REGOLAMENTI COMUNITARI RIGUARDANTI LA SICUREZZA ALIMENTARE

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1 REGOLAMENTI COMUNITARI RIGUARDANTI LA SICUREZZA ALIMENTARE

2 Con la nascita della Comunità Europea, uno dei problemi derivanti dal libero scambio e dal transito delle merci, anche alimentari, su tutto il territorio dell Unione è stato quello di uniformare le norme relativi alla cosiddetta sicurezza alimentare. Le differenze tra le legislazioni preesistenti del settore alimentare negli Stati membri talvolta hanno ostacolato la libera circolazione dei prodotti alimentari. Pertanto è stato necessario definire a livello comunitario una base comune per le misure che disciplinano i prodotti alimentari e i mangimi per animali.

3 Dopo anni di discussione e confronto tra i vari Paesi componenti, si è verificata l esigenza comune di creare un Autorità di controllo europea sul tema. Nel 2002 è stata inaugurata a Parma la nuova sede dell'autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA, European Food Safety Authority), l'organismo di controllo per la sicurezza alimentare in Europa. L'EFSA fornisce consulenze e pareri scientifici indipendenti sui nuovi rischi legati all'alimentazione, in stretta collaborazione con le autorità comunitarie e gli organismi di controllo di ogni singolo Paese membro. In contemporanea, in Italia è divenuto operativo il nuovo Comitato nazionale per la sicurezza alimentare (CNSA), l'interfaccia italiana dell'autorità europea per la sicurezza alimentare. Il CNSA ha come compito quello di definire le pratiche e le metodologie per valutare il rischio alimentare e per avviare esperienze di monitoraggio, sorveglianza e controllo della sicurezza degli alimenti.

4 Quando un prodotto alimentare o un alimento per animali può presentare un rischio, le autorità pubbliche informano la popolazione della natura del rischio per la salute umana o animale. In particolare, nel campo della sicurezza alimentare, si è arrivati alla ridefinizione e regolamentazione di tutte le norme contenute nelle varie direttive CEE, elaborate negli anni e singolarmente recepite (anche se non sempre con puntualità) dai singoli stati, per arrivare alla formulazione di quello che comunemente viene definito pacchetto igiene con una legislazione alimentare generale riguardante tutte le fasi della catena alimentare. L auspicio è che tutti i principi e le procedure attualmente in vigore, in materia di legislazione alimentare, si adeguino quanto prima possibile, al massimo entro il 1 gennaio 2007.

5 Pacchetto igiene I recenti regolamenti comunitari costituenti il cosiddetto "pacchetto igiene" (Regolamenti CEE 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004 e Direttiva 2002/99) approfondiscono e precisano le tematiche della sicurezza alimentare e le modalità di applicazione del sistema HACCP. Allo stesso pacchetto sono connessi i Regolamenti 178/2002 e 183/2005 e quelli applicativi 2073/2005, 2074/2005, 2075/2005, 2076/2005.

6 Il sistema HACCP Il sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points, analisi del pericolo e punti critici di controllo) rappresenta uno strumento operativo per l'analisi dei rischi che caratterizzano il processo produttivo degli alimenti, al fine di garantirne la salubrità e la sicurezza. Il sistema HACCP si applica a tutti i passaggi della filiera e si basa sulla prevenzione dell'insorgenza del danno rispetto al precedente metodo di controllo che veniva invece attuato sul prodotto finito.

7 Le caratteristiche salienti del sistema HACCP sono: 1 - la definizione e la valutazione di tutti i pericoli a cui gli alimenti sono esposti (come - ad esempio - contaminazioni biologiche, chimiche e fisiche); 2 - l'individuazione dei passaggi del processo in cui la probabilità che tali eventi si verifichino (il rischio) può essere minimizzata (i cosiddetti punti critici di controllo); 3 - la conseguente predisposizione di un sistema di monitoraggio per i punti critici di controllo stessi. Il sistema HACCP è stato introdotto nella legislazione di numerosi Paesi del mondo ed è stato ripreso nella legislazione dell'unione Europea con la Direttiva CEE 93/43, recepita nell'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo n.155 del 26/05/1997.

