REGIONE LAZIO Assessorato ai Trasporti e Politica della Casa Direzione Regionale Infrastrutture AREA DECENTRATA LL.PP. DI ROMA

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1 REGIONE LAZIO Assessorato ai Trasporti e Politica della Casa Direzione Regionale Infrastrutture AREA DECENTRATA LL.PP. DI ROMA Via Capitan Bavastro, Roma tel. 06/51681 Prot. n UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA IN ZONE SISMICHE (CODICE UFFICIO 2D05U2) Roma, li A TUTTI I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA AL DIRETTORE REGIONALE INFRASTRUTTURE SEDE OGGETTO: D.P.R , n.380, Parte II^, Capo IV. Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche. Aggiornamento delle procedure tecnico-amministrative da adottare presso l Area Decentrata Lavori Pubblici di Roma. Premessa: Il sono entrate in vigore le disposizioni di cui al D.M che pongono fine al regime provvisorio che si era instaurato in relazione alla nuova classificazione sismica del territorio della Regione Lazio, a seguito della pubblicazione dell O.P.C.M. 3274/2003 e della Delibera della Giunta Regionale del Lazio n.776/2003, ed ha fissato, in via definitiva, le norme transitorie da attuare per il prescritto periodo di diciotto mesi, e quindi fino al 23 aprile 2007, per la scelta del metodo di calcolo da adottare nella redazione dei progetti e degli elaborati di calcolo relative alle costruzioni nelle zone sismiche.. In relazione a quanto sopra questa Area ha ritenuto utile e necessario redigere la presente circolare informativa al fine di aggiornare in modo chiaro e definitivo le disposizioni che dovranno essere osservate nella trattazione delle pratiche di edilizia antisismica nel rispetto delle disposizioni di cui alla Parte II^, titolo IV del D.P.R , n.380,. Classificazione Sismica La citata O.P.C.M. n 3274/2003 e la D.G.R.L. n 766/2003 hanno classificato tutto il territorio della Regione Lazio in Zone sismiche e 4 definendo tra l altro gli edifici di Importanza Strategica e quelli di Rilevante Importanza. A seguito di quanto sopra ed alla entrata in vigore del citato D.M , tutte le opere da realizzare nel territorio della Regione Lazio, successivamente al , dovranno essere realizzare nel rispetto delle disposizioni di cui alla parte II^, titolo IV del D.P.R , n.380, Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche e sono soggette al rilascio, da parte di questa Area, della autorizzazione per l inizio dei lavori prevista dall art. 94 del citato D.P.R. 380/2001, nel rispetto delle procedure che sono appresso indicate e riferite alla zona sismica in cui dovrà essere realizzato l inervento edilizio.

2 Alla Sezione III^ del citato Capo IV del D.P.R. 380/2001, Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche, vengono dettate le procedure per la denuncia, presentazione dei progetti, varianti, relazioni di fine strutture, collaudi etc. In relazione a quanto sopra ed in riferimento a quanto demandato agli Sportelli Unici istituiti presso i Comuni, con il citato D.P.R. 380/2001, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con circolare n del ha chiarito che: Si precisa, infine, che i pareri e gli atti di assenso, nel caso di denuncia di inizio attività, devono essere acquisiti direttamente dall interessato ed allegati alla richiesta. E, comunque, facoltà del richiedente produrre pareri ed atti di assenso anche per il rilascio del permesso di costruire, in quanto lo sportello unico è demandato a provvedere solo qualora tale documentazione non sia stata acquisita dal richiedente. Pertanto le istanze per la presentazione delle Denunce dei Lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche di cui all art. 93 del D.P.R. 380/2001(legge n 64 del 1974, artt. 17 e 18) e gli atti di cui agli artt. seguenti (varianti, relazioni di fine strutture, collaudi etc.) potranno essere presentati direttamente presso questa Area che all atto del ricevimento provvederà al controllo sulla regolarità nella redazione delle denunce ed alla verifica del contenuto minimo dei progetti secondo quanto prescritto al 3 comma del citato art.93 e riportato nel quadro A dello stampato delle denunce. In proposito si fa presente che tutte le costruzioni da realizzare in zone sismiche sono soggette al rilascio, da parte di questa Area, della autorizzazione per l inizio dei lavori prevista dall art. 94 del citato D.P.R. 380/2001, nel rispetto delle procedure che sono appresso indicate e riferite alla Zona Sismica in cui dovrà essere realizzato l inervento edilizio. In relazione a quanto sopra si fa presente che nel caso gli sportelli unici non intendano