CONDIZIONI E TARIFFE PER I TRASPORTI DELLE PERSONE SULLE FS

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "CONDIZIONI E TARIFFE PER I TRASPORTI DELLE PERSONE SULLE FS"

Transcript

1 CONDIZIONI E TARIFFE PER I TRASPORTI DELLE PERSONE SULLE FS Parte Prima: C O N D I Z I O N I G E N E R A L I CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1.- Obblighi delle FS 1.- Obbligo del trasporto.- Le Ferrovie dello Stato eseguono sulle linee da esse esercitate, alle condizioni ed ai prezzi in vigore, i trasporti delle persone dei quali siano richieste, quando vi possano dar corso coi mezzi corrispondenti ai bisogni ordinariamente prevedibili e quando non ostino circostanze straordinarie o di forza maggiore. 2.- Pubblicazione delle Condizioni e Tariffe.- Le FS pubblicano e tengono a disposizione nelle stazioni, per la consultazione, gli orari, le tariffe, i bollettini, i manifesti ed i regolamenti che interessano il pubblico. 3.- Obbligatorietà delle tariffe e correzione degli errori.- Le presenti Condizioni e Tariffe devono essere strettamente applicate in ogni loro parte. Qualunque deroga ad esse è nulla di pieno diritto e qualunque errore nell'applicazione del prezzo spettante o nel calcolo delle tasse di trasporto e dei diritti accessori, sia a danno del pubblico, sia a danno delle FS, dà diritto a correzione. Le eccedenze di tassa che siano constatate dalle FS e superino 2,00 per biglietto sono portate d'ufficio a conoscenza dell'interessato nei limiti del praticamente possibile e pagate al più presto. 4.- Concessioni particolari.- Il trasporto delle persone effettuato in base alle concessioni speciali od eccezionali, stabilite dalle leggi relative, è regolato dalle presenti condizioni generali in quanto non sia diversamente disposto nei singoli casi. Le FS possono accordare riduzioni di prezzo purché ciò abbia luogo in eguale misura per chiunque ne faccia richiesta, offra eguali condizioni e si trovi in parità di circostanze. Non é ammesso il cumulo di riduzioni tariffarie spettanti a diverso titolo, se non nei casi espressamente previsti. Possono pure accordare facilitazioni di altro genere, ma non sono obbligate, anche a parità di condizioni e di circostanze, ad estendere tali facilitazioni a tutti i richiedenti quando vi si oppongano le esigenze del servizio. 5.- Applicazione delle tariffe.- A ciascun trasporto si applicano i prezzi e le condizioni della tariffa che gli compete; per quanto non è ivi contemplato si fa ricorso alle condizioni generali. Art. 2.- Obblighi di chi si serve della ferrovia Chi si serve della ferrovia deve: a) osservare tutte le prescrizioni relative all'esercizio ed all'uso della medesima e quelle che comportino impedimenti, restrizioni o condizioni speciali nell'eseguimento dei trasporti, ed uniformarsi alle richieste ed agli avvertimenti del personale che vi è addetto, nonché alle leggi, ai decreti ed ai regolamenti in vigore nel territorio dello Stato in materia di polizia, dogana, sanità e simili; b) usare le precauzioni necessarie e vigilare, per quanto da lui dipenda, alla sicurezza ed incolumità proprie, delle persone e degli animali che sono sotto la sua custodia, nonché sulla sicurezza delle proprie cose con particolare riferimento ai mezzi muniti di porte ad apertura e chiusura automatica; c) astenersi dal salire in treno o discenderne in caso di fermate in stazioni non risultanti dall'orario ufficiale o di fermate fuori di stazione e discenderne soltanto se il personale di servizio lo autorizzi e dal lato che questo indicherà, tenendosi discosto dal treno durante la fermata e risalendovi non appena invitato dal personale; d) astenersi dall oltrepassare o sostare sulla linea di colore giallo dipinta in prossimità del bordo del marciapiede, prima che il treno sia entrato in stazione e sia completamente fermo;

2 e) non servirsi delle ritirate, ad eccezione di quelle chimiche, durante la sosta dei treni nelle stazioni e non sostare nei passaggi di intercomunicazione dei treni; f) utilizzare i telefonini cellulari a bordo dei treni nei corridoi e sulle piattaforme delle vetture nonché nei compartimenti e nelle vetture/salone solo se la suoneria del cellulare sia disabilitata od abbassata, al fine di non recare disturbo agli altri viaggiatori; g) pagare agli agenti incaricati delle riscossioni le somme da essi richieste per tasse, soprattasse, penalità ed ogni altro diritto dipendente dal trasporto, salva la ripetizione di quanto risultasse non dovuto; h) risarcire - senza pregiudizio delle pene comminate dalle leggi e dai decreti in vigore - tutti i danni che cagiona alle FS ed al loro personale e se i danni sono arrecati a cose per la cui sostituzione o riparazione la ferrovia abbia stabilita una tariffa, pagare l'indennità in base ai prezzi della tariffa stessa. Art. 3.- Modo di esecuzione dei trasporti 1.- Treni - Orario ufficiale.- I treni con i quali si effettua il trasporto delle persone sono indicati negli orari. Questi indicano le ore di arrivo e di partenza dei treni e sono regolati secondo il tempo medio dell'europa Centrale. Indicano ancora la categoria, il numero, la percorrenza, le fermate, la destinazione dei treni, le classi e le stazioni per cui fanno servizio e tutte le altre norme ed avvertenze necessarie. La categoria dei treni è stabilita dalle FS in relazione al servizio che essi sono chiamati a disimpegnare. A seconda di tale servizio viene assegnata la velocità tenuto conto del sistema di trazione, del tracciato della linea e delle altre speciali esigenze del servizio in genere. Per automotrici, ai sensi delle presenti Condizioni e Tariffe, si intendono i convogli effettuati con automotrici termiche, elettromotrici, autotreni, elettrotreni e simili. 2.- Limitazioni di ammissione nei treni.- Con gli orari, le FS possono stabilire particolari limitazioni di ammissione per determinati treni e linee. Art. 4.- Prescrizione per l'uso dei locali di stazione e delle carrozze ferroviarie 1.- Stazioni e recinti ferroviari.- E' proibito alle persone estranee al servizio di introdursi, senza permesso, nel recinto e nelle dipendenze delle stazioni, salve le eccezioni stabilite dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti in vigore. Per l'ingresso nelle stazioni occorre essere muniti di biglietto di viaggio. Le persone non munite di biglietto di viaggio possono accedere ai marciapiedi interni e agli atri delle stazioni solo se in accompagnamento di viaggiatori in partenza o in arrivo e limitatamente al periodo di tempo a tale scopo necessario. Le FS hanno facoltà di sospendere l'ingresso nelle stazioni per le persone che non debbono viaggiare, ovvero di subordinare, in determinate stazioni e in determinati periodi, l'ingresso stesso al pagamento di apposito biglietto. Il prezzo del biglietto di entrata può essere stabilito in misura diversa a seconda della stazione. Sono esenti dal pagamento del biglietto di entrata i ragazzi di età inferiore ai quattro anni accompagnati da persona adulta. Il possessore del biglietto di entrata può accedere ai marciapiedi interni delle stazioni e, se in accompagnamento a persona munita di biglietto di viaggio, anche alle sale di attesa. Il biglietto di entrata è valevole fino al termine dell'ora successiva a quella di emissione indicata sul biglietto stesso. E' proibito l'ingresso nelle stazioni ai conduttori e commessi d'albergo in divisa nonché alle persone che offendono la decenza, sono causa di scandalo o di disturbo, si trovano in stato di ubriachezza, ovvero ricusano di sottomettersi alle prescrizioni stabilite nell'art. 2 delle presenti Condizioni e Tariffe. E' vietato di incaricarsi, a scopo di lucro, del trasporto del bagaglio dei viaggiatori, come di dare molestia agli stessi annunziandosi commessi di alberghi o di ditte, col distribuire avvisi e con l'offrire in vendita oggetti di qualunque specie. Chi è ammesso all'interno delle stazioni deve uniformarsi alle avvertenze ed agli inviti del personale ferroviario, usare la dovuta prudenza e provvedere alla incolumità propria e delle persone che sono sotto la

3 sua custodia. In caso contrario le FS non rispondono dei danni cagionati dalle operazioni, qualunque esse siano, che si svolgono per proprio servizio nell'interno delle stazioni. 2.- Sale di attesa e caffè ristoratori.- Le sale di attesa sono di regola aperte soltanto al momento in cui comincia la distribuzione dei biglietti ed i viaggiatori per entrarvi debbono essere muniti di biglietto di viaggio. Le sale di attesa sono sempre aperte - negli intervalli fra i treni coincidenti a distanza non maggiore di tre ore - per i viaggiatori che debbono cambiare treno. Nelle ore notturne le sale di attesa possono essere utilizzate soltanto nell arco delle tre ore antecedenti l orario di partenza del treno da utilizzare. Nei caffè ristoratori delle stazioni deve essere esposta una tabella indicante i prezzi dei generi in vendita. Per i reclami contro l'esazione di prezzi superiori a quelli indicati in dette tabelle ed in generale contro il servizio dei caffè ristoratori vale quanto è detto al 6 del presente articolo. 3.- Carrozze e treni - Prenotazione dei posti.- Il viaggiatore può prendere posto nei compartimenti disponibili delle carrozze componenti il treno secondo la classe del biglietto di cui è munito. Ciascun viaggiatore, salvo diversa disposizione, non può occupare più di un posto a sedere. I viaggiatori muniti di biglietto ferroviario possono accedere liberamente nella carrozza ristorante sia per i pasti che per le altre consumazioni. Essi sono tenuti a lasciare la carrozza stessa quando debba essere servita altra serie successiva di pasti. Di norma, da due mesi prima fino alla partenza del treno è possibile effettuare la prenotazione dei posti nelle carrozze con le modalità e per i treni indicati nell'orario ufficiale 1. Per la prenotazione è dovuto il pagamento della tassa indicata nell'allegato n. 1, punto 1, la quale non è rimborsabile salvo quando il posto non venga riservato ovvero non venga utilizzato per fatto delle FS. In tal caso la responsabilità di queste ultime è limitata al rimborso della tassa pagata. Per esigenze di esercizio le FS hanno facoltà di stabilire norme particolari, in eccezione a quanto disposto nel precedente alinea, per effettuare la riservazione gratuita dei posti. Il viaggiatore che, in partenza o durante il viaggio, abbandona precariamente il posto ha diritto di rioccuparlo quando vi abbia lasciato un oggetto personale. Il tagliando di prenotazione è valido per occupare il posto riservato fino a 15 minuti dopo la partenza del treno dalla stazione in cui tale prenotazione ha effetto. 4.- Trasporto dei bagagli nelle carrozze.- Il viaggiatore può portare con sé gratuitamente nelle carrozze bagagli a condizione che siano posti nello spazio ordinariamente messo a sua disposizione. Può essere tollerato che tali bagagli eccedano detto limite di volume a condizione che non rechino incomodo o danno agli altri viaggiatori, non ostacolino le attività di servizio del personale ferroviario e non danneggino le vetture. In alcuni treni sono previsti appositi spazi dove poter collocare i bagagli. Nel caso in cui i bagagli rechino grave disturbo o danno, il proprietario verrà assoggettato al pagamento di una penalità di euro 8,00 e dovrà comunque provvedere a sua cura a scaricarli alla prima stazione in cui il treno effettua fermata. Salvo le eccezioni stabilite dalle FS, è vietato introdurre nei mezzi di trasporto cose pericolose ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti nonché le cose che possano arrecare disturbo agli altri viaggiatori di cui all Allegato n. 12 delle presenti CT. Il viaggiatore verrà assoggettato al pagamento di una penalità di euro 200,00 e dovrà comunque provvedere a sua cura a scaricarli alla prima stazione in cui il treno effettua fermata. Se il pagamento è effettuato entro il 15 giorno dalla data della notifica l importo è ridotto a 100,00. Se il viaggiatore si presta al pagamento immediato delle somme dovute al personale del treno o, all arrivo del treno, presso qualsiasi biglietteria abilitata 2 la soprattassa è ridotta a 50,00. Il trasporto delle biciclette al seguito del viaggiatore può essere consentito su determinati treni e alle condizioni stabilite dalle FS. Le FS hanno facoltà di stabilire apposite norme per il trasporto delle biciclette nelle apposite sacche porta-bici (Allegato n. 12). Il trasporto delle sedie a rotelle per invalidi è gratuito. Le FS possono consentire l'ammissione nelle carrozze di animali domestici da compagnia nei limiti ed alle condizioni di cui all'allegato N 12. I cani guida dei ciechi sono trasportati gratuitamente in qualunque treno o classe in ragione di un cane per ogni cieco, anche se questi è accompagnato da una persona. In nessun caso gli animali possono occupare posti destinati ai viaggiatori. Le FS possono, per determinate tariffe o treni, stabilire norme particolari per il trasporto dei bagagli.

