Motivazioni sottese alle proposte di modifica.

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1 ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI DEL FONDO RISPARMIO IMMOBILIARE UNO ENERGIA FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO le cui Quote di Classe A sono ammesse alle negoziazioni sul mercato telematico dedicato agli Investment Vehicles(MIV) Documento di raffronto delle proposte di modifica e delle relative motivazioni al regolamento del Fondo Risparmio Immobiliare Uno Energia Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo Chiuso deliberate dal Consiglio di Amministrazione di PensPlan Invest SGR S.p.A. in data 29 gennaio 2010 Il presente documento di raffronto è stato predisposto da PensPlan Invest SGR S.p.A. esclusivamente a fini informativi e per agevolare un intervento consapevole dei Sottoscrittori delle Quote del Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso Risparmio Immobiliare Uno Energia promosso e gestito da PensPlan Invest SGR S.p.A. (di seguito la SGR e il Fondo) all Assemblea dei Partecipanti al Fondo medesimo convocata in data 4 febbraio 2010 come comunicato mediante avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore in data 4 febbraio 2010 nonché sul sito della SGR ( Il presente documento di raffronto non è un messaggio pubblicitario e non intende in alcun modo costituire una sollecitazione del pubblico risparmio. Le informazioni rese disponibili con il presente documento non devono altresì essere intese come una raccomandazione o invito di PensPlan Invest SGR S.p.A. ad acquistare le Quote del Fondo. PensPlan Invest SGR S.p.A., i suoi amministratori, la direzione ed impiegati non potranno essere ritenuti in alcun modo responsabili per perdite, danni, costi o spese derivanti dall uso delle informazioni fornite nel documento. Le proposte di modifica del Regolamento del Fondo contenute nel presente documento saranno sottoposte all approvazione dei competenti Organi di Vigilanza nelle parti eventualmente approvate dall Assemblea dei Partecipanti.

2 Estratto del Regolamento del Fondo approvato da Banca d Italia in data 23 luglio 2008 con delibera n. 476 ed in vigore dal 29 agosto 2008 Parte A) Scheda Identificativa Proposte di modifica (evidenziate in rosso) del Regolamento del Fondo deliberate dal Consiglio di Amministrazione della SGR in data 29 gennaio 2010 e sottoposte all approvazione dell Assemblea dei Partecipanti e dei competenti Organi di Vigilanza nelle parti che saranno eventualmente approvate dall Assemblea dei Partecipanti medesima. Parte A) Scheda Identificativa 4. Banca Depositaria 4. Banca Depositaria L incarico di Banca Depositaria del Fondo è conferito a Sociètè Generale Securities Services S.p.A., con sede legale in Via Alassio 11/c Torino e Direzione Generale in Maciachini Center MAC 2, Via Benigno Crespi, 19/A Milano, e iscritta al n dell Albo delle Banche tenuto presso la Banca d Italia (di seguito, la Banca Depositaria ). Presso la predetta sede della Banca Depositaria, nonché presso le filiali di questa site nei capoluoghi di regione, i partecipanti al Fondo (di seguito, i Partecipanti ) possono prendere visione del rendiconto annuale di gestione, della relazione semestrale e del rendiconto finale di liquidazione. L incarico di Banca Depositaria del Fondo è conferito a Sociètè Generale Securities Services S.p.A., con sede legale in Via Alassio 11/c Torino e Direzione Generale in Maciachini Center MAC 2, Via Benigno Crespi, 19/A Milano, e iscritta al n dell Albo delle Banche tenuto presso la Banca d Italia (di seguito, la Banca Depositaria ). Presso la predetta sede della Banca Depositaria, nonché presso le filiali di questa site nei capoluoghi di regione, i partecipanti al Fondo (di seguito, i Partecipanti ) possono prendere visione del rendiconto annuale di gestione, della relazione semestrale e del rendiconto finale di liquidazione. Motivazioni sottese alle proposte di modifica. La rettifica di cui al punto 4 della Parte A della scheda identificativa - unitamente alla rettifica di cui all articolo 18.1 si rende necessaria per tenere conto del cambiamento della sede della Banca Depositaria.