avvalersi, ove consentito, delle procedudure di cui al precedente capoverso, dovranno provvedere, prima della trasmissione a questa area, ai suddetti controlli e comunicare, per ogni pratica, che le istanze sono state redatte in forma corretta e che i progetti, in duplice copia, sono corredati del contenuto minimo previsto dalla vigente normativa. A completo chiarimento di quanto sopra si comunica che tutte le pratiche di edilizia antisismica provenienti dagli Sportelli Unici, ai sensi dell art. 93 del D.P.R. 380/2001, debbono contenere: Denuncia in duplice copia (un originale in bollo e una copia) redatta utilizzando lo stampato predisposto da questa Area, compilato in ogni sua parte e corredato da fotocopia di un documento di identità del richiedente. Progetto completo in duplice copia, timbrato e firmato dai progettisti, secondo le rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori, composto dai seguenti elaborati: 1. Planimetria ubicativa e sezioni con indicate le altezze del fabbricato e la larghezza delle strade (ove non comprese nel progetto architettonico); 2. Progetto architettonico; 3. Relazione tecnica illustrativa generale sulle opere da eseguire; 4. Relazione sulla qualità e dosatura dei materiali impiegati; 5. Relazione geologica; 6. Relazione geotecnica e sulle fondazioni; 7. Relazione di calcolo delle strutture e fascicolo dei calcoli; 8. Calcolo delle opere complementari; 9. Disegni esecutivi delle strutture; 10. Copia della istanza di sanatoria presentata al Comune (solo per i progetti di adeguamento sismico in sanatoria).

3 Tutto quanto sopra premesso e considerato si riportano di seguito le procedure che dovranno essere seguite per la presentazione, direttamente presso questa Area, della pratiche di edilizia antisismica, ai sensi del citato titolo IV del D.P.R , n.380: A) ZONE SISMICHE 1 e 2 Presentazione della Denuncia dei Lavori e presentazione dei progetti per le costruzioni in Zone Sismiche. (art.93 del D.P.R. 380/2001) Le denunce dovranno essere presentate utilizzando lo stampato predisposto da questa Area, munito di marca da bollo, compilato in ogni sua parte e corredato da fotocopia di un documento di identità del richiedente. Alle suddette denunce dovrà essere allegato il progetto completo, in duplice copia, timbrato e firmato dai progettisti, secondo le rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori. Per il rilascio della autorizzazione per l inizio dei lavori prevista dall art. 94 del D.P.R. 380/2001 saranno seguite le procedure previste dalla legge regionale , n 4, seguento l iter appresso indicato: A.1 ESAME PRELIMINARE. All atto della presentazione, il funzionario di questa Area competente, provvederà ad indicare sul frontespizio della denuncia la classe di attibuzione della pratica ed a trasmetterla all ufficio protocollo previa apposizione della data di presentazione e della propria firma. A.2 VARIANTI Le denunce di variante relative a progetti già depositati presso questa Area mantengono, in linea generale, la classe attribuita in origine a meno che il nuovo intervento non rientri, in analogia a quanto prescritto dalla L.R. 4/85, tra le opere da sottoporre al controllo obbligatorio. A.3 RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO Eseguiti i controlli previsti, questa Area provvederà a rilasciare il provvedimento autorizzativo che, in dipendenza della classe attribuita, potrà essere: Autorizzazione per l inizio dei lavori, per le pratiche sottoposte a controllo; Attestato di deposito, per i progetti non soggetti al controllo; Attestato di deposito, per i progetti di adeguamento sismico in sanatoria ai sensi dell art. 35 della legge 47/1985. A.4 COMUNICAZIONI DI INIZIO LAVORI (art. 65 D.P.R. 380/01 e L.R. 4/85) Le comunicazioni di inizio dei lavori, previste dalla L.R. 4/85, dovranno essere presentate dalla ditta esecutrice dei lavori a questa Area, o direttamente o per raccomandata A.R. e sulla stessa dovranno essere indicate: Generalità del titolare della ditta esecutrice dei lavori, Generalità del committente dei lavori; Generalità del progettista delle strutture e del direttore dei lavori; Estremi dell Autorizzazione/attestato di deposito rilasciato da questa Area; Lettera di incarico del proprietario al collaudatore per la redazione del certificato di collaudo completa delle relative generalità, domicilio ed degli estremi di iscrizione al relativo Albo professionale. Accettazione dell incarico da parte del collaudatore e dichiarazione che lo stesso gode di tutte le condizioni previste per la redazione del relativo certificato di collaudo.

