PREVIDENZA SOSTITUTIVA E INTEGRATIVA

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1 36 CAPITOLO :17 Pagina PREVIDENZA SOSTITUTIVA E INTEGRATIVA 36.1 Lavoratori spettacolo ENPALS 36.2 Giornalisti Comunicazione e richieste alla Dir. INPGI Prov. Lav. CASAGIT 36.3 Agenti e rappresentanti ENASARCO Destinatari 36.4 Previdenza complementare Finanziamento Trattamento contributivo e fiscale 36.5 Fondi Pensione 36.6 Cartolarizzazione del TFR

2 36 CAPITOLO :17 Pagina LAVORATORI DELLO SPETTACOLO 36.1 Lavoratori dello spettacolo Per i lavoratori dello spettacolo l assicurazione obbligatoria ai fini pensionistici per invalidità, vecchiaia e superstiti è gestita dall ENPALS (istituito con D.Lgs. 708/1947 ed i cui compiti sono stati successivamente modificati con D.P.R. 796/1981) Lavoratori interessati All ENPALS devono essere obbligatoriamente iscritti i lavoratori appartenenti alle seguenti categorie: 1) artisti lirici; 2) attori di prosa, rivista, operetta, varietà ed attrazioni; suggeritori, presentatori, cantanti, disc-jockey; 3) attori e generici cinematografici, attori e direttori di doppiaggio cinematografico, attori in esclusiva, personale artistico occupato nella produzione di shorts pubblicitari e cinematografici e presso case produttrici di fotoromanzi; 4) registi e sceneggiatori teatrali e cinematografici, aiuto registi, dialoghisti e adattatori cinetelevisivi; 5) organizzatori generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione; 6) direttori di scena e di doppiaggio; 7) direttori di orchestra, maestri sostituti e maestri suggeritori; direttori di banda; 8) concertisti e professori d orchestra, orchestrali, bandisti; 9) tersicorei, coristi, ballerini, figuranti, coreografi, maestri del coro; 10) amministratori di formazioni artistiche; 11) tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa, della produzione cinematografica, di shorts pubblicitari e di fotoromanzi, assunti con contratto di lavoro a tempo determinato; 12) operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radiotelevisive; 13) arredatori, architetti, scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici; 14) truccatori e parrucchieri; 15) macchinisti pontaroli, elettricisti, attrezzisti, falegnami e tappezzieri; 16) sarti; 17) pittori, stuccatori e formatori; 18) artieri ippici; 19) operatori e aiuto operatori di cabine, di sale cinematografiche; 20) impiegati amministrativi e tecnici dipendenti da enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche e televisive, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa (compresi gli amministratori e i commentatori); 21) maschere, custodi e personale di pulizia dipendenti dagli enti e imprese sopra nominati; 22) impiegati e operai dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi, dalle scuderie dei cavalli da corsa e dai cinodromi, compresi gli addetti ai totalizzatori e alle sale corse (D.M. 22 luglio 1986, n. 1006); con la circ. 4 giugno 1040

3 36 CAPITOLO :17 Pagina 1041 LAVORATORI DELLO SPETTACOLO , n. 19 l ENPALS ha fornito le istruzioni per l iscrizione all Ente dei lavoratori dipendenti, impiegati e operai, dalle sale da gioco Bingo; 23) impiegati ed operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti; 24) addetti agli impianti sportivi (impiegati ed operai dipendenti dai circoli di canottaggio, tennis, palestre, stadi, sferisteri, campi sportivi, kartdromi, bowling ecc.); 25) autisti alle dipendenze delle imprese di spettacolo, anche se addetti ai servizi personali del titolare dell impresa e del suo nucleo familiare; 26) dipendenti dalle case di noleggio e distribuzione films (impiegati e operai); 27) produttori RAI-TV. Devono essere iscritti all ENPALS anche i calciatori delle società sportive di serie A-B-C, nonché gli allenatori di serie A B C D per i quali è stata istituita una gestione separata ed ai quali sono stati aggregati anche altri sportivi professionisti (artt. 2 e 9, legge 9/1981). Per gli apprendisti valgono invece le norme comunemente in vigore per tale categoria di lavoratori (non ricorre pertanto l obbligo di iscrizione all EN- PALS) Adempimenti contributivi Le aziende che occupano, sia con rapporto di lavoro autonomo che subordinato, lavoratori soggetti all assicurazione ENPALS sono tenute ad iscriversi al predetto Istituto. Inoltre per i lavoratori subordinati sussiste anche l obbligo dell assolvimento degli adempimenti assicurativi nei confronti dell INPS per quanto concerne disoccupazione, assegni familiari, fondo garanzia TFR, assistenza malattia, maternità. Per