4 5.- Divieto di fumare.- E vietato fumare nelle sale d attesa delle stazioni e delle fermate, nei compartimenti e, indipendentemente dalle indicazioni riportate nelle carrozze, su tutti i treni nazionali e, nell ambito del territorio italiano, su tutti i treni internazionali in partenza ed in arrivo in Italia. 6.- Reclami contro il servizio della ferrovia.- In tutte le stazioni abilitate è messo a disposizione del pubblico un libro per i reclami riguardanti il servizio della ferrovia. 1 Per i viaggi effettuati dal 1 giugno al 30 settembre è possibile richiedere la prenotazione con tre mesi di anticipo sul viaggio di andata e quattro per quello di ritorno. In ogni caso, l'anticipo temporale della prenotazione del posto può essere minore in casi particolari di variazione nella circolazione dei treni ed in occasione del cambiamento periodico dell'orario ferroviario. 2 Nel caso in cui la biglietteria non sia funzionante, il viaggiatore può effettuare il pagamento di quanto dovuto, entro i tre giorni successivi alla contestazione, presso qualsiasi biglietteria abilitata o utilizzando l apposito conto corrente. DEL CONTRATTO DI TRASPORTO Art. 5.- Ammissione al trasporto.- Biglietto CAPO II 1.- Ammissione al trasporto.- Per essere ammesso al trasporto il viaggiatore deve essere in possesso di biglietto valido per il treno ed il servizio che intende utilizzare. Il viaggiatore può acquistare il biglietto presso le biglietterie di stazione, le macchine selfservice ubicate nelle stazioni, i rivenditori autorizzati, mediante la biglietteria telefonica e tramite Internet (allegato n. 5) anche in modalità ticketless (allegato n. 6). Tuttavia è ammesso l acquisto a bordo del treno, limitatamente al percorso servito dal treno stesso, salvo diverse disposizioni, di determinate tipologie di biglietti, riportate nell allegato 7 delle presenti Condizioni e Tariffe, esclusivamente a favore di viaggiatori in partenza da impianti durante il periodo in cui la biglietteria non sia funzionante, a condizione che: nel caso di utilizzo di treni Regionali gli impianti non siano dotati di punti vendita alternativi; nel caso di utilizzo di tutti gli altri treni, gli impianti non siano dotati di macchine self service o le stesse non siano funzionanti. In caso di utilizzo di treni Regionali è sempre ammesso l acquisto a bordo treno da parte di titolari di Concessione Speciale III. L ammissione dei viaggiatori nei treni è consentita nei limiti dei posti disponibili. 2.- Distribuzione dei biglietti.- L inizio e la fine della distribuzione dei biglietti variano a seconda dei canali di vendita utilizzati e nel caso delle biglietterie di stazione in relazione all ora di partenza dei treni ed all importanza della stazione. 3.- Contenuto del biglietto.- Sul biglietto sono normalmente esposte, oltre il logo e la partita I.V.A., le seguenti indicazioni: a) la stazione di partenza e quella di arrivo; b) l'itinerario; c) la classe e la tariffa applicata; d) il giorno di rilascio; e) la data di inizio di validità, quando richiesta; f) la durata della validità, quando richiesta; g) il prezzo; h) l'indicazione, per i biglietti nominativi, degli elementi atti ad identificarne il legittimo possessore. Nel caso di biglietto nominativo collettivo sul quale non vi sia spazio per inserire le indicazioni di cui alla lettera h) del precedente alinea, queste si inseriscono in un elenco che i viaggiatori debbono a loro cura compilare. Tale elenco, vidimato dalla stazione che emette il biglietto collettivo, forma parte integrante di questo. Le FS possono istituire tipologie di biglietti privi di alcune delle indicazioni precedentemente elencate.

5 4.- Validità e fermate.- I biglietti hanno una validità oraria decorrente dall'ora della convalida dei biglietti stessi che il viaggiatore, prima di iniziare il viaggio, deve apporre, a mezzo delle obliteratrici, nell'ambito del periodo di utilizzazione previsto che decorre dal giorno di emissione del biglietto ( 1 ). Quando le singole tariffe od altre disposizioni tariffarie non prevedono una validità oraria decorrente dalla convalida del biglietto ma una validità che inizia dal giorno indicato sul biglietto stesso al momento dell'emissione, tale validità si computa da una mezzanotte all'altra e comprende il giorno di inizio di validità come primo giorno intero di validità. In tal caso può essere consentito che la data di inizio di validità sia successiva a quella di emissione. Singole tariffe o altre disposizioni possono prevedere norme particolari sulla validità del biglietto nel caso di emissioni con contestuale assegnazione del posto o nel caso di vendita internet. Le tariffe stabiliscono se, ed a quali condizioni, il viaggiatore possa effettuare fermate intermedie. Non sono considerate fermate intermedie le soste rese necessarie dalla coincidenza dei treni e dalla combinazione degli orari, purché il viaggiatore riparta col primo treno utilizzabile in base al biglietto di cui è in possesso. Quando non sia diversamente stabilito dalle condizioni di applicazione delle singole tariffe, le fermate intermedie per viaggi che si effettuano con biglietto collettivo, sono consentite soltanto se fatte da tutte le persone per le quali è rilasciato il biglietto. 5.- Pagamento.- Il prezzo del trasporto deve, di norma, essere pagato prima della partenza e con moneta avente corso legale nello Stato. Le FS si riservano tuttavia la facoltà di autorizzare modalità di pagamento diverse da quella prevista. All'atto di ricevere il biglietto il viaggiatore deve assicurarsi, sotto pena di decadenza da qualunque eventuale diritto, che sia stata applicata la riduzione di prezzo spettante e che sia della classe, per la destinazione e per l'itinerario richiesti; che il prezzo pagato corrisponda, per le tipologie di biglietti che ne prevedono l indicazione, a quello esposto sul biglietto e che nel cambio delle monete non vi sia stato errore. 6.- Stazioni di confine e servizi con l'estero.- Le località da considerare come stazioni di confine per i viaggiatori provenienti dall'estero od ivi diretti sono stabilite dalle FS (Allegato n. 3). Le FS hanno facoltà di stabilire norme particolari sull'emissione dei biglietti interessanti tratti di confine (Allegato n. 4). Le FS hanno facoltà di stabilire prezzi e condizioni particolari per il trasporto in servizio internazionale e per i prodotti commercializzati all estero. 7.- Incedibilità del biglietto e degli altri documenti di trasporto.- La cessione dei biglietti non nominativi è permessa soltanto prima dell'inizio del viaggio. La cessione dei biglietti nominativi è vietata. La cessione abusiva del biglietto e dei documenti personali di trasporto rende nullo il biglietto e i contravventori sono soggetti alle sanzioni previste dalle norme in vigore. Il commercio dei biglietti e la loro vendita, quando questa non sia autorizzata dalle FS, sono vietati. I contravventori sono soggetti alle sanzioni previste dalle norme in vigore. ( 1 ) Per i biglietti rilasciati dalle agenzie ubicate all'estero ed utilizzati su treni diretti internazionali la convalida deve essere apposta dal viaggiatore mediante le obliteratrici ubicate presso la stazione di confine oppure rivolgendosi al personale del treno prima della partenza dello stesso da detta stazione. Per i trasporti da e per la Sicilia e la Sardegna la validità dei biglietti di corsa semplice e di andata e ritorno (con esclusione del tratto Villa S.G. - Messina e viceversa e del tratto Reggio Calabria - Messina e viceversa) è maggiorata di 24 ore, anche se i biglietti sono rilasciati solo per il percorso terrestre.

6 8.- Presentazione e riconsegna dei biglietti.- I viaggiatori debbono presentare al personale ferroviario il biglietto e gli eventuali documenti prescritti per farne uso ogni qualvolta ne siano richiesti, e, nel caso sia disposto, riconsegnarlo a viaggio terminato al personale incaricato del ritiro. Per i biglietti nominativi è prescritto il possesso da parte del viaggiatore di un documento personale d'identificazione da esibire a richiesta degli agenti ferroviari ( 1 ). 1 ( ) I documenti d'identificazione ritenuti validi dalle FS sono i seguenti: - le carte di identità rilasciate dai Comuni; - i passaporti; - i porto d'armi; - le patenti di guida valide; - i libretti di ricognizione rilasciati dagli uffici, anche esteri, dell'unione Postale Universale; - le tessere di riconoscimento postali; - i libretti e le tessere con fotografia previsti dal volume delle "Concessioni Speciali" per il godimento delle facilitazioni ferroviarie; - le tessere con fotografia di cui sono muniti gli impiegati ferroviari e le loro famiglie; - le tessere di riconoscimento per giornalisti. Tutti questi documenti sono validi naturalmente solo se rispondenti ai requisiti di validità propri a ciascuno di essi. Per i ragazzi di età inferiore ai 15 anni in luogo del documento di identificazione può essere esibita documentazione sostitutiva, ivi compresa autocertificazione resa dal genitore del minore, dalla quale si evinca l'identità del ragazzo. Art. 6.- Persone escluse dai treni o ammesse condizionatamente Non sono ammesse nei treni e ne possono venire allontanate, anche durante il viaggio, le persone che offendono la decenza, sono causa di scandalo o disturbo agli altri viaggiatori, si trovano in stato di ubriachezza, nonché quelle che ricusano di sottomettersi alle prescrizioni stabilite nell'art. 2 delle presenti Condizioni e Tariffe. E' vietato di esercitare sui treni il mestiere di venditore, cantante, suonatore e simili. I contravventori a tale disposizione vengono allontanati dai treni ed assoggettati ad una sanzione pecuniaria di 15,00( * ). Agli stessi viene inoltre ritirato il biglietto senza diritto ad alcun rimborso. E' vietato il trasporto per ferrovia di viaggiatori affetti da malattie contagiose o da altre malattie che possano recare disturbo agli altri viaggiatori. Tali persone possono essere trasportate alle condizioni ed ai prezzi di cui all'art. 34. Le persone ammalatesi durante il viaggio debbono essere trasportate almeno fino alla prima stazione dove possono trovare le cure necessarie. ( * ) La materia è disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 " Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto". Art. 7.- Trasporto dei ragazzi I ragazzi che non hanno ancora compiuto i quattro anni sono trasportati gratuitamente purché non occupino un posto e viaggino insieme a persona adulta. Qualora il compimento dei quattro anni abbia luogo durante il viaggio il trasporto viene effettuato gratuitamente fino al termine della corsa del treno ( 1 ). Quando non sia diversamente disposto dalle singole tariffe, i ragazzi che non hanno ancora compiuto i dodici anni hanno diritto di occupare un posto pagando la metà del prezzo per adulti spettante. A questo effetto si tiene conto dell'età che ha il ragazzo nel giorno di acquisto del biglietto ( 2 ) ( 3 ). Quando le condizioni di applicazione delle singole tariffe prescrivono un numero minimo di viaggiatori adulti e non sia diversamente disposto dalle tariffe stesse, due ragazzi paganti la metà del prezzo per adulti sono considerati, agli effetti della formazione del minimo richiesto, come una persona adulta. Condizioni diverse possono essere previste dalle tariffe regionali/provinciali del gruppo n ( ) Nel caso che il viaggio venga effettuato in una carrozza in servizio diretto, la gratuità del trasporto spetta fino al termine della corsa della carrozza. 2 ( ) L'età si considera compiuta il giorno successivo a quello anniversario della nascita.

7 3 ( ) Per le sole tipologie di biglietti che non recano l indicazione del giorno di emissione si tiene conto dell età del ragazzo nel giorno della convalida del biglietto. Art. 8.- Modificazioni al contratto di trasporto 1.- Cambio del biglietto.- Il viaggiatore, salvo che non sia diversamente disposto dalle singole tariffe o da disposizioni particolari, può richiedere, per una volta, presso qualsiasi biglietteria o agenzia di viaggio abilitata la modificazione del biglietto di corsa semplice o di andata e ritorno non ancora utilizzato di cui sia in possesso relativamente alla tariffa applicata, al numero delle persone, all itinerario, all origine e destinazione del viaggio, alla categoria del treno, al servizio utilizzato o alla classe, corrispondendo l eventuale differenza di prezzo. Qualora il prezzo dovuto sia inferiore a quello già corrisposto, viene accordato il rimborso della differenza, con applicazione delle norme previste per la tipologia di biglietto di cui si richiede il cambio. Nel caso di richiesta di cambio di biglietti emessi per una soluzione di viaggio composita, per il rimborso dei quali siano previste trattenute diverse, all intero importo da rimborsare si applica la percentuale di trattenuta più alta. Nel caso di biglietto con assegnazione contestuale del posto tali modificazioni, così come il cambio della data di partenza o del treno da utilizzare, possono essere richiesti secondo le modalità stabilite dalla tariffa o offerta cui si riferisce il biglietto, a condizione che la nuova prenotazione sia relativa ad un viaggio da effettuarsi entro due mesi dalla prenotazione originaria. Art. 9.- Irregolarità ed abusi 1.- Irregolarità nel recinto delle stazioni.- E' assoggettato alla sanzione pecuniaria di euro 6,00 (*): a) chi si introduce nel recinto delle stazioni o viene trovato in una sala di attesa senza averne titolo; b) chi, sprovvisto di biglietto e non dovendo viaggiare, occupa nei treni, posti a sedere ovvero chi simula l'occupazione di posti a sedere in corso di viaggio; c) chi distacca i contrassegni delle prenotazioni di posti, ovvero occupa, senza averne titolo, posti prenotati e non ottempera all'invito del personale di rendere disponibili i posti stessi. L'importo di detta sanzione è elevato a euro 15,00 (*) per le infrazioni di cui ai comma nono e decimo del 1 dell'art. 4. Quando con una stessa azione si commettono più infrazioni fra quelle innanzi previste si applica una sola sanzione pecuniaria. Ricorrendo più infrazioni comportanti sanzioni pecuniarie di importo diverso si applica quella di importo più elevato. Tuttavia, nell'ipotesi di cui alla lettera c), la sanzione pecuniaria è applicata per ogni contrassegno distaccato e per ogni posto indebitamente occupato. Il pagamento degli importi stessi non conferisce al trasgressore il diritto di mantenere l'indebita occupazione di posti. 2.- Abusiva occupazione di posti in corso di viaggio.- Il viaggiatore che simuli l'occupazione di posti a sedere durante il viaggio è sottoposto al pagamento di una penalità di euro 6,00 (*) per ogni posto indebitamente occupato. 3.- Documenti di riduzione o di identificazione mancanti o scaduti di validità.- Il viaggiatore trovato senza documento o con documento di identificazione scaduto di validità da oltre un mese o sprovvisto di documento di riduzione richiesto dalla tariffa o con documento di riduzione scaduto di validità, viene regolarizzato, quando non sia diversamente disposto, mediante il pagamento della differenza fra il prezzo intero e quello ridotto fruito, più una soprattassa di euro 8,00. ( * ) La materia è disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 " Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto". 4.- Viaggio in classe superiore, su treno di categoria diversa o in treno non consentito.-

