COMUNE DI OSTRA (Provincia di Ancona) 3 SETTORE SERVIZI TECNICI REGOLAMENTO
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1 COMUNE DI OSTRA (Provincia di Ancona) 3 SETTORE SERVIZI TECNICI REGOLAMENTO PER PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE PANNELLI FOTOVOLTAICI A TERRA NON INTEGRATI
2 Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del Articolo Descrizione Pagina Articolo 1 FINALITÀ ED OGGETTO DEL REGOLAMENTO 3 Articolo 2 DEFINIZIONI 3 Articolo 3 AMBITO D APPLICAZIONE 3 Articolo 4 CONCORSO ALLA VALORIZZAZIONE ED ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE INTERESSATE. IMPEGNO DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DEL SOGGETTO PROPONENTE L IMPIANTO 4 Articolo 5 DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO A TITOLO DI RISTORO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE-AMBIENTALE 5 Articolo 6 AREE CHE PRESENTANO CRITICITÀ ED AREE PREFERENZIALI ALL INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI NON INTEGRATI A TERRA 6 Articolo 7 DISPOSIZIONI FINALI 6 Articolo 8 NORME TRANSITORIE 6
3 Articolo 1 - FINALITÀ ED OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il territorio comunale di Ostra è particolarmente vocato all agricoltura ed alle attività a questa connesse; il suo paesaggio rurale è di particolare pregio e costituisce elemento peculiare che caratterizza la storia, la cultura e la tradizione agro-alimentare della comunità insediata. Da qui il bisogno di disciplinare l insediamento degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in modo da soddisfare la necessità di incentivare e spronare la realizzazione di nuovi impianti ed al contempo tutelare lo sviluppo economico e sociale dell agricoltura senza alterare l ecosistema territoriale ed il paesaggio. Il presente Regolamento detta direttive per la realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica mediante pannelli fotovoltaici non integrati a terra da realizzarsi nelle zone tipizzate agricole del territorio comunale, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio, nonché il corretto inserimento di tali strutture nel rispetto della fondamentale tradizione agro-alimentare e del paesaggio rurale, in applicazione della normativa vigente in materia. Articolo 2 DEFINIZIONI 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a. impianto fotovoltaico: l impianto a terra costituito dall'insieme dei dispositivi atti a trasformare l'energia solare in energia elettrica, comprensivi dell'area di occupazione della superficie coperta dai moduli fotovoltaici e dei locali tecnici; non sono considerati costituenti un unico impianto quelli posizionati ad almeno 20 ml dal confine di proprietà se non collegati tra loro b. opere accessorie o connesse: i cavidotti e gli elettrodotti di collegamento, le strade di servizio, le opere di recinzione e gli impianti di sorveglianza c. apparecchio inseguitore: il dispositivo meccanico atto ad orientare favorevolmente rispetto ai raggi del sole un pannello fotovoltaico d. potenza dell impianto fotovoltaico: la capacità produttiva di energia elettrica dell impianto che viene calcolata sulla base della superficie dei pannelli collegati alla rete elettrica. Articolo 3 - AMBITO D APPLICAZIONE 1. Le presenti disposizioni si applicano agli impianti di cui all articolo Per gli impianti il cui atto autorizzativo è rilasciato a coltivatore diretto, le disposizioni del presente regolamento valgono solo se tali impianti hanno potenza superiore a 30 kwp e sono realizzati in zone classificate come agricole dal vigente P.R.G.. 3. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche agli impianti
4 soggetti alle procedure per il rilascio di autorizzazione unica (di cui all art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003); in questo caso le presenti disposizioni integrano le normative nazionali, regionali e provinciali. Articolo 4 - CONCORSO ALLA VALORIZZAZIONE ED ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE INTERESSATE. IMPEGNO DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DEL SOGGETTO PROPONENTE L IMPIANTO 1. Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici a terra, il soggetto proponente dovrà concorrere alla valorizzazione delle aree territoriali interessate, anche tramite il versamento di un contributo a titolo di compensazione ambientale e di ristoro e riequilibrio territoriale, una tantum in favore del Comune, pari ad un importo di 50,00 prima dell atto autorizzativo per ogni kwp, da effettuare prima del rilascio dell atto autorizzativo. Nei casi di cui al comma 2 dell art. 3 il contributo sarà pari ad un importo di 50,00 per ogni kwp aggiuntivo ai 30 kwp. L Amministrazione comunale, valutato il primario interesse pubblico e la dimensione dell impianto, può (in alternativa) richiedere al soggetto proponente un intervento (o una misura) di diversa natura per il medesimo titolo. 