3 5. Periodicità di calcolo del valore unitario delle quote e modalità di comunicazione Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante delle attività al netto delle eventuali passività (di seguito, il Valore Complessivo Netto ). La valutazione del Fondo è effettuata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, in base al valore corrente delle attività e delle passività che lo compongono. La valutazione del valore complessivo netto del Fondo e del valore unitario delle Quote è effettuato, in conformità con i principi e con i criteri di cui alle istruzioni emanate dalla Banca d Italia, su base semestrale dal Consiglio di Amministrazione della SGR entro: (i) 30 (trenta) giorni dalla fine dei primi sei mesi dell esercizio, in concomitanza con la redazione della relazione semestrale, e (ii) 60 (sessanta) giorni dalla fine di ogni esercizio annuale o del minor periodo in cui si procede alla distribuzione proventi, in concomitanza con la redazione del rendiconto della gestione del Fondo. Il valore unitario delle Quote è pubblicato su base semestrale sul quotidiano Il Sole 24 Ore nonché sul sito Internet della SGR. Parte B) Caratteristiche del prodotto 11. Proventi della gestione del Fondo e modalità di ripartizione 5. Periodicità di calcolo del valore unitario delle quote e modalità di comunicazione Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante delle attività al netto delle eventuali passività (di seguito, il Valore Complessivo Netto ). La valutazione del Fondo è effettuata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, in base al valore corrente delle attività e delle passività che lo compongono. La valutazione del valore complessivo netto del Fondo e del valore unitario delle Quote è effettuato, in conformità con i principi e con i criteri di cui alle istruzioni emanate dalla Banca d Italia, su base semestrale dal Consiglio di Amministrazione della SGR entro: (i) 30 (trenta) giorni dalla fine dei primi sei mesi dell esercizio, in concomitanza con la redazione della relazione semestrale, e (ii) 60 (sessanta) giorni dalla fine di ogni esercizio annuale o del minor periodo in cui si procede alla distribuzione proventi, in concomitanza con la redazione del rendiconto della gestione del Fondo. Il valore unitario delle Quote è pubblicato su base semestrale sul quotidiano Il Sole 24 OreFinanza & Mercati nonché sul sito Internet della SGR. Parte B) Caratteristiche del prodotto 11. Proventi della gestione del Fondo e modalità di ripartizione La modifica di cui al punto 5 della Parte A della scheda identificativa - unitamente alle analoghe modifiche di cui agli artt. 10, 11.5, 15.1, 19.1, 20.1, 22.3, , , e 27 - sono perseguite al fine di ridurre i costi di pubblicazione a carico del Fondo.

4 11.1 Definizione dei proventi della gestione del 11.1 Definizione dei proventi della gestione del Fondo Fondo Sono considerati proventi della gestione del Fondo gli utili, generati annualmente, al netto delle plusvalenze non realizzate nel periodo di riferimento (di seguito, le Plusvalenze Non Realizzate ), e comprensivi delle plusvalenze non realizzate nei periodi precedenti, ma che abbiano trovato realizzazione nel periodo di riferimento, rispetto ai valori dei beni immobili, dei diritti reali immobiliari, delle partecipazioni e degli altri beni detenuti dal Fondo, risultanti dal rendiconto della gestione del Fondo che la Società deve redigere secondo quanto previsto dall articolo 25 del presente Regolamento. Sono considerati proventi della gestione del Fondo gli utiliil risultato di gestione, generati generato annualmente, al netto delle plusvalenze e delle minusvalenze non realizzate nel periodo di riferimento (di seguito, le Plusvalenze e le Minusvalenze Non Realizzate ), e comprensivi delle plusvalenze e delle minusvalenze non realizzate nei periodi precedenti, ma che abbiano trovato realizzazione nel periodo di riferimento, rispetto ai valori dei beni immobili, dei diritti reali immobiliari, delle partecipazioni e degli altri beni detenuti dal Fondo, risultanti dal rendiconto della gestione del Fondo che la Società deve redigere secondo quanto previsto dall articolo 25 del presente Regolamento Procedura e tempi per il pagamento dei 11.4 Procedura e tempi per il pagamento dei proventi della gestione proventi della gestione La distribuzione dei proventi di gestione del Fondo viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione della SGR contestualmente all approvazione del rendiconto del Fondo ed effettuata nei confronti degli aventi diritto entro i 30 (trenta) giorni successivi. Sono fatte salve eventuali disposizioni di Borsa Italiana di tempo in tempo applicabili. La distribuzione dei proventi di gestione del Fondo viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione della SGR contestualmente all approvazione del rendiconto del Fondo ed effettuata nei confronti degli aventi diritto entro i 30 (trenta) giorni successivi dalla delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione in merito. Sono fatte salve eventuali disposizioni di Borsa Italiana di tempo in tempo applicabili. Con la presente modifica si propone di specificare nel testo regolamentare, coerentemente con un principio di bilanciamento degli effetti positivi e negativi, che, ai fini del calcolo dei proventi di gestione, non si tiene conto nè delle plusvalenze non realizzate nè delle minusvalenze non realizzate nel periodo di riferimento. Fermo restando il disposto di cui agli artt (in base al quale i proventi dovranno essere integralmente distribuiti entro l esercizio di competenza) e 25, comma 2, lett. b), del Regolamento del Fondo e atteso che la disciplina applicabile al caso di specie rimette al Regolamento stesso la definizione dei termini entro i quali procedere al pagamento dei proventi, la