8 Il viaggiatore in possesso di biglietto di classe inferiore a quella occupata deve corrispondere la differenza a prezzo intero per tutto il percorso effettuato, più una soprattassa di 8,00 euro. Nel caso in cui i viaggiatori in possesso di biglietto senza assegnazione contestuale del posto prendano posto in vetture di prima classe per mancanza di posti nella seconda, la regolarizzazione avviene a tariffa competente e senza applicazione della suddetta soprattassa. Il viaggiatore che, nei limiti temporali stabiliti dalla tariffa o offerta cui si riferisce il biglietto in suo possesso, utilizza un treno diverso da quello prenotato o un treno di categoria diversa oppure utilizzi un treno sul quale non poteva accedere per limitazioni riguardanti la percorrenza, la classe o la tariffa, deve corrispondere l eventuale differenza fra il prezzo intero e quello pagato, più una soprattassa di 8,00 euro. Nessuna regolarizzazione è prevista nel caso in cui l importo dovuto, comprensivo degli 8,00 euro, è pari o inferiore a quanto già corrisposto. In caso di importo inferiore il viaggiatore non ha titolo ad alcun rimborso. Disposizioni diverse possono essere disposte dalle singole tariffe o offerte. Il viaggiatore che, senza aver provveduto al cambio della prenotazione o del biglietto, utilizzi un treno diverso da quello prenotato oltre i limiti temporali previsti dalla tariffa o offerta cui si riferisce il biglietto, è considerato sprovvisto di biglietto e regolarizzato ai sensi del successivo Viaggio fuori itinerario - Fermate non ammesse.- Il viaggiatore che segue una via diversa da quella indicata sul biglietto viene regolarizzato mediante il pagamento della differenza tra quanto corrisposto e quanto dovuto a prezzo intero per tutto il nuovo percorso più una soprattassa di euro 8,00. Il viaggiatore che intende proseguire oltre la stazione riportata sul biglietto in suo possesso viene regolarizzato come sprovvisto di biglietto per il percorso aggiuntivo mediante il pagamento di quanto dovuto a prezzo intero più una soprattassa di euro 200,00. Se il pagamento è effettuato entro il 15 giorno dalla data della notifica l importo è ridotto a 100,00. Se il viaggiatore si presta al pagamento immediato delle somme dovute al personale del treno o, all arrivo del treno, presso qualsiasi biglietteria abilitata (1) la soprattassa è ridotta a 50,00. Chi effettua fermate non ammesse è assoggettato al pagamento di una penalità di euro 8, Mancanza del biglietto - Biglietto scaduto.- Il viaggiatore che in corso di viaggio o all'arrivo risulta essere sprovvisto dei titoli di viaggio richiesti o esibisce gli stessi scaduti di validità è assoggettato al pagamento del prezzo intero dovuto più una soprattassa di euro 200,00. Se il pagamento è effettuato entro il 15 giorno dalla data della notifica l importo è ridotto a 100,00. Se il viaggiatore si presta al pagamento immediato delle somme dovute al personale del treno o, all arrivo del treno, presso qualsiasi biglietteria abilitata (1) la soprattassa è ridotta a 50, Mancata o errata convalida del biglietto.- Il viaggiatore trovato in corso di viaggio o all'arrivo con i titoli di viaggio richiesti non convalidati o convalidati in modo irregolare viene assoggettato al pagamento di una penalità di euro 200,00 e i titoli di viaggio vengono resi validi dal personale del treno. Se il pagamento è effettuato entro il 15 giorno dalla data della notifica l importo è ridotto a 100,00. Se il viaggiatore si presta al pagamento immediato delle somme dovute al personale del treno o, all arrivo del treno, presso qualsiasi biglietteria abilitata (1) la soprattassa è ridotta a 50,00. Nel caso in cui il viaggiatore sia in possesso di un titolo di viaggio privo di convalida o erroneamente convalidato e contemporaneamente sia sprovvisto di altro titolo richiesto la soprattassa prevista viene applicata una sola volta. Nel caso in cui il viaggiatore, in possesso di biglietto emesso con contestuale assegnazione del posto, acceda a treno diverso da quello prenotato, nei limiti temporali previsti dalla tariffa o offerta cui si riferisce il biglietto, senza aver provveduto alla convalida del biglietto è assoggettato al pagamento della penalità di 8,00 e i titoli di viaggio vengono resi validi dal personale del treno. Nel caso in cui a detto viaggiatore venga richiesto il pagamento della soprattassa /penalità di 8,00 ad altro titolo, tale importo è dovuto una sola volta. (1) Nel caso in cui la biglietteria non sia funzionante, il viaggiatore può effettuare il pagamento di quanto dovuto, entro i tre giorni successivi alla contestazione, presso qualsiasi biglietteria abilitata o utilizzando l apposito conto corrente. 7.- Riduzione non spettante - Viaggi irregolari dei ragazzi.- Chi si avvale di un biglietto a riduzione senza avervi titolo o non soddisfa alle condizioni previste per l'applicazione della riduzione stessa, è assoggettato al pagamento, per tutto il percorso indicato sul biglietto, della differenza rispetto al prezzo intero più una soprattassa di euro 8,00, salvo che non si tratti di abuso; in tal caso si applica quanto previsto al successivo 8, secondo alinea.

9 Nel caso si tratti di un ragazzo sprovvisto di biglietto, che abbia superato i quattro anni ma non i dodici, si provvede alla regolarizzazione mediante pagamento della metà del prezzo intero più una soprattassa di euro 200,00. Se il pagamento è effettuato entro il 15 giorno dalla data della notifica l importo è ridotto a 100,00. Se il viaggiatore si presta al pagamento immediato delle somme dovute al personale del treno o, all arrivo del treno, presso qualsiasi biglietteria abilitata (1) la soprattassa è ridotta a 50, Abusi.- Nei casi di viaggi effettuati o che si tenti di effettuare con biglietti o documenti ceduti, contraffatti, alterati o riutilizzati ed anche quando il viaggiatore ricorra a sotterfugi per sottrarsi al pagamento del biglietto, è dovuto il pagamento dell'importo a prezzo intero per tutto il percorso del biglietto, più una soprattassa pari a tre volte detto importo, con il minimo di euro 200,00. Negli altri casi di abusi o tentativi di abusi è dovuto il pagamento della differenza per tutto il percorso del biglietto, fra il prezzo già pagato o che si fosse tentato di pagare e quello a prezzo intero, più una soprattassa pari a tre volte la detta differenza, con il minimo di euro 200,00. I biglietti o documenti ceduti, contraffatti, alterati, nonché quelli abusivamente in possesso dei viaggiatori vengono ritirati. 9.- Mancato pagamento a bordo dei treni delle somme dovute.- Quando per qualsiasi motivo, il viaggiatore non effettui all'atto della contestazione il pagamento di quanto dovuto per irregolarità di viaggio, compresi soprattasse, penalità e simili, la somma stessa, deve essere aumentata di un diritto fisso di euro 5,00. Tale diritto non viene riscosso se il viaggiatore all arrivo del treno si presta al pagamento immediato delle somme dovute presso la stazione abilitata. Il diritto fisso non si applica nei casi di cui al secondo capoverso del 5, 6, 6.1 limitatamente al primo e secondo capoverso, 7 limitatamente al secondo capoverso, Pagamenti riguardanti viaggi collettivi e il trasporto dei bagagli nelle carrozze.- Le soprattasse, le penalità e i diritti si applicano per ogni biglietto, salvo le soprattasse previste, dai precedenti paragrafi 6 e 8, per mancanza del biglietto o esibizione di biglietto scaduto e nel caso di abusi, che si applicano per ogni singolo viaggiatore. Disposizioni particolari possono essere previste dalle singole tariffe regionali. (1) Nel caso in cui la biglietteria non sia funzionante, il viaggiatore può effettuare il pagamento di quanto dovuto, entro i tre giorni successivi alla contestazione, presso qualsiasi biglietteria abilitata o utilizzando l apposito conto corrente. Art. 9 bis.- Irregolarità ed abusi nei servizi di trasporto regionale Nelle Regioni dove è stata adottata una specifica Legge Regionale per le irregolarità/abusi oggetto del presente articolo, si applicano gli importi delle sanzioni previste dalle singole Leggi Regionali nell ambito territoriale della Regione. Negli altri casi si applica quanto disposto dalle presenti C.T. Art. 10 Per memoria Art Interruzioni. Ritardi. Soppressione di treni 1.- Avviso al pubblico.- Le interruzioni di linea, le soppressioni di treni in orario e i ritardi, vengono portati a conoscenza del pubblico nei limiti del possibile, indicandone la presumibile durata e comunicando gli eventuali mezzi di trasbordo istituiti.

10 2.- Trasbordi.- Per l'eventuale organizzazione di servizi di trasbordo con mezzi non ferroviari o di altri vettori su tratte interrotte, le FS hanno facoltà di richiedere il pagamento di un sovrapprezzo a compenso delle particolari spese sostenute. 3.- Viaggi iniziati prima o dopo l'interruzione.- Le persone che si trovano in viaggio al momento dell'interruzione sono trasportate a destinazione per altra via rimasta libera senza aumento di prezzo oltreché per il diverso percorso anche per l utilizzo di treno o classe a cui il biglietto non dà diritto(1). Qualora il viaggiatore non intenda proseguire il viaggio può chiedere il rimborso di cui al 2 dell'art. 12. Non essendovi altra via libera per giungere a destinazione, i viaggiatori sono riportati gratuitamente al loro punto di partenza o ad un punto intermedio a scelta di essi, fermo il rimborso di cui sopra (2). Per i viaggi intrapresi dopo che l'interruzione è stata portata a conoscenza del pubblico e che si effettuano per altra via rimasta libera, le FS hanno facoltà di tassare il trasporto sulla base del percorso effettivamente seguito (3). 4.- Ritardi. Coincidenze mancate. Soppressioni di treni.- Quando in seguito al ritardo di un treno viene a mancare la coincidenza con altro treno, ovvero quando un treno è soppresso su tutto o su parte del percorso, le FS possono autorizzare il viaggiatore a valersi d'altro treno immediatamente successivo per cui il biglietto non sarebbe valido, senza pagamento di alcun sovrapprezzo. Le FS possono altresì autorizzare la prosecuzione del viaggio per altra via che permetta al viaggiatore di giungere a destino con minor ritardo. In questo caso le FS possono non richiedere il pagamento della differenza di prezzo dovuta, oltreché per il diverso percorso effettuato, per l eventuale cambio di classe o di categoria di treno. In entrambi i casi, qualora si tratti di treni classificati Espressi, Intercity, Intercity Plus, Intercity notte, Eurostar City Italia, Eurostar Italia, TBiz, Eurostar Italia Alta Velocità, i viaggiatori devono rivolgersi al personale di bordo per accedere ai treni senza pagamento aggiuntivo nei limiti dei posti disponibili (1). Qualora il viaggiatore intenda rinunziare alla prosecuzione del viaggio ha diritto al rimborso di cui al 2 dell'art. 12. Nel caso in cui a seguito di un ritardo di un treno classificato Espresso, Intercity, Intercity Plus, Intercity notte, Eurostar City Italia, Eurostar Italia, TBiz, Eurostar Italia Alta Velocità venga a mancare l ultima coincidenza serale, qualora non risulti possibile assicurare la prosecuzione del viaggio anche mediante autoservizi sostitutivi, le FS assicurano il pernottamento con trattamento di qualità media, oltre a garantire la prosecuzione del viaggio il giorno successivo secondo le disposizioni di cui ai commi precedenti. (1) E fatta esclusione per le vetture letto e cuccette (2) Quando il viaggiatore è riportato al punto di partenza si effettua il rimborso totale del prezzo del biglietto. (3) Fino a nuova disposizione, la tassazione del trasporto si effettua sul percorso deviato solo nel caso in cui l'interruzione sia prevista per un periodo di tempo superiore a quindici giorni. Per gli abbonamenti si applica in ogni caso il disposto di cui all'art. 42, 5 e 7, e art. 44, 5. Art Rimborsi 1.- Rimborso totale del prezzo del biglietto.- Se il biglietto non è stato utilizzato il viaggiatore può domandare il rimborso del prezzo totale pagato, salvo le deduzioni di cui al successivo 3, unicamente nei seguenti casi: a) quando la partenza del treno sia ritardata di un'ora, il treno o la carrozza cuccetta o VL o Excelsior vengano soppressi; b) quando il viaggiatore non possa partire in seguito ad un ordine dell'autorità pubblica; c) quando non vi sia posto disponibile nella classe per la quale il biglietto è valevole o nel caso di assegnazione di posto cuccetta, VL ed Excelsior diverso da quello indicato sul biglietto o nel caso di mancanza di effetti letterecci; d) quando il viaggiatore, per fatto proprio, non possa utilizzare il biglietto. Nei casi a), b) e c) il rimborso, sotto pena di decadenza, deve essere richiesto prima della scadenza del biglietto presso la biglietteria della stazione in cui si è verificato l impedimento al viaggio.

11 Nel caso d) il rimborso può essere richiesto, sotto pena di decadenza, presso qualsiasi biglietteria abilitata o all agenzia che ha emesso il biglietto entro il periodo di utilizzazione o entro i limiti di validità, a seconda dei casi e comunque prima della convalida del biglietto stesso, quando tale formalità sia prescritta. E consentito tuttavia il rimborso del biglietto convalidato a condizione che la richiesta del rimborso venga presentata alla biglietteria della stazione di partenza entro 30 minuti dal momento della convalida. Nel caso in cui il viaggio comporti l emissione di più biglietti e questi siano stati convalidati contemporaneamente presso la stazione iniziale del viaggio, può essere richiesto il rimborso di uno o più biglietti convalidati e non ancora utilizzati a condizione che la mancata prosecuzione sia fatta constatare alle FS all atto dell interruzione e che vengano esibiti tutti i biglietti rilasciati per l effettuazione dell intero viaggio. Quando non è possibile richiedere il rimborso, sia per rinuncia al viaggio per proprie esigenze (compreso il caso di richiesta di rimborso nei trenta minuti successivi alla convalida) sia per causa FS, perché la biglietteria è impresenziata o chiusa temporaneamente, il cliente deve entro le 24 ore successive spedire per posta la richiesta ed il biglietto in originale all ufficio competente. Nel caso di biglietti per treni della media e lunga distanza (treni Espressi, IC, ICN, IC Plus, ES*city, ES*, AV, Tbiz, e servizio cuccette, VL ed excelsior) il cliente dovrà, nei termini previsti a seconda della tariffa prescelta, telefonare al Call Center, comunicando il tipo di rimborso richiesto e tutti gli estremi necessari per l evasione del rimborso e spedire entro le 24 ore successive il biglietto originale. In entrambi i casi l invio può essere effettuato esclusivamente dalla località servita dalla stazione di partenza o di emissione, a condizione che quest ultima non coincida con quella di arrivo. A tal fine farà fede il timbro postale. 2.- Rimborso parziale del prezzo del biglietto.- Se il biglietto è stato parzialmente utilizzato il viaggiatore può domandare, prima della scadenza di validità del biglietto, il rimborso della differenza fra il prezzo totale pagato e quello dovuto per il percorso effettuato, salvo le deduzioni di cui al 3, unicamente nei seguenti casi: a) quando sia impedito di continuare il viaggio per mancata coincidenza dipendente dal ritardo o dalla soppressione del treno o da interruzioni di servizio e non intenda valersi dei mezzi che, secondo il disposto dell'art. 11, le FS gli offrano; b) quando sia impedito di continuare il viaggio per ordine dell'autorità pubblica; c) salvo quanto diversamente disposto dalle singole tariffe, quando il viaggiatore, per fatto proprio, non possa proseguire il viaggio, purché la mancata prosecuzione sia fatta constatare alle FS, sotto pena di decadenza, all'atto dell'interruzione e la causa dell'impedimento sia debitamente comprovata. I biglietti smarriti, distrutti o rubati non sono rimborsabili. Nei casi previsti dal punto d) del 1 e dal punto c) del 2, dalla somma da rimborsare viene dedotto un diritto del 20%, salvo quanto diversamente previsto dalle singole tariffe. In ogni caso non si dà luogo al rimborso se la somma da corrispondere è di importo pari o inferiore a 8,00 viaggiatore. Nel caso in cui venga richiesto il rimborso di più biglietti relativi alla medesima soluzione di viaggio acquistata, l importo minimo non rimborsabile è da calcolarsi rispetto all importo complessivo di detti biglietti. 3.- Limitazioni al diritto di rimborso.- Non sono ammessi al rimborso in caso di mancato utilizzo per causa del viaggiatore, salvo quanto espressamente previsto nella Parte II e nella Parte III delle presenti C.T., la tassa di prenotazione, i diritti e le tasse per servizi speciali. I biglietti smarriti, distrutti o rubati non sono rimborsabili. Nei casi previsti dal punto d) del 1 e dal punto c) del 2, dalla somma da rimborsare viene dedotto un diritto del 20%, salvo quanto diversamente previsto dalle singole tariffe. In ogni caso non si dà luogo al rimborso se la somma da corrispondere è di importo pari o inferiore a 8,00 a viaggiatore. Nel caso in cui venga richiesto il rimborso di più biglietti relativi alla medesima soluzione di viaggio acquistata, l importo minimo non rimborsabile è da calcolarsi rispetto all importo complessivo di detti biglietti.

