Tutela Legale. Professioni Sanitarie. FASCICOLO INFORMATIVO Contratto di Assicurazione del Ramo Danni. Il presente Fascicolo Informativo contiene:

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1 FCC FMV Contratto di ssicurazione del amo Danni utela egale Professioni anitarie l presente Fascicolo nformativo contiene: nformativa ex art.13 del D.lgs.196 del 30/6/2003 ota nformativa Glossario Condizioni di Polizza deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza Prima della sottoscrizione leggere attentamente la ota nformativa

2 ezione utela egale ndice ota nformativa (regolamento isvap 35/2010) pag. 3 pag. 1 D C 1 - Glossario pag orme valide per tutte le professioni (artt. 1-5) pag orme che regolano il caso di sinistro (artt. 6-10) pag orme particolari professionisti rea anitaria (artt ) pag. 19

3 pag. 2 B ezione utela egale Professionisti rea sanitaria abella coperti, Franchigie e ottolimiti di indennizzo Garanzia colpita da sinistro pese per assistenza di un interprete if.to (art.) coperto (per sinistro, salvo diversa indicazione) Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione) ottolimite di indennizzo o di risarcimento o di prestazione 2 10 ore lavorative D pese per traduzioni verbali o atti del procedimento 2 uro 1.000,00 nticipo cauzione 2 uro ,00 pese per legale domiciliatario in in caso il Contraente scelga legale non abilitato presso il ribunale competente per territorio secuzione forzata 8 7 uro 3.000,00 2 tentativi per ciascun titolo esecutivo Difesa penale: anticipo spese legali e/o peritali 12b uro 2.000,00 Difesa penale: opposizione avverso sanzioni amministrative pecuniarie 12c 1.000,00 euro per violazione Vertenze contrattuali con i clienti 15 3 casi per anno Difesa civile: assistenza anche per fase giudiziale ,00 euro di valore lite

4 ota nformativa (egolamento VP 35/2010) a presente ota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall VP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell VP (ora V). nche se sono illustrate le caratteristiche essenziali del prodotto assicurativo, la presente ota informativa non sostituisce le condizioni contrattuali di cui il Contraente deve prendere visione prima della sottoscrizione del contratto.. FMZ U MP D CUZ 1 - nformazioni generali Vittoria assicurazioni s.p.a. Capogruppo del gruppo Vittoria assicurazioni sede e Direzione: italia, Milano, Via ignazio gardella nr. 2 telefono fax sito web: posta elettronica: info@vittoriaassicurazioni.it (nr. verde ) impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni a norma dell art. 65 r.d.l n. 966 del 29/4/1923 e del successivo decreto ministeriale del 26 novembre 1984 Codice fiscale e numero d iscrizione del registro imprese di Milano r.e.a. n iscritta all albo imprese di assicurazione e riassicurazione sez. i n Capogruppo del gruppo Vittoria assicurazioni iscritto all albo dei gruppi assicurativi n pag. 3 F M V 2 - nformazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa* il patrimonio netto di Vittoria assicurazioni s.p.a. ammonta a 353, milioni di euro di cui 67, milioni a titolo di capitale sociale interamente versato e 285, milioni di euro a titolo di riserve patrimoniali. l indice di solvibilità riferito alla gestione rami danni è pari a 1,6 e rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. * dati riferiti all ultimo bilancio approvato, espressi in milioni di euro. B. FMZ U C le garanzie della presente sezione sono prestate, ove richiamate, come garanzie accessorie al contratto di responsabilità Civile. il contratto può avere durata annuale o poliennale con possibilità di tacito rinnovo per periodi di un anno per ciascuna proroga. vvertenza l Contraente ha facoltà di disdetta mediante lettera raccomandata, telex o telefax da inviarsi con preavviso di 30 giorni prima della scadenza contrattuale, impedendo così il tacito rinnovo del contratto. ermini e modalità per l esercizio della medesima sono regolati dall articolo 11

