IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA

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1 N /2010 REG.SEN. N /2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2525 del 2009, proposto da: LICEO SCIENTIFICO PARITARIO E. FERMI s.a.s., in persona del rappresentate p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Barboni e Anna Nardone, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Via Lamarmora n. 36; contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - M.I.U.R. Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso gli Uffici di quest ultima in Milano, Via Freguglia n. 1; per l'annullamento del decreto del Direttore Generale del M.I.U.R. Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ufficio III Parità Scolastica, n. 819 del 10 settembre 2009 trasmesso con nota prot. N. MIURAOODRLO R.U datata 11 settembre 2009 che nega l autorizzazione al funzionamento in regime di parità per le classi collaterali II sez. B e III sez. C del Liceo Scientifico E. Fermi di Milano.

2 Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'istruzione dell'università e della Ricerca; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2010 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Il Liceo Scientifico E. Fermi di Milano, odierno ricorrente, è una scuola paritaria, riconosciuta ai sensi della legge 10 marzo 2000 n. 62. Con istanza del 31 agosto 2009, la predetta Scuola richiedeva all Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia il riconoscimento della parità scolastica, per l anno scolastico 2009/2010, relativamente alle classi II B e III C, risultanti dallo sdoppiamento di classi esistenti. Con provvedimento n. 819 del 10 settembre 2009, l Autorità amministrativa rigettava l istanza. Avverso tale provvedimento è diretto il ricorso in esame. Si è costituito in giudizio il Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca per opporsi all accoglimento del gravame. Le parti, prima della celebrazione dell udienza di discussione del merito, hanno depositato in giudizio memorie, insistendo nelle proprie conclusioni. Tenutasi la pubblica udienza in data 1 dicembre 2010, la causa è stata trattenuta in decisione. Con un unico articolato mezzo di gravame, l interessato deduce la violazione degli art. 33, comma 4, e 34, comma 1, della Costituzione, dell art. 1 della legge n.

3 62/2000, del d.m. 29 novembre 2007 e dell art del d.m. n. 83/2008. Deduce inoltre eccesso di potere sotto svariati profili. A giudizio dell interessato, le suindicate norme attribuirebbero alle scuole paritarie un elevato grado di autonomia in ordine alle scelte circa le modalità di configurazione dell offerta formativa e soprattutto, per quanto qui interessa, in ordine alla strutturazione delle classi ed al rapporto fra numero degli studenti che compongono ciascuna classe e docenti. Tale assunto sarebbe avvalorato dalla considerazione che i limiti imposti dalle leggi statali (che individuano tetti minimi in ordine al numero degli studenti per classe) si rivolgerebbero solo alle scuole pubbliche (a fini di contenimento della spesa pubblica), e non già alle scuole private le quali, qualora lo ritengano opportuno ed abbiano risorse sufficienti, potrebbero istituire classi con un numero di studenti contenuto al fine di valorizzare al massimo le potenzialità formative che offre la scuola. Per queste ragioni il provvedimento impugnato - il quale motiva il rigetto dell istanza di riconoscimento della parità, proprio in ragione dell esiguo numero di discenti che andrebbero a frequentare le classi per le quali è stata inoltrata la richiesta - sarebbe illegittimo. Il ricorrente censura inoltre il provvedimento impugnato laddove afferma che l Istituto ricorrente è connotato da una clamorosa piramide rovesciata (il che si ha quando il numero degli studenti delle classi superiori è più elevato rispetto a quello delle classi iniziali) e che il rilascio dell autorizzazione accentuerebbe ancor di più tale caratteristica. Invero, a dire dell interessato, il rilascio dell autorizzazione produrrebbe effetti opposti a quelli paventati dal Ministero, atteso che la richiesta di autorizzazione riguarda classi iniziali che, se istituite, determinerebbero un allargamento della base della piramide. In proposito si osserva quanto segue.