12 4.- Norme particolari.- Norme particolari possono essere previste in deroga al presente articolo per determinate tipologie di biglietti, per determinate tariffe, per azioni di promozione o di fidelizzazione della clientela, in relazione al canale distributivo od alla modalità di pagamento utilizzato o, nel caso di biglietti con assegnazione contestuale del posto, in relazione al momento della richiesta rispetto alla partenza del treno. Art. 12 bis.- Per memoria CAPO III RESPONSABILITÀ - AZIONI Art Responsabilità e sue limitazioni 1.- Responsabilità per ritardi ed interruzioni.- Il viaggiatore ha diritto al risarcimento del danno derivatogli dal ritardo, dalla soppressione del treno, da mancata coincidenza, da interruzioni, soltanto nei casi e nei limiti previsti dagli articoli 11 e 12, qualunque sia la causa dell'inconveniente che dà luogo alla domanda di indennizzo. 2.- Responsabilità per il fatto degli agenti ferroviari.- Le FS non rispondono dell'operato dei loro agenti e delle altre persone di cui si servono per l eseguimento del trasporto quando operano dietro richiesta del viaggiatore per prestazioni che non incombono alle FS stesse o quando operano al di fuori delle mansioni loro attribuite. 3.- Responsabilità per inosservanza delle prescrizioni di polizia, dogana, sanità e simili.- Le FS non rispondono delle conseguenze derivanti dall'inosservanza, da parte del viaggiatore, delle prescrizioni che gli fanno carico a norma dell'art. 2, lettere a), b) e c). 4.- Responsabilità per danno alle persone.- Se il viaggiatore, durante la permanenza sui veicoli ferroviari ovvero al momento in cui vi sale o ne discende, subisce un danno alla persona in conseguenza di un incidente che sia in relazione con l'esercizio ferroviario, le FS ne rispondono a meno che provino essere l'incidente avvenuto per causa ad esse non imputabile. 4bis.- Responsabilità per danno alle cose.- Le cose e gli animali ammessi al trasporto restano esclusivamente sotto la custodia del viaggiatore. Le FS rispondono nei casi di danneggiamento o di distruzione e nei casi di smarrimento durante il viaggio a seguito di incidente se delle conseguenze dell'incidente le FS sono tenute a rispondere. Le FS corrispondono all'avente diritto le indennità di cui all'allegato n. 12. Agli effetti della responsabilità le FS non rispondono degli oggetti di valore eventualmente contenuti nei bagagli (numerario, carte valori, oggetti d'arte e di antichità, oggetti preziosi ed assimilati). 5.- Responsabilità in caso di incidenti nucleari.- Per danni conseguenti ad un incidente nucleare, da qualunque causa determinato, si applicano le disposizioni della legge 31 dicembre 1962, n e del Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n Art Dell'azione 1.- Azioni contro le FS.- Il diritto di proporre contro le FS reclami ed azioni derivanti dal contratto di trasporto delle persone e dalle altre operazioni contemplate dalle presenti Condizioni e Tariffe spetta esclusivamente: a) al possessore di un biglietto non nominativo; b) all'intestatario od a ciascun intestatario di un biglietto nominativo;

13 c) al viaggiatore in caso di danno subito alla persona ed ai suoi bagagli durante la permanenza sui veicoli ferroviari o al momento in cui vi sale o ne discende, ovvero agli aventi diritto qualora il viaggiatore sia perito a causa del danno medesimo. 2.- Azioni delle FS.- Le azioni derivanti dal contratto di trasporto delle persone e dalle altre operazioni contemplate dalle presenti Condizioni e Tariffe sono proposte dalle FS: a) contro colui che a norma del precedente paragrafo avrebbe diritto di agire contro di esse; b) contro colui che ha rilasciato e firmato il documento prescritto per ottenere una concessione particolare o una riduzione e contro coloro che ne fruirono. Art Accertamento sanitario dei danni alle persone Nel caso di danno alla persona del viaggiatore, constatato dagli agenti delle FS nel corso del trasporto, od in qualunque momento ad essi denunciato, le FS hanno facoltà di sottoporre il danneggiato ad un accertamento sanitario obiettivo sulla sussistenza ed entità delle lesioni apparenti. Il sanitario incaricato redige regolare referto da conservarsi negli atti delle FS, referto di cui il danneggiato può chiedere copia. La valutazione stragiudiziale del danno fisico è effettuata, in caso di disaccordo fra le parti, da un collegio di periti composto dai consulenti delle parti e presieduto da un consulente tecnico nominato d'intesa fra queste ultime ovvero, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente. Art. 15bis.- Accertamento dei danni ai bagagli trasportati In caso di danni ai bagagli trasportati, le FS redigono, in contraddittorio con l'avente diritto o di due testimoni, qualora l'avente diritto non possa o non voglia essere presente, un verbale di accertamento dal quale risulti lo stato dei bagagli o altri oggetti trasportati e le cause del danno eventuale se sono riconoscibili. Il danneggiato può chiedere copia di tale verbale. In caso di disaccordo tra le parti ciascuna nomina un perito proprio; ove sorgano divergenze anche fra i due periti, questi nominano di comune accordo un terzo perito; in difetto di tale accordo la nomina ha luogo secondo quanto previsto dal Codice di Procedura Civile. Art Rappresentanza delle FS Le FS sono rappresentate dal Presidente e dall'amministratore Delegato, disgiuntamente. Art Reclamo preventivo 1.- Obbligo del reclamo.- Salvo il caso di danno alla persona del viaggiatore ed al suo bagaglio, non possono essere promosse contro le FS le azioni basate sulle presenti disposizioni se l'avente diritto non abbia presentato reclamo in via amministrativa e non siano trascorsi 120 giorni dalla presentazione del reclamo stesso. L'avente diritto può però proporre l'azione subito dopo il ricevimento della risposta al reclamo se le FS la fornissero prima della scadenza dei 120 giorni. 2.- Formalità.- Il reclamo deve riflettere un solo trasporto e deve essere presentato in due originali su carta libera presso l impianto di partenza o di arrivo. 3.- Documenti da allegarsi al reclamo.- Il reclamo non può essere sostituito da alcun altro documento. Ogni reclamo deve essere corredato dai documenti che possono giustificarlo e dal biglietto di viaggio. Tali documenti possono essere presentati anche in copia, con la debita legalizzazione qualora le FS la richiedano. In tal caso all'atto della liquidazione del reclamo le FS possono esigere la restituzione del biglietto. 4.- Prova della presentazione del reclamo.- Le FS restituiscono al reclamante uno dei due originali del reclamo debitamente datato e firmato.

14 L'avente diritto può provare di aver ottemperato alle prescrizioni del presente articolo soltanto con la produzione dell'esemplare di reclamo a lui restituito, salvo il disposto dell'art del Codice Civile. Art Prescrizione del diritto ad agire 1.- Termini.- Il diritto ad agire sulla base delle presenti Condizioni e Tariffe, salvo quello per danno alla persona del viaggiatore ed al suo bagaglio, si prescrive in un anno. Il termine decorre dal giorno di scadenza della validità del biglietto. Il diritto al risarcimento del danno alla persona del viaggiatore ed al suo bagaglio, nascente dal contratto di trasporto, si prescrive nello stesso termine di cui al primo comma, decorrente dal giorno del fatto che ha cagionato il danno. In caso di morte del viaggiatore il diritto degli aventi causa al risarcimento del danno si prescrive nel termine di due anni decorrente dal giorno della morte del viaggiatore. Restano comunque salve, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art del Codice Civile. 2.- Sospensione del termine.- In caso di presentazione di reclamo ai sensi dell'art. 17 la decorrenza del termine è sospesa dal giorno in cui il reclamo è stato presentato fino al giorno in cui le FS rendono nota all'avente diritto la propria decisione e, se il reclamo è respinto, gli restituiscono i documenti presentati. I successivi reclami non hanno effetto sul corso della prescrizione. 3.- Decorrenza del termine in casi di riconoscimento di debito.- Se interviene un riconoscimento di debito prima che sia maturato il termine di cui al precedente 1, il termine ricomincia a decorrere integralmente, per la parte di debito riconosciuta, dal giorno del riconoscimento. Parte seconda: C O N D I Z I O N I P A R T I C O L A R I CAPO IV FORMAZIONE DEI PREZZI DI TRASPORTO Art Calcolo dei prezzi 1.- Generalità.- Le FS determinano i prezzi in funzione della distanza e del tipo di servizio offerto. Per singole relazioni e determinati servizi possono essere applicati prezzi differenziati in relazione alle condizioni del mercato, indipendentemente dalle distanze percorse dal viaggiatore. Prezzi particolari possono inoltre essere stabiliti indipendentemente dalle distanze percorse dal viaggiatore in ambito metropolitano e regionale/provinciale ed in relazione a processi di integrazione tra vettori. 2.- Distanze.- Le distanze tra le stazioni dell itinerario del viaggio si desumono dal Prontuario Ufficiale delle distanze chilometriche FS - Viaggiatori -. Agli effetti della tassazione dei trasporti le distanze sono arrotondate secondo gli scaglioni chilometrici riportati nelle singole tariffe. Per i trasporti con la Sicilia e la Sardegna le distanze ferroviarie continentali ed insulari sono cumulate. Nel calcolo della distanza tassabile non si deve tener conto degli abbreviamenti di percorso determinati dalla realizzazione di nuove linee direttissime e da opere di rettificazione, di raddoppio o di quadruplicamento eseguite sulla rete ferroviaria. 3.- Arrotondamento dell'importo del prezzo di trasporto.- L'importo del prezzo di trasporto viene arrotondato secondo quanto disposto dalle singole tariffe.

15 4.- Prezzi minimi.- Le FS stabiliscono, in relazione ai costi, prezzi minimi per le singole tariffe. Inoltre possono essere stabiliti per le brevi distanze prezzi speciali virtuali. Art Tassazione dei viaggi attraverso lo Stretto di Messina Agli effetti dell applicazione delle presenti Condizioni e tariffe i viaggi effettuati attraverso lo Stretto di Messina a bordo dei treni, trasportati con le navi traghetto, si considerano come compiuti su un tronco di strada ferrata; il prezzo si calcola cumulando la distanza della traversata con quella ferroviaria. Art Supplementi di prezzo 1.- Supplementi speciali.- Nel caso di treni, carrozze o altri veicoli offrenti comunque particolari requisiti, comodità o prestazioni, le FS hanno facoltà di stabilire speciali supplementi di prezzo, sia in forma percentuale sia in altra forma. A tali supplementi non si applica la riduzione per ragazzi dai quattro ai dodici anni prevista dall'art. 7. Art. 21bis.- Oneri fiscali I prezzi indicati nelle presenti Condizioni e Tariffe relativi a prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) sono comprensivi di tale imposta. CAPO V TARIFFE PER VIAGGI DI CORSA SEMPLICE E DI ANDATA E RITORNO Art Viaggi di corsa semplice 1.- Prezzi.- Ai viaggi di corsa semplice si applica, in relazione al percorso interessato ed alla tipologia di treno utilizzato, la tariffa prevista con le eventuali riduzioni spettanti al viaggiatore, fatti salvi i minimi tariffari. Per i viaggi effettuati con treni Espressi o Regionali all interno di un area regionale/provinciale, ove non prevista tariffa integrata, si applica la tariffa regionale. Tuttavia, per i viaggi effettuati sui treni Espressi, nell ambito di una sola area regionale dove esista specifica tariffa integrata del gruppo 41, si applica la tariffa 1/Espressi. Per i viaggi effettuati tra più regioni si applica la tariffa: n. 1/Espressi se il viaggio è effettuato fra più regioni utilizzando solo treni Espressi; regionale con applicazione sovraregionale per viaggi fra più regioni effettuati sui treni regionali. Nessuna riduzione è applicabile, salvo diverse disposizioni, ai diritti fissi, ai supplementi e alle tasse accessorie di qualsiasi genere. 2.- Rilascio del biglietto.- Il biglietto è rilasciato per l itinerario e per il treno richiesti dal viaggiatore, a condizione che siano previsti tra le soluzioni di viaggio offerte dalle FS. 3.- Periodo di utilizzazione - Convalida dei biglietti.- I biglietti possono essere utilizzati entro due mesi dal giorno dell emissione, questo compreso (es: il biglietto acquistato il 23 marzo scade il 22 maggio). Periodi di utilizzazione diversi possono essere previsti dalle singole tariffe e da altre disposizioni tariffarie. Ugualmente le singole tariffe o altre disposizioni tariffarie possono prevedere che al momento dell emissione sia riportata sul biglietto la data di inizio di validità. I biglietti per essere validi, salvo quanto diversamente disposto dalle singole tariffe, devono essere convalidati prima della partenza del treno utilizzato mediante le macchine obliteratrici.

