Rag. Silvano Nieri. Commercialista, Revisore Contabile, Curatore Fallimentare
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1 Regime IVA del commercio elettronico REGIME IVA COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO PRESTAZIONI RESE A PRIVATI ITALIANI DA PARTE DI SOGGETTI EXTRA-UE PRESTAZIONI RESE A PRIVATI DA PARTE DI SOGGETTI ITALIANI PRESTAZIONI TRA SOGGETTI PASSIVI ITALIANI E SOGGETTI PASSIVI UE PRESTAZIONI TRA SOGGETTI PASSIVI ITALIANI E SOGGETTI PASSIVI EXTRA-UE Tel Fax Circolare pagina n 1
2 A tutti i Clienti Loro Sedi Circolare n Poggio a Caiano, gennaio 2011 Regime IVA del commercio elettronico Il commercio elettronico può essere di due tipi: -indiretto (offline): riferito alla cessione di beni materiali in cui le parti utilizzano lo strumento mediale per concludere il contratto ed eseguire il pagamento, salvo poi, in un secondo momento, spedire il bene utilizzando le vie tradizionali seguendo il sistema delle "vendite per corrispondenza" (o "vendite a domicilio") con la precisazione che le vendita a distanza, a domicilio, su catalogo, per corrispondenza e simili, regolate dal D.Lgs. 185/99, sono compravendite di prodotti che si perfezionano senza che vi sia un contatto diretto tra consumatore e venditore o un suo rappresentante. Comprendono sia i contratti via internet, sia quelli conclusi, ad esempio, tramite teletext o telefono; ai fini IVA si realizza una cessione di beni; -diretto (online): riferito alla cessione elettronica di beni virtuali (fornitura di siti web, di programmi, di immagini, di testi e di informazioni, accesso a banche dati, fornitura di musica, film e giochi, formazione a distanza, programmi artistici, sportivi, culturali, di intrattenimento ecc.) che costituisce una prestazione di servizi, in quanto consente alle parti di concludere la transazione con scarico telematico del prodotto acquistato sotto forma di file digitale con contemporanea esecuzione del pagamento in linea. E evidente, quindi, che le medesime operazioni di "commercio elettronico" possono avere diversi momenti di effettuazione e differenti criteri di territorialità Per Commercio Elettronico si intende qualsiasi iniziativa di supporto ad un attività commerciale che venga svolta utilizzando il canale telematico Internet. Da un punto di vista giuridico non esiste, in effetti, una definizione del commercio elettronico; solo dall esame di alcune direttive comunitarie è possibile desumere che può essere definito commercio elettronico l attività commerciale caratterizzata da transazioni per via elettronica, che consiste nella: commercializzazione di beni e servizi; distribuzione on-line di prodotti in formato digitale; effettuazione di operazioni finanziarie e di borsa; stipula di appalti pubblici e applicazione di procedure di tipo transattivo della Pubblica Amministrazione. Si tratta, in ogni caso, di uno scambio commerciale che viene effettuato attraverso un canale elettronico di acquisto di beni e servizi, in cui il cliente sceglie on-line il prodotto (comunemente viene denominato e- commerce). Allo stato attuale, esistono tre diversi canali elettronici di commercio: 1. la televisione interattiva (ovvero la televisione digitale terrestre, DTT), attraverso la quale il consumatore acquista beni e servizi effettuando l ordine direttamente e utilizzando il telecomando; 2. le vendite televisive on-line, quando il consumatore assiste alla vendita dei prodotti e servizi in diretta televisiva ed effettua l acquisto chiamando il numero dedicato; 3. le vendite in Internet, quando il consumatore acquista beni e servizi utilizzando uno strumento che consente la navigazione in Internet. A seconda dei soggetti che partecipano al processo di vendita, le tipologie di commercio elettronico vengono classificate nel seguente modo: business to consumer (B2C), è destinato al consumatore finale. Attraverso questo sistema di vendita, gli operatori del commercio elettronico (business o imprese) offrono servizi e prodotti via Internet al consumatore finale (consumer); business to business (B2B), ha lo scopo di incrementare le transazioni e gli affari tra aziende; business to administration, fa riferimento esclusivamente ai rapporti, gestiti mediante reti telematiche, fra le imprese e gli enti non commerciali. Le diverse forme di e-commerce possono avere ad oggetto: Tel Fax Circolare pagina n 2