4 Il sistema nazionale di istruzione è costituito, ai sensi dell art. 1, primo comma, della legge 10 marzo 2000 n. 62, dalle scuole statali e dalle suole paritarie private e degli enti locali. Tale norma dà attuazione all art. 33, comma terzo, della Costituzione il quale sancisce il diritto di enti e di privati di istituire scuole ed enti di educazione (cfr Corte costituzionale, 19 giugno 2007, n. 220). Aggiunge il comma 4, del medesimo articolo 33 della Costituzione, che la legge fissa gli obblighi che incombono sulle scuole non statali che richiedono la parità. La previsione costituzionale si spiega facilmente ove si pensi che il conseguimento della parità da parte delle scuole private pone queste ultime sullo stesso piano delle scuole statali (tanto che i titoli dalle prime rilasciati hanno lo stesso valore legale di quelli rilasciati dalle seconde) e che quindi esse si sostituiscono completamente alla mano pubblica nella somministrazione di un servizio tanto importante e delicato quale è il servizio scolastico. La citata legge n. 62/2000, oltre a riconoscere le prerogative degli istituti non statali, ha quindi individuato i requisiti necessari affinché detti istituti possano conseguire lo status di scuola paritaria. Ai fini che qui interessano è necessario richiamare l art. 1, comma 4, lett. f), della legge, laddove si prevede che condizione indefettibile per il conseguimento della parità è l'organica costituzione, da parte della scuola, di corsi completi: non può essere dunque riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe. La norma mostra di considerare connotato necessario di una scuola - che intende conseguire uno status analogo a quello rivestito dalle scuole statali la circostanza che essa si conformi al modello proprio di queste ultime, e che quindi l offerta formativa sia costituita da corsi completi che si strutturano cioè in numero di classi che vanno dalla prima all ultima del corso.

5 Non è per tale ragione consentita l istituzione di classi disaggregate non integrate in corsi completi, salvo il caso di istituzione di classi iniziali giacché, in tal caso, col passare degli anni e col transitare degli studenti ai livelli superiori, le classi istituite vanno a strutturare corsi completi. In tale quadro normativo si innesta l art. 1, ultimo comma, del d.m. 29 novembre 2007 n. 267 (Regolamento recante Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento ai sensi dell art. 1 bis, comma 2, del decreto legge 5 dicembre 2005 n. 250, convertito con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006 n. 27), il quale stabilisce che in caso di sdoppiamento di un corso già funzionante il gestore deve chiedere ( ) l estensione del riconoscimento della parità alle nuove classi a cominciare dalla prima e con prospettiva di completamento del corso. La disposizione aggiunge che la parità non può essere riconosciuta di norma a singole classi. Anche questa previsione ha quindi voluto ribadire il concetto di fondo espresso dalla legge n. 62/2000, secondo le quale la parità deve investire corsi completi. Infine va richiamato l art. 4, commi 6 e 7, del d.m. n. 83/2008 (emanato in attuazione del citato d.m. n. 267/07), laddove, nel primo dei citati commi, si ribadisce ancora che, in caso di sdoppiamento di un corso, il riconoscimento della parità deve riguardare primariamente la classe iniziale del nuovo corso, e che la parità non può essere di norma richiesta per singole classi; mentre nel comma 7, si introduce una novità, prevedendosi che per le classi intermedie il gestore può chiedere all Ufficio Scolastico Provinciale ( ) l autorizzazione allo sdoppiamento dovuto a nuovi iscritti o a ripetenti che non possono essere integrati nelle classi esistenti. Tale ultima disposizione, come anticipato, introduce un elemento di novità giacché, per la prima volta si ammette che la parità (pur se in casi particolari) possa essere conseguita con riferimento a singole classi intermedie.

