CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

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1 CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE Delibera n. 261/2013/SRCPIE/PRSP La Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, composta dai magistrati: Dott.ssa Enrica LATERZA Presidente Dott. Mario PISCHEDDA Consigliere relatore Dott. Giancarlo ASTEGIANO Consigliere Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA Primo Referendario Dott. Walter BERRUTI Primo Referendario Nell adunanza pubblica del 23 aprile Visto l art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n Visto l'art. 3 del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla l. 7 dicembre 2012, n Vista la delibera della Sezione delle Autonomie, n. 10/AUT/2012/INPR, che ha approvato le lineeguida cui devono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sul bilancio di previsione dell esercizio 2012 e sul rendiconto dell esercizio 2011 ed i relativi questionari. Vista la relazione sul rendiconto 2011, redatta dall Organo di revisione del Comune di Verbania (VB) ai sensi del citato art. 1, comma 166, della Legge 23 dicembre 2005, n Vista la relazione istruttoria con contestuale richiesta di deferimento del magistrato istruttore. Vista l ordinanza con la quale il Sig. Presidente ha convocato la Sezione per l odierna seduta. Udito il relatore Cons. Mario Pischedda. Vista la nota dell'amministrazione prot. n in data 22 aprile 2013 con la quale sono state depositate le deduzioni alla richiesta di deferimento. Udito il relatore Cons. Mario Pischedda ed in rappresentanza dell'amministrazione l Assessore alle Finanze dott. Stefano Calderoni, il Segretario Generale, dott. Corrado Zanetta, il Dirigente dei Servizi Finanziari dott.ssa Raffaella Rizzato ed il funzionario del settore contabilità e bilancio dott, Roberto Patuelli. PREMESSO La l. 23 dicembre 2005, n. 266, all art. 1, c. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del Pagina 1 di 11

2 coordinamento della finanza pubblica, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti. Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell art. 7, c. 7 della l. 6 giugno 2003, n. 131, quale controllo con funzione collaborativa, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati. La natura collaborativa del controllo è evidenziata dalla circostanza che è rimessa all Ente l adozione delle necessarie misure correttive, anche se spetta alla Corte dei conti vigilare sull adozione ed efficacia degli interventi correttivi, trattandosi di attività indispensabile, anche nell interesse di tutti i soggetti che costituiscono la Repubblica, per rendere effettivo il controllo (Corte Cost. 7 giugno 2007, n. 179 e 9 febbraio 2011, n. 37). L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella delibera, sicché l assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva. Da ultimo, l'art 3, c. 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali, il quale prevede che Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente. In base all art. 148 bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria. Pagina 2 di 11

3 CONSIDERATO Dall analisi della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2011, redatta ai sensi del sopra richiamato art. 1, commi 166 e segg., della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall Organo di revisione del Comune di Verbania (VB) e dalla relativa istruttoria sono emerse le seguenti criticità: 1) Errata allocazione contabile dei contributi per permessi di costruire; 2) Equilibrio di parte corrente garantito mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e di entrate straordinarie e/o non ripetitive; 3) Insufficiente determinazione della quota di avanzo d'amministrazione vincolata; 4) Inclusione tra i servizi per conto terzi di voci che dovrebbero rientrare in altri titoli del bilancio e di residui attivi del Titolo VI e passivi del Titolo IV provenienti da esercizi