3 beni materiali: in questo caso si parla di commercio elettronico indiretto (off-line). Sul sito web, il venditore mette a disposizione il catalogo dei prodotti con le caratteristiche merceologiche, le condizioni di consegna e i prezzi. Il cliente procede a effettuare l ordine per via telematica, ma riceve la consegna fisica dei beni a domicilio attraverso i canali tradizionali, e cioè tramite vettore o spedizioniere nel caso di importazione, con pagamento al venditore (con carta di credito), oppure al vettore che consegna; beni immateriali o digitalizzati (assimilati ai servizi): in tal caso si parla di commercio elettronico diretto (on-line), in cui l intera transazione commerciale, ivi inclusa la consegna del bene, avviene per via telematica, attraverso, cioè, la fornitura in rete di prodotti virtuali. I servizi e i beni ( software, siti web, immagini, testi, basi di dati, musica, film, eccetera) vengono dematerializzati alla partenza dal prestatore e materializzati all arrivo dal destinatario (download). Tipologie di commercio elettronico: distinzione per oggetto della contrattazione - beni materiali: commercio elettronico indiretto (off-line) - beni immateriali o digitalizzati commercio elettronico diretto (on-line) La suddetta distinzione, unitamente alle caratteristiche dei soggetti coinvolti nella transazione commerciale, assume importanza basilare ai fini dell individuazione della corretta disciplina fiscale applicabile alle diverse fattispecie. Per ambo le tipologie di commercio elettronico, diretto ed indiretto, vigono regole diverse circa gli adempimenti ed il regime Iva da applicare; le due metodologie, infatti, rappresentano fattispecie differenti per natura e per modalità di espletamento. Preliminarmente occorre ricordare come le vendite on-line siano state ricondotte nell'ambito delle vendite a distanza. ll D.Lgs. n.185 del 22 maggio 1999, recependo la direttiva n.97/7/ce relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, ha infatti equiparato le vendite on-line a quelle forme di vendita che portano alla conclusione di un contratto senza che avvenga mai la presenza fisica simultanea di compratore e venditore. Partendo dal presupposto secondo cui: le transazioni dirette sono riconducibili all'ipotesi di prestazioni di servizio, mentre quelle indirette a vere e proprie cessioni di beni, possono essere tratteggiate le regole Iva applicabili alle diverse fattispecie. Il commercio elettronico indiretto è costituito da quelle transazioni nelle quali la cessione giuridica del bene e la conclusione del contratto tra venditore e cliente si perfezionano per via telematica, mentre la consegna fisica del bene avviene attraverso i canali tradizionali. Nel commercio elettronico indiretto, pertanto, la cessione, ai fini dell applicazione dell Iva viene assimilata alle vendite per corrispondenza, con la conseguente applicazione delle relative norme interne, comunitarie e internazionali. Considerato che ai fini fiscali l operazione si intende realizzata solo al momento della consegna materiale del bene a destinazione, la tassazione deve avvenire nei modi tradizionali e, cioè: in dogana, se si tratta di importazione da Paesi non appartenenti all Unione europea, ovvero come vendita a distanza, allorché l operazione viene effettuata in ambito comunitario tra un fornitore e un consumatore privato, residenti in due diversi Stati, entrambi appartenenti all Unione europea. Analizziamo di seguito le diverse fattispecie. Operazioni interne: le operazioni di commercio elettronico indiretto effettuate tra soggetti entrambi residenti nel territorio italiano, ivi incluse le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, la disciplina Iva applicabile è quella delineata dalle disposizioni contenute nel DPR n. 633 del Le operazioni in esame, essendo equiparate alle vendite per corrispondenza, non sono soggette all obbligo di certificazione mediante emissione di fattura o mediante emissione di scontrino fiscale o di ricevuta. OSSERVA Operazioni intracomunitarie: Le operazioni di commercio elettronico indiretto che hanno luogo tra soggetti residenti in due Paesi diversi, entrambi appartenenti all Unione europea, essendo equiparate alla vendite a distanza, sono destinatarie, nell ambito della disciplina Iva applicabile alle operazioni intracomunitarie, contenuta negli: art. 40, comma 4, lettera b) (acquisti comunitari), del D.L. n. 331 del art. 41, comma 1, lettera b) (cessioni comunitarie), del D.L. n. 331 del In particolare, è prevista: Tel Fax Circolare pagina n 3