5 pag. 4 F M V escindibilità annuale e proroga dell assicurazione del fascicolo C professione sezione Condizioni generali di assicurazione. 3 - Coperture assicurative offerte imitazioni ed esclusioni e coperture assicurative della ezione utela egale possono essere prestate solo se richiamata la garanzia di esponsabilità civile (si rimanda per il dettaglio all articolo 1 della ezione) le coperture assicurative offerte dalla sezione tutela legale consistono nella copertura delle spese che l assicurato deve affrontare per la difesa dei propri diritti, per procedimenti penali e/o amministrativi e controversie civili concernenti la sua attività professionale (ad esempio sono rimborsate le spese per l assistenza di un avvocato, per l intervento di un perito o consulente tecnico) le opzioni possibili sono: Difesa penale fornisce assistenza per la tutela dell assicurato qualora sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o contravvenzione, ovvero per delitto doloso (ma in tal caso solo se prosciolto o assolto ovvero se derubricata l imputazione da dolo a colpa), o per l opposizione a sanzioni amministrative o a contestazioni da parte del proprio ordine professionale o di una authority; Difesa penale e Difesa civile estende la copertura anche all assistenza, stragiudiziale e giudiziale, per controversie, promosse dall assicurato o nei suoi confronti, per danni extracontrattuali ovvero per vertenze contrattuali con i fornitori, i dipendenti e per rapporti di locazione. l assicurazione è estesa anche a coprire le richieste di risarcimento nei confronti dell assicurato per danni cagionati a terze persone in conseguenza della conduzione dei locali adibiti a studio e delle relative attrezzature. la copertura può essere estesa anche alle ipotesi di: - vertenze contrattuali con i clienti; - vertenze con il datore di lavoro; - vertenze contrattuali con i clienti e vertenze con il datore di lavoro si rimanda per il dettaglio agli articoli 2 e da 11 a 16 della sezione tutela legale. le Condizioni che disciplinano la garanzia tutela legale sono contenute nel presente fascicolo. le norme contenute nella sezione Condizioni generali di assicurazione del fascicolo rc professione si intendono applicabili nei limiti in cui non derogate o incompatibili con le norme della sezione tutela legale. vvertenza a ezione utela legale prevede casi di limitazione ed esclusione nonché condizioni di sospensione delle coperture assicurative che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo. n tema di limitazioni ed esclusioni, si rimanda a quanto previsto all articolo 18 sclusioni della ezione utela egale.

6 imitazioni ed esclusioni specifiche sono previste agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 15, 16 della ezione utela egale cui si rimanda per il dettaglio. Una particolare ipotesi di possibile riduzione della copertura assicurativa che riguarda tutte le ezioni del contratto si verifica nei casi in cui il premio sia convenuto non in cifra fissa ma in un importo variabile a seconda di determinati dati (fatturato, introiti, retribuzioni, etc.) cosiddetto premio a regolazione; si rimanda per il dettaglio all articolo 4 egolazione del premio - Condizioni generali di assicurazione contenute nel fascicolo C professione. i segnala, in tema di premio variabile, quanto previsto dall articolo 13 tudio associato - Condizioni generali di ssicurazione. l contratto prevede casi di sospensione della garanzia, validi per tutte le ezioni: si rimanda agli articoli 3 e 4.4 delle Condizioni generali di assicurazione contenute nel fascicolo C professione ed alle previsioni dell articolo 1901 del Codice Civile. l contratto prevede casi di cessazione dell assicurazione. ltre a quelli validi per tutte le ezioni, per i cui dettagli si rimanda agli articoli 6 ggravamento del rischio e 10 Casi di cessazione dell assicurazione delle Condizioni generali di assicurazione nel fascicolo C professione, la ezione utela legale prevede un caso specifico di cessazione legato alla cessazione della garanzia di C: si rimanda per i dettagli all articolo 1. pag. 5 F M V vvertenza a ezione utela legale prevede casi di carenza della garanzia assicurativa per gli aspetti di dettaglio si rimanda all articolo 5 della sezione tutela legale. vvertenza a ezione utela legale prevede la presenza di massimali, sottolimiti di indennizzo e franchigie. per i dettagli sui sottolimiti e i limiti minimi di valore per l attivazione delle prestazioni assicurative si rimanda alla tabella ed agli articoli nella stessa riportati. l Massimale è l importo, contrattualmente stabilito e riportato in polizza, che costituisce il limite entro il quale l mpresa è obbligata a rispondere nei confronti dell ssicurato in caso di sinistro che rientri nell ambito di operatività della polizza stessa. i rimanda alla voce Massimale nella ezione Glossario. l massimale rappresenta la massima esposizione anche nel caso di più professionisti assicurati: si rimanda per i dettagli alla voce Massimale nella sezione Glossario. l sottolimite è un importo ridotto rispetto al Massimale, che opera nell ambito del Massimale stesso, e costituisce il limite di esposizione dell mpresa in relazione a specifiche garanzie o prestazioni. Per i sottolimiti si rimanda per i dettagli alla abella e agli articoli nella stessa riportati. sottolimiti non si aggiungono al massimale ma operano nell ambito del massimale stesso. per una maggiore comprensione riportiamo di seguito alcune esemplificazioni numeriche volte ad illustrare il meccanismo di funzionamento degli istituti contrattuali sopra richiamati.

