VARIABILI NELL INDIVIDUAZIONE DEL SISTEMA DI ACCESSO NEI LAVORI IN COPERTURA
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- Carolina Pugliese
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1 VARIABILI NELL INDIVIDUAZIONE DEL SISTEMA DI ACCESSO NEI LAVORI IN COPERTURA CRITERI PROGETTUALI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI & ACCESSI SOLUZIONI PROGETTUALI MEDIANTE SISTEMI ANTICADUTA & DPI CRITERI IN GRADO DI TUTELARE LA SICUREZZA DA UNA COPERTURA DA PARTE DI UN OPERATORE Possiamo sinteticamente suddividere il problema in due principali aspetti: 1. Le modalità con cui si può accedere in sicurezza alla copertura a) Individuazione e il posizionamento del percorso di accesso che deve avere caratteristiche dimensionali e morfologiche tali da consentire un uso appropriato e agevole da parte delle sole persone autorizzate ad andare in copertura. 2. Le modalità con cui, raggiunta la copertura, è possibile muoversi riducendo i rischi dovuti ad una possibile caduta b) Il secondo elemento riguarda invece più propriamente la valutazione del rischio caduta dalla copertura e deve presupporre da parte del tecnico una valutazione complessiva dovuti alla morfologia della copertura, alle sue caratteristiche strutturali, alla presenza di manufatti (camini, lucernari sfondabili, altimetrie diverse della copertura,..) o di altri elementi che possano concorrere ad un rischio per l operatore (presenza di cavi tensione,..) r.angioni@gmail.com 2 1
2 SOLUZIONI PROGETTUALI MEDIANTE SISTEMI ANTICADUTA & DPI TRANSITO IN COPERTURA :INTERVENTI SULL ESISTENTE Prima di procedere ad una progettazione del sistema anticaduta è necessario verificare se nella superficie della copertura oggetto di progettazione sia possibile realizzare misure di tipo permanente questa condizione si verifica quando: 1. la copertura sia dal punto di vista strutturale sia dal punto di vista della resistenza del manto è percorribile e cioè garantisce la possibilità di essere percorsa da uno o più operatori anche con sistemi anticaduta senza rischio di sprofondamento 2. Premesso il primo punto le caratteristiche morfologiche e strutturali della copertura deve poter garantire la possibilità di istallazione di un dispositivo secondo le sollecitazioni minime indicate dalle UNI e dalle indicazioni fornite dal produttore Tali condizioni si realizzano quando: 1. Le caratteristiche strutturali siano quelle riportate nel DM (0,50 kn/mq di carico ripartito e 1,20 KN di carico concentrato)-coperture ACCESSIBILI PER SOLA MANUTENZIONE 2. La struttura sia solidamente vincolata e non vi sia rischio di sfilamento di elementi strutturali in caso di caduta 3. Il manto di copertura non sia costituito da elementi diffusamente fragili che non consentano la calpestabilità INTERPRETAZIONE (1): Pertanto solo se le caratteristiche della copertura realizzano tali condizioni di sicurezza è possibile procedere alla messa in opera di sistemi anticaduta nel caso ciò non si realizzi di dovrà indicare la necessità di procedere alla manutenzione della copertura solo con ponteggi e impalcati sottostanti la copertura stessa o con guardacorpo temporanei 3 VARIABILI NELL INDIVIDUAZIONE DEL SISTEMA DI ACCESSO NEI LAVORI IN COPERTURA Ubicazione dell ACCESSO INTERNO o ESTERNO 4 2
3 1 -L ACCESSO INTERNO (POSIZIONAMENTO) POSIZIONAMENTO Il miglior posizionamento dell accesso interno dovrebbe garantire la possibilità di collocare il primo punto di ancoraggio esterno ad una distanza tale da evitare la caduta oltre il bordo (>2.00 metri) In prossimità dell accesso deve sempre trovarsi un ancoraggio in modo da consentire all operatore di trovarsi ancorato ancor prima di uscire completamente sul piano della copertura. Un ancoraggio fisso UNI 795( A1 o A2) o UNI 517 installato in corrispondenza dell accesso alla copertura Il dispositivo di ancoraggio deve comunque potersi collocare in una struttura in grado di garantire 1000 kg. BUONA PRASSI (1): distanza dai bordi D > 2.00 m m BUONA PRASSI (2): Distanze inferiori comportano una possibilità di caduta e pertanto si deve fare una valutazione del rischio caduta 5 1-L ACCESSO INTERNO (DIMENSIONAMENTO ) DIMENSIONAMENTO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 