4 Tutte le suddette comunicazioni dovranno essere sottoscritte dal titolare dell impresa e dal committente (allegando fotocopia di un documento di riconoscimento) nonchè dal Direttore dei Lavori. Eseguite le opportune verifiche i dati riportati nelle suddette comunicazioni di inizio dei lavori verranno annotati sul relativo registro delle posizioni sismiche e sul supporto informatico già in uso presso questa Area. N.B. Si rammenta che in caso di Lavori eseguiti in economia il collaudatore dovrà essere scelto fra una terna di ingegneri/architetti designata dai rispettivi albi professionali. La suddetta comunicazione di inizio dei lavori può essere eseguita utilizzando il fac-simile predisposto da questa Area. A.5 PRESENTAZIONE DELLE RELAZIONE DI FINE STRUTTURE Le istanze per il deposito delle Relazioni di fine strutture dovranno essere presentate dal Direttore dei Lavori, utilizzando lo stampato predisposto da questa Area completato in ogni sua parte. Alla suddetta istanza dovrà essere allegata la Relazione di Fine strutture in triplice originale, con allegati i certificati di prova sui materiali e le certificazioni di eventuali ulteriori prove eseguite (es. prove di carico, etc.) N.B. Si rammenta che la Relazione di fine strutture dovrà essere depositata presso questa Area entro 60 giorni dalla data di fine lavori dichiarata sulla relazione stessa. Per le relazioni di fine strutture presentate dopo tale termine ne verrà data comunicazione all Autorità Giudiziaria competente per l applicazioni delle sanzioni previste dalla vigente normativa. A.6 RESTITUZIONE DELLE RELAZIONI DI FINE STRUTTURE A parziale modifica delle procedure in atto e a far data dal presente provvedimento le Relazioni di fine strutture che saranno in regola con le verifiche di cui al precedente punto A.5, seguiranno le seguenti procedure: Annotazione dei dati negli appositi registri sul supporto informatico già in uso presso questa Area, previa apposizione sull istanza e sulle relazioni di fine strutture dell attestazione dell avvenuto deposito con archiviazione di una copia delle stesse; Rilascio di una copia della suddetta relazione, munita dell attestazione dell avvenuto deposito, al Direttore dei Lavori o suo delegato; Invio di una copia della suddetta Relazione di fine strutture all Ufficio preposto per la redazione dell elenco di quelle da sottoporre al sorteggio mensile previsto dalla L.R. 4/85. Dopo l esecuzione delle operazioni relative al sorteggio previsto dalla L.R. 4/85 si provvederà a dare comunicazione al Direttore dei lavori, al Committente ed allo Sportello Unico del Comune di competenza dell esito dello stesso e delle modalità da seguire per il completamento dell iter procedurale per l adozione dei successivi adempimenti. A.7 PRESENTAZIONE DEI CERTIFICATI DI COLLAUDO Le istanze per il deposito dei certificati di collaudo dovranno essere presentate, dal collaudatore, utilizzando lo stampato predisposto da questa Area completato in ogni sua parte. Alla suddetta istanza dovrà essere allegato il Certificato di Collaudo in duplice originale e eventuali certificazioni aggiuntive disposte da collaudatore (es. prove di carico, etc.)

