Agricoltura ed energia rinnovabile: il quadro normativo
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- Gabriele Ottaviano Nicoletti
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2 Agricoltura ed energia rinnovabile: il quadro normativo A cura della Dott.ssa ROBERTA CIAVARINO _ INEA Campania La lotta ai cambiamenti climatici è profondamente interconnessa alla questione energetica, considerato che la produzione di energia da fonti fossili è una delle principali cause di emissione di gas serra e che in un economia mondiale globalizzata, la disponibilità di energia a basso costo vuole dire maggiore competitività sui mercati. La presa di coscienza della ineluttabilità dei cambiamenti in assenza di politiche comuni, inizia nel 1997 con la firma del Protocollo di Kyoto, da parte di più di 160 paesi. Il trattato, entrato in vigore il 16 febbraio 2005, prevede per i Paesi ratificanti, l impegno di riduzione dei gas serra del 5% rispetto al 1990 entro il Il conseguente avvio di un lungo processo negoziale, ha portato nel alla definizione di nuovi impegni post 2012, con la definizione dei seguenti obiettivi: mantenimento del riscaldamento globale sotto i 2 gradi Celsius e riduzione delle emissioni del 40% entro il A livello europeo il documento Due volte 20 per il L opportunità del cambiamento climatico per l Europa, formalizzato attraverso una Comunicazione della Commissione del Parlamento Europeo [COM(2008)30] contiene misure, poi successivamente approvate come Pacchetto Clima-Energia alla Conferenza di Poznań 2. Una road map che si sostanzia in tre obiettivi principali da raggiungere entro l anno 2020: riduzione delle emissioni di CO2 del 20% rispetto all anno 1990; raggiungimento di un livello minimo di copertura del fabbisogno energetico complessivo mediante FER pari almeno al 20%, comprensivo del 10% minimo da biocarburanti per il settore trasporti; aumento di risparmio energetico del 20%. Tali obiettivi sono stati ripresi e meglio declinati nella Direttiva CE 2009/28 3 Promozione dell'uso delle energie da fonti rinnovabili che ripartisce l obiettivo generale del 20% da fonte rinnovabile tra tutti gli Stati membri. La Commissione ha infatti fissato i singoli obiettivi nazionali tenendo conto della situazione economica e di fonti rinnovabili disponibili di ogni Stato (cd. Burden Sharing). Con l'italia è stata concordata una quota del 17% di energia da fonti energetiche rinnovabili (FER) da raggiungere entro il Tali obiettivi sono vincolanti per gli Stato membri. La direttiva inoltre impone ad ogni Stato di adottare un Piano di azione nazionale per l'energia da fonti rinnovabili. L Italia nel giugno 2010 ha approvato il suo definendo così gli obiettivi strategici da traguardare. Gli incentivi in Italia I sistemi di incentivazione adottati in Italia sono principalmente 2: Feed- in Tariff Viene incentivata direttamente l energia prodotta, che viene interamente ritirata ad un valore superiore a quello di mercato, comprensivo, appunto, della quota di incentivo. 1 Con la conferenza delle parti (COP 16) a Cancun, Messico. 2 Dicembre Pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'unione Europea il 5 giugno 2009, L140, p
3 Quota system - designazione di un soggetto sul quale è posto in capo un obbligo di immissione in rete di un determinato quantitativo di energia rinnovabile. Tale obbligo può essere ottemperato o attraverso la produzione diretta del quantitativo di energia richiesto, o tramite l acquisto di crediti (certificati verdi) corrispondenti alla produzione della quota equivalente di energia rinnovabile da parte di soggetti terzi. Il decreto legislativo 79/99 ha consentito lo sviluppo dell attuale regime di incentivazione delle Fonti di energia rinnovabile (FER) basato su criteri di mercato: lo scambio dei certificati verdi. Tale meccanismo deriva dall obbligo, per i soggetti produttori o importatori di energia elettrica, di immettere nella rete nazionale una certa percentuale di energia da impianti alimentati da FER. Chi non è in grado di ottemperare può acquistare certificati verdi per integrare la propria quota. Un certificato verde, oggi corrispondente alla produzione di 1 MWh di energia da fonte rinnovabile, è un vero e proprio titolo scambiabile su un apposito mercato. Il prezzo dei CV si forma attraverso la libera contrattazione tra gli operatori, la quale può avvenire bilateralmente o nel mercato organizzato dal Gestore dei mercati energetici (GME). Il prezzo al quale il Gestore dei servizi energetici (GSE) emette i CV è detto prezzo di riferimento, il quale come stabilito dalla finanziaria 2008, è pari alla differenza tra un valore fisso di 180 /MWh ed il valore medio annuo del