5 prospettata modifica è volta a consentire una gestione più flessibile della tempistica di erogazione dei proventi stessi. 12. Regime delle spese 12. Regime delle spese Compenso della SGR Compenso della SGR Il compenso annuo spettante alla Società è pari allo 0,80 % (zero virgola ottanta per cento) del valore totale delle Attività del Fondo quale risulta dal rendiconto di fine anno, computato senza tenere conto delle plusvalenze non realizzate sui beni immobili e sulle partecipazioni detenute rispetto al loro valore di acquisizione. In sede di prima applicazione e fino alla redazione del primo rendiconto di fine anno, il compenso spettante alla Società verrà calcolato sul Patrimonio del Fondo inizialmente sottoscritto e versato. Il compenso come sopra definito viene riconosciuto alla Società trimestralmente e anticipatamente nella misura di 1/4 dell importo annuo spettante con valuta primo giorno lavorativo di ciascun trimestre. Entro 15 giorni dalla chiusura del periodo di richiamo degli impegni si riconosce alla Società il compenso dovuto pro-rata temporis fino alla fine del primo trimestre. Il compenso annuo spettante alla Società è pari allo 0,8070 % (zero virgola ottantasettanta per cento) del valore totale delle Attività del Fondo quale risulta dal rendiconto di fine anno, computato senza tenere conto delle plusvalenze non realizzate sui beni immobili e sulle partecipazioni detenute rispetto al loro valore di acquisizione (da intendersi quale costo storico di detti beni). In sede di prima applicazione e fino alla redazione del primo rendiconto di fine anno, il compenso spettante alla Società verrà calcolato sul Patrimonio del Fondo inizialmente sottoscritto e versato. Il compenso come sopra definito viene riconosciuto alla Società trimestralmente e anticipatamente nella misura di 1/4 dell importo annuo spettante con valuta primo giorno lavorativo di ciascun trimestre. Entro 15 giorni dalla chiusura del periodo di richiamo degli impegni si riconosce alla Società il compenso dovuto pro-rata temporis fino alla fine del primo trimestre Oneri inerenti all acquisizione e alla Oneri inerenti all acquisizione e alla In considerazione della attuale situazione di mercato, al fine di favorire la posizione dei partecipanti al Fondo, la SGR propone di ridurre il proprio compenso annuo. La precisazione di cui al testo tra parentesi è volta solo a chiarire la coincidenza del significato delle locuzioni valore di acquisizione e costo storico (espressione, quest ultima, utilizzata nel Regolamento Banca d Italia del 14 aprile 2005 nel testo vigente).

6 dismissione delle attività del Fondo dismissione delle attività del Fondo Sono a carico del Fondo gli oneri inerenti la compravendita delle attività detenute dal Fondo (es. spese connesse con le fasi propedeutiche alla scelta degli investimenti, provvigioni per intermediazione conseguenti all eventuale intervento di agenti/mediatori, costi inerenti alla compravendita di titoli/immobili, spese tecniche, spese peritali, spese notarili, spese legali, etc.). Restano a carico della Società di Gestione le spese sostenute per le operazioni di acquisto e/o vendita delle attività del Fondo non concluse. Sono in particolare a carico del Fondo gli oneri inerenti all acquisizione, per quanto non di competenza del venditore, ed alla dismissione, per quanto non di competenza dell acquirente, delle attività detenute dal Fondo, e precisamente: la compravendita delle attività detenute dal Fondo (es. le spese connesse con le fasi propedeutiche alla scelta degli investimenti, i costi relativi alle trattative preliminari per le operazioni di acquisizione e/o dismissione delle attività del Fondo, le provvigioni per intermediazione conseguenti all eventuale intervento di agenti/mediatori, costi inerenti alla compravendita di titoli/immobili, spese tecniche, spese peritali, spese notarili, spese legali, etc.)., le spese per valutazioni, verifiche, attività di consulenza e di assistenza finalizzate e comunque strumentali all acquisizione o alla vendita dei beni immobili e delle partecipazioni detenute dal Fondo. Restano a carico della Società di Gestione le spese sostenute per le operazioni di acquisto e/o vendita delle attività del Fondo non concluse. La proposta di modifica ha lo scopo di chiarire la portata della disposizione regolamentare e si propone di specificare meglio, attraverso l inserimento di un elencazione esemplificativa di maggiore dettaglio, gli oneri imputabili al Fondo, inerenti all acquisizione e alla dismissione dei beni del Fondo medesimo. 14. Il Comitato Consultivo Tecnico 14. Il Comitato Consultivo Tecnico Consultivo La modifica della rubrica dell articolo del Regolamento è volta ad eliminare un semplice refuso Costituzione e composizione del Comitato 14.1 Costituzione e composizione del Comitato

