CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

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1 E CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE RIFORMA FEDERALISTA E ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI DI CONTABILITÀ E BILANCIO PUBBLICI L.Puddu, C.Rainero, S.Secinaro Torino, aprile 2013 MASTER in Management delle Aziende Pubbliche e delle Aziende di Pubblico Servizio, MiAP MASTER in Management delle Aziende Ospedaliere e delle Aziende Sanitarie Locali, MiAS 1 E SPESA PRIMARIA E CONSOLIDATA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (FONTE MEF) 2 1

2 E Sistema Contabile Principale: contabilità finanziaria (autorizzatoria) (eccezioni: servizi per c/di terzi, rimborso anticipazioni di tesoreria) Fini conoscitivi e di affiancamento: contabilità economico- patrimoniale 3 E BILANCIO individuale Consolidato (consuntivo) Annuale Pluriennale (preventivo finanziario) Stato Patrimoniale Conto Economico Preventivo finanziario Consuntivo Stato Patrimoniale Conto economico Rendiconto finanziario 4 2

3 E FEDERALISMO (L. 5 maggio 2009, n. 42) Aspetto Organizzativo Relazioni tra: Divisione del potere fra più unità di governo Coordinamento tra le diverse unità di governo Unità di governo: a) centrale; b) sottogoverno territoriale. Principio di sussidiarietà 5 Strumenti aziendali di coordinamento: Accentramento dei flussi di tesoreria (Tes. Unica) Armonizzazione schemi di contabilità e bilancio Bilancio consolidato Banca dati unitaria (MEF); Indicatori di risultato semplici e misurabili. 6 3

4 E BANCA DATI UNITARIA (BDU) MEF Contenuto: Bilancio preventivo Variazioni Consuntivi; Operazioni gestionali; Altre informazioni. 7 - Conferma sistema di TU - Schemi di bilancio: armonizzazione regole contabili uniformi; comune piano dei conti; schemi di bilancio articolati per missioni e programmi; contabilità finanziaria affiancata a fini conoscitivi, dal sistema di contabilità economico-patrimoniale 8 4

5 E AMMINISTRAZIONE RAZIONALE Scostamenti: bilancio consuntivo Decisioni: bilancio preventivo Risultati: rilevazione contabile 9 E Aspetti della gestione FINANZIARIO IMPIEGHI FONTI VARIAZIONE FINANZIARIA PATRIMONIALE ATTIVO PASSIVO Patrimonio netto ECONOMICO COSTI Risultato economico positivo Quadratura Rilevanza Fasi della gestione RICAVI Programmazione Esecuzione Controllo Preventivo finanziario Stato patrimoniale preventivo Conto Economico preventivo Bilancio preventivo Rilevazioni di contabilità Rendiconto finanziario Stato Patrimoniale consuntivo Conto Economico consuntivo Bilancio consuntivo 10 5

6 E TIPOLOGIE DI AZIENDE IMPRESE DI PRODUZIONE TIPOLOGIE DI AZIENDE IMPRESE IMPRESE COOPERATIVE FONTI/IMPIEGHI a) fonti di accumulazione del capitale: 1a) capitale sociale/fondo di dotazione SI (capitale sociale da mantenere integro attraverso l accumulazione del reddito) SI (con limite massimo per socio e con voto capitario) AZIENDE DI CONSUMO AZIENDE PUBBLICHE (ISTITUZIONI) NO AZIENDE NON PROFIT SI (fondo di dotazione da utilizzare per gli scopi dell ente) 2a) Ricavi di mercato NO (con eccezione SI SI NO per le imprese sociali) 3a) tributi da potere impositivo NO NO SI NO 4a) Contributi da terzi senza corrispettivo SI SI SI SI 5a) Disinvestimenti patrimoniali SI SI SI SI 6a) Debiti SI SI SI SI 11 E IMPRESE DI PRODUZIONE TIPOLOGIE DI IMPRESE AZIENDE b) Impieghi del capitale: 1b) Remunerazione rimborso del capitale SI sociale/fondo di dotazione IMPRESE COOPERATIVE SI (con limiti e riserve indivisibili) AZIENDE DI CONSUMO AZIENDE PUBBLICHZIENDE NON PROFIT (ISTITUZIONI) 2-3-4b) Costi di SI (con ristorni ai SI gestione soci) SI SI 5b) Investimenti patrimoniali SI SI SI SI 6b) Rimborso debiti SI SI SI SI NO NO 12 6

7 E ARMONIZZAZIONE SISTEMI CONTABILI DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2011, n. 118 DPCM, 28 dicembre 2011 Obiettivi processo di armonizzazione: rappresentare correttamente le scelte di programmazione e di produzione amministrativa, coordinare i principi contabili generali con i principi relativi al consolidamento dei conti pubblici, consentire ai gestori dei sistemi contabili e di bilancio l'applicazione corretta ed efficace delle norme, 13 ARMONIZZAZIONE SISTEMI CONTABILI Obiettivi processo di armonizzazione: coadiuvare gli organi di controllo nella verifica della conformità del sistema dei bilanci alla normativa vigenti ed alle condizioni di efficienza e di efficacia ricercate, assistere gli utilizzatori del sistema dei bilanci pubblici nell'interpretazione delle informazioni in essi contenute. 14 7