7 pag. 6 F M V sempio: Massimale assicurato per difesa penale per reato colposo: euro ) spese sostenute: euro l impresa tiene a proprio carico tutto. 2) spese sostenute: euro l impresa tiene a proprio carico l importo di euro ; gli ulteriori restano a carico dell assicurato Franchigie: hanno lo scopo di evitare la gestione dei sinistri di lieve entità e di sensibilizzare l attenzione dell assicurato sull utilizzo di strumenti di prevenzione al fine di evitare determinati eventi. permettono, quindi, di contenere le spese di liquidazione e di ridurre il premio delle coperture. per la sezione tutela legale, la franchigia è il valore di lite al di sotto del quale non si attiva la garanzia assicurativa. sempio: franchigia relativa alle spese per opposizione sanzioni amministrative pecuniarie; garanzia prestata per sanzioni superiori a euro ) sanzione di 800 euro le spese di opposizione restano a carico dell assicurato 2) sanzione di 1050 euro. le spese di opposizione restano a carico dell impresa. 4 - Dichiarazioni dell ssicurato in ordine alle circostanze del rischio vvertenza ssicurato/contraente prende atto che eventuali dichiarazioni false, ingannevoli e/o reticenti sulle circostanze del rischio, rese in occasione della stipulazione del contratto e/o in occasione del sinistro, legittimeranno l mpresa a respingere il danno o a riconoscerlo in misura ridotta fatta salva la facoltà dell mpresa di perseguire anche in sede penale la tutela dei propri interessi. i rimanda all articolo 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio delle Condizioni generali nonché agli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile per gli aspetti di dettaglio relativamente alle conseguenze. vvertenza l presente contratto non prevede specifici casi e/o cause di nullità a termini di legge. 5 - ggravamento e diminuzione del rischio vvertenza la sezione tutela legale non prevede casi di aggravamento o diminuzione del rischio.

8 6 - Premi il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di 1 anno ed è interamente dovuto anche se è stato concordato il frazionamento in più rate. a discrezione del Contraente il contratto può prevedere la possibilità di frazionare il premio in rate semestrali, applicando un aumento pari al 3%. vvertenza mpresa si riserva la facoltà di concordare frazionamenti del premio anche inferiori a 6 mesi, pagamenti in unica soluzione e coperture temporanee (cioè di durata inferiore a 1 anno). aumento di premio che sarà applicato nel caso di frazionamenti inferiori a 6 mesi è il seguente: Frazionamento quadrimestrale: 4% Frazionamento trimestrale: 5% l versamento del premio viene effettuato direttamente in favore di Vittoria ssicurazioni.p.. o in favore dell genzia presso cui viene stipulato il contratto. possibile provvedere al pagamento del premio mediante: - assegno bancario o circolare.. intestati all mpresa o all intermediario; - bonifico bancario; - moneta elettronica; - pagamento in conto corrente postale; - pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore. pag. 7 F M V vvertenza mpresa o l intermediario hanno la facoltà di prevedere specifici sconti, in tal caso informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di vendita dell mpresa medesima. 7 - ivalse vvertenza l contratto qui descritto non prevede ipotesi di rivalsa nei confronti dell ssicurato/contraente fatte salve eventuali ipotesi previste dalla legge. a ezione utela legale prevede ipotesi in cui D... può chiedere all ssicurato il rimborso delle prestazioni: si rimanda per il dettaglio all art. 12 della ezione. 8 - Diritto di recesso vvertenza l contratto prevede il diritto di recesso sia a favore dell ssicurato/contraente sia a favore dell mpresa. mpresa può recedere dal contratto, oltre che, come visto, per aggravamento del rischio, anche in seguito a sinistro: per i dettagli si rimanda all articolo 9 Disdetta in caso di sinistro delle Condizioni generali di ssicurazione contenute nel fascicolo C professione. el caso di contratto poliennale sia il Contraente che l mpresa hanno facoltà di