7 Tecnico Consultivo Tecnico Consultivo 1. E costituito un comitato denominato Comitato Tecnico Consultivo di cui il Consiglio di Amministrazione della SGR dovrà avvalersi in relazione alla gestione del Fondo, con funzione esclusivamente consultiva e di controllo, che delibererà sulle materie e nei casi previsti dal presente Regolamento, nel rispetto dei limiti previsti nello stesso. La responsabilità per gli investimenti e i disinvestimenti e, più in generale, per la gestione del Fondo, rimane in capo al Consiglio di Amministrazione della SGR. 2. Il Comitato Tecnico Consultivo è composto da: - Direttore Generale della Società, - Responsabile dell Area Immobiliare della Società, - due (2) Consulenti tecnici esterni di provata competenza in investimenti immobiliari, - due (2) rappresentanti dei sottoscrittori (di cui uno nominato dall Assemblea dei Partecipanti in rappresentanza dei sottoscrittori delle Quote di Classe A ed uno nominato dall Assemblea dei Partecipanti in rappresentanza dei sottoscrittori di Quote di Classe B). Laddove l Assemblea dei Partecipanti non si costituisca validamente ovvero non deliberi con le maggioranze previste dal successivo articolo 15 in ordine alla nomina dei membri del Comitato Tecnico Consultivo, risulteranno 1. E costituito un comitato denominato Comitato Tecnico Consultivo di cui il Consiglio di Amministrazione della SGR dovrà avvalersi in relazione alla gestione del Fondo, con funzione esclusivamente consultiva e di controllo, che delibererà sulle materie e nei casi previsti dal presente Regolamento, nel rispetto dei limiti previsti nello stesso. La responsabilità per gli investimenti e i disinvestimenti e, più in generale, per la gestione del Fondo, rimane in capo al Consiglio di Amministrazione della SGR. 2. Il Comitato Tecnico Consultivo è composto da: - Direttore Generale della Società, - Responsabile dell Area Immobiliare della Società, - due (2) Consulenti tecnici esterni di provata competenza in investimenti immobiliari, - due (2) rappresentanti dei sottoscrittori (di cui uno nominato dall Assemblea dei Partecipanti in rappresentanza dei sottoscrittori delle Quote di Classe A ed uno nominato dall Assemblea dei Partecipanti in rappresentanza dei sottoscrittori di Quote di Classe B). Laddove l Assemblea dei Partecipanti non si costituisca validamente ovvero non deliberi con le maggioranze previste dal successivo articolo 15 in ordine alla nomina dei membri del Comitato Tecnico Consultivo, risulteranno

8 nominati i due soggetti indicati dalla Società che li sceglierà tra i soggetti dotati di comprovata competenza in materia immobiliare, finanziaria, fiscale, economica o giuridica connessa all attività del Fondo. I membri esterni del Comitato Tecnico Consultivo restano in carica per la durata di tre anni e scadono alla data di approvazione del rendiconto della gestione del Fondo relativo all ultimo esercizio della loro carica. I membri esterni del Comitato Tecnico Consultivo sono rieleggibili. Qualora nel corso dell esercizio vengano meno uno o più componenti del Comitato Tecnico Consultivo ovvero relativamente agli stessi siano venuti meno i requisiti di indipendenza sopra indicati, il Consiglio di Amministrazione della Società provvede con propria deliberazione a sostituirli con il primo/i dei candidati non eletti dall Assemblea dei Partecipanti ovvero con il successivo/i candidato/i indicato/i in ordine progressivo nella lista proposta dal Consiglio di Amministrazione della Società, a seconda dei casi. I membri così nominati scadono insieme con quelli in carica all atto della loro nomina. Tuttavia, se viene a mancare la maggioranza dei membri del Comitato, l intero Comitato Tecnico Consultivo decade automaticamente e il Consiglio di Amministrazione della Società provvede senza indugio a convocare l Assemblea dei Partecipanti per la nomina dei loro rappresentanti nell ambito del nuovo Comitato Tecnico Consultivo. Sino alla data dell Assemblea nominati i due soggetti indicati dalla Società che li sceglierà tra i soggetti dotati di comprovata competenza in materia immobiliare, finanziaria, fiscale, economica o giuridica connessa all attività del Fondo. I membri esterni del Comitato Tecnico Consultivo restano in carica per la durata di tre anni e scadono alla data di approvazione del rendiconto della gestione del Fondo relativo all ultimo esercizio della loro carica. I membri esterni del Comitato Tecnico Consultivo sono rieleggibili. Qualora nel corso dell esercizio vengano meno uno o più componenti del Comitato Tecnico Consultivo ovvero relativamente agli stessi siano venuti meno i requisiti di indipendenza sopra indicati, il Consiglio di Amministrazione della Società provvede con propria deliberazione a sostituirli con il primo/i dei candidati non eletti dall Assemblea dei Partecipanti ovvero con il successivo/i candidato/i indicato/i in ordine progressivo nella lista proposta dal Consiglio di Amministrazione della Società, a seconda dei casi. I membri così nominati scadono insieme con quelli in carica all atto della loro nomina. Tuttavia, se viene a mancare la maggioranza dei membri del Comitato, l intero Comitato Tecnico Consultivo decade automaticamente e il Consiglio di Amministrazione della Società provvede senza indugio a convocare l Assemblea dei Partecipanti per la nomina dei loro rappresentanti nell ambito del nuovo Comitato Tecnico Consultivo. Sino alla data dell Assemblea

