ESAME DELLA COMPATIBILITÀ TRA LE SIC DA 1 A 25 E LE DIRETTIVE

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1 febbraio 2001 ESAME DELLA COMPATIBILITÀ TRA LE SIC DA 1 A 25 E LE DIRETTIVE CONTABILI EUROPEE DIREZIONE GENERALE MERCATO INTERNO E SERVIZI FINANZIARI

2 Il presente documento è stato preparato a fini interni e non rappresenta necessariamente la posizione ufficiale della Commissione. Riproduzione autorizzata, salvo a fini commerciali, con citazione della fonte. 2

3 COMMISSIONE EUROPEA DG Mercato interno Servizi finanziari Informazione finanziaria e diritto delle società MARKT/6901/2001-IT (Orig. EN) ESAME DELLA COMPATIBILITÀ TRA LE INTERPRETAZIONI DELLO STANDING INTERPRETATIONS COMMITTEE (SIC) DELLO IASC E LE DIRETTIVE CONTABILI EUROPEE: SIC 1 SIC 25 SIC 1: Consistency Different Cost Formulas for Inventories (Costanza Metodi di valutazione del costo delle scorte) 1 I paragrafi 21 e 23 dello IAS 2 consentono di utilizzare diversi metodi di valutazione del costo (FIFO, costo medio ponderato o LIFO) delle scorte di beni (del magazzino) che sono normalmente fungibili o non sono prodotti e mantenuti distinti per specifici progetti. L'interpretazione SIC 1 prescrive che l'impresa utilizzi lo stesso metodo di valutazione dei costi per scorte aventi la stessa natura e impiegate in modo simile dall'impresa. Se la natura o l'uso delle scorte sono differenti, è consentito impiegare metodi diversi di valutazione del costo. La SIC 1 è pienamente compatibile con l'articolo 40 della quarta direttiva, ai sensi del quale gli Stati membri possono consentire che i prezzi di acquisizione o i costi di produzione delle scorte di oggetti della stessa categoria siano calcolati sulla base dei prezzi medi ponderati, o secondo i metodi FIFO o LIFO, o secondo un metodo analogo. SIC 2: Consistency Capitalisation of Borrowing Costs (Costanza Capitalizzazione dei costi di finanziamento) 1 I paragrafi 7 e 11 dello IAS 23 consentono di scegliere se rilevare tutti i costi di finanziamento come costo dell'esercizio nel quale sono sostenuti (trattamento di riferimento) o capitalizzare i costi di finanziamento che sono direttamente imputabili all'acquisizione, alla costruzione o alla produzione di un bene come parte del costo del bene stesso (trattamento alternativo consentito). La SIC 2 prescrive che, se un'impresa ha deciso di applicare il trattamento alternativo consentito, ossia la capitalizzazione, allora tale metodo deve essere applicato costantemente a tutti i costi di finanziamento che sono direttamente imputabili all'acquisizione, alla costruzione o alla produzione di qualsiasi elemento dell'attivo dell'impresa che si presta ad essere capitalizzato, anche se 1 Documento della Commissione XV/6053/99 3

4 così facendo può accadere che il valore iscritto in bilancio dell'elemento dell'attivo sia superiore all'importo realizzabile. In tal caso il bene va svalutato al valore realizzabile attraverso la rilevazione di una perdita per deterioramento. L'articolo 35, paragrafo 4 della quarta direttiva stabilisce che l'inclusione nel costo di produzione degli interessi sui capitali presi a prestito per finanziare la fabbricazione di immobilizzazioni è consentita sempreché tali interessi si riferiscano al periodo di fabbricazione, mentre l'articolo 31, paragrafo 1, lettera b) stabilisce che i metodi di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. Di conseguenza, il dettato della SIC 2 è pienamente compatibile con il principio della costanza del trattamento contabile che è sancito nella quarta direttiva. SIC 3: Elimination of Unrealised Profits and Losses on Transactions with Associates (Eliminazione di utili e perdite non realizzati su operazioni con le collegate) 1 Lo IAS 28 non dà istruzioni esplicite sull'eliminazione di utili e perdite non realizzati derivanti da operazioni tra una società partecipante (o le sue controllate consolidate) e le sue collegate. La SIC 3 prescrive che, quando la partecipazione nella collegata è contabilizzata secondo il criterio del patrimonio netto, gli utili e le perdite non realizzati derivanti dalle operazioni tra la società partecipante (o le sue controllate consolidate) e la collegata siano eliminate proporzionalmente all'entità della partecipazione in questione. Le perdite non realizzate non devono invece essere eliminate se l'operazione evidenzia una perdita di valore dell'attività trasferita. La SIC 3 è pienamente compatibile con l'articolo 31, paragrafo 1, lettera c), punti aa) e bb) della quarta direttiva, a norma dei quali possono essere indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura del bilancio e occorre tener conto di tutti i rischi prevedibili e delle eventuali perdite che traggono origine nel corso dell'esercizio o di un esercizio anteriore. [SIC 4: revocata] SIC 5: Classification of Financial Instruments Contingent Settlement Provisions (Classificazione degli strumenti finanziari Accantonamenti per regolamenti condizionati) 1 La SIC 5 tratta di come si debba classificare uno strumento finanziario se le modalità di regolamento (in contanti o in titoli di capitale dell'emittente) dipendono dall'esito di avvenimenti incerti futuri non controllabili né dall'emittente né dal detentore. Ad esempio, un'impresa potrebbe emettere azioni con modalità di regolamento che dipendono dal livello delle entrate future dell'emittente; se l'impresa non consegue in un anno un certo livello di proventi fissato come obiettivo, allora deve scambiare le azioni con obbligazioni. La SIC 5 stabilisce che in simili circostanze le azioni vanno classificate, conformemente ai paragrafi 5 e 18 dello IAS 32, come passività, a prescindere dalla loro forma giuridica, a meno che la possibilità di un regolamento in contanti appaia remota, nel qual caso gli strumenti vanno classificati come titoli di capitale. 4