anteriori al Le suddette criticità sono state formalmente segnalate all'ente, invitandolo a fornire le proprie deduzioni ed ulteriori chiarimenti, che sono pervenuti con nota in data 26 febbraio 2013 a firma del Collegio dei Revisori. Il magistrato istruttore, valutate le complessive risultanze dell attività istruttoria, ha deferito all'esame del Collegio l eventuale pronuncia ai sensi dell art. 148 bis del TUEL sul rendiconto 2011, nell ambito della procedura di cui all art. 1, commi 166 e ss, della legge n. 266/2005. Con nota prot. n in data 22 aprile 2013 l'amministrazione ha fornito ulteriori deduzioni alla richiesta di deferimento. RITENUTO 1. La prima criticità concerne l errata allocazione contabile dei contributi per permessi di costruire. In particolare dalla discordanza di dati tra la tabella 1.2, (dalla quale risulta che l equilibrio di parte corrente è raggiunto grazie all utilizzo dell avanzo di amministrazione) e la tabella 1.3 (nella quale è evidenziato l'importo del contributo per permessi di costruire applicato alle spese correnti), si è accertato sulla base dei dati SIRTEL che i contributi per permesso da costruire sono stati iscritti parte al Titolo I e parte al titolo IV. Tale doppia iscrizione, si è riscontrata anche negli esercizi 2008, 2009 e 2010 Nelle deduzioni l Ente ha osservato che: Con riferimento all allocazione contabile di parte degli oneri di urbanizzazione al titolo 1 dell entrata, si segnala che l'amministrazione Comunale ha seguito il principio della destinazione delle somme alla spesa corrente, in quanto tali risorse, ai sensi dell art. 2 c. 8 della L. n. 244/2007 e s.m.i., possono essere destinate per il 50% al finanziamento della spesa corrente e per un ulteriore 25% a spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale. Si è applicato tale principio anche alla luce del Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del 14/11/2006 relativo alle nuove codifìche SIOPE per gli enti locali, che aveva istituito il codice 1302 del Titolo I Entrate derivanti da concessioni edilizie accanto al codice 4501 del Titolo IV Entrate da concessioni edilizie ; i codici SIOPE, peraltro, integrano il sistema di codifica dei titoli contabili di entrata e di spesa previsto dall art. 4 del D.P.R. 31/01/1996 n In riferimento all allocazione contabile di parte degli oneri di urbanizzazione al titolo I dell entrata si precisa che : a) con il bilancio di previsione 2012 l importo complessivo degli oneri di urbanizzazione è stato allocato al Titolo IV delle entrate ; b) le entrate da oneri d urbanizzazione sono sempre state accertate ad incasso, pertanto, sia al titolo I che al titolo IV dell entrata, sono state accertate entrate effettivamente incassate nell anno senza la formazione di residui attivi, pertanto la modalità d allocazione degli oneri d urbanizzazione sopra descritta non ha influito sui risultati dei saldi di competenza mista calcolati ai fini del patto di stabilità; c) l eventuale appostamento delle suddette entrate al titolo IV in luogo del titolo I non avrebbe avuto impatto significativo sul limite d indebitamento di cui all art. 204 del TUEL (ricalcolato al netto degli oneri di urbanizzazione allocati al titolo 1) che risulterebbe comunque rispettato (7,93%) anche considerando la Pagina 3 di 11

4 delibera di Consiglio Comunale n. 166 del 17/12/2012 con la quale è stata concessa fidejussione a favore dell Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Verbania per l assunzione di un mutuo di ,00 per la realizzazione di un nuovo centro tennistico presso l Istituto scolastico Ranzoni ; d) la contabilizzazione di cui sopra non avrebbe neppure comportato conseguenze negative sui parametri di deficitarietà strutturale (n. 2 e n. 6) nonché sul limite per anticipazione di tesoreria di cui all art. 222 del TUEL al quale l ente, tra l altro, non ha fatto ricorso; Si allega la Tabella relativa agli equilibri 2011 di parte corrente e