4 nell ipotesi di acquisti (cedente comunitario e acquirente privato fiscalmente residente nel territorio italiano), l applicazione dell Iva in Italia, se il cedente comunitario ha effettuato vendite nei confronti di privati italiani nell anno precedente o in corso d anno, per un ammontare pari o superiore a euro (in tale caso, il soggetto comunitario è tenuto a nominare un rappresentante fiscale, ovvero a procedere all identificazione diretta in Italia,ai sensi dell articolo 35-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, al fine di assolvere gli obblighi ai fini Iva nei confronti dell Erario italiano). Viceversa, in caso di non superamento del predetto limite, il cedente comunitario può scegliere di assoggettare l operazione ad Iva nel suo Stato di residenza; nell ipotesi di cessioni (cedente soggetto Iva italiano e acquirente privato consumatore residente in altro Stato membro dell Ue), l applicazione dell Iva in Italia se l ammontare delle cessioni effettuate nell altro Stato membro non ha superato, nell anno solare precedente, né supera in quello in corso, la soglia di euro, ovvero la soglia dell eventuale minore ammontare al riguardo stabilito dallo Stato di destinazione dei beni. Se, invece, il fatturato realizzato dall impresa italiana nell altro Stato membro supera tale soglia, l operazione deve essere assoggettata a imposta nello Stato di residenza dell acquirente, e l imprenditore italiano è tenuto a nominare un proprio rappresentante fiscale ovvero a identificarsi direttamente in tale Stato. L operatore italiano può, in ogni caso, optare per l applicazione dell imposta nell altro Stato membro, dandone comunicazione all Amministrazione finanziaria italiana nella dichiarazione Iva; nell ipotesi in cui cedente e acquirente, residenti in differenti Stati comunitari, siano entrambi soggetti passivi Iva, l applicazione dell Iva secondo le regole dettate in via generale per gli acquisti intracomunitari, con detassazione della vendita e tassazione in Italia da parte del soggetto identificato attraverso il meccanismo del reverse charge. Operazioni internazionali. Per quanto riguarda le operazioni di commercio elettronico aventi ad oggetto beni provenienti da Stati non appartenenti all Unione europea, ovvero beni ceduti da soggetti italiani ad acquirenti residenti in Paesi non comunitari, si rendono applicabili le disposizioni previste dagli: artt. 67 e ss. del DPR n. 633/72 per le importazioni: segue che, se il bene acquistato, indipendentemente dal fatto che l acquirente sia o meno soggetto passivo Iva, proviene da un Paese non appartenente all Unione europea, si configura un importazione e l Iva, applicata in dogana, dovrà essere assolta congiuntamente alle imposte doganali. art. 8 DPR n. 633/72 per le esportazioni: segue che se un soggetto Iva italiano che effettua una cessione di beni nei confronti di clienti esteri (sia imprese sia consumatori) non residenti nel territorio comunitario, trova applicazione la disciplina riservata alle cessioni all esportazione che prevede l emissione di una fattura senza applicazione dell imposta. REGIME IVA COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO. Disciplina generale del DPR n.633/72 venditore acquirenze Tipo di tassazione iva italiano Privato italiano Iva italiana italiano Impresa italiana Fatturazione con iva italiana italiano Privato comunitario 1)par volume affari fino a 100 mila, iva italiana 2)per volume affari oltre 100 mila iva del paese dell acquirente e nomina rappresentante fiscale nel paese dell acquirente italiano Impresa comunitaria Fatturazione non imponibile art.41 dl 331/93 l acquirente provvederà a versare l iva nel proprio paese italiano Privato extraeuropeo Non imponibile iva art 8 633/72 italano Impresa extraeuropea Fatturazione non imponibile art.8 633/72 COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO cessione giuridica si perfezionano per via telematica conclusione del contratto OGGETTO (software, siti web, immagini, testi, basi di dati, musica, film, ecc.), originariamente dematerializzati Tali operazioni rappresentano sempre, ai fini dell imposta sul valore aggiunto, prestazioni di servizi: ne consegue che, ai fini dell imposizione, occorre fare riferimento alla località di fruizione. Ciò deriva dal contenuto della direttiva n.12002/38/ce recepita nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 1 agosto 2003, n.273, che all'art.1, comma 1, lettera a), che ha qualificato le forniture on-line (tramite Internet) come "servizi prestati tramite mezzi elettronici", fornendone il seguente elenco a titolo illustrativo: Tel Fax Circolare pagina n 4
5 fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature; fornitura di software e relativo aggiornamento; fornitura di immagini, testi e informazioni e messa disposizione di basi di dati; fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d'azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento; fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza. Per l adempimento degli obblighi in materia di Iva connessi ai servizi di commercio elettronico diretto (in cui il bene oggetto della transazione, ad esempio libro, software, consultazione di banche dati, elaborazione dati, servizi finanziari on-line, video, immagine, musica, ecc., è fornito al cliente direttamente via Interne), resi da soggetti non residenti nella Comunità europea nei confronti di committenti privati consumatori residenti in Italia o in un altro Stato membro dell Unione europea, l art.74 quinquies DPR 633/1972 ha reso operativo un particolare regime speciale Iva, consistente nella facoltà, concessa ai prestatori extracomunitari che forniscono servizi tramite mezzi elettronici nei confronti di committenti privati consumatori nazionali, di assolvere gli obblighi afferenti a tali transazioni identificandosi nel territorio di uno qualsiasi degli Stati membri dell Unione europea. Una volta scelto lo Stato membro di registrazione, l operatore extra-ue che opta per tale regime speciale procedendo alla propria identificazione è esonerato dall emissione delle relative fatture nonché dall osservanza degli obblighi di cui al Titolo II del DPR 633/1972 (registrazione, liquidazione, dichiarazione annuale, ecc.). Per le prestazioni di servizi realizzate tramite commercio elettronico diretto, il luogo di tassazione delle medesime è identificato nel territorio dello Stato qualora le prestazioni siano rese nei confronti di committenti soggetti passivi d imposta in Italia che le utilizzano nel territorio italiano o in quello della Comunità europea (art.7, co.4, lett.d), DPR 633/1972). In tale fattispecie non è possibile, inoltre, per il prestatore non residente avvalersi delle disposizioni dell art.35-ter, DPR 633/1972 introdotte dal DLgs ,n.191 in tema di identificazione diretta o di quelle relative alla nomina di un rappresentante fiscale, ai sensi del co.1 dell art.17, DPR 633/1972, di conseguenza, è ad esclusivo carico del committente residente l obbligo derivante dall assolvimento dell Iva relativa a tali prestazioni da attuare mediante autofatturazione, ex art.17, co.3, ultimo periodo, DPR 633/1972 (cd.reverse charge). Nel caso in cui il prestatore residente fuori della Comunità europea non volesse avvalersi di tale regime speciale, deve adempiere agli obblighi relativi alle operazioni in oggetto (le quali, alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs 273/2003, si considerano effettuate nel territorio di residenza dell acquirente privato consumatore) esclusivamente mediante l identificazione diretta prevista dall art.35-ter, DPR 633/1972 oppure tramite un proprio rappresentante fiscale. Focalizzato quanto sopra, si riassume il trattamento Iva applicabile al commercio elettronico diretto, a seguito del recepimento della c.d. Direttiva Servizi ad opera del D.Lgs n. 18/2010. PRESTAZIONI RESE A PRIVATI ITALIANI DA PARTE DI SOGGETTI EXTRA-UE L art. 7-sexies, comma 1, lett. f), DPR n. 633/72, in deroga alla regola generale contenuta nell art. 7-ter, DPR n. 633/72, prevede espressamente la