5 La SIC 5 presenta un potenziale conflitto con le direttive contabili che è già stato messo in evidenza nell'esame da parte del Comitato di contatto della compatibilità tra lo IAS 32 (rivisto nel 1998) e le direttive. La prescrizione della SIC 5 di trattare come passività determinati strumenti finanziari che sono giuridicamente titoli di capitale ma, secondo i criteri dello IAS 32, sono in sostanza passività, è contrario agli schemi di stato patrimoniale contenuti negli articoli 9 e 10 della quarta direttiva, che prevedono una voce "Capitale sottoscritto" nell'ambito della voce "Patrimonio netto". Se le azioni sono emesse da una controllata, includerle tra le passività nei conti consolidati sarebbe contrario alle disposizioni dell'articolo 21 della settima direttiva, che prescrive che le partecipazioni di minoranza siano iscritte nello stato patrimoniale consolidato in una voce specifica dal titolo corrispondente. Inoltre, iscrivere azioni tra le passività falserebbe l'applicazione della seconda direttiva in materia di diritto delle società, che contiene tra l'altro regole per la distribuzione degli utili e per i provvedimenti da prendere in caso di grave perdita di capitale. Queste regole si fondano su rapporti tra e su multipli degli importi iscritti nei conti a titolo di attività, passività, capitale e riserve. Le conseguenze concrete di queste regole varieranno a seconda che le azioni siano incluse nel capitale e nelle riserve o nelle passività. Tuttavia si potrebbe eventualmente risolvere il conflitto iscrivendo le azioni che, a norma della SIC 5, devono essere registrate come passività, separatamente in una voce aggiuntiva nell'ambito della voce principale "Patrimonio netto". SIC 6: Costs of Modifying Existing Software (Costi di modifica del software esistente) 1 La SIC 6 si chiede se i costi di modica dei sistemi di software esistenti possano essere capitalizzati e, in caso negativo, quando tali costi vadano rilevati come spese. Anche se l'interpretazione è stata elaborata nella prospettiva dei costi di modifica per l'adeguamento al 2000, la sua applicazione si estende ai costi di modifica del software in generale. La SIC 6 prescrive che i costi sostenuti per ripristinare o preservare i benefici economici futuri che un'impresa può attendersi sulla base del livello di prestazioni originariamente valutato per i sistemi di software esistenti non devono essere capitalizzati, ma rilevati come spesa quando, e solo quando, i lavori di ripristino o manutenzione vengono effettuati. La SIC 6 è pienamente compatibile con l'articolo 35 della quarta direttiva che dispone che gli elementi delle immobilizzazioni devono essere valutati al prezzo di acquisizione o al costo di produzione. È altresì pienamente compatibile con la quarta direttiva non capitalizzare le spese sostenute per ripristinare o preservare i benefici economici futuri che un'impresa si attendeva, bensì contabilizzarle come spese nel momento in cui sono sostenute. SIC 7: Introduction of the Euro (Introduzione dell'euro) 1 La SIC 7 tratta la questione dell'applicazione dello IAS 21 - Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere - al passaggio dalle monete nazionali all'euro negli Stati membri dell'unione europea partecipanti. Essa dichiara che le disposizioni dello IAS 21 5

6 relative alla conversione delle operazioni in valuta estera e dei bilanci di entità estere devono essere applicate rigorosamente al passaggio all'euro. Il Comitato di contatto era giunto già in precedenza alla conclusione che non vi sono conflitti tra lo IAS 21 e le direttive contabili. Di conseguenza, poiché la SIC 7 si limita a ribadire le disposizioni dello IAS 21, non dà origine ad alcun conflitto. SIC 8: First-Time Application of IASs as the Primary Basis of Accounting (Prima applicazione degli IAS come base principale della contabilità) 1 La SIC 8 tratta le due questioni seguenti: a) come debba essere preparato e presentato il bilancio di un'impresa nell'esercizio per il quale gli IAS vengono per la prima volta applicati pienamente come base principale della contabilità; e b) quando gli IAS vengono per la prima volta applicati pienamente come base principale della contabilità, come si debbano applicare le disposizioni transitorie specifiche contenute nei singoli principi contabili e nelle interpretazioni del SIC ai saldi di voci che esistevano già alla data di efficacia di detti principi e di dette interpretazioni. La SIC 8 dispone che, per l'esercizio nel quale gli IAS vengono per la prima volta applicati come base principale della contabilità, il bilancio dell'impresa (comprese le informazioni comparative) venga preparato e presentato come se il bilancio fosse stato sempre preparato conformemente agli IAS in vigore nell'esercizio della loro prima applicazione. Un'impresa deve applicare le disposizioni transitorie dei principi e delle interpretazioni in vigore solo per gli esercizi aventi termine alla data prescritta nei relativi principi e interpretazioni. La SIC 8 prescrive inoltre che vengano date determinate informazioni nell'esercizio per il quale gli IAS vengono applicati pienamente per la prima volta. L'articolo 31, paragrafo 1, lettera b) della quarta direttiva stabilisce come principio generale che i metodi di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. Tuttavia l'articolo 31, paragrafo 2 precisa che in casi eccezionali sono ammesse deroghe ai principi generali che precedono. A parere del Comitato di contatto, l'adozione degli IAS rappresenterebbe appunto un simile caso eccezionale. Si noti che l'articolo 31, paragrafo 2 dispone che, se ci si avvale di tali deroghe, queste devono essere indicate nell'allegato e debitamente motivate, specificando l'influenza che esse hanno sulla situazione patrimoniale, su quella finanziaria e sul risultato economico. Di conseguenza, si può concludere che la SIC 8 non dà origine a conflitti con le direttive contabili. SIC 9: Business Combinations Classification either as Acquisitions or Uniting of Interests (Aggregazioni di imprese Classificazione come acquisizioni o come unificazioni di partecipazioni) 1 La SIC 9 fornisce dei chiarimenti sui criteri che lo IAS 22 prescrive di applicare nel determinare se un'aggregazione di imprese vada classificata come acquisizione o come unificazione di partecipazioni. L'interpretazione non stabilisce nuovi criteri, ma si limita a reiterare e a sottolineare l'indicazione già contenuta nello IAS 22, ossia che un'aggregazione di imprese va classificata come acquisizione a meno che risulti 6