16 I biglietti rilasciati contemporaneamente per l effettuazione della soluzione di viaggio prescelta dal viaggiatore possono essere tutti convalidati presso la stazione iniziale del viaggio. La convalida del biglietto, salvo quanto previsto dalle singole tariffe, è richiesta anche quando è previsto che, al momento dell'emissione, sia riportata la data di inizio di validità o sia assegnato contestualmente il posto. In caso di mancanza o inagibilità delle obliteratrici il viaggiatore deve richiedere la convalida dei biglietti rivolgendosi alla biglietteria FS oppure, di propria iniziativa, al personale del treno all atto della salita. In tal caso la convalida avviene senza dover corrispondere alcuna penalità. La convalida dei biglietti, a decorrere dalla quale gli stessi acquistano la validità oraria ad essi propria, deve essere effettuata in ogni caso non oltre la data di scadenza del periodo di utilizzazione previsto. 4.- Validità dei biglietti - Fermate intermedie.- I biglietti devono essere convalidati prima della partenza del treno utilizzato nella stazione di inizio del viaggio stesso o da qualunque stazione compresa nell itinerario, fermo restando che in tale ultimo caso nessun rimborso spetta per il percorso non effettuato. Il viaggio deve essere terminato entro 24 ore dal momento della convalida, fatta eccezione per i biglietti di percorrenza fino a 200 Km. per i quali il viaggio deve essere terminato entro 6 ore dal momento della convalida. I biglietti a tariffa regionale con applicazione sovraregionale, validi solo sui treni regionali e per viaggi O/D fra due o più regioni, rilasciati per una distanza fino a 600 km, hanno validità di 6 ore a decorrere dalla convalida. Il viaggiatore ha facoltà di effettuare un numero illimitato di fermate intermedie nei termini di validità del biglietto. I biglietti, rilasciati contemporaneamente per l effettuazione della soluzione di viaggio prescelta, nel caso in cui siano tutti convalidati presso la stazione iniziale del viaggio, assumono la validità oraria corrispondente al chilometraggio complessivo. In caso di fermate intermedie che portino ad oltrepassare l'orario di scadenza dei titoli di trasporto, il viaggiatore dovrà munirsi di biglietti di viaggio distinti e dovrà obliterare ciascun biglietto al momento della partenza del treno cui si riferisce il biglietto. Quando le singole tariffe o altre disposizioni tariffarie prevedono che la data di inizio di validità sia riportata sul biglietto al momento dell emissione, i biglietti non hanno validità oraria decorrente dalla convalida, ma sono validi fino alle ore 24 dell ultimo giorno del periodo di validità previsto dalle tariffe stesse. In ogni caso al viaggiatore che si trovi in viaggio alla scadenza del biglietto è consentito proseguire fino alla stazione di destinazione, senza effettuare fermate intermedie. Singole tariffe o altre disposizioni tariffarie possono prevedere norme particolari sulla validità del biglietto nel caso di emissione con contestuale assegnazione del posto e di vendita internet. 5.- Rimborsi. - Si applica quanto previsto dall art. 12 delle presenti C.T Irregolarità ed abusi.- Per le irregolarità ed abusi valgono le norme di cui all'articolo Norme particolari.- Norme particolari potranno essere stabilite per la validità di determinati tipi di biglietti o per biglietti rilasciati per viaggi in ambito regionale/provinciale. Art Viaggi di andata e ritorno 1.- Generalità.- Le FS rilasciano biglietti di andata e ritorno al prezzo competente al viaggiatore esclusivamente per i viaggi da effettuarsi per lo stesso itinerario e con treno della medesima categoria alle condizioni previste dal 2 dell art. 22. I biglietti di andata e ritorno sono nominativi quando previsto da specifiche disposizioni tariffarie. 2.- Itinerario.- Nel caso in cui disposizioni particolari impongano l emissione di un biglietto di andata e ritorno è consentito ai viaggiatori provenienti dall'estero, od ivi diretti, di effettuare il viaggio di ritorno da una stazione di confine diversa da quella del viaggio di andata. 3.- Modificazioni al contratto di trasporto.- Le modificazioni al contratto di trasporto possono essere effettuate, ai sensi dell'art. 8, sia per l intero biglietto sia per ciascuna corsa. 4.- Inizio e termine del viaggio.- I possessori dei biglietti di andata e ritorno, salvo diversa disposizione, possono effettuare indifferentemente prima il viaggio di andata o quello di ritorno. Hanno inoltre facoltà,

17 salvo che non sia diversamente previsto, di iniziare i due viaggi da qualunque stazione compresa nell'itinerario. In tal caso al viaggiatore non spetta alcun rimborso per il percorso non effettuato. 5.- Prezzi.- I prezzi dei biglietti di andata e ritorno si ottengono raddoppiando l'importo di un biglietto di corsa semplice al prezzo competente al viaggiatore. I prezzi stessi vengono peraltro stabiliti tassando separatamente ciascuna delle due corse quando i biglietti sono rilasciati per percorrere nel viaggio di andata una via diversa da quella del viaggio di ritorno. I biglietti di andata e ritorno si rilasciano anche in favore dei ragazzi dai 4 ai 12 anni mediante l'applicazione della metà del prezzo dovuto dagli adulti, salvo che non sia diversamente disposto dalla concessione o analoga disposizione tariffaria in base alla quale sono rilasciati. 6.- Periodo di utilizzazione.- I biglietti possono essere utilizzati entro due mesi dal giorno dell emissione, questo compreso (es: il biglietto acquistato il 23 marzo scade il 22 maggio). Periodi di utilizzazione diversi possono essere previsti dalle singole tariffe e da altre disposizioni tariffarie. Ugualmente singole tariffe o altre disposizioni tariffarie possono prevedere che al momento dell'emissione sia riportata sul biglietto la data di inizio di validità. 7.- Validità.- Il viaggiatore, salvo diversa disposizione, prima di effettuare sia il viaggio di andata che quello di ritorno è tenuto a convalidare il biglietto secondo le norme stabilite per il biglietto di corsa semplice. In caso di mancanza o inagibilità delle obliteratrici il viaggiatore deve richiedere la convalida dei biglietti rivolgendosi alla biglietteria FS oppure, di propria iniziativa, al personale del treno all atto della salita. In tal caso la convalida avviene senza dover corrispondere alcuna penalità. La validità di ogni singolo viaggio è quella prevista dall'art. 22, 4 per i viaggi di corsa semplice. 8.- Fermate intermedie.- I biglietti danno diritto ad effettuare fermate intermedie sia nel viaggio di andata che in quello di ritorno, salvo diverse disposizioni. 9.- Norme particolari.- Norme particolari potranno essere stabilite per la validità di determinati tipi di biglietto o per biglietti rilasciati per viaggi in ambito regionale/provinciale Irregolarità ed abusi.- Nel caso in cui la prosecuzione del viaggio di andata non sia ammessa in quanto si tratta di raggiungere località per le quali non sarebbe stato possibile, in base alle particolari disposizioni tariffarie, ottenere direttamente in partenza il biglietto di andata e ritorno, il viaggiatore che prosegua il viaggio deve pagare, salvo quanto diversamente previsto da specifiche leggi regionali, la differenza tra il prezzo di un biglietto di corsa semplice al prezzo intero per tutto il percorso e l'importo del biglietto di andata e ritorno, che viene ritirato, nonché una soprattassa di euro 200,00. Se il pagamento è effettuato entro il 15 giorno dalla data della notifica l importo è ridotto a 100,00. Se il viaggiatore si presta al pagamento immediato delle somme dovute al personale del treno o, all arrivo del treno, presso qualsiasi biglietteria abilitata (1) la soprattassa è ridotta a 50,00. Se l'importo dovuto per la regolarizzazione risulta inferiore a quello del biglietto di andata e ritorno il viaggiatore non ha diritto ad alcun rimborso. Quando particolari disposizioni, che prevedono l applicazione di riduzioni tariffarie, prescrivono per i biglietti di andata e ritorno che il viaggio di ritorno non possa essere iniziato prima di un termine stabilito ed il viaggiatore non osservi tale prescrizione, verrà richiesto il pagamento per l'intero percorso di andata e ritorno della differenza tra quanto pagato a prezzo ridotto e quanto dovuto a prezzo intero, nonché della soprattassa di 8,00 euro. Il viaggiatore che, nei casi non ammessi dalle succitate particolari disposizioni tariffarie, termini il viaggio di andata in una stazione precedente quella di destinazione, deve pagare la differenza tra quanto corrisposto a prezzo ridotto per il biglietto di andata e ritorno di cui è munito e quanto dovuto a prezzo intero per un biglietto di corsa semplice dalla stazione di partenza a quella effettiva di arrivo più una soprattassa di 8,00 euro e perde il diritto alla prosecuzione ed al viaggio di ritorno. Se l'importo pagato per il biglietto di andata e ritorno è superiore a quello dovuto per la regolarizzazione il viaggiatore non ha diritto ad alcun rimborso. Per le altre irregolarità ed abusi valgono le norme di cui all'art. 9. (1) Nel caso in cui la biglietteria non sia funzionante, il viaggiatore può effettuare il pagamento di quanto dovuto, entro i tre giorni successivi alla contestazione, presso qualsiasi biglietteria abilitata o utilizzando l apposito conto corrente.

18 11.- Rimborsi.- I biglietti di andata e ritorno ai fini del rimborso devono essere considerati come due biglietti di corsa semplice. Tuttavia, in caso di totale inutilizzazione l importo minimo non rimborsabile previsto al 3 dell art. 12 delle presenti C.T. deve intendersi riferito all importo complessivo. Art Tariffe standard per treni espressi 1.- Generalità.- Per effettuare viaggi di corsa semplice e di andata e ritorno con treni classificati Espressi è previsto che il viaggiatore sia munito di un biglietto per tali treni. Tale biglietto può essere acquistato presso le biglietterie, le agenzie di viaggio, le emettitrici self service, tramite Call Center e via Internet, anche in modalità ticketless. 2.- Trasporto dei bagagli e degli animali.- I bagagli devono essere collocati nei vani appositamente predisposti. Nei medesimi vani devono essere collocate le bici racchiuse nelle apposite sacche, che vengono trasportate gratuitamente in ragione di una sacca per viaggiatore. Le FS non rispondono di furti o danneggiamenti ai bagagli trasportati anche se collocati nei vani situati nei vestiboli delle vetture, salvo che nel caso di sinistro imputabile alle FS. Le FS possono consentire l'ammissione nelle carrozze di animali domestici da compagnia nei limiti ed alle condizioni di cui all Allegato n. 12 alle presenti C.T. 3.- Trasporto delle persone diversamente abili.- Per il trasporto delle persone diversamente abili titolari delle Concessioni III (ciechi) e VIII (invalidi di guerra o per servizio) o possessori della Carta Blu (invalidi civili con diritto all accompagnamento) e dei loro eventuali accompagnatori, nel caso in cui sia prevista per gli stessi la gratuità del trasporto, è riservato un quantitativo di posti predefinito a seconda del tipo di materiale con cui i treni vengono effettuati. L assegnazione dei posti ai viaggiatori diversamente abili che intendono utilizzare treni Espressi viene effettuata dai centri di assistenza per persone diversamente abili (Sale BLU) nelle stazioni ove questo servizio è attivato oppure direttamente dal personale di bordo. 4.- Periodo di utilizzazione. Validità del biglietto. - I biglietti possono essere utilizzati entro due mesi dal giorno dell emissione, questo compreso (es: il biglietto acquistato il 23 marzo scade il 22 maggio). Periodi di utilizzazione diversi possono essere previsti da specifiche disposizioni tariffarie. Per essere validi devono essere convalidati prima della partenza del treno utilizzato mediante le macchine obliteratrici ed acquistano dal momento della convalida la validità propria dei biglietti di corsa semplice prevista dall art. 22 delle presenti C.T Prenotazione del posto.- Per la prenotazione del posto a sedere, che è facoltativa, il viaggiatore deve corrispondere la tassa di prenotazione di cui all Allegato n. 1 - Diritti speciali - alle presenti Condizioni e Tariffe. 6.- Condizioni particolari.- Ai titolari di Concessione VIII aventi diritto alla gratuità dell accompagnatore è rilasciato un solo biglietto a prezzo ridotto valido per due persone. I ciechi e loro accompagnatori per viaggi effettuati in base alla Concessione Speciale III ed i portatori di handicap fisico o psichico titolari di Carta Blu ed i loro accompagnatori possono accedere acquistando un solo biglietto a prezzo intero valido per due persone. Salvo diversa indicazione, i possessori di pass internazionali e pass nazionali dedicati alla clientela estera, nonché i possessori di C.L.C. e altri titoli di viaggio gratuiti possono accedere ai treni Espressi senza pagamento di alcuna differenza di prezzo. E ammesso l utilizzo dei treni Espressi da parte dei possessori di abbonamento ordinario, di abbonamento a tariffa 14 e di abbonamento regionale/provinciale nelle diverse tipologie. I possessori di biglietti e di abbonamenti acquistati tramite internet e validi solo per treni Regionali non sono ammessi sui treni Espressi. 7.- Prezzi.- Per le relazioni interessanti il territorio di più aree regionali/provinciali o nell ambito di una sola area regionale/provinciale dove esista specifica tariffa integrata del gruppo n. 41 si applica la tariffa ordinaria n. 1/Espressi. Per relazioni interessanti il territorio di una sola area regionale/provinciale, laddove non esista specifica tariffa integrata del gruppo n. 41, si applicano i prezzi e le condizioni delle tariffe del gruppo n. 39. Sono applicabili tutte le riduzioni a diverso titolo spettanti ammesse dalle tariffe applicate, fatti salvi i minimi tariffari.

