Aspetti legislativi. Capitolo 2. Aspetti legislativi 2.1

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1 Aspetti legislativi Capitolo 2 Aspetti legislativi 2.1

2 Capitolo Evoluzione della legislazione italiana I primi accenni della legislazione italiana ai problemi dell acustica in edilizia si hanno con la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n del 30 Aprile 1966, relativamente all edilizia sovvenzionata. Due anni dopo è la volta della Circolare Ministeriale n.160/1968 sulle industrie insalubri, poi aggiornata dalla n.168/1971. Viene successivamente emanato il D.M. del 5 Luglio 1975, in cui per la prima volta viene messa in discussione la protezione acustica degli edifici (Art.8): si richiede che i materiali da costruzione siano in grado di garantire un minimo di comfort acustico dei locali abitati nei confronti dei rumori da calpestio, da quelli del traffico stradale ed aereo, dagli impianti e dagli apparecchi installati nell edificio. Con il D.M. del 18 Dicembre 1975 vengono aggiornate le norme relative all edilizia scolastica in materia di protezione acustica (riprende i requisiti della Circolare Ministeriale dei LL.PP. n del 22 maggio 1967). Il problema dell inquinamento da rumore ambientale, in distinzione dal rumore in ambiente di lavoro industriale (già regolato dal D.Lgs. n.277/1991 in attuazione delle normative CEE n. 80/1107, n. 86/188 e n. 88/642) viene affrontato dal D.P.C.M. 1/3/1991, che impone i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell ambiente esterno in funzione delle 6 classi di destinazione d uso del territorio, fissando per l ambiente esterno un limite massimo assoluto L eq senza far riferimento al rumore di fondo. Infine nel 1995 è stata promulgata la fondamentale legge quadro sull inquinamento acustico: Legge 26/10/1995 n. 447, che ha in parte abrogato il precedente D.P.C.M. 1/3/1991. Viene qui riportato l elenco delle leggi vigenti riguardanti i problemi dell acustica nel campo dell edilizia e non solo. Oltre ad alcune già segnalate e precedenti alla n.447, sono inoltre indicati i regolamenti di attuazione della legge quadro già approvati e quindi in vigore, con l esclusione delle leggi regionali. DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1975 Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica. Pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 2 febbraio DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1988, n. 588 Attuazione delle direttive CEE n.79/113, n.81/1051, n.84/533, n.85/406, n.84/535, n. 85/407, n.84/536, n.85/408, n.84/537 e n.85/409 relative al metodo di misura del rumore, nonché al livello sonoro o di potenza acustica di motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni di saldatura, gruppi elettrogeni e martelli demolitori azionati a mano, utilizzati per compiere lavori nei cantieri edili e di ingegneria civile. Pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (DPCM) 01 marzo 1991 Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 8 marzo DECRETO LEGISLATIVO (D.Lgs.) 15 AGOSTO 1991, N. 277 Attuazione delle direttive CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro. Pubblicato sul Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27 agosto DECRETO LEGISLATIVO (D.Lgs.) 19 settembre 1994, n. 626 Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre

3 Aspetti legislativi LEGGE 26 OTTOBRE 1995, N. 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre DECRETO LEGISLATIVO (D.Lgs.) 19 marzo 1996, n. 242 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1996 Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. del 4 marzo DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (DPCM) 18 settembre 1997 Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 1997; ABROGATO DAL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (DPCM) 16 aprile 1999, n. 215 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (DPCM) 16 aprile 1999, n. 215 Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1997 Metodologia di misura del rumore aeroportuale. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (DPCM) 14 novembre 1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1 dicembre DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (DPCM) 05 dicembre 1997 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (DPR) 11 Dicembre 1997, N. 496 Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1998 Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1 aprile DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (DPCM) 31 marzo 1998 Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico". Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio

4 Capitolo 2 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (DPR) 18 novembre 1998 n. 459 Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 Ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante dal traffico ferroviario. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (DPCM) 16 aprile 1999, n. 215 Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio DECRETO MINISTERIALE, (DM) 20 maggio 1999, Ministero dell'ambiente. Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 225 del 24 settembre DECRETO MINISTERIALE, (DM) 3 dicembre 1999, Ministero dell'ambiente. Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 Serie Generale del 10 dicembre DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, (DPR) 9 novembre 1999, n Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, concernente il divieto dei voli notturni. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 Serie Generale del 17 dicembre Legge 26/10/1995 n. 447 Legge quadro sull inquinamento acustico La Legge quadro sull inquinamento acustico del 1995 stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell ambiente esterno e dell ambiente abitativo dall inquinamento acustico. Tale legge è corredata di numerosi allegati tecnici, in cui sono descritte le modalità di effettuazione delle misure e indicati i limiti da rispettare; a tal proposito si fa notare che il raggiungimento del regime di applicabilità della medesima richiede che l intero corpus legislativo (Legge e Decreti di attuazione) sia completato, nella speranza che siano resi chiari ed univoci nell interpretazione sia gli aspetti relativi alle competenze sia i limiti di legge e i requisiti, come pure i criteri di valutazione. I 17 articoli che compongono la legge stabiliscono i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico. Vengono date le seguenti definizioni: a) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi; b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane; 2.4