7 impossibile identificare un acquirente. Questa condizione è già stabilita nel paragrafo 13 dello IAS 22 (rivisto nel 1998); lo IAS 22 contiene inoltre altre istruzioni che danno esempi di fattori importanti da tenere presenti nel determinare se gli azionisti di una delle imprese che si aggregano ottengano il controllo dell'impresa risultante dall'aggregazione. Il Comitato di contatto era giunto già in precedenza alla conclusione che non vi è conflitto tra i criteri contenuti nello IAS 22 per l'applicazione del metodo dell'aggregazione dei valori e le direttive contabili. L'articolo 20 della settima direttiva stabilisce delle condizioni minime che devono sussistere per l'applicazione del metodo dell'aggregazione e tali condizioni non sono in contrasto con lo IAS 22. Di conseguenza, poiché la SIC 9 si limita a chiarire ulteriormente i criteri che lo IAS 22 prescrive di applicare nel determinare come vada classificata un'aggregazione di imprese, essa è pienamente compatibile con le direttive. SIC 10: Government Assistance No specific Relation to Operating Activities (Aiuti pubblici Assenza di una relazione specifica con le attività operative) 1 La SIC 10 tratta delle situazioni in cui vengono concessi aiuti pubblici a condizioni che non hanno un nesso specifico con le attività operative dell'impresa (ad esempio, un'impresa può ricevere contributi per svolgere la sua attività in una zona meno sviluppata). Si tratta di sapere se tali aiuti vadano o no contabilizzati come "contributi pubblici" ai sensi dello IAS 20. La SIC 10 stabilisce che gli aiuti pubblici rientrano nella definizione di contributi pubblici dello IAS 20 anche se non sono subordinati a condizioni che si riferiscono specificamente alle attività operative dell'impresa, a parte quella di operare in determinate regioni o settori industriali. Il Comitato di contatto era giunto già in precedenza alla conclusione che non vi è conflitto tra lo IAS 20 e le direttive contabili. La SIC 10 si limita a chiarire meglio la definizione di contributi pubblici contenuta nello IAS 20 e non fa quindi nascere alcun conflitto. SIC 11: Foreign Exchange Capitalisation of Losses Resulting from Severe Currency Devaluations (Valute estere Capitalizzazione delle perdite derivanti da gravi svalutazioni o deprezzamenti di una valuta) 1 Il trattamento contabile alternativo consentito di cui al paragrafo 21 dello IAS 21 specifica diverse condizioni che devono essere soddisfatte perché un'impresa possa includere le differenze di cambio su passività in valuta estera nel valore iscritto del bene per l'acquisto del quale sono state assunte tali passività. La SIC 11 fornisce un'interpretazione di tali condizioni e ne specifica le modalità d'applicazione. Il Comitato di contatto era giunto già in precedenza alla conclusione che non vi è conflitto tra lo IAS 21 e le direttive contabili. La SIC 11 si limita a chiarire l'interpretazione delle condizioni cui è subordinata la capitalizzazione di determinate differenze di cambio, specificate nel paragrafo 21 dello IAS 21 e non fa quindi nascere alcun conflitto. 7

8 SIC 12: Consolidation Special Purpose Entities (Consolidamento Entità costituite per uno scopo specifico) 2 Lo IAS 27 prescrive il consolidamento delle entità controllate dall'impresa che presenta il bilancio. Tuttavia esso non fornisce indicazioni esplicite in merito al consolidamento delle entità costituite per uno scopo specifico (Special Purpose Entities o SPE). Una SPE è un'entità che viene normalmente costituita per svolgere una funzione circoscritta e ben determinata, quale la cartolarizzazione di attività finanziarie o la vendita e la successiva retrolocazione (sale and leaseback) di una immobilizzazione non finanziaria. Una SPE può assumere la forma di una società, di una fiduciaria, di un società di persone o di una entità priva di personalità giuridica e viene spessa costituita con un atto che impone limiti rigorosi e talvolta permanenti ai poteri decisionali del consiglio d'amministrazione per quanto riguarda le attività dell'entità stessa. La SIC 12 affronta il problema della necessità o meno del consolidamento di una SPE da parte dell'impresa che presenta il bilancio e prescrive che una SPE sia consolidata quando le relazioni tra l'impresa e la SPE sono sostanzialmente tali da indicare che la SPE è controllata dall'impresa in questione. Analisi La prescrizione di includere nel consolidamento un'entità controllata è pienamente compatibile con le norme che disciplinano la redazione dei conti consolidati di cui all'articolo 1, paragrafo 2 della settima direttiva, che stabilisce che gli Stati membri possono imporre ad ogni impresa soggetta al loro diritto nazionale l'obbligo di redigere conti consolidati se questa detiene una partecipazione in un'altra impresa e a) esercita effettivamente sull'impresa partecipata un'influenza dominante, ovvero b) la partecipante e la partecipata sono sottoposte alla direzione unitaria della partecipante. L'articolo 17 della quarta direttiva definisce la partecipazione come un diritto al capitale di un'altra impresa. Di conseguenza, quando un'impresa madre detiene una partecipazione in una SPE e la controlla nei termini indicati nella SIC 12, l'inclusione della SPE nel bilancio consolidato dell'impresa madre è pienamente compatibile con la settima direttiva. Tuttavia, accade spesso che un'impresa controlli una SPE e ne tragga un vantaggio economico secondo modalità che non implicano che l'impresa detenga una parte del capitale sociale della SPE. Di conseguenza, l'impresa non detiene una partecipazione nella SPE e non è soddisfatta una delle condizioni stabilite dalla settima direttiva per l'inclusione della SPE nel consolidamento. Al momento dell'adozione della settima direttiva, non si pensava alla possibilità di costituire una SPE per conseguire gli obiettivi commerciali che ci si propongono oggi. Questo significa però che esiste un conflitto tra la SIC 12 e la settima direttiva quando un'impresa controlla una SPE senza detenervi una partecipazione. In tali casi la direttiva precluderebbe l'inclusione della SPE nel consolidamento. Il Comitato di contatto si è chiesto se per superare questo conflitto potesse essere applicata la regola della prevalenza del principio del quadro fedele. Tuttavia il Comitato ha constatato che l'articolo 16 della settima direttiva esige che i conti consolidati siano redatti conformemente alla direttiva stessa e che si può derogare alle disposizioni della 2 Documento della Commissione MARKT/6905/01 8

9 direttiva al fine di fornire un quadro fedele solo per quanto riguarda la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico delle imprese incluse nel consolidamento. Il Comitato ha pertanto concluso che, poiché la prevalenza del principio del quadro fedele non può essere invocata per quanto riguarda l'ambito del consolidamento, il conflitto tra la settima direttiva e la SIC 12 non poteva essere risolto in questo modo. Tuttavia il Comitato di contatto ritiene che le conseguenze di questo conflitto possano essere limitate, in una certa misura, dalla presentazione separata di informazioni complementari che indichino gli effetti di un eventuale consolidamento della SPE. Il Comitato ha inoltre sollecitato la Commissione ad affrontare questo problema con urgenza nell'ambito del suo programma di modernizzazione delle direttive contabili. SIC 13: Jointly Controlled Entities Non-Monetary Contributions by Venturers (Enti sottoposti a controllo congiunto Apporti non monetari dei partecipanti) 1 La SIC 13 fornisce un'interpretazione del paragrafo 39 dello IAS 31, che chiarisce le circostanze nelle quali il partecipante deve rilevare nel conto economico la quota a lui ascrivibile degli utili e delle perdite derivanti dall'apporto ad un ente sottoposto a controllo congiunto di un bene non monetario in cambio di una partecipazione nell'ente stesso. Il Comitato di contatto era giunto già in precedenza alla conclusione che non vi è conflitto tra lo IAS 31 e le direttive contabili. L'ulteriore interpretazione del paragrafo 39 dello IAS 31 contenuta nella SIC 13 non modifica la situazione. SIC 14: Property, Plant and Equipment Compensation for the Impairment or Loss of Items (Immobili, impianti e macchinari Compensazione del deterioramento o della perdita) 1 Le imprese possono ricevere da terzi una compensazione monetaria o non monetaria per il deterioramento o la perdita di elementi degli immobili, impianti e macchinari. Spesso la compensazione monetaria ricevuta deve essere utilizzata, per motivi economici impellenti, per ripristinare gli elementi dell'attivo deteriorati o per acquistare o costruire nuovi elementi per sostituire quelli perduti o ritirati dall'uso. Tuttavia, poiché lo IAS 16 non contiene istruzioni esplicite sulla contabilizzazione di tali compensazioni monetarie o non monetarie, la questione è affrontata nella SIC 14. La SIC 14 conferma che sono individuabili tre eventi economici separati e che ognuno di essi va rilevato separatamente. I tre eventi separati sono: a) deterioramento o perdita di elementi degli immobili, impianti e macchinari; b) compensazioni ricevute da terzi in relazione al deterioramento o alla perdita; e c) successivo ripristino, acquisto o costruzione di elementi dell'attivo. La SIC 14 stabilisce che la compensazione va inclusa nel conto economico nel momento in cui viene rilevata. Non è corretto rilevare la compensazione come risconto passivo o dedurla dal deterioramento o dalla perdita o dal costo di un nuovo elemento dell'attivo. 9