novembre 2005, n. 62/R Art. 9 Accessi alla copertura La copertura deve essere dotata almeno di un accesso, INTERNO OD ESTERNO, in grado di garantire il passaggio ed il trasferimento di un operatore e di materiali ed utensili in condizioni di sicurezza. In particolare un accesso interno deve possedere le seguenti caratteristiche: 1. ove l accesso sia costituito da una apertura verticale, la stessa deve avere una larghezza minima di 0,70 m ed un altezza minima di 1,20 m.; 70 cm. 75 cm. 2. ove l accesso sia costituito da una apertura orizzontale od inclinata, la stessa deve essere dimensionata sui prevedibili ingombri di materiali e utensili da trasportare; t se di forma rettangolare, il lato inferiore libero di passaggio deve essere almeno 0,70 m e comunque di superficie non inferiore a 0,50 mq ; 3. i serramenti delle aperture di accesso non devono presentare parti taglienti o elementi sporgenti a cui sia possibile rimanere impigliati nel passaggio ed il sistema di apertura dell'anta deve essere agevole e sicuro; 6 3
4 PROBLEMATICHE: ACCESSO INTERNO 1. L accesso interno deve avere dimensioni minime, quelle indicate dal Regolamento, in assenza di aperture di dimensioni sufficienti è necessario poter allargare l apertura o, nei casi in cui non sia possibile per ragioni tecniche o vincolistiche, risulta necessario realizzare un accesso esterno 2. L accesso interno deve essere normalmente di proprietà del proprietario della copertura non può ammettersi il passaggio da un altra proprietà se non costituendo un vincolo. 3. Qualora per ragioni di vincolo (es. soprintendenza) non sia possibile realizzare un passaggio su un solaio interno (es. bene monumentale) per l invasività dell intervento risulta necessario verificare la possibilità di un accesso esterno 7 REGIONE TOSCANA : PERCORSO DI ACCESSO ALLA COPERTURA CARATTERISTICHE Larghezza minima di passaggio cm. 60 I percorsi possono essere interni e/o esterni, e tali da consentire il passaggio di persone,dei e,de loro o eventuali e utensili da lavoro e di materiali in condizioni di sicurezza. Lungo l intero sviluppo dei percorsi: 1. gli ostacoli fissi che, per ragioni tecniche, non possono essere eliminati, devono essere chiaramente segnalati e, se del caso, protetti in modo tale da non costituire pericolo; 2. deve essere garantita una illuminazione di almeno 20 lux ; Note: 5 lux minimi nella illuminazione di emergenza 3. deve essere previsto un dimensionamento in relazione ai carichi di esercizio, tenendo conto dei prevedibili ingombri di materiali e utensili da trasportare, con una larghezza comunque non minore di 0,60 m per il solo transito dell operatore; 8 4
5 Art. 113 comma 6 lett. d): scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura; i ALLEGATO XX Conformità alle UNI EN 131 parte prima e seconda -Larghezza conseguente - REQUISITI SCALE PORTATILI DLgs. 81/08 Art Omissis 2. omissis 3. Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso. Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro. I pioli devono essere privi di nodi. Tali pioli devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe più di 4 metri deve essere applicato anche un tirante intermedio. E vietato l uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti. Esse devono inoltre essere provviste di: a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti; b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilità della scala. 4. Per le scale provviste alle estremità superiori di dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli su guide, non sono richieste le misure di sicurezza indicate nelle lettere a) e b) del comma 3. Le scale a mano usate per l accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non devono essere poste l una in prosecuzione dell altra. Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate verso la parte esterna del ponte, devono essere provviste sul lato esterno di un corrimano parapetto. 5. Quando l uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona. 6. omissis 9 REGIONE TOSCANA: REQUISITI SCALE D ACCESSO ALLA COPERTURA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 novembre 2005, n. 62/R Art. 8 Percorsi di accesso alla copertura Omissis 3. E altresì necessario che: a) i percorsi orizzontali abbiano i lati prospicienti il vuoto protetti contro il rischio di caduta dall alto; b) i percorsi verticali siano prioritariamente realizzati con scale fisse a gradini a sviluppo rettilineo; in presenza di vincoli costruttivi possono essere utilizzate scale fisse, scale retrattili, scale portatili. 4. Nel caso di percorsi non permanenti devono essere individuate posizioni e spazi in grado di ospitare le soluzioni prescelte. 5. I percorsi di cui al comma 4 si realizzano tramite: a) scale opportunamente vincolate alla zona di sbarco; 10 5