5 Aspetti legislativi c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; infrastrutture di varia natura, parcheggi ecc.; d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c); e) valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa; f) valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori; g) valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente; h) valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge. Si stabilisce inoltre che i provvedimenti per la limitazione delle emissioni sonore sono di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale. La legge inoltre definisce la figura professionale del tecnico competente e delinea le competenze di stato, regioni, province e comuni. Vengono introdotti i principi di classificazione del territorio, i piani di risanamento acustico e sono enunciati i casi in cui sia da predisporsi una documentazione di impatto acustico, come per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ed altri casi. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, si stabilisce che le figure competenti possano ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri. Nel caso di mancata ottemperanza dei provvedimenti e dei regolamenti adottati dalle autorità competenti sono fissate le sanzioni amministrative. Si definisce la parte dei controlli che le amministrazioni provinciali devono eseguire: generalmente per mezzo dell ARPA (Azienda Regionale Protezione Ambiente), mentre ai comuni sono assegnate le funzioni amministrative di controllo (compiti di polizia giudiziaria finalizzati alla comminazione e/o riscossione delle sanzioni). Ai comuni è demandato inoltre il controllo del rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico all atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali. Tenendo in considerazione oltre al testo della legge i regolamenti di attuazione attualmente approvati (riportati nel paragrafo precedente) si può dire che l approccio generale non è differente da quello del D.P.C.M. del 1/3/91. Come già accadeva in questo continua a valere la doppia presenza del criterio assoluto (di zona) e di quello differenziale: secondo il primo il territorio viene suddiviso in zone e per queste vengono definiti i limiti massimi ammissibili per il periodo diurno e notturno, mentre secondo il criterio differenziale vengono fissati dei limiti in termini di differenza tra il livello del rumore ambientale e quello residuo misurati in db (A). Le zone urbanistiche e i relativi limiti numerici coincidono con quelli enunciati dal precedente Decreto, ma vengono introdotti nuovi concetti, quali quelli di limite di emissione, e la distinzione tra valori limite assoluti, valori di attenzione e valori di qualità. 2.5

6 Capitolo D.P.C.M. 5/12/1997 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici Oggetto del Decreto è la valutazione dei requisiti acustici passivi degli edifici : vengono definiti i parametri significativi e sono stabiliti i loro valori di riferimento in funzione della classificazione degli ambienti abitativi, sono inoltre stabiliti i valori di riferimento dei livelli di emissione per le sorgenti sonore all interno degli edifici. Si struttura in definizioni, allegati e tabelle; data la sua importanza viene qui riportato in forma integrale. (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale n. 297 del 22 dicembre 1997 ) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "legge quadro sull'inquinamento acustico"; Vista la circolare del Ministero dei lavori pubblici n del 30 aprile 1966, recante i criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici nelle costruzioni edilizie; Vista la circolare del Ministero dei lavori pubblici n del 22 maggio 1967, recante i criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412; Considerata la necessità di fissare criteri e metodologie per il contenimento dell'inquinamento da rumore all'interno degli ambienti abitativi; Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore. 2. I requisiti acustici delle sorgenti sonore diverse da quelle di cui al comma 1 sono determinati dai provvedimenti attuativi previsti dalla legge 26 ottobre 1995, n Art. 2. Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, gli ambienti abitativi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono distinti nelle categorie indicate nella tabella A allegata al presente decreto. 2. Sono componenti degli edifici le partizioni orizzontali e verticali. 3. Sono servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria. 4. Sono servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento. 2.6

7 Aspetti legislativi 5. Le grandezze cui far riferimento per l'applicazione del presente decreto, sono definiti nell'allegato A che ne costituisce parte integrante. Art. 3. Valori limite 1. Al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, sono riportati in tabella B i valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne. Art. 4. Entrata in vigore Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dopo sessanta giorni. Roma, 5 dicembre 1997 ALLEGATO A Grandezze di riferimento: definizioni, metodi di calcolo e misure Le grandezze che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono: 1. il tempo di riverberazione (T), definito dalla norma ISO 3382:1975; 2. il potere fonoisolante apparente di elementi di separazione fra ambienti (R ), definito dalla norrna EN ISO 140-5:1996; 3. l' isolamento acustico standardizzato di facciata (D 2m,nT ), definito da: D 2m,nT = D 2m + 10 log T/T 0 dove: D 2m = L 1,2m - L 2 e la differenza di livello; L 1,2m è il livello di pressione sonora esterno a 2 metri dalla facciata, prodotto da rumore da traffico se prevalente, o da altoparlante con incidenza del suono di 45 sulla facciata; L 2 è il livello di pressione sonora medio nell' ambiente ricevente, valutato a partire dai livelli misurati nell'ambiente ricevente mediante la seguente formula: L 2 = 10log 1 n n i= 1 10 Li 10 Le misure dei livelli L i devono essere eseguite in numero di n per ciascuna banda di terzi di ottava. Il numero n è il numero intero immediatamente superiore ad un decimo del volume nell'ambiente; in ogni caso, il valore minimo di n è cinque; T è il tempo di riverberazione nell' ambiente ricevente, in sec; T 0 è il tempo di riverberazione di riferimento assunto, pari a 0,5 s; 4. il livello di rumore di calpestio di solai normalizzato (L n ) definito dalla norma EN ISO 140-6:1996; 5. L ASmax : livello massimo di pressione sonora, ponderata A con costante di tempo slow; 6. L Aeq : livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A. 2.7