10 La SIC 14 costituisce solo un'applicazione dei criteri sanciti nello IAS 36 e nello IAS 16 e non dà origine ad alcun conflitto con le direttive contabili. SIC 15: Operating Leases Incentives (Leasing operativo Incentivi) 1 Nel negoziare un contratto di leasing operativo nuovo o un rinnovo, il locatore può offrire al locatario degli incentivi a concludere il contratto. Esempi di simili incentivi sono il versamento di una somma iniziale al locatario o il rimborso o l'assunzione a carico del locatore di costi del locatario (come costi di trasferimento, miglioramenti del bene oggetto del leasing e costi relativi ad un preesistente impegno di locazione del locatario). In alternativa, si può convenire che per i periodi iniziali della durata del leasing non verrà addebitato un canone o solo un canone ridotto. La questione affrontata dalla SIC 15 è come gli incentivi in un leasing operativo debbano essere rilevati in bilancio dal locatario e dal locatore. L'interpretazione prescrive che gli incentivi al leasing (quali periodi gratuiti o contributi del locatore ai costi di trasferimento del locatario) devono essere considerati parte integrante del corrispettivo dell'uso del bene oggetto del leasing. Di conseguenza la SIC 15 prescrive che il locatore deve rilevare il costo aggregato degli incentivi come riduzione dei proventi del leasing per la durata del leasing stesso, in modo lineare a meno che un altro sistema sia rappresentativo della distribuzione temporale della diminuzione dei proventi derivanti dal bene dato in leasing; da parte sua il locatario deve rilevare il valore aggregato degli incentivi come riduzione delle spese di leasing per la durata del leasing stesso, in modo lineare a meno che un altro sistema sia rappresentativo della distribuzione temporale del beneficio economico che il locatario ricava dall'uso del bene preso in leasing. Il Comitato di contatto era giunto già in precedenza alla conclusione che non vi è conflitto tra lo IAS 17 e le direttive contabili. L'ulteriore interpretazione dello IAS 17 contenuta nella SIC 15 non modifica la situazione. SIC 16: Share Capital Reacquired Own Equity Instruments (Treasury Shares) (Capitale azionario Titoli azionari propri riacquistati (Azioni proprie)) 3 L'interpretazione SIC 16 riguarda il principio IAS 32, Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio d'esercizio e informazione integrativa. Essa risponde a due domande: 1) come devono essere contabilizzate le azioni proprie nel bilancio dell'impresa emittente? 2) come deve essere contabilizzata la differenza tra il costo di acquisizione e il corrispettivo ricevuto in caso di cessione o di distribuzione successiva di tali azioni? Le risposte proposte sono le seguenti: 1) Le azioni proprie devono essere iscritte nello stato patrimoniale a deduzione del patrimonio netto. L'acquisto di queste azioni deve essere rilevato in bilancio come una variazione del patrimonio netto. 2) In caso di cessione, di distribuzione o di annullamento delle azioni proprie, il corrispettivo ricevuto deve essere rilevato in bilancio come una variazione del patrimonio netto. La differenza tra il costo di acquisizione e il prezzo di rivendita non costituisce un utile o una perdita e non deve pertanto essere contabilizzata nel conto economico. 3 Documento della Commissione XV/6035/99 10

11 La SIC 16 stabilisce che la diminuzione del patrimonio netto propri derivante dalla detenzione di azioni proprie deve essere oggetto di menzione separata nello stato patrimoniale o nell'allegato. In proposito si fa riferimento al principio IAS 1, paragrafo 74, lettera (a), punto (vi), che prevede che il costo di acquisizione delle azioni proprie può figurare nello stato patrimoniale o nell'allegato, secondo una delle modalità seguenti: la voce patrimonio netto viene corretta; il valore nominale delle azioni riacquistate viene dedotto dal capitale sociale e negli altri elementi del patrimonio netto vengono integrati gli eventuali premi di emissione positivi o negativi; ciascun elemento del patrimonio netto può essere adeguato. La SIC 16 si applica agli strumenti dell'impresa emittente classificati come patrimonio netto in virtù dello IAS 32 ed esclude espressamente dal suo campo di applicazione due tipi particolari di strumenti che non sono oggetto dello IAS 32, ovvero: (1) le obbligazioni dei datori di lavoro in virtù di programmi di opzioni di acquisto di azioni ("stock option plans"); (2) le obbligazioni dei datori di lavoro in virtù di programmi di acquisto di azioni. Di conseguenza i paragrafi seguenti non si esprimono sul trattamento contabile che deve essere applicato a questi strumenti nel quadro delle direttive europee. Il regime previsto dalla seconda direttiva L'articolo 18 della seconda direttiva contabile vieta in linea di massima alle società di acquistare azioni proprie. L articolo 19, paragrafo 1 offre agli Stati membri la facoltà di derogare in generale a questa regola a talune condizioni, tra cui quella che l'acquisto di azioni proprie non può avere l'effetto che l'attivo netto scenda al di sotto dell'importo del capitale sottoscritto aumentato delle riserve indisponibili. L'articolo 19, paragrafo 2 e paragrafo 3, e l articolo 20 prevedono, tra l'altro, talune deroghe specifiche che possono essere accordate dagli Stati membri. L articolo 22, paragrafo 1, lettera b) prevede che le imprese che contabilizzano le azioni proprie nell'attivo del bilancio devono costituire al passivo una riserva indisponibile del medesimo importo. Preservando l'integrità del capitale, queste disposizioni mirano a proteggere gli interessi degli azionisti e dei creditori. Il regime previsto dalla quarta direttiva Gli articoli 8, 9 e 10 della quarta direttiva prevedono una voce specifica per la contabilizzazione delle azioni proprie nello stato patrimoniale nella misura in cui la legislazione nazionale non lo vieti. L articolo 13 stabilisce inoltre che "le azioni proprie e le quote proprie, nonché le partecipazioni in imprese collegate non possono essere iscritte in voci diverse da quelle a tal fine previste". L articolo 15, paragrafo 1 indica che "determinante per l'iscrizione degli elementi patrimoniali nelle immobilizzazioni o nell'attivo circolante è la loro destinazione". Infine, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b) della seconda direttiva, gli articolo 8, 9 e 10 prevedono la costituzione al passivo del bilancio di una riserva indisponibile di un importo equivalente all'importo "delle azioni proprie o delle quote proprie". Mentre la seconda direttiva consente al legislatore nazionale di autorizzare le imprese ad acquistare azioni proprie per determinate finalità, la quarta direttiva non precisa in quali casi il legislatore possa autorizzare la loro contabilizzazione nello stato patrimoniale. Analogamente, le direttive contabili non forniscono alcuna indicazione circa il trattamento contabile da riservare alle azioni proprie quando la legge nazionale non consenta di iscriverle nello stato patrimoniale. 11

