STUDIO CATELLANI COMMERCIALISTI -REVISORI CONTABILI

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1 Circolare 13/2013 Spett.li clienti in indirizzo Reggio Emilia, li 08/010/2013 Oggetto: Elenchi clienti e fornitori riferiti al Spesometro L , n. 122, ha, come noto, introdotto l'obbligo di comunicare annualmente all'agenzia delle Entrate, per via telematica (tramite Entratel o Fisconline), le operazioni attive e passive, rilevanti ai fini Iva, poste in essere dagli operatori economici nei 12 mesi di riferimento. Originariamente, la trasmissione del cd. spesometro era prevista per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, rese e ricevute, solo se con corrispettivo pari o superiore ad Euro 3.000, ove esse fossero documentate da fattura, mentre il limite era elevato ad Euro (Iva compresa) per quelle non documentate da fattura; a partire dalle operazioni effettuate nel corso del 2012, la comunicazione è invece divenuta obbligatoria per tutte le operazioni fatturate, senza limite minimo di importo, che rimane però fissato ad Euro per le cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali non esiste obbligo di emissione della fattura. In ogni caso, sono previste esclusioni dall'obbligo di trasmissione dei dati rilevanti ai fini Iva, valevoli per tutti gli operatori e riferite, in particolare, alle seguenti fattispecie: importazioni, esportazioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 8, co. 1, D.P.R , n. 633, operazioni intracomunitarie e, in generale, tutte le operazioni che costituiscono già oggetto di comunicazione all'anagrafe tributaria; operazioni attive che, pur se di importo pari o superiore ad Euro 3.600, sono state effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi Iva e che non sono state documentate da fattura, a condizione che il pagamento del corrispettivo sia stato eseguito dal cliente attraverso l'utilizzo di moneta elettronica, ossia mediante carte di credito, di debito o prepagate. Va peraltro notato che l'esenzione dall'obbligo di comunicazione non viene estesa ad altre forme di pagamento parimenti già tracciate dal sistema finanziario e i cui dati potrebbero quindi essere ottenuti dall'agenzia delle Entrate per altre vie (tipicamente, le banche d'appoggio), diverse dalla segnalazione diretta da parte dei soggetti passivi coinvolti nella transazione in veste di cliente e fornitore: così, in particolare, continuano a dover essere comunicate le operazioni rilevanti ai fini Iva e di ammontare eccedente le soglie di legge, anche se il relativo regolamento è effettuato mediante assegno bancario o circolare non trasferibili, oppure con bonifico. Accanto a tali esclusioni oggettive (vale a dire riferite alla tipologia di operazione posta in essere dagli interessati) ve ne è poi anche una di natura soggettiva: sono infatti esonerati dallo spesometro i contribuenti che si avvalgono del regime cd. dei nuovi minimi (art. 27, co. 1 e 2, D.L , n. 98, conv. con modif. dalla L , n. 111), così come lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e, in generale, tutti gli altri organismi di diritto pubblico, limitatamente alle cessioni di beni e prestazioni di servizi attive e passive poste in essere nell'ambito di attività istituzionali, diverse da quelle che costituiscono esercizio d'impresa. PROVVEDIMENTO AGENZIA ENTRATE : dopo le novità del D.L. 16/2012, l'agenzia delle Entrate aveva già avuto modo di chiarire, sul proprio sito Internet, che "per le operazioni effettuate fino al 31