19 8.- Cambio del biglietto.- Il viaggiatore può richiedere per una volta la modificazione del biglietto di corsa semplice e di andata e ritorno di cui sia in possesso, ai sensi dell art. 8 delle presenti Condizioni e Tariffe. 9.- Rimborsi.- Per il rimborso dei biglietti per treni Espressi si applica quanto disposto dall articolo 12 delle presenti C.T. Norme particolari sono previste per la richiesta di rimborso dei biglietti acquistati on - line (Allegato 5) o in modalità ticketless (Allegato 6) Irregolarità.- Il possessore di biglietto per treno Espresso che intenda utilizzare sul medesimo treno il servizio VL o il servizio cuccette ordinarie o comfort, qualora non abbia richiesto la sostituzione del biglietto, viene regolarizzato con il pagamento della sola differenza di prezzo dovuta. Nel caso di utilizzazione di treni Regionali il possessore di biglietto a tariffa 1/Espressi viene regolarizzato con il pagamento della penalità di 8,00 euro, salvo quanto previsto dalle specifiche disposizioni regionali. Nel caso di utilizzazione di altre categorie di treno il viaggiatore viene regolarizzato mediante pagamento della differenza tra il prezzo intero previsto per il treno utilizzato e quanto corrisposto e della soprattassa di 8,00 a biglietto. I possessori di biglietti e di abbonamenti acquistati tramite internet e validi solo per treni Regionali trovati a viaggiare sui treni Espressi sono regolarizzati come sprovvisti di biglietto. CAPO VI TARIFFE PER TRENI INTERCITY, INTERCITY PLUS, EUROSTAR ITALIA, EUROSTAR CITY ITALIA, TBIZ, ED EUROSTAR ITALIA ALTA VELOCITA Art Tariffa standard per treni Intercity 1.- Generalità.- Per effettuare viaggi di corsa semplice e di andata e ritorno con treni classificati Intercity è previsto che il viaggiatore sia munito di un biglietto per treni IC. Tale biglietto può essere acquistato presso le biglietterie, le agenzie di viaggio, le emettitrici self service, tramite Call Center e via Internet, anche in modalità ticketless. 2.- Trasporto dei bagagli e degli animali.- I bagagli devono essere collocati nei vani appositamente predisposti. Nei medesimi vani devono essere collocate le bici racchiuse nelle apposite sacche, che vengono trasportate gratuitamente in ragione di una sacca per viaggiatore. Le FS non rispondono di furti o danneggiamenti ai bagagli trasportati anche se collocati nei vani situati nei vestiboli delle vetture, salvo che nel caso di sinistro imputabile alle FS. Le FS possono consentire l'ammissione nelle carrozze di animali domestici da compagnia nei limiti ed alle condizioni di cui all Allegato n. 12 alle presenti C.T. 3.- Trasporto delle persone diversamente abili.- Per il trasporto delle persone diversamente abili titolari delle Concessioni III (ciechi) e VIII (invalidi di guerra o per servizio) o possessori della Carta Blu (invalidi civili con diritto all accompagnamento) e dei loro eventuali accompagnatori, nel caso in cui sia prevista per gli stessi la gratuità del trasporto, è riservato un quantitativo di posti predefinito a seconda del tipo di materiale con cui i treni vengono effettuati. L assegnazione dei posti ai viaggiatori diversamente abili che intendono utilizzare treni Intercity viene effettuata dai centri di assistenza per persone diversamente abili (Sale BLU) nelle stazioni ove questo servizio è attivato oppure direttamente dal personale di bordo. 4.- Periodo di utilizzazione. Validità del biglietto. - I biglietti possono essere utilizzati entro due mesi dal giorno dell emissione, questo compreso (es: il biglietto acquistato il 23 marzo scade il 22 maggio). Periodi di utilizzazione diversi possono essere previsti da specifiche disposizioni tariffarie. Per essere validi devono essere convalidati prima della partenza del treno utilizzato mediante le macchine obliteratrici ed acquistano dal momento della convalida la validità propria dei biglietti di corsa semplice prevista dall art. 22 delle presenti C.T Prenotazione del posto.- Per la prenotazione del posto a sedere, che è facoltativa, il viaggiatore deve corrispondere la tassa di prenotazione di cui all Allegato n. 1 - Diritti speciali - alle presenti C.T.

20 6.- Condizioni particolari.- Ai titolari di Concessione VIII aventi diritto alla gratuità dell accompagnatore è rilasciato un solo biglietto a prezzo ridotto valido per due persone. I ciechi e loro accompagnatori per viaggi effettuati in base alla Concessione Speciale III ed i portatori di handicap fisico o psichico titolari di Carta Blu ed i loro accompagnatori possono accedere acquistando un solo biglietto a prezzo intero valido per due persone. Salvo diversa indicazione, i possessori di pass internazionali e pass nazionali dedicati alla clientela estera, nonché i possessori di C.L.C. e altri titoli di viaggio gratuiti validi per i treni IC possono accedere ai treni Intercity senza pagamento di alcuna differenza di prezzo. L utilizzo dei treni Intercity da parte dei possessori di abbonamento ordinario, di abbonamento a tariffa 14, di abbonamento regionale/provinciale, di abbonamento a tariffa regionale con applicazione sovraregionale per viaggi sui treni Regionali tra due o più regioni, è consentito previo pagamento della Carta di ammissione per treni Intercity, o, per singolo viaggio, del cambio servizio pari alla differenza tra i prezzi interi della tariffa n.1/espressi ed i prezzi interi per treni Intercity. L utilizzo del treno Intercity da parte di possessore di biglietto o abbonamento a tariffa integrata del gruppo 41 o a tariffa 40/8/LAZIO è consentito nei casi e con le modalità stabilite da tali tariffe. Sono esclusi i possessori di biglietto o di abbonamento acquistati tramite internet e validi esclusivamente per treni Regionali. 7.- Prezzi.- I prezzi su base chilometrica dei biglietti per treni Intercity sono riportati alla tariffa n. 10. I prezzi differenziati in funzione delle condizioni di mercato, previsti per determinate relazioni servite da treni Intercity, sono riportati nel Prontuario dei prezzi per i trasporti nazionali delle persone su Trenitalia. Sono applicabili sui prezzi IC tutte le riduzioni a diverso titolo spettanti, fatti salvi i minimi tariffari che sono fissati in 5,00 euro per la 1^ classe ed in 4,50 euro per la 2^ classe. 8.- Cambio del biglietto.- Il viaggiatore può richiedere per una volta la modificazione del biglietto di corsa semplice e di andata e ritorno di cui sia in possesso, ai sensi dell art. 8 delle presenti C.T. 9.- Rimborsi.- Per il rimborso dei biglietti per treni Intercity si applica quanto disposto dall articolo 12 delle presenti C.T. Norme particolari sono previste per la richiesta di rimborso dei biglietti acquistati on - line (Allegato 5) o in modalità ticketless (Allegato 6) Irregolarità.- Nel caso di utilizzazione di treni per i quali non sia prevista l assegnazione del posto contestualmente al biglietto nessuna regolarizzazione viene effettuata quando l importo dovuto sia uguale o inferiore a quello già corrisposto ed al viaggiatore non spetta alcun rimborso. I possessori di biglietti o di abbonamenti acquistati tramite internet e validi solo per treni Regionali trovati a viaggiare sui treni Intercity sono regolarizzati come sprovvisti di biglietto. Nel caso di utilizzazione di treno di categoria diversa per il quale sia previsto il biglietto con assegnazione contestuale del posto il viaggiatore viene regolarizzato mediante pagamento della differenza tra il prezzo intero previsto per il treno utilizzato e quanto corrisposto e della soprattassa di 8,00 a biglietto. Art. 25 bis.- Tariffa standard per treni Intercity Plus 1.- Generalità.- Per effettuare viaggi con treni classificati IC Plus, sulla base delle soluzioni di viaggio offerte dalle FS, è previsto che il viaggiatore sia munito di un biglietto per tali treni con assegnazione contestuale del posto. Tale biglietto può essere acquistato di norma a partire da due mesi prima e fino alla partenza del treno dalla stazione di salita del viaggiatore, presso le biglietterie, le agenzie di viaggio, le emettitrici self service, tramite Call Center e via Internet, anche in modalità ticketless Validità del biglietto e della prenotazione.- Il biglietto per treni IC Plus è valido per il giorno ed il treno prenotato. Non sono ammesse fermate intermedie. Non è richiesta la convalida del biglietto prima della partenza. La convalida deve essere comunque effettuata in caso di utilizzo di treno diverso da quello prenotato. 1 Per i viaggi effettuati dal 1 giugno al 30 settembre è possibile richiedere la prenotazione con tre mesi di anticipo sul viaggio di andata e quattro per quello di ritorno. In ogni caso, l'anticipo temporale della prenotazione del posto può essere minore in casi particolari di variazione nella circolazione dei treni ed in occasione del cambiamento periodico dell'orario ferroviario.

CAPO II VIAGGI CON TRENITALIA DEGLI ELETTORI RESIDENTI NEL TERRITORIO NAZIONALE

CAPO II VIAGGI CON TRENITALIA DEGLI ELETTORI RESIDENTI NEL TERRITORIO NAZIONALE CAPO II VIAGGI CON TRENITALIA DEGLI ELETTORI RESIDENTI NEL TERRITORIO NAZIONALE Per i viaggi degli elettori residenti nel territorio nazionale si rilasciano biglietti nominativi per viaggi di andata e

Dettagli

1.1 Diritto al rimborso Il viaggiatore può chiedere il rimborso di un biglietto o abbonamento non utilizzato nei seguenti casi:

1.1 Diritto al rimborso Il viaggiatore può chiedere il rimborso di un biglietto o abbonamento non utilizzato nei seguenti casi: 8. RIMBORSI E INDENNITA 1. Rimborso 1.1 Diritto al rimborso Il viaggiatore può chiedere il rimborso di un biglietto o abbonamento non utilizzato nei seguenti casi: Per mancata effettuazione del viaggio

Dettagli

9.1. Il rimborso senza trattenute per rinuncia al viaggio per fatto imputabile a Trenitalia o per ordine dell autorità pubblica

9.1. Il rimborso senza trattenute per rinuncia al viaggio per fatto imputabile a Trenitalia o per ordine dell autorità pubblica 9. Il rimborso 9.1. Il rimborso senza trattenute per rinuncia al viaggio per fatto imputabile a Trenitalia o per ordine dell autorità pubblica 9.1.1. Il rimborso senza trattenute del biglietto di corsa

Dettagli

TARIFFA N. 40/3/BOLZANO La presente tariffa é valida per la determinazione dei prezzi di trasporto nell area provinciale di Bolzano

TARIFFA N. 40/3/BOLZANO La presente tariffa é valida per la determinazione dei prezzi di trasporto nell area provinciale di Bolzano TARIFFA N. 40/3/BOLZANO La presente tariffa é valida per la determinazione dei prezzi di trasporto nell area provinciale di Bolzano ABBONAMENTO PROVINCIALE TARIF. N. 40/3 BOLZANO Tariffa giornaliera extraurbana

Dettagli

ALL. 1 Allegato all OS. n. 31 /2012 del 11-04-2012 DISCIPLINA PER I VIAGGI DEGLI ELETTORI CAPO I AMBITO DI APPLICAZIONE

ALL. 1 Allegato all OS. n. 31 /2012 del 11-04-2012 DISCIPLINA PER I VIAGGI DEGLI ELETTORI CAPO I AMBITO DI APPLICAZIONE ALL. 1 Allegato all OS. n. 31 /2012 del 11-04-2012 DISCIPLINA PER I VIAGGI DEGLI ELETTORI CAPO I AMBITO DI APPLICAZIONE Per i viaggi degli elettori residenti nel territorio nazionale e di quelli residenti

Dettagli

Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane. Condizioni Generali. per il trasporto delle persone e delle cose sui treni storici

Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane. Condizioni Generali. per il trasporto delle persone e delle cose sui treni storici Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane Condizioni Generali per il trasporto delle persone e delle cose sui treni storici La Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane, alla luce del forte legame esistente

Dettagli

Le Condizioni Generali di Trasporto dei passeggeri di Trenitalia

Le Condizioni Generali di Trasporto dei passeggeri di Trenitalia Le Condizioni Generali di Trasporto dei passeggeri di Trenitalia 1 Parte I Norme Comuni Aggiornata al 1 marzo 2015 2 Indice Parte I Norme comuni Pagina 1. Ambito di applicazione 4 2. Principali fonti normative

Dettagli

CAPO II MANCATA EFFETTUAZIONE DEL VIAGGIO PER FATTO IMPUTABILE A TRENITALIA O PER ORDINE DELL AUTORITÀ PUBBLICA E PER FATTO PROPRIO DEL VIAGGIATORE

CAPO II MANCATA EFFETTUAZIONE DEL VIAGGIO PER FATTO IMPUTABILE A TRENITALIA O PER ORDINE DELL AUTORITÀ PUBBLICA E PER FATTO PROPRIO DEL VIAGGIATORE CAPO II MANCATA EFFETTUAZIONE DEL VIAGGIO PER FATTO IMPUTABILE A TRENITALIA O PER ORDINE DELL AUTORITÀ PUBBLICA E PER FATTO PROPRIO DEL VIAGGIATORE A- MANCATA EFFETTUAZIONE DEL VIAGGIO PER FATTO IMPUTABILE

Dettagli

ALL. 1 Allegato all OS. n. 31 /2012 del 11-04-2012 DISCIPLINA PER I VIAGGI DEGLI ELETTORI CAPO I AMBITO DI APPLICAZIONE Per i viaggi degli elettori residenti nel territorio nazionale e di quelli residenti

Dettagli

NORMATIVA RIMBORSI PARTE PRIMA RIMBORSI DEI BIGLIETTI IN SERVIZIO INTERNO CAPO I GENERALITA

NORMATIVA RIMBORSI PARTE PRIMA RIMBORSI DEI BIGLIETTI IN SERVIZIO INTERNO CAPO I GENERALITA NORMATIVA RIMBORSI PARTE PRIMA RIMBORSI DEI BIGLIETTI IN SERVIZIO INTERNO CAPO I GENERALITA 1. RIMBORSI DI DIRITTO Da chi può essere presentata la domanda di rimborso: possessore del biglietto non nominativo;

Dettagli

TITOLO VII USI IN MATERIA ALBERGHIERA

TITOLO VII USI IN MATERIA ALBERGHIERA TITOLO VII 175 Capitolo primo USI IN MATERIA DI ALBERGHI Sommario Ammissione agli alberghi Art. 1 Prenotazione di camere «2 Condizione e durata del contratto «3 Prenotazioni di servizi extra «4 Accettazione

Dettagli

CONDIZIONI PARTICOLARI 1.1 - BIGLIETTO ORDINARIO CON VALIDITÀ DI 90

CONDIZIONI PARTICOLARI 1.1 - BIGLIETTO ORDINARIO CON VALIDITÀ DI 90 TARIFFA N. 41/9/A La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di trasporto integrato nell area coincidente con il territorio del Comune di Genova, di cui all art. 69, 4 Per accedere al

Dettagli

Capitolo VI. L impegno dell alloggio è assunto nel momento in cui l albergatore accetta di riservare la camera ordinata dal cliente o da chi per lui.

