LE DISPOSIZIONI DELLA FINANZIARIA 2004

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1 CONFERMATO IL NUOVO REGIME FISCALE PER L'AGRICOLTURA LE DISPOSIZIONI DELLA FINANZIARIA 2004 di Massimo Bagnoli e Dario Bigoni Amministrazione e finanza >> Fisco

2 PREMESSA Il lungo periodo che ha separato il decreto legislativo n. 228/2001 dalla Finanziaria 2004, approvata con legge 24 dicembre 2003, n. 350 (S.O. n. 196 alla G.U. n. 299 del 27 dicembre 2003), è stato segnato da una dottrina di merito che ha suggerito differenti interpretazioni sugli effetti che un evoluzione della definizione civilistica della figura dell imprenditore agricolo così marcata avrebbe prodotto in materia fiscale. Il testo della Finanziaria 2004 propone una soluzione dell intera problematica di rilevante valore sia per il contenuto che per la chiara volontà di disciplinare le nuove attività proposte dal novellato articolo 2135 del codice civile. CODICE CIVILE Si tratta di quelle attività a cui lo stesso codice, riformato dall articolo 1 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, ha attribuito la definizione di attività connesse, individuandole fra quelle attività esercitate dallo stesso imprenditore e dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell azienda normalmente impiegate nell attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Tutti coloro che si sono proposti per un analisi approfondita sulla nuova figura dell imprenditore agricolo hanno evidenziato ed accolto positivamente l accantonamento del criterio della normalità proprio del codice del 1942, a favore di quello della prevalenza più aderente ad una visione dinamica proposta dal D.Lgs. n. 228/2001 di orientamento e, appunto, modernizzazione del settore agricolo. Taluni vi hanno letto l abbandono di quel legame con il terreno che è stato in questi sessanta anni il leitmotiv dell esercizio di attività agricola; prevalenza, perciò, vista come opportunità proposta all imprenditore agricolo non solo in termini di integrazione ma anche come attività a se stante rispetto a quella agricola. Si è, in buona sostanza, immaginata una prevalenza fagocitatrice anche di quel concetto di connessione che invece continua a rappresentare il punto cardine di un agricoltura, sì proiettata verso nuovi, interessanti e stimolanti orizzonti, ma sempre legata alle attività agricole tradizionali quali la coltivazione del fondo, l allevamento di animali, la silvicoltura. Dire che l attività connessa è tale in quanto in essa sono presenti i due requisiti classici, oggettivo e soggettivo, rappresentati rispettivamente dai termini uniaziendalità e unisoggettività in cui il primo dice che in seno alla stessa azienda deve essere svolta un attività principale (in questo caso quella di coltivazione, allevamento, silvicoltura) e il secondo che l attività connessa deve essere svolta dallo stesso soggetto (imprenditore agricolo) che esercita anche l attività principale, equivale ad affermare che l attività (o le attività) connessa è strettamente congiunta, intimamente unita, interdipendente all attività principale. Mancando queste caratteristiche l attività connessa perde la sua collocazione naturale e assume, a tutti gli effetti, connotazione di attività commerciale. Per concludere si può affermare che le attività connesse sono serventi, cioè devono servire allo sviluppo dell attività agricola principale o nel momento della produzione o in quello dell esercizio o dell utilizzazione dei prodotti, al fine di integrare il reddito dell attività agricola principale. ANCORA SULLA PREVALENZA Le considerazioni attorno alla definizione giuridica delle attività connesse sono propedeutiche a comprendere meglio la portata delle disposizioni a carattere fiscale contenute nell articolo 2, commi 6 e 7 della legge Finanziaria e gli effetti in termini applicativi da esse prodotti. A questo riguardo risulta utile soffermarsi ancora sul criterio di prevalenza per due ordini di motivi: il primo per sottolineare un aspetto che ai più potrebbe essere sfuggito e che riguarda la formulazione letterale del terzo comma dell articolo 2135 del codice civile. In effetti il legislatore ordinario non ha inteso applicare il parametro della prevalenza a tutte le attività connesse, ma anzi, per talune di queste espressamente ha precisato che esse si intendono comunque connesse all attività agricola principale; si tratta delle attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Pagina 2 di 8