6 A di là dei problemi di coordinamento che tale disposizione pone (essa infatti ha natura di norma secondaria il cui contenuto sembra contrastare con quello dell art. 1, comma 4, lett. f) legge n. 62/2000 che, come visto, esclude la possibilità di riconoscimento della parità in relazione a singole classi intermedie), il Collegio deve osservare che la ragione per cui il Ministero ha voluto introdurre una deroga al principio generale è evidentemente quella di consentire alle scuole paritarie di superare problemi organizzativi che potrebbero insorgere quando, dato l alto numero di ripetenti o di nuovi iscritti, le classi intermedie già esistenti non siano in grado di accogliere nuovi studenti. Occorre dunque chiedersi, al fine di stabilire quando l autorizzazione relativa alle classi intermedie possa o meno essere rilasciata, quali siano le condizioni al crearsi delle quali si può dire che le classi già esistenti non possono accogliere ulteriori studenti. La lettura che il ricorrente offre è quella secondo la quale tale valutazione dovrebbe essere lasciata all insindacabile giudizio della scuola richiedente la quale sarebbe la sola a poter decidere in relazione alle risorse a disposizione ed alla qualità dell offerta formativa che intende sottoporre agli utenti - quale sia il rapporto ideale fra insegnanti e studenti per ogni singola classe. Questa lettura tuttavia ha il grave difetto di rendere del tutto inoperanti le disposizioni - contenute nella legge n. 62/2000, nel d.m. n. 267/07 e nello stesso d.m. n. 83/2008 che, come visto, sanciscono la regola generale secondo la quale la parità non può essere (di regola) riconosciuta per singole classi intermedie: invero se la valutazione circa la possibilità di inserimento di nuovi studenti nelle classi già esistenti fosse rimessa all insindacabile giudizio della scuola richiedente, ogni richiesta di autorizzazione all attivazione di singole classi intermedie dovrebbe essere accolta.

7 Pare al Collegio che una lettura più appropriata delle disposizioni in esame porti a ritenere che la valutazione circa la possibilità di inserimento di nuovi studenti nelle classi già esistenti debba essere invece ancorata a parametri oggettivi, e che la ricerca dei parametri ai quali ancorare la valutazione non possa che essere condotta, in prima analisi, avendo a riferimento le regole che il legislatore ha dettato con riguardo alle scuole statali la cui struttura organizzativa, come detto, deve fungere da modello per le scuole paritarie. Ebbene, per le scuole statali, e in particolare per la scuola secondaria di secondo grado, l art. 16, secondo comma, del d.p.r. 20 marzo 2009 n. 81 stabilisce che le classi prime debbano essere composte da un numero di alunni non inferiore a ventisette e non superiore a trenta (per le classi successive non sono indicati numeri massimi, in quanto generalmente il numero di alunni che le andranno a comporre sarà costituito dal numero degli alunni delle classi inferiori al quale dovrà essere sottratto il numero degli eventuali non ammessi alle classi successive). Sono questi dunque i parametri forniti dal legislatore statale, il quale dimostra in tal modo di ritenere che l offerta formativa delle scuole possa considerarsi adeguata qualora il numero di alunni per classe si conformi alle grandezze sopra indicate; e segnatamente, per quanto qui interessa, qualora il numero degli alunni che compongono ciascuna classe non superi il numero di trenta. Certo, la normativa testé illustrata, che riguarda specificamente le scuole statali, non può vincolare in maniera stringente le scuole paritarie; ma se le norme statali mostrano di considerare adeguata l offerta formativa che si adegui ai suddetti parametri, ragioni di coerenza sistematica impongono di escludere che vi sia impossibilità di accoglimento di nuovi studenti nelle classi intermedie già esistenti delle scuole paritarie - ai sensi del citato art. 4 comma 7 del d.m. n. 81/ qualora il numero degli alunni delle suddette classi rimanga comunque di molto