Capitolo VI. L impegno dell alloggio è assunto nel momento in cui l albergatore accetta di riservare la camera ordinata dal cliente o da chi per lui. Capitolo VI CONTRATTI DI ALBERGO 1070. Ammissione. L impegno dell alloggio è assunto nel momento in cui l albergatore accetta di riservare la camera ordinata dal cliente o da chi per lui. 1071. Prenotazione

Dettagli

TARIFFA N. 40/6/EMILIA ROMAGNA

TARIFFA N. 40/6/EMILIA ROMAGNA TARIFFA N. 40/6/EMILIA ROMAGNA La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di abbonamento nell area regionale dell Emilia Romagna. TARIFFA N. 40/6/A TARIFFA N. 40/6/B ABBONAMENTO REGIONALE

Dettagli

TARIFFA N. 40/8/LAZIO. La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di trasporto nella Regione Lazio

TARIFFA N. 40/8/LAZIO. La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di trasporto nella Regione Lazio TARIFFA N. 40/8/LAZIO La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di trasporto nella Regione Lazio TARIFFA n. 40/8/A ABBONAMENTO MENSILE INTEGRATO A ZONE ZONE DI VALIDITÀ PREZZI 1 ZONA

Dettagli

TARIFFA N. 40/19/B ABBONAMENTO MENSILE

TARIFFA N. 40/19/B ABBONAMENTO MENSILE TARIFFA N. 40/19/UMBRIA La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di abbonamento nell area regionale dell Umbria per tutti i canali di vendita escluso via internet. TARIFFA N. 40/19/A

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI DEL PERSONALE CAMERALE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI DEL PERSONALE CAMERALE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI DEL PERSONALE CAMERALE Ad delibera n. 59 dd. 16.04.2012 ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento disciplina la gestione delle missioni e del

Dettagli

DIRITTI DEI PASSEGGERI NEL TRASPORTO CON AUTOBUS

DIRITTI DEI PASSEGGERI NEL TRASPORTO CON AUTOBUS DIRITTI DEI PASSEGGERI NEL TRASPORTO CON AUTOBUS Dal 1 marzo 2013 è in vigore il Regolamento (UE) n. 181/2011, che stabilisce i diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, prevedendo,

Dettagli

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA (Provincia di Bologna) DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA GESTIONE, ALL UTILIZZO E ALLA GUIDA DELLE AUTO DI PROPRIETÀ COMUNALE Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 109

Dettagli

Sanzione 38 ( 50,67 notturna )

Sanzione 38 ( 50,67 notturna ) Rispetto della normativa CEE in materia di orari di lavoro, tempi di, interruzioni e riposi. Norme precettive ed ipotesi di violazioni ai sensi dell art. 174 c.d.s. modificato con Legge 29 luglio 2010,

Dettagli

Modifiche la CdS. Sanzione 38 conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal Regolamento CE 561/2006.

Modifiche la CdS. Sanzione 38 conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal Regolamento CE 561/2006. Modifiche la CdS Tempi di guida e di riposo dei conducenti nuove sanzioni previste dall art. 174 c.d.s. Tutti i calcoli e le percentuali delle eccedenze Scheda riassuntiva Comma 4 38 conducente che supera

Dettagli

Regolamento sul trattamento di missione del personale dipendente dell INFN sul territorio nazionale

Regolamento sul trattamento di missione del personale dipendente dell INFN sul territorio nazionale Regolamento sul trattamento di missione del personale dipendente dell INFN sul territorio nazionale Allegato alla delibera del Consiglio Direttivo n. 9941 del 20 dicembre 2006 Regolamento missioni sul

Dettagli

Condizioni e tariffe per la circolazione delle persone sui treni

Condizioni e tariffe per la circolazione delle persone sui treni PARTE PRIMA - CONDIZIONI GENERALI 7 CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 7 Articolo 1. Obblighi delle FS 7 Articolo 2. Obblighi di chi si serve della ferrovia 7 Articolo 3. Modo di esecuzione dei trasporti 8

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLA SALA CONFERENZE DEL PLANETARIO DI RAVENNA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLA SALA CONFERENZE DEL PLANETARIO DI RAVENNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLA SALA CONFERENZE DEL PLANETARIO DI RAVENNA CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO 1 La Sala conferenze del Planetario di Ravenna ivi ubicata al viale Santi Baldini

Dettagli

SERVIZIO DI PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO FRA LE BIBLIOTECHE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA. Modalità attuative

SERVIZIO DI PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO FRA LE BIBLIOTECHE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA. Modalità attuative SERVIZIO DI PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO FRA LE BIBLIOTECHE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA Parte generale Modalità attuative 1) Il servizio di prestito interbibliotecario è predisposto per l effettuazione

Dettagli

COMUNE DI. Provincia di Palermo REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO OGGETTI SMARRITI

COMUNE DI. Provincia di Palermo REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO OGGETTI SMARRITI CHIUSA COMUNE DI SCLAFANI Provincia di Palermo REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO OGGETTI SMARRITI Allegato alla Deliberazione di G.C. n. 20 del 20/02/2013 INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Dettagli

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DELL UNIVERSITA TELEMATICA e-campus

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DELL UNIVERSITA TELEMATICA e-campus REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DELL UNIVERSITA TELEMATICA e-campus Art. 1 - Finalità e riferimenti normativi 1. Il presente Regolamento viene emanato al fine di disciplinare il divieto di fumo

Dettagli

Modulo 3.7 Revisione4 Pagina 1 di 5

Modulo 3.7 Revisione4 Pagina 1 di 5 Italcuscinetti S.p.A. CAPITOLATO DI FORNITURA (CONDIZIONI GENERALI) Introduzione Le forniture dei prodotti, presenti in questo documento redatto da Italcuscinetti S.p.A., sono gestite e regolate dalle

Dettagli

COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO Provincia di FIRENZE

COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO Provincia di FIRENZE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI SALE E LOCALI APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 38 DEL 29 LUGLIO 2002 \\Srv2\Ufficio\REGOLAMENTI E CONVENZIONI\regolamenti per sito\reg. USO

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE TRASFERTE E DEL RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAI DIPENDENTI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE TRASFERTE E DEL RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAI DIPENDENTI I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 59 PROVINCIA DI PADOVA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE TRASFERTE E DEL RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAI DIPENDENTI Approvato con D.G.P. in data 10.03.2003 n. 72 reg. e modificato

Dettagli

COMUNE DI PALAIA. Eccezionalmente l uso può essere concesso per manifestazioni che si tengono al di fuori del territorio comunale.

COMUNE DI PALAIA. Eccezionalmente l uso può essere concesso per manifestazioni che si tengono al di fuori del territorio comunale. COMUNE DI PALAIA DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE IN USO A TERZI DI ATTREZZATURE COMUNALI (SEDIE E TAVOLI) PER L ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI INDICE Art. 1 Oggetto. Art. 2 Modalità di concessione

Dettagli

Condizioni di trasporto e Tariffe

Condizioni di trasporto e Tariffe Condizioni di trasporto e Tariffe aggiornate al 10.02.14 Il trasporto Per accedere ai servizi di trasporto, il viaggiatore deve essere munito di un idoneo titolo di viaggio, che può acquistare presso le

Dettagli

Circolare n. 13/2016 Roma, 22 marzo 2016

Circolare n. 13/2016 Roma, 22 marzo 2016 Circolare n. 13/2016 Roma, 22 marzo 2016 AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE PROVINCE AUTONOME DI AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA SERVIZI DI PREFETTURA LORO

Dettagli

COMUNE DI LONDA (Provincia di Firenze)

COMUNE DI LONDA (Provincia di Firenze) 1 COMUNE DI LONDA (Provincia di Firenze) Regolamento per l utilizzo di autoveicoli e macchine operatrici Approvato con atto consiliare n 86 del 30.11.2006 1 2 ART. 1 Norma di carattere generale La gestione

Dettagli

I N D I C E. Pag. 2 di 6

I N D I C E. Pag. 2 di 6 Pag. 1 di 6 I N D I C E Articolo 1 - Ambito di applicazione pag. 3 Articolo 2 - Parco Automezzi.. pag. 3 Articolo 3 - Responsabile Parco Automezzi.... pag. 3 Articolo 4 - Referente del Parco Automezzi.....

Dettagli

NORME PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI BICICLETTE PUBBLICHE AD USO DELLA CITTADINANZA NEL CENTRO URBANO DI LUGO DENOMINATO VIVERE LA CITTA PEDALANDO.

NORME PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI BICICLETTE PUBBLICHE AD USO DELLA CITTADINANZA NEL CENTRO URBANO DI LUGO DENOMINATO VIVERE LA CITTA PEDALANDO. NORME PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI BICICLETTE PUBBLICHE AD USO DELLA CITTADINANZA NEL CENTRO URBANO DI LUGO DENOMINATO VIVERE LA CITTA PEDALANDO. Approvato con Deliberazione di C.C. n. 66. del 07.07.2005

Dettagli

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI ACQUISTI MICHELIN ITALIA Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1 CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1. Premessa... 3 2. Principi etici... 3 3. Prezzi... 3 4. Consegna della fornitura... 3 5.

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO

REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 09.04.2013 Pagina 1 SOMMARIO ART. 1 OGGETTO 3 ART. 2 MODALITA DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 3 ART. 3 UTENTI

Dettagli

REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEL SISTEMA C ENTRO IN BICI. 1) Il sottoscrittore del presente modulo dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti

REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEL SISTEMA C ENTRO IN BICI. 1) Il sottoscrittore del presente modulo dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEL SISTEMA C ENTRO IN BICI 1) Il sottoscrittore del presente modulo dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti che consentono l utilizzo della bicicletta pubblica alla

Dettagli

Articolo 126 bis TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali Patente a punti

Articolo 126 bis TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali Patente a punti Articolo 16 bis TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali Patente a punti 1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe

Dettagli

NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO LINEA LECCE-NAPOLI

NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO LINEA LECCE-NAPOLI NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO LINEA LECCE-NAPOLI Le presenti CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO si applicano ai servizi di trasporto di concessione Ministeriale

Dettagli

Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna

Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Le presenti condizioni generali di vendita si applicano a tutti i contratti stipulati dalla società Ghibli Design srl (d ora innanzi Ghibli)

Dettagli

C O M U N E D I CARAGLIO Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI

C O M U N E D I CARAGLIO Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI C O M U N E D I CARAGLIO Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 33

Dettagli

REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA

REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA COMUNE DI MARCIGNAGO Prov. Pavia REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 13.03.2006 INDICE ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Dettagli

REGOLAMENTO DEL PERSONALE DI UNIONCAMERE PIEMONTE

REGOLAMENTO DEL PERSONALE DI UNIONCAMERE PIEMONTE REGOLAMENTO DEL PERSONALE DI UNIONCAMERE PIEMONTE Art. 1 (Segretario Generale) Il Segretario Generale è il capo del personale. Egli, oltre ad assolvere le mansioni stabilite dallo Statuto dell Unioncamere

Dettagli

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE IL CONSIGLIO COMUNALE Visto l articolo 3, comma 133 legge 662/1996, recante delega al Governo per l emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione organica ed il completamento della disciplina

Dettagli

COMUNE DI BOTTICINO PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI DEL COMUNE DI BOTTICINO

COMUNE DI BOTTICINO PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI DEL COMUNE DI BOTTICINO COMUNE DI BOTTICINO PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI DEL COMUNE DI BOTTICINO DISCIPLINA DELL UTILIZZO DELLE AUTOVETTURE E DEI MEZZI MECCANICI DI PROPRIETA COMUNALE

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI E DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI E DAI CONSIGLIERI COMUNALI.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI E DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI E DAI CONSIGLIERI COMUNALI. CITTA DI BARLETTA Medaglia d oro al Valor Militare e al Merito Civile Città della Disfida REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI E DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI E DAI CONSIGLIERI

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era

Dettagli

REGOLAMENTO DELLE COSE RITROVATE E CONSEGNATE AL COMUNE

REGOLAMENTO DELLE COSE RITROVATE E CONSEGNATE AL COMUNE REGOLAMENTO COMUNALE n. 32 REGOLAMENTO DELLE COSE RITROVATE E CONSEGNATE AL COMUNE Allegato sub-b alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 30/6/2003 Art.1 Obblighi per il ritrovatore di cosa

Dettagli

REGOLAMENTO AUTO AZIENDALI

REGOLAMENTO AUTO AZIENDALI REGOLAMENTO AUTO AZIENDALI IL PRESENTE REGOLAMENTO HA LO SCOPO DI DISCIPLINARE L USO, LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE, SIA ORDINARIA CHE STRAORDINARIA, DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ O IN DOTAZIONE DELL AGENZIA

Dettagli

REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE. ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento.

REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE. ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento. REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento Il Centro socio-culturale di Azzanello di Pasiano di Pordenone (di seguito nominato

Dettagli

COMUNICAZIONE MESSA IN ESERCIZIO ASCENSORI

COMUNICAZIONE MESSA IN ESERCIZIO ASCENSORI SETTORE POLIZIA LOCALE E CONTROLLO DEL TERRITORIO COMUNICAZIONE MESSA IN ESERCIZIO ASCENSORI Ogni volta che viene messo in esercizio un ascensore o un montacarichi non destinati ad un servizio pubblico

Dettagli

TARIFFA N.39/18/TRENTO

TARIFFA N.39/18/TRENTO TARIFFA N.39/18/TRENTO La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di trasporto per viaggi di corsa semplice e andata e ritorno nell area provinciale di Trento. KM. 39/18/TN 1^ CL. TARIFFA

Dettagli

TOMBOLE, LOTTERIE, PESCHE O BANCHI DI BENEFICENZA

TOMBOLE, LOTTERIE, PESCHE O BANCHI DI BENEFICENZA TOMBOLE, LOTTERIE, PESCHE O BANCHI DI BENEFICENZA La nuova normativa che regolamenta la gestione di tombole, lotterie e pesche di beneficenza è entrata in vigore a partire dal 12 aprile 2002 con l introduzione

Dettagli

CARTA DEI SERVIZI. I. I Principi Fondamentali

CARTA DEI SERVIZI. I. I Principi Fondamentali CARTA DEI SERVIZI La Navigazione Libera Del Golfo S.r.l. (di seguito, la Compagnia di navigazione ) adotta la presente Carta dei Servizi e attribuisce alla stessa valore vincolante nei confronti dell utenza.

