La certificazione energetica in Veneto
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1 La certificazione energetica in Veneto Ing. Massimo Brait
2 Il contesto Direttiva2002/91/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia La proposta si inserisce nell'ambito delle iniziative della Comunità in relazione ai cambiamenti climatici (impegni assunti con il protocollo di Kyoto) e alla sicurezza dell'approvvigionamento (Libro verde sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico). La Comunità dipende più che in passato dalle fonti esterne di energia, mentre sono in aumento le emissioni di gas a effetto serra. La Comunità non può influire molto sull'approvvigionamento di energia, ma può agire sulla domanda. Ridurre il consumo di energia migliorando l'efficienza energetica è una delle possibili soluzioni di questi due problemi.
3 Il contesto Direttiva2002/91/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia Il consumo di energia per i servizi connessi agli edifici equivale a circa un terzo del consumo energetico dell'ue. La Commissione ritiene possibile realizzare ingenti risparmi attraverso iniziative in questo settore, contribuendo così al conseguimento degli obiettivi connessi ai cambiamenti climatici e alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Per raccogliere tali sfide di carattere comunitario occorre definire misure a livello comunitario. La direttiva riguarda il settore residenziale e quello terziario (uffici, edifici pubblici ecc.); alcuni edifici sono però esclusi dal campo di applicazione delle disposizioni relative alla certificazione, per esempio gli edifici storici, i siti industriali ecc. La direttiva tratta tutti gli aspetti dell'efficienza energetica degli edifici per affrontare questa problematica con una vera visione d'insieme.
4 Normativa, obblighi e campo di applicazione Direttiva2002/91/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia La direttiva comprende quattro elementi principali: 1.una metodologia comune di calcolo del rendimento energetico integrato degli edifici; 2.i requisiti minimi sul rendimento energetico degli edifici di nuova costruzione e degli edifici già esistenti sottoposti a importanti ristrutturazioni; 3.i sistemi di certificazione degli edifici di nuova costruzione ed esistenti e l'esposizione negli edifici pubblici degli attestati di rendimento energetico e di altre informazioni pertinenti ( ); 4.l'ispezione periodica delle caldaie e degli impianti centralizzati di aria condizionata negli edifici e la valutazione degli impianti di riscaldamento dotati di caldaie installate da oltre 15 anni.
5 Normativa, obblighi e campo di applicazione DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192: "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell edilizia Il ( ) decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico
6 Normativa, obblighi e campo di applicazione DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192: "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell edilizia Il ( ) decreto disciplina in particolare: a)la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici; b)l'applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici; c)i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici e per il trasferimento delle relative informazioni in sede di compravendita e locazione; d)le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione; e)i criteri per garantire la qualificazione e l indipendenza degli esperti incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti;
7 Normativa, obblighi e campo di applicazione DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192: "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell edilizia f)la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all orientamento della politica energetica del settore; g)la promozione dell uso razionale dell energia anche attraverso l informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l aggiornamento degli operatori del settore.
8 Normativa, obblighi e campo di applicazione DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192: "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell edilizia La disciplina dettata dal dlgs 192/2005 è stata successivamente modificata dal : DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2006, n. 311: "Disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell edilizia" LEGGE 6 agosto 2008, n. 133: "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria
9 Normativa, obblighi e campo di applicazione DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192: "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell edilizia DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2009, n. 59: "Regolamento di attuazione dell articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia" DECRETO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009: "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2010, n. 56: "Modifiche ed integrazioni al decreto 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazioni della direttiva 93/76/CEE
10 Normativa, obblighi e campo di applicazione DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192: "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell edilizia DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28: Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell uso dell energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63: Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia di coesione sociale
11 Normativa, obblighi e campo di applicazione DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192: "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell edilizia NOTA BENE: Per individuare i requisiti e le regole da rispettare si deve far riferimento al testo di legge in vigore alla data di richiesta del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività per l interevento considerato; per esempio: Dal 1991 al 16/08/2005 Legge 10/1991 e decreti attuativi Dal 17/08/2005 al 07/10/2005 Legge 10/ DM 178/2005 Dal 08/10/2005 al 01/02/2007 DLgs 192/2005 Dal 02/02/2007 al 24/06/2009 DLgs 311/2005 ecc..
