IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA
|
|
- Monica Colella
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 N /2010 REG.SEN. N /2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2525 del 2009, proposto da: LICEO SCIENTIFICO PARITARIO E. FERMI s.a.s., in persona del rappresentate p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Barboni e Anna Nardone, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Via Lamarmora n. 36; contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - M.I.U.R. Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso gli Uffici di quest ultima in Milano, Via Freguglia n. 1; per l'annullamento del decreto del Direttore Generale del M.I.U.R. Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ufficio III Parità Scolastica, n. 819 del 10 settembre 2009 trasmesso con nota prot. N. MIURAOODRLO R.U datata 11 settembre 2009 che nega l autorizzazione al funzionamento in regime di parità per le classi collaterali II sez. B e III sez. C del Liceo Scientifico E. Fermi di Milano.
2 Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'istruzione dell'università e della Ricerca; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2010 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Il Liceo Scientifico E. Fermi di Milano, odierno ricorrente, è una scuola paritaria, riconosciuta ai sensi della legge 10 marzo 2000 n. 62. Con istanza del 31 agosto 2009, la predetta Scuola richiedeva all Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia il riconoscimento della parità scolastica, per l anno scolastico 2009/2010, relativamente alle classi II B e III C, risultanti dallo sdoppiamento di classi esistenti. Con provvedimento n. 819 del 10 settembre 2009, l Autorità amministrativa rigettava l istanza. Avverso tale provvedimento è diretto il ricorso in esame. Si è costituito in giudizio il Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca per opporsi all accoglimento del gravame. Le parti, prima della celebrazione dell udienza di discussione del merito, hanno depositato in giudizio memorie, insistendo nelle proprie conclusioni. Tenutasi la pubblica udienza in data 1 dicembre 2010, la causa è stata trattenuta in decisione. Con un unico articolato mezzo di gravame, l interessato deduce la violazione degli art. 33, comma 4, e 34, comma 1, della Costituzione, dell art. 1 della legge n.
3 62/2000, del d.m. 29 novembre 2007 e dell art del d.m. n. 83/2008. Deduce inoltre eccesso di potere sotto svariati profili. A giudizio dell interessato, le suindicate norme attribuirebbero alle scuole paritarie un elevato grado di autonomia in ordine alle scelte circa le modalità di configurazione dell offerta formativa e soprattutto, per quanto qui interessa, in ordine alla strutturazione delle classi ed al rapporto fra numero degli studenti che compongono ciascuna classe e docenti. Tale assunto sarebbe avvalorato dalla considerazione che i limiti imposti dalle leggi statali (che individuano tetti minimi in ordine al numero degli studenti per classe) si rivolgerebbero solo alle scuole pubbliche (a fini di contenimento della spesa pubblica), e non già alle scuole private le quali, qualora lo ritengano opportuno ed abbiano risorse sufficienti, potrebbero istituire classi con un numero di studenti contenuto al fine di valorizzare al massimo le potenzialità formative che offre la scuola. Per queste ragioni il provvedimento impugnato - il quale motiva il rigetto dell istanza di riconoscimento della parità, proprio in ragione dell esiguo numero di discenti che andrebbero a frequentare le classi per le quali è stata inoltrata la richiesta - sarebbe illegittimo. Il ricorrente censura inoltre il provvedimento impugnato laddove afferma che l Istituto ricorrente è connotato da una clamorosa piramide rovesciata (il che si ha quando il numero degli studenti delle classi superiori è più elevato rispetto a quello delle classi iniziali) e che il rilascio dell autorizzazione accentuerebbe ancor di più tale caratteristica. Invero, a dire dell interessato, il rilascio dell autorizzazione produrrebbe effetti opposti a quelli paventati dal Ministero, atteso che la richiesta di autorizzazione riguarda classi iniziali che, se istituite, determinerebbero un allargamento della base della piramide. In proposito si osserva quanto segue.
