Rapporti economici e commerciali con paesi black list novità ed approfondimenti

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1 Marco Bargagli (Dottore in economia e giurisprudenza, esperto di fiscalità internazionale) Rapporti economici e commerciali con paesi black list novità ed approfondimenti 1

2 Normativa di riferimento L art. 110, co. 10, 11 e 12 e 12-bis, D.P.R. 917/1986, contiene la disciplina sostanziale di riferimento relativa alla deducibilità dei costi sostenuti per acquisti da fornitori residenti in Paesi non appartenenti all Unione europea, aventi un regime fiscale privilegiato (cd. paradisi fiscali). In linea di principio la disposizione prevede che non sono ammessi in deduzione dal reddito d impresa le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in paradisi fiscali che non consentono un adeguato scambio di informazioni (criterio principale per includere il fornitore nella black-list). 2

3 Legge di stabilità: le novità La Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014), ha modificato i criteri per l individuazione dei paradisi fiscali ai fini dell applicazione dell indeducibilità dei costi ex art. 110, co bis, D.P.R. 917/1986. La medesima Legge di stabilità (art. 1, co. 678) ha infatti previsto che l unico criterio rilevante ai fini della black list sulla indeducibilità dei costi relativi a transazioni effettuate con giurisdizioni estere sia la mancanza di un adeguato scambio di informazioni con l Italia. È stato quindi eliminato il criterio relativo al livello adeguato di tassazione. 3

4 I nuovi decreti black list Di conseguenza il Ministro dell Economia e delle Finanze il 30 marzo 2015 ha firmato due decreti che modificano gli elenchi black list vigenti in materia di indeducibilità dei costi ex art. 110, comma 10 e ss., TUIR (D.M. 23/01/2002) e in relazione alle disposizioni riguardanti le imprese estere controllate (CFC) di cui all art. 167, TUIR (D.M. 21/11/2001). In base al nuovo decreto è stata riscritta la black list sulla indeducibilità dei costi mantenendo nell elenco 46 Paesi e giurisdizioni che ancora oggi non consentono un adeguato livello di scambio di informazioni, eliminandone 21. 4

5 I nuovi decreti black list Sono infatti stati cancellati dalla black list 21 Paesi e giurisdizioni con i quali è in vigore un accordo bilaterale (Convenzione contro le doppie imposizioni oppure TIEA - Tax Information Exchange Agreement) o accordo multilaterale (Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale OCSE/Consiglio d Europa) che consente un adeguato scambio di informazioni in materia fiscale. 5

6 I nuovi decreti black list [Stati cancellati: Alderney (Isole del Canale), Anguilla, ex Antille Olandesi, Aruba, Belize, Bermuda, Costarica, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Gibilterra, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Isola di Man, Isole Cayman, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Jersey (Isole del Canale), Malesia, Mauritius, Montserrat, Singapore]. 6

7 I nuovi decreti black list La Svizzera esce dalla black list dal 2017: l'italia ha infatti firmato con la Svizzera l'accordo che prevede la fine del segreto bancario modificando l attuale Convenzione sulla doppia imposizione Italia - Svizzera adeguandola agli standard dell Ocse, con effetto dal Solo dopo questa data il fisco italiano potrà richiedere informazioni bancarie in riferimento ai cittadini italiani che hanno avuto rapporti con le banche svizzere (le informazioni però non riguarderanno il periodo ). 7

8 Ambito soggettivo La valutazione circa la deducibilità dei costi sostenuti, riguarda i seguenti soggetti residenti in Italia: le società di capitali e gli enti commerciali, ovvero tutti i soggetti indicati nell art. 73, co. 1, lett. a) e b), D.P.R. n. 917/1976; le società di persone; le imprese individuali; gli enti non commerciali, qualora conseguano redditi di impresa; le stabili organizzazioni in Italia di società ed enti non residenti. 8

9 Ambito soggettivo Art. 110, co. 12, TUIR: le norme relative all indeducibilità dei costi black list, non si applicano alle operazioni intercorse con soggetti esteri non residenti in Italia nei confronti dei quali risultano applicabili gli artt. 167 o 168, TUIR, concernenti le disposizioni in materia di imprese estere partecipate (la cd. CFC legislation). 9

10 Ambito soggettivo La valutazione circa la deducibilità dei costi : riguarda anche le prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati e territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale (art. 110, co. 12-bis, TUIR); non opera, invece, per i professionisti domiciliati in Stati dell Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato Decreto Ministeriale. 10

