NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI (D.LGS. 385 DEL 1/9/1993 DELIBERA CICR DEL 4/3/2003
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- Clemente Rosati
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1 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FORNACETTE S.C.P.A. Sede Legale e amministrativa: via Tosco Romagnola n. 101/A Fornacette (PI). Tel fax Codice ABI Iscritta all albo delle Banche della Banca d Italia al n Iscritta al Registro delle Imprese di Pisa al n. PI Gruppo bancario Banca di Fornacette Sito internet: mail: bccfornacette@bccfornacette.it. Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Capitale sociale e Riserve (Patrimonio) al : ,91 NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI (D.LGS. 385 DEL 1/9/1993 DELIBERA CICR DEL 4/3/2003 FOGLIO INFORMATIVO N. 17 DECORRENZA MUTUO CASA PRIVATI (campagna promozionale valida fino al ) Caratteristiche sel servizio. Struttura e funzione economica. Il mutuo è un finanziamento a medio lungo termine finalizzato all acquisto/ristrutturazione di un immobile adibito ad uso abitativo, il quale viene vincolato a favore della banca tramite ipoteca a garanzia del rimborso del finanziamento stesso. Possono accedere al finanziamento i clienti privati che non abbiano compiuto 75 anni di età allo scadere del mutuo Il debitore rimborserà il mutuo mediante pagamento periodico di rate comprensive di capitale ed interessi, secondo un tasso fisso, variabile o misto. In caso di estinzione anticipata (o di rimborso parziale) del finanziamento può essere richiesto se previsto in contratto un compenso onnicomprensivo. Principali rischi (generici e specifici) Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di mutui a tasso variabile, in aumento rispetto al tasso di partenza; impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso qualora il prestito sia a tasso fisso; variabilità del tasso di cambio, qualora il mutuo sia espresso in valuta estera (ad esempio, dollari USA). ULTERIORI INFORMAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO La Banca provvederà a certificare annualmente, tramite apposita comunicazione inviata al domicilio dei clienti, gli interessi passivi pagati. Tali oneri, infatti, stante l attuale normativa fiscale vigente in Italia, sono detraibili ove si tratti di mutui contratti per acquisto o ristrutturazione di abitazione principale. Sull argomento il cliente può rivolgersi anche presso qualsiasi CAF o studio commerciale. Le informazioni generali sugli sgravi fiscali relativi agli interessi o a qualsiasi altra informazione della specie sono reperibili sul sito del Ministero dell Economia e delle Finanze: o presso i suoi uffici locali o centrali.
2 SPESE E COMMISSIONI (valori massimi) Per richieste fino a ,00 Spesa di istruttoria - al momento erogazione da a ,00 da a ,00 Maggiorazione spesa perfezionamento pratica per mutui convertibili - al momento erogazione 0,10% sul capitale mutuato Commissione di liquidazione per mutui a stati di avanzamento (da applicare alla liquidazione della prima tranche) 200,00 Commissione di liquidazione (se non si tratta di mutui a stati di avanzamento) 60,00 Commissione/spesa per pagamento rata 1,50 Commissione/spesa per avviso scadenza rata esente Commissione per estinzione anticipata (se non si tratta di mutuo da destinare 2% del capitale residuo con all acquisto di porzione immobiliare per civile abitazione nella quale la parte un minimo di 200,00 mutuataria intenda stabilire la propria residenza). Commissione per abbattimento capitale (se non si tratta di mutuo da destinare all acquisto di porzione immobiliare per civile abitazione nella quale la parte mutuataria intenda stabilire la propria residenza). 