6 REGIONE TOSCANA: REQUISITI SCALE D ACCESSO ALLA COPERTURA (CONSEGUENZE) i percorsi verticali siano prioritariamente realizzati con scale fisse a gradini a sviluppo rettilineo; in presenza di vincoli costruttivi possono essere utilizzate scale fisse, scale retrattili, scale portatili. La scala Fissa a gradini appare più sicura (o comunque più comoda ed ergonomicamente più idonea) di una scala a pioli e rappresenta la scala di riferimento da utilizzare è ammessa una soluzione alternativa solo in presenza di vincoli costruttivi A PIOLI SOLO IN PRESENZA DI VINCOLI COSTRUTTIVI PORTATILE SOLO IN PRESENZA DI VINCOLI COSTRUTTIVI CON SISTEMA DI ANCORAGGIO DELLA SCALA SENZA ALCUNA SOLUZIONE INDIVIDUATA 11 ESEMPI AMMISSIBILI E NON Pur avendo un sistema di ancoraggio in sommità la scala non risulta la soluzione realizzabile per: Assenza del gradino la soluzione non realizza un percorso permanente e diventa utilizzabile (a gradini) solo per la presenza di vincoli costruttivi difficilmente giustificabili in una nuova progettazione e solo RARAMENTE giustificabili in un contesto esistente 12 6
7 QUESTIONI INTERPRETATIVE RISPOSTE UFFICIALI SU L'art. 8 comma 3 lett. b del r egolamento di attuazione dell articolo 82, comma 16, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 prevede che i percorsi verticali siano realizzati prioritariamente con scale fisse a gradini a sviluppo rettilineo, prevedendo deroghe in caso di vincoli costruttivi, nel qual caso si prevede ede l'uso di scale fisse, retrattili o portatili. L'alternativa proposta contempla le scale fisse che quindi si presume possano essere a pioli oppure non a sviluppo rettilineo (scala a chiocciola). E' emersa una notevole difformità nell'interpretazione delle caratteristiche della scala rettilinea fissa a gradini a sviluppo rettilineo da parte degli vari Uffici Tecnici dei Comuni e anche delle singole ASL. In merito la normativa di prevenzione infortuni (DPR 547/55) distingue tra scale fisse a gradini (art. 16) e scale fisse a pioli (art 17); in particolare prevede per le prime un alzata e pedata dimensionata a regola d'arte, mentre per le seconde una serie di sistemi di sicurezza in funzione della tipologia e dell'inclinazione di utilizzo. In questa ottica la scala a gradini si dovrebbe comunque distinguere dalle altre tipologie di scale in quanto avrebbe uno sviluppo inclinato (non verticale) dovuto alla presenza di una alzata e di una pedata a regola d'arte. Oppure possono rientrare in questa tipologia anche scale verticali che al posto dei pioli hanno una pedata poste verticalmente una sopra l'altra? La differenza nella progettazione dei percorsi, varia molto a seconda dell'interpretazione che viene data al concetto di scala a gradini, con ovvie ed elevate variazioni dei costi per l'esecuzione dell'opera. Si ritiene che nella progettazione dei percorsi verticali, ai sensi del DPGR 62/2005, debbano sempre essere adottate le scale rettilinee a gradini. In merito allo sviluppo rettilineo, si ritiene che tale caratteristica possa trovare soddisfazione s o anche nella casistica st di una scala a composta da una serie di rampe rettilinee collegate tra loro da un pianerottolo, mentre tale requisito non è soddisfatto adottando una scala a chiocciola. Relativamente al termine prioritariamente, come già più volte ribadito in occasione di risposte a quesiti simili, ogni deroga deve essere tecnicamente giustificata e motivata; sta al progettista scegliere ed adottare il sistema più idoneo e sicuro. E pertanto ovvio che motivazioni di deroga sono difficilmente giustificabili in occasione di progettazione di nuove costruzioni, mentre