GESTIONI DI PORTAFOGLI: LA NUOVA DISCIPLINA IVA.
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1 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO PRODOTTI E SERVIZI FINANZIARI: RECENTI NOVITÀ IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE GESTIONI DI PORTAFOGLI: LA NUOVA DISCIPLINA IVA. EDOARDO GUFFANTI 18 Aprile Università Bocconi
2 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO La normativa comunitaria e l orientamento della Corte di Giustizia Il Caso Deutsche Bank
3 Corte di Giustizia Ue, Sentenza Nel 2008, la Deutsche Bank ( DB ) erogava il servizio di gestione di portafogli ai propri clienti. In tale ambito, gli investitori avevano incaricato DB di gestire il portafoglio in maniera autonoma, tenendo conto delle strategie di investimento scelte dagli stessi, senza richiedere preventivamente loro istruzioni. DB era autorizzata a disporre degli strumenti finanziari in nome e per conto degli investitori. 3
4 Corte di Giustizia Ue, Sentenza Gli investitori versavano una remunerazione annuale pari all 1,8% del valore del patrimonio gestito. Tale remunerazione era composta da: una parte versata per la gestione del patrimonio, ammontante all 1,2% del valore del patrimonio gestito, e da una parte relativa all acquisto e alla vendita di titoli, corrispondente allo 0,6% dell attivo. 4
5 Corte di Giustizia Ue, Sentenza Detta remunerazione comprendeva anche la gestione dei conti correnti e dei conti titoli nonché le commissioni di sottoscrizione per l acquisto di quote di partecipazione in OICR. Alla fine di ogni trimestre, e alla fine dell anno, l investitore riceveva un rendiconto della gestione del suo patrimonio. 5
6 Corte di Giustizia Ue, Sentenza Nel consegnare la dichiarazione preliminare IVA per il mese di maggio 2008, DB ha precisato al Finanzamt che, a suo avviso, le prestazioni effettuate nell ambito della gestione di portafoglio erano esenti qualora fornite a investitori sul territorio tedesco/ue, (e non imponibili ove fornite a clienti investitori stabiliti in Stati terzi). 6
7 Corte di Giustizia Ue, Sentenza Il Finanzamt ha respinto tale argomentazione e ha emesso, il 29 aprile 2009, un avviso di pagamento anticipato dell IVA per il mese di maggio 2008, nel quale ha trattato come imponibili, e non esenti, le operazioni di gestione di portafoglio per i clienti investitori. 7
8 Corte di Giustizia Ue, Sentenza La Corte nelle motivazioni osserva che: Un attività di gestione di portafoglio come quella effettuata da DB si compone di vari elementi; Se un operazione è costituita da più elementi occorre determinare se la stessa sia composta da più prestazioni, o da un unica prestazione; Vi è una prestazione unica quando due o più elementi/atti forniti al consumatore medio sono così connessi da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile. 8
9 Corte di Giustizia Ue, Sentenza La gestione di portafoglio costituisce la combinazione: di una prestazione di analisi e di custodia del patrimonio del cliente; di una prestazione di acquisto e di vendita di titoli. Tali due elementi possono essere forniti separatamente, ma il cliente medio, nell ambito di una gestione di portafoglio ricerca proprio la combinazione degli stessi. 9
10 Corte di Giustizia Ue, Sentenza Nel caso esaminato dalla Corte i due elementi non solo sono inscindibili, ma occorre altresì porli sullo stesso piano. In altre parole: essi sono entrambi indispensabili per la realizzazione della prestazione complessiva, perciò non è possibile ritenere che l uno sia la prestazione principale e l altro la prestazione accessoria ; la loro scomposizione avrebbe carattere artificiale. 10
11 Corte di Giustizia Ue, Sentenza I termini con i quali sono state designate le esenzioni di cui all articolo 135, par. 1, Direttiva 2006/112 devono essere letti restrittivamente. Dunque, il servizio di gestione di portafoglio non è esente da IVA: non è assimilabile alla gestione di OICR; può essere presa in considerazione, ai fini dell IVA, solamente nel suo complesso; essa non è quindi idonea a rientrare nell articolo 135, paragrafo 1, lett. f), e g), Direttiva 2006/
12 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Il trattamento IVA delle Gestioni dopo le modifiche della «legge di stabilità 2013».