gli adempimenti con l INPS per i lavoratori subordinati i contributi sono dovuti nelle consuete misure e con le consuete modalità tramite il mod. DM 10/2 e il mod. F24 a seconda se i lavoratori hanno diritto o meno alle prestazioni economiche di malattia e al trattamento di disoccupazione. Per quanto concerne i rapporti con l ENPALS, i datori di lavoro sono tenuti a denunciare, entro il giorno antecedente a quello dell assunzione, i nominativi delle persone occupate, indicando la retribuzione giornaliera corrisposta; entro 5 giorni dal loro verificarsi sono tenuti a segnalare le eventuali variazioni. La mancata segnalazione comporta l irrogazione di una sanzione da 50,00 a 255,00, per ciascuna persona cui si riferisce l inadempimento, fino ad un massimo di 5.160,

4 36 CAPITOLO :17 Pagina LAVORATORI DELLO SPETTACOLO Tabella 36.1 CONTRIBUTI ALL ENPALS DAL 1 GENNAIO 2008 Lavoratori dello spettacolo (D.Lgs. 182/97 - circ. ENPALS n. 3, 6 febbraio 2008) Fondo pensioni Iscritti dopo il Già iscritti al Generalità: 33% di cui 9,19% a carico lavoratore (1) Tersicorei e ballerini: 35,70% di cui 9,89% a carico del lavoratore (2) (1) Massimale: per il ,00; per il personale che presta attività artistica e tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, la retribuzione giornaliera di riferimento è pari a 284,19 (1/312 di ,00) Contributo di solidarietà: 5% di cui 2,50% a carico del lavoratore da applicare sulle quote di retribuzione eccedenti il predetto massimale a) Generalità 33% di cui 9,19% a carico lavoratore (1) b) Personale di cui alle categorie dal n. 1 al n. 14 dell art. 3 del D. Lgs. CPS 708/47 35,70%, di cui 9,89% a carico lavoratore (personale soggetto alla contribuzione per maternità, ex TBC, CUAF) (1) 35,70%, di cui 9,89% a carico lavoratore (personale escluso dalla contribuzione CUAF) (3) 35,70%, di cui 9,89% a carico lavoratore (personale escluso dalla contribuzione CUAF e ex TBC) (2) c) Cinema 35,70% di cui 9,89% a carico lavoratore (1) Massimale: in generale 646,40/giorno. Fermo restando che i lavoratori appartenenti al gruppo b) la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo l ammontare dei compensi corrisposti per il numero delle giornale del contratto (escluse festività e riposi settimanali), qualora la retribuzione giornaliera sia superiore a 646,40 l aliquota contributiva si applica sul seguente massimale retributivo (è accreditato un numero di giorni di contribuzione, con un massimo di otto, fino al raggiungimento di 312 giornate annue) (3): Fasce di retribuzione Massimale di retribuzione Giorni di contribuzione giornaliera giornaliera imponibile accreditati da 646,41 a 1.292,80 646,40 1 da 1.292,81 a 3.232, ,80 2 da 3.252,01 a 5.171, ,20 3 da 5.171,21 a 7.110, ,60 4 da 7.110,41 a 9.049, ,00 5 da 9.049,61 a , ,40 6 da ,21 a , ,80 7 da ,81 in poi 5171,20 8 Contributo di solidarietà: 5% di cui 2,50% a carico lavoratore da applicare sulle quote di retribuzione eccedenti il massimale. (1) Sulle quote di retribuzione eccedenti ,00 (prima fascia di retribuzione pensionabile per il 2008), ovvero 130,66 giornalieri è dovuta altresì l aliquota aggiuntiva IVS dell 1% a carico del lavoratore (art. 3-ter, L. 438/92). (2) L aliquota è comprensiva della maggiorazione del 3% (1% a carico lavoratore) di cui all art. 4, c. 14, del D Lgs. 182/97. (3) Raggiunto il limite di accredito l aliquota contributiva va calcolata nel rispetto del massimale di 646,

5 36 CAPITOLO :17 Pagina 1043 LAVORATORI DELLO SPETTACOLO 361 Sportivi professionisti (D.Lgs. 166/97 - art. 3, legge 448/ circ. ENPALS n. 3, 6 febbraio 2008) Dall % di cui 9,19% a carico del lavoratore. Retribuzione imponibile: a) lavoratori già iscritti all ENPALS al 31/12/95: massimale giornaliero, per il 2008, di 284,20 (1/312 di ,00), sulle quote eccedenti e fino a 2.072,17 (1/312 di ,00) si applica un contributo di solidarietà dell 1,2% di cui lo 0,6% a carico del datore di lavoro; - l aliquota aggiuntiva, nella misura dell 1% a carico del lavoratore, si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l anno 2008, l importo di 130,66 e sino al massimale di 284,20; b) ai lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/1995: i contributi sono applicati nel rispetto del massimale del 2008 di ,00, non frazionabile; sulle quote eccedenti è dovuto un contributo di solidarietà dell 1,2% di cui lo 0,6% a carico del lavoratore e lo 0,6% a carico del datore di lavoro, aggiuntivo rispetto a quello previsto dal D.Lgs. 579/95, art. 1, c. 5, lett. a) e b); - l aliquota aggiuntiva, ai sensi dell