8 Regolamento CE 852/2004 L'ambito di applicazione è lo stesso del Decreto legislativo 155/97. Tale regolamento non si applica alla produzione domestica, né a quella primaria (quest ultimo aspetto potrebbe essere riconsiderato dopo una attenta analisi dei primi effetti del presente regolamento). Viene raccomandata agli operatori una certa flessibilità nell'applicazione delle norme onde consentire ancora l'utilizzazione di metodi produttivi tradizionali. Infine è rimarcata l'importanza della rintracciabilità come strumento per garantire la sicurezza alimentare.

9 Il Regolamento CE 852/2004 stabilisce in particolare quanto segue: 1 - requisiti generali e specifici in materia di igiene, validi anche per la produzione primaria; 2 - analisi dei pericoli e dei punti critici di controlli e conferma del sistema HACCP come strumento di analisi e controllo delle condizioni di igiene e sicurezza delle produzioni alimentari; 3 - l'elaborazione e la divulgazione di manuali di buona prassi comunitari e nazionali (con la conferma della validità di quelli elaborati ai sensi della Direttiva CEE 93/43), la cui applicazione rimane comunque volontaria; 4 - il ricorso della Commissione per un parere all'autorità Europea per la Sicurezza Alimentare nel caso l'applicazione del regolamento abbia impatto significativo sulla salute pubblica. Da considerare infine che tutte le precisazioni inerenti all'applicazione della norma vengono riportate negli allegati a tale Regolamento CE 852/2004 ove, tra l altro, si sottolinea in particolare l importanza circa l obbligo della formazione degli operatori del settore.

10 Regolamento CE 853/2004 Questo Regolamento si applica ai prodotti di origine animale, trasformati o meno, ma non contempla gli alimenti composti anche solo parzialmente da prodotti di origine vegetale. Inoltre, salvo diversamente indicato, il Regolamento non si applica al commercio al dettaglio, né alla produzione primaria per il consumo domestico.

11 Il Regolamento CE 853/2004 stabilisce quanto segue: 1 - gli stabilimenti adibiti alle lavorazioni di prodotti animali devono essere riconosciuti dalle autorità azionali competenti. Tale obbligo non si applica agli stabilimenti che esercitano unicamente attività di produzione primaria, trasporto, magazzinaggio di prodotti che non vanno stoccati a temperatura controllata; 2 - i prodotti di origine animale devono essere contrassegnati, nei casi previsti, da un apposito bollo sanitario apposto ai sensi del Regolamento 854/2004; 3 - devono essere redatti elenchi di Paesi Terzi dai quali sono consentite le importazioni di prodotti animali. Il Regolamento stabilisce i requisiti di base per l'ammissione di un determinato paese terzo nel suddetto elenco; 4 - sono previste disposizioni specifiche per l'importazione di prodotti della pesca; 5 - i gestori dei macelli devono ottenere informazioni che consentano la rintracciabilità per le carni di tutte le specie da loro trattate, eccetto la selvaggina selvatica; 6 - vengono definite le condizioni di lavorazione, stoccaggio, trasporto dei diversi tipi di prodotti di origine animale, precisando anche le temperature a cui tali operazioni devono essere effettuate.

12 Regolamento CE 854/2004 Questo Regolamento completa la regolamentazione dell'igiene dei prodotti alimentari e dei mangimi stabilita da due atti precedenti. Il Regolamento stabilisce in particolare quanto segue: 1 i requisiti per il riconoscimento degli stabilimenti da parte delle Autorità competenti; 2 - l obbligo, per gli operatori del settore alimentare, di fornire alle Autorità tutta l'assistenza richiesta nell'esecuzione del controllo; 3 - i controlli, basati sui principi del sistema HACCP; 4 i compiti e le responsabilità del medico veterinario nel controllo delle carni fresche; 5 le modalità e la frequenza dei controlli, da parte delle Autorità competenti, riguardo ai seguenti alimenti di origine animale: molluschi e bivalvi vivi, prodotti della pesca, latte e prodotti da esso derivati; 6 - sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi fissati dal Regolamento stesso; 7 - completamento delle regole per l'importazione di prodotti di origine animale da Paesi terzi stabilite dal Regolamento CE 853/2004.