8 Capitolo 2 Gli indici di valutazione che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono: a) indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti (R w ), da calcolare secondo la norma UNI 8270: 1987, Parte 7^, para b) indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata (D 2m,nT,w ) da calcolare secondo le stesse procedure di cui al precedente punto a.; c) indice del livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato (L n,w ) da calcolare secondo la procedura descritta dalla norma UNI 8270: 1987, Parte 7^, para.5.2. Rumore prodotto dagli impianti tecnologici La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti: a) 35 db(a) L Amax con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo; b) 25 db(a) L Aeq per i servizi a funzionamento continuo. Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è piu elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina. TABELLA A: CLASSIFICAZIONI DEGLI AMBIENTI ABITATIVI (art. 2) categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili; categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili; categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili; categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili; categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili; categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili; categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili. TABELLA B: REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI, DEI LORO COMPONENTI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI Categorie di Parametri cui alla Tab. A R w (*) D 2m,nT,w L n,w L ASmax L Aeq 1. D A, C E B, F, G (*) Valori di R w riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari. Nota: con riferimento all' edilizia scolastica, i limiti per il tempo di riverberazione sono quelli riportati nella circolare del Ministero dei lavori pubblici n del 22 maggio 1967, recante i criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici. 2.8

9 Aspetti legislativi 2.4 Errori ed omissioni del D.P.C.M. 5/12/1997 Sono stati rilevati numerosi errori, imprecisioni ed omissioni nel D.P.C.M. 5/12/1997, tanto da portare la Commissione Acustica dell UNI (gruppo GL12) ad emettere una circolare dal titolo: Osservazioni in merito al D.P.C.M. 5/12/1997: Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici. Le osservazioni che ne costituiscono l oggetto si articolano su tre livelli. - I livello: errori ed imprecisioni - II livello: aggiornamenti normativi - III livello: suggerimenti intesi a rendere più fruibili i contenuti del D.P.C.M. Data l importanza di tali rilievi vengono qui riportati integralmente nella loro suddivisione sui tre livelli citati. I livello: errori ed imprecisioni Allegato A Grandezze di riferimento: definizioni, metodi di calcolo e misure: punto 2. il potere fonoisolante apparente di elementi di separazione tra ambienti viene definito dalla norma ISO 140-4: 1996; la norma ISO 140-5: 1996 indicata nel Decreto definisce le grandezze relative ad elementi di facciata e facciate; punto 3. dove si danno le indicazioni sulle misure dei livelli L i manca l unità di misura del volume dell ambiente; tempo di riverberazione nell ambiente ricevente T: l abbreviazione di secondi è s e non sec: punto 4. la grandezza che esprime il livello di rumore di calpestio di solai è definita come segue: livello di rumore di calpestio di solai normalizzato rispetto al tempo di riverberazione ed è espresso come L nt (va aggiunta la T in pedice); punto 5. la dizione corretta è livello massimo di pressione sonora ponderato A. Indici di valutazione: nei punti a, b, c va ripetuta per esteso la dizione indice di valutazione Rumore prodotto dagli impianti tecnologici: punto a) nel simbolo del livello massimo di pressione sonora ponderato A manca la lettera S, che denota la costante di tempo slow; punto b) c è contraddizione tra il limite di 25 db qui definito e i limiti riportati nella tabella B nell ultima colonna, dove si distingue tra diverse categorie e dove per le categorie A, B, C, F e G il limite è di 35 db. Tabella A non sono citati nella classificazione: gli edifici a destinazione mista (es. residenziale + terziario, o residenziale + attività artigianali); gli edifici pubblici. 2.9

