebbe spettata al dipendente. Coniuge solo 60% Coniuge con un orfano 80% Coniuge con due e più orfani 100% Orfano solo o inabile 70% Due orfani 80% Tre o più orfani 100% Un genitore 15% Due genitori 30% Un fratello o una sorella 15% Due fratelli o sorelle 30% La decorrenza della pensione è fissata nel primo giorno del mese successivo a quello della morte del dipendente. È da precisare, inoltre, che nel caso di morte del pensionato titolare di pensione, questo trattamento è reversibile agli aventi causa sopra citati e che posseggano gli stessi requisiti voluti dalla legge per i superstiti di dipendente deceduto in attività di servizio. C2 TRATTAMENTO PRIVILEGIATO ORDINARIO A. Pensione privilegiata diretta Per tutte le cessazioni che interverranno dal 1 ottobre 2005, l Inpdap sarà competente alla liquidazione dei trattamenti privilegiati, anche se non è stato ancora ben delineato l iter procedurale relativo e quali fasi saranno ancora di competenza delle amministrazioni. Per quanto concerne i requisiti previsti per l acquisizione del diritto al trattamento privilegiato ordinario della Polizia di Stato, l articolo 5 comma 6 della legge 20 novembre 1987, n. 472, prevede che al personale della Polizia di Stato continua ad applicarsi la normativa prevista per il personale delle forze armate e delle forze di polizia a ordinamento militare. Pertanto, il personale della Polizia di Stato che ha cessato il servizio ha diritto alla pensione privilegiata se ricorrono le condizioni previste dagli articoli 67 e 68 del testo unico n. 1092/73, ovvero la sussistenza di infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio, ascrivibili a una delle categorie previste dalla legge, a prescindere dalla inabilità al servizio. La misura della prestazione è quella prevista dal citato articolo 67; in altre parole qualora il dipendente abbia raggiunto i 15 anni di servizio utili il trattamento privilegiato è liquidato nella misura prevista per la pensione ordinaria aumentata di un decimo (art. 67, 4 comma testo unico n. 1092/73). Qualora, invece, il suddetto trattamento risulti inferiore a quello che sarebbe spettato in applicazione della percentuale di riduzione dell integrità fisica prevista per le otto categorie della tabella A annesse al decreto del presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, si liquiderà quest ultimo importo. Si indicano qui di seguito le percentuali di riduzione dell integrità fisica relativa alle 8 categorie previste dal decreto presidente della Repubblica 834/81. TAB. A annessa al DPR 834/81 e successive modificazioni CATEGORIA RIDUZIONE CAPACITÀ LAVORATIVA 1^ 100% 2^ 90% 3^ 80% 4^ 70% 5^ 60% 6^ 50% 7^ 40% 8^ 30% Ove, poi, le infermità dipendenti da causa di servizio siano meritevoli di essere ascritte alla 1^ categoria (e comportano, quindi, una riduzione della capacità lavorativa del 100%) è prevista l attribuzione in aggiunta alla pensione di particolari assegni (assegni di superinvalidità) e una indennità di assistenza e di accompagno variabili a seconda della gravità e della tipologia dell infermità (esempio si varia, per l anno 2005, da un minimo annuo di 1.694,27 euro a un massimo annuo di ,56 euro). Le infermità meritevoli di essere ascritte alla 1^ categoria sono, infatti, inserite in una tabella particolare (tab. E allegata al decreto del presidente della Repubblica n. 834/81) e distinte da lettere (si va dalla lettera A per le infermità più gravi alla lettera H per le infermità meno gravi). Detti assegni di superinvalidità (che non sono reversibili e non sono soggetti a tassazione), sono rideterminati ogni anno applicando la variazione percentuale degli indici delle retribuzioni contrattuali degli operai dell industria. È prevista, inoltre, la possibilità per gli invalidi di 1^ categoria affetti da infermità molto gravi, di ottenere accompagnatori militari o civili oppure, in luogo degli accompagnatori, ulteriori indennità. B. Pensione privilegiata di reversibilità È la prestazione erogata ai superstiti del personale della Polizia di Stato deceduto in attività di servizio o in pensione per un infermità riconosciuta ricollegabile a fatti di servizio o interdipendente con infermità già riconosciuta tale. Unico presupposto per la concessione della prestazione è quindi il riconoscimento della dipendenza da fatti di servizio e spetta al coniuge, ai figli minori di anni 18 o studenti (sino del 21 anno di età per gli iscritti alla scuola media superiore e per gli studenti universitari per la durata del corso legale di studi e comunque non oltre il 26 anno di età), agli orfani maggiorenni inabili e in mancanza di questi ai genitori che siano inabili a ogni proficuo lavoro o