9 convocata per la nomina del nuovo Comitato Tecnico Consultivo, lo stesso è composto da soggetti nominati dalla Società ai sensi del precedente paragrafo, i quali decadono alla data della stessa Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione della Società può procedere alla revoca dei membri del Comitato Tecnico Consultivo solo per giusta causa ovvero allorché siano venuti meno i requisiti di indipendenza sopra indicati. Il Comitato Tecnico Consultivo elegge tra i suoi membri un Presidente e può eleggere uno o più Vicepresidenti che eserciteranno le funzioni e gli altri poteri loro attribuiti dal Comitato Tecnico Consultivo stesso. convocata per la nomina del nuovo Comitato Tecnico Consultivo, lo stesso è composto da soggetti nominati dalla Società ai sensi del precedente paragrafo, i quali decadono alla data della stessa Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione della Società può procedere alla revoca dei membri del Comitato Tecnico Consultivo solo per giusta causa ovvero allorché siano venuti meno i requisiti di indipendenza sopra indicati. Il Comitato Tecnico Consultivo elegge tra i suoi membri un Presidente e può eleggere uno o più Vicepresidenti che eserciteranno le funzioni e gli altri poteri loro attribuiti dal Comitato Tecnico Consultivo stesso. 3. I sottoscrittori di Quote di Classe B che abbiano effettuato - individualmente o collettivamente (ossia considerando in aggregato le sottoscrizioni individualmente effettuate) una sottoscrizione per controvalore pari ad almeno 13 (tredici) milioni di euro - avranno diritto di designare 1 (uno) ulteriore membro del Comitato Tecnico Consultivo, che sia in possesso di provata competenza in investimenti immobiliari, per ogni 13 (tredici) milioni di euro sottoscritti. I membri del Comitato Tecnico Consultivo così designati sono definiti membri aggiuntivi del Comitato stesso. Qualora i partecipanti, aventi diritto singolarmente o collettivamente ai sensi di L introduzione del nuovo comma 3 dell art si propone di rafforzare la funzione di controllo e consultiva del Comitato, attraverso il contributo di ulteriori membri designati, ricorrendone i presupposti, dai sottoscrittori di Quote di Classe B che possano mettere a disposizione del Fondo e di tutti i suoi partecipanti, senza oneri aggiuntivi, le loro specifiche esperienze professionali. A tal fine è stato espressamente previsto che i membri aggiuntivi abbiano, al pari dei consulenti tecnici esterni di cui all art. 14.1, comma 2, trattino terzo, una comprovata competenza in materia di investimenti immobiliari. In tal senso la modifica proposta è da

10 quanto sopra, non procedano alla designazione di uno o più membri aggiuntivi, la composizione del Comitato Tecnico Consultivo rimane quella indicata al comma 2 del presente art Ciascun membro aggiuntivo del Comitato Tecnico Consultivo può essere revocato in ogni momento, dai sottoscrittori di Quote di Classe B che risultino, singolarmente o collettivamente, titolari delle sottoscrizioni del Fondo per il valore delle quali hanno direttamente concorso alla nomina dello stesso. I partecipanti sono tenuti a revocare i membri aggiuntivi del Comitato Tecnico Consultivo dagli stessi nominati nel caso in cui cedano le quote del Fondo corrispondenti al controvalore della sottoscrizione in base al quale hanno direttamente concorso alla nomina degli stessi. I membri aggiuntivi del Comitato Tecnico Consultivo nominati collettivamente sono revocati dagli stessi partecipanti che li hanno nominati in caso di cessione della maggioranza delle Quote del Fondo che hanno concorso alla loro nomina. In ogni altro caso di cessazione della carica di un membro aggiuntivo del Comitato Tecnico Consultivo, quest ultimo è prontamente sostituito da un nuovo membro aggiuntivo nominato dai partecipanti che risultino, singolarmente o collettivamente, titolari delle Quote del Fondo corrispondenti al controvalore delle sottoscrizioni per il quale hanno direttamente concorso alla nomina del membro aggiuntivo da sostituire. I nuovi membri intendersi formulata anche nell interesse dei sottoscrittori di Quote di Classe A.