9 pag. 8 F M V recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale, senza oneri e con preavviso di 30 giorni: per i dettagli si rimanda all articolo 11 escindibilità annuale delle Condizioni generali di ssicurazione contenute nel fascicolo C professione. 9 - Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto diritti dell'ssicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. l assicurato può interrompere la prescrizione biennale tramite una semplice dichiarazione o richiesta fatta per iscritto. l interruzione della prescrizione può avvenire anche attraverso il riconoscimento del diritto dell assicurato da parte dell impresa. potesi di decadenza contemplate in polizza. il contratto prevede le seguenti ipotesi di decadenza, valide per tutte le sezioni: - in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti all atto della stipula della polizza; - in caso di mancata comunicazione all impresa degli intervenuti aggravamenti di rischio o della non accettazione da parte dell impresa degli stessi; - in caso di denuncia di sinistro presentata oltre il termine indicato in polizza; - in caso di omesso avviso all impresa dell esistenza di polizze con altri assicuratori per il medesimo rischio; - in caso di omessa denuncia di sinistro agli eventuali altri assicuratori. a ezione utela legale prevede alcune ipotesi specifiche di decadenza: si rimanda per il dettaglio all articolo 8 Gestione del caso assicurativo egge applicabile al contratto la legislazione applicabile al contratto, in base all art. 180 del D. gs. 209/2005, è quella italiana egime fiscale Di seguito viene illustrato il regime fiscale applicabile al contratto dalla normativa in vigore al momento della redazione della presente nota informativa. tassazione del premio il premio versato sul presente contratto è gravato di un imposta a carico del Contraente pari all importo indicato nel contratto di assicurazione nello specifico campo. Detrazione/Deduzione fiscale il premio del presente contratto può essere portato in deduzione dalla imposta sul reddito del professionista Contraente/assicurato. C. FMZ U PCDU QUDV, CM CV V C 12 - inistri iquidazione dell indennizzo vvertenza mpresa ha affidato la gestione dei sinistri (anche definiti Casi assicurativi) della

10 ezione utela egale a: - D... Difesa utomobilistica inistri.p., con sede in Verona, Via nrico Fermi 9/B V, el. (045) Fax (045) , sito internet: in seguito detta D... n caso di sinistro il contraente dovrà seguire le modalità, le condizioni ed i termini per la denuncia previsti e regolati dagli articoli 7, 8 e 9 della ezione tutela egale eclami fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l autorità giudiziaria, eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria assicurazioni s.p.a. - servizio reclami, Via ignazio gardella, n Milano ( servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it fax ). Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ivass - Via del Quirinale n roma. pag. 9 F M V Devono essere presentati direttamente all ivass, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti: a) l accertamento dell osservanza delle disposizioni del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n Codice delle assicurazioni - e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; b) le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l attivazione della procedura fin-net. in particolare i reclami indirizzati all ivass dovranno contenere: - nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; - individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l operato; - breve descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo già presentato direttamente all impresa corredato dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo. non rientrano nella competenza dell ivass: a) i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all attribuzione di responsabilità, che devono essere indirizzati direttamente all impresa: in caso di ricezione l ivass provvederà ad inoltrarli all impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti; b) i reclami per i quali sia già stata adita l autorità giudiziaria: l ivass provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza; c) i reclami concernenti l accertamento dell osservanza delle disposizioni del testo unico dell intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla ConsoB via g.b.martini roma;