possono essere previste ed accettate in occasione di opere di ristrutturazione e/o recupero del patrimonio edilizio esistente. In ogni caso, ogni deroga deve prevedere il sistema di accesso alternativo più sicuro, che il progettista dovrà individuare in base alle caratteristiche dell opera. In conclusione si ribadisce che i percorsi verticali, in particolare nelle nuove costruzioni, devono essere realizzate come definite dall art. 8 c. 2 lett. b) del regolamento DPGR 62/2005, ovvero adottando scale fisse a gradini a sviluppo rettilineo, rispondenti alla norma tecnica UNI EN 131/1 e vincolate permanentemente alla struttura. La norma infatti prevede che i percorsi verticali siano prioritariamente realizzati con scale fisse a gradini a sviluppo rettilineo. La scala a gradini si differenzia da quella a pioli per una larghezza del gradino di almeno 80 mm e per una inclinazione della scala tra 60 e 70 rispetto al piano di appoggio, come riportato dalla norma tecnica UNI EN 131/1, punto 4.5. Quindi per i motivi sopra riportati non è possibile utilizzare scale verticali che al posto dei pioli hanno pedate poste verticalmente una sopra l'altra. 13 QUESTIONI INTERPRETATIVE RISPOSTE UFFICIALI SU E possibile utilizzare un ponte mobile su ruote o un ponteggio fisso per consentire l accesso ad una copertura? Di norma l'accesso alla copertura mediante ponte su ruote (trabattello) o ponteggio fisso non è consentito. Infatti il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23/11/05 n.62/r prescrive "percorsi ed accessi devono essere di tipo permanente" (art. 7 comma 2). E naturalmente il trabattello non può essere considerato sistema di accesso fisso. La stessa norma, all'art.7, comma 4, consente però: "nei casi in cui non sia possibile adottare misure di tipo permanente, nell elaborato tecnico della copertura... devono essere specificate le motivazioni in base alle quali tali misure risultano non realizzabili; devono altresì essere progettate e documentate le misure di tipo provvisorio previste in sostituzione". Pertanto, solo in caso di documentata e motivata impossibilità di adottare soluzioni i di accesso fisse, può essere scelto un dispositivo iti a carattere provvisorio, tra i quali gli: "apprestamenti" (art.8, comma 4 lett.c). e poi all'art.3, comma 1, lett. f) per apprestamenti, (devono intendersi) le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori come ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti, impalcati, parapetti, andatoie, passerelle;. In tal caso devono essere realizzate le seguenti condizioni: 1. Documentata e motivata impossibilità di adottare accessi fissi. 2. Impiego di apprestamenti in modo conforme con la normativa antinfortunistica. 3. Utilizzo di apprestamenti nelle modalità indicate dal costruttore. Nel caso di ricorso ad un ponte su ruote la congruità di cui alla precedente condizione 2 richiede che sia conforme alle indicazione riportate nell art. 140 del Dlgs 81/08, fissato a terra (sospeso dalle ruote o con ruote bloccate) e ancorato alla facciata o conforme alle indicazioni riportate nell allegato XXIII che prevedono il rispetto alla UNI Essendo stato realizzato con lo scopo di consentire all operatore di svolgere lavori in altezza dall interno del tavolato protetto da elementi che costituiscono parapetto non sono concepiti, di norma, per consentire lo sbarco su altra superficie e pertanto tale uso non è previsto dai libretti di uso e manutenzione. Per rispondere compiutamente anche alla condizione 3 il costruttore deve avere dichiarata tale modalità d'impiego nel libretto d'istruzioni e d'uso, come consentita. Per quanto riguarda l uso del ponteggio come sistema di accesso e di sbarco in quota questo è sempre possibile, fermo restando le condizioni 1 e 2 nel caso si realizzi un ponteggio che consenta di arrivare con un impalcato in prossimità della quota da raggiungere senza esporre il lavoratore al rischio di caduta nel passaggio tra l impalcato e la copertura da raggiungere 14 7