3 Fra queste va annoverata l attività di agriturismo che, in forza del rimando che fa il codice a specifiche leggi, è soggetta alla condizione di sussidiarietà ed accessorietà per effetto di quanto previsto dall articolo 2 della legge quadro n. 730/1985. Altre attività che possono annoverarsi fra quelle esplicitate dall ultimo periodo del comma 3 dell articolo 2135 c.c. per cui non risultano esservi disposizioni di legge cui fare rimando, possono considerarsi connesse, pur se viene meno il rispetto del criterio di prevalenza. Altro motivo di interesse legato al criterio di prevalenza attiene la sua interpretazione; che cosa cioè esso significa e come va applicato. L auspicio è perché l Amministrazione finanziaria ne chiarisca in modo definitivo i connotati, diversamente il rischio è legato ad una sua non corretta applicazione in seno alla disciplina fiscale con conseguenze facilmente immaginabili, soprattutto in tema di contenzioso. In verità l Agenzia delle entrate sul punto si è già espressa con la circolare n. 44/E del 14 maggio 2002, affermando che (paragrafo 3.3) Per verificare tale condizione sarà necessario procedere ad un confronto in termini quantitativi fra i prodotti ottenuti dall attività agricola principale ed i prodotti acquistati da terzi, confronto che potrà effettuarsi solo se riguarda beni appartenenti allo stesso comparto agronomico e della stessa specie. La posizione dell Agenzia non è, a parere di chi scrive, condivisibile e questo per le seguenti ragioni: non è aderente alla filosofia che ha ispirato il legislatore civilistico tesa a modernizzare la figura dell imprenditore agricolo, relegata fino ad allora ad una posizione di retroguardia rispetto all imprenditore commerciale; si rifà ad un criterio comparativo improprio in quanto adottato per la soluzione di un caso specifico e non per la generalità delle situazioni che vivono all interno del settore agricolo. La risoluzione ministeriale n. 9/1330 del 16 febbraio 1981, cui l estensore della circolare si ispira, si esprime infatti a proposito della produzione di uova; nasce in assenza di una specifica disciplina tributaria che ha visto luce solo con la Finanziaria 2004 e per questo, allora, carente delle determinazioni assunte dal legislatore fiscale. Tale posizione poi soffre di un indirizzo contrario, o per meglio dire di un orientamento più articolato, espresso chiaramente dallo stesso codice civile all articolo 2513, novellato per effetto della riforma del diritto societario; in esso vengono individuati i criteri per definire le condizioni di prevalenza nelle società cooperative, allo scopo di stabilire se sussistono i presupposti per considerare o meno la stessa cooperativa a mutualità prevalente. Per le cooperative agricole la prevalenza va valutata secondo parametri di quantità ovvero sulla base del valore dei prodotti conferiti dai soci che in entrambi casi devono essere superiori al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti; criteri che mancano di una gerarchia ma che invece sono alternativi fra di loro. L adozione dei due parametri, privilegiando il primo sul secondo per ragioni di semplicità, rappresenterebbe la soluzione più corretta per rispondere adeguatamente alla sollecitazione normativa. NUOVA DISCIPLINA FISCALE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE Le novità contenute nella Finanziaria 2004 assumono un doppio significato: da una parte raccolgono appieno le sollecitazioni proposte dal codice civile, in particolare attraverso il nuovo comma 3 in cui sono riassunte le tipologie di attività cui è attribuibile la definizione di attività connesse, dall altra hanno il grande pregio di offrire una regolamentazione fiscale completa delle stesse attività, siano esse svolte in modo professionale che occasionale; poi ancora propongono dei regimi fiscali naturali, appannaggio delle attività connesse, allo scopo di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, con l obiettivo di renderne meno gravoso il loro assolvimento. ARTICOLO 32, D.P.R. N. 917/1986 La Finanziaria 2004 propone una nuova formulazione del comma 2, lettera c) dell articolo 32 del D.P.R. n. 917/1986, la prima e forse la più importante in quanto in essa emerge questo legame imprescindibile fra la disciplina fiscale ed il dettato civilistico, mutuato poi da tutte le altre disposizioni. Recuperando la scelta civilistica, ora anche in materia fiscale il criterio di normalità è stato sostituito da quello della prevalenza; da ciò, e con effetto dal 1 gennaio 2004, sono considerate agricole le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non Pagina 3 di 8