12 Definizioni edificio è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno il terreno altri edifici il termine può riferirsi a un intero edificioovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti (art. 2, DLgs 192/2005)
13 Definizioni "prestazione energetica di un edificio quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili tale quantità viene espressa da uno o piu' descrittori che tengono conto del livello di isolamento dell'edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici. La prestazione energetica puo' essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle precedenti (art. 2, DL 63/2013)
14 Definizioni energia primaria energia, da fonti rinnovabili e non, che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione fabbisogno annuale globale di energia primaria (art. 2, DL 63/2013) quantita' di energia primaria relativa a tutti i servizi, (considerati nella determinazione della prestazione energetica, erogata) dai sistemi tecnici presenti all'interno del confine del sistema, calcolata su un intervallo temporale di un anno (art. 2, DL 63/2013)
15 Normativa, obblighi e campo di applicazione DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192: "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell edilizia Ambito di intervento (art. 3, comma 1) Il decreto si applica, ai fini del contenimento dei consumi energetici: a) alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati, di nuovi impianti installati in edifici esistenti, delle opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti con le modalità e le eccezioni previste ai commi 2 e 3; b) all esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici, anche preesistenti, secondo quanto previsto agli articoli 7, 9; c) alla certificazione energetica degli edifici, secondo quanto previsto all articolo 6.
16 Normativa, obblighi e campo di applicazione DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192: "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell edilizia Ambito di intervento (art. 3, comma 2) Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e per quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali di cui all articolo 4, è prevista un applicazione graduale in relazione al tipo di intervento. A tal fine, sono previsti diversi gradi di applicazione: a) una applicazione integrale a tutto l edificio nel caso di: 1) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati; 2) demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
17 Normativa, obblighi e campo di applicazione DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192: "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell edilizia All. C Requisiti energetici degli edifici Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale Edifici residenziali della classe E1, esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme
18 Normativa, obblighi e campo di applicazione DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192: "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell edilizia Ambito di intervento (art. 3, comma 2) b) una applicazione integrale, ma limitata al solo ampliamento dell edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 percento dell intero edificio esistente;
19 Normativa, obblighi e campo di applicazione DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192: "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell edilizia Ambito di intervento (art. 3, comma 2) c) una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti, quali: 1) ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria dell involucro edilizio e ampliamenti volumetrici all infuori di quanto già previsto alle lettere a) e b); 2) nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti; 3) sostituzione di generatori di calore.
20 Normativa, obblighi e campo di applicazione DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192: "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell edilizia All. C Requisiti energetici degli edifici Trasmittanzatermica delle strutture opache verticali
21 Normativa, obblighi e campo di applicazione DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192: "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell edilizia All. C Requisiti energetici degli edifici Trasmittanza termica delle chiusure trasparenti
22 Normativa, obblighi e campo di applicazione DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192: "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell edilizia All. C Requisiti energetici degli edifici In tutti i casi di nuova costruzione o ristrutturazione di edifici pubblici o a uso pubblico, così come definiti ai commi 8 e 9 dell'allegato A al decreto legislativo, devono essere rispettate le seguenti ulteriori disposizioni: a)i valori limite già previsti ai punti 1, 2, 3 e 4 dell'allegato C al decreto legislativo sono ridotti del 10 per cento; ( ) (art. 4, comma 15, DPR 59/2009)
23 Gli strumenti Ruolo di primaria importanza, per il conseguimento degli scopi che si prefigge la normativa sull efficienza energetica, è stato riconosciuto proprio alla certificazione energetica", non solo come strumento di controllo "ex post del rispetto, in fase di realizzazione degli edifici, delle prescrizioni volte a migliorarne le prestazioni energetiche (art. 8 comma 2 dlgs 192/2005), ma soprattutto come strumento di "informazione" del proprietario e/o dell acquirente in quanto presupposto per ottenere un costante e graduale miglioramento delle prestazioni energetiche anche degli edifici già esistenti
24 Gli attestati La legge, al riguardo, prevede due diversi "attestati" al fine della "certificazione energetica": l Attestato di Qualificazione Energetica l Attestato di Prestazione Energetica
25 L Attestato di Qualificazione Energetica L attestato di qualificazione energetica, la cui disciplina è stata introdotta a seguito delle modifiche al dlgs 192/2005 apportate dal dlgs 29 dicembre 2006 n. 311, è chiamato a svolgere il ruolo di strumento di controllo "ex post" del rispetto, in fase di costruzione o ristrutturazione degli edifici (con riguardo agli interventi di cui all'art. 3 comma secondo dlgs 192/2005), delle prescrizioni volte a migliorarne le prestazioni energetiche (art. 8 comma secondo dlgs 192/2005).