prezzo di cessione dell energia elettrica nell anno precedente. Valore 2011 = 113,1 /MWh L incertezza del mercato di scambio viene compensata dall obbligo per il GSE di ritirare i CV in scadenza, garantendo un prezzo minimo. Da questo sistema esulano gli impianti solari fotovoltaici per i quali il meccanismo incentivante denominato Conto Energia appartiene alla logica del feed-in tariff, cioè il metodo che remunera contemporaneamente l energia immessa in rete ed il sostegno. Appartenente allo stesso meccanismo è la tariffa omnicomprensiva, dedicata agli impianti FER di piccola taglia (< 1 MW e < 200 per l eolico) non fotovoltaici. Il decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011 Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, ha apportato rilevanti modifiche al sistema degli incentivi come sopra delineato. Essenzialmente dopo un periodo transitorio ( ) viene smantellato il sistema di attribuzione dei certificati verdi e sostituito con altri sistemi di incentivazione. Lo stesso conto energia (fotovoltaico) subisce pesanti decurtazioni negli anni, fino ad annullarsi (almeno per i grandi impianti) con l ottenimento della cd. grid parity, cioè la parità economica tra elettricità fotovoltaica e quella proveniente da fonte tradizionale immessa in rete. La tariffa omnicomprensiva resta uguale per il periodo di diritto per impianti entrati in esercizio entro il Il decreto enuncia dei principi di base attraverso i quali verranno distinti gli incentivi: fotovoltaico - Incentivi superiori per gli impianti ad alta concentrazione che tengano conto del maggior rapporto tra energia prodotta e superficie utilizzata; biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili - incentivo tiene conto della tracciabilità e della provenienza della materia prima, nonché dell esigenza di destinare prioritariamente: le biomasse legnose trattate per via esclusivamente meccanica all utilizzo termico; i bioliquidi sostenibili all utilizzo per i trasporti; il biometano all immissione nella rete del gas naturale e all utilizzo nei trasporti. biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili - in aggiunta l incentivo è finalizzato a promuovere: l uso efficiente di rifiuti e sottoprodotti, di biogas da reflui zootecnici o da sottoprodotti delle attività agricole, agro-alimentari, agroindustriali, di allevamento e forestali, di prodotti
4 ottenuti da coltivazioni dedicate non alimentari, nonché di biomasse e bioliquidi sostenibili e biogas da filiere corte, contratti quadro e da intese di filiera; la realizzazione di impianti operanti in cogenerazione; la realizzazione e l esercizio, da parte di imprenditori agricoli, di impianti alimentati da biomasse e biogas asserviti alle attività agricole, in particolare di micro e minicogenerazione, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato. I nuovi impianti entrati in esercizio dopo il 31/12/2012 (tranne fotovoltaico) potranno usufruire di incentivi diversificati per fonte e scaglioni di potenza, mentre per impianti superiori a certe potenze nominali (da stabilirsi con decreto) gli incentivi verranno attribuiti tramite aste al ribasso organizzate dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE). Conto Energia - (Solare) Il Quarto Conto Energia (D.M. 5 maggio 2011) Possono usufruire degli incentivi definiti nel provvedimento tutti gli impianti, di potenza non inferiore a 1 kw, che entrano in esercizio dopo il 31/05/2011 e fino al 31/12/2016 a seguito di interventi di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento, appartenenti alle seguenti categorie specifiche: Fotovoltaico (FTV) FTV integrato innovativo Fotovoltaico a concentrazione FTV innovazione tecnologica Modalità e caratteristiche di incentivazione degli impianti fotovoltaici ai sensi del Titolo II del DM 05/05/11, Piccoli Impianti,Grandi Impianti e Tariffe Norme e descrizione degli impianti fotovoltaici e modalità di accesso alle tariffe ai sensi del Titolo III del DM 05/05/11 Regole per l'incentivazione degli impianti CPV destinate a persone giuridiche e soggetti pubblici, ai sensi del Titolo IV del DM 05/05/11 Con un successivo provvedimento si definiranno i requisiti tecnici e le tariffe degli impianti FTV con innovazione tecnologica (prossima pubblicazione) FTV - Il DM del 05/05/2011 definisce una classificazione semplificata degli impianti fotovoltaici, prevedendo la distinzione tariffaria tra due sole tipologie di intervento: gli impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici, installati seguendo particolari modalità di posizionamento indicate nell Allegato 2 del Decreto; gli altri impianti fotovoltaici, ovvero tutti gli impianti fotovoltaici non ricadenti nella precedente tipologia ivi inclusi gli impianti a terra. Il Decreto prevede, inoltre, la distinzione tra Grandi Impianti 4 per i quali l ammissione alle tariffe incentivanti passa attraverso l iscrizione a un apposito registro informatico gestito dal GSE e Piccoli Impianti 5. 4 I Grandi Impianti sono gli impianti fotovoltaici diversi dai Piccoli Impianti ovvero: impianti fotovoltaici di potenza superiore a 1 MW realizzati su edifici; impianti di potenza superiore a 200 kw non realizzati su edifici;