2% del capitale abbattuto con un minimo di 200,00 Spese per conteggio estinzione anticipata 25,00 Spese per convertibilità del tasso (per i mutui a tasso convertibile) 60,00 Spese per restrizione di ipoteca 200,00 Commissione per cancellazione/riduzione di ipoteca 130,00 Spese per rilascio consenso alla cancellazione 100,00 Spese per rinnovazioni ipotecarie 130,00 Subingresso o variazione di intestazioni (a carico della parte accollante) 100,00 Commissione per accollo Massimo 1% del capitale accollato Spesa per sollecito pagamento rata esente Commissione per certificazione interessi passivi 6,00 Spese per rilascio copia del piano di ammortamento 5,00 Spese per rilascio certificato di sussistenza credito 50,00 Spese invio comunicazioni 3,00 Spese per invio documento di sintesi 2,00 Spese per ricerche effettuate per per ricerche negli archivi dell anno in corso e dei 4 anni precedenti 10,00 singolo documento per ricerche negli archivi degli anni precedenti oltre il quarto 20,00 Spese per produzione documentazione catastale, spese notarili e oneri fiscali interamente a carico della parte mutuataria Importo massimo finanziabile Di norma al massimo 80% del valore di perizia dell immobile (eccezionalmente fino al 100% e comunque un importo non superiore al valore iscritto nell atto di compravendita) TASSI E ALTRE CONDIZIONI Tasso Fisso convertibile in Variabile/Tasso Variabile convertibile in Fisso Tipo rata Regole di convertibilità Variabile o costante Al momento della stipula il cliente decide il tipo di tasso iniziale (fisso o variabile) che rimarrà in essere per 5 anni. 2 mesi prima dello scadere del 5, 10, 15, 20, 25 anno il cliente può: 1. non comunicare niente: se il mutuo è a tasso fisso passerà automaticamente al tasso variabile e sarà ricalcolato in base al nuovo parametro (Euribor + spread)
3 se il mutuo è a tasso variabile rimane invariato. 2. comunicare il tipo di tasso prescelto per il quinquennio successivo. Le opzioni possibili sono: conversione Fisso ->Variabile: il tasso viene ricalcolato cambiando il parametro (IRS -> Euribor) conversione Variabile -> Fisso; il tasso viene ricalcolato cambiando il parametro (Euribor -> IRS). Conversione Fisso -> Fisso: il tasso rimane fisso ma viene ricalcolato sul nuovo IRS La convertibilità del tasso è possibile solo ogni 5 anni. Media mensile EURIBOR a 3 mesi base Rata mensile e 365, del mese antecedente l inizio di trimestrale decorrenza di ciascuna rata Tasso Variabile Parametro tasso Media mensile EURIBOR a 6 mesi base Rata semestrale 365, del mese antecedente l inizio di decorrenza di ciascuna rata Tasso fisso IRS5y il primo giorno del mese di decorrenza della rata, per ogni quinquennio Arrotondamento La somma tra parametro e spread viene arrotondata allo 0,10 superiore Revisione tasso Per il tasso variabile: in base alla periodicità della rata Per il tasso fisso: ogni 5 anni Decorrenza della variazione dalla rata il cui inizio di decorrenza segue la richiesta della variazione del tipo di tasso fino a quel momento applicato Interessi di mora Massimo 3,15 punti in più del tasso ordinario applicato al mutuo nel momento in cui si verifica la mora, arrotondato ai 10 centesimi superiori. SPREAD Durata Percentuale di finanziamento sul valore dell immobile Fino all 80% Fino al 100% Fino a 15 anni 0,75 1,00 Da 15 a 20 anni 0,85 1,10 Da 20 a 25 anni 0,95 1,20 Da 25 a 30 anni 1,05 1,30 TASSO PROMOZIONALE Per tutte le durate Primi 5 anni TASSO FISSO Irs 5 anni + 0,70% Organino Tasso variabile: Parametro + spread Tipo rata costante Restituzione capitale Al raggiungimento del 30 anno, nel caso in cui il debito non sia ancora esaurito si prevede il rimborso in unica soluzione. Calcolo rata La rata iniziale viene calcolata sulla base del tasso in essere al momento e la durata richiesta in ipotesi di invariabilità del tasso Periodicità rata Mensile (trimestrale e semestrale a richiesta) Parametro Rata mensile Media mensile EURIBOR a 3 mesi base 365, del mese
