REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA DI SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA IN OCCASIONE DI SAGRE E FESTE PATROCINATE DAL COMUNE

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1 REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA DI SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA IN OCCASIONE DI SAGRE E FESTE PATROCINATE DAL COMUNE Approvato con delibera consiliare n. 26 del 4 maggio

2 INDICE Art. 1 - Oggetto... Pag. 3 Art. 2 - Principi generali. Pag. 3 Art. 3 - Qualificazione di Manifestazione Eno-gastronomica Pag. 3 Art. 4 - Periodo di svolgimento, luogo ed orari... Pag. 3 Art. 5 - Validità temporale dell attività temporanea di somministrazione. Pag. 4 Art. 6 Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza Pag. 4 Art. 7 Attività non consentite Pag. 5 Art. 8 Calendario delle attività temporanee di somministrazione. Pag. 5 Art. 9 Menù Alcolici- Prodotti Servizio Addetti. Pag. 5 Art. 10 Gestione produzione di rifiuti... Pag. 6 Art. 11 Agevolazioni. Pag. 6 Art. 12 Sanzioni Pag. 7 Art Vigilanza Pag. 7 2

3 Art. 1 OGGETTO 1.Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre e feste patrocinate dal Comune su aree pubbliche ai sensi dell art. 64 comma 2 del D.Lgs n. 59 del 26/03/ Ai fini del presente regolamento si definiscono: a) Sagra: manifestazione eno-gastronomico che si svolge per più giorni; b) Festa: manifestazione eno-gastronomico che si svolge nell arco di una sola giornata; c) Manifestazione eno-gastronomica: le sagre e le feste nella loro accezione generale. Art. 2 PRINCIPI GENERALI 1.Le Manifestazioni eno-gastronomiche previste dal presente regolamento possono essere organizzate da: a) enti o associazioni non aventi scopo di lucro la cui finalità istituzionale è volta alla valorizzazione dei prodotti tipici e del patrimonio ambientale, culturale, turistico, sportivo ed enogastronomico del territorio, che propongono la promozione dei valori della vita civile e di solidarietà sociale; b) privati, esclusivamente in occasione di concerti ed eventi patrocinati dal Comune di Varazze. 2.In particolare il Comune di Varazze intende, attraverso questo regolamento, promuovere una gestione ecosostenibile degli eventi in argomento orientando la comunità verso comportamenti consapevoli e virtuosi in campo ambientale. Art. 3 QUALIFICAZIONE DI MANIFESTAZIONE ENO-GASTRONOMICA 1.Le attività organizzate dai soggetti indicati all art. 2 possono assumere la denominazione di Manifestazione Eno-gastronomica nei seguenti casi : a) valorizzazione in maniera prevalente dei prodotti della tradizione Ligure, individuati tra quelli a marchio DOP e/o IGP, secondo il principio della filiera corta legata al territorio dove insiste la manifestazione. b) realizzazione di un protocollo d intesa con le parti locali maggiormente rappresentative degli esercenti l attività di somministrazione, con le associazioni dei commercianti del territorio e le consulte, che dia vita: - alla creazione di una manifestazione che valorizzi i prodotti enogastronomici della tradizione legata al territorio; - ad un menù al quale gli organizzatori si devono attenere, da somministrare durante la manifestazione; - ad una fattiva collaborazione con i pubblici esercizi del luogo. Art. 4 PERIODO DI SVOLGIMENTO, LUOGO ED ORARI 1.Le sagre e le feste si svolgono tenendo conto degli impegni già assunti dal Comune e dei problemi di viabilità anche derivanti dal maggior afflusso di pubblico nei periodi: natalizio, pasquale, estivo ed in occasione di ponti festivi. 2.Le sagre possono essere organizzate in ogni mese dell anno ed in particolare si svolgeranno con la seguente limitazione: a) N. 1 Sagra all anno nel Comune (centro) 3