5 Gli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio a partire dal 1 gennaio 2012 i cui Soggetti Responsabili sono persone fisiche, persone giuridiche, soggetti pubblici o condomini di unità immobiliari ovvero di edifici, hanno diritto a una tariffa incentivante articolata secondo i valori riportati nella Tabella A decorrere dal primo semestre 2013 le tariffe assumono valore onnicomprensivo sull energia immessa nel sistema elettrico, sulla quota di energia autoconsumata è attribuita una tariffa specifica (come indicato nelle Regole Tecniche). Per gli impianti fotovoltaici collocati in aree agricole il decreto 28/2011 prevede art. 10 comma 4 che l accesso agli incentivi statali è concesso solo se: a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a due chilometri (l uno dall altro); b) non sia destinato all'installazione degli impianti più del 10% della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente. I limiti non si applicano ai terreni abbandonati da almeno cinque anni. impianti, non su edificio, di potenza inferiore a 200 kw che non operano in scambio sul posto. Sono, infine, esclusi dalla definizione di Grande Impianto gli impianti fotovoltaici di potenza qualsiasi realizzati su edifici ed aree delle amministrazioni pubbliche di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165 del Per Piccoli Impianti fotovoltaici si intendono gli impianti fotovoltaici realizzati con una delle seguenti caratteristiche: gli impianti installati su edifici con una potenza non superiore a 1000 kw; gli altri impianti fotovoltaici con una potenza non superiore a 200 kw e operanti in regime di scambio sul posto; ogni tipo di impianto fotovoltaico di potenza qualsiasi realizzato su edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001.
6 Sistema degli incentivi alla elettricità prodotta a partire da Fonti di energia rinnovabile. Prima e dopo il D. Lgs. 28/2011 Il sistema degli incentivi in Italia prevede sostegni differenziati per tipologia di fonte rinnovabile. In particolare gli impianti entrati in esercizio a partire dal 2008 usufruiscono del regime di incentivi sintetizzato nella parte sinistra del box. Il decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011 Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, ha apportato rilevanti modifiche. In particolare è previsto un periodo transitorio (2012/2015) in cui i Certificati Verdi avranno valore progressivamente decrescente e verrà a mancare l obbligo di acquisto degli stessi da parte dei produttori/importatori di energia da fonte fossile e l obbligo di ritiro (alla scadenza del titolo) da parte del Gestore dei servizi energetici (GSE). Per gli impianti entrati in esercizio a partire dal 1 gennaio 2013 (1 giugno 2011 per il fotovoltaico) si applicano i regimi sintetizzati nella sezione destra del box Regimi ante D.Lgs 28/2011 Modifiche al sistema ex D.Lgs 28/2011 Certificati verdi Titoli rilasciati dal Gestore dei servizi energetici (GSE) a cui ha diritto il produttore di energia elettrica da fonte rinnovabile (tranne fotovoltaico). Nel caso di energia prodotta a partire da biomassa e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta (L.222/07) oppure biomasse e biogas alimentanti in impianti di cogenerazione ad alto rendimento, con riutilizzo dell energia termica in ambito agricolo, il valore del CV viene moltiplicato per un coefficiente pari a 1,80. Il valore viene stabilito in base alla legge. Oltre al CV il produttore ha diritto al guadagno derivante dalla vendita dell energia. Ciascun Certificato Verde, corrisponde a 1 MWh di energia rinnovabile prodotta (legge 244/07) ed ha validità triennale. Durata incentivo: max 15 anni Il CV è cumulabile con gli incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata non eccedenti il 40% del costo dell investimento, solo nel caso di impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ottenuti nell ambito di intese di filiera, contratti quadro o filiera corta. Cumulabilità Il CV si riduce di valore e sarà progressivamente sostituito con incentivi diversificati per tipologia di fonte e scaglione di potenza: impianti da un minimo di potenza x (diversificato per fonte) fino ad un limite non inferiore a 5 MW di potenza (diversificato per fonte) potranno usufruire di incentivi per scaglioni di potenza (da stabilirsi con decreto) gli impianti superiori ai limiti stabiliti nel precedente punto potranno partecipare ad aste al ribasso per l assegnazione degli incentivi. Per gli impianti che non usufruiscono di incentivi saranno definiti prezzi minimi garantiti/integrazioni di ricavi Durata incentivo: non specificata 1) con fondi di garanzia e fondi di rotazione; 2) con altri incentivi pubblici non eccedenti il: 40 % del costo dell'investimento 200 kw 30 % nel caso di impianti >200 kw 1 MW 20 % nel caso di impianti >1 MW 10 MW