rilevanza ai fini IVA in Italia delle prestazioni rese tramite mezzi elettronici da parte di un soggetto extra-ue nei confronti di un privato domiciliato in Italia o ivi residente senza domicilio all estero. L IVA va, pertanto, applicata in Italia in quanto si presume che le prestazioni sono ivi utilizzate. Attenzione Per le prestazioni in esame l operatore extra-ue dovrà identificarsi nello Stato UE in cui le stesse sono eseguite (salvo che non disponga di una stabile organizzazione) al fine di assolvere l IVA in tale Stato. Per evitare che i prestatori extra-ue debbano identificarsi in ogni Stato UE nel quale operano, è stata introdotta una disciplina agevolativa, in base alla quale gli stessi possono identificarsi in qualsiasi Stato UE al fine di poter eseguire i versamenti d imposta relativi a tutte le operazioni realizzate nell UE nei confronti di privati. Nell ambito dell ordinamento nazionale la disciplina è contenuta, come sopra riassunto, nell art. 74-quinquies del DPR n. 633/72. PRESTAZIONI RESE A PRIVATI DA PARTE DI SOGGETTI ITALIANI Alle prestazioni di servizi rese a privati italiani (o UE) da parte di soggetti stabiliti in Italia è applicabile la regola generale di cui all art. 7-ter, comma 1, lett. b), DPR n. 633/72 in base alla quale rileva il luogo di stabilimento del prestatore. Tali prestazioni sono assoggettate ad IVA in Italia.Da tale regola si può desumere che i servizi resi a privati italiani da parte di soggetti stabiliti nell UE sono assoggettati ad IVA nello Stato UE del prestatore. Tel Fax Circolare pagina n 5
6 Attenzione Nel caso in cui un soggetto stabilito in Italia esegua prestazioni di servizi verso privati extra-ue, l operazione è considerata fuori campo IVA ai sensi dell art. 7-septies, lett. i), DPR n. 633/72. PRESTAZIONI TRA SOGGETTI PASSIVI ITALIANI E SOGGETTI PASSIVI UE Alle prestazioni di servizi rese tra soggetti passivi UE è applicabile la regola contenuta nell art. 7-ter, comma 1, lett. a), DPR n. 633/72, in base alla quale la territorialità è collegata esclusivamente al committente. Pertanto, tali prestazioni sono assoggettate ad IVA in Italia se rese a soggetti passivi ivi stabiliti. Il committente nazionale è tenuto ad assolvere gli adempimenti IVA con l emissione dell autofattura ai sensi dell art. 17, comma 2, DPR n. 633/72. NOTA BENE In luogo dell autofattura l Agenzia delle Entrate nella Circolare , n. 12/E ha precisato che è possibile procedere all integrazione della fattura emessa dal prestatore UE. Gli operatori italiani, a seguito delle modifiche apportate all art. 21, DPR n. 633/72, sono tenuti ad emettere fattura anche per le operazioni senza IVA di cui all art. 7-ter rese a soggetti UE. In particolare, sulla fattura va indicato anche il numero di identificazione attribuito al committente dallo Stato UE in cui lo stesso è stabilito. Inoltre, le prestazioni di servizi in esame tra operatori UE dovranno essere riepilogate nei modd. Intra servizi. PRESTAZIONI TRA SOGGETTI PASSIVI ITALIANI E SOGGETTI PASSIVI EXTRA-UE Il trattamento IVA delle prestazioni di servizi rese tra soggetti passivi italiani e soggetti passivi extra-ue è analogo a quanto sopra esaminato con riferimento ai soggetti UE, e pertanto, secondo la regola di cui all art. 7-ter, DPR n. 633/72, tali prestazioni sono assoggettate ad IVA in Italia se rese a soggetti passivi ivi stabiliti. A differenza di quanto sopra, i committenti italiani devono assolvere gli adempimenti IVA esclusivamente con l emissione di un autofattura ex art.17, comma 2, DPR n. 633/72. Per le operazioni in esame non è prevista la presentazione dei modd. Intra servizi. La territorialità IVA applicabile ai servizi rientranti nel commercio elettronicodiretto può essere così schematizzata. prestatore committente Territorialità iva italiana Soggetto passivo italiano italiano (privato o passivo) Si UE soggetto passivo NO UE soggetto privato SI EXTRA UE (soggetto provato o passivo) NO Soggetto passivo UE Italiano (soggetto passivo) SI Italiano (soggetto privato) NO Soggetto passivo extra UE Italiano (soggetto passivo<9 SI Italiano (soggetto privato) SI UE/Extra UE (soggetto passivo) NO Cordialità Silvano Nieri Tel Fax Circolare pagina n 6
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