8 E ARMONIZZAZIONE SISTEMI CONTABILI Il sistema di bilancio (art. 9, D.Lgs. 118/11) Il sistema di bilancio delle amministrazioni pubbliche costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione. Le sue finalità sono quelle di fornire informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli in corso di realizzazione ed all'andamento dell'ente, a favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica, sociale ed economico-finanziaria. 15 E ARMONIZZAZIONE SISTEMI CONTABILI Il Piano dei conti integrato (art. 4, D.Lgs. 118/11) Per perseguire la qualità elatrasparenza dei dati di finanza pubblica, il miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il sistema europeo dei conti nell'ambito delle rappresentazioni contabili, le amministrazioni pubbliche che utilizzano la contabilità finanziaria, sono tenute ad adottare un comune piano dei conti integrato, costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatto secondo comuni criteri di contabilizzazione. 16 8

9 E ARMONIZZAZIONE SISTEMI CONTABILI Le voci del piano dei conti sono definite in coerenza con il sistema delle regole definite in ambito nazionale ed internazionale dai principali organismi competenti in materia, con modalità finalizzate a garantire il rispetto del regolamento (CE) n. 479/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al Trattato che istituisce la Comunità europea, e successive modificazioni. 17 Garantire: ARMONIZZAZIONE SISTEMI CONTABILI Finalità del piano dei conti 1. L'armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche; 2. l'integrazione e la coerenza tra le rilevazioni contabili di natura finanziaria e quelle di natura economica; 3. il consolidamento nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione delle entrate, delle spese, dei costi e dei ricavi, nonché il monitoraggio in corso d'anno degli andamenti di finanza pubblica delle amministrazioni pubbliche, anche secondo l'articolazione nei sottosettori delle amministrazioni centrali, degli enti di previdenza e delle amministrazioni locali; 18 9

10 E ARMONIZZAZIONE SISTEMI CONTABILI 4. una maggiore tracciabilità delle informazioni nelle varie fasi di rappresentazione della manifestazione contabile in termini di competenza finanziaria, economica, cassa e patrimonio; 5. una maggiore attendibilità e trasparenza dei dati contabili, valutabili anche in sede di gestione dei bilanci pubblici, attraverso l'analisi delle scritturazioni contabili. 19 E ARMONIZZAZIONE SISTEMI CONTABILI La transazione elementare (artt. 5 e 6 D.Lgs. 118/11, art. 13 DPCM) Ogni atto gestionale genera una transazione elementare. Ad ogni transazione elementare è attribuita una codifica che deve consentire di tracciare le operazioni contabili e di movimentare il piano dei conti integrato Al fine di consentire la tracciabilità di tutte le operazioni gestionali e la movimentazione delle voci del piano dei conti integrato, la struttura della codifica della transazione elementare è costituita da: 20 10

11 E ARMONIZZAZIONE SISTEMI CONTABILI a) codice funzionale per missioni e programmi (solo per le spese); b) codice economico attribuito alle articolazioni del piano dei conti integrato; c) codice identificativo della classificazione Cofog al secondo livello, per le spese; d) codice identificativo delle transazioni dell Unione europea (1 per le entrate, 2 per le altre entrate, 3 per le spese sostenute direttamente per la realizzazione dei progetti comunitari e 4 per le altre spese); 21 E ARMONIZZAZIONE SISTEMI CONTABILI e) codice SIOPE; f) codice unico di progetto, identificativo del progetto d investimento pubblico realizzato dall amministrazione (solo per le spese di investimento); g) codice identificativo dell entrata ricorrente e non ricorrente

12 E ARMONIZZAZIONE SISTEMI CONTABILI Il bilancio di previsione È ribadita l importanza del carattere autorizzatorio del bilancio di previsione finanziario annuale ed di quello pluriennale. Il bilancio di previsione pluriennale è almeno triennale, ed è aggiornato annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione. 23 ARMONIZZAZIONE SISTEMI CONTABILI Schemi di bilancio Le amministrazioni pubbliche devono adottare comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati. Devono, inoltre, redigere un rendiconto semplificato per il cittadino, da divulgare sul proprio sito internet, recante una esposizione sintetica dei dati di bilancio

13 E ARMONIZZAZIONE SISTEMI CONTABILI Le spese La spesa deve essere rappresentata per missioni e programmi. missioni = le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni di cui utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. programmi = aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell ambito delle missioni. 25 ARMONIZZAZIONE SISTEMI CONTABILI Le entrate Le entrate degli schemi di bilancio finanziario sono così classificate: titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate; tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell approvazione in termini di unità di voto; categorie, definite in base all oggetto dell entrata nell ambito della tipologia di appartenenza