10 Capitolo 2 II livello: aggiornamenti normativi Riferimenti legislativi Tra i riferimenti legislativi non sono citati: il D.M. 18 dicembre 1975 norme tecniche aggiornate relative all edilizia scolastica ; il D.M. 13 settembre 1977 modificazioni alle norme tecniche relative alla costruzione di edifici scolastici ; entrambi successivi alla circolare n del 22 maggio 1967; non è chiaro il senso del riferimento al D.P.R. 26 agosto 1993 n.412. Allegato A Grandezze di riferimento: definizioni, metodi di calcolo e misure: punto 1. la norma ISO 3382: 1975 citata per la definizione del tempo riverberazione è stata aggiornata nel 1997; punto 2. il potere fonoisolante apparente di elementi di separazione tra ambienti viene definito dalla norma UNI parte 1: 1997 che è la traduzione conforme del progetto di norma europea pren ISO 140-4: 1996; punto 3. la grandezza D 2m,nT viene definita nella norma UNI parte 2: 1997 (che è la traduzione conforme del progetto di norma europea pren ISO 140-5: 1996) come isolamento acustico di facciata normalizzato (e non standardizzato) rispetto al tempo di riverberazione; la modalità di misura dei livelli L i precisata nel Decreto è conforme alle indicazioni fornite dalla norma sopra citata; punto 4. il livello di rumore di calpestio di solai normalizzato rispetto al tempo di riverberazione per le misure in opera è definito nella norma UNI parte 3: 1997 che è la traduzione conforme del progetto di norma europea pren ISO 140-7: 1996; Indici di valutazione: punto a) l indice di valutazione del potere fonoisolante apparente R w viene definito nella UNI EN ISO 717-1: 1997 che sostituisce la UNI 8270 nella quale per altro questa grandezza non era presente; punto b) valgono le stessa considerazioni relative al punto a, riferite alla grandezza D 2m,nT,w ; punto c) valgono le stessa considerazioni relative al punto a, riferite alla grandezza L nt,w. 2.10

11 Aspetti legislativi III livello: suggerimenti intesi a rendere più fruibili i contenuti del D.P.C.M. 5/12/1997 Art. 3 Più che di valori limite bisognerebbe parlare di valori minimi di R w e D 2m,nT,w e valori massimi per gli altri tre parametri. Allegato A Grandezze di riferimento: definizioni, metodi di calcolo e misure: punto 6. vanno date delle precisazioni in merito al tempo di integrazione su cui misurare il L Aeq, livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A. Rumore prodotto dagli impianti tecnologici: punto a) il valore limite di 25 db implica grosse difficoltà di misura: occorre dare indicazioni in merito; punto b) circa il metodo di misura delle rumorosità degli impianti sarebbe preferibile eseguire la misura nell ambiente più disturbato piuttosto che in quello con il livello di rumore più elevato, in relazione alla destinazione d uso; occorre precisare se il rumore proviene dalla propria unità immobiliare o da un altra; non è chiaro se nella determinazione dei livelli L Aeq e L ASmax si tiene conto della correzione dovuta al grado di assorbimento dell ambiente di misura (ad es. sottraendo il termine 10Log(T/T 0 ) come indicato anche dal Documento Interpretativo per il requisito essenziale n.5 Protezione contro il rumore della Direttiva del Consiglio 89/106/CEE). Tabella A Nella classificazione vanno inseriti come categorie a destinazione mista almeno i casi più frequenti (residenziale + terziario e residenziale + attività artigianale); per questi casi è necessario indicare un metodo per l assegnazione dei requisiti (per es. facendo riferimento alle situazioni con maggiore emissione). Tabella B La tabella in oggetto così come strutturata appare assolutamente inadeguata per raccogliere i valori limite. Nell ambito di ciascuna categoria occorre realizzare una più dettagliata statistica. Per esempio per la categoria A è necessario differenziare l isolamento dai rumori aerei distinguendo in funzione della destinazione d uso (per es. nella categoria di edifici ad uso collettivo è necessario differenziare tra le destinazioni d uso). La seconda colonna andrebbe riorganizzata in base alla zonizzazione prevista dl D.P.C.M. del 14/11/97, che stabilisce i valori di immissione; ciò eviterebbe onerosi interventi di protezione laddove non necessari. La prima e la terza colonna vanno ristrutturate in funzione della tipologia edilizia (analogamente a quanto fatto in Francia e Germania). Le colonne quattro e cinque sono inutili. 2.11