capitale aggiornata. Innanzi tutto occorre premettere che la destinazione degli oneri di urbanizzazione a copertura delle spese correnti, non determina la loro allocazione tra le entrate del titolo I: si tratta, invece, di entrate in conto capitale che in via eccezionale la legge ha consentito parzialmente e per determinate finalità alla copertura di spese correnti. di destinare Circa la loro esatta iscrizione in bilancio, il decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze n del 2006 (destinato ad integrare il sistema di codifica dei titoli contabili di entrata e spesa di cui al D.P.R.31/01/1996 n. 194), nel glossario dei codici SIOPE ha previsto per entrate relative ai contributi per permessi di costruire la voce proventi per concessioni edilizie al titolo IV, categoria 5, codice gestionale 4501 e la voce entrate derivanti dalle concessioni edilizie al Titolo I, codice gestionali 1302 (peraltro abolito a partire dal 2012). L apparente contraddittorietà è però chiarita dalle definizioni delle voci: infatti, per il codice 1302, è detto che L'istituzione tra le entrate tributarie di un codice provvisorio per le concessioni edilizie è stato previsto per consentire un graduale adeguamento alla corretta contabilizzazione di tali entrate (codice 4501) e per il codice 4501 è espressamente detto, in maniera da fugare qualsiasi dubbio che La voce comprende anche le riscossioni per concessioni edilizie derivanti dalla lotta all'evasione e i proventi di eventuali condoni. Le entrate per concessioni edilizie devono essere contabilizzate nel titolo quarto delle entrate anche se destinate, secondo le modalità previste dalla normativa, al finanziamento delle spese correnti. Per completezza si precisa che in tale senso si sono pronunciate diverse volte le sezioni regionali di questa corte (si richiama per tutte la deliberazione n 170/2010 della Sezione regionale di controllo per la Puglia che richiama precedenti pronunce anche di altre Sezioni) e lo stesso Ministero dell Interno, che nella circolare n. FL 05/2007, al punto 7.2, intitolato utilizzo proventi delle concessioni e delle relative sanzioni in materia edilizia (c.d. oneri di urbanizzazione) ha ribadito che una corretta iscrizione contabile, comporta l integrale allocazione in entrata al titolo IV. L allocazione di tali risorse al titolo I dell Entrata costituisce una grave irregolarità contabile non solo perché altera gli equilibri del bilancio e rende inattendibili tutti quegli indicatori per i quali la normativa giuscontabile conferisce specifica rilevanza ai primi tre titoli dell entrata. Con specifico riferimento a queste ipotesi, nelle deduzioni presentate in prossimità dell adunanza e nel corso della discussione, l Ente ha cercato di dimostrare che l errata allocazione degli oneri di urbanizzazione non ha avuto alcuna rilevanza pratica. In particolare i saldi di competenza mista calcolati ai fini del patto di stabilità non sono stati influenzati in alcun modo perché gli importi degli oneri sono sempre stati accertati ad incasso ed in ogni caso vi era un consistente margine che avrebbe consentito comunque il rispetto del patto. Pagina 4 di 11

5 Sul punto osserva il collegio che, proprio in virtù del consistente margine esistente, non è stata contestata alcuna conseguenza sul rispetto del patto di stabilità, invece è stata evidenziata l influenza sul calcolo della percentuale di indebitamento, (art 204 TUEL), sui i limiti dell anticipazione di tesoreria (art 222 TUEL) e sui parametri di virtuosità per il calcolo del patto di stabilità interno (art 20, c. 2, d.l. 