4 SPREAD Durata Rata trimestrale Rata semestrale antecedente l inizio di decorrenza di ciascuna rata Media mensile EURIBOR a 6 mesi base 365, del mese antecedente l inizio di decorrenza di ciascuna rata Percentuale di finanziamento sul valore dell immobile Fino all 80% Fino al 100% Fino a 15 anni 0,75 1,00 Da 15 a 20 anni 0,85 1,10 Da 20 a 25 anni 0,95 1,20 Da 25 a 30 anni 1,05 1,30 Durata minima Durate ammissibili 10, 15, 20, 25, 30 anni Periodicità rate mensile/trimestrale/semestrale Garanzia da prestare all'atto dell'erogazione ipoteca ed eventuale fidejussione a richiesta della Banca Accensione di un rapporto di conto corrente Accredito mensile dello stipendio sul conto corrente acceso Assicurazione: obbligatoria polizza Arca incendio e scoppio ; Possibilità di diluire spese di istruttoria e notarili; Perizia su immobile: può essere omessa se l importo del mutuo risulta inferiore a quello che risulta dal contratto; 5 anni La Banca di Credito Cooperativo di Fornacette aderisce all accordo europeo per il codice di comportamento volontario su informativa pre-contrattuale per i mutui ipotecari per la casa. La clientela può ritirare gratuitamente copia del predetto codice e del Prospetto Europeo Unico Standardizzato (ESIS) presso qualsiasi sportello della Banca. Rata mensile prevista per finanziamento di Euro : Durata 15 anni Durata 20 anni Durata 25 anni Durata 30 anni EUR 3M + 0,75 rata 8,35 I.S.C. 6 IRS 5 A + 0,70 rata 8,07 I.S.C. 5,44 EUR 3M + 0,85 rata 7,13 I.S.C. 6,11 IRS 5 A + 0,70 rata 6,77 I.S.C. 5,44 EUR. 3M + 0,95 rata 6,47 I.S.C. 6,21 IRS 5 A + 0,70 rata 6,03 I.S.C. 5,45 EUR. 3M + 1,05 rata 6,09 I.S.C. 6,32 IRS 5 A + 0,70 rata 5,56 I.S.C. 5,44 Media dell Euribor a tre mesi relativa al mese di agosto 2008, arrotondata allo 0,10 superiore: 5,1 Quotazione dell IRS a 15 anni del 1 giorno lavorativo del mese di settembre 08: 4,73; Quotazione dell IRS a 20 anni del 1 giorno lavorativo del mese di settembre 08: 4,74; I.S.C. (Indicatore Sintetico di Costo) e T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale) sono denominazioni differenti dello stesso parametro. Esso è l'indicatore del costo totale del finanziamento, espresso in punti percentuali e disciplinato dalla vigente normativa in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali. Nel calcolo, oltre agli interessi, sono ricomprese tutte le spese di carattere non opzionale, che la parte finanziata è tenuta a corrispondere. Esempio di applicazione della formula di calcolo del compenso nei casi di anticipata restituzione, totale o parziale, del finanziamento fondiario (delibera CICR 9/2/2000, atr. 40, comma 1, D.Lgs n. 385/93, come modificato dall art. 6 del D. Lgs. N. 342/99). CAPITALE ANTICIPATAMENTE RIMBORSATO: 1.000,00 COMMISSIONE: 2,00% = 20,00 (Sviluppo della formula: 1.000,00 x 2,00/100 = 20,00) TOTALE RIMBORSATO: 1.000, = 1.020,00
5 CLAUSOLE CONTRATTUALI: Di seguito sono riportate, in sintesi, le più significative clausole contrattuali recanti i principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il Cliente. Resta fermo il diritto del Cliente di ottenere dalla Banca copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula. La consegna della copia non impegna alla stipula del contratto. Erogazione del finanziamento. L erogazione del finanziamento avviene quando la parte mutuataria ha compiutamente eseguito i seguenti adempimenti: a) Perfezionamento dell iscrizione ipotecaria sui beni immobili costituiti in garanzia e della inesistenza di qualsiasi gravame e vincolo comunque pregiudizievole per l ipoteca stessa; b) che la situazione di proprietà, di libertà e di disponibilità, relativa ai beni oggetto della garanzia sia corrispondente a quella dichiarata nel contratto; c) della consegna alla Banca della polizza di assicurazione contro i danni da incendio, caduta del fulmine, scoppio del fabbricato compreso nella garanzia ipotecaria, vincolata a favore della banca per tutta la durata dell affidamento. d) che la Parte Mutuataria sia regolarmente intervenuta in contratto e sia nel pieno e libero godimento dei propri diritti sino a data successiva di dieci giorni a quella di pubblicazione delle formalità ipotecarie di cui alla precedente lettera a); La Parte mutuataria prende atto che, qualora non abbia esattamente provveduto nei termini indicati, agli adempimenti previsti dal presente articolo, la Banca potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto ed utilizzare il deposito suddetto per l estinzione del mutuo. Garanzia ipotecaria: l'ipoteca è iscritta per un valore pari al 200% del capitale erogato se trattasi di mutuo fondiario, oppure del 250% se trattasi di mutuo non fondiario, comprensiva di quota capitale e tre annate di interessi, anche di mora, per spese ed accessori oltre le spese giudiziarie ed extragiudiziarie di qualsiasi genere, alle quali la Banca dovesse andare incontro per la conservazione ed il realizzo del proprio credito che non trovassero collocazione ipotecaria ai sensi del primo comma dell art c.c. A garanzia del totale pagamento di tutto quanto dovuto alla Banca in dipendenza del mutuo concesso, ed anche quando fossero accordate dalla Banca stessa in qualsiasi tempo e forma dilazioni di pagamento la parte mutuataria concede ipoteca sulle proprietà descritte, nonché su tutte le adiacenze, pertinenze, accessioni, nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni e su tutto quanto sia comunque ritenuto gravabile ai sensi di legge e vi sia in seguito introdotto, nulla escluso o eccettuato. La parte concedente l ipoteca garantisce che i beni in parola sono di sua esclusiva proprietà e sono liberi da ipoteche, vincoli o pesi a favore di terzi, privilegi anche fiscali, nonché da trascrizioni pregiudizievoli. L eventuale erronea ed incompleta descrizione dei beni predetti non costituisce per la Parte concedente l ipoteca motivo di eccezione per la validità dell ipoteca stessa. La Parte concedente l ipoteca consente che la stessa venga iscritta a richiesta della Banca esonerando espressamente il competente Direttore dell Agenzia del Territorio Servizio Pubblicità Immobiliare da qualunque personale responsabilità in ordine alle relative formalità da espletarsi. Eventuale garanzia fideiussoria: a maggior garanzia del buon esito dell operazione, i garanti si costituiscono fideiussori solidali della parte mutuataria per l adempimento di qualsiasi obbligazione dipendente dal presente contratto e quindi per il soddisfacimento di ogni credito della Banca per capitale interessi e accessori di qualsiasi natura, nei limiti dell importo stabilito nell atto di fidejussione. La presente fideiussione è indipendente e in aggiunta di ogni altra garanzia che assista o che venisse ad assistere le obbligazioni assunte dalla parte mutuataria col presente atto; le obbligazioni derivanti dalla fideiussione stessa sono solidali ed indivisibili anche nei confronti degli aventi causa a qualsiasi titolo. Il fideiussore si impegna a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta, quanto la Banca medesima indicherà come dovutole dalla parte mutuataria, rinunciando egli al beneficio delle preventiva escussione di cui all art.1944 c.c. ed esonerando la Banca dall onere di agire entro i termini previsti dall art c. Clausola risolutiva: La Banca avrà diritto di risolvere immediatamente il contratto quando: a) risultasse in qualunque tempo che, senza il consenso scritto della Banca, sugli immobili ipotecati sono stati ceduti, vincolati o riscossi anticipatamente, oltre le normali scadenze brevi, canoni o frutti in genere non dichiarati nel presente contratto o che sia stata alterata la condizione giuridica degli immobili stessi anche con la costituzione di servitù passive o con la modifica o l aggravamento di quelle esistenti; b) la Parte Mutuataria e datrice d ipoteca avesse taciuto circa l esistenza di debiti, pesi, vincoli e cause di prelazioni afferenti gli immobili ipotecati; c) risultasse in qualunque tempo che la Parte Mutuataria non abbia assicurato o mantenuto assicurati gli immobili ipotecati nei modi e nei termini fissati dall art. 7 del Capitolato; d) le formalità ipotecarie per perfezionare le garanzie prestate non vengano adempiute nel termine di giorni novanta; e) la Parte Mutuataria non provveda al pagamento anche di una sola rata di rimborso, dopo 90 giorni dalla scadenza della rata medesima. Resta inteso che la Parte Mutuataria decadrà dal beneficio del termine qualora si verifichino le ipotesi previste dall art del c.c. Si conviene che sia nelle ipotesi di risoluzione che in quelle di decadenza dal beneficio del termine la Banca avrà diritto di pretendere l immediata restituzione del capitale dovuto, degli interessi, degli accessori e di tutte le eventuali spese, senza necessità di diffida o di costituzione in mora, né di alcun altro atto, agendo, se del caso, in via esecutiva mediante la copia esecutiva del