11 aggiuntivi così nominati restano in carica fino alla scadenza naturale del periodo di carica del membro sostituito. 15. Assemblea dei Partecipanti 15. Assemblea dei Partecipanti 15.1 Convocazione e diritto di intervento 15.1 Convocazione e diritto di intervento 1. I Partecipanti si riuniscono in un assemblea (di seguito, la Assemblea dei Partecipanti ) per deliberare sulle materie indicate nel successivo paragrafo 15.4, nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui al presente Regolamento e della normativa di volta in volta applicabile. L Assemblea dei Partecipanti è convocata dal Consiglio di Amministrazione della SGR in Italia, anche al di fuori della sede legale della SGR o, in mancanza, dal Presidente dell Assemblea di cui al successivo paragrafo 15.2, o, in sua assenza, dal Presidente del Comitato Tecnico Consultivo. L Assemblea dei Partecipanti deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione della SGR la prima volta, tempestivamente dopo la chiusura del collocamento, per nominare il Presidente dell Assemblea e i membri del Comitato Tecnico Consultivo, nonché successivamente senza indugio quando debba deliberare sulle materie di propria competenza. Essa è convocata, altresì, alla scadenza del triennio di durata del Comitato Tecnico Consultivo o in caso di decadenza dello stesso per nominare i nuovi membri, così come in caso 1. I Partecipanti si riuniscono in un assemblea (di seguito, la Assemblea dei Partecipanti ) per deliberare sulle materie indicate nel successivo paragrafo 15.4, nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui al presente Regolamento e della normativa di volta in volta applicabile. L Assemblea dei Partecipanti è convocata dal Consiglio di Amministrazione della SGR in Italia, anche al di fuori della sede legale della SGR o, in mancanza, dal Presidente dell Assemblea di cui al successivo paragrafo 15.2, o, in sua assenza, dal Presidente del Comitato Tecnico Consultivo. L Assemblea dei Partecipanti deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione della SGR la prima volta, tempestivamente dopo la chiusura del collocamento, per nominare il Presidente dell Assemblea e i membri del Comitato Tecnico Consultivo, nonché successivamente senza indugio quando debba deliberare sulle materie di propria competenza. Essa è convocata, altresì, alla scadenza del triennio di durata del Comitato Tecnico Consultivo o in caso di decadenza dello stesso per nominare i nuovi membri, così come in caso La modifica di cui all art. 15.1, comma 3, è finalizzata ad allineare i meccanismi di funzionamento dell Assemblea dei Partecipanti a quanto previsto dall art. 37,

12 in cui venisse a mancare il Presidente dell Assemblea ai fini della sua sostituzione, nonché quando ne facciano richiesta tanti Partecipanti che siano titolari di almeno il 10% (dieci per cento) delle Quote del Fondo in circolazione e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. 2. La convocazione dell Assemblea dei Partecipanti si effettua mediante avviso da pubblicarsi sul quotidiano Il Sole 24 Ore, nonché sul sito internet della SGR almeno 30 (trenta) giorni prima della data fi ssata per l adunanza, indicando il giorno, il luogo e l ora dell adunanza, l ordine del giorno nonché tutte le informazioni necessarie in merito al diritto di intervento e per l esercizio del diritto di voto. Tale avviso dovrà contenere anche l avvertenza che il voto potrà essere esercitato per corrispondenza precisando: - le modalità ed i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto; - l indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale deve pervenire al destinatario. Trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme sull esercizio del diritto di voto per corrispondenza contenute nel Titolo IV, Capo II (Voto per corrispondenza), del Regolamento Consob n /99 e successive modifiche ed integrazioni. in cui venisse a mancare il Presidente dell Assemblea ai fini della sua sostituzione, nonché quando ne facciano richiesta tanti Partecipanti che siano titolari di almeno il 10% (dieci per cento) del valore delle Quote del Fondo in circolazione e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. 2. La convocazione dell Assemblea dei Partecipanti si effettua mediante avviso da pubblicarsi sul quotidiano Il Sole 24 OreFinanza & Mercati, nonché sul sito internet della SGR almeno 30 (trenta) giorni prima della data fi ssata per l adunanza, indicando il giorno, il luogo e l ora dell adunanza, l ordine del giorno nonché tutte le informazioni necessarie in merito al diritto di intervento e per l esercizio del diritto di voto. Tale avviso dovrà contenere anche l avvertenza che il voto potrà essere esercitato per corrispondenza precisando: - le modalità ed i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto; - l indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale deve pervenire al destinatario. Trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme sull esercizio del diritto di voto per corrispondenza contenute nel Titolo IV, Capo II (Voto per corrispondenza), del Regolamento Consob n /99 e successive modifiche ed integrazioni. comma 2-bis del Testo Unico della Finanza, riprendendone la medesima formulazione letterale, al fine di eliminare ogni possibile dubbio interpretativo e assicurando, quindi, il buon funzionamento dell Assemblea stessa. La modifica di cui all art. 15.1, comma 2, - unitamente alle analoghe modifiche di cui al punto 5 della Parte A della scheda identificativa e di cui agli artt. 10, 11.5, 19.1, 20.1, 22.3, , , e 27 - persegue il fine di ridurre i costi di pubblicazione a carico del Fondo.