2 dicembre 2011 l'obbligo della comunicazione riguarda le operazioni Iva con importo pari o superiore a 3 mila euro", con conseguente piena validità delle istruzioni per la trasmissione allegate al Provv. Agenzia Entrate e che, invece, solo dall' l'onere sarebbe stato da considerarsi esteso "a tutte le operazioni Iva rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto". Secondo quanto ribadito anche dal comunicato stampa , pertanto, la comunicazione per il 2011, nonostante l'abolizione della soglia minima (almeno per quanto concerne le operazioni con obbligo di emissione della fattura), doveva quindi essere trasmessa con le previgenti regole, essendo rimandata al 2012 l'entrata in vigore delle innovazioni al riguardo dettate dall'art. 2, D.L. 16/2012. Conseguentemente, sono state adeguate per il 2012 anche le specifiche tecniche per la trasmissione dello spesometro: quelle contenute nel Provv. Agenzia Entrate , valide per le annualità antecedenti per le quali vigeva l'obbligo dell'adempimento, sono state quindi recentemente sostituite da quelle contenute nel Provv. Agenzia Entrate , il quale ha altresì dettato i nuovi termini relativi alla scadenza di comunicazione delle operazioni per il 2012; con tale ultimo provvedimento, peraltro, si è anche colta l'occasione per rispondere alle richieste di semplificazione dell'adempimento avanzate con sempre maggior forza dagli operatori, dando attuazione alle anticipazioni diffuse dall'agenzia delle Entrate nel corso della conferenza stampa dello scorso 3 luglio. Il Provv. Agenzia Entrate ha peraltro specificato che rientrano tra le operazioni da comunicare senza limite di importo anche quelle effettuate da fornitori non tenuti all'emissione di fattura, ma che vi provvedono volontariamente, in luogo dell'emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, quale mezzo di certificazione dei corrispettivi: i commercianti al dettaglio e assimilati tuttavia possono, per i soli anni 2012 e 2013, continuare ad applicare la soglia minima di Euro (Iva compresa) anche alle operazioni attive della specie. Per chi annota in un documento riepilogativo le fatture per operazioni (attive e passive) di importo inferiore ad e 300, secondo quanto consentito dall'art. 6, D.P.R , n. 695, lo spesometro dovrà indicare il numero del documento e l'ammontare cumulativo dell'imponibile e dell'iva. Infine, l'obbligo di trasmissione dello spesometro mediante utilizzo del nuovo modello approvato dal Provv. Agenzia Entrate viene esteso pure alle operazioni attive nei confronti di soggetti extracomunitari, regolate per contanti, connesse al settore del turismo, le quali siano di importo pari o superiore ad Euro 1.000: si tratta, più in particolare, di quelle effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate (soggetti di cui all'art. 22, D.P.R. 633/1972), nonché da agenzie di viaggi e turismo (soggetti di cui all'art. 74- ter, D.P.R. 633/1972), aventi come controparte persone fisiche di cittadinanza non italiana né comunitaria o di uno dei Paesi dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato. Sono state inoltre previste tutta una serie di ulteriori novità, dato che il nuovo modello: potrà essere facoltativamente utilizzato, a partire dalle transazioni rilevanti poste in essere dal 2012, anche dalle imprese di leasing (finanziario e operativo), di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, in luogo del tracciato record di cui al Provv. Agenzia Entrate , unificando quindi un adempimento finora sdoppiato: per chi sceglie di compattare i dati con la trasmissione del solo spesometro ordinario, varranno peraltro modalità e termini di invio propri di quest'ultimo (sarà cioè completamente indifferente la diversa disciplina specificamente dettata, al riguardo, in tema di spesometro per operatori finanziari);

3 andrà necessariamente utilizzato per la comunicazione delle operazioni di acquisto da operatori sammarinesi (finora effettuata in modalità cartacea), a partire da quelle annotate dall' , previa trasmissione in modalità analitica entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di loro annotazione: si tratta delle autofatture relative agli acquisti da tali soggetti, emesse ai sensi dell'art. 16, D.M ; andrà obbligatoriamente impiegato per la comunicazione dei dati relativi alle operazioni nei confronti di operatori residenti o domiciliati in Paesi black list (cui è dedicata una sezione peculiare nell'ambito del modello), effettuate a partire dall' , ma, relativamente a tali transazioni, restano fermi i periodi di riferimento e i termini specifici vigenti (si vedano gli artt. 2 e 3, D.M : in particolare, la comunicazione andrà sempre inviata con cadenza mensile o trimestrale, a seconda del volume di transazioni con i soggetti residenti in Paradisi fiscali, entro la fine del mese successivo a quello di riferimento e tenendo conto che non andranno considerate le operazioni di importo inferiore ad Euro 500). ESEMPIO - TRASMISSIONE ANALITICA o AGGREGATA Alfa S.p.A. deve comunicare i dati relativi ai clienti X, Y e Z, verso cui nel 2012 ha emesso, rispettivamente, 10, 8 e 2 fatture: essa opta per l'invio cumulativo dei dati relativi ai tre clienti, compattando l'ammontare complessivo dell'imponibile e dell'imposta relativi all'anno di riferimento per ciascuna controparte; ciò sarà fatto per i dati riferiti alle 10 fatture emesse verso X, per le 8 fatture verso Y e per i dati delle 2 fatture emesse verso Z (e ciò anche se Alfa S.p.A. dovesse ritenere che avrebbe avuto maggiore convenienza all'invio analitico delle singole - due - fatture relative a Z). Per le operazioni relative al 2013, il contribuente potrà però liberamente scegliere di comunicare in dettaglio i dati delle operazioni con X, Y e Z, utilizzando una riga per ciascuna operazione effettuata verso X, Y e Z, in tal modo evidenziando le singole cessioni di beni e prestazioni di servizi eseguite nel 2013 verso una stessa controparte, indipendentemente dall'importo relativo. Trasmissione dati Iva rilevanti In forma analitica (un rigo per ogni operazione effettuata verso un determinato cliente/fornitore) In forma aggregata (un solo rigo con totale imponibile ed Iva per tutte le operazioni effettuate verso lo stesso cliente o fornitore) TRASMISSIONE ANALITICA o AGGREGATA: a livello pratico, a partire da quelle effettuate nel 2012, le operazioni da indicare nello spesometro possono essere trasmesse elencando i dati in forma analitica o aggregata; una volta che si è scelta l'una o l'altra forma, tuttavia, la decisione risulta vincolante per l'intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo. In altri termini, l'obbligato è pienamente libero di optare, a seconda della propria convenienza, per la trasmissione delle informazioni riguardanti un medesimo cliente o fornitore in forma complessiva (unitaria) o dettagliata, ma, una volta che ha preferito una strada invece dell'altra, tutti i dati andranno esposti secondo quella linea di condotta; resta inteso che l'opzione resta valida solo limitatamente ai dati del singolo anno oggetto di comunicazione e potrà essere sovvertita in occasione della trasmissione dello spesometro riferito all'annualità successiva. Se si sceglie la modalità aggregata, per ogni cliente e fornitore andranno riportati: il numero delle operazioni effettuate, i cui dati sono esposti in forma aggregata; l'importo totale fatturato (imponibile e Iva); l'importo delle note di variazione (imponibile ed Iva).