8 inferiore - anche dopo l inserimento dei nuovi studenti - rispetto a quello indicato dal parametro normativo. Invero se il legislatore mostra di considerare adeguate le classi delle scuole statali qualora queste non superino il numero massimo di trenta alunni, non può ammettersi che le scuole private affermino che in presenza di classi formate da un numero di discenti di gran lunga inferiore rispetto a quello sopra indicato, l attività formativa che vi si dovrebbe svolgere non possa essere adeguatamente espletata. Va peraltro aggiunto che le scuole paritarie godono di un elevato grado di autonomia, garantito loro dall art. 33, comma quarto, della Costituzione; pertanto esse possono anche decidere, qualora ne abbiano le risorse, di seguire una politica di contenimento del numero di alunni per ciascuna singola classe in modo da potenziare al massimo l offerta formativa che intendono somministrare ai fruitori dei loro servizi. In tal caso l esigenza di istituire nuove classi allorquando il numero degli alunni che compongono quelle già esistenti superi il numero ritenuto adeguato è ben comprensibile; si potrebbe dunque ammettere, in questa ipotesi, che il riconoscimento della parità per singole classi intermedie possa conseguirsi anche qualora il numero degli alunni che formano le classi già esistenti e di nuova istituzione sia notevolmente inferiore rispetto a quello individuato dalle norme che disciplinano la composizione delle classi delle scuole statali. Per aversi tale risultato è però necessario che la scuola dimostri di seguire realmente tale politica: in primo luogo attraverso la formazione di progetti educativi e di piani dell offerta formativa che effettivamente si adeguino al suindicato modello; in secondo luogo mettendo realmente in pratica le previsioni contenute negli strumenti di pianificazione.. In tal modo il parametro di valutazione circa la possibilità di accoglimento dei nuovi alunni nelle classi già esistenti resta ancorato a parametri oggettivi,

9 scongiurandosi in tal modo il rischio di lasciare all insindacabile giudizio della scuola la valutazione suindicata e di rendere di fatto inoperanti le disposizioni generali che vietano il riconoscimento della parità per singole classi intermedie; rischio in cui evidentemente si incorrerebbe qualora si ammettesse che la politica di contenimento del numero degli alunni che formano ciascuna classe possa essere invocata - in assenza di oggettivi indici che dimostrino la reale conformazione della scuola a tale modello - esclusivamente in sede di richiesta di riconoscimento della parità. Nel caso concreto, l Istituto ricorrente ha chiesto il riconoscimento della parità per una nuova classe seconda, formata da otto alunni, nonostante l esistenza di un altra classe seconda formata anch essa da soli otto alunni; nonché il riconoscimento per una nuova classe terza, formata sempre da otto alunni, nonostante l esistenza di altre due classi terze composte rispettivamente da soli undici e dodici alunni. Risulta dunque evidente che l accoglimento dei nuovi discenti nella classi già esistenti avrebbe comunque consentito a queste ultime di rimanere ben al di sotto del numero massimo previsto per le classi delle scuole statali; né risultano nella specie problemi di incapienza delle aule, non emergenti dal certificato igienico sanitario e non prospettate dal ricorrente. Correttamente quindi l Ufficio scolastico ha ritenuto insussistenti le condizioni ostative all integrazione degli alunni nelle classi esistenti. Risulta inoltre che l Istituto ricorrente non ha attuato una politica generale di avviamento di classi poco numerose: invero secondo la prospettazione della difesa erariale, non smentita sul punto dalla difesa di parte ricorrente (la circostanza deve quindi considerarsi provata ai sensi dell art. 64, comma 2, c.p.a.), le classi finali dell Istituto raggiungono numeri ben più elevati rispetto a quelli delle classi per le quali è stato richiesto il riconoscimento della parità (in alcuni casi si arriva anche a venticinque alunni per classe).

10 In tale quadro deve escludersi che le classi già esistenti dell Istituto non fossero in grado di accogliere gli studenti dislocati nelle classi di nuova istituzione, e va dunque esclusa l applicabilità dell art. 4, comma 7, del d.m. n. 83/2008. Per le ragioni suindicate deve dunque condividersi l operato dell Amministrazione che, ritenendo assenti le condizioni previste dalla vigente normativa, ha rigettato la richiesta di riconoscimento della parità per nuove classi intermedie inoltrata dall Istituto ricorrente. In conclusione il ricorso non merita accoglimento e deve essere respinto. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente a rifondere all Amministrazione resistente le spese processuali che vengono quantificate in Euro oltre IVA e c.p.a se dovuti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati: Domenico Giordano, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Referendario, Estensore Raffaello Gisondi, Referendario L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA

11 Il 29/12/2010 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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