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE DELL ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO MODALITA` ATTUATIVE AL REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA

CONSIGLIO NAZIONALE DELL ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO MODALITA` ATTUATIVE AL REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA CONGLIO NAZIONALE DELL ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA DEL CONSULENTE DEL LAVORO PER L ESERCIZIO IN QUALITA DELLA PROFESONE MODALITA` ATTUATIVE AL REGOLAMENTO

Dettagli

Comune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE COSE RITROVATE E CONSEGNATE AL COMUNE

Comune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE COSE RITROVATE E CONSEGNATE AL COMUNE Comune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE COSE RITROVATE E CONSEGNATE AL COMUNE ALLEGATO AL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 10 del

Dettagli

CITTA DI OMEGNA Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

CITTA DI OMEGNA Provincia del Verbano-Cusio-Ossola CITTA DI OMEGNA Provincia del Verbano-Cusio-Ossola REGOLAMENTO PER L AGEVOLAZIONE DELLE NUOVE ATTIVITA IMPRENDITORIALI E DI LAVORO AUTONOMO (Aggiornato alla Deliberazione di CC nr. 45 del 29/04/2010) INDICE

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA

CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA 1. Nelle presenti Condizioni Generali, le parole elencate qui di seguito saranno da intendersi con i significati qui descritti:

Dettagli

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 20 aprile 2000, n. 0128/Pres.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 20 aprile 2000, n. 0128/Pres. L.R. 30/1999, art. 26 e 42, c. 01 B.U.R. 31/05/2000, n. 22 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 20 aprile 2000, n. 0128/Pres. Regolamento concernente il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia

Dettagli

COMUNE DI MERLINO PROVINCIA DI LODI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI DIFESA AMBIENTALE

COMUNE DI MERLINO PROVINCIA DI LODI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI DIFESA AMBIENTALE COMUNE DI MERLINO PROVINCIA DI LODI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI DIFESA AMBIENTALE Approvato con Delibera Consiglio comunale n 24 del 25-06-2013 INDICE Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6

Dettagli

INFORMATIVA DELL INIZIATIVA CARTA ROMA

INFORMATIVA DELL INIZIATIVA CARTA ROMA INFORMATIVA DELL INIZIATIVA CARTA ROMA Informativa dell iniziativa Carta Roma realizzata dall Amministrazione di Roma Capitale - Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute Viale Manzoni,

Dettagli

SUNSHINE CAPITAL INVESTMENT S.P.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING - 1 -

SUNSHINE CAPITAL INVESTMENT S.P.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING - 1 - SUNSHINE CAPITAL INVESTMENT S.P.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING - 1 - Premessa In applicazione dell art. 11 combinato con l art. 17 e l art. 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia Mercato Alternativo

Dettagli

COMUNE DI BORGHI PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI CASSA/ECONOMATO

COMUNE DI BORGHI PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI CASSA/ECONOMATO COMUNE DI BORGHI PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI CASSA/ECONOMATO Approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 22 del 26.9.2012 1 INDICE Art. 1 Oggetto Art.

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI, DELL ASSICURAZIONE DEI CONSIGLIERI E DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI, DELL ASSICURAZIONE DEI CONSIGLIERI E DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI. Fondazione Caorle Città dello Sport Via Roma, 26 30021 CAORLE (VE) tel 0421.219264 fax 0421.219302 F o n d a z i o n e P.IVA/C.F. 03923230274 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI, DELL ASSICURAZIONE

Dettagli

COMUNE DI ADRANO REGOLAMENTO. del Servizio di ILLUMINAZIONE VOTIVA

COMUNE DI ADRANO REGOLAMENTO. del Servizio di ILLUMINAZIONE VOTIVA Pagina 1 di 5 COMUNE DI ADRANO Provincia di Catania REGOLAMENTO del Servizio di ILLUMINAZIONE VOTIVA Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 27/02/2010 Pagina 1 INDICE Pagina 2 di

Dettagli

COMUNE DI CARASCO (Provincia di Genova)

COMUNE DI CARASCO (Provincia di Genova) COMUNE DI CARASCO (Provincia di Genova) REGOLAMENTO PER LA TENUTA DELL ALBO PRETORIO ON-LINE Approvato con deliberazione C.C. n. 28 del 3 maggio 2011 ARTICOLO 1 Ambito di applicazione Il presente regolamento

Dettagli

TE WIND S.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING

TE WIND S.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING TE WIND S.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di TE Wind S.A. in data 7 ottobre 2013-1 - Premessa In applicazione dell art. 11 combinato con l art. 17

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del

Dettagli

COMUNE DI PASTORANO. (Provincia di Caserta)

COMUNE DI PASTORANO. (Provincia di Caserta) COMUNE DI PASTORANO (Provincia di Caserta) Via L. Caracciolo n. 6-81050 Pastorano (CE) - Tel.: 0823-879021 - Fax: 0823-879335 - C.F. e P. I.V.A.: 02703380614 Sito internet: http://www.pastorano.gov.it

Dettagli

N O M I N A INCARICATI DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE

N O M I N A INCARICATI DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE DESIGNAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO, DI EVACUAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO IN CASO DI PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO, DI SALVATAGGIO

Dettagli

CONDIZIONI CONTRATTUALI

CONDIZIONI CONTRATTUALI CONDIZIONI CONTRATTUALI Contratto di capitalizzazione a premio unico e premi integrativi, con rivalutazione annuale del capitale assicurato (tariffa n 357) PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO Articolo 1 -

Dettagli

STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA

STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA ART. 129 - SOGGETTI ESCLUSI DALL ASSICURAZIONE 1 Non e considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del

Dettagli

Regolamento per la concessione in uso di beni mobili comunali

Regolamento per la concessione in uso di beni mobili comunali COMUNE DI RIVELLO Provincia di Potenza Regolamento per la concessione in uso di beni mobili comunali Approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 8 in data 19 agosto 2008. ART. 1 Oggetto

Dettagli

COMUNE DI TREMEZZINA REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI PRESTITO BIBLIOTECARIO PROVINCIALE

COMUNE DI TREMEZZINA REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI PRESTITO BIBLIOTECARIO PROVINCIALE COMUNE DI TREMEZZINA REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI PRESTITO BIBLIOTECARIO PROVINCIALE Approvato con deliberazione di Consiglio n. 24 del 02.04.2014 Iscrizione al servizio È possibile effettuare l iscrizione

Dettagli

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 7213 LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 15 novembre 2007, n. 34, 7 agosto 2013, n. 27 e 11 febbraio 1999, n. 11. IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO Art.

Dettagli

TRENI SALVADOR DALI DELLA SOCIETA ELIPSOS CIRCOLANTI FRA L ITALIA E LA SPAGNA

TRENI SALVADOR DALI DELLA SOCIETA ELIPSOS CIRCOLANTI FRA L ITALIA E LA SPAGNA Treni Salvador Dalì 15 Marzo 2009 TRENI SALVADOR DALI DELLA SOCIETA ELIPSOS CIRCOLANTI FRA L ITALIA E LA SPAGNA 1. GENERALITÀ I treni internazionali Elipsos Salvador Dalì circolanti fra l Italia e la Spagna

Dettagli

COMUNE DI MILETO. Provincia di Vibo Valentia REGOLAMENTO UTILIZZO PARCO AUTO COMUNALE

COMUNE DI MILETO. Provincia di Vibo Valentia REGOLAMENTO UTILIZZO PARCO AUTO COMUNALE COMUNE DI MILETO Provincia di Vibo Valentia REGOLAMENTO UTILIZZO PARCO AUTO COMUNALE Approvato con delibera della C.S. n.1 del 9.1.2014 REGOLAMENTO UTILIZZO PARCO AUTO COMUNALE Art. 1 Oggetto Il presente

Dettagli

COMUNE DI INVERIGO Provincia di Como REGOLAMENTO COMUNALE PER PER L UTILIZZO DELLA SALA CONSILIARE. - Approvato con atto C.C. n.

COMUNE DI INVERIGO Provincia di Como REGOLAMENTO COMUNALE PER PER L UTILIZZO DELLA SALA CONSILIARE. - Approvato con atto C.C. n. COMUNE DI INVERIGO Provincia di Como REGOLAMENTO COMUNALE PER PER L UTILIZZO DELLA SALA CONSILIARE - Approvato con atto C.C. n. del IL SINDACO Angelo Riboldi IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Igor Messina 1

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli

Il credito su pegno. Il credito su pegno è un prestito di denaro concesso da una banca a un cliente in cambio di

Il credito su pegno. Il credito su pegno è un prestito di denaro concesso da una banca a un cliente in cambio di Il credito su pegno Il credito su pegno è un prestito di denaro concesso da una banca a un cliente in cambio di un bene mobile da parte del cliente stesso. In altre parole, una forma di finanziamento a

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI Approvato con Delibera di Consiglio n. 8 del 06/03/2012 Art. 1 - Oggetto del Regolamento 1. Il presente regolamento ha per oggetto

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA C O M U N E D I B R U I N O PROVINCIA DI TORINO - C. A. P. 10090 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO DIGITALE Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 14/4/2011 Depositato

Dettagli

Autorità di Regolazione dei Trasporti: dal 4 luglio in vigore il Regolamento sulla tutela dei passeggeri nel trasporto ferroviario.

Autorità di Regolazione dei Trasporti: dal 4 luglio in vigore il Regolamento sulla tutela dei passeggeri nel trasporto ferroviario. Autorità di Regolazione dei Trasporti: dal 4 luglio in vigore il Regolamento sulla tutela dei passeggeri nel trasporto ferroviario. Con la emanazione del Regolamento (CE ) n. 1371/2007 (entrato in vigore

Dettagli

Oggetto: Informativa n. 18 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Nuova modalità di presentazione dei modelli F24;

Oggetto: Informativa n. 18 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Nuova modalità di presentazione dei modelli F24; Alle ditte Clienti Loro sedi Parma, 27 ottobre 2014 Oggetto: Informativa n. 18 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. La presente per informarvi in merito a: Obbligo di comunicazione

Dettagli

COMUNE DI GAETA (Provincia di Latina)

COMUNE DI GAETA (Provincia di Latina) COMUNE DI GAETA (Provincia di Latina) * * * * * REGOLAMENTO per il rimborso ai dipendenti delle spese sostenute in occasione di missioni fuori dal territorio comunale * * * * * (Approvato con deliberazione

Dettagli

CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI

CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI Ent 1 CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI... (Ragione Sociale dell Azienda) 1) Compravendita. La... (qui di seguito denominata

Dettagli

REGOLAMENTO PER L USO DEGLI AUTOMEZZI DELLA PROVINCIA DI VARESE

REGOLAMENTO PER L USO DEGLI AUTOMEZZI DELLA PROVINCIA DI VARESE REGOLAMENTO PER L USO DEGLI AUTOMEZZI DELLA PROVINCIA DI VARESE DELIBERAZIONE G.P. N. 305 DEL 26/06/2012 Articolo 3 Responsabile del Parco Automezzi 1. Il Direttore Generale o, in mancanza, il Segretario

Dettagli

CCIAA di Varese. Capitolo 6 - CREDITO AL CONSUMO. Sommario

CCIAA di Varese. Capitolo 6 - CREDITO AL CONSUMO. Sommario 1raccolta provinciale degli usi 21-07-2005 10:10 Pagina 226 Capitolo 6 - CREDITO AL CONSUMO Sommario Sezione I Usi generali Definizione Art. 1 Sezione II Prestito finalizzato Definizione 2 Modalità di

Dettagli

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE NUOVO REGOLAMENTO PER L ACCERTAMENTO DELLA INABILITA E DELLA INVALIDITA (Testo modificato con Ministeriale del 20 maggio 2010 - G.U. n. 128 del 4 giugno

Dettagli

REGOLAMENTO PER L USO DEI LOCALI COMUNALI PER LO SVOLGIMENTO E L ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA SPORTIVE, RICREATIVE E CULTURALI

REGOLAMENTO PER L USO DEI LOCALI COMUNALI PER LO SVOLGIMENTO E L ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA SPORTIVE, RICREATIVE E CULTURALI COMUNE DI ROCCAVIONE Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PER L USO DEI LOCALI COMUNALI PER LO SVOLGIMENTO E L ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA SPORTIVE, RICREATIVE E CULTURALI VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Dettagli

Settore Gestione e Organizzazione Risorse Umane

Settore Gestione e Organizzazione Risorse Umane Settore Gestione e Organizzazione Risorse Umane REGOLAMENTO PER L USO DEI VEICOLI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L USO DEI VEICOLI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA. Art. 1 1. Il presente regolamento

Dettagli

Il risarcimento diretto

Il risarcimento diretto 3 Il risarcimento diretto La legge n. 254/2006 dichiara che per alcuni tipi di sinistri, avvenuti dal 1 febbraio 2007, le assicurazioni sono obbligate ad applicare il risarcimento diretto. Il risarcimento

Dettagli

CITTA DI BARLETTA Settore Servizi Istituzionali Servizi Demografici

CITTA DI BARLETTA Settore Servizi Istituzionali Servizi Demografici CITTA DI BARLETTA Settore Servizi Istituzionali Servizi Demografici REGOLAMENTO COMUNALE PER L ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI (Approvato con deliberazione consiliare

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI DI TRASPORTO E MENSA SCOLASTICA

REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI DI TRASPORTO E MENSA SCOLASTICA COMUNE DI BASCHI PROVINCIA DI TERNI REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI DI TRASPORTO E MENSA SCOLASTICA (Approvato con delibera consiliare n. 50 del 30.09.2010) TITOLO I Norme Generali TITOLO II Trasporto

Dettagli

REGOLAMENTO D USO DEL PARCHEGGIO SOTTERRANEO DI PIAZZA VITTORIO VENETO

REGOLAMENTO D USO DEL PARCHEGGIO SOTTERRANEO DI PIAZZA VITTORIO VENETO COMUNE DI GALLIATE Provincia di Novara REGOLAMENTO D USO DEL PARCHEGGIO SOTTERRANEO DI PIAZZA VITTORIO VENETO (entrato in vigore il 26/02/2011 - approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52

Dettagli

Università degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo

Università degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo NG Università degli Studi di Palermo REGOLAMENTO Per l individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e la definizione delle loro attribuzioni (approvato nella seduta di contrattazione

Dettagli