8 QUESTIONI INTERPRETATIVE RISPOSTE UFFICIALI SU Qual è l'esatta interpretazione della norma rispetto all'accessibilità del tetto? problema delle scale esterne (fisse o temporanee). L accessibilità della copertura deve essere garantita, prioritariamente, da scala a rampa ad andamento rettilineo avente pedata ed alzata (NON scala a pioli), fissa e dotata di protezioni laterali sui fronti aperti (parapetto/corrimano); deve avere larghezza non inferiore a 60 cm per il solo transito dell'operatore. In caso di necessità di movimentazione di materiali e strumenti di lavoro di maggiori dimensioni la scala deve avere larghezza adeguata. La scala a gradini si differenzia da quella a pioli per una larghezza del gradino di almeno 80 mm e per una inclinazione della scala tra 60 e 70 rispetto al piano di appoggio, come riportato dalla norma tecnica UNI EN 131/1, punto 4.5. Il Regolamento di attuazione dell articolo 82, comma 16, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 stabilisce la priorità dei percorsi di tipo permanente per il raggiungimento di una copertura ma spesso secondo il Regolamento Edilizio di alcuni Comuni tali percorsi, quali ad esempio le scale esterne, sono computate nella volumetria del fabbricato o non sono consentite a causa di vincoli particolari quali ad esempio il vincolo paesaggistico. Qual'è il corretto approccio alla progettazione? Senza entrare nell ambito della discrezionalità interpretativa e normativa riconosciuta ai Comuni, si ricorda come con Delibera RT n. 191 del 20 marzo 2006 è stata approvata la Circolare interpretativa del Regolamento che invitava le Amministrazioni Comunali a modificare i Regolamenti Edilizi nelle parti strettamente legate ad aumentare il livello di sicurezza: 4. Eventuali adempimenti ai fini dell adeguamento del regolamento edilizio comunale al regolamento regionale: Al fine di incentivare la più ampia applicazione delle norme previste dal suddetto Regolamento, sia per le nuove costruzioni che per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, si invitano le amministrazioni comunali a modificare i propri regolamenti edilizi nelle parti in cui siano eventualmente computate nel volume edificabile e/o nell altezza massima dei fabbricati le opere e i manufatti necessari per garantire l accesso, il transito e l esecuzione dei lavori sulle coperture in condizioni di sicurezza. Si ritiene che, trattandosi di adempimento obbligatorio ai sensi della legge, la realizzazione delle opere e dei manufatti necessari per garantire l accesso, il transito e l esecuzione dei lavori sulle coperture in condizioni di sicurezza non sia da computarsi nel volume edificabile e/o nell altezza dei fabbricati. Il Regolamento non indica delle soluzioni precostituite obbligatorie ma solo degli obiettivi da conseguire, il modo con cui debbano essere conseguiti è lasciato alla professionalità del progettista. Soluzioni alternative a quelle permanenti sono ammesse qualora vi siano motivazioni che non ne consentano la loro messa in opera come, ad esempio vincoli di natura normativa o regolamentare, vedi art. 7 comma 4 del Regolamento e Circolare approvata con Deliberazione n. 191 del 20 marzo PROBLEMATICHE: ACCESSO ESTERNO 1. L accesso esterno non ha necessità di dimensioni particolari, gli unici elementi da prendere in considerazione sono legate all ingombro del percorso e alla necessità di individuare all altezza altezza dello sbarco una struttura sufficientemente robusta da garantire l installazione di un ancoraggio (qualora la copertura sia dotata di un sistema anticaduta) 2. L accesso esterno deve prevedere un area libera, normalmente di proprietà, su cui poter realizzare un percorso di accesso dimensionata in ragione del percorso individuato. 3. Rimangono inalterate tutte le priorità relative alla tipologia di percorso di accesso realizzato con scale 4. Normalmente i cestelli elevatori non sono sistemi idonei all accesso di persone in quota 16 8
9 TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI CAPO II NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA REQUISITI SCALE FISSE A PIOLI CON INCLINAZIONE > 75 Gabbia Metallica Art Scale Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o apertura di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di 60 cm. I pioli devono distare almeno 15 cm dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in sostituzione della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro m. 17 SCALE FISSE A PIOLI CON INCLINAZIONE > 75 BUONA PROGETTAZIONE <6 m. < 60 cm. 60 cm cm cm. 18 9