5 N.B. Si rammenta che i certificati di collaudo dovranno essere redatti entro 60 giorni dalla data in cui il Direttore dei Lavori ha comunicato a questa Area, o allo Sportello Unico, la ultimazione delle strutture. Per i certificati di collaudo che risulteranno redatti dopo tale termine ne verrà data comunicazione all Autorità Giudiziaria competente per l applicazioni delle sanzioni previste dalla vigente normativa. A.8 RESTITUZIONE DEI CERTIFICATI DI COLLAUDO I Certificati di collaudo che saranno in regola con le verifiche di cui al precedente punto A.7, seguiranno le seguenti procedure: Annotazione dei dati negli appositi registri e sul supporto informatico già in uso presso questa Area, previa apposizione sull istanza e sul certificato di collaudo dell attestazione dell avvenuto deposito con archiviazione di una copia del certificato; Rilascio di una copia del suddetto certificato, munito dell attestazione dell avvenuto deposito, al collaudatore o suo delegato. N.B. In attuazione delle vigenti disposizioni è consentito al collaudatore presentare il certificato di collaudo in unica copia; in tal caso, eseguite le verifiche di cui la precedente punto 7), si procederà, previa apposizione dell attestazione dell avvenuto deposito, alla archiviazione dell unica copia pervenuta. ADEMPIMENTI PER LE PRATICHE DI SANATORIA EDILIZIA (art. 35 Legge 47/85) A.9 PROGETTI DI ADEGUAMENTO SISMICO Per la presentazione delle denunce inerenti i progetti di adeguamento sismico in sanatoria dovranno essere utilizzati gli stampati come sopra predisposti da questa Area e per la classificazione e registrazione e rilascio dell attesatato di deposito dovranno essere osservate le procedure previste ai precedenti punti A.1, A.2 e A.3 facendo presente che, in adempimento a quanto previsto all art. 35 della legge 47/1985 e successive modificazioni ed integrazioni i suddetti interventi sono soggetti al solo deposito presso questa Area e quindi non dovranno essere sottoposti ad alcun controllo, fatto salvo quelli relativi alla completezza degli elaborati. A.10 COMUNICAZIONI DI INIZIO LAVORI Per le comunicazioni di inizio dei lavori relative ai progetti di adeguamento sismico in sanatoria, dovranno essere seguite le procedure indicate al precedente punto A.4). A.11 PRESENTAZIONE DELLE RELAZIONE DI FINE STRUTTURE Per il deposito delle relazioni di fine strutture relative ai progetti di adeguamento sismico in sanatoria dovranno essere seguite le procedure indicate ai precedenti punti A.5 e A.6. Le sudette relazioni dovranno essere presentate soltanto in duplice originale in quanto non dovranno essere sottoposte al sorteggio previsto dalla legge regionale n.4/1985. A.12 CERTIFICATI DI IDONEITÀ SISMICA A seguito dei lavori di adeguamento sismico di cui al precedente punto A.9, il collaudatore provvederà al deposito presso questa area del Certificato di idoneità sismica, in duplice copia, utilizzando i modelli già predisposti da questa Area mantenendo la posizione attribuita al progetto originario.. In tali casi il redattore del certificato di idoneità sismica può essere identificato anche nel progettista strutturale dei lavori di adeguamento e può curare anche la direzione dei lavori. Le procedure per il rilascio di copia dei suddetti certificati, muniti dell attestato di deposito da parte di questa Area, sono quelle previste ai precedenti punti A.1, A.2 e A.3.