13 Le nuove disposizioni italiane Al DPR n. 633/72 sono state apportate le seguenti modificazioni: all'art. 10, c. 1, n. 4), il 1 periodo è così sostituito: «le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuati la custodia e l'amministrazione dei titoli nonché il servizio di gestione individuale di portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli, incluse le negoziazioni e le opzioni ed eccettuate la custodia e amministrazione nonché il servizio di gestione individuale di portafogli»; 13
14 Le nuove disposizioni italiane all'articolo 36, comma 3, dopo il 6 periodo è aggiunto il seguente: «Le disposizioni del presente comma si applicano altresì ai soggetti che svolgono sia il servizio di gestione individuale di portafogli, ovvero prestazioni di mandato, mediazione o intermediazione relative al predetto servizio, sia attività esenti da imposta ai sensi dell'articolo 10, primo comma». Le disposizioni di cui sopra si applicano alle operazioni effettuate a partire dal
15 A quali commissioni si applica l IVA? I seguenti corrispettivi rientrano nel servizio di gestione e, quindi, sono ora soggetti ad IVA: Le commissioni di gestione; Le commissioni di performance; Le prestazioni connesse a quelle di gestione (es. il rimborso forfettario delle spese amministrative); 15
16 Alle commissioni di negoziazione nell ambito della gestione si applica l IVA? La modalità di contabilizzazione delle commissioni di negoziazione nel bilancio del gestore pare essere rilevante per stabilire se i costi di negoziazione addebitati al cliente siano esenti, così come lo è l importo degli stessi rispetto a quanto effettivamente pagato al broker Il tema è complesso. Su questo, Assogestioni è in contatto con l Agenzia delle Entrate. 16
17 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Il trattamento IVA del collocamento delle gestioni individuali
18 Il collocamento del servizio di gestione Le commissioni riconosciute ai soggetti collocatori, ossia a coloro che promuovono il servizio di gestione di portafogli, sono soggette ad IVA. Sono, infatti, delle operazioni di mandato, mediazione intermediazione (n. 9) relative alle operazioni di cui all art. 10, n. 4, DPR 633/1972 nel quale non sono più comprese quelle di gestione patrimoniale. 18
19 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Il trattamento IVA delle deleghe di gestione
20 Il trattamento delle deleghe di gestione Di seguito, si fa riferimento a deleghe effettive. La delega di gestione, conferita da un gestore (es. SGR/SIM) ad altro soggetto abilitato al servizio di gestione di portafogli, è soggetta ad IVA. Ad analoga conclusione si giunge anche nel caso in cui il delegante sia una SGR, poiché il trattamento di favore (esenzione) previsto per gli OICR (Sentenza Corte UE ) non è interpretabile in senso estensivo. 20
21 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Il trattamento IVA delle deleghe di gestione a valere su OICR
22 Il trattamento delle deleghe di gestione su OICR La delega di gestione a valere su un fondo comune di investimento, conferita da una SGR italiana ad altro intermediario italiano, abilitato al servizio di gestione di portafogli (cfr. art. 33, Reg. Congiunto), non è soggetta ad IVA. È, infatti, prevalente il fatto che l esenzione sia definita in funzione della natura oggettiva del servizio e non del profilo soggettivo del prestatore (cfr. Sentenza Corte UE , causa C-169/04). 22
23 Il trattamento delle deleghe di gestione su OICR La delega di gestione (necessariamente limitata ) a valere su un comparto, conferita da una SICAV comunitaria (soggetto passivo IVA) ad un intermediario italiano (es. SIM), abilitato al servizio di gestione di portafogli, ha carattere di extra territorialità e, quindi, non è soggetta ad IVA, né ad obbligo di emissione di fattura. La gestione collettiva prestata dalla Sicav in Lussemburgo sarà esente. 23
24 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Il trattamento IVA della consulenza
25 ed il servizio di consulenza? La Risoluzione n. 343/2008 dichiara(va?) la esenzione delle prestazioni di consulenza in materia di investimenti ai sensi dell Art.10, n.9 del DPR 633/1972 («prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai nn. da 1) a 7)») e non fa invece riferimento alle prestazioni di «gestione di fondi comuni di investimento». È però consigliabile fare alcune riflessioni 25
26 ed il servizio di consulenza? In primo luogo, la Circolare afferma che l'attività di consulenza in materia di investimenti possa essere ricompresa tra le attività esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 9), del D.P.R. n. 633/72 in quanto inquadrabile fra le attività di intermediazione, allorché sia strettamente collegata e connessa ad un'operazione di negoziazione. Tale principio fu affermato a valle del recepimento della direttiva MIFID, la quale (re)incluse la consulenza del novero dei servizi di investimento. 26
27 ed il servizio di consulenza? Con sentenza del , causa C-275/11, la Corte UE afferma il principio secondo cui: le prestazioni di consulenza in materia di investimento fornite ad una società di gestione di un fondo comune d investimento, rientrano nella nozione di gestione di fondi comuni d investimento e beneficiano dell esenzione IVA; i servizi di consulenza forniti a persone fisiche e giuridiche che investono direttamente il proprio patrimonio sono, invece, soggetti ad IVA. 27
28 ed il servizio di consulenza? È quindi opportuno fare alcune attente riflessioni in merito alla possibilità di continuare a considerare il servizio di consulenza come esente da IVA... 28
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