12 Capitolo 2 Ulteriori osservazioni Oltre agli aspetti già rilevati dalla circolare emessa dalla Commissione Acustica dell UNI, vi sono altre ambiguità, o per lo meno motivi di perplessità, che emergono dal testo del decreto. In primo luogo pare curiosa la scelta dei valori limite, e la strana gerarchia che essi determinano, nei requisiti prestazionali richiesti alle varie categorie. R w L n,w D 2m,nT,w Ospedali Abitazioni Alberghi Scuole Uffici Culto e attività ricreative Attività commerciali Tab Valori limite dei requisiti acustici passivi, dal D.P.C.M. 5/12/1997. Come si vede l isolamento del calpestio per abitazioni e alberghi è inferiore di quello necessario per uffici e attività commerciali, dal momento che ad un maggior valore di L n,w corrisponde un maggior disturbo e quindi un minor grado di isolamento. In questo caso la scelta del legislatore pare quantomeno dubbia. Sempre nel caso del calpestio non viene considerata la trasmissione laterale tra due locali adiacenti su di uno stesso solaio, che in diversi casi può essere rilevante. Infine non è chiaro, in presenza di ambienti sovrapposti appartenenti a categorie diverse, quale sia il limite da rispettare, se quello dell ambiente disturbato, come intuibile dalla legge, o quello dell ambiente disturbante, come sarebbe più logico. Per quanto riguarda i requisiti acustici degli impianti tecnici c è da dire che questi possono essere considerati come requisiti acustici passivi degli edifici, solo in senso lato, per cui questa definizione pare appropriata solo per le prime tre grandezze trattate. Più in generale i passi riguardanti il rumore degli impianti e i limiti per L Asmax e L Aeq sono praticamente inapplicabili e la silenziosità di questi dispositivi dipende allo stato attuale dall accortezza e dalla sensibilità di committenti, progettisti e costruttori. Esistono comunque norme tecniche inerenti questi problemi che possono essere utilizzate per definire le specifiche tecniche e le modalità di collaudo per gli impianti più diffusi e più suscettibili di produrre rumore, è il caso della UNI 8199, UNI ISO 3822 e UNI ISO Recepimento e applicazione delle disposizioni di legge I requisiti acustici passivi degli edifici sono vincolati agli obblighi legislativi enunciati dalla Legge quadro sull inquinamento acustico : n. 447/1995, e al successivo D.P.C.M. del 5/12/1997, quale decreto attuativo al fine della determinazione dei requisiti stessi per le sette categorie edilizie qui contemplate. I suddetti emendamenti di legge, promulgati a posteriori di varie norme emesse in Italia in materia di requisiti acustici passivi degli edifici, hanno, quale obiettivo primario, la protezione dell uomo e dell ambiente dal rumore, che può irrimediabilmente danneggiare la salute delle persone e la qualità della vita. Il D.P.C.M. del 5/12/1997, è entrato in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22/12/1997, dunque lo stesso è divenuto operante dal 20/2/1998. Si ribadisce pertanto che il D.P.C.M. del 5/12/1997, quale attuativo di una Legge (447/1995) dello Stato Italiano deve essere rispettato ed applicato (interpretativa fornita ufficialmente al Convegno di Torino del 9/4/2003, dai Responsabili della III Divisione del Ministero dell Ambiente). I costruttori devono inoltre osservare i requisiti acustici delle sorgenti 2.12

13 Aspetti legislativi sonore interne agli edifici al fine di ridurre l esposizione umana al rumore (art. 6, comma 1, D.P.C.M.1/3/1991), anche nel caso in cui venga rilasciato il permesso di costruire senza che il comune di competenza abbia precedentemente adottato la cosiddetta zonizzazione acustica. L inosservanza del decreto, ai sensi dell art del codice civile, relativamente a gravi difetti dell opera, espone l appaltatore, il progettista, ed il direttore dei lavori ad azione giudiziaria di responsabilità da fatto illecito. Le responsabilità dei soggetti coinvolti nell inosservanza delle disposizioni legislative in vigore sovra menzionate comporta aspetti giuridici, civili e penali, legati ad eventuali controversie, che possono andare dalla svalutazione dell immobile, al pagamento per danno (lesioni alle persone) per esposizione al rumore e, nel caso di un coinvolgimento dell ARPA quale parte in causa, alla perdita totale dell abitabilità dello stabile con le immaginabili gravi conseguenze economiche. Nei fatti le disposizioni del decreto sono state fino ad oggi ampiamente ignorate dalla maggior parte dei progettisti e degli operatori del settore. In alcuni casi la committenza pubblica ha però mostrato un certo interesse, che si è concretizzato nella richiesta di inserire in sede di progetto un richiamo alle prestazioni acustiche con riferimento alla legge; tale sensibilità si è dimostrata più sporadica nel caso dei commitenti privati impegnati nella realizzazione di opere di edilizia residenziale. 2.6 Problemi relativi all applicazione D.P.C.M. 5/12/1997 La generale tendenza ad ignorare il D.P.C.M. del 5/12/1997 non può essere spiegata solo con l inerzia, congenita al mondo dell edilizia, nell adeguarsi a nuove disposizioni legislative, ma vi sono anche altre motivazioni oggettive di diversa natura: - incertezza degli aspetti procedurali; - difficoltà di natura tecnica. Problemi di natura procedurale Nel caso dell edilizia pubblica il tema dei requisiti acustici passivi dovrebbe essere affrontato già al momento della presentazione del progetto preliminare per la gara d appalto, per essere poi approfondito durante l elaborazione del progetto definitivo con la stesura di una relazione di acustica; il fine di tale relazione è la dimostrazione che i limiti imposti dalla legge saranno rispettati. C è da presumere che, da parte del committente, i requisiti acustici siano verificati mediante controlli in corso d opera e soprattutto a lavori ultimati con delle misure in loco effettuate da un tecnico competente. Nel caso dell edilizia privata l iniziativa dovrebbe essere adottata dall impresa, ma anche le agenzie immobiliari che curano la collocazione degli immobili sul mercato possono risultare dei soggetti interessati. Si può ipotizzare un rapporto di collaborazione tra queste parti e il professionista, che in base all esame del progetto offrirà una valutazione preliminare, con l eventuale proposta di modifiche, possibilmente articolate in un ventaglio di soluzioni alternative. Anche in questo caso si deve prevedere la stesura di una relazione con i calcoli previsionali per la soluzione adottata nel progetto esecutivo. In un iter corretto non mancheranno poi dei rilievi di controllo in corso d opera, e le verifiche finali con il rilascio dei certificati di prova da parte di un tecnico qualificato. L attuazione del provvedimento legislativo richiede la presenza di una figura professionale con adeguate competenze; in via di principio tale figura dovrebbe essere il tecnico competente in acustica, introdotto dalla legge quadro n. 447 del 1995, tuttavia il D.P.C.M. del 5/12/1997 non fa menzione a tale figura, ne deriva che il delicato compito di verificare il rispetto dei limiti di legge, sia in fase di progetto, che di esecuzione, è affidato ad 2.13