6 A.13 DISPOSIZIONE CIRCA LE OPERE ASSEVERABILI Interpretando lo spirito dell art. 9 della L.R. 5/1/1985, n. 4 che tende a snellire le procedure per le opere a struttura semplice, ferme restando le prescrizioni di carattere strutturale, si ritiene che possano essere asseverate, tra l altro, anche le opere intese come opere di miglioramento sismico così come definite al punto C.9 del D.M , la costruzione e rifacimento di tetti e di solai, la costruzione di cappelle funerarie, tinelli agricoli, cabine elettriche private, muri di sostegno di altezza inferiore a metri 3, ed altre opere di limitata volumetria ed importanza. B) ZONE SISMICHE 3 e 4 B.1 PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA DEI LAVORI E PRESENTAZIONE DEI PROGETTI PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE. (ARTT. 93 e 65 DEL D.P.R. 380/2001) Le denunce dovranno essere presentate utilizzando lo stampato predisposto da questa Area in quattro copie (un originale in bollo e tre copie) compilato in ogni sua parte e corredato da fotocopia di un documento di identità del committente e del titolare della ditta esecutrice dei lavori. Alle denunce di cui sopra deve essere allegato il progetto, in duplice copia, timbrato e firmato dai progettisti, secondo le rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori e deve contenere tutti gli elaborati indicati sulla denuncia stessa. La eventuale mancanza di elaborati indicati nell elenco degli allegati, dovuta alla limitata importanza dell intervento, deve essere motivata dal progettista delle strutture fermo restando il contenuto minimo del progetto. All atto della presentazione dei progetti verrà rilasciata una ricevuta provvisoria con l annotazione della data presunta in cui potrà essere ritirata copia del progetto munito del visto di deposito presso questa Area. B.2 REGISTRAZIONE DELLE DENUNCE Le suddette denunce verranno annotate sul registro delle posizioni e sul supporto informatico già in uso presso questa Area. B.3 TIMBRATURA, ARCHIVIAZIONE E RESTITUZIONE DEGLI ELABORARTI. Sulle denunce e sulle due copie degli elaborati progettuali, come sopra depositati, verrà apposto il timbro attestante l avvenuto deposito ai sensi dell art.94 del citato D.P.R. 380/2001 (Leggi 64/1974 e 1086/1971). Una prima copia della suddetta denuncia e una copia del progetto verranno restituiti al richiedente unitamente alla nota di trasmissione sulla quale saranno indicati gli estremi della registrazione. La seconda copia della suddetta denuncia e della nota di trasmissione sarà diretta allo Sportello Unico del Comune competente per territorio. La terza copia della suddetta denuncia e della nota di trasmissione, corredate dalla seconda copia del progetto, munito dell attestato di deposito, verranno inviati all archivio regionale. La quarta copia della sola denuncia e della nota di trasmissione, sulla quale verrà fatta apporre la firma all atto della restituzione degli atti ai committenti, verranno trattenute nell archivio al piano terreno di questa Area, in tassativo ordine progressivo, ai fini di una eventuale rapida consultazione che si rendesse necessaria successivamente.

7 B.4 PROGETTI PROVENIENTI DAGLI SPORTELLI UNICI DEI COMUNI. Tutti i progetti che perverranno per il tramite degli Sportelli Unici dei Comuni della provincia di Roma, dovranno attenersi alle disposizioni di cui al precedente punto B.1. Gli sportelli unici, per ogni progetto, dovranno comunicare di aver provveduto alle previste verifiche e dichiarare che il progetto è completo del contenuto minimo stabilito da questa Area. La seconda copia del progetto verrà restituita allo Sportello Unico competente, unitamente alla nota di trasmissione sulla quale saranno indicati gli estremi della registrazione. I progetti che risultassero incompleti verranno dichiarati non ricevibili e restituiti agli Sportelli Unici con esito negativo e corredati dalla nota, predisposta da questa Area, sulla quale verranno indicati i motivi della restituzione. B.5 RELAZIONI DI FINE STRUTTURE Fine strutture di progetti già posizionati da questa Area Le istanze per il deposito delle Relazioni di fine strutture dovranno essere presentate, dal Direttore dei Lavori, utilizzando lo stampato predisposto da questa Area completato in ogni sua parte. Alla suddetta istanza dovrà essere allegata la Relazione di fine strutture in triplice originale, con allegati i certificati di prova sui materiali e le certificazioni di eventuali ulteriori prove eseguite (es. prove di