7 3) Impianti biomassa biogas e bioliquidi sostenibili 1 MW se di proprietà o gestiti in connessione con aziende agricole cumulabilità fino al max 40% tra CV e altri finanziamenti pubblici (in conto capitale o in conto interessi); 4) Impianti >5 MW = cumulabilità tra CV con detassazione per investimenti 5) Impianti cogenerativi e trigenerativi alimentati da biomasse e biogas (da filiera corta entro un raggio di 70 km, contratti quadro, intese di filiera) max 40%. Tariffa omnicomprensiva Tariffa fissa che comprende incentivo e prezzo per l energia netta immessa in rete. La tariffa è diversificata per le diverse tipologie di Fonti rinnovabili. Riguarda impianti <1 MW (<200kW per l eolico) e può essere richiesta dal produttore in alternativa al CV. Il solare fotovoltaico non può usufruirne. Viene erogata dal GSE. La TO è cumulabile con gli incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata non eccedenti il 40% del costo dell investimento ottenuti per gli impianti di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali, alimentati dalle biomasse di origine agricola. Durata incentivo: max 15 anni Il cd Terzo Conto Energia (DM 6/8/2010) segue i decreti del 28/07/2005, 06/02/2006 (Primo Conto Energia) e 19/02/2007 (Secondo Conto Energia). L incentivo riguarda l energia elettrica immessa in rete ed è differenziato per tipologia di impianto, scaglioni di potenza e per anno di entrata in esercizio, con un limite di potenza incentivabile (a livello nazionale). Gli impianti devono avere una potenza non inferiore ad 1 kw. Sono previsti premi aggiuntivi Durata: 20 anni Il Conto energia è cumulabile esclusivamente con i seguenti contributi pubblici: Contributi in conto capitale entro il 30% del costo di investimento per: impianti fino a 3 kw onlus e altri edifici pubblici diversi da quelli specificati in seguito aree oggetto di intervento di bonifica impianti fotovoltaici integrati con soluzioni innovative e a concentrazione. Cumulabilità Resta uguale per il periodo di diritto per impianti entrati in esercizio entro il (vale anche per il Coefficiente moltiplicativo) Durata incentivo: max 15 anni Conto energia Tariffa incentivante per il Solare fotovoltaico. Cumulabilità Quarto Conto energia (decreto ministeriale del 5 maggio 2011) Il decreto delinea un sistema basato su incentivi differenziati per tipologia di impianto, scaglioni di potenza ed obiettivi di progressione temporale della potenza installata. Sono inoltre previsti premi aggiuntivi. Durata : 20 anni. Cambia la definizione di piccoli impianti: fino a 1 MW se installati su edifici; fino a 200 kw con regime di scambio sul posto; qualsiasi potenza su edifici ed aree della P.A. Tetto di spesa su grandi impianti: 300 milioni di euro per il 2011, 150 per il primo semestre del 2012 e 130 per il secondo semestre del 2012 D.M. 5 maggio 2011 art.5 a) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su edifici aventi potenza nominale non superiore a 20 kw; s realizzati su edifici pubblici (tranne lett.b) o edifici di onlus; realizzati su aree oggetto di interventi di bonifica, ubicate all interno di siti
8 Contributi in conto capitale entro il 60% del costo di investimento per: scuole ospedali sedi amministrative. Durata incentivo: max 15 anni contaminati integrati con caratteristiche innovative a concentrazione b) contributi in conto capitale fino al 60% del costo di investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su scuole, strutture sanitarie, militari,penitenziarie o di enti locali c) finanziamenti a tasso agevolato (legge 27 dicembre 2006, n. 296); d) benefici conseguenti all accesso a fondi di garanzia e di rotazione istituiti da enti locali o regioni e province autonome. Dal 1 gennaio 2013 cumulabilità come prevista dall art. 26 del decreto 28/2011
9 Iter Autorizzativo D.lgs. n 387/03 "Impianti di Produzione di Energia Elettrica Alimentati da F.E.R " A cura del Dr. GIOVANNI PARIBELLO _ Scienze e Tecnologie per l'ambiente ed il Territorio _INEA Campania
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