12 Trattamento contabile nel diritto nazionale Sembra esservi un consenso generale sul fatto che gli articoli 8, 9 e 10 della quarta direttiva in combinato disposto con l'articolo 22 della seconda direttiva non impongono un trattamento contabile uniforme delle azioni proprie. Ciò è confermato anche da un esame delle diverse legislazioni contabili nazionali. Taluni Stati membri hanno adottato norme che prescrivono, in determinati casi, di dedurre tali azioni dal patrimonio netto. Una serie di Stati membri, nel recepire la quarta direttiva, hanno di fatto ritenuto che esistono diversi tipi di acquisti di azioni proprie e che, secondo le caratteristiche di ciascuna operazione, si giustifica un trattamento contabile piuttosto che un altro. In questo contesto gli Stati membri possono essere suddivisi come segue: quelli che autorizzano l'acquisto di azioni proprie essenzialmente a fini di rimborso del capitale e prescrivono che il prezzo di acquisto di tali azioni sia dedotto dal patrimonio netto; quelli che autorizzano l'acquisto di azioni proprie a fini di rimborso del capitale o ad altri fini e prescrivono che il prezzo di acquisto di tali azioni venga dedotto dal patrimonio netto in ogni caso; quelli che autorizzano il riacquisto di azioni proprie a fini di rimborso del capitale o ad altri fini e che prescrivono un trattamento contabile diverso a seconda dell'obiettivo del riacquisto. In alcuni Stati membri il costo di acquisto deve essere dedotto dal patrimonio netto in caso di rimborso del capitale e contabilizzato all'attivo del bilancio negli altri casi. In altri Stati membri le proprie azioni sono iscritte all'attivo solo quando sono state acquistate nel quadro di un'operazione di negoziazione sul mercato, altrimenti devono essere dedotte dal patrimonio netto. Questi diversi trattamenti contabili dipendono dunque dalla natura dell'operazione e non sono liberamente applicabili in qualunque circostanza. Tuttavia le soluzioni scelte dagli Stati membri non sono sempre identiche. Deduzione delle azioni proprie dal patrimonio netto Le direttive lasciano al legislatore nazionale la possibilità di autorizzare il riacquisto di azioni proprie. Tali acquisti non possono avere tuttavia l'effetto che l'attivo netto scenda al di sotto dell'importo del capitale sottoscritto aumentato delle riserve indisponibili. Il Comitato di contatto ha valutato se le azioni proprie potessero essere liberamente dedotte dal capitale versato e ha concluso che tale trattamento non era autorizzato dalla seconda e dalla quarta direttiva. Quanto alla questione se tali azioni possano essere dedotte dal patrimonio netto, il parere della maggior parte delle delegazioni nel Comitato di contatto e dei servizi della Commissione è che, se la quarta direttiva non è esplicita su questo punto, essa non esclude tuttavia questa possibilità. Questo trattamento non è quindi necessariamente incompatibile con la quarta direttiva. Si potrebbe obiettare che la direttiva consente la deduzione solo a condizione che il legislatore nazionale la autorizzi e che questo trattamento non influenzi il capitale versato. È infatti questa l'interpretazione adottata da parecchi Stati membri, la cui legislazione prescrive questo trattamento nella totalità o in una parte dei casi di riacquisto di azioni, vietando che il capitale versato ne sia influenzato. La SIC 16 non impone necessariamente un trattamento contrario a questa regola; essa si limita semplicemente ad autorizzare la deduzione del valore delle azioni proprie dall'importo totale dal patrimonio netto nell'allegato. Se le informazioni prescritte dalla SIC 16 sono comunicate nell'allegato, non vi è conflitto con le prescrizioni delle direttive. Se invece fossero rilevate nello stato patrimoniale, questo trattamento non sarebbe conforme alle direttive. In virtù degli articoli 8, 9, 10 e 13 della quarta direttiva, 12

13 le azioni proprie possono essere iscritte nello stato patrimoniale solo all'attivo, nelle immobilizzazioni o nell'attivo circolante. Un trattamento contabile uniforme di tutte le operazioni su azioni proprie: altre considerazioni Le indicazioni della SIC 16 sono comunque considerate da taluni Stati membri come troppo restrittive, nonostante il fatto che non vi sia necessariamente conflitto con le direttive. Per taluni tipi di riacquisti di azioni proprie, alcuni ritengono che in pratica sussista una contraddizione, giacché il trattamento raccomandato nella SIC 16 non è completo e non tiene conto della natura sottostante dell'operazione. Questa contraddizione si manifesta quando la società riacquista le proprie azioni per negoziarle o per conservarle o ancora quando negozia strumenti collegati ad un indice comprendente le proprie azioni. L'ampiezza del problema varia da uno Stato membro all'altro, dato che le disposizioni del diritto societario miranti a limitare l'acquisto di azioni proprie a fini di negoziazione e di profitto sono più severe in taluni Stati membri che non in altri. Si può concludere che la SIC 16 è compatibile con le direttive contabili per quanto concerne il riacquisto di azioni proprie effettuato a fini di ammortamento del proprio capitale o ad altri fini esclusa la negoziazione di tali azioni. Negli Stati membri che autorizzano il riacquisto a fini di negoziazione, dove l'impresa emittente tratta le proprie azioni come qualunque altro valore mobiliare, la capitalizzazione è considerata come un trattamento appropriato e coerente con gli schemi prescritti dalla quarta direttiva per la presentazione dello stato patrimoniale. Ciò è tuttavia contrario alla SIC-16 e di conseguenza vi è un conflitto con la legislazione contabile di taluni Stati membri. L'applicazione della SIC-16 negli Stati membri la cui legislazione contabile esige, anziché consentire, che taluni tipi di acquisti di azioni proprie siano contabilizzati all'attivo dello stato patrimoniale creerà un conflitto. A ciò si aggiunge in tali casi un altro conflitto con la SIC-16 derivante dal fatto che, conformemente alle regole generali di valutazione contenute all'articolo 31, paragrafo 1, lettera c), la differenza tra il costo di acquisizione e il prezzo di rivendita deve essere contabilizzata nel conto profitti e perdite. SIC 17: Equity Costs of an Equity Transaction (Patrimonio netto Costo di un operazione relativa ad un elemento del patrimonio netto) 4 La SIC 17 riguarda i costi sostenuti da un'entità per l'emissione o l'acquisizione di titoli propri classificati come elementi del patrimonio netto, quando la transazione produce un incremento o un decremento netto del patrimonio netto. Secondo questa interpretazione, i costi di una transazione in titoli sono solo i costi esterni aggiuntivi direttamente imputabili al compimento della transazione stessa, che altrimenti sarebbero stati evitati. Tuttavia la SIC 17 non si applica ai costi di emissione di un titolo di capitale che sono direttamente imputabili all'acquisizione di un'attività. Con la SIC 17 si è convenuto che i costi di transazione di una transazione in titoli vanno contabilizzati come una deduzione dal patrimonio netto, al netto di eventuali benefici sotto il profilo dell'imposta sul reddito. I costi di una transazione che non viene portata a termine vanno contabilizzati come spese. I costi di transazione che si riferiscono all'emissione di uno strumento composito, che contiene sia un elemento di passività che 4 Documento della Commissione MARKT/6906/01 13

