Disposizioni in materia di approvazione ed autorizzazione provvisoria degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane

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1 Disposizioni in materia di approvazione ed autorizzazione provvisoria degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane Il regolamento regionale 16 dicembre 2008, n. 17/R, entrato in vigore in data 1 marzo 2009, disciplina la progettazione e l'autorizzazione provvisoria degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane ai sensi della legge regionale 29 dicembre 200 n. 61 attuativa, tra l'altro dell'art.47 del decreto legislativo 152/99 poi trasposto nell'art.126 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che demanda alla Regione la disciplina delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane nonché delle modalità di autorizzazione provvisoria necessaria all'avvio degli impianti anche nel caso di realizzazione per lotti funzionali. A sua volta l'art. 31 delle norme del Piano regionale di tutela delle acque, approvato con la Deliberazione del Consiglio regionale n del 13 maggio 2007, tra le misure per la tutela qualitativa prevede, al fine di garantire la corretta la corretta funzionalità degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, che siano disciplinate le modalità: a)di approvazione dei relativi progetti;b) di autorizzazione provvisoria allo scarico durante l'avviamento dei nuovi impianti ovvero in caso di realizzazione per lotti funzionali; c) di esercizio provvisorio a seguito di intervento straordinario su impianti esistenti, di gestione nelle fasi di manutenzione programmata e durante i periodi di interruzione del servizio di depurazione. Con il suddetto regolamento è stato pertanto introdotto un insieme di regole per ricondurre in un unico contesto la progettazione degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane e la relativa approvazione nonché il relativo regime autorizzativo, quest'ultimo solo in relazione ai determinati periodi nei quali, per motivazioni oggettive o di forza maggiore, non risulta possibile il rispetto dei limiti di emissione prescritti dal vigente ordinamento. Il regolamento stabilisce infatti che la valutazione tecnico amministrativa dei progetti degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, di competenza dell'autorità d'ambito e propedeutica all'approvazione del progetto ed alla relativa dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. delle legge 2000 n. 44, sia effettuata sulla base del parere obbligatorio e vincolante della Provincia per quanto concerne le componenti progettuali relative all'autorizzazione ed al controllo dello scarico; tale parere, ove favorevole, costituisce anche autorizzazione allo scarico per i periodi di avviamento e di gestione provvisoria aggregando così in tal modo in un unico momento amministrativo procedimenti diversi afferenti la medesima infrastruttura. A tal fine viene previsto che gli elaborati progettuali, individuati dalla normativa in tema di contratti pubblici, siano integrati da appositi disciplinari atti a definire le caratteristiche di qualità e le modalità dello scarico durante le fasi di avviamento di un nuovo impianto o durante gli interventi sugli impianti esistenti relativi a parti nevralgiche dei medesimi e che quindi ne compromettono temporaneamente l'efficienza; per tutti gli impianti di depurazione viene inoltre introdotto l'obbligo di dotarsi di un disciplinare di gestione speciale ovvero dedicato a regolare i periodi di manutenzione programmata in cui non è possibile il mantenimento dei limiti di emissione autorizzati; infine sono state disciplinate le modalità di ripristino funzionale dell'impianto in esito a interruzioni dovute a forza maggiore. Il monitoraggio complessivo del funzionamento degli impianti di depurazione viene attribuito all'arpa nel contesto della propria attività ordinaria di vigilanza e controllo nonché all'autorità

2 d'ambito ai fini della valutazione del sistema di premialità o penalità connesso alla funzionalità della gestione del servizio idrico integrato. Al fine di correttamente orientare le Istituzioni e gli operatori del settore nella fase applicativa del regolamento in questione e sue successive modifiche e integrazioni è stato predisposto un documento con le precisazioni del caso, allegato al presente, a partire dalla pagina successiva.