che abbiano un età superiore ai 60 anni e che siano titolare di un reddito che non superi l importo stabilito dalla legge. L ammontare del trattamento è determinato con criteri diversi a seconda che il dipendente sia deceduto in attività di servizio o in pensione. Nel primo caso, al coniuge e agli orfani minori, è attribuito per tre anni dal decesso del dipendente, un trattamento speciale di importo pari a quello della pensione di prima categoria (100% dell ultima retribuzione pensionabile) e successivamente la pensione privilegiata di reversibilità secondo le percentuali previste per la pensione di reversibilità applicate alla pensione privilegiata di 1^ categoria (art. 93 testo unico n. 1092/73). Nell ipotesi di decesso in pensione agli aventi causa si attribuisce la pensione privilegiata di reversibilità calcolata applicando le aliquote di reversibilità al trattamento privilegiato teorico di 1^ categoria (art. 92 testo unico n. 1092/73). Poliziamoderna XII XIII
8 D PREVIDENZA COMPLEMENTARE Il quadro delle riforme avviate negli anni 90 si completa e si integra con la disciplina delle forme pensionistiche complementari (decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, modificato dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, dal decreto legislativo 18 febbraio 2000 n. 47 e dal decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168). La scelta, infatti, di abbandonare il sistema retributivo di calcolo delle pensioni e del ritorno (come in epoca anteriore al 1968, per il settore privato) al calcolo fondato sul quantum dei contributi versati, rende quanto mai necessaria l effettiva realizzazione della tanta attesa previdenza complementare da porre come secondo pilastro dell intero sistema (primo pilastro: previdenza obbligatoria, sistema contributivo) e che è destinato a erogare trattamenti pensionistici complementari di quello obbligatorio pubblico e al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale (art. 1 decreto legislativo 124/93). Per favorire il decollo della previdenza complementare anche nei confronti dei dipendenti pubblici, la legge 335/95 ha previsto l estensione del Tfr (Trattamento di fine rapporto) per finanziare la previdenza integrativa (terzo pilastro). L estensione del Tfr (in origine era previsto il regime del Tfr per tutti i nuovi assunti dal 1 gennaio 1996) prevede il passaggio progressivo dal regime del Tfs, (indennità di buonuscita per i dipendenti pubblici e quindi anche per il personale della Polizia di Stato). La regolamentazione di tale passaggio e l istituzione di forme pensionistiche complementari per il personale del comparto sicurezza è demandata alla normativa di negoziazione e di concertazione prevista dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n Il citato decreto legislativo n. 195/1995 indica espressamente il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari tra le materie oggetto di contrattazione per le forze di polizia a ordinamento civile, nonché oggetto di concertazione per le forze di polizia a ordinamento militare e per le forze armate (articoli 3, 4 e 5 cit. decreto legislativo n. 195/1995). I decreti del presidente della Repubblica 16 marzo 1999, nn. 254 e 255, recanti Recepimento dell accorso sindacale e dei provvedimenti di concertazione per il quadriennio normativo , contengono ulteriori disposizioni in materia di Tfr e di previdenza complementare (articoli 40 e 67 per le forze di polizia; art. 24 per le forze armate) che rinviano ad apposite procedure di negoziazione e di concertazione la costituzione dei fondi pensione. A tutt oggi, però, mentre per il comparto dei dipendenti pubblici contrattualizzati è stato raggiunto l accordo negoziale ed è stato emanato il decreto della Presidenza del consiglio dei ministri del 20 dicembre 1999, per quanto concerne il comparto sicurezza non è stato ancora siglato l accordo e, quindi, nei confronti del personale della Polizia di Stato continuano a rimanere in vigore le disposizioni che regolano il trattamento di fine servizio (Tfs comunemente detto indennità di buonuscita). Questa situazione di stallo delle trattative in un momento caratterizzato da possibili novità determinate dalla legge delega 243/04 (riforma Maroni), che tra l altro prevede l emanazione dei decreti delegati per sostenere e favorire lo sviluppo di forme pensionistiche complementari con l individuazione di forme tacite di conferimento del Tfr a forme di previdenza complementare (cd. silenzio/assenso), non consente ancora di avere un sicuro quadro di riferimento normativo tale da poter indirizzare scelte future. E pio 2^ ctg 92%, 3^ ctg 75, eccetera). Dal 1 gennaio 2005, con l introduzione (decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193), per il personale della Polizia di Stato (escluso quello dirigente e direttivo con il trattamento dirigenziale), del sistema dei parametri stipendiali l importo del trattamento economico da prendere a base per il calcolo dell equo indennizzo è quello dello stipendio parametrale. La concessione dell equo indennizzo presuppone naturalmente il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità. Il procedimento di riconoscimento è stato sostanzialmente modificato con il decreto del presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n Esso prevede, conformemente alla precedente disciplina, che il dipendente debba presentare istanza di riconoscimento entro sei mesi dal giorno in cui ha avuto conoscenza dell infermità stessa. Detto termine è di natura perentoria. La novità sostanziale è rappresentata dall individuazione dell organo competente all accertamento della dile pensioni per la Polizia di Stato In ogni caso è evidente che sarà necessario, in primo luogo, l avvio e la conclusione delle procedure di regolazione prescritte nonché l emanazione dei decreti delegati previsti dalla legge n. 243/04, per poter attivare anche per le categorie dei dipendenti pubblici tra le quali è ricompresa il personale della Polizia di Stato, la previdenza complementare. EQUO INDENNIZZO INDENNITÀ UNA TANTUM PREVISTA DAL DPR 25 OTTOBRE 1981, N. 738 Al personale della Polizia di Stato in servizio e in congedo che per effetto di una infermità o lesione, riconosciuta dipendente da causa di servizio, riporti una menomazione dell integrità fisica ascrivibile a una delle categorie stabilite per legge, compete il beneficio dell equo indennizzo. Il beneficio viene concesso a domanda e il suo importo è in relazione alla gravità della menomazione, indicata dalla categoria di ascrivibilità, all età del dipendente al momento del verificarsi dell evento dannoso e alla qualifica rivestita dall interessato. Per il calcolo dell importo del beneficio bisogna prendere in considerazione lo stipendio iniziale, in godimento al momento della presentazione dell istanza di riconoscimento moltiplicandolo per il 2%. Per la prima categoria di ascrivibilità della menomazione (caso più grave: invalidità 100%), l importo del beneficio è intero; per le altre categorie, l importo dell equo indennizzo viene ridotto in base a delle percentuali correlate a ciascuna categoria di ascrivibilità dell infermità o della lesione (esem- Poliziamoderna XIV XV
9 pendenza da causa di servizio. Infatti, la Commissione medica ospedaliera, come stabilito, è tenuta soltanto a formulare la diagnosi, mentre in precedenza non solo formulava il giudizio diagnostico ma anche apposito parere sulla riconducibilità a fatti di servizio dell infermità, delle lesioni ovvero della morte. Oggi la pronuncia sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità, delle lesioni ovvero delle morti è di competenza del Comitato di verifica per le cause di servizio (organismo che opera nell ambito del ministero dell Economia e delle Finanze), che per effetto del cennato decreto del presidente della Repubblica 461/01, articolo 11 deve emettere un parere che è obbligatorio e vincolante per l amministrazione. L amministrazione che, per motivate ragioni non ritenga di conformarsi a tale parere può solo chiedere motivandola l espressione di un ulteriore parere al Comitato di cui si tratta. Il personale della Polizia di Stato che, per effetto di un infermità o lesione riconosciuta dipendente da causa di servizio, riporti una invalidità che lo rende parzialmente idoneo ai compiti di istituto può essere utilizzato, d ufficio o a domanda, in compiti compatibili con la sua ridotta capacità nonché riconducibili a quelli previsti per la qualifica rivestita (decreto del presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738). Al personale parzialmente utilizzato, che ne abbia fatto domanda, e che assuma effettivamente servizio nella nuova funzione, compete una indennità speciale una tantum, proporzionata al grado di invalidità accertato, non cumulabile con l equo indennizzo e con altre provvidenze corrisposte o da corrispondere allo stesso titolo, il cui importo è pari a quello dell equo indennizzo previsto per la categoria alla quale è stata ascritta la menomazione che ha causato l invalidità, maggiorato del 20%. La metà dell indennità speciale corrisposta (così come previsto per l equo indennizzo già liquidato art. 144 testo unico n. 1092/73), viene recuperata nell ipotesi di concessione della pensione privilegiata per la medesima infermità. TUTTI I DIRITTI RISERVATI
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