carico, etc.) N.B. Si rammenta che la relazione di fine strutture dovrà essere depositata presso questa Area entro 60 giorni dalla data di fine lavori dichiarata sulla relazione stessa. Per le relazioni di fine strutture presentate dopo tale termine ne verrà data comunicazione all Autorità Giudiziaria competente per l applicazioni delle sanzioni previste dalla vigente normativa. Fine strutture di progetti già presentati allo sportello unico. Le istanze per il deposito delle RELAZIONI DI FINE STRUTTURE dovranno essere presentate in triplice copia dal Direttore dei Lavori, utilizzando lo stampato predisposto da questa Area completato in ogni sua parte e dovranno essere corredate di copia della denuncia già presentata allo Sportello Unico, completa degli estremi di registrazione del Comune (protocollo).. N.B. Si rammenta che la relazione di fine strutture dovrà essere depositata presso questa Area, o allo Sportello Unico, entro 60 giorni dalla data di fine lavori dichiarata sulla relazione stessa. Per le relazioni di fine strutture presentate dopo tale termine ne verrà data comunicazione all Autorità Giudiziaria competente per l applicazioni delle sanzioni previste dalla vigente normativa. B.6 RESTITUZIONE DELLE RELAZIONI DI FINE STRUTTURE Le Relazioni di fine strutture che saranno in regola con le verifiche di cui al precedente punto B.5, seguiranno le seguenti procedure: Annotazione dei dati negli appositi registri sul supporto informatico già in uso presso questa Area, previa apposizione sull istanza e sulle relazioni di fine strutture dell attestazione dell avvenuto deposito con archiviazione di una copia delle stesse; Rilascio di una copia della suddetta relazione, munita dell attestazione dell avvenuto deposito, al Direttore dei Lavori o suo delegato;

8 Invio di una copia della suddetta Relazione di fine strutture, munita dell attestazione dell avvenuto deposito, allo Sportello Unico del Comune competente per territorio B.7 CERTIFICATI DI COLLAUDO Certificati di collaudo di progetti già posizionati da questa Area Le istanze per il deposito dei CERTIFICATI DI COLLAUDO dovranno essere presentate dal collaudatore, utilizzando lo stampato predisposto da questa Area completato in ogni sua parte. Alla suddetta istanza dovrà essere allegato il Certificato di Collaudo in duplice copia e eventuali certificazioni aggiuntive disposte da collaudatore (es. prove di carico, etc.). Certificati di collaudo di progetti già presentati allo sportello unico. Dovranno, di regola, pervenire in unica copia, e fermi restando i controlli sulla regolarità degli stessi, con particolare riferimento al rispetto dei termini previsti per la redazione del suddetto certificato, si procederà alla annotazione sui relativi registri e sul supporto informatico già in uso presso questa Area ed all invio presso l archivio regionale. E consentito presentare allo sportello di questa Area i certificati di collaudo in duplice copia chiedendone la restituzione di una copia munita dell attestato di deposito.. In tal caso i suddetti certificati dovranno essere corredati, all atto della presentazione delle istanze, da copia della denuncia del progetto e della relazione di fine strutture, munite degli estremi della presentazione allo Sportello Unico. N.B. Si rammenta che i certificati di collaudo dovranno essere redatti entro 60 giorni dalla data in cui il Direttore dei Lavori ha comunicato a questa Area, o allo Sportello Unico, la ultimazione delle strutture. Per i certificati di collaudo che risulteranno redatti dopo tale termine ne verrà data comunicazione all Autorità Giudiziaria competente per l applicazioni delle sanzioni previste dalla vigente normativa. B.8 RESTITUZIONE DEI CERTIFICATI DI COLLAUDO I Certificati di collaudo che saranno in regola con le verifiche di cui al precedente punto B.7, seguiranno le seguenti procedure: Annotazione negli appositi registri e sul supporto informatico già in uso presso questa Area previa apposizione sull istanza e sul certificato di collaudo dell attestazione dell avvenuto deposito e archiviazione di una copia della relazione stessa. Rilascio di una copia del certificato di collaudo, munito dell attestazione dell avvenuto deposito, al collaudatore o suo delegato. N.B. In attuazione delle vigenti disposizioni è consentito al collaudatore presentare il certificato di collaudo in unica copia; in tal caso, eseguite le verifiche di cui la precedente punto 7), si procederà, previa registrazione e apposizione dell attestazione dell avvenuto deposito, alla archiviazione dell unica copia pervenuta. ADEMPIMENTI PER LE PRATICHE DI SANATORIA EDILIZIA (art. 35 Legge 47/85) B.9 PROGETTI DI ADEGUAMENTO SISMICO Per la presentazione delle denunce inerenti i progetti di adeguamento sismico in sanatoria dovranno essere utilizzati gli stampati come sopra predisposti da questa Area e per la classificazione e registrazione e rilascio dell attesatato di deposito dovranno essere osservate le procedure previste