26 L Attestato di Qualificazione Energetica (definizione) il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprieta', alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unita' immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione (art. 2, DL 63/2013)
27 L Attestato di Qualificazione Energetica (contenuti) L attestato di qualificazione energetica deve essere redatto con i contenuti minimi di cui allo schema riportato nell allegato 5 dellelinee Guida Nazionali Per La Certificazione Energetica approvate con Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 26 giugno 2009
28 L Attestato di Qualificazione Energetica (obblighi e adempimenti) La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti, ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l attestato di qualificazione energetica dell edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori, e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata (art. 8, comma 2, DLgs 192/2005)
29 L Attestato di Prestazione Energetica L'attestato di prestazione energetica, già previsto e disciplinato nel testo originario del dlgs 192/2005 è chiamato a svolgere il ruolo di strumento di informazione del proprietario e/o dell acquirente (art. 6 commi 1-1bi-1ter-1quater) circa la prestazione energetica ed il grado di efficienza energetica degli edifici. E proprio per consentire tale confronto l attestato di certificazione energetica deve classificare gli edifici e cioè attribuire a ciascun edificio una determinata classe energetica
30 L Attestato di Qualificazione Energetica (definizione) documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto (DLgs 192/2005) e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica (art. 2, DL 63/2013)
31 L Attestato di Prestazione Energetica (contenuti) L attestato di prestazione energetica deve essere redatto con i contenuti minimi di cui allo schema riportato nell allegato 6 dellelinee Guida Nazionali Per La Certificazione Energetica approvate con Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 26 giugno 2009
32 L Attestato di Prestazione Energetica (obblighi e adempimenti) Comma 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (Gazzetta Ufficiale n. 130, 5 giugno 2013), l'attestato di prestazione energetica degli edifici e' rilasciato per gli edifici o le unita' immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6. Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilita'. Nel caso di nuovo edificio, l'attestato e' prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o societa' di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l'attestato e' prodotto a cura del proprietario dell'immobile. (art. 6, DLgs 192/2005)
33 L Attestato di Prestazione Energetica (obblighi e adempimenti) Comma 2. Nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unita' immobiliari, ove l'edificio o l'unita' non ne sia gia' dotato, il proprietario e' tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1. In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato di prestazione energetica entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilita (art. 6, DLgs 192/2005)
34 L Attestato di Prestazione Energetica (obblighi e adempimenti) Comma 3. Nei contratti di vendita, negli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unita' immobiliari e' inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici. Comma 3-bis. L'attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullita' degli stessi contratti. (art. 6, DLgs 192/2005)
35 L Attestato di Prestazione Energetica (obblighi e adempimenti) Comma 4. L'attestazione della prestazione energetica puo' riferirsi a una o piu' unita' immobiliari facenti parte di un medesimo edificio. L'attestazione di prestazione energetica riferita a piu' unita immobiliari puo' essere prodotta solo qualora esse abbiano la medesima destinazione d'uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria e siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva (art. 6, DLgs 192/2005)
36 L Attestato di Prestazione Energetica (obblighi e adempimenti) Comma 5. L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validita' temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed e' aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unita' immobiliare. La validita' temporale massima e' subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessita' di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui e' prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica. (art. 6, DLgs 192/2005)