10 REQUISITI SCALE A PIOLI UNI PER TRASFERIMENTO DI PERSONE IN QUOTA La scala deve essere provvista di un dispositivo di protezione contro le cadute quando: a) l'altezza della rampa della scala è maggiore di 3.00 m. b) l'altezza della scala è 3.00 m o minore, ma nell'area di partenza vi è il rischio di caduta per un'altezza aggiuntiva. In questo caso, l'altezza totale di caduta dal livello superiore della scala potrebbe essere maggiore di 3.00 m Si considera che esista il rischio di caduta quando la distanza dal centro della scala al lato non protetto di una piattaforma (o struttura simile) è minore di 3.00 protetto di una piattaforma (o struttura simile) è minore di 3.00 A B 19 SCALE FISSE A PIOLI CON INCLINAZIONE > 75 BUONA PROGETTAZIONE In generale, se l'altezza di salita H delle scale fisse è maggiore di 6,00 m le scale devono essere provviste di una o più piattaforme. Quando vi sono più rampe, l'altezza h di una rampa della scala tra l'area di partenza e la piattaforma più vicina o tra piattaforme di riposo consecutive non deve essere maggiore di 6 m. Tuttavia, nel caso di una sola rampa (senza piattaforma di riposo), l'altezza h tra l'area di partenza e l'area di arrivo può essere aumentata a non più di 10 m
11 SCALE FISSE A PIOLI BUONA PROGETTAZIONE H>5 M. (SOLUZIONI ALTERNATIVE-LINEA UNI SCALA) Ancoraggi terminali Assorbitore Anticaduta Cavo Tenditore Questa soluzione consente : 1. Un grado di sicurezza maggiore del sistema riportato nel Dlgs 81/08 2. Prolungare la linea EN sino al sistema anticaduta principale scelto per consentire un accesso sicuro (soluzione da preferire tutte le volte che sia comunque necessario indossare una imbracatura per assenza di parapetti in sommità) 21 BUONA PROGETTAZIONE UNI 8088 ART ACCESSO Per l esecuzione di lavori di manutenzione nonché per il transito sporadico sulle coperture è necessario predisporre di idonei sistemi di accesso alla quota di lavoro o di transito. Preferibilmente, detti sistemi devono essere fissi e muniti di sbarramento che impedisca il loro uso da parte di persone non autorizzate. In mancanza di sistemi i fissi, i deve essere previsto almeno un luogo di sbarco adeguatamente protetto ed inequivocabilmente raggiungibile con mezzi mobili 22 11
12 SCALE FISSE A PIOLI CON INCLINAZIONE > 75 BUONA PROGETTAZIONE Scala a Pioli con protezione del piano d arrivo superiore con cancelletto apribile solo verso l interno Scala a pioli con sbarramento ribaltabile chiudibile a chiave per impedire l uso di persone non autorizzate 23 SCALE FISSE A PIOLI CON INCLINAZIONE > 75 APPLICAZIONI 24 12
13 SCALE FISSE A GRADINI CON INCLINAZIONE < 75 APPLICAZIONI Le scale fisse a gradini Le scale retrattili a gradini UNI EN misure in millimetri a b c L 1 L 2 L 3 min ,5 L 1 0,5 L 1 max L SCALE PORTATILI - APPLICAZIONI Le scale portatili 26 13
14 L ELABORATO GRAFICO COME SUPPORTO ALLA SICUREZZA NELLE MANUTENZIONI DELLE COPERTURE 27 LA LEGENDA 1-IL PERCORSO Percorso orizzontale Percorso verso il basso Percorso verso l alto Percorso di accesso verticale Area libera x percorso non permanente 28 14
15 LA LEGENDA 2-L ACCESSO Punto di accesso esterno Punto di accesso interno su piano inclinato o orizzontale Punto di accesso interno su piano verticale 29 LA LEGENDA 3-IL TRANSITO LINEA DI ANCORAGGIO ORIZZONTALE FLESSIBILE (UNI EN 795) ANCORAGGIO (UNI EN 795) Scalini di transito 30 15
16 LA LEGENDA 3-IL TRANSITO LINEA DI ANCORAGGIO ORIZZONTALE FLESSIBILE (UNI EN 795) LINEA DI ANCORAGGIO ORIZZONTALE RIGIDA (UNI EN 795) LINEA DI ANCORAGGIO VERTICALE RIGIDA (UNI EN 353.1) ANCORAGGIO STRUTTURALE LINEA DI ANCORAGGIO VERTICALE FLESSIBILE (UNI EN 353.2) palo (UNI EN 795) 2 1 ANCORAGGIO (UNI EN 795) ANCORAGGIO (UNI EN 517) SUCCESSIONE DI ANCORAGGI utilizzati come percorso in copertura Scalini di transito 31 LA LEGENDA 4- CARATTERISTICA COPERTURA COPERTURA CALPESTABILE AREA NON PRATICABILE SUPERFICIE NON OGGETTO FI INTERVENTO PENDENZA DISTANZA LIBE5RA DI CADUTA B A