11 pag. 10 F M V d) i reclami concernenti l accertamento dell osservanza delle disposizioni del D. lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla CoVip - via in arcione roma. in caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l ivass provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti rbitrato a ezione utela legale prevede la possibilità di ricorrere ad rbitrato. per gli aspetti di dettaglio si rimanda all articolo 9 della sezione tutela legale. e sempre possibile in ogni caso rivolgersi all autorità giudiziaria. 15) Mediazione obbligatoria espressamente salve le procedure arbitrali previste in polizza per le controversie in caso di sinistro, per la soluzione di tutte le controversie nascenti dal contratto, la legge prevede che la parte che intenda promuovere causa debba in precedenza attivare obbligatoriamente una procedura di mediazione davanti ad uno degli organismi di mediazione abilitati. si rimanda per dettagli all articolo 17 foro competente e mediazione obbligatoria. vvertenza per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, è possibile: l contattare il numero verde ; l inviare una all indirizzo di posta elettronica info@vittoriaassicurazioni.it. Per eventuali aggiornamenti delle informazioni, non di carattere normativo, contenute nel Fascicolo nformativo si rimanda alla consultazione del sito Vittoria ssicurazioni.p.. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente ota nformativa. mministratore Delegato oberto Guarena V in ottemperanza al provvedimento ivass n. 7 del 16/7/2013, si comunica che sul sito internet dell impresa è disponibile la nuova area riservata che consente ad ogni Cliente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al servizio. per registrarsi è sufficiente inserire: - Codice fiscale (o partita iva); - un indirizzo valido; e seguire le semplici istruzioni che verranno inviate dal sistema via mail. per ottenere maggiori informazioni sul servizio o ottenere assistenza sull utilizzo del sistema è attivo il numero verde

12 ccordo (v. alla voce transazione) ssicurato il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. rbitrato 1 - Glossario È una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l insorgenza. pag. 11 G ssistenza stragiudiziale È l attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice. Caso assicurativo/inistro la controversia o il procedimento per il quale è prestata l assicurazione. Contraente il soggetto che stipula l assicurazione. Contratto il contratto di assicurazione. Contravvenzione È un reato (vedi alla voce reati). nelle contravvenzioni non si considera l elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. le contravvenzioni sono punite con l arresto e/o l ammenda. Danno extracontrattuale È il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc.. tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l evento dannoso. Delitto È un reato (vedi alla voce reati) più grave della contravvenzione, che può essere commesso

13 pag. 12 G volontariamente o involontariamente. più esattamente si definisce: - delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia; - delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute; - delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto. il delitto è punito con la multa o la reclusione. Diritto civile È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo. Diritto penale È il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. la responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile (vedi alla voce Diritto civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell interesse della collettività. ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo stato. Fatto illecito Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. l illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della pubblica amministrazione. mpresa Vittoria assicurazioni spa e le eventuali coassicuratrici. nsorgenza (del caso assicurativo/sinistro) il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza di tutela legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. più semplicemente, l insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso.

14 più specificamente, l insorgenza è: - nell ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato; - nell ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l evento dannoso; - nell ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali. Massimale la somma entro la quale l impresa risponde per ogni caso assicurativo/sinistro. il Massimale resta ad ogni effetto unico anche in caso di coinvolgimento di più assicurati nel sinistro. Parti il Contraente e l impresa. pag. 13 G Polizza il documento che prova l assicurazione. Premio la somma dovuta dal Contraente all impresa. Procedimento penale inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante informazione di garanzia. Questa contiene l indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio). eato Violazione della legge penale. i reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge. anzione amministrativa Misura che l ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. È quindi solo impropriamente che le sanzioni amministrative si definiscono contravvenzioni, che invece sono veri e propri reati (vedasi la voce relativa). può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche e può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici. la competenza a comminare la sanzione amministrativa di solito è dell autorità amministrativa ma in alcuni casi viene comminata dall autorità giudiziaria. inistro (v. alla voce Caso assicurativo).