4 Il sistema nazionale di istruzione è costituito, ai sensi dell art. 1, primo comma, della legge 10 marzo 2000 n. 62, dalle scuole statali e dalle suole paritarie private e degli enti locali. Tale norma dà attuazione all art. 33, comma terzo, della Costituzione il quale sancisce il diritto di enti e di privati di istituire scuole ed enti di educazione (cfr Corte costituzionale, 19 giugno 2007, n. 220). Aggiunge il comma 4, del medesimo articolo 33 della Costituzione, che la legge fissa gli obblighi che incombono sulle scuole non statali che richiedono la parità. La previsione costituzionale si spiega facilmente ove si pensi che il conseguimento della parità da parte delle scuole private pone queste ultime sullo stesso piano delle scuole statali (tanto che i titoli dalle prime rilasciati hanno lo stesso valore legale di quelli rilasciati dalle seconde) e che quindi esse si sostituiscono completamente alla mano pubblica nella somministrazione di un servizio tanto importante e delicato quale è il servizio scolastico. La citata legge n. 62/2000, oltre a riconoscere le prerogative degli istituti non statali, ha quindi individuato i requisiti necessari affinché detti istituti possano conseguire lo status di scuola paritaria. Ai fini che qui interessano è necessario richiamare l art. 1, comma 4, lett. f), della legge, laddove si prevede che condizione indefettibile per il conseguimento della parità è l'organica costituzione, da parte della scuola, di corsi completi: non può essere dunque riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe. La norma mostra di considerare connotato necessario di una scuola - che intende conseguire uno status analogo a quello rivestito dalle scuole statali la circostanza che essa si conformi al modello proprio di queste ultime, e che quindi l offerta formativa sia costituita da corsi completi che si strutturano cioè in numero di classi che vanno dalla prima all ultima del corso.
5 Non è per tale ragione consentita l istituzione di classi disaggregate non integrate in corsi completi, salvo il caso di istituzione di classi iniziali giacché, in tal caso, col passare degli anni e col transitare degli studenti ai livelli superiori, le classi istituite vanno a strutturare corsi completi. In tale quadro normativo si innesta l art. 1, ultimo comma, del d.m. 29 novembre 2007 n. 267 (Regolamento recante Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento ai sensi dell art. 1 bis, comma 2, del decreto legge 5 dicembre 2005 n. 250, convertito con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006 n. 27), il quale stabilisce che in caso di sdoppiamento di un corso già funzionante il gestore deve chiedere ( ) l estensione del riconoscimento della parità alle nuove classi a cominciare dalla prima e con prospettiva di completamento del corso. La disposizione aggiunge che la parità non può essere riconosciuta di norma a singole classi. Anche questa previsione ha quindi voluto ribadire il concetto di fondo espresso dalla legge n. 62/2000, secondo le quale la parità deve investire corsi completi. Infine va richiamato l art. 4, commi 6 e 7, del d.m. n. 83/2008 (emanato in attuazione del citato d.m. n. 267/07), laddove, nel primo dei citati commi, si ribadisce ancora che, in caso di sdoppiamento di un corso, il riconoscimento della parità deve riguardare primariamente la classe iniziale del nuovo corso, e che la parità non può essere di norma richiesta per singole classi; mentre nel comma 7, si introduce una novità, prevedendosi che per le classi intermedie il gestore può chiedere all Ufficio Scolastico Provinciale ( ) l autorizzazione allo sdoppiamento dovuto a nuovi iscritti o a ripetenti che non possono essere integrati nelle classi esistenti. Tale ultima disposizione, come anticipato, introduce un elemento di novità giacché, per la prima volta si ammette che la parità (pur se in casi particolari) possa essere conseguita con riferimento a singole classi intermedie.
6 A di là dei problemi di coordinamento che tale disposizione pone (essa infatti ha natura di norma secondaria il cui contenuto sembra contrastare con quello dell art. 1, comma 4, lett. f) legge n. 62/2000 che, come visto, esclude la possibilità di riconoscimento della parità in relazione a singole classi intermedie), il Collegio deve osservare che la ragione per cui il Ministero ha voluto introdurre una deroga al principio generale è evidentemente quella di consentire alle scuole paritarie di superare problemi organizzativi che potrebbero insorgere quando, dato l alto numero di ripetenti o di nuovi iscritti, le classi intermedie già esistenti non siano in grado di accogliere nuovi studenti. Occorre dunque chiedersi, al fine di stabilire quando l autorizzazione relativa alle classi intermedie possa o meno essere rilasciata, quali siano le condizioni al crearsi delle quali si può dire che le classi già esistenti non possono accogliere ulteriori studenti. La lettura che il ricorrente offre è quella secondo la quale tale valutazione dovrebbe essere lasciata all insindacabile giudizio della scuola richiedente la quale sarebbe la sola a poter decidere in relazione alle risorse a disposizione ed alla qualità dell offerta formativa che intende sottoporre agli utenti - quale sia il rapporto ideale fra insegnanti e studenti per ogni singola classe. Questa lettura tuttavia ha il grave difetto di rendere del tutto inoperanti le disposizioni - contenute nella legge n. 62/2000, nel d.m. n. 267/07 e nello stesso d.m. n. 83/2008 che, come visto, sanciscono la regola generale secondo la quale la parità non può essere (di regola) riconosciuta per singole classi intermedie: invero se la valutazione circa la possibilità di inserimento di nuovi studenti nelle classi già esistenti fosse rimessa all insindacabile giudizio della scuola richiedente, ogni richiesta di autorizzazione all attivazione di singole classi intermedie dovrebbe essere accolta.