6 presente atto. Tutte le spese sostenute dalla Banca per il recupero dei crediti derivanti dal mutuo concesso con il presente atto, tanto giudiziali quanto stragiudiziali, ripetibili e non, saranno interamente a carico della Parte Mutuataria, così come qualsiasi altra spesa che la Banca dovesse, a suo insindacabile giudizio, sostenere per la tutela e la salvaguardia dei propri diritti. Interessi di mora: La Parte Mutuataria si obbliga inoltre a corrispondere alla Banca, su tutte le somme non pagate alle rispettive scadenze, a decorrere dal giorno della scadenza fino a quello dell effettivo pagamento, l interesse di mora nella misura del tasso contrattuale corrente, come sopra determinato, aumentato di 3,15 punti massimi. Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. Pagamento anticipato: La Parte Mutuataria può estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito previo versamento dell intero debito residuo in linea capitale o parte di esso, delle rate scadute e degli eventuali interessi di mora dovuti, degli interessi maturati sino al giorno dell estinzione e, nel caso non si tratti di mutuo da destinare all acquisto di porzione immobiliare per civile abitazione nella quale la parte mutuataria intenda stabilire la propria residenza, di una commissione del 2% (due per cento) calcolata sul capitale anticipatamente corrisposto, con importo minimo di 200,00= (duecento/00) secondo la formula esemplificativa indicata nella tabella delle condizioni economiche. Ogni versamento effettuato dalla Parte Mutuataria in conto capitale avrà per effetto di anticipare l ammortamento del prestito e verrà quindi imputato alle ultime rate, diminuendo il numero delle medesime oppure si può consentire che l importo dei versamenti venga imputato a diminuzione proporzionale dell importo di ciascuna delle rate di ammortamento successive, restando invariato il numero. L effetto di ogni versamento in conto capitale, comunque eseguito, sarà retrodatato al giorno della scadenza immediatamente precedente e la Parte Mutuataria dovrà corrispondere separatamente gli interessi relativi all importo del capitale restituito conteggiati dal giorno in cui retroagisce l effetto della restituzione a quello dell effettivo versamento. Spese e Variazioni contrattuali: tutte le spese del contratto e tutte le altre da questo dipendenti, comprese quelle relative alla copia esecutiva per la Banca ed alla copia che la stessa dovrà fornire alla Parte mutuataria, nonché quelle per tasse ed imposte, anche a titolo suppletivo, e di qualsiasi genere, saranno a carico della Parte Mutuataria. In caso di finanziamento di durata superiore a 20 anni saranno a carico della Parte Mutuataria le eventuali imposte e tutte le spese comunque sostenute dalla Banca per la rinnovazione dell ipoteca prima dello scadere del ventennio dalla data di iscrizione della stessa. La parte mutuataria riconosce inoltre che saranno a suo carico le commissioni e le spese per ogni servizio accessorio eventualmente richiesto durante la vita dell operazione (si veda la tabella delle condizioni economiche allegata all atto). La stessa Parte Mutuataria si obbliga a reintegrare la Banca dell onere sostenuto per il pagamento dell imposta di cui al D.P.R n. 601 e successive modificazioni; nonché, in caso di accertamento, al rimborso della maggiore imposta dovuta prevista dell art. 6 della tariffa allegata al D.L. 347/90, della legge 191 del 30/07/04, della Legge n. 257 del 19/10/04 e dall imposta di bollo di cui alla tariffa parte I allegata al D.P.R. 642/72. La Parte Mutuataria accorda specificamente