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla l. 15 luglio 2011, n. 111, art. 30, c. 3, l. 12 novembre 2011 n. 183). Con riferimento a questi punti l ente precisa che l allocazione di parte degli oneri di urbanizzazione al titolo I dell Entrata: - non ha avuto impatto significativo sul limite d indebitamento di cui all art. 204 del TUEL che risulta comunque rispettato dall ente negli esercizi dal 2008 al 2011, come dimostrato nella tabella di sintesi sotto riportata, ove si evidenzia il risultato del limite d indebitamento ricalcolato al netto degli oneri di urbanizzazione allocati al titolo I dell entrata (nel 2011 pari a 7,93%) e dal prospetto di dettaglio del calcolo dei limiti d indebitamento dal 2008 al 2012, di cui all allegato A): RIDETERMINAZIONE LIMITE D'INDEBITAMENTO ANNUALE - ART. 204 D.Lgs. N. 207/2000 e s.m.i. - AL NETTO DEGLI O.U. DI PARTE CORRENTE ANNO ANNO RIF. ACCERTAMENT I ACCERTAMENTI TIT. I-II-III LIMITE INDEBITAMENTO ART. 204 TUEL LIMITE RAGGIUNT O ANTE ricalcolo O.U. PARTE CORRENTE ACCERTAMENTI LIMITE AL NETTO O.U. RAGGIUNTO AL NETTO O.U ,28 15% 7,62% , ,28 7,77% ,97 15% 6,78% , ,18 6,94% ,12 15% 7,11% , ,12 7,34% ,92 12% 6,97% , ,07 7,20% ,54 8% 7,57% , ,81 7,79% - non ha avuto conseguenze negative nemmeno sul limite dell anticipazione di tesoreria di cui all art. 222 del TUEL come dimostrato nella tabella che segue. Si precisa che l ente nel periodo non ha mai ricorso all anticipazione di tesoreria dimostrando capacità di programmazione e gestione delle proprie risorse disponibili, inoltre nei bilanci dal 2008 al 2011 lo stanziamento per anticipazione di tesoreria è stato previsto pari a ,00, inferiore al nuovo limite dell anticipazione ricalcolato al netto degli oneri di urbanizzazione, pertanto qualora avesse ricorso a tale istituto avrebbe comunque rispettato i limiti d anticipazione ricalcolati Pagina 5 di 11

6 RIDETERMINAZIONE DEL LIMITE DI ANTICIPAZIONE - ART. 222 D.Lgs. N. 207/ AL NETTO DEGLI OO.UU. DI PARTE CORRENTE ANTICIPAZIONE ANNO RIF. ACCERTAMEN TI ACCERTAMENTI TIT. I-II-III LIMITE ANTICIPAZIONE O.U. PARTE CORRENTE ACCERTAMENTI NUOVO LIMITE AL NETTO O.U. ANTICIPAZIONE , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,77 Si precisa che negli esercizi presi in considerazione (2008; 2009; 2010; 2011) l'ente NON ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria e che nei relativi bilanci di previsione, lo stanziamento ammontava a Euro ,00, inferiore pertanto al limite d'anticipazione ricalcolato al netto degli oneri d urbanizzazione. - non avrebbe modificato in modo rilevante la collocazione del Comune di Verbania nella classe degli enti virtuosi di cui al D.M. 25/6/2012, infatti l allocazione dei contributi per permessi di costruire al titolo I pur modificando il totale delle entrate dei primi tre titoli, e gli indicatori relativi all autonomia finanziaria, all equilibrio di parte corrente e alla capacità di riscossione non modifica in modo significativo l indicatore di sintesi calcolato ai sensi del D.M. 25/6/2012 (da 40,33% a 38,68%). Nel corso della discussione i rappresentanti dell Ente hanno assicurato che nel bilancio 2013 si terrà conto dei dati depurati dall allocazione tra le entrate correnti degli oneri di urbanizzazione. La Sezione evidenzia che per il limite di indebitamento e delle anticipazioni di tesoreria si gli artt. 204 e 22 del TUEL fanno riferimento alle entrate accertate nel penultimo anno precedente che per il 2013 risulta essere proprio il Ed infatti, come si desume proprio dall allegato A l indebitamento per il 2013 risulta essere dell 8% non del 7,69% con conseguente variazione del superamento del limite. Analogamente il limite per le eventuali anticipazioni di Tesoreria da fare nel 2013 dovrà tener conto dei dati corretti. Infine, per quanto riguarda la collocazione del comune di Verbania tra gli enti virtuosi ai fini del patto di stabilità, come evidenziato dalla stessa amministrazione vi è una modifica degli indicatori relativi all autonomia finanziaria ed alla capacità di riscossione. Pur prendendo atto di quanto comunicato dall Ente, la Sezione, al fine di evitare in futuro possibili equivoci e contestazioni, ritiene necessario che l amministrazione adotti un provvedimento formale di rettifica dei dati. Sul punto l ente ha comunicato che durante la Commissione Finanze del 18/04/2013, i consiglieri comunali presenti sono stati informati della relazione istruttoria sul Rendiconto della Gestione 2011 da Voi trasmessa e della necessità di adottare una delibera consiliare per rettificare i certificati relativi ai conti consuntivi dal 2008 al 2011, a suo tempo trasmessi al Ministero. 