11 Ambito oggettivo Per effetto della disposizione contenuta nell art. 110, co. 10, TUIR, in linea di principio non sono deducibili, dal reddito d impresa, i seguenti costi: spese relative a transazioni economiche e commerciali, (ovvero gli acquisti di beni e/o servizi dal fornitore estero); ogni altro componente negativo di reddito (es. le svalutazioni; le perdite su crediti; gli ammortamenti; gli interessi e altri oneri finanziari derivanti da transazioni aventi causa finanziaria, le minusvalenze su cespiti ammortizzabili). 11

12 Le condizioni esimenti L art. 110, co. 11, D.P.R. 917/1986, consente al contribuente di disapplicare il regime di indeducibilità sancito da comma 10. Infatti, la disciplina dell indeducibilità dei costi black list non si rende applicabile quando le imprese residenti in Italia, ai sensi del successivo comma 11 dell art. 110, D.P.R. 917/1986, forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. 12

13 La prima esimente Esercizio di un attività commerciale effettiva da parte del fornitore estero L Agenzia delle Entrate, con la R.M. 16/03/2004, n. 46/E, ha indicato, a titolo esemplificativo, una serie di dati e documenti ritenuti idonei a dimostrare l esercizio dell attività commerciale. Occorrerà quindi acquisire i seguenti documenti relativi al fornitore estero: il bilancio; l atto costitutivo; un prospetto descrittivo dell attività esercitata; 13

14 La prima esimente i contratti di locazione degli immobili utilizzati come sede degli uffici e dell attività; la copia delle fatture delle utenze elettriche e telefoniche; i contratti di lavoro dei dipendenti, con indicate anche le mansioni svolte; i conti correnti bancari della società estera; copia dei contratti di assicurazione relativi ai dipendenti ed agli uffici; le autorizzazioni sanitarie ed amministrative relative all attività esercitata ed all utilizzo dei locali. 14

15 La seconda esimente Effettivo interesse economico L effettivo interesse economico deve riferirsi ad un apprezzabilità economico-gestionale dell operazione considerata nel suo complesso e, conseguentemente, il comportamento adottato dall impresa italiana deve risultare vantaggioso sotto il profilo imprenditoriale. A titolo esemplificativo, per valorizzare l interesse economico dell operazione, il contribuente potrà dimostrare: che i prezzi praticati dal fornitore sono particolarmente vantaggiosi; l alta qualità delle merci acquistate; 15

16 La seconda esimente che gli articoli o materiali acquistati, vengono prodotti o commercializzati solo da quel fornitore, che ad esempio ne detiene l esclusiva; le vantaggiose dilazioni di pagamento concesse dal fornitore; la puntualità della consegna della merce da parte del vettore incaricato. 16

17 Concreta effettuazione A prescindere dalla rilevanza delle due esimenti sopra indicate, alternative tra di loro, il contribuente dovrà dimostrare che l operazione commerciale posta in essere, abbia avuto concreta esecuzione. Pertanto l impresa residente in Italia, per esempio, avrà cura di esibire agli ispettori del fisco: la copia delle fatture; la copia della documentazione doganale che certifichi l ingresso delle merci sul territorio dello Stato italiano; eventuali documenti relativi al soggetto che ha curato il trasporto o l importazione della merce (vettori, spedizionieri); 17

18 Concreta effettuazione copia della documentazione bancaria che certifichi l avvenuto pagamento della transazione commerciale (distinte bancarie del bonifico, ricevute internet banking ecc...). 18

19 Recenti novità Importanti proposte di modifica sono state introdotte dalle autorità di governo con lo schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l internazionalizzazione delle imprese. La prima esimente, fondata sulla prova dell effettiva attività economica del soggetto black list ha sempre evidenziato rilevanti difficoltà pratiche in quanto il fornitore estero non è in grado di esibire i documenti comprovanti lo svolgimento di un effettiva attività economica e commerciale del medesimo fornitore. 19

20 Recenti novità La modifica normativa propone di abrogare la prima esimente, riconoscendo, in ogni caso, la deducibilità dei costi black list entro il limite del valore normale di beni e servizi acquistati in base a operazioni che hanno avuto concreta esecuzione (transfer price ex art. 110, co. 7, TUIR). Il contribuente potrà, inoltre, dedurre i suddetti costi oltre il limite del valore normale, qualora dimostri l effettivo interesse economico e la concreta esecuzione delle operazioni. 20