14 un elemento di patrimonio netto, vanno ripartiti tra le due componenti proporzionalmente all'allocazione del corrispettivo dell'emissione. I costi di transazione che si riferiscono ad un insieme di più transazioni, ad esempio i costi di una concomitante offerta di talune azioni e quotazione in borsa di altre azioni, vanno ripartiti tra le transazioni in questione utilizzando una chiave di ripartizione razionale e coerente con quanto praticato per transazioni simili. La SIC 17 prescrive inoltre che occorre indicare separatamente l'importo dei costi di transazione contabilizzati come deduzione dal patrimonio netto durante l'esercizio. Gli articoli 9 e 10 della quarta direttiva partono dal presupposto che il capitale sociale deve essere rilevato nello stato patrimoniale per l'importo del capitale sottoscritto. L'eventuale capitale non versato va registrato tra le attività (in una voce distinta o tra i crediti), indicando separatamente l'importo dell'eventuale capitale non richiamato. Tuttavia gli Stati membri possono invece disporre che il capitale sociale sia contabilizzato per l'importo richiamato, nel qual caso solo l'importo del capitale richiamato non versato va registrato tra le attività (anche in questo caso, in una voce distinta o tra i crediti). In entrambi i casi, qualsiasi importo eccedente il valore nominale (o, in mancanza di un valore nominale, la parità contabile) delle azioni va accreditato al conto "sovrapprezzo azioni". La questione dei costi di emissione delle azioni non viene specificamente trattata dalla quarta direttiva e, in particolare, il trattamento prescritto dalla SIC 17, secondo cui i costi di transazione relativi ad una transazione in titoli devono essere contabilizzati come deduzione dal patrimonio netto, non è vietato dalle direttive (e non è quindi incompatibile con le medesime). Tuttavia, l'iscrizione nello stato patrimoniale del "capitale sottoscritto", prescritta dalla quarta direttiva, precluderebbe la possibilità di dedurre dall'importo del medesimo i costi di emissione delle azioni. Nulla impedisce però ad una entità di contabilizzare il capitale sottoscritto al suo valore lordo e di far figurare i costi di emissione delle azioni o come importo negativo o come deduzione da un elemento delle riserve comprese nel patrimonio netto. La soluzione scelta potrebbe essere dettata dalle norme specifiche di diritto societario applicabili all'entità che presenta il bilancio, comprese quelle relative alla distribuzione degli utili. Alcuni dei costi di transazione cui si riferisce la SIC 17 potrebbero rientrare nelle spese di impianto e di ampliamento come definite dalla legislazione nazionale. Gli schemi di stato patrimoniale di cui agli articoli 9 e 10 della quarta direttiva contemplano le "spese di impianto e di ampliamento" come voce distinta dell'attivo (la legislazione nazionale può anche prevedere l'iscrizione delle spese d'impianto e di ampliamento tra le "immobilizzazioni immateriali"). A norma dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera a), "se la legislazione nazionale autorizza l'iscrizione all'attivo delle spese di impianto e ampliamento, queste devono essere ammortizzate entro un termine massimo di cinque anni". Gli schemi di conto profitti e perdite di cui agli articoli da 23 a 26 della quarta direttiva prevedono una voce apposita per tale ammortamento. Complessivamente, quindi, il Comitato di contatto ha concluso che la SIC 17 non è in conflitto con le direttive contabili europee. SIC 18: Consistency Alternative Methods (Costanza Metodi alternativi) 4 Il problema considerato nell'interpretazione è come si debba esercitare la scelta del criterio contabile nell'ambito di quegli IAS che consentono esplicitamente di scegliere il 14

15 criterio contabile ma tacciono sul modo in cui tale scelta vada esercitata. L'interrogativo fondamentale è se, una volta che sia stato scelto un criterio, questo debba essere applicato con costanza a tutti gli elementi contabilizzati che presentano le caratteristiche specifiche che giustificano quella scelta. Il Comitato SIC ha convenuto che se uno IAS o una SIC consentono di applicare più di un criterio contabile, un'impresa deve scegliere ed applicare costantemente uno di tali criteri, a meno che il principio o l'interpretazione in questione prescriva o permetta espressamente la suddivisione degli elementi di cui trattasi in più categorie (transazioni, fatti, saldi, importi) per le quali possono essere appropriati criteri contabili diversi. Se un principio prescrive o consente la categorizzazione degli elementi, occorre per ogni categoria scegliere e applicare con costanza il criterio contabile più appropriato. Un volta scelto il criterio iniziale più appropriato, un cambiamento di criterio contabile dovrebbe essere messo in atto solo conformemente alle prescrizioni dello IAS 8; questo cambiamento dovrebbe essere applicato a tutti gli elementi o a tutte le categorie di elementi. L'articolo 31, paragrafo 1, lettera b) della quarta direttiva prescrive di applicare i criteri di valutazione senza modifiche da un esercizio all'altro. Di conseguenza, il dettato della SIC 18 è pienamente compatibile con il principio della costanza del trattamento contabile che è sancito nella quarta direttiva. SIC 19: Reporting Currency Measurement and Presentation of Financial Statements under IAS 21 and IAS 29 (Moneta di conto Valutazione e esposizione in bilancio secondo gli IAS 21 e 29) 5 Il paragrafo 4 del principio contabile IAS 21 spiega che esso non precisa la valuta nella quale un'impresa deve presentare il suo bilancio d'esercizio, ma che tuttavia l'impresa usa, di norma, la valuta del paese nel quale è domiciliata. Se lo IAS 21 definisce il termine "moneta di conto" come la valuta utilizzata nella redazione del bilancio d'esercizio, la moneta di conto utilizzata da un'impresa ha anche ripercussioni significative sulla valutazione contabile nell'ambito del bilancio stesso. I problemi su cui si è soffermato il Comitato SIC sono: a) come un'impresa determina la moneta da utilizzare per la valutazione degli elementi iscritti in bilancio ("moneta di valutazione"); b) se un'impresa possa utilizzare una moneta diversa dalla moneta di valutazione per la presentazione del suo bilancio ("moneta di presentazione"); e c) se si ammette che la moneta di presentazione può essere diversa dalla moneta di valutazione, come si debba convertire il bilancio dalla moneta di valutazione alla moneta di presentazione. Il Comitato SIC ha convenuto che la moneta di valutazione deve fornire sull'impresa informazioni che sono utili e rispecchiano la sostanza economica dei fatti e delle circostanze sottostanti determinanti per l'impresa stessa. Se una determinata moneta viene utilizzata in misura significativa nell'impresa o ha un'incidenza significativa su di essa, tale moneta può essere una moneta di valutazione appropriata. Tutte le transazioni in monete diverse dalla moneta di valutazione vanno trattate come transazioni in valuta estera nell'applicare lo IAS 21. Il Comitato SIC ha convenuto che, una volta che 5 Documento della Commissione MARKT/6907/01 15