2. La seconda criticità rilevata, ovviamente strettamente influenzata da quella sopra esposta è relativa all equilibrio di parte corrente. Dall'esame congiunto delle tabella 1.2 ed 1.3 risulta che l'equilibrio di parte corrente è raggiunto mediante l'utilizzo dell'avanzo d'amministrazione e la destinazione di altre entrate non ripetitive a spese correnti ordinarie. Pagina 6 di 11

7 Si riporta di seguito la tabella 1.2, relativa agli equilibri di parte corrente, risultante dal questionario Equilibrio di parte corrente risultante dal questionario Entrate titolo I Entrate titolo II Entrate titolo III Totale titoli (I+II+III) (A) Spese titolo I (B) Rimborso prestiti parte del Titolo III* (C) , , , , , , , , , , , , , , , , , ,91 Differenza di parte corrente (D=A-B-C) , , ,90 Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente (+)/Copertura disavanzo (-) (E) , , ,20 Entrate diverse destinate a spese correnti (F) di cui: , ,00 0,00 Contributo per permessi di costruire , ,00 0,00 Plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali Altre entrate (specificare)** Entrate correnti destinate a spese di investimento (G) di cui: , ,00 0,00 Proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada Altre entrate (specificare)*** , ,00 0,00 Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale (H) Saldo di parte corrente al netto delle variazioni (D+E+F-G+H) , , ,30 Di seguito la stessa tabella compilata d ufficio, dopo aver tolto dal titolo I dell entrata l importo dei proventi per permessi da costruire indebitamente allocati e pari ad ,86 per il 2011, ad ,73 per il 2010 e ad ,85 per il Equilibrio di parte corrente compilato d'ufficio Entrate titolo I Entrate titolo II Entrate titolo III Totale titoli (I+II+III) (A) Spese titolo I (B) Rimborso prestiti parte del Titolo III* (C) Differenza di parte corrente (D=A-B-C) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,76 Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente (+)/Copertura disavanzo (-) (E) , , ,20 Entrate diverse destinate a spese correnti (F) di cui: , ,73 0,00 Contributo per permessi di costruire , , ,86 Plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali Altre entrate (specificare)** Entrate correnti destinate a spese di investimento (G) di cui: , ,00 0,00 Proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada Altre entrate (specificare)*** , ,00 0,00 Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale (H) Saldo di parte corrente al netto delle variazioni (D+E+F-G+H) , , ,30 Risulta evidente che vi è un notevole peggioramento della differenza di parte corrente che, per il 2011 è negativa per ,76, che corrisponde al 4,26% della spesa. La situazione risulta ancora più grave se si considera che a copertura delle spese correnti ordinarie sono state utilizzate altre entrate di natura straordinaria e/o non ripetitive quali il recupero per evasione tributaria e le sanzioni al codice della strada, a fronte delle quali sono indicate spese sul cui carattere non ripetitivo si nutrono dubbi. A tal fine nella scheda di sintesi è stato redatto, sulla base di un'analisi comparata dei questionari relativi al rendiconto 2010, 2011 ed al bilancio di previsione 2012, un elenco delle spese ritenute dall Ente non ripetitive e vengono reiterate per più esercizi. Nelle deduzioni l ente, dopo aver premesso che il pareggio della situazione corrente del bilancio è un obiettivo dell amministrazione che tuttavia a causa dei continui tagli alla finanza locale è stata Pagina 7 di 11