3 Precisazioni in merito al Regolamento regionale 16 dicembre 2008, n. 17/R recante disposizioni in materia di progettazione e autorizzazione provvisoria degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane Contenuti ed obiettivi del regolamento L articolo 126 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) demanda alle Regioni la disciplina delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane nonché delle modalità di autorizzazione provvisoria necessaria all avvio degli impianti anche nel caso di realizzazione per lotti funzionali. A sua volta l articolo 31 delle Norme di piano del Piano regionale di tutela delle acque, approvato con la Deliberazione del Consiglio regionale n del 13 maggio 2007, tra le misure per la tutela qualitativa prevede, al fine di garantire la corretta funzionalità degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, che siano disciplinate dalla Regione le modalità: a) di approvazione dei relativi progetti, in coerenza con i criteri della buona tecnica corrente e della miglior tecnologia disponibile; b) di autorizzazione provvisoria allo scarico durante l avviamento dei nuovi impianti ovvero in caso di realizzazione per lotti funzionali; c) di esercizio provvisorio a seguito di intervento straordinario su impianti esistenti, di gestione straordinaria nelle fasi di manutenzione programmata e durante i periodi di interruzione del servizio di depurazione. Con il regolamento in epigrafe l Amministrazione regionale ha introdotto un insieme di regole al fine di ricondurre in un unico contesto la progettazione degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane e la relativa approvazione nonché il relativo regime autorizzativo, quest ultimo solo in relazione ai determinati periodi nei quali, per motivazioni oggettive o di forza maggiore, non risulta possibile il rispetto dei limiti di emissione prescritti dal vigente ordinamento. In tal senso si è ritenuto di considerare l impianto di depurazione in un accezione più ampia, al fine di ricomprendere nella sfera di applicazione del regolamento ogni tipologia di intervento, relativo all impianto di depurazione o al connesso sistema infrastrutturale, tale da determinare una temporanea riduzione della capacità di trattamento dell impianto stesso. Il regolamento stabilisce infatti che la valutazione tecnico amministrativa dei progetti degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, di competenza dell Autorità d ambito e propedeutica all approvazione del progetto ed alla relativa dichiarazione di pubblica utilità, sia effettuata sulla base del parere obbligatorio e vincolante della Provincia per quanto concerne le componenti progettuali relative all autorizzazione ed al controllo dello scarico; detto parere, se favorevole, costituisce, unitamente alle eventuali prescrizioni del caso, autorizzazione allo scarico per i periodi di avviamento e di gestione provvisoria aggregando in tal modo in un unico momento amministrativo procedimenti diversi afferenti la medesima infrastruttura e semplificandone pertanto l iter. A tal fine è previsto che gli elaborati progettuali, individuati dalla normativa in tema di contratti pubblici, siano integrati da appositi disciplinari atti a definire le caratteristiche di qualità e le modalità dello scarico durante le fasi di avviamento di un nuovo impianto o durante gli interventi sugli impianti esistenti relativi a parti nevralgiche dei medesimi e che quindi ne compromettono temporaneamente l efficienza. 1

4 Per tutti gli impianti di depurazione è inoltre introdotto l obbligo di dotarsi di un disciplinare di gestione speciale ovvero dedicato a regolare i periodi di manutenzione programmata in cui non è possibile il mantenimento dei limiti di emissione autorizzati; infine vengono disciplinate le modalità di ripristino funzionale dell impianto in esito a interruzioni dovute a forza maggiore. Il monitoraggio complessivo del funzionamento degli impianti di depurazione viene attribuito all ARPA nel contesto della propria attività ordinaria di vigilanza e controllo nonché all Autorità d ambito ai fini della valutazione del sistema di premialità o penalità connesso alla funzionalità della gestione del servizio idrico integrato. Precisazioni sull articolato Art. 1 - (Oggetto e ambito di applicazione) L oggetto e l ambito di applicazione sono stati già sufficientemente delineati in precedenza e si ritiene non necessitino di precisazioni particolari; si sottolinea solo l esclusione precisata al comma 2 di tale articolo introdotta solo al fine di non ingenerare dubbi relativi a talune tipologie di impianti quali i semplici manufatti di chiarificazione che rientrano nell ambito di applicazione del regolamento solo se in dotazione ad agglomerati urbani collegati alle pubbliche reti fognarie ricadenti nel contesto del servizio idrico integrato. Art. 2 (Definizioni) Le definizioni introdotte sono in generale da valutare in funzione dello scopo, sotteso dai predetti contenuti ed obiettivi generali, di limitare e regolare la durata e gli effetti delle interruzioni del funzionamento degli impianti di depurazione, anche connessi al sistema infrastrutturale sotteso, non ricadenti nella sfera di responsabilità soggettiva del gestore. A tal fine si ritiene utile precisare che la definizione di impianto (lett. a) non può che essere considerata nella propria più ampia accezione, quale indivisibile sistema infrastrutturale omnicomprensivo di ogni tipologia di manufatto o impianto destinato alla raccolta e alla depurazione delle acque reflue provenienti da agglomerati urbani. Pertanto nella definizione di impianto sono ricompresi tutti gli impianti di depurazione del servizio idrico integrato, indipendentemente quindi dalla tipologia impiantistica, le stazioni di sollevamento delle acque reflue, tutte le reti fognarie afferenti l impianto di depurazione nonché tutti i manufatti ed impianti pertinenziali. La definizione di intervento (lett. e) è pertanto da applicarsi in considerazione di tale profilo e sono da considerarsi compresi, quindi, oltre agli interventi propri sugli impianti di depurazione, anche tutti gli interventi relativi a stazioni di sollevamento, o anche a reti fognarie, connessi ad interventi di razionalizzazione delle infrastrutture che - ancorché finalizzati al miglioramento dell impatto sul sistema idrico - possano determinare periodi temporali di riduzione della capacità di trattamento dell impianto e del relativo rendimento depurativo. A mero titolo esemplificativo si evidenzia il caso della realizzazione di un tratto di nuova rete fognaria, a servizio di un agglomerato da collegare ad altro impianto di depurazione con contestuale dismissione di un esistente impianto di depurazione; a detto esistente impianto, ove ne sussistano i presupposti, sarà da applicarsi il regime di gestione provvisoria stabilito dal regolamento; di converso non sarà da applicarsi invece il regolamento per interventi sull impianto che non comportino riduzioni della capacità di trattamento o del rendimento depurativo quali ad esempio interventi sulla linea fanghi, sulla viabilità interna all impianto, sulle recinzioni, ecc... 2