21 Esimenti: esame della giurisprudenza Unico MAP 2015 Commissione Tributaria Regionale Marche, Sez. III, Sentenza n. 5, 22/06/2010 La società, in sede di ricorso, ha ampiamente dimostrato che ha perseguito un effettivo interesse economico, precisando qual è l'oggetto dell'impresa, le peculiarità delle proprie produzioni, la tipologia dei clienti fornitori che richiedono prodotti con specifici componenti, da loro stessi testati ed omologati, da reperire obbligatoriamente su ben determinati Paesi. 21

22 Esimenti: esame della giurisprudenza Unico MAP 2015 Commissione Tributaria Regionale Lombardia, Sentenza n. 175, 14/11/2011 La documentazione prodotta in sede di contraddittorio e quella allegata al ricorso è sufficiente a fornire la prova prevista dal comma 11, art. 10, D.P.R. 917/1986 e, cioè, dell effettiva attività commerciale esercitata dalle fornitrici svizzere, del loro assoggettamento a normale tassazione, dell effettivo interesse economico della società residente e, infine, della concreta esecuzione delle operazioni di acquisto delle materie prime commercializzate dalla società contribuente. 22

23 Esimenti: esame della giurisprudenza Unico MAP 2015 Commissione Tributaria Regionale Lombardia, Sez. XXXV, Sentenza n. 138, 08/11/2012 L effettivo interesse economico è idoneo a superare la presunzione di indeducibilità dei relativi costi (art. 110, co. 10 e 11, TUIR), se il contribuente prova: di essere riuscito ad ottenere costi più bassi trattando con la società black list, rispetto ad altri contraenti, anche italiani, anche con riferimento alla borsa metalli; di essere riuscito a realizzare un utile superiore a quello medio; 23

24 Esimenti: esame della giurisprudenza Unico MAP 2015 di aver adottato una formula contrattuale comprensiva del trasporto; di aver calibrato l operazione, atteso che maggiori acquisti avrebbero comportato la lievitazione dei costi a fronte di un mercato scarno. 24

25 Esimenti: esame della giurisprudenza Unico MAP 2015 Sentenza n. 294 del 13/12/2012 Commissione Tributaria Provinciale Milano, Sez. V In assenza di alternative l'amministrazione non può valutare l'interesse economico di un'impresa che si avvale di prestazioni di aziende residenti in un paese black list. La società evidenziava come la convenienza derivava dalla necessità di acquisire quel prodotto o servizio in un determinato paese black list, in quanto le alternative erano o di compiere quelle operazioni in quel modo ovvero di non effettuarle affatto. 25

26 Esimenti: esame della giurisprudenza Unico MAP 2015 Commissione Tributaria Provinciale Milano, Sez. V, Sentenza n. 294, 13/12/2012. Appare evidente che, nel caso in cui l'operazione sia stata effettuata senza alcuna possibilità di alternatività nella scelta imprenditoriale è assurdo ed impossibile andare a ricercare un interesse economico nel compierla, dal momento che tale transazione o viene compiuta in quel modo o non viene compiuta affatto. L'interesse economico si ravvisa, altresì, nella constatazione che i costi sostenuti sono stati (ri)addebitati alle società clienti, pertanto si tratta di operazioni utili a produrre profitto. 26

27 Esimenti: esame della giurisprudenza Unico MAP 2015 Commissione Tributaria Regionale Piemonte, Sez. I, Sentenza n. 91, 13/12/2012 la società localizzata in un Paese black list fornisce anche concorrenti della società acquirente a livello mondiale; non esistono altre società in Italia che producono lo stesso tipo di prodotto e, quindi, non sarebbe possibile reperire un campione di paragone con altre imprese di outsourcing italiane da cui omissis avrebbe potuto acquistare i beni oggetto della ripresa a tassazione; 27

28 Esimenti: esame della giurisprudenza Unico MAP 2015 l'interesse economico deve spostarsi sull'interesse economico oggettivo della società, vale a dire sui margini ricavati dall'acquisto e dalla successiva vendita dei prodotti, che evidenziano margini profittevoli da parte della società acquirente. 28

29 Esimenti: esame della giurisprudenza Unico MAP 2015 Cassazione, Sentenza 16/01/2013, n , depositata in data 08/05/2013 Il giudice di legittimità ha ritenuto che le operazioni in esame erano rispondenti ad un effettivo interesse economico, intendendo per tale "non solo prezzi competitivi delle merci acquistate, ma anche puntualità nelle forniture e serietà del fornitore in genere". 29