14 E ARMONIZZAZIONE SISTEMI CONTABILI Termini di approvazione dei bilanci Le amministrazioni pubbliche approvano: a) il bilancio di previsione o il budget economico entro il 31 dicembre dell anno precedente; b) il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell anno successivo; c) il bilancio consolidato entro il 30 giugno dell anno successivo. 27 I PRINCIPI CONTABILI PER GLI ENTI PUBBLICI 1. Annualità 2. Unità 3. Universalità 4. Integrità 5. Veridicità, attendibilità, correttezza, e comprensibilità 6. Significatività e rilevanza 7. Flessibilità 8. Congruità 9. Prudenza 10. Coerenza 11. Continuità e della costanza 12. Comparabilità e della verificabilità 13. Neutralità 14. Pubblicità 15. Equilibrio di bilancio 16. Competenza finanziaria 17. Competenza economica 18. Prevalenza della sostanza sulla forma 28 14

15 E ANNUALITÀ I documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono ad un periodo di gestione che coincide con l anno solare. Nella predisposizione dei documenti annuali di bilancio, le previsioni per l esercizio di riferimento sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale. 29 UNITÀ La singola amministrazione pubblica è una entità giuridica unica e unitaria, pertanto, deve essere unico e unitario sia il suo bilancio di previsione, sia il suo rendiconto e bilancio d esercizio. È il complesso unitario delle entrate che finanzia l amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione. I documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione normativa

16 E UNIVERSALITÀ Il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta nell esercizio e degli andamenti dell amministrazione, anche nell ottica degli equilibri economico finanziari del sistema di bilancio. Sono incompatibili con il principio dell universalità le gestioni fuori bilancio, consistenti in gestioni poste in essere dalla singola amministrazione o da sue articolazioni organizzative che non abbiano autonomia gestionale che non transitano nel bilancio. Le contabilità separate, ove ammesse dalla normativa, devono essere ricondotte al sistema di bilancio dell amministrazione entro i termini dell esercizio. 31 INTEGRITÀ Nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite. Lo stesso principio si applica a tutti i valori del sistema di bilancio, quindi anche ai valori economici ed alle grandezze patrimoniali che si ritrovano nel conto economico e nel conto del patrimonio

17 E VERIDICITÀ Il principio della «veridicità» fa esplicito riferimento al principio del true and fair view che ricerca nei dati contabili di bilancio la rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio. Il principio della veridicità non si applica solo ai documenti di rendicontazione e alla gestione, ma anche ai documenti di previsione nei quali è da intendersi come rigorosa valutazione dei flussi finanziari (e nel caso anche economici) generati dalle operazioni che si svolgeranno nel futuro periodo di riferimento. Si devono quindi evitare le sottovalutazioni e le sopravalutazioni delle singole poste che invece devono essere valutate secondo una rigorosa analisi di controllo. 33 ATTENDIBILITÀ Un informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa. L oggettività degli andamenti storici e dei suddetti parametri di riferimento, ad integrazione di quelli eventualmente previsti dalle norme, consente di effettuare razionali e significative comparazioni nel tempo e nello spazio e, a parità di altre condizioni, di avvicinarsi alla realtà con un maggior grado di approssimazione

18 E CHIAREZZA E COMPRENSIBILITÀ Il sistema di bilancio deve essere comprensibile e deve perciò presentare una chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali (principio della chiarezza o comprensibilità). Il principio della chiarezza o comprensibilità è rafforzativo del principio base della veridicità. Al fine di consentire una rappresentazione chiara dell attività svolta, le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottano il sistema di classificazione previsto dall ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari. L articolazione del sistema di bilancio deve essere tale da facilitarne tra l altro la comprensione e permetterne la consultazione rendendo evidenti le informazioni previsionali, gestionali e di rendicontazione in esso contenute. 35 SIGNIFICATIVITÀ Per essere utile, un informazione deve essere significativa per le esigenze informative connesse al processo decisionale degli utilizzatori. L informazione è qualitativamente significativa quando è in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri, oppure confermando o correggendo valutazioni da loro effettuate precedentemente. Il procedimento di formazione del sistema di bilancio implica delle stime o previsioni. Pertanto, la correttezza correttezza dei dati di bilancio non si riferisce soltanto all esattezza aritmetica, bensì alla ragionevolezza, ed all applicazione oculata e corretta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d esercizio

19 E RILEVANZA L informazione è rilevante se la sua omissione o errata presentazione può influenzare le decisioni degli utilizzatori prese sulla base del sistema di bilancio. La rilevanza dipende dalla dimensione quantitativa della posta, valutata comparativamente con i valori complessivi del sistema di bilancio, e dall errore giudicato nelle specifiche circostanze di omissione o errata presentazione. 37 FLESSIBILITÀ Il principio di flessibilità è volto a trovare all interno dei documenti contabili di programmazione e previsione di bilancio la possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo. Per tale finalità la legge disciplina l utilizzo di strumenti ordinari, come il fondo di riserva, destinati a garantire le risorse da impiegare a copertura delle spese relative a eventi prevedibili e straordinari