5 Art. 3 (Valutazione tecnico amministrativa) - Art. 4 - (Requisiti progetti e disciplinari) - Art. 5 (Avviamento e gestione provvisoria) La valutazione tecnico amministrativa di un progetto, propedeutica alla sua approvazione, rientra tra le funzioni di competenza dell Autorità d ambito ai sensi dell art. 58 c. 2 della L.R. 44/2000 così come recentemente modificato dalla l.r. 3/2009 e in riferimento all atto di indirizzo e coordinamento in tema di infrastrutture del servizio idrico integrato approvato con la DGR n del 16 dicembre Per le fattispecie relative ai progetti di nuovi impianti di depurazione e a quelle, certamente più frequenti nel contesto regionale, relative ad interventi su impianti esistenti, il regolamento prevede l espressione di un parere obbligatorio e vincolante della Provincia per quanto attiene gli aspetti relativi all autorizzazione ed al controllo dello scarico; detto parere costituisce infatti autorizzazione allo scarico per i periodi di avviamento e di gestione provvisoria indicati negli appositi disciplinari, decorrenti dall effettivo e concreto inizio dei lavori appaltati, e con le modalità ivi contenute integrate o modificate, ove ne sussistano i presupposti, dalle prescrizioni in esito alla congiunta valutazione tecnico amministrativa. Per l espressione di tale parere le Province e le Autorità d ambito potranno avvalersi del contributo tecnico scientifico dell ARPA. I predetti disciplinari costituiscono, pertanto, il principale riferimento per il controllo dello scarico nei periodi di transizione, ovvero durante le operazioni di messa a regime o di esecuzione in relazione alla tipologia di intervento ed evidentemente influiscono sulla progettazione dello stesso, in particolare per quanto attiene la disciplina delle fasi esecutive, che dovranno essere programmate con la logica di minimizzarne la durata, gli impatti negativi dello scarico sul corpo ricettore e non potranno essere derogate da altre necessità organizzative del cantiere. Il contenuto dei predetti disciplinari è specificato nell allegato A; per le precisazioni sui medesimi si rinvia all apposito capitolo. Art. 6.- (Gestione speciale) La gestione speciale, così come definita nel regolamento, è il complesso delle operazioni di esercizio di un impianto nei periodi di manutenzione programmata in cui non è possibile il mantenimento dei limiti di emissione autorizzati; sono equiparati alla manutenzione programmata gli interventi di manutenzione straordinaria di modesta entità o comunque tali da non modificare, se non per limitati intervalli di tempo, le caratteristiche qualitative dello scarico. L introduzione del concetto di gestione speciale, oltre a disciplinare quei periodi in cui l impianto di depurazione oggettivamente non può rispettare i limiti di emissione autorizzati, impone ai Gestori di avviare necessariamente, indipendentemente dai singoli livelli e capacità organizzative, un sistema di manutenzione di tipo predittivo che vada a superare, almeno per gli interventi più rilevanti, il tradizionale concetto della riparazione impiantistica e della contestuale manutenzione in condizione di emergenza. In tale ottica si pone l obbligo per ogni impianto di depurazione di dotarsi di un apposito disciplinare di gestione speciale destinato a preventivare i periodi e le componenti dell impianto interessate da interventi di manutenzione programmata e a disciplinare le modalità di gestione dello scarico in detti periodi. Il contenuto del predetto disciplinare di gestione è specificato nell allegato A; per le precisazioni sul medesimo si rinvia pertanto all apposito capitolo. Gli interventi di modesta entità o comunque tali da non modificare, se non per limitati intervalli di tempo, le caratteristiche qualitative dello scarico, devono essere comunicati immediatamente alla Provincia, all ARPA e all Autorità d ambito. Tali interventi sono da intendersi, in quanto di modesta entità, come quelli non ragionevolmente programmabili in termini temporali predefiniti; la loro esecuzione deve comunque essere completata in un lasso breve di tempo da valutarsi non superiore alle ventiquattro ore dalla relativa comunicazione. Il disciplinare delle operazioni di gestione speciale integra l autorizzazione allo scarico durante i periodi di interruzione programmata fermo restando l obbligo per il gestore di 3