14 Capitolo 2 un soggetto non ben definito. Lo stesso D.P.C.M. del 31/03/1998 definisce il tecnico competente in acustica come persona dotata di adeguato titolo di studio, che ha svolto attività non occasionale relativamente a: - misure in ambiente esterno ed abitativo unitamente a valutazioni sulla conformità dei valori riscontrati ai limiti di legge ed eventuali progetti di bonifica; - proposte di zonizzazione acustica; - redazione di piani di risanamento acustico. In tutti questi casi non viene mai menzionata l acustica edilizia, inoltre non ci sono norme legislative che specifichino i requisiti delle figure professionali incaricate di svolgere i calcoli previsionali e redigere la relativa relazione, benchè tale compito sia, come vedremo, uno dei più delicati e complessi nel campo dell acustica applicata, tale da richiedere le competenze specifiche di un tecnico acustico veramente qualificato, al di là dei burocratici attestati del D.P.C.M. 31/03/1998. Problemi di ordine tecnico Il principale ostacolo all attuazione del D.P.C.M. 5/12/1997 è di natura tecnica, si tratta di riuscire a prevedere, sulla base dei dati di progetto, le prestazioni acustiche dell edificio ovvero, se si considerano i tre requisiti veramente passivi: - il potere fonoisolante apparente di divisori interni, R w ; - l isolamento acustico di facciata, D 2m,nT,w ; - il livello di rumore di calpestio dei solai, L n,w. La difficoltà nell attuare il calcolo previsionale sta nel fatto che per determinare tali valori non è sufficiente riferirsi alle prestazioni dei singoli elementi di separazione tra i locali dell edificio, caratterizzati a seconda dei casi da un potere fonoisolante R o da un livello di pressione sonora di calpestio normalizzato L n, ma come è già stato accennato nel capitolo 1, è necessario prendere in considerazione altri fattori: - la presenza di percorsi di trasmissione del rumore diversi da quello diretto per via strutturale ed eventualmente aerea, come i percorsi di trasmissione per via laterale; - il variare delle prestazioni di un elemento del sistema edilizio al variare delle sue dimensioni e delle condizioni di vincolo lungo il perimetro, per cui ad esempio una parete o un solaio testati in laboratorio potranno avere in opera comportamenti diversi da quelli misurati nelle camere di prova. Al momento dell entrata in vigore del D.P.C.M. 5/12/1997 non esisteva ancora uno strumento ufficiale che permettesse al progettista acustico di svolgere i calcoli previsionali, sebbene una serie di modelli di calcolo fossero già allo studio da diverso tempo. Nel 2000 con la pubblicazione delle prime tre parti della norma europea EN è stato fornito tale strumento, recepito dalla normativa nazionale come UNI EN /3 e pubblicato nella versione in lingua italiana nel Nei capitoli successivi, le tecniche previsionali dei requisiti acustici passivi illustrate da tale norma saranno dettagliatamente esaminate e testate sul campo; esse costituiscono l argomento principale di questo lavoro. I modelli di calcolo delle UNI EN risultano estremamente complessi e sono destinati ad un utilizzo da parte di professionisti specializzati, ciò costituisce un importante ostacolo alla loro diffusione; dei numerosi problemi tecnici legati alla loro applicazione si riferirà nel capitolo