37 L Attestato di Prestazione Energetica (obblighi e adempimenti) Comma 6. Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m2, ove l'edificio non ne sia gia' dotato, e' fatto obbligo al proprietario o al soggetto responsabile della gestione, di produrre l'attestato di prestazione energetica entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e di affiggere l'attestato di prestazione energetica con evidenza all'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. A partire dal 9 luglio 2015, la soglia di 500 m2 di cui sopra, e' abbassata a 250 m2. Per gli edifici scolastici tali obblighi ricadono sugli enti proprietari di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23. (art. 6, DLgs 192/2005)
38 L Attestato di Prestazione Energetica (obblighi e adempimenti) Comma 7. Per gli edifici aperti al pubblico, con superficie utile totale superiore a 500 m2, per i quali sia stato rilasciato l'attestato di prestazione energetica di cui ai commi 1 e 2, e' fatto obbligo, al proprietario o al soggetto responsabile della gestione dell'edificio stesso, di affiggere con evidenza tale attestato all'ingresso dell'edificio o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. (art. 6, DLgs 192/2005)
39 L Attestato di Prestazione Energetica (obblighi e adempimenti) Comma 8. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale. Comma 9. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica dell'edificio o dell'unita' immobiliare interessati. (art. 6, DLgs 192/2005)
40 Riassumendo Il recente D.L. 4 giugno 2013 n.63, pubblicato sulla G.U. n.130 del 5 giugno 2013, ha modificato il D.Lgs. 19 agosto 2005 n.192. Per la certificazione energetica degli edifici, il Decreto Legislativo 192/2005 e s.m.i. stabilisce che: 1.I nuovi edifici devono essere dotati di attestato di prestazione energetica secondo le disposizioni stabilite dal D.Lgs. 19 agosto 2005 n.192 e s.m.i.. 2.Dal 1 gennaio 2007 la certificazione energetica è una condizione indispensabile per accedere alle agevolazioni fiscali, previste in Finanziaria, per interventi migliorativi delle prestazioni energetiche degli edifici.
41 Riassumendo ( ): 3.I Dal 1 luglio 2007 l attestato di prestazione energetica è obbligatorio per i vecchi edifici (già esistenti o in costruzione alla data di entrata in vigore del D.Lgs.192/2005 (8/10/2005), di superficie utile superiore a m2, nel caso di vendita dell intero immobile. 4.Dal 1 luglio 2008 l obbligo è esteso agli edifici di superficie utile fino a m2 (sempre nel caso di vendita dell intero immobile). 5.Dal 1 luglio 2009 le unità immobiliari, oggetto di compravendita, devono essere dotate dell attestato di prestazione energetica.
42 Riassumendo ( ): 7.Come stabilito dal Decreto Legge 4 giugno 2013 n. 63 (modificato dal D.L. 145/2013), dal 6 giugno 2013 in caso di nuova locazione il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) e nei contratti di locazione è inserita apposita clausola con la quale il conduttore dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell'attestato relativo alla prestazione energetica dell edifico o dell unità immobiliare. 8.Gli annunci di offerta di vendita o di locazione di edificio o di unità immobiliare tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali, riportano l'indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.
43 Riassumendo L attestato di prestazione energetica comprende i dati relativi all efficienza energetica propri dell edificio, i valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento, che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell edificio. L attestato è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione
44 In Veneto Per le Regioni che, come la Regione del Veneto, non hanno ancora provveduto ad adottare proprie norme per la certificazione energetica degli edifici si applica quanto previsto dalle Linee Guida Nazionali definite dal D.M. del 26/06/2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10/07/2009. Dal 25 luglio 2009 è a regime la certificazione energetica degli edifici a seguito dell entrata in vigore del suddetto Decreto.
45 Soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici Ai sensi del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 75 Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, pubblicato sulla G.U. n.149 del 27 giugno 2013 ed in vigore dal 12 luglio 2013, nella Regione del Veneto sono abilitati alla certificazione energetica degli edifici esclusivamente coloro i quali sono iscritti ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente ed in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) ad e) dell art. 2 comma 3 del suddetto D.P.R. (vedi tabella titoli di studio);
46 Soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici ( ) per i tecnici in possesso di tali titoli non c è l obbligo di conseguire un attestato di frequenza e profitto di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, di cui all art.2 comma 5 del D.P.R. 16 aprile 2013 n.75, che la Regione del Veneto attualmente non ha attivato.