6 comunicare alla Provincia e all Autorità d ambito le modalità temporali e la specificazione delle operazioni che, ovviamente, dovranno corrispondere a quanto previsto nel disciplinare. Le stazioni di sollevamento e gli sfioratori di piena posti in linea sulle reti fognarie e di collettamento non sono assoggettati alla redazione del disciplinare di gestione speciale ancorché dette infrastrutture siano oggetto di manutenzione programmata. Si ritiene comunque che le interruzioni di funzionamento delle stazioni di pompaggio ascrivibili a causa di forza maggiore debbano essere comunicate immediatamente alla Provincia, all ARPA e all Autorità d ambito. Art. 7 (Ripristino di funzionalità) La disciplina introdotta dal predetto articolo mira a disciplinare gli scarichi degli impianti di depurazione durante i periodi di interruzione del servizio di depurazione a causa di forza maggiore. In ordine a possibili fraintendimenti del concetto di forza maggiore si ritiene di dover sottolineare che sono strettamente riconducibili a detta causa solo le interruzioni dovute esclusivamente a fatti imprevisti nonché imprevedibili ovvero caratterizzati dalla circostanza di non poter ragionevolmente essere affrontati o preventivati con la normale diligenza. Tali sono ad esempio le interruzioni dovute ad eventi meteorologici straordinari di grande portata - quali frane, alluvioni, terremoti o le interruzioni connesse a fatti illeciti causati da persone fisiche quali gli sversamenti abusivi in rete fognaria o gli atti vandalici nonché le sospensioni del servizio connesse a gravi infortuni sul lavoro. Analogamente deve ritenersi causa di forza maggiore il blocco o sequestro dell impianto operato dall Autorità giudiziaria. Una valutazione diversa merita invece il caso dell interruzione dovuta ad avarie di varia natura o a mancanza di energia elettrica; dette fattispecie non configurano generalmente un fatto imprevedibile alla luce del principio che il Gestore dell impianto è portatore del dovere di programmare la propria attività con la finalità di impedire preventivamente la generalità dei guasti e degli inconvenienti, ivi compresi quelli derivanti anche dalla interruzione della fornitura di energia elettrica, circostanza non normale ma certamente non trascurabile nel corso della gestione di un impianto. Pertanto dette casistiche sono riconducibili a forza maggiore solo nei casi in cui possa essere ragionevolmente dimostrato dal gestore che siano stati messi in atto con la dovuta diligenza tutti gli adempimenti necessari alla relativa prevenzione e che quindi le cause del fatto non siano riconducibili alla propria responsabilità. A mero titolo esemplificativo per le anzidette fattispecie si evidenzia il caso della rottura di componenti impiantistiche da poco positivamente collaudate o certificate quindi avulse dalla sfera di normale previsione manutentiva o ispettiva del gestore nonché l interruzione prolungata di corrente elettrica solo su impianti di modesta dimensione che, a fronte di un corretto rapporto costi benefici, normalmente non sono forniti di generatori di energia autonomi ed alternativi. Per quanto attiene l iter procedurale connesso al ripristino di funzionalità non emergono particolari problematiche, è opportuna tuttavia una precisazione sul ruolo dell ARPA. Ancorché non prescritto dal regolamento si ravvisa l opportunità che le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore siano tempestivamente comunicate dal Gestore anche all ARPA ai fini di una più razionale organizzazione del relativo sistema di controllo degli impianti. In relazione alla certificazione di ripristino della funzionalità si precisa invece che tale certificazione ha il solo scopo di confermare il ripristino delle normali condizioni di esercizio, da intendersi corrispondenti a quelle in essere prima dell evento di forza maggiore; conseguentemente il ruolo dell ARPA non potrà che consistere nella verifica della rimozione di tutte le cause di fermo impianto e della coerenza con i tempi indicati nella relazione asseverata, che sarà anch essa preventivamente trasmessa all ARPA e alla Provincia competente. Da tale attività di verifica, pertanto, devono ritenersi ordinariamente escluse attività analitiche concernenti lo scarico, da effettuarsi successivamente nell ambito della ripresa del normale regime di vigilanza e controllo del medesimo. 4