17 LA LEGENDA 5 VALUTAZIONE DEI RISCHI BORDO PROTETTO (PARAPETTO) BORDO SOGGETTO A TRATTENUTA BORDO SOGGETTO AD ARRESTO CADUTA BORDO RAGGIUNGIBILE DAL BASSO Distanza Raggiungibile in trattenuta Misurata sulla falda Distanza calpestabile in trattenuta Misurata sulla falda Area con prescrizioni soggetta a rischio particolare L ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA 34 17
18 ATTRIBUZIONE DI RESPONSABILITÀ NELL'AMBITO DELLE FIGURE PROFESSIONALI E GIURIDICHE CHE CONCORRONO ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA; PROPRIETARIO, IMPRESA, PROGETTISTA, DIRETTORE LAVORI, COLLAUDATORE. Si riportano di seguito i principali obblighi e le relative responsabilità correlate al DPGR 62/2005: Coordinatore per la Progettazione (o Progettista, a seconda dei casi) (art. 5 c.1 del Regolamento) Mancata o errata progettazione del sistema anticaduta t (per esempio errato posizionamento degli ancoraggi) Professionista abilitato alla redazione della Relazione di Calcolo (art. 5 c.4 lett d) del Regolamento) Mancata o errata valutazione strutturale del dimensionamento del sistema di fissaggio degli ancoraggi alla struttura e/o della verifica di resistenza degli elementi strutturali della copertura alle azioni trasmesse dal sistema anticaduta quando entra in funzione (infortunio a seguito di cedimento della struttura della copertura o del sistema di fissaggio degli ancoraggi alla struttura della copertura) Direttore Lavori Mancato controllo sulla corretta esecuzione dei lavori di installazione del sistema anticaduta Coordinatore per l esecuzione o Direttore Lavori (art. 5 c.2 del Regolamento) Mancato adeguamento del sistema a seguito di varianti in corso d'opera Installatore del sistema anticaduta (art. 5 c.4 lett e) del Regolamento) Installazione non conforme alle norme di buona tecnica, alle indicazioni fornite dai produttori dei sistemi installati e agli elaborati progettuali c) e d) (planimetria e relazione di calcolo) di cui all art.5 c.4 del regolamento Produttore di dispositivi di ancoraggi, linee di ancoraggio e/o ganci da tetto (art. 5 c.4 lett f) del Regolamento) Certificazione dei prodotti alle norme UNI EN 795 e UNI EN 517 Committente Mancata manutenzione Mancata messa a disposizione del Fascicolo Tecnico della Copertura all'esecutore dei lavori (sia Impresa che lavoratore autonomo) Datore di lavoro Mancata valutazione dei rischi, mancata acquisizione dell'elaborato Tecnico ed eventuale redazione POS, mancato uso del sistema anticaduta e dei DPI, mancata formazione e addestramento dei QUESTIONI INTERPRETATIVE lavoratori RISPOSTE UFFICIALI SU 35 Il concetto di Manutenzione è da considerarsi estensivo e riguarda non solo la manutenzione della CONCLUSIONE copertura ma anche le sue pertinenze, comprese le componenti tecnologiche, (antenne, parabole, imp. solari, fotovoltaici, di condizionamento, camini, lucernari, ecc. ecc.) Le coperture degli edifici devono essere progettate e realizzate in modo che l'esecuzione di SUCCESSIVI LAVORI DI MANUTENZIONE possa avvenire in condizioni di sicurezza. In particolare, le coperture degli edifici devono essere FACILMENTE ACCESSIBILI mediante sistemi sicuri di accesso INTERNI O ESTERNI ed essere dotate di idonee misure in grado di RIDURRE IL RISCHIO di caduta dall alto a livello accettabile; la progettazione delle coperture deve quindi essere rivolta ad individuare le soluzioni tecniche più appropriate. Una corretta valutazione del rischio e una una rappresentazione grafica appropriata ed intuitiva è una condizione essenziale per l efficacia della sicurezza nelle manutenzioni successive di una copertura L adozione di tali misure preventive e protettive non elimina l obbligo, in fase di Manutenzione, di dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale,qualora ricorrano condizioni lavorative che per durata ed estensione comportino rischi non diversamente eliminabili
19 Portale WEB con la funzione di assistenza a progettisti, installatori ed utilizzatori di sistemi anticaduta sulle coperture, in applicazione del Regolamento della Regione Toscana emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.62/r e pubblicato sul BURT n.43 del 30 novembre 2005, concernente le misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza. 37 r.angioni@gmail.com Cell Edizioni i i GRAFILL
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