15 pag. 14 G pese di giustizia sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto penale). pese di soccombenza sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla Voce Diritto civile). pese peritali sono quelle relative all opera del perito nominato dal giudice (C.t.u.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte). ransazione/ccordo accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere. Vertenza contrattuale Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.

16 rt. 1 - Condizione di validità della garanzia utela egale Premesso che le garanzie della presente sezione vengono prestate esclusivamente in abbinamento alla garanzia di C professionale per l attività, la cessazione o la decadenza per qualsiasi motivo della garanzia di C comporta la contestuale cessazione delle garanzie della ezione utela legale. rt. 2 - ggetto dell assicurazione 2 Condizioni ezione utela legale orme valide per tutte le professioni l impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti degli assicurati, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia. Vi rientrano le spese: - per l intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; - per l intervento di un perito/consulente tecnico d ufficio e/o di un consulente tecnico di parte; - di giustizia; - liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà; - conseguenti ad una transazione autorizzata da D.a.s., comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da D...; - di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri; - di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali; - per la redazione di denunce, querele, istanze all autorità giudiziaria; - degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri; - per l indennità, posta ad esclusivo carico dell ssicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli organismi pubblici; - per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest ultima. inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all estero, in uno dei paesi ove la garanzia è operante, l impresa assicura: - le spese per l assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative; - le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di euro; - l anticipo della cauzione, disposta dall autorità competente, entro il limite massimo di euro. importo anticipato dovrà essere restituito a D... entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali D... conteggerà gli interessi al tasso legale corrente. mpresa non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l V esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e per il pagamento del contributo unificato, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza. pag. 15 U G

17 pag. 16 U G rt. 3 - ervizio di consulenza legale telefonica (ConsulD) ad integrazione delle garanzie sottoscritte, l impresa fornisce, tramite D.a.s., un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica nell ambito delle materie previste in polizza, attivabile: contattando il numero verde 800/666000; scrivendo a consuldas@das.it; collegandosi al sito rt. 4 - stensione territoriale delle garanzie per tutte le coperture le garanzie riguardano i casi assicurativi che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti: - nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale: in tutti gli tati d uropa e nei Paesi xtraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo; - nelle ipotesi di vertenze contrattuali: in tutti i Paesi dell Unione uropea, inoltre iechtenstein, Principato di Monaco e vizzera, Città del Vaticano e epubblica di an Marino; - nell ipotesi di opposizione alle sanzioni amministrative: in talia, Città del Vaticano e epubblica di an Marino. rt. 5 - nsorgenza del caso assicurativo - peratività della garanzia l caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l ssicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali. la garanzia assicurativa riguarda i casi assicurativi che insorgono: 1. dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di controversia relativa a risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale o di sanzione amministrativa; 2. trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto negli altri casi; 3. la garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi entro 360 giorni dalla cessazione del contratto; 4. se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere l mpresa per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 60 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto; 5. la garanzia opera anche prima della notifica all assicurato dell informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea (art. 374 del Codice di procedura penale), di invito a presentarsi (art. 375 del Codice di procedura penale) e di accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di procedura penale); 6. la garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti; 7. nell ipotesi di vertenze aventi per oggetto controversie di diritto civile di natura contrattuale, ove l inadempienza si riferisse a prestazione di servizi commissionata e successivamente contestata dall assicurato, si intendono comprese in garanzia anche le controversie direttamente o indirettamente derivanti da materie escluse dalle garanzie di polizza; 8. il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; 9. il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate; 10. in caso di vertenza tra più ssicurati, nell ambito dello stesso contratto, la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente.