7 Art. 8 ( Varianti in corso di esecuzione) Nei casi in cui risulta necessario predisporre una variante progettuale in corso d opera la medesima dovrà essere redatta in coerenza con le finalità del regolamento; ne consegue pertanto, oltre alla redazione degli elaborati richiesti dalla normativa sui contratti pubblici, la revisione degli elaborati specificamente richiesti dal regolamento e, più in particolare, la revisione dei disciplinari di gestione provvisoria e di collaudo ove conseguenza della variazione delle opere inizialmente previste. Art. 9 (Modalità di gestione degli impianti) - Art (Controlli). Le modalità di gestione degli impianti, se da un lato appaiono ovvie, in quanto ribadiscono comunque gli elementi fondamentali della gestione, dall altro si propongono di incidere sui livelli di trattamento degli impianti al di là del pedissequo rispetto della norma. Importante sotto tale profilo appare infatti il richiamo alla massima efficienza di trattamento dell impianto che si lega agli adempimenti di cui al successivo art. 10. In particolare i commi 2 e 3 del predetto articolo introducono nel contesto della verifica del livello di servizio contrattualmente garantito dal Gestore del servizio idrico integrato anche l osservanza degli obblighi derivanti dagli artt. 5, 6 e 7 del regolamento permettendo di valutare penalità o premialità da comminare o corrispondere al predetto Gestore. A tale scopo viene previsto che l ARPA trasmetta alla Regione, alla Provincia e all Autorità d ambito, con cadenza semestrale, una relazione di sintesi concernente i risultati generali della propria attività ordinaria di vigilanza e controllo degli impianti di depurazione. Detta relazione dovrà evidenziare l inosservanza agli obblighi derivanti dagli artt. 5, 6 e 7 del regolamento nonché le situazioni ove risulti che gli impianti, pur nel rispetto degli standard di emissione, non siano gestiti in modo tale da garantirne la massima efficienza. La relazione potrà comunque privilegiare la disamina dei risultati gestionali degli impianti di potenzialità superiore ai 2000 abitanti equivalenti senza trascurare, ove significativi, livelli di criticità per potenzialità minori. In considerazione della data di entrata in vigore del regolamento 17/R/2008, per il corrente anno la prima relazione di sintesi può essere considerata annuale e dovrà essere trasmessa entro la fine del mese di febbraio Allegati A e B Per quanto concerne gli allegati va anzitutto precisato che i medesimi rappresentano delle linee guida di riferimento; non costituiscono pertanto norme o istruzioni tecniche da rispettare rigorosamente, ma esplicano unicamente una linea di indirizzo nei confronti della progettazione degli impianti di depurazione. L allegato A sintetizza la composizione dei progetti, nulla innovando sostanzialmente rispetto alla vigente legislazione in tema di lavori pubblici tranne che per il progetto definitivo che è integrato dallo studio del sistema idrico, dallo studio di inserimento urbanistico dell impianto di depurazione e dai disciplinari previsti dal regolamento; evidentemente il grado di approfondimento degli elaborati non potrà che essere correlato alla dimensione ed alla complessità dell intervento da progettare. Sul contenuto dei disciplinari previsti dal regolamento non si ravvisano particolari precisazioni da introdurre. L allegato B concerne invece le dotazioni generali e il dimensionamento degli impianti di depurazione. Tale allegato, in ragione del fatto che tratta di linee guida generali e non di norme tecniche, va inteso non come un adeguamento coattivo di tutti gli impianti di depurazione, bensì come un riferimento progettuale per ogni nuovo intervento o per ogni nuovo impianto progettato dopo l entrata in vigore del regolamento stesso A tal proposito si precisa che è da intendersi rientrante nell ambito di applicazione del regolamento ogni intervento o nuovo impianto il cui livello preliminare di progettazione sia stato approvato dopo l entrata in vigore del regolamento medesimo. Risulta evidente che per un nuovo impianto di depurazione le linee guida del regolamento assumono un carattere più vincolante sulla progettazione lasciando comunque al progettista inteso nella sua più ampia accezione come l insieme degli organismi 5

8 comunque deputati alla redazione ed all approvazione del progetto la possibilità di operare in riferimento ai limiti tecnici consentiti ed alle condizioni determinate dalla programmazione dell intervento; per un impianto esistente, eventualmente progettato o già sottoposto ad interventi con criteri diversi, le linee guida assumo una veste certamente meno vincolante. 6

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