art. 3-ter del D.L. n. 384/92, convertito dalla L. 438/92, nella misura dell 1% a carico del lavoratore, si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l anno 2008, l importo di ,00 e sino al massimale annuo di ,00. Per i contributi da versare all ENPALS le misure sono fissate come indicato nella Tabella 36.1: per la determinazione dell imponibile contributivo e delle aliquote da applicare è fatta una distinzione fra lavoratori già iscritti alla data del 31 dicembre 1995 e iscritti dopo tale data (D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 182 per la generalità dei lavoratori e D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 166 per gli sportivi professionisti). I versamenti devono essere effettuati mensilmente, entro il 25 di ciascun mese, per le retribuzioni corrisposte nel mese precedente, utilizzando per le denunce il mod. 031/R (031/R - SP per i giocatori, gli allenatori di calcio e gli sportivi professionisti). Entro il giorno 25 del mese successivo a ciascun trimestre (aprile, luglio, ottobre e gennaio) deve essere trasmessa alla sede ENPALS di Roma (00198), Viale Regina Margherita, 206 la denuncia trimestrale delle retribuzioni corrisposte e delle trattenute operate nei confronti dei lavoratori che risultino titolari di pensioni ENPALS, utilizzando il mod. 031/CM. In caso di sospensione o cessazione dell attività prima della conclusione del trimestre, ovvero in caso di attività occasionale, il predetto modello deve essere presentato entro il quinto giorno successivo a quello fissato per il versamento mensile dei contributi. Il versamento dei contributi all ENPALS per il fondo pensioni viene effettuato tramite il modello di pagamento unificato F24 (v. par. 39.1) Assunzioni agevolate nuove aliquote contributive L art. 1, c. 773, legge 296/2006, nel rideterminare l aliquota contributiva a carico del datore di lavoro nella misura complessiva del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2007, ha disposto, altresì, che, dalla medesima data, tali disposizioni si applichino anche con riferimento agli obblighi contributivi previsti dalla legislazione vigente in misura pari a quella degli apprendisti. Pertanto, la nuova misura contributiva a carico del datore di lavoro (10% complessivo) interesserà anche tutte quelle tipologie di rapporti agevolati, già in essere o avviati, la cui normativa di riferimento stabilisca che la quota dei contributi previdenziali sia dovuta in misura pari a quella degli apprendisti. 1043

6 36 CAPITOLO :17 Pagina LAVORATORI DELLO SPETTACOLO Tra le predette tipologie di rapporti di lavoro si ricordano, a titolo esemplificativo: le assunzioni a tempo determinato, indeterminato e con rapporto a termine trasformato di lavoratore iscritto alle liste di mobilità (ex art. 25, c. 9, legge 223/1991); le assunzioni di lavoratori con contratti di inserimento nei casi in cui è ammesso il versamento del solo contributo settimanale. La ripartizione del predetto contributo tra le gestioni previdenziali interessate alla contribuzione dovuta sarà stabilito da apposito decreto ministeriale. L aliquota pensionistica complessiva dovuta per le predette tipologie di rapporti di lavoro si attesterà, quindi, per la generalità delle imprese, in misura pari al 19,19% (10% a carico del datore di lavoro + 9,19 a carico del lavoratore), ovvero nella misura del 19,89% qualora il lavoratore appartenga alla categoria dei tersicori e ballerini iscritti all Enpals successivamente al (10% + 9,89). Restano invece esclusi dall applicazione della disposizione in esame: i rapporti agevolati per i quali la misura della contribuzione è ridotta (cassaintegrati o disoccupati da oltre 24 mesi, assunti a tempo indeterminato da imprese operanti nel Centro Nord ex art. 8, c. 9, legge 407/1990, contratti di inserimento per i quali compete la riduzione del 25%, ovvero superiore, ecc.); quelli in cui non è previsto alcun onere a carico del datore di lavoro (es. persone svantaggiate assunte o associate da cooperative sociali ex art. 4, legge 381/1991, ecc.). Per quanto concerne gli altri codici di agevolazione, non interessati all incremento dell aliquota contributiva a carico del datore di lavoro, si dovrà comunque tenere conto dell aumento di 0,30 punti percentuali dell aliquota contributiva a carico del lavoratore Giornalisti professionisti Anche per i giornalisti, oltre all iscrizione all INPGI come ente di previdenza obbligatoria sostitutiva dell AGO gestita dall INPS, sussiste l obbligo del versamento dei contributi all INPS per alcune