2. Per impianti di rilevante dimensione, l Amministrazione comunale potrà discrezionalmente concordare con il soggetto proponente interventi/misure aggiuntive/alternative atipiche, che tengano conto del primario interesse pubblico della collettività territoriale comunale, di valore pari o superiore agli interventi/misure di cui al comma L Amministrazione comunale si impegna ad operare fattivamente, dando la giusta priorità alle opere insediande, come di seguito: a. promuovendo sia la realizzazione di impianti fotovoltaici come nella volontà legislativa europea e nazionale, che il corretto inserimento di tali opere nel territorio comunale; b. razionalizzando ed accelerando le procedure per l esame delle pratiche inerenti le fonti rinnovabili; c. eliminando qualsivoglia ostacolo burocratico che non sia consono alla ratio normativa di favor nei confronti dell insediamento di impianti che producono fonti energetiche rinnovabili. 4. L insediamento di impianti di produzione di energia elettrica, mediante pannelli fotovoltaici montati a terra di potenza superiore a 20 kwp, è subordinato alla produzione da parte del soggetto proponente, prima dell atto autorizzativo, di una fideiussione bancaria o assicurativa a favore del Comune di Ostra a garanzia dell obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell impianto, da rivalutarsi sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni. 5. La fideiussione è vincolata e finalizzata esclusivamente all attività di
5 rimessa in pristino dell area da parte del Comune di Ostra in via sostitutiva del soggetto inadempiente, per un ammontare da quantificarsi secondo le tariffe sotto indicate: a. 100 /kwp nel caso di impianti con strutture di sostegno dei moduli ancorate con fondazioni, superficiali o profonde, in cemento armato; b. 70 /kwp negli altri casi. 6. Resta fermo, ovviamente, quant altro disposto dalla Provincia sull argomento ai fini del rilascio dell autorizzazione unica. 7. Tale fideiussione dovrà avere una validità temporale pari alla durata del termine di obsolescenza dell impianto e potrà essere svincolata solo successivamente al ripristino ed alla naturalizzazione dello stato dei luoghi interessati dall impianto da attestarsi, con apposito verbale, in contraddittorio tra il soggetto proponente ed il Comune di Ostra. 8. Nel caso di cessione delle attività ad imprese terze (od anche collegate, controllate o controllanti), l atto di cessione non avrà effetto se non previa assunzione, da parte dell impresa subentrante, degli stessi oneri e doveri assunti dal soggetto proponente originario. 9. In caso di superamento del secondo anno di non funzionamento dell'impianto fotovoltaico realizzato non a servizio di uno specifico insediamento produttivo, ma per l'immissione di energia elettrica sulla rete di distribuzione, l'impianto deve essere obbligatoriamente dismesso. 10. I soggetti proponenti sono tenuti a comunicare all Amministrazione comunale la cessazione definitiva delle attività dell impianto ed a fornire indicazioni sulle tipologie di smaltimento previste per i materiali e le attrezzature di cui è composto l impianto. Articolo 5 - DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO A TITOLO DI RISTORO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE-AMBIENTALE 1. La destinazione del contributo a titolo di ristoro e riequilibrio territoriale ed ambientale, individuato in apposito capitolo di bilancio, è vincolata alla realizzazione da parte del Comune delle seguenti categorie di interventi: a. realizzazione di impianti di illuminazione pubblica (su strade, parchi, giardini, ecc ) a basso consumo energetico e/o ad alimentazione alternativa; b. interventi sul patrimonio pubblico miranti ad ottenerne il miglioramento dell efficienza energetica e/o l installazione di sistemi di produzione dell energia tramite fonti rinnovabili c. interventi tesi alla riqualificazione architettonica o ambientale di beni immobili comunali.
6 Articolo 6 AREE CHE PRESENTANO CRITICITÀ ED AREE PREFERENZIALI ALL INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI NON INTEGRATI A TERRA 1. Nel favorire la promozione delle fonti rinnovabili, il Comune di Ostra si riserva ogni più opportuna valutazione in merito al corretto inserimento degli impianti fotovoltaici non integrati a terra, tenendo presenti le normative a vario livello vigenti in materia di tutela dell ambiente, del paesaggio e del patrimonio rurale e storico-architettonico, nonché culturale. In particolare devono essere analizzate le criticità riferite allo strumento urbanistico comunale vigente (P.R.G.) ed ai piani sovraordinati, ai quali si fa integrale riferimento. Articolo 7 - DISPOSIZIONI FINALI 1. Per quanto non espressamente richiamato e disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alle norme comunitarie, nazionali e regionali, alle indicazioni e prescrizioni provinciali, comunali o/e degli enti interessati. Articolo 8 - NORME TRANSITORIE 1. Il presente Regolamento si applica a tutte le procedure in corso per le quali non sia ancora avvenuto il rilascio del relativo titolo abilitativo (compresa l autorizzazione unica di cui all articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003), e comunque purché non siano decorsi i termini perentori per il rilascio dello stesso. 2. Il presente Regolamento entrerà in vigore con l esecutività della relativa deliberazione di approvazione.
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