8 costretta nel rispetto della normativa vigente a finanziare la spesa corrente con i proventi delle concessioni edilizie ed in alcuni casi con l avanzo di amministrazione, riporta nell allegato B) la tabelle 1.2 del questionario relativa all Equilibrio di parte corrente e di parte capitale dal 2008 al 2012 con le imputazioni a suo tempo comunicate e le stesse tabelle corrette con la giusta allocazione contabile degli oneri di urbanizzazione. Per quanto riguarda, infine, l utilizzo di entrate di natura straordinaria e/o non ripetitiva a copertura di spese non ripetitive, precisa che: le spese riportate nelle ns. comunicazioni sono spese valutate in modo responsabile dall ente come di natura non ripetitiva, e che i progetti collegati possono differire da un anno all altro e dipendono dalla programmazione degli obiettivi dell Amministrazione. Trattasi in ultima analisi, di spese discrezionali che se sprovviste di adeguata copertura finanziaria sarebbero stralciate dalle previsioni di bilancio. Precisiamo che da un analisi storica delle entrate di natura straordinaria e/o non ripetitiva riportate nella Tabella 1.3 della relazione al Rendiconto negli anni ed in particolare le entrate da recupero all evasione tributaria e da sanzioni del codice della strada, le stesse risultano confermate da un anno con l altro e pertanto riteniamo che possano essere considerate permanenti e quindi finanziare spese di natura ripetitiva. Comunque, per evitare criticità dell equilibrio della gestione corrente si è cercato di ridurre la quota percentuale di entrate straordinarie destinate a spese correnti non ripetitive. Osserva la Sezione che, tranne alcuni scostamenti, irrilevanti in questa sede, gli elaborati forniti dall amministrazione confermano sostanzialmente i dati elaborati dall ufficio nel corso dell attività istruttoria: in particolare viene confermato che la differenza di parte corrente per il 2011 è negativa per ,76, che come sopra evidenziato, corrisponde al 4,26% della spesa corrente. Quanto al carattere effettivamente non ripetitivo di alcune spese, fermi restando di dubbi su alcune poste, la Sezione ritiene che questa valutazione rientra nell'esclusiva competenza e responsabilità dell'ente, atteso che essa dipende anche dalla specifica conformazione del territorio e dalla peculiare composizione del patrimonio. Nondimeno appare opportuno evidenziare che una posta contabile può essere qualificata come straordinaria e/o non ripetitiva, quando è originata da cause non permanenti, sicché non da alcuna garanzia che si ripeta (o che si ripeta nella stessa misura) negli esercizi successivi. Circa l asserito carattere ordinario delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazione del codice della strada o dal recupero dell evasione tributaria, derivante dalla loro ripetitività, la Sezione richiama quanto già detto in altre occasioni (vedi delibere 328/2012, 52/2012) e cioè che queste entrate, come quelle derivanti dai contributi per il rilascio dei permessi di costruire, rivestono natura aleatoria con riferimento all an e al quantum, traendo origine da fattori contingenti che non sono nella completa disponibilità del Comune. In particolare le entrate derivanti dal recupero dell evasione tributaria costituiscono variabili dipendenti non solo dalla capacità accertativa del Comune ma anche dal livello dell evasione, la quale dovrebbe tendenzialmente riservare margini di recupero sempre più esigui. Ugualmente, le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada sono legate essenzialmente al comportamento degli utenti dei veicoli e cioè alla propensione degli utenti alla trasgressione delle norme del codice stradale, che nulla induce a ritenere persistente e costante e che in ogni caso andrebbe corretta mediante opportune iniziative. Ciò premesso, giova ricordare che l art. 162 c.1 del TUEL individua tra i principi di bilancio quello Pagina 8 di 11