30 Esimenti: esame della giurisprudenza Unico MAP 2015 Commissione Tributaria Regionale Lombardia, Sez. XXII, Sentenza n. 33, 22/03/2013 Il giudice tributario ha osservato che: tenuto conto che la società, seppur in modo esemplificativo, ha documentato che le operazioni stipulate con i fornitori stranieri, situati in paesi black list, rispondevano ad un effettivo e reale interesse economico in quanto l'imprenditore compra la merce dove costa di meno, e in tal modo, la società ha dato la prova che ha acquistato la merce nel luogo dove gli stessi acquisti rispondono ad un effettivo interesse economico. 30

31 Esimenti: esame della giurisprudenza Unico MAP 2015 Risulta pacifico, e nel pieno rispetto dei più elementari principi di economia che, l'imprenditore stesso, mettendo a confronto il prezzo praticato da più fornitori e nelle grandi aziende come quella in esame, l'ufficio acquisti si approvvigiona di merce, a parità di qualità e di altri requisiti, quali ad esempio, consegna e problemi logistici, condizioni di pagamento ed altro ancora, presso il fornitore meno caro e, tante volte riesce a spuntare ulteriore sconto sul prezzo per la quantità ordinata. 31

32 Obblighi dichiarativi: esame della giurisprudenza Unico MAP 2015 Commissione Tributaria Provinciale di Varese, sez. XII, 19 febbraio 2014, n. 104 (Niente sanzioni se la società invia la dichiarazione integrativa) I giudici di primo grado hanno affermato che la presentazione della dichiarazione integrativa, anche dopo l avvio di accessi, ispezioni o verifiche, non determina l irrogazione delle sanzioni, in quanto, in tale circostanza, il comportamento del contribuente si traduce in una semplice violazione formale, priva di effetti pregiudizievoli per l Erario. 32

33 Gli obblighi dichiarativi Oltre che valutare la rilevanza delle esimenti che consentono la piena deduzione dei costi e delle spese sostenute, gli elementi negativi di reddito sostenuti vanno, comunque, indicati nella dichiarazione tra le variazioni fiscali del quadro RF nel rigo: spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, come previsto dall art. 110, co. 11, u.p., D.P.R. 917/

34 Obblighi dichiarativi Modello Unico 2015 redditi 2014 Variazione in aumento (co. 10) Variazione in diminuzione (co. 11) Società di capitali RF29 RF52 Persone Fisiche impresa in contabilità ordinaria RF29 RF52 Persone fisiche impresa in contabilità semplificata Unico società di persone impresa in contabilità ordinaria Unico società di persone impresa in contabilità semplificata RF29 RG21 RF52 RG21

35 Sanzioni obblighi dichiarativi L art. 1, co. 302, L. 296/2006 (Finanziaria per il 2007), ha introdotto il co. 3-bis, art. 8, D.Lgs. 471/1997, che disciplina gli aspetti sanzionatori. In particolare, la norma prevede che in caso di mancata indicazione in dichiarazione dei componenti negativi di reddito per operazioni con fornitori residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, si rende applicabile la sanzione amministrativa pari al 10% dell importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di 500 ed un massimo di

36 Sanzioni obblighi dichiarativi Quindi, anche se i costi sono ritenuti deducibili per effetto delle esimenti previste dalla legge, la mera mancata indicazione delle spese sostenute fa scattare la sanzione amministrativa sopra indicata. 36

37 Particolari operazioni Circolare 20/09/2012, n. 35/E Minusvalenze realizzate per effetto del trasferimento di beni ammortizzabili acquistati da soggetti black list Il riferimento all indeducibilità dei componenti negativi collegati ad operazioni poste in essere con soggetti cd. black list riguarda sia gli elementi reddituali derivanti direttamente dalle transazioni (quale il costo di acquisto di beni e servizi) sia i componenti negativi, derivanti in modo indiretto da tali operazioni (quali, ad esempio, gli ammortamenti, le svalutazioni, le perdite, le minusvalenze e ogni altro componente negativo derivante da operazioni intercorse con soggetti black list). 37

38 Particolari operazioni Circolare 20/09/2012, n. 35/E Deducibilità delle perdite su crediti Le perdite su crediti vantati verso soggetti localizzati in paradisi fiscali non sono ammesse in deduzione quali componenti negativi di reddito ai sensi dell art. 110, co. 10, TUIR, a meno che l impresa residente, interessata alla deduzione di dette perdite, dimostri che il debitore (impresa estera) svolge prevalentemente un attività commerciale effettiva, ovvero che l operazione da cui derivava il credito, successivamente trasformatasi in perdita, risponde a un effettivo interesse economico e che la stessa ha avuto concreta esecuzione. 38