20 E FLESSIBILITÀ Un eccessivo ricorso agli altri strumenti di flessibilità, quali le variazioni di bilancio, va visto come fatto negativo, in quanto inficia l attendibilità del processo di programmazione e rende non credibile il complesso del sistema di bilancio. Differente funzione ha la flessibilità dei bilanci in sede gestionale, volta a consentire variazioni compensative tra le missioni e tra programmi conseguenti a provvedimenti di trasferimenti del personale all interno di ciascuna amministrazione e la rimodulazione delle dotazioni finanziarie interne a ogni programma. Non è consentito l utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti. Il principio di flessibilità si applica anche ai documenti di programmazione sui quali si fonda la gestione ed il relativo controllo interno. 39 CONGRUITÀ La congruità consiste nella verifica dell adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti. Il principio si collega a quello della coerenza, rafforzandone i contenuti di carattere finanziario, economico e patrimoniale, anche nel rispetto degli equilibri di bilancio. La congruità delle entrate e delle spese deve essere valutata in relazione agli obiettivi programmati, agli andamenti storici ed al riflesso nel periodo degli impegni pluriennali che sono coerentemente rappresentati nel sistema di bilancio nelle fasi di previsione e programmazione, di gestione e rendicontazione

21 E PRUDENZA Il principio della prudenza si applica sia nei documenti contabili di programmazione e del bilancio di previsione, sia nel rendiconto e bilancio d esercizio. Nel bilancio di previsione, più precisamente nei documenti sia finanziari sia economici, devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste. Nei documenti contabili di rendicontazione il principio della prudenza comporta che le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate, mentre tutte le componenti negative devono essere contabilizzate e quindi rendicontate, anche se non sono definitivamente realizzate. 41 COERENZA Occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico infatti deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine

22 E La coerenza interna implica: COERENZA in sede preventiva, che gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale siano conseguenti alla pianificazione dell ente; in sede di gestione, che le decisioni e gli atti non siano in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione pluriennale e annuale e non pregiudichino gli equilibri finanziari ed economici; in sede di rendicontazione, che sia dimostrato e motivato lo scostamento fra risultati ottenuti e quelli attesi. 43 COERENZA La coerenza esterna comporta una connessione fra il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione dell amministrazione pubblica, le direttive e le scelte strategiche di altri livelli di governo del sistema pubblico anche secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica

23 E CONTINUITÀ La valutazione delle poste contabili di bilancio deve essere fatta nella prospettiva della continuazione delle attività istituzionali per le quali l amministrazione pubblica è costituita. Il principio della continuità si fonda sulla considerazione che ogni sistema aziendale, sia pubblico sia privato, deve rispondere alla preliminare caratteristica di essere atto a perdurare nel tempo. Pertanto le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti. Il principio si applica anche al fine di garantire equilibri economico finanziari che sia no salvaguardati e perdurino nel tempo. Il principio della continuità riguarda anche i dati contabili che nella successione del tempo devono essere rilevati e rappresentati con correttezza nelle situazioni contabili di chiusura e di riapertura dei conti e in tutti i documenti contabili. 45 COSTANZA La costanza di applicazione dei principi contabili generali e di quelli particolari di valutazione è uno dei cardini delle determinazioni finanziarie, economiche e patrimoniali dei bilanci di previsione, della gestione, del rendiconto e bilancio d esercizio (principio della costanza). Infatti, Il principio della continuità e quello della costanza dei criteri applicati introducono le condizioni essenziali per la comparabilità delle valutazioni tra i documenti contabili del bilancio di previsione e della rendicontazione e delle singole e sintetiche valutazioni nel tempo, anche connesse con i processi gestionali. L eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati, deve rappresentare un eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio

24 E COMPARABILITÀ Gli utilizzatori delle informazioni di bilancio devono essere in grado di comparare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali. Gli utilizzatori, inoltre, devono poter comparare le informazioni di bilancio anche tra enti pubblici diversi, e dello stesso settore, al fine di valutarne le diverse potenzialità gestionali, gli orientamenti strategici e le qualità di una sana e buona amministrazione. Deve essere consentita anche la valutazione delle situazioni patrimoniali, degli andamenti economici e finanziari, nonché delle relative modificazioni. 47 COMPARABILITÀ Nell ambito della stessa amministrazione pubblica la comparabilità dei bilanci in periodi diversi è possibile se sussistono le seguenti condizioni: la forma di presentazione è costante, cioè il modo di esposizione delle voci deve essere uguale o almeno comparabile; i criteri di valutazione adottati sono mantenuti costanti. L eventuale cambiamento deve essere giustificato da circostanza eccezionale per frequenza e natura. In ogni caso l effetto del cambiamento dei criteri di valutazione sul risultato dell esercizio e sul patrimonio netto deve essere adeguatamente illustrato e motivato; i mutamenti strutturali nell organizzazione e gli eventi di natura straordinaria devono essere chiaramente evidenziati

25 E VERIFICABILITÀ L informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria. La verificabilità delle informazioni non riguarda solo la gestione e la rendicontazione ma anche il processo di programmazione e di bilancio per ricostruire adeguatamente e documentalmente il procedimento di valutazione che ha condotto alla formulazione delle previsioni e dei contenuti della programmazione e dei relativi obiettivi. 49 NEUTRALITÀ La redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi. La neutralità o imparzialità deve essere presente in tutto il procedimento formativo del sistema di bilancio, sia di programmazione e previsione, sia di gestione e di rendicontazione, soprattutto per quanto concerne gli elementi soggettivi. La presenza di elementi soggettivi di stima non è condizione per far venir meno l imparzialità, la ragionevolezza e la verificabilità