4 svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall allevamento di animali. Perché ciò determini una tassazione su base catastale, e perciò appannaggio delle sole imprese individuali, società semplici ed enti non commerciali, è tuttavia necessario che vengano soddisfatte una serie di condizioni. La prima delle quali attiene il rispetto del principio di connessione; se, come detto, il mondo tributario ha recuperato gli orientamenti di quello civilistico è altrettanto vero che quest ultimo riconosce natura agricola a quelle attività diverse da quelle tradizionali (leggasi principali) che si possono considerare connesse. Ebbene questa rappresenta una prima (ed essenziale) condizione anche in ambito tributario. Anche tale regola generale ha la sua eccezione; in questo caso di senso negativo, e legata alla mera commercializzazione di prodotti acquistati da terzi. Infatti, seppur il codice riconosce condizione di connessione, ai fini fiscali tale fattispecie non può essere annoverata fra le attività connesse e pertanto il reddito prodotto esula da una tassazione catastale, imponendo un prelievo impositivo secondo regole previste per la determinazione del reddito d impresa. Questa sottolineatura pone l attività di commercializzazione di prodotti non propri al di fuori anche dall applicazione dei regimi forfetari di determinazione del reddito di seguito analizzati. Sul criterio della prevalenza le uniche considerazioni ad integrazione di quelle già espresse sono legate all ipotesi in cui i prodotti acquistati da terzi ed utilizzati per le attività connesse risultino superiori a quelli prodotti dall imprenditore agricolo. Ora l eventuale prevalenza dei primi (gli altri) sui secondi è accertabile solo a consuntivo, vale a dire a conclusione del periodo d imposta, pur riconoscendo possibile applicare la proporzione anche in corso d anno; e perciò solo allora l imprenditore è nelle condizioni di stabilire se l intera attività può considerarsi connessa. Il venir meno della connessione trascina a tassazione analitica quella parte di attività che è riconducibile all utilizzazione di prodotti acquistati da terzi. E solo in sede consuntiva l imprenditore agricolo potrà e dovrà eseguire tutte le rettifiche contabili tese ad evidenziare da un lato i ricavi riferiti alla parte di attività imputabile all utilizzo di prodotti non prodotti e dall altro i costi ad essi afferenti. Al principio di connessione ed al criterio di prevalenza devono affiancarsi altre due condizioni, entrambe esplicitate dalla stessa norma, affinché l intera attività possa considerarsi agricola. L una per cui i prodotti ottenuti da una delle attività connesse de quo, a cui può essere riconosciuto titolo di prodotto agricolo, sono individuati, ogni due anni, con decreto del Ministro dell Economia e delle finanze su proposta del Ministro delle Politiche agricole e forestali. In questo modo si trasferisce all autorità amministrativa il ruolo e le competenze fino ad ora riconosciute all autorità giurisprudenziale; il risultato in termini di efficacia della norma nello spazio e nel tempo è sotto gli occhi di tutti. Ad una situazione in cui ad ogni singolo giudice tributario, ed alla sua formazione e sensibilità, veniva riconosciuto il potere di decidere sulla classificazione agricola o meno di un prodotto (e dell attività ad esso legata), ora si sostituisce una situazione in cui la scelta assunta di concerto dai due Dicasteri propone la sua efficacia in un determinato momento (e per un biennio) su tutto il territorio nazionale. Il decreto, e questa è l ultima condizione, nella individuazione dei prodotti deve tener conto dei criteri previsti dal comma 1 dell articolo 32 del D.P.R. n. 917/1986, in primo luogo quello della ordinarietà legato al capitale di esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati nell esercizio dell attività agricola e poi quello della potenzialità del terreno. Puntualizzazione che serve a confermare che solo i prodotti trasformati (e per essi le