7 Pare al Collegio che una lettura più appropriata delle disposizioni in esame porti a ritenere che la valutazione circa la possibilità di inserimento di nuovi studenti nelle classi già esistenti debba essere invece ancorata a parametri oggettivi, e che la ricerca dei parametri ai quali ancorare la valutazione non possa che essere condotta, in prima analisi, avendo a riferimento le regole che il legislatore ha dettato con riguardo alle scuole statali la cui struttura organizzativa, come detto, deve fungere da modello per le scuole paritarie. Ebbene, per le scuole statali, e in particolare per la scuola secondaria di secondo grado, l art. 16, secondo comma, del d.p.r. 20 marzo 2009 n. 81 stabilisce che le classi prime debbano essere composte da un numero di alunni non inferiore a ventisette e non superiore a trenta (per le classi successive non sono indicati numeri massimi, in quanto generalmente il numero di alunni che le andranno a comporre sarà costituito dal numero degli alunni delle classi inferiori al quale dovrà essere sottratto il numero degli eventuali non ammessi alle classi successive). Sono questi dunque i parametri forniti dal legislatore statale, il quale dimostra in tal modo di ritenere che l offerta formativa delle scuole possa considerarsi adeguata qualora il numero di alunni per classe si conformi alle grandezze sopra indicate; e segnatamente, per quanto qui interessa, qualora il numero degli alunni che compongono ciascuna classe non superi il numero di trenta. Certo, la normativa testé illustrata, che riguarda specificamente le scuole statali, non può vincolare in maniera stringente le scuole paritarie; ma se le norme statali mostrano di considerare adeguata l offerta formativa che si adegui ai suddetti parametri, ragioni di coerenza sistematica impongono di escludere che vi sia impossibilità di accoglimento di nuovi studenti nelle classi intermedie già esistenti delle scuole paritarie - ai sensi del citato art. 4 comma 7 del d.m. n. 81/ qualora il numero degli alunni delle suddette classi rimanga comunque di molto
8 inferiore - anche dopo l inserimento dei nuovi studenti - rispetto a quello indicato dal parametro normativo. Invero se il legislatore mostra di considerare adeguate le classi delle scuole statali qualora queste non superino il numero massimo di trenta alunni, non può ammettersi che le scuole private affermino che in presenza di classi formate da un numero di discenti di gran lunga inferiore rispetto a quello sopra indicato, l attività formativa che vi si dovrebbe svolgere non possa essere adeguatamente espletata. Va peraltro aggiunto che le scuole paritarie godono di un elevato grado di autonomia, garantito loro dall art. 33, comma quarto, della Costituzione; pertanto esse possono anche decidere, qualora ne abbiano le risorse, di seguire una politica di contenimento del numero di alunni per ciascuna singola classe in modo da potenziare al massimo l offerta formativa che intendono somministrare ai fruitori dei loro servizi. In tal caso l esigenza di istituire nuove classi allorquando il numero degli alunni che compongono quelle già esistenti superi il numero ritenuto adeguato è ben comprensibile; si potrebbe dunque ammettere, in questa ipotesi, che il riconoscimento della parità per singole classi intermedie possa conseguirsi anche qualora il numero degli alunni che formano le classi già esistenti e di nuova istituzione sia notevolmente inferiore rispetto a quello individuato dalle norme che disciplinano la composizione delle classi delle scuole statali. Per aversi tale risultato è però necessario che la scuola dimostri di seguire realmente tale politica: in primo luogo attraverso la formazione di progetti educativi e di piani dell offerta formativa che effettivamente si adeguino al suindicato modello; in secondo luogo mettendo realmente in pratica le previsioni contenute negli strumenti di pianificazione.. In tal modo il parametro di valutazione circa la possibilità di accoglimento dei nuovi alunni nelle classi già esistenti resta ancorato a parametri oggettivi,