alla Banca la facoltà di modificare le condizioni economiche che regolano il presente mutuo, rispettando, in caso di variazione in senso sfavorevole al cliente, le disposizioni relative alla trasparenza di cui agli artt del d.lgs 385/1993 e successive modifiche e integrazioni. Si precisa che le condizioni economiche mai potranno intendersi comprensive del tasso di interesse applicato al finanziamento, dei punti di maggiorazione e del criterio di indicizzazione sopra espresso. Entro sessanta giorni dalla comunicazione scritta delle eventuali variazioni, la Parte Mutuataria ha diritto di recedere ai sensi dell art. 118 del d.lgs.385/1993 e successive modifiche e integrazioni. La tabella dalla quale risultano le tariffe relative agli oneri e condizioni di natura economica della Parte Mutuataria in dipendenza del presente atto, sottoscritta dalle Parti e da me Notaio viene allegata con la lettera A, formandone parte integrante e sostanziale. Foro competente: Per ogni controversia potesse insorgere tra il Cliente e la Banca in dipendenza del rapporto regolamentato dal presente contratto, il foro competente è esclusivamente quello di Pisa. Qualora il Cliente rivesta la qualità del consumatore, ai sensi dell'art. 33 comma 2 lettera u) D.Lgs. 06/09/ Codice del Consumo - il foro esclusivamente competente è il foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.
7 Legenda delle principali nozioni dell operazione Spese di istruttoria Spese di perizia Commissione per chiusura della pratica Tasso di ingresso Tasso fisso Rata Preammortamento Ammortamento Parametro di indicizzazione ISC (presente sotto alla voce TAEG nel prospetto ESIS) Tasso variabile Tasso Misto: -tasso fisso i primi..mesi/anni -con opzione di passare a variabile Interessi di mora Spese per l'analisi di concedibilità Spese per l'accertamento del valore dell'immobile offerto in garanzia Commissione per la cancellazione dell'ipoteca e per la chiusura della pratica di finanziamento Tasso sul periodo di preammortamento, cioè per il periodo che va dal momento di erogazione del mutuo all'inizio dell'ammortamento dello stesso Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento Pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del mutuo, secondo cadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da: -una quota capitale (cioè una parte dell'importo prestato); -una quota interessi (quota interessi dovuta alla banca per il mutuo) Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi Processo di restituzione graduale del mutuo mediante il pagamento periodico di rate Indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale, secondo le modalità all uopo indicate. E un indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale sull'ammontare del prestito concesso. Nel calcolo dell'isc sono ricompresi: -il rimborso del capitale; -il pagamento degli interessi; -le spese di istruttoria; -di revisione del finanziamento; -di apertura e chiusura della pratica di credito; -le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate(se stabilite dal creditore); -le spese di assicurazione o garanzia, imposte dal creditore (intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito; -il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo (se necessaria per l'ottenimento del credito); -ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento. N.B. Indicare l'isc in relazione alla durata del finanziamento e alla diversa periodicità delle rate Il tasso di interesse che varia in relazione all'andamento di uno o più parametri di indicizzazione specificamente indicati nel contratto di mutuo. Il tasso di interesse può passare da fisso a variabile a scadenze determinate e a condizioni specificamente indicate nel contratto Interessi per il periodo di ritardato pagameneto delle rate Firma del cliente per integrale presa visione del Foglio Informativo. Dichiariamo che una copia del presente Foglio Informativo ci è stata da Voi consegnata. VISTO FILIALE DATA
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