26 E PUBBLICITÀ Il sistema di bilancio assolve una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili. È compito dell amministrazione pubblica rendere effettiva tale funzione assicurando ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie. Affinché i documenti contabili di previsione e di rendicontazione assumano a pieno la loro valenza politica, giuridica, economica e sociale devono essere resi pubblici secondo le norme vigenti. 51 PUBBLICITÀ Il rispetto del principio della pubblicità presuppone un ruolo attivo dell amministrazione pubblica nel contesto della comunità amministrata, garantendo trasparenza e divulgazione alle scelte di programmazione contenute nei documenti previsionali ed ai risultati della gestione descritti in modo veritiero e corretto nei documenti di rendicontazione; ciò è fondamentale per la fruibilità delle informazioni finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio

27 E EQUILIBRIO DI BILANCIO Le norme di contabilità pubblica pongono come vincolo del bilancio di previsione il pareggio finanziario. L osservanza di tale principio riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa. Il rispetto del principio di pareggio finanziario invero non basta per soddisfare il principio generale dell equilibrio del sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione. Il pareggio finanziario nel bilancio di previsione infatti comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione 53 EQUILIBRIO DI BILANCIO La norma impone il pareggio finanziario nel bilancio di previsione, e quindi la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione. Tali equilibri non devono essere perseguiti solo in sede di previsione ma anche in fase di rendicontazione come prima forma del controllo interno, concernente tutti i flussi finanziari generati dalla produzione, diretta o indiretta e quindi effettuata anche attraverso le altre forme di gestione dei servizi erogati e di altre attività svolte

28 E EQUILIBRIO DI BILANCIO Anche la realizzazione dell equilibrio economico (sia nei documenti contabili di programmazione e previsione e quindi con riferimento al budget ed al preventivo economico sia nei documenti contabili di rendicontazione e quindi nel conto economico di fine esercizio) è garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali ed innovative di un amministrazione pubblica in un mercato dinamico. L equilibrio finanziario del bilancio non comporta necessariamente una stabilità anche di carattere economico e patrimoniale. Il principio dell equilibrio di bilancio quindi deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata. 55 E EQUILIBRIO DI BILANCIO Articolo 81 della Costituzione italiana (fino a 07/05/2012) Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte

29 E Articolo 81 della Costituzione italiana (dall 08/05/2012 L.Cost. 1/2012) 1. L articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente: Lo Stato assicura l equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente ai quattro mesi. Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale. 57 E Legge di stabilità 2013 L. 228/

30 E Aggiornamento DL 35/ E Articolo 97 della Costituzione italiana (dall 08/05/2012 L.Cost. 1/2012) 1. All articolo 97 della Costituzione, al primo comma è premesso il seguente: «Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l ordinamento dell Unione europea, assicurano l equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico»

31 E Articolo 117 della Costituzione italiana (dall 08/05/2012 L.Cost. 1/2012) 1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma, lettera e), dopo le parole: «sistema tributario e contabile dello Stato;» sono inserite le seguenti: «armonizzazione dei bilanci pubblici»; b) al terzo comma, primo periodo, le parole: «armonizzazione dei bilanci pubblici e» sono soppresse. 61 E Articolo 119 della Costituzione italiana (dall 08/05/2012 L.Cost. 1/2012) 1. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'unione europea»; b) al sesto comma, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio»

32 E COMPETENZA FINANZIARIA Il principio della competenza finanziaria costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni). 63 COMPETENZA ECONOMICA Il principio della competenza economica rappresenta il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle diverse operazioni ed attività amministrative che la singola amministrazione pubblica svolge durante ogni esercizio e mediante le quali si evidenziano utilità economiche cedute e/o acquisite anche se non direttamente collegate ai relativi movimenti finanziari. Per il principio della competenza economica l effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari

33 E COMPETENZA ECONOMICA La determinazione dei risultati di esercizio di ogni pubblica amministrazione implica un procedimento contabile di identificazione, di misurazione e di correlazione tra le entrate e le uscite dei documenti finanziari e tra i proventi ed i costi e le spese dei documenti economici del bilancio di previsione e di rendicontazione. Il risultato economico d esercizio implica un procedimento di analisi della competenza economica e delle componenti economiche positive e negative relative all esercizio cui il rendiconto si riferisce. I componenti economici positivi quindi devono essere correlati ai componenti economici negativi o costi o spese dell esercizio. Tale correlazione costituisce il corollario fondamentale del principio della competenza economica dei fatti gestionali caratterizzanti l attività amministrativa di ogni amministrazione pubblica. 65 PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA Se l informazione contabile deve rappresentare fedelmente ed in modo veritiero le operazioni ed i fatti che sono accaduti durante l esercizio, è necessario che essi siano rilevati contabilmente secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva e quindi alla realtà economica che li ha generati e ai contenuti della stessa, e non solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale. La sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio

34 E E Sistema Contabile Principale: contabilità finanziaria (autorizzatoria) (eccezioni: servizi per c/di terzi, rimborso anticipazioni di tesoreria) Fini conoscitivi e di affiancamento: contabilità economico- patrimoniale 68 34

35 E BILANCIO individuale Consolidato (consuntivo) Annuale Pluriennale (preventivo finanziario) Stato Patrimoniale Conto Economico Preventivo finanziario Consuntivo Stato Patrimoniale Conto economico Rendiconto finanziario E La contabilità finanziaria rileva le transazioni Monetarie a) Obbligazioni attive e passive; b) Incassi e pagamenti Non monetarie (trasferimenti o conferimenti di beni, permute, ecc..) 35

36 E Transazione ogni evento o azione che determina la creazione, trasformazione, scambio, trasferimento o estinzione di valori economici, patrimoniali e finanziari che si origina dall interazione tra differenti soggetti (pubbliche amministrazioni, società, famiglie, ecc..) e avviene per mutuo accordo o per atto unilaterale dell amministrazione pubblica Transazioni non monetarie: regolarizzazioni contabili di pari importo impegno/accertamento, mandati versati in quietanza E Registrazione contabile esercizio in cui l obbligazione giuridica è perfezionata (accertamento/impegno) esercizio in cui l obbligazione viene a scadenza (imputazione contabile) scadenza è il momento in cui l obbligazione diventa esigibile: non vi sono ostacoli alla riscossione del credito e si può pretendere l adempimento. 36

37 E ACCERTAMENTO Fase in cui si verifica e si attesta: a) La ragione del credito b) Il titolo giuridico che supporta il credito c) L individuazione del soggetto debitore d) L ammontare del credito e) La relativa scadenza Atto gestionale di verifica dei requisiti Accertamento nell esercizio in cui sorge l obbligazione attiva e imputazione nell esercizio in cui scade il credito E Accertamento per l intero importo anche per le entrate dubbie Accantonamento al Fondo svalutazione crediti (andamento medio incassi/pagamenti nei 5 anni precedenti, per tipologia di entrata) Non si impegna, genera un economia di bilancio, quota vincolata dell avanzo di amministrazione Se il fondo è inadeguato non si può utilizzare l avanzo di amministrazione 37

38 E Accertamento entrate proprie rateizzate: Esercizio in cui sorge l obbligazione Imputazione: a) Stesso esercizio se le rate hanno scadenza non superiore ai 12 mesi dell anno successivo; b) Esercizi di scadenza delle rate se scadono oltre i 12 mesi. E Concetto di scadenza del credito Entrate tributarie ed extra-tributarie: l esigibilità Trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche: esercizio in cui è adottato l atto amministrativo di impegno Permesso di costruire: termini di pagamento (parte al rilascio del permesso e parte successiva) 38

39 E Entrate tributarie da ruoli: Accertamento e imputazione nell esercizio in cui è emesso il ruolo (sanzioni e interessi di ruoli coattivi: accertamento per cassa) Entrate tributarie autoliquidate: Accertamento per cassa entro la chiusura del rendiconto e comunque entro la scadenza prevista per l approvazione del rendiconto E Cessioni di immobili: Obbligazione giuridica attiva, accertamento, al momento del rogito Altre cessioni di beni: Obbligazione giuridica attiva, accertamento, passaggio di proprietà, imputazione nell esercizio di esecuzione dell obbligazione pecuniaria Assunzione di prestiti: Accertamento nel momento della stipula, imputazione all esercizio di esigibilità (sempre alla stipula) Collegamento, per competenza finanziaria, con gli impegni su accantonamenti al fondo pluriennale vincolato 39

40 E Fondo pluriennale vincolato Risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l entrata. Copre la spesa in c/capitale Anche la spesa corrente per entrate correnti vincolate a fronte di spese esigibili in futuro E Fondo pluriennale vincolato Esempio (mil. di euro) Opera pubblica 400 Realizzata in 4 anni Mutuo 400 ottenuto all inizio dei lavori Anno t t+1 t+2 t Progetto/gara Costruzione Costruzione Costruzione 40

41 E a) Bilancio di previsione t Spesa in c/capitale 100 Accensione prestiti 400 Fondo pluriennale 300 vincolato b) Bilancio di previsione pluriennale t+1 t+2 Spesa in c/capitale Fondo pluriennale vincolato Spesa in c/capitale Fondo pluriennale vincolato 100 Utilizzo Fondo 200 pluriennale vincolato Utilizzo Fondo 100 pluriennale vincolato t+3 Spesa in c/capitale 100 Utilizzo Fondo pluriennale vincolato 100 E Gestione esercizio t Accertamento entrata mutuo 400 Impegno della spesa esigibile nell anno 100 Impegno pluriennale t+1 t+2 t Costituzione del Fondo pluriennale vincolato