forme di assicurazioni (v. Tabella 32.2) Assicurazioni sociali obbligatorie INPGI Per i giornalisti professionisti (compresi i giornalisti praticanti, vedi legge 25 febbraio 1987, n. 67) la gestione delle assicurazioni obbligatorie relative a pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti, disoccupazione, tubercolosi, infortuni, cassa integrazione guadagni, assegni familiari e fondo garanzia TFR è affidata all Istituto Nazionale di Previdenza Giornalisti Italiani «Giovanni Amendola», con sede in Roma (00196), Piazza Apollodoro, 1 (legge 20 dicembre 1951, n. 1564). Il datore di lavoro deve iscrivere il lavoratore al predetto Istituto entro 5 giorni dall assunzione; entro il predetto termine devono essere segnalate anche le successive variazioni. Le misure dei contributi dovuti all INPGI dal 1 gennaio 2007 risultano così fissate: 1044

7 36 CAPITOLO :17 Pagina 1045 GIORNALISTI PROFESSIONISTI 362 Tabella 36.2 Inpgi (circ , n. PC/01/CV) Ivs 28,97% Disoccupzione 1,61% Fondo garanzia Tfr (3) 0,30% Assegni familiari (3) 0,05% Contributo di mobilità imprese oltre 15 dipendenti (3) (4) 0,30% Contributo Cigs (1) Previdenza integrativa 1,50% (2) Assicurazione infortuni 11,88/mese Contributo per gli apprendisti (carico azienda), 10% 10% (1) Secondo l Inpgi il contributo Cigs non è dovuto per il personale giornalistico in quanto, ai sensi dell art. 38, comma 2, legge 418/1981, il trattamento CIGS viene corrisposto dall INPGI con oneri a totale carico dell istituto. (2) In aggiunta a tale alqiuota, le aziende FIEG/FNSI sono tenute al versamento di un addizionale dello 0,35%. (3) Contributi non dovuti dai datori di lavoro del comparto pubblico. (4) Contributo non dovuto dai datori di lavoro del settore Aeranti-Corallo. N.B. Il minimale di retribuzione, per il 2008, è pari a 42,14 giornalieri ( 1.095,64 mensili). A carico giornalista Le quote a carico del lavoratore sono: - Fondo previdenza 8,69% (il contributo dello 0,3% per CIGS è a totale carico dell istituto, pertanto non è richiesto); - È prevista, inoltre, un aliquota aggiuntiva, ai sensi dell art. 3-ter, D.L. 384/1992, convertito dalla legge 438/92, nella misura dell 1% a carico del lavoratore, si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l anno 2008, ,00, fino a quando l aliquota dovuta al fondo pensioni rimane sotto il 10% (Circ. INPGI , n. 3). I contributi vanno calcolati sulla retribuzione globale dei singoli giornalisti, con l osservanza del minimale giornaliero valido anche nei confronti del giornalista occupato per meno di 4 ore giornaliere (vedi D.M. 8 novembre 1986). All INPGI va inoltre versato il contributo di solidarietà, dovuto, nella misura del 10%, sulle somme a carico del datore di lavoro versate o accantonate presso Fondi, Casse o Gestioni al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali. I contributi devono essere versati entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono a mezzo bonifico bancario in quanto l ente non rientra tra quelli per i quali è previsto il pagamento unificato con mod. F24, trasmettendo in via telematica sia all INPS che all INPDAP le denunce contributive mensili. Per le gestioni che rimangono affidate all INPS (assistenza malattia e maternità), le misure dei contributi, da calcolare sulla retribuzione globale con l osservanza del minimale come precedentemente riportato, riguardano esclusivamente la gestione della maternità nella misura dello 0,65%. Per il versamento dei contributi all INPS il datore di lavoro che sia già titolare di una posizione contributiva presso l Istituto per altri lavoratori in forza, deve richiedere l apertura di una posizione particolare per i giornalisti. Con decorrenza 1 gennaio 2001, l obbligo di iscrizione all INPGI compete anche ai giornalisti «pubblicisti» titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. 1045

8 36 CAPITOLO :17 Pagina GIORNALISTI PROFESSIONISTI Previdenza integrativa CASAGIT L INPGI, in accordo con la Federazione nazionale della stampa italiana, ha istituito una forma di prestazioni mutualistiche integrative di quelle fornite dal SSN. Possono essere ammessi in qualità di soci i giornalisti professionisti, i praticanti ed i pubblicisti, nonché i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell INPGI. I contributi vengono calcolati, con diverse modalità in relazione alle caratteristiche contrattuali applicate al lavoratore (la cassa distingue tra soci contrattualizzati e soci non contrattualizzati ). È inoltre dovuto un contributo annuo di 12,91 per il Fondo sindacale di