4 b) N. 1 Sagra all anno per ogni Frazione 3.Le sagre saranno effettuate durante tutto l anno alle seguenti condizioni: a) Dal 15/6 al 21/8 - massimo tre giorni comprensivi di prefestivo e festivo; - massimo quattro giorni feriali con esclusione di prefestivo e festivo; con un massimo di n. 3 primi (di cui due tipici liguri), n. 3 secondi (di cui uno tipico ligure), n. 2 contorni e n. 2 dolci. b) Dal 22/8 al 14/6 - massimo tre giorni comprensivi di prefestivo e festivo; - massimo cinque giorni feriali con esclusione di prefestivo e festivo; con un massimo di n. 3 primi (di cui due tipici liguri), n. 3 secondi (di cui uno tipico ligure), n. 2 contorni e n. 2 dolci. 4.Le proposte di manifestazioni enogastronomiche sono presentate al Comune entro il 15 dicembre dell anno precedente, per essere inserite nell elenco da effettuare nell anno in corso (dal 1/1 al 31/12). In caso di mancato rispetto delle date scelte, la sagra o festa non potrà svolgersi. 5.Le sagre monotematiche di promozione dei Piatto tipici locali (per monotematiche si intende la preparazione di un unico piatto; qualora tale unico piatto consista in carne o pesce, lo stesso può essere accompagnato da un contorno) non sono soggette agli obblighi di cui ai precedenti punti del presente articolo e non potranno durare più di sette giorni. 6.Qualora più attività di somministrazione temporanea si svolgano all interno della stessa area pubblica concessa, non sarà possibile effettuare un nuovo evento se non sono decorsi almeno (trenta) giorni dalla conclusione di quello precedentemente organizzato. Nel periodo che va dal 15 giugno al 31 agosto non sono consentite iniziative e/o manifestazioni a carattere eno-gastronomico sul demanio marittimo e su quello comunale compresi nel centro storico cittadino,delimitato come ambito C1 del PUC vigente. Art. 5 VALIDITA TEMPORALE DELL ATTIVITA TEMPORANEA DI SOMMINISTRAZIONE 1.La segnalazione certificata d inizio attività per la somministrazione temporanea deve essere presentata 30 giorni prima della manifestazione da parte del soggetto organizzatore su apposito modello predisposto dall Ufficio Commercio, unitamente alla copia della notifica igienico-sanitaria inviata all Ufficio Igiene Alimenti dell ASL n. 2 Savonese. 2.La scia è valida soltanto per il periodo di svolgimento della manifestazione ivi indicato. Art.6 REQUISITI IGIENICO SANITARI E DI SICUREZZA 1.Per la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni temporanee dovranno essere osservate tutte le disposizioni di legge sotto il profilo igienico-sanitario e di sicurezza in particolare: - Impiantistica ed attrezzature a norma di legge (circolare Prefettura); - Piano di autocontrollo igienico-sanitario (HACCP). 2.Gli organizzatori devono essere muniti di idonea certificazione a firma di tecnico abilitato in cui si attesti la rispondenza e conformità degli impianti utilizzati alla norme previste in materia. Gli organizzatori dovranno altresì stipulare idonea assicurazione a copertura dei danni che possono essere cagionati durante l esercizio dell attività a persone e/o cose. 4

5 Art. 7 ATTIVITA NON CONSENTITE 1.Ai fini del presente regolamento, non è consentito lo svolgimento di attività temporanee di somministrazione nelle quali sia presente unicamente ed esclusivamente l attività di somministrazione di alimenti e bevande. 2.L attività di somministrazione alimenti e bevande deve essere abbinata a manifestazioni di carattere turistico, culturale, sportivo, ricreativo, di promozione del territorio con accesso al pubblico dei visitatori. 3.Non è consentita l attività di somministrazione temporanea, su uno spazio superiore al (25%) dell area a disposizione del soggetto organizzatore. Art. 8 CALENDARIO DELLE ATTIVITA TEMPORANEE DI SOMMINISTRAZIONE 1.L Amministrazione comunale, previa concertazione con le parti sociali maggiormente rappresentative degli esercizi di somministrazione e più in generale con le associazioni del commercio sul territorio interessate, redige il calendario Programma annuale delle attività temporanee di somministrazione entro il 28 febbraio di ogni anno, sulla base delle richieste formulate dai soggetti abilitati, così come disposto dall art. 2 del presente regolamento. 2.Le richieste suddette presentate al Sindaco devono indicare: a) la denominazione, ragione sociale e sede del soggetto organizzatore o promotore dell iniziativa; b) il luogo di svolgimento della manifestazione, periodo e denominazione della stessa; c) la tipologia di manifestazione secondo le tipologie di cui all art. 1 del presente regolamento; d) il programma della manifestazione comprensivo delle iniziative turistiche, culturali, sportive, ricreative o espositive e del menù, con indicazione esclusiva in caso di Manifestazioni Eno-gastronomiche, del prodotto tipico valorizzato. Art. 9 MENU ALCOOLICI PRODOTTI - SERVIZIO - ADDETTI 1.Il tema culinario della Sagra o Festa dovrà essere legato al territorio in misura non inferiore al 70% proponendo ed individuando il Prodotto tipico, che caratterizza la sagra da verificare in base ai piatti nell art. 3, privilegiando l acquisto di prodotti locali a km 0 che consentono di ridurre gli effetti inquinanti sull ambiente. 2.Durante le Sagre o Feste non possono essere somministrati alcoolici superiori a Nelle Feste o Sagre dovranno essere usati per la somministrazione stoviglie compostabili o biodegradabili o in materiali tali da non produrre rifiuto secco residuo, che dovranno essere smaltiti conformemente alla legge in materia. 4.Tutti i prodotti, compresi i cibi, disponibili nell ambito dell evento dovranno essere forniti con il minor utilizzo possibile degli imballaggi, favorendo già in fase organizzativa e preparatoria l acquisto di confezioni più grandi e più capienti, al fine di renderne più semplice lo smaltimento ed il recupero. 5.Dovranno essere inoltre utilizzati prodotti igienico sanitari per le attività di pulizia con caratteristiche a basso impatto ambientale. 6.Gli addetti alla somministrazione dovranno essere tutti volontari dell Associazione o Ente organizzatore della Sagra o Festa o di altre associazioni operanti sul territorio. 7.E fatto divieto di somministrare qualsiasi bevanda alcolica ai minori di anni 18 ai sensi della risoluzione n del 4 febbraio 2013 del Ministero dello Sviluppo economico. Detto divieto dovrà essere reso noto tramite apposizione di cartelli da ubicarsi in modo ben visibile presso ogni punto di somministrazione alimenti e bevande. 5