39 Particolari operazioni Circolare 20/09/2012, n. 35/E Transazioni finanziarie L Agenzia delle Entrate ha precisato che rientrano nel campo di applicazione dell art. 110, co. 10, TUIR, non solo i componenti negativi derivanti da transazioni commerciali, come peraltro chiarito al par. 9.2, della Circolare n. 51/E/2010, ma anche i componenti negativi, quali interessi ed oneri finanziari assimilati, derivanti da transazioni aventi causa finanziaria. 39

40 Clausola di non discriminazione Il modello di convenzione OCSE contiene la cd. clausola di «non discriminazione» in materia fiscale In particolare, le convenzioni internazionali (art. 24) stipulata tra l Italia e i vari paesi, compresi alcuni paradisi fiscali, prevede che: «fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'art.9, del paragrafo 6 dell'art.11 o del paragrafo 4 dell'art.12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagate ad un residente del primo Stato». 40

41 Clausola di non discriminazione Quindi, se un impresa italiana intrattiene rapporti economici e commerciali con un soggetto domiciliato fiscalmente in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata, relativo al pagamento di interessi, canoni e altre spese, questi devono essere considerati deducibili con gli stessi criteri di deducibilità applicabili nel caso il pagamento fosse stato corrisposto ad altra impresa residente nel territorio italiano. 41

42 Clausola di non discriminazione Contrariamente, si creerebbe una violazione del principio di non discriminazione, contenuto proprio nella convenzione internazionale contro le doppie imposizioni sui redditi, in quanto non verrebbe riconosciuta la deducibilità di un onere ad un'impresa per il fatto di aver corrisposto una somma ad un'impresa non residente, mentre il corrispondente onere, sarebbe stato deducibile se corrisposto ad un soggetto residente nello stesso Stato. 42

43 Clausola di salvaguardia antielusiva Unico MAP 2015 Tuttavia, alcune convenzioni, nell ambito delle istruzioni fornite al Commentario del Modello OCSE, in deroga alla clausola di non discriminazione, prevedono che «[ ] È tuttavia lasciata agli Stati contraenti la possibilità di modificare questa disposizione nelle convenzioni bilaterali per evitarne l uso per finalità elusive». In particolare, tale previsione è stata recepita nel modello Ocse mediante l introduzione, nella stessa convenzione internazionale, di clausole di salvaguardia del tipo: «Tuttavia, le disposizioni dei paragrafi precedenti del presente Articolo non pregiudicano l applicazione delle disposizioni interne per prevenire l evasione e l elusione fiscale». 43

44 Clausola di salvaguardia antielusiva Unico MAP 2015 N. Paese Clausola non discriminazione Clausola salvaguardia Deducibilità costo black list 1 Filippine SI NO SI 2 Libano SI SI NO 3 Malaysia SI NO SI 4 Oman SI SI NO 5 Emirati Arabi SI SI NO 6 Singapore SI NO SI 7 Equador SI NO SI 8 Mauritius SI NO SI 9 Svizzera SI NO SI 44

45 Clausola non discriminazione VS clausola salvaguardia Unico MAP 2015 In definitiva, i dati presenti nelle convenzioni internazionali sopra riportati, consentono di affermare che: nei casi in cui il fornitore black list è residente negli Emirati Arabi Uniti, Oman e Libano, la presenza di clausole restrittive antielusive, che derogano alla clausola di non discriminazione, rendono pienamente applicabili le norme antielusive specifiche previste dall art. 110, co. da 10 a 12-bis, TUIR; in caso di presenza della sola «clausola di non discriminazione», la stessa potrebbe rendere inoperante la disposizione previste dalla norma interna, contenuta nell art.110, co. 10, TUIR, che prevede l indeducibilità dei costi black list. 45

46 Clausola non discriminazione: esame giurisprudenza Unico MAP 2015 Sentenza CTP Milano n. 294/05/2012 Le disposizioni convenzionali assumono carattere di specialità e, conseguentemente, hanno maggiore rilievo rispetto alle normative nazionali contenute nel TUIR; Sentenza CTP Milano n. 338 del 26/11/2010; la clausola di non discriminazione contenuta in un trattato internazionale contro le doppie imposizioni sui redditi, è in grado di rendere inoperante la presunzione relativa di indeducibilità contenuta nell art. 110, co. 10, TUIR. 46

47 Clausola non discriminazione: esame giurisprudenza Unico MAP 2015 Sentenza CTP Milano n. 294/05/2012 Cassazione Sentenza n. 4272/2010; prevalenza della clausola di non discriminazione, rispetto alla normativa domestica riferita all indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito prevista dall art. 110, co. 10, TUIR. 47

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