4 Va però tenuto conto di un altro limite alla facoltà di scelta degli obbligati; l'opzione per l'invio dei dati in forma aggregata non è consentita per tutte le operazioni, posto che devono invece essere obbligatoriamente trasmessi in via analitica i dati riferiti a: acquisti da operatori economici sammarinesi; acquisti e cessioni da e verso produttori agricoli; acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo. SPESOMETRO - NUOVI TERMINI di INVIO Annualità di riferimento Liquidazione Iva nell'annualità di riferimento Termine ultimo di trasmissionespesometro Mensile Trimestrale Annuale e seguenti Trimestrale Annuale 20.4 anno successivo TERMINI di INVIO dello SPESOMETRO 2012: tenuto conto dei ritardi connessi all'approvazione delle nuove specifiche tecniche, non è stato possibile per gli obbligati rispettare i termini ordinari di invio dei dati dello spesometro, fissati al 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i dati trasmessi; per quanto concerne la comunicazione riferita al 2012, pertanto, la scadenza sarebbe dovuta essere fissata al , ma l'agenzia delle Entrate (sia pur nell'immediata prossimità del termine legislativamente previsto), con proprio comunicato stampa aveva già preannunciato che, relativamente a tale anno, lo spesometro non avrebbe potuto essere trasmesso entro detta scadenza, non essendo ancora disponibile il software per procedere all'adempimento, demandando al successivo provvedimento direttoriale che avrebbe disposto in merito anche il compito di individuare i nuovi termini lasciati ai contribuenti per assolvere all'obbligo in questione. Coerentemente, il Provv. Agenzia Entrate stabilisce le nuove scadenze per lo spesometro riferito al 2012, operando, al proposito, una distinzione fra gli obbligati a seconda della periodicità con i quali essi effettuano la liquidazione dell'iva; pertanto, in particolare, viene sancito che: i contribuenti con liquidazione Iva mensile sono tenuti a trasmettere i dati dello spesometro 2012 entro il ; per i soggetti con periodicità di liquidazione Iva diversa da quella mensile (si tratta soprattutto dei trimestrali speciali e per opzione, nonché degli aderenti al regime delle nuove iniziative produttive ex art. 13, L. 388/2000), la scadenza per l'adempimento è fissata al Sulla base della medesima differenziazione sono altresì riscritti i termini per le annualità seguenti; in luogo della scadenza originariamente fissata, come detto, al 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento dei dati e valida per tutti gli obbligati; a partire dallo spesometro contenente i dati del 2013 i nuovi termini saranno infatti:

5 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, per i soggetti obbligati che effettuano la liquidazione Iva mensile; 20 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, per gli altri contribuenti. Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti

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