16 un'impresa abbia scelto una moneta di valutazione, questa non deve essere modificata a meno che si verifichi un mutamento dei fatti e delle circostanze sottostanti determinanti per l'impresa stessa. Anche se un'impresa presenta normalmente il bilancio nella moneta che usa come moneta di valutazione, il Comitato SIC ha anche ammesso che essa può scegliere di esprimere il bilancio in una moneta diversa. Anche se il problema non viene specificamente affrontato dalla SIC 19, questa indica che il metodo di conversione del bilancio di un'impresa dalla moneta di valutazione in una moneta diversa ai fini dell'esposizione in bilancio non deve tradursi in una presentazione non coerente con la valutazione degli elementi del bilancio d'esercizio. Le direttive non affrontano direttamente il problema della determinazione da parte di un'entità della moneta utilizzata per la valutazione e per la presentazione delle voci di bilancio. Di conseguenza, il Comitato di contatto ha concluso che la SIC 19 non è in conflitto con le direttive contabili europee. SIC 20: Equity Accounting Method Costs of an Equity Transaction (Metodo del patrimonio netto Costi di un operazione relativa ad un elemento del patrimonio netto) 5 La SIC 20 tratta dell'applicazione del criterio del patrimonio netto per la contabilizzazione della partecipazione in una collegata quando la quota delle perdite a carico della partecipante è uguale o superiore al valore iscritto in bilancio della partecipazione. Il Comitato SIC ha concluso che, se la quota delle perdite spettante alla partecipante supera il valore iscritto della partecipazione, il valore iscritto della partecipazione si riduce a zero e non si devono più rilevare le ulteriori perdite, a meno che la partecipante abbia assunto delle obbligazioni nei confronti della partecipata o che si debbano soddisfare obbligazioni della partecipata che la partecipante abbia garantito o che si sia in altro modo impegnata ad assumersi. Il Comitato SIC ha concluso che, ai fini dell'applicazione di questo criterio, il valore iscritto della partecipazione in una collegata deve comprendere le azioni ordinarie e le azioni privilegiate che conferiscono diritti illimitati di partecipazione agli utili o alle perdite e una partecipazione residua nel patrimonio della collegata. L'articolo 59 della quarta direttiva e l'articolo 33 della settima direttiva consentono di valutare le partecipazioni in imprese collegate secondo il metodo del patrimonio netto, purché siano soddisfatte determinate condizioni. Tra queste condizioni figura quella che al prezzo di acquisizione delle partecipazioni in questione sia sommato o detratto, nello stato patrimoniale, il valore della frazione degli utili o delle perdite realizzate dall'impresa collegata corrispondente alla frazione del capitale detenuta dalla partecipante. Tuttavia la direttiva non fornisce ulteriori precisazioni sull'applicazione del metodo in questione nella situazione specifica di cui tratta la SIC 20. Di conseguenza, il Comitato di contatto ha concluso che la SIC 20 non è in conflitto con le direttive contabili europee. SIC 21: Income Taxes Recovery of Revalued Non Depreciable Assets (Imposte sul reddito Realizzo di attività rivalutate non ammortizzabili) 5 16

17 La SIC 21 conferma che il debito o il credito d'imposta differito che risulta dalla rivalutazione di una attività non ammortizzabile a norma dello IAS 16 va misurato sulla base delle conseguenze fiscali che sarebbero prodotte dal realizzo del valore iscritto in bilancio dell'attività in questione attraverso la vendita della medesima. Poiché l'attività non è ammortizzata, nessuna parte del suo valore iscritto si considera realizzata (ossia consumata) attraverso l'uso. Il tema della valutazione dei crediti e debiti d'imposta differiti risultanti dalla rivalutazione di attività non ammortizzabili non è affrontato direttamente dalle direttive. Il Comitato di contatto rileva inoltre che ha già concluso che lo IAS 12 è compatibile con le direttive contabili europee purché siano soddisfatte le condizioni seguenti: Il riconoscimento di crediti di imposta differiti è soggetto ad una valutazione prudenziale. Vi è in effetti il rischio di un conflitto con le direttive contabili qualora si riconoscano dei crediti di imposta differiti anche quando vi siano dei ragionevoli dubbi sulla disponibilità di utili imponibili futuri che consentano di utilizzare le differenze temporali deducibili. Il riconoscimento di debiti di imposta differiti è soggetto ad un test di probabilità. Potrebbe infatti sorgere un conflitto con le direttive contabili in caso di riconoscimento di debiti di imposta differiti o di fondi per imposte connessi a differenze temporali imponibili senza l effettiva certezza di un futuro debito fiscale. I crediti e i debiti di imposta differiti sono presentati conformemente agli schemi prescritti dalle direttive contabili. Lo IAS 1 consente alle imprese di non utilizzare la classificazione corrente/non corrente per le attività e le passività dello stato patrimoniale. Le imprese che applicano le direttive contabili dovrebbero pertanto avvalersi di questa opzione: in questo modo non si applicherebbe più il paragrafo 70 dello IAS 12 e le imprese potrebbero pertanto riportare eventuali crediti di imposta differiti secondo le disposizioni della direttiva. Di conseguenza, il Comitato di contatto ha concluso che la SIC 21 non modifica la sua conclusione precedente secondo la quale lo IAS 12 è compatibile con le direttive contabili. SIC 22: Business Combinations Subsequent Adjustment of Fair Values and Goodwill Initially Reported (Aggregazioni di imprese Adeguamento successivo del valore equo e dell avviamento inizialmente rilevati) 5 La SIC 22 affronta il problema degli adeguamenti delle attività e passività identificabili e dell'avviamento che vengono effettuati per rilevare attività e passività identificabili che in precedenza non soddisfacevano i requisiti per la rilevazione nonché la questione delle rettifiche apportate ai valori inizialmente contabilizzati per un'acquisizione secondo il metodo dell'acquisto al fine di tener conto di conoscenze ulteriori. Queste rettifiche vanno calcolate come se i valori assegnati da ultimo fossero stati iscritti fin dalla data dell'acquisizione. La SIC 22 chiarisce anche che gli adeguamenti di importi compresi nel conto economico, quali l'ammortamento di beni o l'ammortamento dell'avviamento, sono inclusi nella corrispondente categoria dei ricavi o dei costi presentata nel conto economico. 17

