IMPOSTAZIONE FISCALE DEL COMPLESSI BANDISTICI
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1 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO BANDE MUSICALI IMPOSTAZIONE FISCALE DEL COMPLESSI BANDISTICI Dott. Corrado Colombo 21 marzo corso Europa Milano
2 LE PECULIARITA FISCALI DELLE BANDE MUSICALI 1. Distinzione tra attività istituzionali e attività commerciali 2. Aspetti fiscali generali 3. La legge 398/ Sponsorizzazioni donazioni e pubblicità 2
3 Enti non commerciali: definizione D.P.R. 917/86 - ARTICOLO 73 1) Sono soggetti passivi dell imposta sui redditi delle persone giuridiche: [..] c) gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali 2) tra gli enti diversi dalle società di cui alle lettere b) e c) del primo comma, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi nei confronti dei quali il presupposto dell imposta si verifica in modo unitario e autonomo. [..] 4) L oggetto esclusivo o principale dell ente residente è determinato in base alla legge, all atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall atto costitutivo o dallo statuto. 4 bis) In mancanza dell atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l oggetto principale dell ente residente è determinato in base all attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti. 3
4 Enti non commerciali: definizione NOZIONE DI ATTIVITA COMMERCIALE NEL DPR 917/86 ARTICOLO 55 TUIR Sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art c.c., e delle attività indicate alle lettera b) e c) del comma 2 dell'art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa. Sono inoltre considerati redditi d'impresa: a) i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma d'impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art c.c.; b) i redditi derivanti dall'attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne; c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 32, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice nonché alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività di impresa. NB: non si fa riferimento alla natura di imprenditore (di cui all articolo 2082) quanto alla natura dell attività svolta. 4
5 Enti non commerciali: definizione NOZIONE DI IMPRENDITORE NEL CODICE CIVILE ARTICOLO 2082 È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi Professionale: svolta con costanza e sistematicità esclusione delle attività occasionali Attività economica: serie coordinata di atti preordinati al raggiungimento di uno stesso fine economico, cioè astrattamente lucrativo (può non deve procurare un guadagno) Organizzata: l imprenditore esercita l attività attraverso l organizzazione di fattori di produzione ARTICOLO 2195 [1] Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano: 1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; 2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni; 3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; 4) un'attività bancaria o assicurativa; 5) altre attività ausiliarie delle precedenti. [2] Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali, si applicano se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano. 5 5
6 Enti non commerciali: definizione NOZIONE DI ATTIVITA COMMERCIALE NEL DPR 633/72 (IVA) ARTICOLO 4 Per esercizio di imprese si intende l esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa, nonché l esercizio di attività, organizzate in forma di impresa, dirette alla prestazione di servizi non rientranti nell articolo 2195 del codice civile. 6 6
7 ATTIVITA DI UNA BANDA E ATTIVITA COMMERCIALE La qualificazione fiscale di un ente non commerciale dipende evidentemente dalle operazioni attive che compie l ente stesso (quindi le entrate) Occorre valutare se e in quale caso le operazioni attive dell ente si concretizzano in una PRESTAZIONE DI SERVIZI DIETRO CORRISPETTIVO E se tali operazioni vengono effettuate in maniera ABITUALE Come qualificare le attività tipiche? I «servizi» e le sfilate? I concerti gratuiti? I concerti a pagamento? I corsi di musica? 7
8 ATTIVITA COMMERCIALE - l aliquota Iva L assoggettamento ad Iva comporta il sorgere degli obblighi classici di fatturazione, registrazione, dichiarazione. Ma prima ancora: l aliquota. Aliquota ordinaria 22% Ci sono eccezioni? Aliquota 10% (tabella A parte terza D.p.r. 633): 123) Spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti 8
9 CORRISPETTIVO E DONAZIONE Quale differenza tra effettuare una prestazione di servizi dietro corrispettivo e ricevere una erogazione a titolo di ringraziamento? L esistenza del cosiddetto sinallagma funzionale. Ossia l obbligo di fornire una prestazione, inserito in un contratto che può essere benissimo concluso verbalmente. Cosa significa incassare un «rimborso spese»? La dicitura è ambigua A meno che non ci si riferisca a quanto poi vedremo nell art. 143 TUIR. Per i medesimi enti non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'articolo 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione. 9