13 Regolamento CE 882/2004 Questo Regolamento colma le lacune nella legislazione vigente relativa ai controlli ufficiali in materia di mangimi e alimenti e delle condizioni di salute e benessere degli animali allevati. Non si applica ai controlli ufficiali volti a verificare la conformità alle regole sull'organizzazione comune del mercato dei prodotti agricoli. Obiettivi del Regolamento CE 882/2004 sono: 1 - prevenire o ridurre ad un livello accettabile i rischi derivati dall'ambiente per la salute umana e animale; 2 - garantire la trasparenza nel mercato degli alimenti e dei mangimi, e la tutela degli interessi dei consumatori.

14 Il Regolamento CE 882/2004 stabilisce in particolare quanto segue: 1 gli obblighi per i Paesi comunitari e gli scopi dei controlli ufficiali in materia di mangimi e alimenti; 2 i criteri operativi per tali controlli da parte delle Autorità competenti designate dai Paesi membri dell'unione Europea; 3 l accessibilità delle informazioni di pubblico interesse; 4 la tutela delle informazioni soggette a segreto professionale; 5 i requisiti dei metodi di campionamento e di analisi; 6 l elaborazione di misure da attuare nel caso in cui i controlli rivelino rischi per la salute dell'uomo o degli animali; 7 il completamento delle disposizioni della Direttiva CEE 97/78 in materia di controlli sui prodotti animali provenienti da Paesi terzi, con riferimento ai mangimi ed ai prodotti di origine non animale importati da Paesi non facenti parte dell'unione Europea; 8 l istituzione di Laboratori comunitari a cui i Laboratori nazionali possono fare riferimento nella loro attività; 9 le misure amministrative in materia di: elaborazione di Piani nazionali di controllo, formazione del personale addetto ai controlli, controlli da effettuarsi nei Paesi comunitari e nei Paesi extracomunitari, sanzioni a livello comunitario.

15 Direttiva CE 2002/1999 Questa Direttiva approfondisce ed armonizza le normative vigenti in materia di polizia sanitaria, regolando tutte le fasi della filiera dei prodotti di origine animale, dalla produzione primaria alla vendita. Si applica inoltre agli animali vivi destinati al consumo umano. La Direttiva, nell indicare che i Paesi comunitari sono responsabili delle misure finalizzate all'eradicazione delle malattie animali e delle condizioni da osservare per i prodotti di origine animale, inoltre stabilisce in particolare quanto segue: 1 i casi in cui le Autorità statali possono richiedere certificati veterinari e le relative modalità d'applicazione; 2 le disposizioni per l'accertamento della conformità alle norme comunitarie dei prodotti di origine animale importati da Paesi terzi; 3 la preparazione di elenchi di Paesi non facenti parte dell'unione Europea che possono esportare prodotti di origine animale verso la Comunità, ed i requisiti che i Paesi extracomunitari devono presentare per essere compresi in tali elenchi.

16 Regolamento CE 178/2002 Tale regolamento stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Il presente regolamento costituisce la base per garantire un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti, tenendo conto in particolare della diversità dell'offerta di alimenti compresi i prodotti tradizionali, garantendo al contempo l'efficace funzionamento del mercato interno. Esso stabilisce principi comuni e competenze, i mezzi per assicurare un solido fondamento scientifico, procedure e meccanismi organizzativi efficienti a sostegno dell'attività decisionale nel campo della sicurezza degli alimenti e dei mangimi.

17 Regolamento CE 183/2005 Con tale regolamento sono stabilite le norme generali in materia di igiene dei mangimi, le condizioni e le disposizioni atte ad assicurare la rintracciabilità dei mangimi stessi nonché le condizioni e le disposizioni per la registrazione ed il riconoscimento degli stabilimenti, applicandosi alle attività degli operatori del settore dei mangimi in tutte le sue fasi, a partire dalla produzione primaria dei mangimi fino a e compresa l immissione dei mangimi sul mercato, alla somministrazione di mangimi ad animali destinati alla produzione di alimenti, alle importazioni ed alle esportazioni di mangimi da e verso paesi terzi.

18 Regolamento CE 2073/2005 Tale regolamento stabilisce i criteri microbiologici per taluni microrganismi (batteri, virus, lieviti, muffe, alghe, protozoi parassiti, elminti parassiti microscopici, le loro tossine ed i loro metaboliti) e le norme di attuazione che gli operatori del settore alimentare devono rispettare nell applicazione delle misure di igiene generali e specifiche di cui all art.4 del regolamento CE 852/2004.