previdenza integrativa giornalisti da parte dei lavoratori giornalisti professionisti, praticanti, pubblicisti con rapporto a tempo pieno. I contributi vanno versati all INPGI entro lo stesso termine degli altri contributi, utilizzando il c/c postale n per i contributi mutualistici e n per i contributi previdenziali per il Fondo sindacale Agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) Gli agenti e i rappresentanti di commercio, indipendentemente dalla loro nazionalità, iscritti al ruolo previsto dalla legge 3 maggio 1985, n. 204 che operano sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia devono essere obbligatoriamente iscritti al Fondo di previdenza ENASARCO, con sede a Roma, Via Antoniotto Usodimare, 31 (v. allegati 36.1, 36.2). Devono essere altresì iscritti gli agenti e i rappresentanti con cittadinanza italiana che operano all estero nell interesse di preponenti italiani. È fatta comunque salva l applicazione delle disposizioni internazionali contro la doppia contribuzione. L obbligo di iscrizione riguarda sia gli agenti che operano individualmente che quelli che operano in società, anche di fatto, o comunque in associazione, qualunque sia la forma giuridica assunta, che siano illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali. Anche i preponenti stranieri che non abbiano alcuna sede o dipendenza in Italia possono iscrivere all ENASARCO i propri agenti cittadini italiani, purché si impegnino con atto d obbligo al rispetto delle norme stabilite dal Fondo. Alla iscrizione all ENASARCO il preponente deve provvedere entro 30 giorni dalla data di inizio del rapporto di agenzia; entro lo stesso termine di 30 giorni deve essere comunicata al Fondo la cessazione del rapporto (v. Allegato 36.3). Si precisa che l aumento dal 13% al 13,5% per l anno 2006 si applica alle provvigioni che matureranno a partire dal 2006 mentre su quelle maturate nel 2005, anche se non ancora pagate e fatturate, si continuerà ad applicare l aliquota del 13%. È questa la conseguenza delle nuove regole previdenziali, contenute nel testo del regolamento della Fondazione Enasarco, precisamente all art. 4 in vigore dal 1 gennaio 2004, che hanno sancito il passaggio al sistema contributivo per il calcolo delle pensioni di anzianità degli agenti di commercio. L ENASARCO provvede alla gestione delle pensioni di vecchiaia, inabilità, 1046

9 36 CAPITOLO :17 Pagina 1047 AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO (ENASARCO) 363 invalidità, superstiti nonché di prestazioni integrative di previdenza e di istruzione professionale a favore degli iscritti Contributi previdenziali Dall entrata in vigore del nuovo regolamento ENASARCO (1 gennaio 2008) la contribuzione è stata fissata secondo le misure e con le decorrenze che seguono. Da Decorrenza A Aliquota percentuale ,50 di cui 11,50% destinato al calcolo per l erogazione delle prestazioni previdenziali e il rimanente 1% destinato al Fondo di previdenza a titolo di solidarietà ,00 di cui 12,00% destinato al calcolo per l erogazione delle prestazioni previdenziali e il rimanente 1% destinato al Fondo di previdenza a titolo di solidarietà ,50 di cui 12,50% destinato al calcolo per l erogazione delle prestazioni previdenziali e il rimanente 1% destinato al Fondo di previdenza a titolo di solidarietà ,50 di cui 12,50% destinato al calcolo per l erogazione delle prestazioni previdenziali e il rimanente 1% destinato al Fondo di previdenza a titolo di solidarietà ,50 di cui 12,50% destinato al calcolo per l erogazione delle prestazioni previdenziali e il rimanente 1% destinato al Fondo di previdenza a titolo di solidarietà. Il contributo è fissato per il 50% a carico del preponente e 50% a carico dell agente, da calcolarsi su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di agenzia, ancorché non ancora pagate. I massimali per agenti plurimandatari e agenti monomandatari sono determinati, rispettivamente, in ,00 e ,00 (tali misure sono destinate a essere adeguate ogni biennio sulla base delle variazioni dell indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, con arrotondamento all euro superiore). Il contributo non potrà essere inferiore a 759,00 per l agente monomandatario e 381,00 per l agente plurimandatario. In caso di rapporti di agenzia con agenti che svolgono la loro attività in forma societaria, con responsabilità illimitata di uno o più soci, il contributo è ripartito in parti uguali, salvo diversa ripartizione richiesta e documentata dagli agenti, per ciascuno degli agenti illimitatamente responsabili. Il contributo minimo è ridotto alla metà per ciascuno dei soci illimitatamente responsabili nel caso questi siano due o più. I massimali annui non sono frazionabili; qualora il rapporto di agenzia abbia avuto inizio o termine nel corso dell anno, ferma rimanendo l infrazionabilità del massimale, l anzianità contributiva agli effetti pensionistici è rapportata ai trimestri di effettiva durata del rapporto. 1047