10 CORRISPETTIVO E CONTRIBUTO Quale differenza tra effettuare una prestazione di servizi dietro corrispettivo e ricevere un contributo? La medesima esistenza del cosiddetto sinallagma funzionale. Ossia l obbligo di fornire una prestazione, inserito in un contratto anche se viene definito convenzione o in altro modo. Circolare 34/E del 2013: si configura un operazione imponibile in presenza di un rapporto giuridico nell ambito del quale il compenso ricevuto dal prestatore costituisce il controvalore effettivo del servizio prestato all utente. Di contro, l esclusione dal campo d applicazione dell IVA è stata ravvisata ogniqual volta il soggetto che riceve il contributo non diventa obbligato a dare, fare, non fare o permettere qualcosa come controprestazione 10
11 Enti non commerciali: definizione Articolo 149 TUIR perdita della qualifica di ente non commerciale 1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta. 2. Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente si tiene conto anche dei seguenti parametri: a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività; b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali; c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative; d) prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale rispetto alle restanti spese
12 Se l ente è considerato non commerciale, i suoi redditi vengono determinati ai sensi dell articolo 143 del D.P.R. 917/
13 Articolo 143 Reddito complessivo 1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 73 è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Per i medesimi enti non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'articolo 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione. 2. Il reddito complessivo è determinato secondo le disposizioni dell'articolo 8. 13
14 Articolo 143 Reddito complessivo 3. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 73: a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.. 14
15 non concorrono alla formazione del reddito degli enti non commerciali: "i fondi pervenuti agli enti a seguito di raccolte pubbliche" art.143, comma 3, lett. a) TUIR "i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche" art.143, comma 3, lett. b) TUIR condizioni: condizioni: - occasionalità della raccolta - svolgimento dell'attività in convenzione o in accreditamento - concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, campagne - beni ceduti e servizi erogati di modico valore - attività aventi finalità sociali - attività esercitate in conformità ai fini sitituzionali obblighi contabili: redazione, tenuta e conservazione di rendiconto 15
16 Gli enti di tipo associativo sono destinatari di un trattamento fiscale agevolato 16
17 Le leggi tributarie speciali D.Lgs 460/97, articoli 10 e seguenti (ONLUS) L.133/99 art.25 e L.347/00 (associazioni sportive dilettantistiche) L.266/91 (organizzazioni di volontariato) L.49/87 (organizzazioni non governative) L. 383/00 (associazioni di promozione sociale) L.59/92 (cooperative) L.381/91 (cooperative sociali) D.M. 25/05/95 (attività marginali organizzazioni di volontariato) D.Lgs 207/01 (IPAB) e molte altre 17
18 LA LEGGE 398/91 la gestione semplificata della attività commerciale Nata nel 1991 destinata alle sole associazioni sportive Estesa alle pro-loco e alle associazioni senza scopo di lucro ai sensi dell'art. 9-bis, D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito dalla L. 6 febbraio 1992, n
19 SOGGETTI CHE POSSONO APPLICARE LA LEGGE 398/91 La legge 398 del e ss., è applicabile a: Le associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco, comprese le associazioni di promozione sociale L ente deve conservare la qualifica di ente non commerciale (art. 149 T.U.I.D.). Ipotesi che può essere messa in discussione? 19
20 CONDIZIONI PER LA LEGGE 398/91 Il regime forfettario è applicabile: A) previa opzione; B) in presenza di proventi derivanti dall attività commerciale conseguiti nell esercizio precedente con importo non superiore a Euro ,00 20
21 CONDIZIONI PER LA LEGGE 398/91 L opzione è da effettuarsi - nei confronti dell ufficio Iva (in dichiarazione) - Per le imposte dirette in mancanza di dichiarazione utilizzando il modulo VO della dichiarazione iva - Da comunicarsi alla SIAE competente MA IN OGNI CASO VALE IL COMPORTAMENTO CONCLUDENTE: D.P.R. 10 novembre 1997, n
22 LE AREE DELLE AGEVOLAZIONI DELLA L.398/91 Il regime agevolato riguarda la determinazione dell imponibile ai fini: IVA IRES IRAP 22
23 LE AGEVOLAZIONI AI FINI IVA Esonero dagli obblighi IVA (titolo II DPR 633/72) relativi a fatturazione (emissione di fatture, scontrini e ricevute fiscali), registrazione e dichiarazione; Esonero dalla tenuta dei registri IVA. Annotazione dei ricavi commerciali sul modello di cui al D.M ; Esonero dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili previste per i soggetti che esercitano attività commerciali (libro giornale, libro inventari, registro dei beni ammortizzabili) 23