42 E Gestione esercizio t+1 (120); t+2 (90); t+3 (90) Avanzamento lavori 120 Variazione amministrativa +20 Spesa di costruzione (-)20 Fondo pluriennale vincolato Nuovo impegno di spesa Impegno precedente Totale spesa impegnata esigibile nell anno t+1 E Bilancio di previsione pluriennale t+2 t+3 t+4 Variazione utilizzo Fondo pluriennale vincolato (20) (10) (da 200 a 180) (da 100 a 90) Variazione Spesa in c/capitale (10)* (10)** (da 100 a 90) (da 100 a 90) Variazione Fondo pluriennale (10) vincolato (da 100 a 90) * riduzione dell impegno di (10) ** nuova riduzione dell impegno di (10) 42

43 E LIQUIDAZIONE: l obbligazione diventa effettivamente esigibile (verifica formale della completezza della documentazione) Impegno e liquidazione tendono a convergere verso l esigibilità. E ORDINAZIONE: mandato Linee guida per mandato informatico SOTTOSCRIZIONE: garantire correttezza, funzionalità ed efficienza gestionale PAGAMENTO: tesoriere, competenza per cassa 43

44 E Leasing: Contratto di finanziamento per un investimento. Accertamento in entrata del prestito (valore corrente del bene) Impegno della spesa investimento Il bene è preso in carico dall ente, inventariato come bene in leasing, oggetto di ammortamento Canoni periodici: quota rimborso del debito e quota interessi E Principio : IMPEGNO Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa Le Prenotazioni a cui non hanno fatto seguito obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute sono cancellate quali economie di bilancio 44

45 E Elementi costitutivi dell impegno la ragione del debito; L indicazione della somma da pagare; Il soggetto creditore; La scadenza dell obbligazione; La specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio Il provvedimento di impegno deve contenere gli elementi costitutivi e deve annotare l intero importo della spesa. E La registrazione dell impegno, nella competenza annuale e pluriennale, avviene quando l impegno è giuridicamente perfezionato (imputazione agli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili) 45

46 E Non possono essere assunte obbligazioni concernenti spese correnti per esercizi non considerati nel bilancio pluriennale. Eccezioni : Spese derivanti da contratti di somministrazione; Spese correlate a finanziamenti comunitari; Rate di ammortamento Le obbligazioni assunte su spese correnti esigibili in esercizi successivi a quello in corso di gestione sono trasmesse, per conoscenza, al Consiglio dell Ente. E Spesa corrente, imputazione dell impegno: Personale: automaticamente, per l intero importo, all inizio dell esercizio; Beni e servizi: nell esercizio in cui risulta adempiuta completamente la prestazione; Trasferimenti correnti: esercizio di adozione dell atto amministrativo di attribuzione del contributo. Se vi sono modalità temporali e scadenze di erogazione, l impegno è imputato negli esercizi di scadenza. 46

47 E Spese di investimento: impegno negli esercizi in cui scadono le obbligazioni sulla base del relativo cronoprogramma Copertura totale all attivazione del primo impegno 47

48 E IL CICLO DI PROGRAMMAZIONE, I DOCUMENTI E LA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI Coerentemente alla precedente Legge di contabilità, viene mantenuta la separazione tra il momento programmatorio, (prima DPEF, oradecisione di finanza pubblica), e quello allocativo (prima legge finanziaria + legge di bilancio, ora legge di stabilità + legge di bilancio). L.Puddu 96 48

49 E A. Bilancio di previsione finanziaria di competenza e di cassa (passaggio alla sola cassa) - annuale; - triennale. B. Rendiconto conto del bilancio; conto generale del patrimonio; conto economico (a fini conoscitivi); L.Puddu 97 LA STRUTTURA DEL BILANCIO DELLO STATO Bilancio decisionale (politico) Missioni Programmi Bilancio amministrativo (gestionale) Macro aggregati Capitoli Piani di gestione L.Puddu 98 49

50 E Nuova unità di voto: il programma L.Puddu 99 BILANCIO DELLO STATO (L. 196/09, Art. 22) Bilancio pluriennale di previsione redatto dal MEF in termini di competenza e cassa; Periodo temporale di riferimento: 3 anni. Espone separatamente: Andamento entrate e spese in base alla legislazione vigente (cd. bilancio pluriennale a legislazione vigente); Previsioni sull andamento delle entrate e delle spese, tenendo conto degli effetti programmati nella Decisione di finanza pubblica (art. 10) (cd. bilancio pluriennale programmatico); L.Puddu

51 E BILANCIO DELLO STATO (L. 196/09, Art. 22) Pluriennale Viene integrato con gli effetti della legge di stabilità; Non conferisce autorizzazione di spesa e di riscossione entrate. Bilancio autorizzatorio annuale; a) Alta rigidità del bilancio dello Stato; b)la quota del bilancio dello stato, direttamente o indirettamente determinata per legge, ammonta nel complesso ad oltre il 90% delle risorse stanziate in conto competenza L.Puddu 101 BILANCIO DELLO STATO (Fonte MEF) Struttura del bilancio L.Puddu