9 del pareggio finanziario, precisando che la situazione corrente, come definita al comma 6 del presente articolo, non può presentare un disavanzo. Il comma 6 a sua volta dispone che il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salve le eccezioni previste per legge. In questo modo il legislatore ha inteso assicurare quell equilibrio economico, la cui realizzazione è necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell ente. Pertanto l equilibrio economico a valere nel tempo è un obiettivo essenziale il cui mancato perseguimento condiziona la stessa funzionalità dell ente locale e la tendenza all equilibrio economico deve essere ritenuta un obiettivo di gestione per il perseguimento delle finalità istituzionali dell ente, da sottoporre a costante controllo (Postulati e finalità dei principi contabili punto 23). Quando il pareggio della parte corrente è raggiunto mediante il ricorso ad entrate straordinarie ci si trova di fronte ad un equilibrio precario: infatti le entrate di natura straordinaria (o non ripetitive), essendo originate da cause non permanenti, non danno alcuna garanzia che si ripetano (o che si ripetano nella stessa misura) negli esercizi successivi e, pertanto si profilano rischi di squilibrio per gli esercizi futuri. Analogamente il ricorso all avanzo d'amministrazione per la copertura delle spese correnti ordinarie, che ai sensi dell art 187 lett, c) del TUEL può avvenire per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento è indice di una difficoltà finanziaria che richiede una particolare attenzione nella gestione degli esercizi futuri, soprattutto quando la percentuale di copertura è prossima o superiore al 5%(percentuale presa a riferimento dal DM 24 settembre 2009 che detta i criteri per "l individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari) e richiede particolare attenzione per la salvaguardia degli equilibri degli esercizi futuri al fine di non condurre l ente ad uno stato di deficitarietà strutturale. Giova infine ricordare che il principio del pareggio del bilancio è stato previsto dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che entrerà in vigore dal 2014, e legge 24 dicembre 2012 n.243, emanata in attuazione della predetta riforma costituzionale e che sul punto entrerà in vigore dal 2016, prevede che I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti. 3. Un ulteriore criticità deriva dall insufficiente determinazione della quota di avanzo d'amministrazione vincolata. Si osserva innanzitutto che l errata allocazione degli oneri di urbanizzazione non influisce sugli Pagina 9 di 11

10 equilibri di parte capitale, che evidenzia un saldo attivo, al netto delle variazioni, di ,83 importo confermato dalla stessa amministrazione nell allego B alle deduzioni. Inoltre dalla tabella 1.8.3, risultano eliminati residui passivi inerenti alla gestione in conto capitale per un importo ( ,72) superiore alle corrispondenti cancellazioni di residui attivi ( ,15). In entrambi i casi, per mantenere la destinazione ad investimenti, i relativi saldi di ,83 e di ,57 devono nella quota dell'avanzo d'amministrazione vincolato a spese in conto capitale, che pertanto dovrebbe ammontare ad ,40 ( , ,57), mentre dalla tabella 1.4 del questionario risulta che l avanzo d amministrazione, interamente vincolato, è di ,21. Osserva la Sezione che quando l'ammontare del risultato d'amministrazione è inferiore alla somma delle risorse vincolate l'ente deve ricercare i fondi necessari per finanziare tutte le spese derivanti da entrate vincolate rifluite nel risultato di amministrazione. Al riguardo appare opportuno richiamare l'art. 188 del TUEL ed il principio contabile n. 3, punto 59 il quale, dopo aver chiarito che "i fondi per il finanziamento delle spese in conto capitale evidenziano risorse confluite nel risultato di amministrazione che presentano tuttavia una destinazione a spese in conto capitale in relazione alla natura dell entrata originaria", precisa che "I vincoli di destinazione delle risorse confluite nel risultato di amministrazione permangono, anche se quest ultimo non è capiente a sufficienza o è negativo (disavanzo di amministrazione); in questi casi l ente dovrà ricercare le risorse necessarie per finanziare tutte le spese derivanti da entrate vincolate rifluite nel risultato di amministrazione". Come sopra detto i fondi necessari per ripristinare l'ammontare dei fondi vincolati ammontano ad ,19 ( , ,21). Nelle deduzioni l'ente ha comunicato che con l approvazione del rendiconto 2012 ha ricostituito il vincolo per ,19 a fondi vincolati per investimenti sicché la criticità può ritenersi superata. 