9 ai precedenti punti B.1, B.2 e B.3 facendo presente che, in adempimento a quanto previsto all art. 35 della legge 47/1985 e successive modificazioni ed integrazioni i suddetti interventi sono soggetti al solo deposito presso questa Area e quindi non dovranno essere sottoposti ad alcun controllo, fatto salvo quelli relativi alla completezza degli elaborati. B.10 PRESENTAZIONE DELLE RELAZIONE DI FINE STRUTTURE Per il deposito delle relazioni di fine strutture relative ai progetti di adeguamento sismico in sanatoria dovranno essere seguite le procedure indicate ai precedenti punti B.5 e B.6.. B.11 CERTIFICATI DI IDONEITÀ SISMICA A seguito dei lavori di adeguamento sismico di cui al precedente punto B.9, il collaudatore provvederà al deposito presso questa area del Certificato di idoneità sismica, in duplice copia, utilizzando i modelli già predisposti da questa Area mantenendo la posizione attribuita al progetto originario.. In tali casi il redattore del certificato di idoneità sismica può essere identificato anche nel progettista strutturale dei lavori di adeguamento e può curare anche la direzione dei lavori. Questa Area ha predisposto anche i modelli per la presentazione dei Certificati di idoneità statica per le zone sismiche 1, 2, 3 e 4 ed i Certificati di idoneità sismica per le zone sismiche 3 e 4, da presentare sempre in duplice copia e relativi agli edifici soggetti a sanatoria edilizia che non necessitano di interventi di adeguamento. Le procedure per il rilascio di copia dei suddetti certificati, muniti dell attestato di deposito da parte di questa Area, sono quelle previste ai precedenti punti B.1,B.2 e B.3. C) DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE C.1 CHIARIMENTI IN MERITO ALL INIZIO DEI LAVORI DI ELEMENTI PREFABBRICATI La prima Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nella adunanza del , prot. 264 ha ritenuto che solo nel caso di elementi prefabbricati prodotti ad hoc, secondo uno specifico progetto, e che riguardino almeno i principali elementi portanti della costruzione, l inizio dei lavori possa essere riferito alla data di immissione alla produzione nello stabilimento degli specifici manufatti. Tale data va riportata, a cura del Direttore Tecnico dello stabilimento, sul registro di produzione, sul quale debbono essere altresi annotati i risultati delle prove del conglomerato cementizio costituente l elemento prefabbricato, secondo quanto previsto dal punto del D.M , che ribadisce peraltro quanto stabilito dal D.M La documentazione da allegare alla fornitura dei manufatti prefabbricati sarà quella prevista al punto del D.M , fatta eccezione per la specifica documentazione relativa alla produzione relativa alla produzione in serie (certificato di origine ed attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale) e fatta salva l attestazione della conformità secondo il DPR n. 246/93 (marcatura CE) quando applicabile. Resta quindi escluso il caso in cui in una costruzione si faccia uso di elementi prefabbricati prodotti in serie in stabilimento, nel qual caso l inizio dei lavori sarà quello effettivo nel cantiere di costruzione. C.2 CHIARIMENTI SULLA APPLICABILITA DELL ART. 104 DEL D.P.R. 380/2001. La Regione Lazio con Delibera della Giunta Regionale n.766/2003 la disposto la nuova classificazione delle Zone Sismicle 1, 2, 3 e 4 per le quali dovranno essere osservate le disposizioni di cui all art. 104 del D.P.R. 380/2001. In proposito il Ministero delle Infrastrutture ed i Trasporti con nota in data , n.15316/2005/s..p. fatto presente che l O.P.C.M del Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative

10 tecniche per le costruzioni in zona sismica, all art. 2, comma 2, ha dato facoltà agli operatori di progettare e costruire con la classificazione previgente fino alla entrata in vigore delle Nuove Norme Tecniche. Ne deriva, quindi, che le disposizioni di cui al citato art. 104 sono da applicarsi per le opere la cui esecuzione è successiva all entrata in vigore delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, ovvero dal 24 di ottobre Pertanto la progettazione di tutte le costruzioni da realizzare nei territori dei suddetti Comuni, in data successiva al , dovrà essere eseguita nell assoluto rispetto della vigente normativa in materia di edilizia antisismica. C.3 UTILIZZAZIONE DEGLI EDIFICI (ART. 62 DEL D.P.R. 380/2001) Per quanto riguarda il rilascio del Certificato di perfetta rispondenza dell opera eseguita alle norme del capo IV per l utilizzazione degli edifici in cemento armato ed a struttura metallica, ai sensi dell art. 62 del DPR 380/2001, si deve fare riferimento al disposto di cui all art. 11, della Legge Regionale , n.4, Prime norme per l esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico. Snellimento delle procedure. che recita: COMMA 3 - Il certificato di rispondenza delle opere eseguite alla normativa sismica, previsto dall art. 28 della legge 2 febbraio 1974, n 64, (ora art. 62 del DPR 380/2001), è rilasciato dal competente Settore Regionale Decentrato Opere e Lavori Pubblici (ora Area Decentrata LL.PP. di Roma) competente per territorio soltanto nei casi in cui il medesimo abbia proceduto agli accertamenti diretti ai termini del precedente art.8. COMMA 4 - Negli altri casi tiene luogo del suddetto certificato per opere in cemento armato ed a struttura metallica quello di collaudo previsto dall art.7 della legge 5 novembre 1971, n 1086, che deve essere integrato dal collaudatore con la dichiarazione della rispondenza delle opere medesime alla normativa antisismica ed al progetto approvato e, per le altre opere, la relazione finale redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi del secondo comma del presente articolo. Pertanto le richieste per il rilascio dei suddetti certificati dovranno essere avanzate dal Committente dei lavori esclusivamente per quelle opere in cemento armato ed a struttura metallica, ricadenti in Zona Sismica 1 e 2, per le quali questa Area medesima abbia eseguito accertamenti diretti ai termini dell art. 8 della L.R , n.4, utilizzando lo stampato predisposto da questa Area medesima, compilato in ogni sua parte, allegando copia del certificato di collaudo redatto e depositato nel rispetto della vigente normativa in materia di edilizia antisismica. C.4 DISPOSIZIONI INERENTI LA PRESENTAZIONE DI PRATICHE CHE CONTEMPLANO PIU PROGETTI. Al fine di evitare i numerosi inconvenienti di carattere tecnico ed amministrativo che si verificano per le pratiche che presentano più progetti si comunica quanto segue: I progetti di fabbricati che presentano, sotto il profilo strutturale, interagenza tra loro o separati dal solo giunto tecnico, possono essere presentati con unica denuncia. Nel caso in cui i progetti non presentino le caratteristiche di cui sopra (palazzine, ville, fabbricati, ecc.), è consigliabile che gli stessi vengano presentati separatamente anche in considerazione che la vigente normativa prescrive il termine di 60 giorni per il deposito della relazione di ultimazione delle strutture e 60 giorni per la redazione del certificato di collaudo. Alla luce di quanto sopra appare difficile rispettare i suddetti termini in considerazione che non è consentito presentare relazioni di fine strutture e certificati di collaudo parziali. Risulta invece più aderente alla realtà che per ogni edificio venga redatta una specifica relazione di fine strutture ed un proprio certificato di collaudo. In tal caso dovrà essere presentata una denuncia per ogni progetto, anche se fanno parte di unica concessione edilizia.

11 C.5 COPIE CONFORMI Le richieste di copie conformi di atti in deposito presso questo Settore, dovranno essere avanzate in carta legale da soggetti che abbiano titolo ad accedere agli atti ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni. Si allega, relativamente alle zone sismiche di competenza, copia degli stampati e dei fac-simile predisposti da questa Area. N.B. LA NUOVA MODULISTICA PUO ESSERE ACQUISITA PER VIA COMUNICANDO L INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA AD UNO DEI SEGUENTI N. TELEFONICI: Piccinelli Salvatori Costantini Marinucci Ranaldi Perna De Simone IL RESPONSABILE DELLE ZONE SISMICHE 1 E 2 IL RESPONSABILE DELLE ZONE SISMICHE 3 E 4 (Geom. Ennio Salvatori) (Geom. Maurizio Costantini) IL DIRIGENTE DELL UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA IN ZONE SISMICHE (Per. Ed. Alberto Piccinelli) IL DIRIGENTE DI AREA (Dott. Ing. Luciano Pizzuti)

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