18 Il Comitato di contatto ha esaminato lo IAS 22 (rivisto nel 1998) alla luce delle direttive contabili europee per decidere se e in che misura applicare lo IAS 22 in Europa. Il Comitato di contatto rileva che la SIC 22 tratta una questione che non viene specificamente affrontata dalle direttive contabili. Di conseguenza, il Comitato di contatto ha concluso che la SIC 22 non è in conflitto con le direttive contabili europee. SIC 23: Property, Plant and Equipment Major Inspection or Overhaul Costs (Immobili, impianti e macchinari Costi di controllo o revisione di rilevante importanza) 5 L'interrogativo al quale la SIC 23 vuole dare risposta è se i costi di un controllo o di una revisione di rilevante importanza di un elemento degli immobili, degli impianti o dei macchinari devono essere capitalizzati come componente delle attività o come spesa. Il Comitato SIC ha concluso che i costi di un controllo o di una revisione di rilevante importanza, sostenuti successivamente all'acquisizione dell'attività, sono di norma spese. Tuttavia tali costi sono capitalizzati quando l'impresa ha individuato come componente distinta dell'attività un importo corrispondente a un controllo o a una revisione di rilevante entità e ha già ammortizzato tale componente per rispecchiare l'uso dei benefici economici che sono successivamente sostituiti o ripristinati dal controllo o dalla revisione seguenti. Devono anche essere soddisfatti i criteri per la rilevazione come attività di cui allo IAS 16. I costi di un controllo o di una revisione di rilevante importanza che sono capitalizzati secondo la SIC 23 come componente distinta di un'attività rientrano nella definizione di "immobilizzazioni" di cui all'articolo 15, paragrafo 2 della quarta direttiva. L'articolo 35, paragrafo 1, lettera a) della quarta direttiva dispone che gli elementi delle immobilizzazioni devono essere valutati al prezzo di acquisizione o al costo di produzione. Di conseguenza il Comitato di contatto ritiene che sia chiaro che, nelle circostanze descritte nella SIC 32, è corretto includere i costi di un controllo o di una revisione di rilevante importanza sostenuti successivamente all'acquisizione di un'attività nel costo dell'attività stessa. Di conseguenza, il Comitato di contatto ha concluso che la SIC 23 non è in conflitto con le direttive contabili europee. SIC 24: Earnings Per Share Financial Instruments and Other contracts that May be Settled in Shares (Utile per azione Strumenti finanziari e altri contratti liquidabili in azioni) 5 La SIC 24 esamina il trattamento degli strumenti che possono essere liquidati dall'impresa che presenta il bilancio o pagando con attività finanziarie o emettendo azioni ordinarie a beneficio del detentore dello strumento. Il Comitato SIC ha convenuto che tutti gli strumenti che possono dar luogo all'emissione di azioni ordinarie dell'impresa che presenta il bilancio a beneficio del detentore dello strumento finanziario in questione o di un altro contratto, a scelta dell'emittente o del detentore dello strumento, sono azioni ordinarie potenziali dell'impresa. Se le azioni ordinarie potenziali hanno un effetto di diluizione del capitale (ossia, se la loro conversione in azioni ordinarie farebbe 18

19 scendere l'utile netto per azione derivante dal proseguimento delle normali attività), allora si tiene conto di tale effetto calcolando un utile diluito per azione. Le questioni del calcolo dell'utile per azione e dell'utile diluito per azione non sono trattate nelle direttive. Di conseguenza, il Comitato di contatto ha concluso che la SIC 24 non è in conflitto con le direttive contabili europee. SIC 25: Income Taxes Changes in the Tax Status of an Enterprise or its Shareholders (Imposte sul reddito Mutamenti dello status fiscale di un impresa o dei suoi azionisti) 5 Una modifica dello status fiscale di un'impresa o dei suoi azionisti può avere delle conseguenze in termini di aumento o di diminuzione dei debiti o dei crediti fiscali dell'impresa stessa. Una modifica dello status fiscale può prodursi, ad esempio, al momento della quotazione dei titoli di capitale dell'impresa o della ristrutturazione del capitale di un'impresa. Essa può prodursi anche in caso di trasferimento all'estero di un azionista di controllo. A seguito di un evento del genere, un'impresa può divenire soggetta ad un diverso trattamento fiscale: può ad esempio guadagnare o perdere incentivi fiscali o essere assoggettata in futuro ad una diversa aliquota d'imposta. Una modifica dello status fiscale di un'impresa o dei suoi azionisti può avere conseguenze immediate sui debiti o sui crediti fiscali correnti dell'impresa stessa. La modifica può anche far aumentare o diminuire i debiti ed i crediti d'imposta differiti rilevati in bilancio dall'impresa, in funzione dell'effetto che la modifica dello status fiscale avrà sulle conseguenze fiscali derivanti dal realizzo o dal regolamento del valore iscritto in bilancio delle attività e delle passività dell'impresa. La questione affrontata nella SIC 25 è quella del modo in cui un'impresa deve contabilizzare le conseguenze fiscali di una modifica dello status fiscale dell'impresa stessa o dei suoi azionisti. Il Comitato SIC ha concluso che la modifica dello status fiscale di un'impresa o dei suoi azionisti non dà luogo ad incrementi o decrementi degli importi contabilizzati direttamente nel patrimonio netto. Le conseguenze fiscali correnti o differite di una modifica dello status fiscale vanno incluse nell'utile o nella perdita netta dell'esercizio, a meno che tali conseguenze si riferiscano a transazioni e fatti che diano luogo, nello stesso esercizio o in un esercizio diverso, a un accredito o un addebito diretto all'importo contabilizzato del patrimonio netto. Le conseguenze fiscali che producono variazioni dell'importo contabilizzato del patrimonio netto, nello stesso esercizio o in un esercizio diverso (non incluse nell'utile o nella perdita netti), vanno addebitate o accreditate direttamente al patrimonio netto. Un esempio di fatto che viene direttamente contabilizzato nel patrimonio netto è una modifica del valore iscritto in bilancio di elementi degli immobili, impianti e macchinari rivalutati a norma dello IAS 16. La SIC 25 affronta un problema molto specifico che non è direttamente trattato nelle direttive. Di conseguenza, il Comitato di contatto ha concluso che la SIC 25 non è in conflitto con le direttive contabili europee. 19

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