19 Regolamento CE 2074/2005 Il Regolamento CE 2074/2005 stabilisce modalità di attuazione, nonché alcune deroghe e modifiche, riguardo all'applicazione dei Regolamenti 852/2004, 853/2004, 854/2004 ed 882/2004, relativi all'igiene ed ai controlli sui prodotti alimentari. In particolare: 1 - gli obblighi, per gli operatori del settore, dei prodotti della pesca riguardo all'attuazione dei controlli visivi per l'individuazione di parassiti non indicati nei Regolamenti 853/2004 e 854/2004; 2 - i valori limite delle concentrazioni di azoto basico volatile totale per alcuni prodotti della pesca, nonché i metodi di analisi per determinare tali concentrazioni non specificati nei Regolamenti 853/2004 e 854/2004;

20 3 - i metodi di analisi per la determinazione delle biotossine marine, non indicati dai Regolamenti 853/2004 e 854/2004; 4 - il tenore di calcio delle carni separate meccanicamente, non indicato nel Regolamento 853/2004; 5 - i requisiti degli elenchi di stabilimenti alimentari riconosciuti per i prodotti d'origine animale, con istituzione di un sito web della Commissione collegato con i siti degli Stati nazionali che riportano tali elenchi, non specificato nel Regolamento 882/2004; 6 - i modelli dei certificati sanitari per l'importazione di cosce di rana, lumache, gelatina e collagene e di materie prime per la produzione di gelatina e collagene, non specificati nel Regolamento 853/2004; 7 - le definizioni dei prodotti alimentari che presentano caratteristiche tradizionali, le caratteristiche degli stabilimenti di produzione di questi alimenti, modalità delle operazioni di pulizia, la notificazione delle concessioni di deroga a detti stabilimenti da parte degli Stati membri riguardo agli obblighi stabiliti dal Regolamento 852/2004.

21 Regolamento CE 2075/2005 Questo regolamento definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine (qualsiasi nematode appartenente alla specie del genere Trichinella) nelle carni, in particolare dei suini, cinghiali, cavalli, volpi ed altre specie animali che possono essere infestate, con insorgenza di gravi patologie per l uomo derivanti dal consumo di carni infette. Vengono così adottate misure di prevenzione delle patologie causate dal consumo di carni contaminate da Trichine.

22 Regolamento CE 2076/2005 Il Regolamento CE 2076/2005 stabilisce un periodo transitorio, nonché alcune deroghe e modifiche, riguardo all'applicazione dei Regolamenti CE 853/2004, 854/2004 ed 882/2004, relativi all'igiene ed ai controlli sui prodotti alimentari di origine animale.

23 Il Regolamento CE 2076/2005 stabilisce quanto segue: 1 - viene fissato un periodo transitorio di quattro anni, fino al 31 dicembre 2009, per l'attuazione dei Regolamenti CE 853/2004 ed 854/2004, ad eccezione degli imballaggi e delle informazioni relative alla catena alimentare; 2 - vengono emanate delle disposizioni da applicare durante tale periodo transitorio; 3 - gli alimenti di origine animale prodotti prima del 1 gennaio 2006 possono essere posti in commercio, purché provvisti dei marchi indicati dalla Direttiva CE 41/2004; inoltre, se tali prodotti possono essere conservati oltre il termine del periodo transitorio, possono essere commercializzati per tutta la durata della conservazione; 4 - le disposizioni del Regolamento CE 853/2004 non si applicano alla fornitura diretta di piccole quantità di carni di pollame e di coniglio, macellati nell'azienda produttrice e venduti direttamente al consumatore finale o agli operatori commerciali; 5 - gli operatori, che sono stati autorizzati prima del 1 gennaio 2006 a mettere in vendita alimenti di origine animale sul mercato nazionale, possono continuare a commercializzare i loro prodotti esclusivamente sul territorio nazionale purché provvisti di un marchio, valido sul territorio nazionale, che non possa essere confuso con i marchi indicati dall'art. 5 del Regolamento CE 853/2004 (questa autorizzazione è valida fino al riconoscimento degli stabilimenti di produzione di tali alimenti);