15 Aspetti legislativi 2.7 Uno sguardo alla normativa europea In molti paesi europei si può riscontrare un attenzione nei confronti dell acustica edilizia analoga a quella sviluppatasi recentemente in Italia; si tratta in certi casi di una storia pluridecennale di ricerca e di interventi normativi e legislativi. Particolarmente attivi di sono dimostrati alcuni paesi del nord e centro Europa, come ad esempio l Olanda, in cui è possibile ricostruire questo iter a partire dal secondo dopoguerra; si tratta di un utile riferimento per meglio comprendere le vicende europee ed italiane [2.6]. Negli anni 50 vengono formulate le prime proposte in ambito europeo per dei requisiti acustici degli edifici e viene affrontato il problema dei metodi necessari per il conseguimento di tali requisiti. Solo nel decennio successivo si giunge ad un compimento normativo, con la formulazione dei requisiti e dei metodi di misurazione, nonché con la definizione di linee guida per la progettazione. In questo periodo vengono anche messe a punto le prime procedure per il calcolo degli indici di valutazione delle prestazioni acustiche, che diventano quindi esprimibili con un singolo numero, ma i modelli proposti differiscono da paese a paese. Negli anni 70 gli stati che si erano dotati di specifiche norme possono constatare il sostanziale mancato recepimento delle stesse, solo il 25% degli edifici rispetta gli standard prefissati. Costruttori e progettisti dimostrano una conoscenza insufficiente dei meccanismi della trasmissione sonora, mentre i ricercatori concentrano la loro attenzione sullo studio dei rumori impattivi e sugli effetti della trasmissione laterale, che si somma a quella diretta attraverso gli elementi di separazione (muri, solai, serramenti e coperture), in modo da sviluppare nuove e più efficaci linee guida alla progettazione. Negli anni 80 vi è un grosso sforzo per trasferire le nuove conoscenze all industria edilizia e per dotarsi degli opportuni strumenti legislativi, ma i risultati non mancano: il numero delle costruzioni capaci di rispettare gli standard richiesti cresce nettamente e una migliore diffusione dei fondamenti teorici permette di evitare gli errori più grossolani. Nel decennio successivo la pratica edilizia sembra in grado di tenere sotto controllo i problemi dell isolamento acustico, stando al rispetto dei requisiti minimi fissati per legge, ma al tempo stesso aumenta il numero delle persone insoddisfatte, segno che i successi conseguiti sono stati superati dall incremento delle sorgenti di rumore e dalle stesse aspettative degli utenti. In questo periodo viene fondato il comitato tecnico CEN/TC 126, il quale inizia a lavorare a un dettagliato modello di calcolo per la previsione dei requisiti acustici, che porterà alla stesura delle EN Questo breve resoconto è particolarmente istruttivo, in quanto non solo mette in rilievo un certo ritardo con cui il nostro paese ha affrontato i problemi dell acustica in edilizia, ma dimostra anche come le difficoltà di recepimento delle normative in questo particolare settore sia uno problema con cui un po tutti i paesi si sono dovuti confrontare. Passiamo ora ad un analisi più dettagliata dell attuale contesto normativo e legislativo europeo, con l esame degli schemi di classificazione dei requisiti acustici in otto diversi paesi. La prima cosa che si può notare è come in molti stati, ai requisiti minimi di legge, in vigore in certi casi da diversi decenni, si sia affiancata negli ultimi anni un ulteriore valutazione sulla base di classi di qualità; lo scopo è quello di fornire all utente non solo la garanzia di un livello prestazionale minimo, ma anche delle informazioni sul grado generale di comfort acustico che l edificio è in grado di offrire. Districarsi nel complesso panorama delle norme europee non è cosa facile, anche perché i criteri di valutazione delle prestazioni acustiche variano spesso da paese a paese. Nelle figure e sono illustrate le prestazioni minime richieste dalle disposizioni legislative per 18 paesi europei, aggiornate al 2002, nel caso dell isolamento dei rumori aerei e di quelli impattivi. Due sono gli aspetti degni di nota, in primo luogo la scelta di alcuni stati di differenziare i valori limite a seconda che si riferiscano ad appartamenti in edifici multipiano o a costruzioni a schiera, con requisiti più severi per quest ultimo caso. La seconda particolarità sono le forti discrepanze dei valori a seconda dei paesi, con differenze che arrivano a 11 db per i rumori aerei e 21 db per il calpestio; è da notare però che che i requisiti sono espressi facendo riferimento a parametri diversi, che nelle tabelle sono stati equiparati adottando come unica grandezza il valore equivalente di R w e L n,w, [2.7]. 2.15

16 Capitolo 2 Fig Isolamento dei rumori aerei, requisiti minimi secondo le legislazioni di 18 paesi europei. Fig Isolamento dei rumori impattivi, requisiti minimi secondo le legislazioni di 18 paesi europei. Il pedice w, che compare anche nel D.P.C.M. 5/12/1997, sta ad indicare l indice di valutazione della grandezza in questione, ovvero un singolo numero che descrive complessivamente il comportamento della grandezza sull intero spettro; i termini di adattamento spettrale (C, C , C i, C i, , C tr ), che in alcuni casi vengono sommati all indice di valutzione, servono invece a tenere in debito conto gli spettri di alcune tipiche sorgenti di rumore. Per una migliore comprensione degli indici di valutazione, dei termini di adattamento allo spettro e per le loro modalità di calcolo, si rimanda al capitolo 3. Fatta questa indispensabile premessa, passiamo a mostrare gli schemi di valutazione secondo classi di qualità in 8 paesi europei; si tratta di classificazioni già adotatte o in via di elaborazione. 2.16