24 LE AGEVOLAZIONI AI FINI IVA E sufficiente conservare e numerare le fatture di acquisto e le fatture di vendita; L emissione obbligatoria delle fatture rimane solo per alcune operazioni come ad esempio le sponsorizzazioni e la pubblicità etc. ex art.74 dpr 633/72; 24
25 LE AGEVOLAZIONI AI FINI IVA Annotare i corrispettivi ed i proventi da attività commerciali entro il 15 del mese successivo nel modello di cui al DM 11/2/97( un particolare registro ai fini della determinazione dell IVA diverso da quelli di uso comune); Effettuare il versamento dell iva trimestrale senza la maggiorazione dell 1%; I codici di versamento IVA da applicare sono quelli dell Iva trimestrale fatta eccezione per il quarto trimestre per il quale si utilizza il codice 6034 e la scadenza è al 16/02 dell anno successivo. 25
26 LE AGEVOLAZIONI AI FINI IVA COME SI DETERMINA L IVA DA VERSARE (ART. 74 D.P.R. 633/72 COMMA 6) Per i proventi da intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. 640/72 l imposta si applica su tutte le operazioni imponibili con una detrazione forfetaria del 50%; Per le sponsorizzazioni si applica la detrazione del 10%; Per i diritti televisivi l abbattimento è pari a 1/3. 26
27 LE AGEVOLAZIONI AI FINI II. DD. Cassa o competenza? La norma si applica ai PROVENTI CONSEGUITI, non sui proventi di competenza. Accettabile la equivalenza proventi conseguiti = proventi fatturati 27
28 LE AGEVOLAZIONI AI FINI II. DD. Applicazione dell aliquota ordinaria del 27,5% Abbattimento del 97% dei ricavi (in luogo della detrazione dei costi sostenuti) 27,5% del 3% dei ricavi commerciali (le plusvalenze patrimoniali realizzate sono tassate in regime ordinario) 28
29 LE AGEVOLAZIONI AI FINI II. DD. DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE: RICAVI EX ART. 85 TUIR + SOPRAVVENIENZE ATTIVE EX ART. 88 TUIR = PLAFOND RILEVANTE PER L AGEVOLAZIONE PLAFOND *3% + PLUSVALENZE = REDDITO IMPONIBILE 29
30 LE AGEVOLAZIONI AI FINI IRAP Aliquota ordinaria del 3,90%; Determinazione dell imposta con le modalità ordinarie; Base imponibile determinata come segue: 30
31 LE AGEVOLAZIONI AI FINI IRAP Base imponibile Ires ( 3% dei ricavi e compensi) + Retribuzioni sostenute per il personale dipendente + I compensi spettanti a collaboratori + I compensi erogati per prestazioni occasionali 31
32 OBBLIGHI DICHIARATIVI Modello UNICO ENC quadro RG per regimi forfettari Modello IRAP sez. I (enti non commerciali) e sez. III (soggetti in regime forfettario) Modello 770 per i compensi erogati 32
33 SUPERAMENTO DEL LIMITE Cosa succede se si supera il limite previsto? Il superamento del limite dei ,00 di ricavi da attività commerciali in corso d anno, Comporta: la perdita dei benefici fiscali con effetto dal mese successivo. 33
34 SUPERAMENTO DEL LIMITE Per maggior chiarezza si veda la risoluzione dell Agenzia delle Entrate n.123 del 7/11/2006 chiarisce infatti che al verificarsi del superamento del limite citato si vengono a creare due distinti periodi : Dall inizio del periodo d imposta fino al superamento del limite dei ,00, sia ai fini Iva sia ai fini del reddito che per gli adempimenti contabili si adotterà il regime della L.398/91 Dal mese successivo al superamento del limite e fino alla fine dell esercizio si applicherà il regime ordinario Iva, Ires e contabilità. 34
35 Donazione, sponsorizzazione, pubblicità Spesso gli introiti possono essere classificati in modo diverso anche se sono di motivazione e finalità molto simili. Importante esaminare il contratto o gli impegni: in caso di contratti verbali ci possono essere problemi interpretative 35
36 Donazione Nella donazione il donante non obbliga il donatario ad effettuare alcunché. Prevale lo spirito liberale. Il donatario può ringraziare, anche pubblicamente nelle forme più opportune, il donante (si ringrazia XX che ha reso possibile ) 36
37 Donazione Nella donazione il donante include il proprio contributo tra le erogazioni liberali. La deducibilità fiscale quindi dipende dal carattere del donatario (APS, Onlus etc.) 37
38 Sponsorizzazione e pubblicità Sono entrambi contratti a prestazioni corrispettive, nei quali entra il nesso sinallagmatico. Sono quindi a tutti gli effetti attività commerciale (eventualmente occasionale) La deducibilità fiscale segue i requisiti di inerenza al reddito di impresa 38
39 Spesso si tende a confondere pubblicità e sponsorizzazione. La sponsorizzazione è il contratto con il quale una azienda chiede di poter associare il proprio marchio con quello dell ente, dietro corrispettivo. La pubblicità non «associa» il marchio ma semplicemente ricerca e ottiene spazi dove in autonomia il soggetto espone e illustra la propria attività (cartelloni bollettini siti internet) 39
40 SPONSORIZZAZIONE IVA L. 398/1991: DETRAZIONE FORFETARIA 10% 40
41 PUBBLICITA IVA L. 398/1991: DETRAZIONE FORFETARIA 50% 41
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