24 6 - i materiali da imballaggio ed etichettatura, provvisti di marchi prestampati ed acquistati prima del 1 gennaio 2006, possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2007; 7 - le attrezzature per la marchiatura in dotazione agli operatori al 31 dicembre 2005, possono essere utilizzate fino alla sostituzione o al più tardi fino al 31 dicembre 2009, purché il numero di riconoscimento dello stabilimento non venga cambiato; 8 - le importazioni di alimenti di origine animale, anche se contenenti ingredienti vegetali, non sono soggette all'art. 6 del Regolamento CE 853/2004 (tale deroga è valida sino a quando non sarà stabilita una condizione sanitaria armonizzata); 9 - le prescrizioni relative alle informazioni sulla catena alimentare fissate dal Regolamento CE 853/2004 possono essere attuate come segue (con obbligo agli Stati membri che attuano tali disposizioni transitorie di riferire in merito ogni anno): a) per il settore avicolo: immediatamente; b) per il settore suino: entro la fine del secondo anno del periodo transitorio; c) per il settore del vitello e per il settore equino: entro la fine del terzo anno del periodo transitorio; 10 - vengono indicati i requisiti delle carni macinate, relativamente alla percentuale di grasso ed al rapporto tessuto connettivo/proteine di carne; l'etichettatura di tali prodotti deve contenere le seguenti parole:

25 a) "percentuale di grassi inferiore a..."; b) "rapporto tessuto connettivo/proteine di carne inferiore a..."; le carni macinate non conformi a tali criteri, recanti un marchio nazionale che non possa essere confuso con i marchi indicati dall'art. 5 del Regolamento CE 853/2004, possono essere commercializzate sul territorio nazionale; 11 - il ghiaccio utilizzato negli stabilimenti a terra per la conservazione dei prodotti della pesca freschi può essere ottenuto da acqua pulita; 12 - gli operatori possono utilizzare, sia sulle navi sia negli stabilimenti a terra, acqua pulita nella lavorazione dei prodotti della pesca; 13 - gli operatori possono utilizzare acqua pulita per il raffreddamento di crostacei e molluschi sottoposti a cottura negli stabilimenti a terra; 14 - il valore limite del tenore di germi nel latte vaccino crudo, indicato dal Regolamento CE 853/2004, va rispettato solo se tale latte debba essere trattato termicamente, e non lo sia stato entro il periodo indicato nelle procedure basate sul sistema HACCP; 15 - gli Stati che prima del 1 gennaio 2006 applicavano norme nazionali relative alla temperatura di magazzinaggio ed ai veicoli di trasporto delle uova, possono continuare ad applicare tali norme; 16 - le uova incrinate possono essere utilizzate nella produzione di uova liquide, purché impiegate al più presto e provenienti direttamente dai centri di produzione o imballaggio;

26 17 - il personale dei macelli, autorizzato allo svolgimento di mansioni di assistente specializzato ufficiale, deve ricevere la stessa formazione degli assistenti specializzati ufficiali solo per le specifiche mansioni che è autorizzato ad eseguire; gli stabilimenti che intendono fare eseguire al personale funzioni di assistente durante i controlli ufficiali, sono esentati per la durata del periodo transitorio dall'obbligo della certificazione internazionale purché dimostrino che le procedure relative a tale certificazione siano in corso; 18 - le importazioni di alimenti di origine animale, anche se contenenti ingredienti vegetali, per le quali non è stata stabilita una condizione sanitaria armonizzata non sono soggette al Regolamento CE 854/2004; tale deroga è valida sino a quando non sarà stabilita tale condizione sanitaria; 19 - le Autorità possono designare, in deroga al Regolamento CE 882/2004, un laboratorio non accreditato per i controlli sui prodotti animali purché tale laboratorio: a) sia in corso di accreditamento in conformità al Regolamento CE 882/2004; b) garantisca che i sistemi di controllo di qualità per le analisi sono operativi dal 1 gennaio 2006; Infine si sottolinea che tutte le disposizioni contenute nel suddetto Regolamento CE 2076/2005 possono essere riviste in qualsiasi momento, alla luce dell'attuazione dei Regolamenti 853, 854 ed 882/2004.

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