18 rt. 6 Premessa 3 Condizioni ezione utela egale orme che regolano il caso di sinistro n relazione alla normativa introdotta dal D.gs. nr. 209 del 7/9/2005 itolo X Capo, art. 163 e 164, l mpresa ha scelto di affidare la gestione dei sinistri (anche definiti Casi assicurativi) della ezione utela egale a: - D... Difesa utomobilistica inistri.p., con sede in Verona, Via nrico Fermi 9/B V, el. (045) Fax (045) , sito internet: in seguito detta D... rt. 7 - Denuncia del caso assicurativo e scelta del legale ssicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo all genzia Vittoria a cui è assegnata la polizza. genzia Vittoria provvederà all inoltro della denuncia a D..., alla quale si dovranno trasmettere tutti gli atti e documenti occorrenti, che l ssicurato regolarizzerà a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro, facendo, inoltre, pervenire alla stessa notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo, l assicurato può indicare un legale - residente in una località facente parte del Circondario del tribunale ove ha sede l ufficio giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. e l ssicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del ribunale competente, l mpresa garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di 3.000,00. ale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno. a scelta del legale fatta dall ssicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con l mpresa o con D... pag. 17 C D rt. 8 - Gestione del caso assicurativo ricevuta la denuncia del caso assicurativo, D... (ai sensi dell art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle assicurazioni private - D.lgs n. 209 del 7/9/2005) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. a tal fine l assicurato dovrà rilasciare a D.a.s., ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. in tale fase stragiudiziale, D.a.s. valuterà l opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell organismo di mediazione. ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell assicurato presentano possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, D.a.s. trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell art. 7 Denuncia del caso assicurativo e scelta del legale. si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:

19 pag. 18 C D l ssicurato deve tenere aggiornata D... su ogni circostanza rilevante ai fini dell erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza; gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con D.., pena il mancato rimborso della relativa spesa; gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con D..., sempre che le pretese dell ssicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza; l ssicurato, senza preventiva autorizzazione di D..., non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico di D... o dell mpresa, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati da D.a.s., che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell operazione. esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi. mpresa e D... non sono responsabili dell operato di legali e periti. rt. 9 - Disaccordo sulla gestione del caso assicurativo rbitrato n caso di divergenza di opinione fra l ssicurato e D... sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all ssicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice uperiore, la questione, a richiesta di una delle Parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le Parti dovranno accordarsi. e un tale accordo non si realizza, l arbitro verrà designato dal Presidente del ribunale del Foro competente, ai sensi di legge. arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell arbitro sia sfavorevole all ssicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da D... la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da D... stessa, in linea di fatto o di diritto. rt ecupero di somme tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell assicurato, mentre spetta a D... quanto liquidato a favore anche dello stesso ssicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

20 4 - Condizioni ezione utela legale orme particolari per i professionisti dell rea anitaria rt mbito e garanzie Con riferimento all'art. 2 oggetto dell assicurazione, la garanzia riguarda la tutela dei diritti del Contraente/assicurato in qualità di libero professionista e/o dipendente di ente/azienda pubblica o privata e/o Medico convenzionato con ssn regolarmente abilitato ed iscritto al relativo albo professionale(ove previsto) e delle altre persone assicurate nell ambito dell attività professionale dichiarata in polizza. rt pzione standard: difesa procedimenti penali e sanzioni amministrative la garanzia opera: a) nel caso in cui le persone assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa; b) nel caso in cui le persone assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. in tali ipotesi, l impresa provvederà all anticipo delle spese, nel limite della somma di 2.000, in attesa della definizione del giudizio. el caso in cui il giudizio si concluda con sentenza diversa da assoluzione, proscioglimento o derubricazione del reato da doloso a colposo o in caso di estinzione del reato, per qualsiasi causa, D... richiederà richiederà allo stesso il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio. e Persone ssicurate sono sempre tenute a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell indagine penale. sono compresi i procedimenti penali per delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa; c) nel caso in cui le persone assicurate debbano presentare opposizione avanti l autorità competente avverso una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. i intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria. nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a a titolo esemplificativo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative: - Decreto legislativo n. 81/2008 (testo unico sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni; - Decreto legislativo n. 196/03 (Codice della privacy) in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali, norme analoghe e successive integrazioni. d) nel caso in cui il Contraente debba presentare opposizione, qualora gli venga contestata la violazione di norme di legge, regolamentari o di diligenza da parte del proprio ordine professionale/authority, con avvio di procedimento disciplinare a proprio carico. la tutela vale anche per l impugnazione del provvedimento sanzionatorio davanti al giudice ordinario di primo grado. pag. 19 M P C