10 36 CAPITOLO :17 Pagina AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO (ENASARCO) I minimali annui sono invece frazionabili per quote trimestrali cumulate per i singoli trimestri, sempreché in almeno uno di essi siano maturate le provvigioni. La differenza fra il minimale e l entità dei contributi maturati è a totale carico del preponente Contributo per il Fondo assistenziale Con decorrenza 1 gennaio 2004, il preponente che si avvalga di agenti che svolgono la loro attività in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, è tenuto al pagamento, ad esclusivo suo carico, di un contributo determinato come segue. Importi provvigionali annui (Milioni) Da A Aliquota contributiva % % ,5% in poi 0,1% Denuncia, versamento dei contributi e prescrizione I contributi devono essere versati entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare (20 maggio, 20 agosto, 20 novembre e 20 febbraio), sul c/c postale n intestato a BNL Filiale di Roma c/enasarco. Il versamento dei contributi, a partire dal primo gennaio 2004, dovrà essere preceduto da una distinta compilata e trasmessa alla Fondazione per via telematica o attraverso altro strumento informatico entro il termine, con le forme e nei modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Gli obblighi di denuncia delle provvigioni erogate vengono soddisfatti con due modalità: versamento e denuncia relativa all unico agente/rappresentante di commercio direttamente sul bollettino postale (indicando sul retro i dati di riferimento dell agente); presentazione, in corrispondenza di ciascun versamento periodico, di una distinta nella quale vengono esposti i contributi ENASARCO ed il contributo al Fondo assistenza versati in corrispondenza di ciascun agente (dal 1 gennaio 2005 è obbligatorio avvalersi della denuncia contributiva telematica, attraverso apposito account sul sito Il termine di prescrizione dei contributi è di 10 anni limitatamente ai periodi di contribuzione fino al 31 dicembre 1995, di 5 anni per i contributi dovuti per i periodi successivi Contributo al Fondo indennità scioglimento rapporto di agenzia e di rappresentanza di commercio Entro il 31 marzo di ciascun anno le ditte preponenti devono versare l accantona- 1048

11 36 CAPITOLO :17 Pagina 1049 FONDI DI PREVIDENZA COMPLMENTARE ASPETTI GENERALI 364 mento al FIRR istituito presso l ENASARCO (fonti normative: art c.c., così come modificato dalla legge 911/1971, e art. 2, legge 12/1973). Trattasi di somme calcolate sulla base delle provvigioni erogate nel corso dell anno di riferimento che vanno a formare un coacervo che verrà erogato all agente dal fondo in occasione della cessazione del rapporto di agenzia. Le misure con le quali provvedere al versamento delle somme sono le seguenti: agenti e rappresentanti monomandatari: 4% sulle provvigioni sino a ,00 annui; 2% per la quota compresa tra ,01 e ,00 annui; 1% sulla parte eccedente ,01; agenti e rappresentanti plurimandatari: 4% sulle provvigioni sino a 6.200,00 annui; 2% per la quota compresa tra 6.200,01 e 9.300,00 annui; 1% sulla parte eccedente i 9.300,01. Le aliquote come sopra esposte devono essere applicate sulle provvigioni riconosciute nell anno di riferimento (compresi i rimborsi spese). Nell ipotesi di cessazione o inizio del rapporto nel corso dell anno le aliquote devono essere ridotte proporzionalmente. Il versamento deve essere effettuato tramite bollettino di c/c postale n (per le ditte che si avvalgono di un solo agente) o n intestato a ENASARCO versamenti FIRR. Nel primo caso il bollettino vale anche come denuncia, nel secondo occorre predisporre apposita denuncia telematica sul sito Sanzioni INFRAZIONE Mancata iscrizione dell agente entro 30 giorni dall inizio del rapporto Mancato invio della distinta a corredo caso di recidiva dei contributi Mancato pagamento dei contributi nel termine stabilito o pagamento in misura inferiore a quella dovuta Trattenute all agente superiori a quelle consentite Impedimento agli organi di vigilanza di svolgere la loro attività di accertamento o rifiuto di fornire dati o documenti richiesti Preponenti che forniscano