52 E BILANCIO DELLO STATO (L. 196/09, Art. 21) Struttura della Spesa all interno dei programmi: Spese correnti, con indicazione delle spese del personale. Spese d investimento. Fino all adozione del decreto attuativo che ristruttura il bilancio dello Stato (entro due anni), in appositi allegati, per ciascun programma, macroaggregato e distinti per capitolo, le spese sono suddivise in: Spese rimodulabili Spese non rimodulabili L.Puddu 103 Spese non rimodulabili spese per le quali l amministrazione non ha possibilità di esercitare un effettivo controllo amministrativo sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione: Oneri inderogabili, in quanto vincolati da particolari meccanismi (leggi o altri atti normativi), quali: Pagamento stipendi, assegni, pensioni; Spese per interessi passivi; Spese derivanti da obblighi comunitari e internazionali; Spese per ammortamento mutui Altre, espressamente individuate dalla legge. L.Puddu

53 E Spese rimodulabili si dividono in: Spese autorizzate da espressa disposizione di legge che ne determina l importo massimo di spesa e il periodo di iscrizione in bilancio (cd. fattori legislativi); Spese non predeterminate legislativamente che sono quantificate tenendo conto delle esigenze di funzionamento delle amministrazioni (cd. spese di adeguamento al fabbisogno). L.Puddu 105 Spese rimodulabili La rimodulazione (in via compensativa) è ammessa: All interno di un medesimo programma (approvazione parlamentare non richiesta) Tra programmi differenti, fermo restando il rispetto dei saldi di finanza pubblica (approvazione parlamentare richiesta) Resta precluso il ricorso a stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti. L.Puddu

54 E BILANCIO GESTIONALE (co. 17): Ripartizione dei programmi (unità di voto) in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione. Assegnazione (entro 10 gg.), da parte dei Ministeri, delle risorse ai responsabili della gestione (dirigenti); L.Puddu 107 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO Indica risultati differenziali: RISPARMIO PUBBLICO INDEBITAMENTO (o ACCREDITAMENTO) NETTO SALDO NETTO da FINANZIARE (o da IMPIEGARE) RICORSO AL MERCATO Art. 25 L.Puddu

55 E RISPARMIO PUBBLICO TOTALE ENTRATE CORRENTI (tributarie ed extratributarie) (-)TOTALE SPESE CORRENTI. (. ) RISPARMIO PUBBLICO (.) Art. 25 L.Puddu 109 SALDO NETTO da FINANZIARE (o da IMPIEGARE) TOTALE ENTRATE FINALI (-)TOTALE SPESE FINALI. (. ) SALDO NETTO da FINANZIARE (o da IMPIEGARE) (.) Art. 25 L.Puddu

56 E RICORSO AL MERCATO TOTALE ENTRATE (-)TOTALE SPESE. (. ) RICORSO AL MERCATO (.) Art. 25 L.Puddu 111 POSTULATI DEL BILANCIO DELLO STATO (L. 196/09, Art. 24) Integrità iscrizione separata di entrate e spese: Tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese; Tutte le spese devono essere iscritte senza riduzione delle correlative entrate. Universalità. Unità. Divieto di gestione fondi fuori bilancio. Divieto di assegnazione di proventi per spese o erogazioni speciali, ad eccezioni di proventi per riscossione conto terzi, oblazioni e simili. L.Puddu

57 E - Annualità (art. 20) - Pluriennale (non autorizzatorio) - Flessibilità: F. riserva spese obbligatorie, art. 26; F. riserva spese impreviste, art Le entrate in c/capitale non possono finanziare spesa corrente (art. 21 e art. 23) - Utilizzo miglioramento risparmio pubblico solo se positivo. L.Puddu 113 E A A Principi contabili Altri Enti Pubblici - DPR. 27 febbraio 2003, n * art. 162, TUEL, 267/2000 *Integrità * Universalità *Unità * Veridicità Correttezza Neutralità * Attendibilità Rilevanza Chiarezza * Pubblicità (sito internet) L. 5 maggio 2009, n. 42, comma 2 lett. i) Coerenza * Annualità Continuità Prudenza Costanza Flessibilità Competenza finanziaria ed economica Equilibrio di bilancio: finanziario (principio costituzionale della copertura ) (Tot. E/Tot. S) * situazione corrente: no disavanzo economico Tendenza al Pareggio economico, finanziario e patrimoniale L.Puddu 57

58 E PAREGGIO Ogni legge (diversa dalla legge di bilancio) che comporti nuovi o maggiori oneri deve indicare i mezzi per farvi fronte. L.Puddu 115 Articolo 81 della Costituzione Italiana Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte. L.Puddu 58

59 E Nella legge di bilancio: Disavanzo finanziato da debito Eventuale riduzione del disavanzo: nuove spese riduzione del debito Differenza tra Entrate correnti.. (-) Spese correnti (..) Risparmio pubblico (..) Se c è una riduzione del Risparmio pubblico negativo non è più possibile finanziare nuove spese (art. 17) L.Puddu 117 Lo scrittoio del Presidente ( ) Luigi Einaudi L.Puddu 59

60 E L.Puddu L.Puddu 60

61 E L.Puddu L.Puddu 61

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