attività) di cui si è tenuto conto nella determinazione dell estimo catastale possono essere ospitati in questo decreto, mentre per tutti gli altri privi di questa caratteristica, ma in ogni caso legati per connessione all attività agricola principale, la disciplina fiscale propone una tassazione forfetaria, attribuendo al reddito natura d impresa. L evoluzione giurisprudenziale, la prassi e la dottrina formatasi in questi anni ci dicono intanto che tre prodotti agricoli trasformati rientrano senz altro nel reddito agrario: si tratta del vino, dell olio e dei formaggi che rappresentano il risultato finale di un naturale processo di trasformazione che ha accompagnato da sempre la vita dell uomo. Ma a questi si aggiungono altri prodotti trasformati, manipolati, conservati, valorizzati che di volta in volta le tre fonti interpretative hanno riconosciuto con caratteristiche agricole; le ragioni sono da ricercare principalmente nella trasformazione che il settore agricolo ha subito in questi sessanta anni, chiamato ad un confronto sempre più serrato con il mercato e per questo con la necessità di offrire soluzioni innovative per trovare attenzione da parte della domanda verso i propri prodotti. Fra esse la necessità di avvicinarsi al consumatore finale proponendo un archetipo di filiera, più accorciata rispetto alla classica filiera lunga. Pagina 4 di 8

5 Queste attività, un tempo riservate alla capacità di poche imprese agricole, e per questo fuori da un concetto di normalità nell esercizio di attività agricola e di ordinarietà nella determinazione del reddito agrario, ora assommano a se queste caratteristiche e pertanto aspirano, e con giuste ragioni, a divenire a tutti gli effetti attività agricole ed inserite fra quelle che producono reddito agrario. Riassumendo, ai fini delle imposte sui redditi avremmo questa situazione riferita alle attività connesse di produzione di beni: per i beni a cui il decreto interministeriale riconoscerà natura agricola, la tassazione avverrà su base catastale; per gli altri, quelli esclusi, è previsto (in quanto regime naturale) un sistema di determinazione del reddito secondo regole forfetarie, attraverso l applicazione di un coefficiente di redditività del 15% applicato all ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a legistrazione agli effetti dell imposta sul valore aggiunto, previsto dal nuovo articolo 78-bis del D.P.R. n. 917/1986 (numerazione che dovrà peraltro essere rivista perché non più coerente con l attuale). ARTICOLO 34-BIS IVA Incerta risulta invece la disciplina ai fini Iva, ma non per mancanza di specifica normativa; essa richiede una corretta interpretazione per cui si auspica un tempestivo ed esaustivo intervento dell Agenzia delle entrate. In merito, e per merito della Finanziaria 2004, è stabilito, in via naturale e per questo opzionabile, che per le attività connesse di produzione di beni (poi vedremo anche in ipotesi di fornitura di servizi) di cui al terzo comma dell articolo 2135 c.c., l imposta sul valore aggiunto è determinata riducendo, a titolo di detrazione forfetaria dell imposta afferente agli acquisti e alle importazioni, l imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare. L intento della norma è certamente meritevole di plauso. Ora però va meglio compresa la sua applicazione visto che per taluni beni (prodotti) essa rischia di essere messa in contrapposizione con l altra disciplina naturale prevista dall articolo 34, D.P.R. n. 633/1972 a favore dei produttori agricoli per la cessione di prodotti agricoli rientranti nella tabella A), parte prima allegata al citato decreto. Intanto la disciplina proposta dalla Finanziaria 2004 è inserita in un nuovo articolo, il 34-bis, rubricato per l appunto Attività agricole connesse, cui esso trova applicazione solo a favore dei beni provenienti da tali attività. Viceversa per quei beni, seppur derivanti da attività connesse quali la trasformazione (è il caso dell olio, del vino, del formaggio), che risultano compresi fra quelli elencati nella 1 parte della tabella A), l Iva si continua a determinare applicando le percentuali di compensazioni di cui al comma 1 dell articolo 34. A differenza di quanto previsto dalla disciplina ai fini delle imposte sui redditi e le ricadute che essa potrà produrre in termini procedurali, con una temporaneità tuttavia rinviata nel tempo (redditi 2004, da dichiarare nel corso del 2005), l impatto ai fini Iva è immediato, cioè a partire dal 1 gennaio Non è infatti necessario attendere l emanazione del decreto interministeriale, ma è sufficiente individuare fra i beni ottenuti dall esercizio di attività connesse, quelli che rientrano fra i prodotti agricoli ed invece quelli per cui si applica il nuovo regime forfetario (che, giova ricordarlo, è appannaggio di tutte le tipologie giuridiche che esercitano attività agricola) di determinazione dell Iva. In questo secondo caso, e visto che il regime è naturale, l imprenditore agricolo può trovarsi alle prese con una differente situazione. Qualora l attività si avvii nel corso dell anno 2004, già in vigenza dell attuale regime, non si ravvisano particolari difficoltà, mentre se essa risulta già avviata, l imprenditore più rinunciare al nuovo regime naturale proseguendo ad utilizzare il regime di determinazione ordinaria dell imposta fin qui adottato, mentre se lo fa proprio dovrà operare affinché si dia seguito a quanto previsto dall articolo 19bis-2, comma 3 in tema di rettifica della detrazione dell imposta in relazione ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati al 31 dicembre 2003 e, per i beni ammortizzabili, se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione. Pagina 5 di 8

6 OPERAZIONI DIVERSE Influenzato da questa ondata di novità anche il Capo VII del D.P.R. n. 917/1986 di disciplina dei redditi diversi; di esso viene ad essere coinvolto l articolo 71 (altri redditi) a cui è aggiunto un nuovo comma, il 2-bis, attraverso il quale si stabilisce che il coefficiente di redditività del 15 per cento (o del 25 per la fornitura di servizi) si applica anche alle attività connesse, eccedenti il reddito agrario (i cui beni non sono ricompresi nell elenco proposto dal decreto interministeriale), non esercitate abitualmente. La situazione proposta ha rispondenza anche ai fini dell imposta sul valore aggiunto, nel caso la cessione sia soggetta ad applicazione di imposta (con relativa emissione di documentazione fiscale); per essa si renderà applicabile il nuovo regime forfetario di cui all articolo 34-bis, tranne che l imprenditore agricolo non intenda rinunciare al regime naturale. La stessa facoltà peraltro non è prevista ai fini delle imposte sui redditi per cui il regime naturale diventa anche regime inderogabile; l applicazione del coefficiente di redditività rappresenta l unico sistema di determinazione del reddito imponibile. FORNITURA DI SERVIZI Abbiamo avuto modo di precisare che l attuale comma 3 dell articolo 2135 del codice civile riconosce natura agricola per connessione anche alla fornitura di servizi mediante l utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell azienda normalmente impiegate nell attività agricola. I maggiori problemi che ha incontrato questa norma sono tutti legati all individuazione di un corretto metodo di valutazione dei criteri di prevalenza e di normalità, atteso che, nel primo caso, non può farsi ricorso alla stessa metodologia individuata (o individuabile) per misurare i prodotti propri rispetto a quelli di terzi. In attesa dei necessari chiarimenti, la Finanziaria 2004 propone un regime fiscale ad hoc anche per questa tipologia di attività (si sottolinea con caratteristiche di connessione) che ricalca pedissequamente il regime applicato alle attività connesse di produzione di beni, eccedenti rispetto all articolo 32, comma 2, lettera c) del D.P.R. n. 917/1986. Anche in questo caso con una significativa differenza in ordine al requisito soggettivo: solo le imprese individuali, le società semplici e gli enti non commerciali sono destinati al regime naturale di determinazione del reddito mediante l applicazione del coefficiente di redditività del 25 per cento sull ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell imposta sul valore aggiunto; differenziazione che invece non colpisce i soggetti nell applicazione della disciplina Iva, per cui la detrazione forfetaria del 50% da applicare all imposta relativa alle operazioni imponibili è riconosciuta a chiunque fornisce servizi nel rispetto del principio di connessione, indipendentemente dalla natura giuridica assunta. Così come per le attività connesse di produzione di beni è data facoltà al soggetto di rinunciare al regime naturale, con effetto sia ai fini dell