9 scongiurandosi in tal modo il rischio di lasciare all insindacabile giudizio della scuola la valutazione suindicata e di rendere di fatto inoperanti le disposizioni generali che vietano il riconoscimento della parità per singole classi intermedie; rischio in cui evidentemente si incorrerebbe qualora si ammettesse che la politica di contenimento del numero degli alunni che formano ciascuna classe possa essere invocata - in assenza di oggettivi indici che dimostrino la reale conformazione della scuola a tale modello - esclusivamente in sede di richiesta di riconoscimento della parità. Nel caso concreto, l Istituto ricorrente ha chiesto il riconoscimento della parità per una nuova classe seconda, formata da otto alunni, nonostante l esistenza di un altra classe seconda formata anch essa da soli otto alunni; nonché il riconoscimento per una nuova classe terza, formata sempre da otto alunni, nonostante l esistenza di altre due classi terze composte rispettivamente da soli undici e dodici alunni. Risulta dunque evidente che l accoglimento dei nuovi discenti nella classi già esistenti avrebbe comunque consentito a queste ultime di rimanere ben al di sotto del numero massimo previsto per le classi delle scuole statali; né risultano nella specie problemi di incapienza delle aule, non emergenti dal certificato igienico sanitario e non prospettate dal ricorrente. Correttamente quindi l Ufficio scolastico ha ritenuto insussistenti le condizioni ostative all integrazione degli alunni nelle classi esistenti. Risulta inoltre che l Istituto ricorrente non ha attuato una politica generale di avviamento di classi poco numerose: invero secondo la prospettazione della difesa erariale, non smentita sul punto dalla difesa di parte ricorrente (la circostanza deve quindi considerarsi provata ai sensi dell art. 64, comma 2, c.p.a.), le classi finali dell Istituto raggiungono numeri ben più elevati rispetto a quelli delle classi per le quali è stato richiesto il riconoscimento della parità (in alcuni casi si arriva anche a venticinque alunni per classe).
10 In tale quadro deve escludersi che le classi già esistenti dell Istituto non fossero in grado di accogliere gli studenti dislocati nelle classi di nuova istituzione, e va dunque esclusa l applicabilità dell art. 4, comma 7, del d.m. n. 83/2008. Per le ragioni suindicate deve dunque condividersi l operato dell Amministrazione che, ritenendo assenti le condizioni previste dalla vigente normativa, ha rigettato la richiesta di riconoscimento della parità per nuove classi intermedie inoltrata dall Istituto ricorrente. In conclusione il ricorso non merita accoglimento e deve essere respinto. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente a rifondere all Amministrazione resistente le spese processuali che vengono quantificate in Euro oltre IVA e c.p.a se dovuti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati: Domenico Giordano, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Referendario, Estensore Raffaello Gisondi, Referendario L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA
11 Il 29/12/2010 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
per l'accertamento,con contestuale istanza cautelare,
N. 02321/2012 REG.PROV.COLL. N. 01796/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
Pagina 1 di 5 N. 00377/2014 REG.PROV.COLL. N. 00216/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 01346/2013 REG.PROV.COLL. N. 01128/2000 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)
N. 00007/2015 REG.PROV.COLL. N. 01072/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
Dettaglipresso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE SECONDA Registro Sentenze:430/2007 Registro Generale: 566/2006 composto
DettagliTAR di Milano, n. 1408/11: rimozione dei rifiuti e responsabilità del proprietario
TAR di Milano, n. 1408/11: rimozione dei rifiuti e responsabilità del proprietario L ordine di smaltimento presuppone l accertamento di una responsabilità a titolo quantomeno di colpa in capo all autore
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
N. 02225/2015 REG.PROV.COLL. N. 02709/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. Reg.Dec. N. 2172 Reg.Ric. ANNO 2002 DECISIONE sul ricorso in
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA
N. 01763/2010 REG.SEN. N. 00879/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00547/2013 REG.PROV.COLL. N. 01978/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00073/2013 REG.PROV.COLL. N. 00399/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma
Dettaglicontro nei confronti di
N. 02187/2009 REG.SEN. N. 01327/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 2187/2009 (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliComune di Valmadrera, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Anghileri, con domicilio eletto presso Ercole Romano in Milano, viale Bianca Maria 23;
N. 01571/2013 REG.PROV.COLL. N. 02629/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00341/2015 REG.PROV.COLL. N. 01803/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 N. 00041/2014 REG.PROV.COLL. N. 01515/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha
DettagliN. 00131/2012 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/cagliari/sezione 1/2012/201200131/Provvedime... REPUBBLICA ITALIANA
1 di 5 14/03/2012 10.12 N. 00275/2012 REG.PROV.COLL. N. 00131/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