scientemente dati errati o incompleti comportanti evasione contributiva AMMONTARE DELLA SANZIONE 61,00 per ciascun agente 61,00 per ciascun agente, elevabile fino al triplo in caso di recidiva 20,00 per ciascun agente, con un massimo di 61,00 oltre al versamento di somme aggiuntive secondo le disposizioni legislative e regolamentari vigenti 61,00 per ciascun agente, salvo che il fatto costituisca reato da 1.290,00 a ,00 (art. 1, c. 1177, legge 296/2006) ancorchè il fatto costituisca reato 25,00 per ogni agente ancorché il fatto costituisca reato 36.4 Fondi di previdenza complementare aspetti generali La disciplina dei Fondi pensionistici complementari, a suo tempo regolamentata 1049

12 36 CAPITOLO :17 Pagina FONDI DI PREVIDENZA COMPLMENTARE ASPETTI GENERALI dal D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, è stata successivamente integrata e in parte modificata dalla legge 8 agosto 1995, n Destinatari Forme pensionistiche complementari possono essere istituite per: lavoratori dipendenti, sia privati sia pubblici, identificati per ciascuna forma secondo il criterio di appartenenza alla medesima categoria, comparto o raggruppamento, anche territorialmente delimitato, e distinti eventualmente anche per categorie contrattuali, oltre che secondo il criterio dell appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese o diversa organizzazione di lavoro e produttiva; raggruppamenti sia di lavoratori autonomi sia di liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali o per territorio; raggruppamenti di soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate Istituzione I fondi complementari possono essere istituiti da: contratti o accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in mancanza, da accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro e da accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali rappresentative della categoria membri del Consiglio nazionale dell economia e del lavoro; accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi dai loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale; regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali. A tale proposito la giurisprudenza ha fatto osservare che tali regolamenti sono espressione dell autonomia negoziale delle parti, e che pertanto la relativa interpretazione è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per la violazione dei canoni legali di ermeneutica negoziale o per insufficiente o illogica motivazione (Cass. 8 maggio 2004, n. 8786); accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo, legalmente riconosciute Regolamento dei fondi, modalità di partecipazione, trasferimenti, riscatti L esercizio delle attività dei fondi è sottoposto a preventiva autorizzazione del Ministero del lavoro. Il regolamento deve contenere, tra l altro, norme riguardanti i requisiti per l accesso al fondo, i rapporti tra iscritti e organi amministrativi del fondo, le garanzie di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali, le modalità per fruire delle prestazioni. Il regolamento deve consentire, allorché vengano meno i requisiti di partecipazione alle prestazioni pensionistiche complementari, la facoltà di trasferimento presso altro fondo pensione al quale il lavoratore, in conseguenza di una nuova 1050

13 36 CAPITOLO :17 Pagina 1051 FONDI DI PREVIDENZA COMPLMENTARE ASPETTI GENERALI 364 attività, intenda aderire; oppure il trasferimento presso uno dei fondi «aperti» previsti dalla legge; oppure il riscatto della posizione individuale. Deve essere inoltre consentita all iscritto, decorsi cinque anni dall iscrizione al fondo, la facoltà di trasferire l intera posizione individuale presso un altro fondo, anche se non ricorrano le condizioni di cui sopra. Trascorsi i primi cinque anni di vita del fondo, tale facoltà può essere esercitata dopo tre anni. In caso di morte dell iscritto al fondo prima del pensionamento per vecchiaia, la posizione individuale è riscattata dal coniuge o dai figli oppure, se già viventi a carico dell iscritto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita al fondo Prestazioni Il regolamento del fondo deve garantire le seguenti prestazioni: l erogazione di una pensione di vecchiaia al compimento dell età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di iscrizione al fondo; prestazioni pensionistiche di anzianità da erogarsi solo in caso di cessazione dell attività lavorativa dell iscritto e purché sussistano i requisiti di almeno quindici anni di appartenenza al fondo e di una