imposta sui redditi che dell Iva, ed ancora è chiesto a coloro che adottano tale regime di operare la rettifica delle detrazioni ai fini Iva, in ragione di quanto previsto dall articolo 19- bis2, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972. La rettifica in particolare sarà richiesta nel caso i beni strumentali siano stati contabilizzati in capo all attività di fornitura di servizi che, salvo l ipotesi di prestazione occasionale per cui si delinea esercizio di impresa mista (articolo 34, comma 5, Iva), configura un attività diversa da quella agricola per cui si rendono applicabili le disposizioni previste dall articolo 36 nel caso di esercizio di più attività. Viceversa, se i beni strumentali utilizzati per fornire servizi sono stati imputati, ai fini fiscali, all attività agricola non si pongono problemi per quanto riguarda la rettifica della detrazione. Cooperative agricole in sede di approvazione della Finanziaria 2004 è stato inserito un maxi emendamento recante numerose disposizioni a carattere fiscale; fra queste l estensione dei regimi fiscali previsti per le attività connesse disciplinate dall articolo 2135 c.c. anche alle cooperative agricole. Il testo proposto ed approvato tuttavia diverge sostanzialmente rispetto all articolato destinato a disciplinare le attività connesse degli altri soggetti giuridici, offrendo motivi di critica per la evidente dissonanza e sperequazione che esso produce a confronto con gli altri regimi. L articolo 2, comma 8, della legge n. 350/2003, apporta sostanziali modifiche all articolo 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 in tema di agevolazioni fiscali per le cooperative agricole. Pagina 6 di 8

7 A decorrere dal 1 gennaio 2004, risultano esenti dall IRES i redditi conseguiti da società cooperative agricole e loro consorzi mediante manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e zootecnici conferiti prevalentemente dai soci. Nessun riferimento viene più fatto all articolo 32, comma 2, lettera c) del D.P.R. n. 917/1986, come era in precedenza e come oggi è previsto nei confronti degli altri soggetti, cosicché qualsiasi reddito prodotto attraverso l esercizio delle attività sopra elencate è esente da imposta alla sola condizione che i prodotti utilizzati provengano prevalentemente dai soci. In tal senso la cooperativa agricola non deve attendere neanche l emanazione del decreto interministeriale con l elencazione dei prodotti agricoli, in quanto qualsiasi prodotto che ha origine agricole e zootecniche, seppur trasformato, manipolato, ecc. genera un reddito non tassabile. In ultimo merita attenzione l abrogazione del secondo comma dello stesso articolo 10 del D.P.R. n. 601/1973, per cui in presenza di attività eccedenti il reddito agrario l esenzione veniva rapportata alla parte di reddito corrispondente al reddito agrario dei terreni dei soci. Ora che il riferimento all articolo 32 sopracitato è venuto meno, si attendono chiarimenti riguardo il regime di tassazione cui deve sottostare la cooperativa nel caso venga meno la prevalenza dei prodotti dei soci rispetto a quelli di terzi, precisando peraltro che ad essa non è applicabile alcuno dei regimi esaminati, visto che per espressa previsione normativa i regimi di determinazione forfetaria ai fini delle imposte sul reddito non trovano impiego per l appunto nei confronti delle cooperative. Pagina 7 di 8

8 GLOSSARIO "PREVALENZA" Parametro di individuazione delle attività agricole, in cui, accantonando il criterio della normalità proprio del codice del 1942, prende spazio il concetto di attività connesse, cioè attività che devono servire allo sviluppo dell attività agricola principale o nel momento della produzione o in quello dell esercizio o dell utilizzazione dei prodotti, al fine di integrare il reddito dell attività agricola principale. ATTIVITA' CONNESSE "Attività esercitate dallo stesso imprenditore e dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell azienda normalmente impiegate nell attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.. Documento reperibile, assieme ad altre monografie, nella sezione Dossier del sito Documento pubblicato su licenza di Ipsoa Editore S.r.l. Copyright Ipsoa Editore S.r.l. Fonte: Agricoltura Aspetti normativi e adempimenti del settore, Ipsoa Editore Pagina 8 di 8

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