13 3. Hanno diritto a partecipare all Assemblea dei Partecipanti quei Partecipanti che risultino titolari di Quote da almeno 2 (due) giorni antecedenti alla data fissata per l adunanza. I Partecipanti possono farsi rappresentare nell Assemblea dei Partecipanti, giusta delega, anche da terzi. La delega può essere conferita solo per singola Assemblea dei Partecipanti, non può essere rilasciata in bianco ed è sempre revocabile con atto da farsi pervenire al rappresentante almeno il giorno antecedente quello previsto per l adunanza. I Partecipanti non potranno delegare la SGR, i suoi soci, i suoi amministratori, sindaci, direttori generali e dipendenti, nonché le società del gruppo della SGR, amministratori, sindaci, direttori generali e dipendenti di tali soggetti. 4. I Partecipanti possono farsi rappresentare nell Assemblea dei Partecipanti, giusta delega, anche da terzi. La delega può essere conferita solo per singola Assemblea dei Partecipanti. I Partecipanti possono farsi rappresentare nell Assemblea dei Partecipanti, giusta delega, anche da terzi. La delega può essere conferita solo per singola Assemblea dei Partecipanti, non può essere rilasciata in bianco ed è sempre revocabile con atto da farsi pervenire al rappresentante almeno il giorno antecedente quello previsto per l adunanza. I Partecipanti non potranno delegare la SGR, i suoi soci, i suoi amministratori, sindaci, direttori 3. Hanno diritto a partecipare all Assemblea dei Partecipanti quei Partecipanti che risultino titolari di Quote da almeno 25 (duecinque) giorni antecedenti alla data fissata per l adunanza. I Partecipanti possono farsi rappresentare nell Assemblea dei Partecipanti, giusta delega, anche da terzi. La delega può essere conferita solo per singola Assemblea dei Partecipanti, non può essere rilasciata in bianco ed è sempre revocabile con atto da farsi pervenire al rappresentante almeno il giorno antecedente quello previsto per l adunanza. I Partecipanti non potranno delegare la SGR, i suoi soci, i suoi amministratori, sindaci, direttori generali e dipendenti, nonché le società del gruppo della SGR, amministratori, sindaci, direttori generali e dipendenti di tali soggetti. 4. I Partecipanti possono farsi rappresentare nell Assemblea dei Partecipanti, giusta delega, anche da terzi. La delega può essere conferita solo per singola Assemblea dei Partecipanti. I Partecipanti possono farsi rappresentare nell Assemblea dei Partecipanti, giusta delega, anche da terzi. La delega può essere conferita solo per singola Assemblea dei Partecipanti, non può essere rilasciata in bianco ed è sempre revocabile con atto da farsi pervenire al rappresentante almeno il giorno antecedente quello previsto per l adunanza. I Partecipanti non potranno delegare la SGR, i suoi soci, i suoi amministratori, sindaci, direttori generali La modifica di cui all art. 15.1, comma 3, è volta a rafforzare il buon funzionamento dell Assemblea dei Partecipanti, alla luce dell ammissione alle negoziazioni delle Quote di Classe A del Fondo, nonchè ad agevolare l organizzazione dell Assemblea.