21 pag. 20 M P C rt pzione plus: opzione standard + difesa civile olamente se richiamata in polizza la presente opzione e corrisposto il relativo premio, la garanzia opera inoltre: a) nel caso in cui le persone assicurate debbano sostenere controversie relative a danni extracontrattuali subiti da persone e/o a cose per fatto illecito di terzi; b) nel caso in cui le persone assicurate debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. ale garanzia opera soltanto nel caso in cui il caso assicurativo sia coperto da una apposita ssicurazione di esponsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta ssicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell rticolo 1917 del Codice Civile. nel caso in cui la polizza di responsabilità Civile verso terzi, pur essendo regolarmente esistente, non possa essere attivata in quanto non operante nella fattispecie in esame, la presente garanzia opera in primo rischio. esta fermo che D... si riserva di chiedere in qualsiasi momento l esibizione della polizza di esponsabilità Civile verso terzi; in mancanza di esibizione della polizza, la presente garanzia non sarà operante. c) nel caso in cui il Contraente debba sostenere vertenze per: - controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze, proprie o di controparte, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi; - controversie individuali di lavoro con soggetti identificati nel libro unico del lavoro; - controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà e altri diritti reali, riguardanti gli immobili identificati in polizza ove viene svolta l attività. rt pzione extrabis : opzione plus + vertenze col datore di lavoro olamente se richiamata in polizza la presente opzione e corrisposto il relativo premio, la garanzia viene prestata anche per la tutela dei diritti del Contraente in qualità di lavoratore subordinato o parasubordinato, qualora debba sostenere vertenze nascenti dal suo contratto di lavoro, compresa l eventuale azione di rivalsa che il datore di lavoro intenda esercitare nei suoi confronti per ottenere il risarcimento di quanto pagato a terzi. rt. 15 pzione extra: opzione plus + vertenze contrattuali con i clienti pzione maximum: opzione extrabis + vertenze contrattuali con i clienti olamente se richiamata in polizza una delle due opzioni indicate in rubrica e corrisposto il relativo premio, la garanzia viene estesa alle vertenze contrattuali con i clienti relative a contestazioni in merito a forniture di beni e/o prestazioni di servizi che l assicurato effettui, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in italia, Città del Vaticano e repubblica di san Marino, con esclusione del recupero dei crediti e con il limite di tre denunce per ciascun anno assicurativo. rt Valore in lite nelle controversie di diritto civile di natura contrattuale ed extracontrattuale per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a 1.000, la garanzia verrà prestata solo per la fase stragiudiziale, con esclusione della fase giudiziale.

22 rt Persone assicurate le garanzie operano a favore del Contraente ed inoltre delle persone che collaborano nell attività professionale, vale a dire i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro, i familiari, gli affini, i praticanti e gli stagisti. rt sclusioni a garanzia è esclusa per: - danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; - fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate; - materia fiscale, tributaria e materia amministrativa, salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni Particolari richiamate in polizza; - controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere; - controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l attività indicati in polizza; - controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili; - vertenze con stituti o nti Pubblici di ssicurazioni Previdenziali e ociali; - controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale; - controversie relative a rapporti fra oci e/o mministratori o a operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda. i intendono inoltre espressamente escluse le garanzie e le opzioni non richiamate in polizza. pag. 21 M P C

23 pag. 22 ote

24 ote pag. 23

25 pag. 24 ote

26 Vittoria ssicurazioni.p.. - Cap. oc. uro int. vers. - P. iva, c.f. e eg. mprese di Milano n ede e Direzione: talia Milano Via gnazio Gardella, 2 scritta all lbo mprese di ssicurazione e iassicurazione sezione n Capogruppo del Gruppo Vittoria ssicurazioni iscritto all lbo dei Gruppi ssicurativi n. 008 PB tutela legale - professioni sanitarie

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