6 Art. 10 GESTIONE PRODUZIONE RIFIUTI 1.I rifiuti prodotti durante ogni manifestazione eno-gastronomica di cui al presente regolamento dovranno essere raccolti, differenziati per tipologia, in appositi sacchi inseriti in cassonetti/ contenitori individuabili per colore e recanti apposita dicitura indicante la frazione raccolta. 2.In particolare dovranno essere raccolte separatamente le seguenti tipologie di rifiuto: - plastica - carta/ cartone - vetro/ alluminio - rifiuto indifferenziato - olio vegetale esausto 3.Gli organizzatori dell evento dovranno preventivamente munirsi a propria cura e spesa dei contenitori necessari per la raccolta di cui sopra, indicandone in una piantina la precisa dislocazione degli stessi. 4.La raccolta dei rifiuti prodotti, con esclusione dell olio vegetale esausto, avverrà a cura del servizio comunale concordando preventivamente, con gli organizzatori stessi, le modalità e orari di ritiro. 5. Il Comune di Varazze per tramite della Polizia Municipale, ovvero tramite gli uffici competenti, potrà effettuare controlli anche preventivi circa la corretta attuazione e osservanza delle modalità di raccolta dei rifiuti di cui al presente articolo. Eventuali inottemperanze sono sanzionate come previsto all art Sarà a carico degli organizzatori dell evento provvedere, tramite ditta specializzata, il cui nominativo dovrà essere obbligatoriamente comunicato nella SCIA di cui al precedente art. 5 del presente regolamento, alla raccolta e smaltimento, secondo le vigenti disposizioni di legge, dell olio vegetale esausto utilizzato per la preparazione dei cibi. 7.Qualora, successivamente all approvazione del presente regolamento, venga modificato l attuale sistema di raccolta degli rifiuti ed introdotto il metodo porta a porta, le tipologie e le modalità di raccolta saranno quelle indicate nell apposito capitolato speciale d appalto e verranno comunicate preventivamente agli organizzatori. 8.Ad evento ultimato le aree interessate dovranno essere riportate in pristino stato; dovranno nello specifico essere smontate tutte le attrezzature e gli impianti utilizzati, essere accatastati in un unico posto i rifiuti derivanti dell attività e non ancora recuperati, provvedendo altresì ad avvisare il Responsabile del Servizio igiene urbana per concordare la loro rimozione. 9.Per ultimo, prima della riconsegna delle aree concesse per l evento, le stesse dovranno essere ripulite e spazzate a cura e spese dell organizzazione. Art. 11 AGEVOLAZIONI 1.Gli organizzatori delle manifestazioni eno-gastronomiche che rispetteranno le disposizioni di cui all art. 10 del presente regolamento potranno beneficiare della riduzione del canone di occupazione suolo pubblico come indicato nel vigente regolamento di occupazione del suolo pubblico. 2.Qualora venissero rilevate violazioni all art. 10, sarà applicata la sanzione di cui all art. 12 e il canone di occupazione suolo pubblico per l intera area occupata. 6

7 Art. 12 SANZIONI 1.Per le violazioni al presente Regolamento non previste da altre norme di legge, si applica la sanzione amministrativa e pecuniaria da 25,00 a 600,00 tenendo conto delle disposizioni della legge , n.689 e s.m. ed i.. 2.Tutti gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui sopra dovranno esser acquisiti a bilancio comunale e destinati ad attività inerenti la tutela dell ambiente. Art. 13 VIGILANZA 1.La vigilanza sul rispetto di quanto disciplinato nel presente regolamento è affidata alla Polizia Municipale, che potrà avvalersi degli uffici comunali competenti in materia di rifiuti o di altri organi di controllo. 7

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