4. Per completezza si evidenzia che nella scheda di sintesi erano state segnalate altre criticità che, alla luce delle deduzioni fornite dall'amministrazione, si ritengono superate. In particolare era stata evidenziata l esistenza di residui attivi del primi tre titoli del bilancio relativi ad esercizi precedenti il 2007, per complessivi ,49, di cui ,00 al titolo I ed 8.803,49 al titolo III, importo che poteva incidere in maniera determinante sul risultato di amministrazione, l inclusione tra i servizi per conto terzi di voci che dovrebbero rientrare in altri titoli del bilancio, e l esistenza di residui attivi e passivi relativi ad esercizi anteriori al 2007 sempre sui servizi per conto terzi (titolo VI entrata e IV spesa). Nelle deduzioni l ente ha precisato che i residui del titolo I sono stati interamente riscossi nel 2012 e che per i residui attivi del titolo VI ( ,96) e passivi del titolo IV ( ,26) provenienti da esercizi anteriori al 2007, sta procedendo ad una attenta verifica della loro effettiva sussistenza. Per quanto riguarda i servizi per conto terzi, l amministrazione ha comunicato che la criticità, peraltro riscontrata anche nel rendiconto 2010, è stata risolta a partire dall esercizio 2012 e che Pagina 10 di 11

11 non vi è alcun riflesso sul patto di stabilità, trattandosi di voci che fanno riferimento rispettivamente ad accertamenti e impegni di uguale importo. P.Q.M. la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, atteso che la fattispecie esaminata rientra fra quelle disciplinate dall art. 148 bis, c. 3 del TUEL per le ragioni sopra esposte accerta che nella gestione finanziaria del comune di Verbania sussistono le seguenti criticità che mettono in pericolo gli equilibri finanziari: 1) errata iscrizione di parte dei contributi per permessi di costruire al titolo I dell entrata invece che al titolo IV, con conseguente alterazione degli equilibri del bilancio ed inattendibilità di tutti gli indicatori per i quali la normativa giuscontabile conferisce specifica rilevanza ai primi tre titoli dell entrata ; 2) differenza negativa della parte corrente del bilancio pari al 4,96% della spesa corrente, nonostante il finanziamento di parte della spesa corrente ordinaria tramite entrate straordinarie e/o non ripetitive; invita l Amministrazione comunale di Verbania: 1) a provvedere alla corretta allocazione contabile dei proventi relativi ai contributi per permessi di costruire e, conseguentemente, ad adottare un provvedimento formale per la rettifica dei dati a suo tempo trasmessi al Ministero; 2) ad adottare le misure necessarie per assicurare il bilanciamento strutturale della parte corrente del bilancio; Sollecita l'organo di revisione ad una attenta vigilanza sulla soluzione delle criticità evidenziate, segnalando a questa Sezione un loro eventuale peggioramento e/o ulteriori criticità non rilevabili dal questionario. Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale in persona del suo Presidente, al Sindaco ed all Organo di revisione economico-finanziaria del comune di Verbania. Così deliberato in Torino nell adunanza del giorno 23 aprile Il Relatore F.to (Dott. Mario PISCHEDDA) Il Presidente F.to (Dott.ssa Enrica LATERZA) Depositata in Segreteria il 16/07/2013 Il Funzionario preposto F.to (Dott. Federico SOLA) Pagina 11 di 11

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