N. 00405/2011 REG.PROV.COLL. N. 00133/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.
N. 00866/2014REG.PROV.COLL. N. 09003/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Pagina 1 di 6 N. 00449/2015 REG.PROV.COLL. N. 00152/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00482/2011 REG.PROV.COLL. N. 00169/2006 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 N. 01295/2013 REG.PROV.COLL. N. 01456/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00405/2014 REG.PROV.COLL. N. 00241/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 00376/2014 REG.PROV.COLL. N. 00440/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) SENTENZA
N. 10136/2014 REG.PROV.COLL. N. 10666/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 6 N. 10119/2014 REG.PROV.COLL. N. 19506/2000 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)
Dettagli( 1 7 8 5 / 2 0 0 9 S e n t e n z a b r e v e ) R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 01582/2009 REG.RIC. ( 1 7 8 5 / 2 0 0 9 S e n t e n z a b r e v e ) R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente
N. 07519/2015 REG.PROV.COLL. N. 10759/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA
N. 01105/2015REG.PROV.COLL. N. 02829/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) ORDINANZA
N. 02647/2014 REG.PROV.CAU. N. 04843/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 01766/2008 REG.SEN. N. 00973/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ha pronunciato la presente (Sezione Seconda)
DettagliTAR Veneto n. 1212 del 16/9/2014
MASSIMA La mancata partecipazione di candidati all'originaria gara consente alla stazione appaltante di utilizzare il sistema di assegnazione del servizio nei termini indicati dagli artt. 56 e 57 d.lgs
Dettagliper l'esecuzione del giudicato
Page 1 of 5 N. 00200/2012 REG.PROV.COLL. N. 01069/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha
Dettagliha pronunciato la presente
N. 08564/2015 REG.PROV.COLL. N. 07947/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) SENTENZA
TAR, Lombardia (MI), Sez. I, n. 2987, del 10 dicembre 2012. Elettrosmog. Illegittimità diniego permesso edilizio per stazione radio-base per incompatibilità NTA del PRG, in assenza di regolamentazione
DettagliIl Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria. (Sezione Seconda) ORDINANZA
N. 00083/2007 REG.ORD. N. 01027/2004 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria ha pronunciato la presente (Sezione Seconda) ORDINANZA Sul ricorso
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA
N. 02810/2011 N. 01748/2011 REG.PROV.COLL. REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato la presente (Sezione
Dettagliwww.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN: 2240-9823
«La riforma forense parla chiaro: il voto numerico non basta più ad assolvere l obbligo di motivazione in sede di correzione degli elaborati all esame di abilitazione per gli avvocati» (Tar Lazio, sez.
DettagliTRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso n. 8858/2000, proposto da
DettagliConsiglio di Stato, n. 11/2010 Incentivi alle fonti di energia rinnovabile
Consiglio di Stato, n. 11/2010 Incentivi alle fonti di energia rinnovabile Ai sensi del D.Lgs n. 79/1999, non vi è decadenza dalle incentivazioni previste per le fonti di energia rinnovabile se le autorizzazioni
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 01349/2012 REG.PROV.COLL. N. 01265/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato
Dettagliper l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
Pagina 1 di 6 N. 07848/2010 REG.SEN. N. 06357/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) ha pronunciato
Dettaglisul ricorso numero di registro generale 206 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
1 di 5 09/04/2015 16:48 N. 01001/2015 REG.PROV.COLL. N. 00206/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA
N. 05193/2015REG.PROV.COLL. N. 07885/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sede di
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sede di N. 843/05 Reg. Sent. N. 4742/2004 R.G. Palermo, Sezione Seconda, ha pronunciato la seguente
Dettaglicontro per l'annullamento
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 6 N. 00021/2014 REG.PROV.COLL. N. 00431/2005 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha
Dettagliha pronunciato la presente
N. 02226/2015REG.PROV.COLL. N. 01681/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
N. 00484/2016 REG.PROV.COLL. N. 00206/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) SENTENZA.
N. 00963/2014 REG.PROV.COLL. N. 00982/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la
DettagliSENTENZA TAR VENETO-VENEZIA 07.09.2005, N. 3430 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA TAR VENETO-VENEZIA 07.09.2005, N. 3430 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l intervento dei signori magistrati:
Dettagliha pronunciato la presente
N. 01104/2013 REG.PROV.COLL. N. 01171/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato
Dettagliwww.unijuris.it R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. /09 R.A.C.C. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Udine, sezione civile, composto dai Signori Magistrati: dott. Alessandra BOTTAN PRESIDENTE dott. Gianfranco
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00073/2015 REG.PROV.CAU. N. 02552/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) SENTENZA
N. 03146/2015 REG.PROV.COLL. N. 12790/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)
N. 01873/2011 REG.PROV.COLL. N. 05791/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 5628/2009 Reg. Dec. N. Reg. Ric. 3179 ANNO 2009 DECISIONE (resa
DettagliHOME REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) SENTENZA.
Torna alla pagina precedente HOME N. 00452/2014 REG.PROV.COLL. N. 00290/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda)
DettagliConsiglio di Stato: saturazione virtuale delle reti
Consiglio di Stato: saturazione virtuale delle reti Fermo restando il potere dell AEGG di adottare misure per superare il problema della saturazione virtuale della rete e l insindacabilità nel merito di
DettagliPER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE DI PARMA. Dott. Italo CASO Consigliere. ha pronunciato la seguente
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE N.60/97 REG.RIC. N.32 REG.SEN. ANNO 2007 composto dai Signori: PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE DI PARMA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA LECCE SECONDA SEZIONE. Registro Dec.: 478/07 Registro Generale: 1897/2006
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA LECCE SECONDA SEZIONE Registro Dec.: 478/07 Registro Generale: 1897/2006 nelle persone dei Signori: ANTONIO CAVALLARI Presidente GIULIO
DettagliIl gravame è fondato.
Poiché la lett. g) del comma 1 del cit. art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 commina l esclusione dalla gara e la preclusione alla stipulazione del conseguente contratto ai concorrenti che hanno commesso violazioni,
DettagliN. 00244/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.
N. 00244/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc.
Dettagliha pronunciato la presente
N. 06663/2010 REG.SEN. N. 01744/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
DettagliUfficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Direzione Generale
Prot. MIURAOODRLO R.U. 22232 Milano, 9 dicembre 2009 Ai Signori Dirigenti degli UU.SS.PP. della Lombardia Ai Signori Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado della Lombardia
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione Seconda ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso n. 8841/1985 proposto
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 00452/2015 REG.PROV.COLL. N. 00654/2001 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato la
Dettaglicontro ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 14539 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da
N. 01093/2015 REG.PROV.CAU. N. 14539/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso
DettagliRISOLUZIONE N. 308/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 308/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2007 OGGETTO: Art. 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 IVA. Esenzione Corsi di formazione per l accesso alla professione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA
N. 02746/2015REG.PROV.COLL. N. 04849/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
DettagliB.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie
B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305 Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie LA GIUNTA REGIONALE Premesso: che con D.P.R. 12 aprile
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) D E C I S I O N E
N.741/ 2008 Reg. Dec. N. 8062 Reg. Ric. Anno 2007 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
N. 00031/2015 REG.PROV.COLL. N. 01106/2005 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
DettagliN. 07514/2014 REG.PROV.COLL. N. 12076/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 07514/2014 REG.PROV.COLL. N. 12076/2013 REG.RIC. ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) SENTENZA
Dettagliha pronunciato la presente
1 di 6 02/12/2013 10.31 N. 00997/2013 REG.PROV.COLL. N. 00200/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.1909/2007 Reg.Dec. N. 4884 Reg.Ric. ANNO 2002 DECISIONE sul ricorso
Dettagli- Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio.
Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati - Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio. E stato chiesto se, ed eventualmente con quali
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Sezione di Lecce. Seconda Sezione SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Sezione di Lecce N. 1609 Reg.Dec N. 530 Reg.Ric. ANNO 2008 Composto dai Signori Magistrati: Seconda Sezione
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) SENTENZA
N. 01410/2014 REG.PROV.COLL. N. 04359/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la
DettagliI documenti di: quotidianosanità.it. Quotidiano online di informazione sanitaria
I documenti di: quotidianosanità.it Quotidiano online di informazione sanitaria Dossier Documentazione legislativa Studi e ricerche Interventi e relazioni N. 01486/2015 REG.PROV.CAU. N. 01686/2015 REG.RIC.
DettagliArt. 54 decreto legge
Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo
Dettaglicontro nei confronti di per la riforma
N. 02228/2015REG.PROV.COLL. N. 01754/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DettagliConsiglio di Stato n. 5806 del 05/12/2013
MASSIMA La comunicazione attraverso il fax, il cui numero è stato, nella fattispecie in esame, espressamente riportato dalla società offerente nell autocertificazione allegata alla documentazione presentata
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quinta) SENTENZA
N. 04045/2014 REG.PROV.COLL. N. 03024/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato
Dettaglisul ricorso numero di registro generale 6897 del 2015, proposto da:
N. 02598/2015 REG.PROV.CAU. N. 06897/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. Roma - Prima Sezione SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Roma - Prima Sezione nelle persone dei Magistrati: Dott. Giorgio Giovannini Dott. Antonino Savo Amodio
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
N. 00316/2012 REG.PROV.COLL. N. 00142/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) SENTENZA
N. 10661/2015 REG.PROV.COLL. N. 01760/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
N. 00623/2015 REG.PROV.COLL. N. 00336/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliTar Milano n. 288/11 su bonifica acustica
Tar Milano n. 288/11 su bonifica acustica L art. 9 L. 447\1995 attribuisce al Sindaco poteri d intervento richiesto da urgente necessità di tutela della salute pubblica in senso più ampio che non laddove
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
N. 02447/2011REG.PROV.COLL. N. 01392/2011 REG.RIC. N. 01391/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la
DettagliProt. n 6 Salerno, lì 8 Gennaio 2016
COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO www.collegioperitiagrarisa.it - e-mail:collegio.salerno@pec.peritiagrari.it - collegio.salerno@peritiagrari.it Prot. n
DettagliRoma,28 dicembre 2007
CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta
DettagliTar Campania Napoli n. 1147 del 18.02.2015
MASSIMA Obbligo di indicazione degli oneri per la sicurezza interferenziali. Offerta con ribasso di quasi 80%, offerta inattendibile. Tar Campania Napoli n. 1147 del 18.02.2015 N. 01147/2015 REG.PROV.COLL.
DettagliDeliberazione n. 1/pareri/2005
Deliberazione n. 1/pareri/2005 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA composta dai magistrati: dott. Enrico Gustapane (relatore) dott. Mario Donno dott.
DettagliTAR Sardegna: sentenza n 104 del 24/01/2005 L ordinanza per la rimozione dei rifiuti abbandonati non è di competenza del Sindaco ma del Dirigente
TAR Sardegna: sentenza n 104 del 24/01/2005 L ordinanza per la rimozione dei rifiuti abbandonati non è di competenza del Sindaco ma del Dirigente REPUBBLICA ITALIANA 104/2005 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA
N. 05924/2013REG.PROV.COLL. N. 05490/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A ha pronunciato la presente IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
Dettaglicontro ha pronunciato la presente
N. 00209/2012 REG.PROV.COLL. N. 00948/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) ha pronunciato la
DettagliMPIAOODGOS prot. n. 2135/R.U./U Roma, 30.3.2011. Ai Direttori generali degli Uffici Scolastici regionali LORO SEDI
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Dipartimento per l Istruzione Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e per l Autonomia Scolastica Ufficio X MPIAOODGOS prot. n. 2135/R.U./U
DettagliAI DOCENTI. to della. attività di sostegno per l'anno accademico 2014/2015. CODICE MECCANOGRAFICO PNISOOoOOT. aluzazi. IL DIRIGENTE Prof.
CODICE MECCANOGRAFICO PNISOOoOOT Sede: Via Stadio - 33077 Sacile (PN) Tel. 0434 733429 * Fax0434 733861 Godice Fiscale:91007780934 E-mail:pnis0ò6007@istruzione.it PEG:PN1S006007@pec.istruzione.it Istituto
Dettagli