14 generali e dipendenti, nonché le società del gruppo della SGR, amministratori, sindaci, direttori generali e dipendenti di tali soggetti. e dipendenti, nonché le società del gruppo della SGR, amministratori, sindaci, direttori generali e dipendenti di tali soggetti Riunione dell Assemblea 15.3 Riunione dell Assemblea 1. L Assemblea dei Partecipanti è regolarmente costituita con la presenza di tanti Partecipanti che siano complessivamente titolari di Quote pari al 30% (trenta per cento) delle Quote in circolazione. Ogni Quota attribuisce un voto, ma il voto non potrà essere legittimamente espresso dal Partecipante nelle deliberazioni in cui abbia, direttamente o per conto di terzi, un interesse in conflitto con quelli del Fondo. L esercizio del diritto di voto relativo alle Quote che siano state acquistate o sottoscritte, anche nell ambito della prestazione dell attività di gestione collettiva, dalla SGR, dal suo socio, amministratori non indipendenti, direttori generali e sindaci, nonché da altre società del gruppo della SGR, amministratori non indipendenti, direttori generali e sindaci di tali soggetti, è sospeso per tutto il periodo in cui i suddetti ne hanno, anche indirettamente, la titolarità. Tali Quote contribuiranno a determinare i quorum costitutivi ma non quelli deliberativi. 2. L Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Per l adozione delle delibere aventi ad oggetto le materie di seguito specifi cate, sarà in ogni caso necessario il voto favorevole di almeno il 30% (trenta per cento) delle Quote in circolazione, salvo le 1. L Assemblea dei Partecipanti è regolarmente costituita con la presenza di tanti Partecipanti che siano complessivamente titolari di Quote pari al 30% (trenta per cento) delle Quote in circolazionedel patrimonio sottoscritto del Fondo. Ogni Quota attribuisce un voto, ma il voto non potrà essere legittimamente espresso dal Partecipante nelle deliberazioni in cui abbia, direttamente o per conto di terzi, un interesse in conflitto con quelli del Fondo. L esercizio del diritto di voto relativo alle Quote che siano state acquistate o sottoscritteal patrimonio del Fondo che sia stato acquistato o sottoscritto, anche nell ambito della prestazione dell attività di gestione collettiva, dalla SGR, dal suo socio, amministratori non indipendenti, direttori generali e sindaci, nonché da altre società del gruppo della SGR, amministratori non indipendenti, direttori generali e sindaci di tali soggetti, è sospeso per tutto il periodo in cui i suddetti ne hanno, anche indirettamente, la titolarità. Tali Quote contribuirannotale quota di patrimonio contribuirà a determinare i quorum costitutivi ma non quelli deliberativi. 2. L Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Per l adozione delle delibere aventi ad oggetto le materie di seguito specifi cate, sarà in ogni caso necessario il Le modifiche proposte di cui agli articoli 15.3, commi 1 e 2, sono finalizzate a semplificare i meccanismi di funzionamento dell Assemblea dei Partecipanti e, contemporaneamente, ad allinearli a quanto previsto dall art. 37, comma 2-bis del Testo Unico della Finanza, riprendendone la medesima formulazione letterale. Ciò anche al fine di eliminare ogni possibile dubbio interpretativo e di rafforzare il buon funzionamento dell Assemblea stessa.

15 diverse maggioranze previste dal Regolamento: (a) approvazione di modifi che al presente Regolamento nei limiti di cui al successivo paragrafo 23; (b) rimozione e sostituzione della SGR in conseguenza di atti dolosi, gravemente colposi o fraudolenti della stessa, con una nuova società di gestione del risparmio ai sensi del paragrafo 16.1 voto favorevole di almeno il 30% (trenta per cento) delle Quote in circolazione, salvo le diverse maggioranze previste dal Regolamento: (a)approvazione di modifi che al presente Regolamento nei limiti di cui al successivo paragrafo 23; (b) rimozione e sostituzione della SGR in conseguenza di atti dolosi, gravemente colposi o fraudolenti della stessa, con una nuova società di gestione del risparmio ai sensi del paragrafo 16.1 con il voto favorevole del 50% (cinquanta per cento) più una quota degli intervenuti in Assemblea. Il Quorum deliberativo non potrà in ogni caso essere inferiore al 30% (trenta per cento) del valore di tutte le Quote in circolazione. 21. Valore nominale delle Quote e dematerializzazione Le quote di partecipazione al Fondo, come specificato nel precedente articolo 1 del presente regolamento, sono suddivise in due classi: - il valore nominale di ciascuna quota di Classe A è di ,00 euro; - il valore nominale di ciascuna quota di Classe B è di ,00 euro. Come meglio descritto nel successivo articolo (d) le quote di Classe A e di Classe B partecipano in diversa misura al piano di riparto 21. Valore nominale delle Quote e dematerializzazione Le quote di partecipazione al Fondo, come specificato nel precedente articolo 1 del presente regolamento, sono suddivise in due classi: - il valore nominale di ciascuna quota di Classe A è di ,00 euro; - il valore nominale di ciascuna quota di Classe B è di , ,00 euro. Come meglio descritto nel successivo articolo (d) le quote di Classe A e di Classe B partecipano in diversa misura al piano di riparto Fermo restando quanto previsto nella parte A Scheda identificativa, paragrafo 1, del presente Regolamento in materia di quote in lock-up, la modifica proposta è finalizzata ad agevolare la negoziabilità delle Quote di Classe B facilitando in tale modo l ingresso nel Fondo di un maggior numero di investitori qualificati.

16 finale in occasione della liquidazione del Fondo. finale in occasione della liquidazione del Fondo.

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