47 Autocertificazioni La Giunta Regionale del Veneto, con D.G.R.V. n.659 del , ha stabilito che dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (B.U.R.V. n.34 del 27 aprile 2012) l Autodichiarazione di prestazione energetica dell edificio Classe G non deve essere più inviata o presentata alla Regione del Veneto. Si informa che l'autodichiarazione di prestazione energetica dell edificio Classe G è stata abrogata, ai sensi dell'art.2 comma 4 del D.M. 22 novembre 2012pubblicato sulla G.U. n.290 del 13 dicembre 2012.
48 Modalità d invio dell Attestato di Prestazione Energetica (APE) La Giunta Regionale del Veneto, con D.G.R.V. n.659 del , pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n.34 del 27 aprile 2012, ha stabilito che dal 02 maggio 2012 deve essere utilizzato unicamente l applicativo Ve.Net.energiaedifici per la trasmissione alla Regione del Veneto degli Attestati di Prestazione Energetica degli Edifici, con le modalità operative indicate nel manuale operativo.
49 Modalità d invio dell Attestato di Prestazione Energetica (APE) Pertanto non sono considerati come validamente trasmessi gli A.P.E. inviati a mezzo P.E.C. o comunque con modalità diverse dall'invio telematico con l'applicativo Ve.Net.energia-edifici, A.P.E. che dovranno quindi essere registrati nell applicativo stesso a cura dei professionisti, ai quali le credenziali di accesso attualmente sono rilasciate entro qualche giorno dalla richiesta. I certificatori che intendano richiedere l'accreditamento a Ve.Net.energia-edifici devono essere in possesso dei seguenti requisiti: Accesso ad internet; Casella di posta certificata; Certificato di firma digitale.
50 Domande frequenti D: La Regione del Veneto ha adottato una propria disciplina in materia di certificazione energetica degli edifici? R: La Regione del Veneto non ha adottato una propria disciplina in materia di certificazione energetica degli edifici, pertanto nel territorio della Regione del Veneto si applica la normativa nazionale, secondo quanto previsto dall art. 18 comma 6 del D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 115 e confermato dall art. 3 comma 3 del D.M. 26 giugno 2009 Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
51 Domande frequenti D: Per quali edifici è necessario l attestato di prestazione energetica? R: La certificazione energetica si applica a tutte le categorie di edifici di cui all articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ossia: edifici adibiti a residenza e assimilabili (abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme, abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili, edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari); edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;
52 Domande frequenti D: Per quali edifici è necessario l attestato di prestazione energetica? R: ( ) edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici; edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili (quali cinema e teatri, sale di riunioni per congressi, mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto, bar, ristoranti, sale da ballo); edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;
53 Domande frequenti D: Per quali edifici è necessario l attestato di prestazione energetica? R: ( ) edifici adibiti ad attività sportive (piscine, saune e assimilabili, palestre e assimilabili, servizi di supporto alle attività sportive); edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili; edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili. Tra le categorie predette non rientrano, box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell isolamento termico. Rimangono esclusi anche i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati e gli altri casi specifici previsti al punto 3 dell art. 3 del D.Lgs. 192/2005.
54 Domande frequenti D: Chi deve richiedere l attestato di prestazione energetica? R: L attestato di certificazione deve essere richiesto dal titolare del titolo abilitativo a costruire, comunque denominato, o dal proprietario, o dal detentore dell immobile. D: Chi può redigere l attestato di prestazione energetica? R: Ai sensi della norma nazionale possono redigere l attestato di certificazione energetica i professionisti iscritti a Ordini o Collegi professionali e abilitati all esercizio della professione per la progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, che non abbiano preso parte direttamente o indirettamente alla progettazione o realizzazione dell edificio da certificare e che non siano collegati con i produttori dei materiali e dei componenti utilizzati.
55 Domande frequenti D: Nella Regione del Veneto esistono degli elenchi regionali di soggetti abilitati al rilascio dell attestato di certificazione energetica? R: No, allo stato attuale nella Regione del Veneto non esistono elenchi regionali ufficiali di soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici in quanto, ai sensi dell Allegato III del D.Lgs. 115/2008, può redigere l attestato di certificazione energetica un tecnico iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. ( )
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