17 Aspetti legislativi Tab Classificazione europea in base a classi di qualità, aggiornata al 03/2003 Paese Classi Anno Riferimento normativo Danimarca D / C / B / A 2001 DS 490 (2001) Norvegia D / C / B / A 1997 NS 8175 (1997) Svezia D / C / B / A 1996/1998 SS (1998) Islanda D / C / B / A 2003? DP / INSTA 122 ( ) Germania VDI I / II / III 1994 VDI 4100 (1994) Germania E DIN I / II / III? E DIN (02/2002) Francia QL / QLAC 1993/1995/2000 Guide Qualiteil (2000) Olanda 5 / 4 / 3 / 2 / NEN 1070 (1999) Estonia D / C / B / A 2003 Builing Code, Inf. Annex (1999) Tab Isolamento acustico tra alloggi; schema delle classi di qualità e dei loro requisiti, aggiornato al 03/2003, [2.7] 2.17

18 Capitolo 2 Tab Isolamento acustico all interno di alloggi; schema delle classi di qualità e dei loro requisiti, aggiornato al 03/2003, [2.7] Ciò che si nota dall analisi di questi dati, sia da quelli relativi ai requisiti minimi di legge, che da quelli sulle classi di qualità, è la mancanza di un principio di valutazione comune. E stata auspicata per il prossimo futuro una armonizzazione in sede europea, se non dei requisiti, almeno dei principi con cui essi vengono giudicati e a questo fine è stato formato un gruppo di lavoro, denominato EAA TC-RBA WG4. Un altra considerazione è quella che riguarda l Italia, la quale non ha ancora proposto un sistema di classi di qualità acustica che permetta di valutare e classificare il grado di comfort offerto, ma del resto si trova in ciò nella stessa posizione di diversi altri paesi. Il dato invece più significativo è la constatazione che i requisiti minimi di legge sono nel nostro paese ben al di sotto della media europea, con livelli prestazionali che sono i più bassi in assoluto nel caso dell isolamento dei rumori aerei e al penultimo posto nel caso dell isolamento dal calpestio. E possibile ipotizzare che questa scelta del legislatore non sia affatto casuale, ma sia stata tarata sulle caratteristiche delle tipologie costruttive maggiormente impiegate in Italia. L utilizzo di solai in latero-cemento a blocchi e travetti, non sempre accompagnati da pavimenti galleggianti efficacemente realizzati e ancor più la vasta diffusione di partizioni verticali in laterizio (semplici o doppie), non si dimostrano particolarmente adatte ad ottenere elevate prestazioni. In quest ottica la scelta di modesti standard prestazionali permette di non stravolgere il mercato dell edilizia costringendolo ad abbandonare i sistemi tradizionali per rivolgersi verso sistemi costruttivi più performanti, come quelli diffusi in molti paesi del centro e nord Europa. 2.18

19 Aspetti legislativi Bibliografia [2.0] Spagnolo Renato, Manuale di acustica applicata, Torino, UTET, [2.1] Brosio E., Brosio P., I requisiti acustici passivi degli edifici: considerazioni sui problemi posti dal D.P.C.M. 05/12/1997, A.I.A. atti del 29 convegno nazionale, Ferrara, giugno [2.2] Garai M., Prestazioni acustiche dei solai: il quadro legislativo e normativo, in Rivista Italiana di Acustica, Vol. 28 n.3-4/2004. [2.3] Gerretsen Eddy, European developments in prediction models for building acoustics, in Acta Acustica 2, [2.4] Gerretsen Eddy, Prediction models in Building Acoustics, Special issue of a session at Forum Acusticum Berlin, in Building Acoustics 6, [2.5] Gerretsen Eddy, Prediction of sound insulation in buildings A tool to improve the acoustic quality, DAGA 03, Aachen, Germany, [2.6] Gerretsen Eddy, Prediction of sound insulation in buildings, deutsch/pdf/plenarvortrag_gerretsen.pdf, accesso: novembre [2.7] Rasmussen Birgit, Sound insulation of dwellings - Overview of classification schemes in Europe, atti del convegno Euronoise, Napoli 2003, paper ID: 547-IP/p.1. [2.8] Legge 26 ottobre 1995, N. 447, Legge quadro sull inquinamento acustico, G.U. suppl. n. 125 serie gen. n. 254, 30/10/1995. [2.9] D.P.C.M. 5 dicembre 1997, Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici, G.U. serie gen. n. 297, 22/12/1997. [2.10] D.P.C.M. 31 marzo 1998, Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l esercizio dell attività del Tecnico competente in acustica, ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n

20 Capitolo

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