età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell ordinamento obbligatorio di appartenenza; la possibilità di ottenere, nei limiti e secondo le previsioni delle fonti istitutive, una anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, purché per l assicurato siano accumulati da almeno otto anni contributi consistenti in quote di trattamento di fine rapporto Finanziamenti Il finanziamento dei fondi grava sugli iscritti e, qualora essi siano lavoratori dipendenti, anche sul datore di lavoro. Le fonti istitutive fissano la misura del contributo complessivo da destinare al fondo, stabilito in una percentuale della retribuzione assunta a base per la determinazione del TFR, che può ricadere anche su elementi particolari della retribuzione stessa o essere individuato mediante destinazione integrale al fondo di alcuni di questi elementi. Per i lavoratori autonomi e libero professionisti il contributo è riferito al reddito di impresa o di lavoro autonomo; per i soci di cooperative è riferito agli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori. Per i lavoratori dipendenti le fonti istitutive su base contrattuale collettiva possono destinare al finanziamento anche una quota dell accantonamento annuale al TFR, determinando le quote a carico del datore di lavoro e del lavoratore. In tal caso le fonti determinano la misura della riduzione della quota di futuri accantonamenti annuali. Per i lavoratori di prima occupazione assunti dopo il 28 aprile 1993 (art. 8, c. 3, D.Lgs. 124/1993) le fonti istitutive su base contrattuale collettiva prevedono la integrale destinazione ai fondi pensione degli accantonamenti annuali al TFR, po- 1051

14 36 CAPITOLO :17 Pagina FONDI DI PREVIDENZA COMPLMENTARE ASPETTI GENERALI steriori alla iscrizione del lavoratore ai fondi medesimi, nonché le quote di contributo a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Il servizio di raccolta e gestione dei contributi e di erogazione delle prestazioni può essere affidato ad Enti gestori di forme previdenziali obbligatorie, ad imprese assicurative, a società di gestione di fondi comuni di investimento. L INPS, da parte sua, ha redatto un regolamento per la fornitura di detti servizi Trattamento contributivo e fiscale delle somme versate ai fondi Aspetti previdenziali. Ai fini contributivi, i premi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari nonché i contributi, diversi dalle quote TFR destinate ai medesimi fini, versati dal datore di lavoro alle medesime forme pensionistiche complementari sono escluse dalla contribuzione ordinaria (senza limiti di importo) ma assoggettate ad un contributo di solidarietà nella misura del 10% (v. par ). Trattamento fiscale. Il finanziamento delle forme di previdenza complementare avviene mediante il versamento di contributi alle stesse. Per i lavoratori dipendenti e per i titolari di rapporti di collaborazione il finanziamento può essere effettuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente. Inoltre i lavoratori dipendenti possono alimentare la propria posizione previdenziale mediante il conferimento alla forma previdenziale del TFR maturando. E previsto anche che il lavoratore dipendente possa finanziare, con versamento di contributi, non solo la propria posizione previdenziale, ma anche quella dei soggetti fiscalmente a carico. L art. 8, c. 2, D.Lgs. 252/2005, nel ribadire la libertà riservata a tutti i lavoratori di determinare l entità della contribuzione, stabilisce che per il lavoratore dipendente che aderisce ai Fondi le modalità e la misura minima a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso può essere fissata dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali. In via generale la misura della contribuzione può essere stabilita in cifra fissa oppure: per i lavoratori dipendenti, in percentuale della retribuzione assunta a base del TFR o di elementi particolari della retribuzione stessa; per i soci lavoratori di società cooperative, in base ad elementi connessi alla tipologia del rapporto di lavoro che il socio intrattiene con la cooperativa. In materia di deducibilità dal reddito complessivo dei contributi, l art. 10, c. 1, lett. e-bis) del TUIR dispone che essa compete per i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall art. 8 del medesimo decreto. Le condizioni e i limiti di deducibilità ivi previsti sono applicabili, pertanto, a tutti i contribuenti, compresi coloro che producono redditi diversi da quelli di lavoro e a coloro che, ai sensi del comma 11, dello stesso art. 8 del decreto, hanno scelto di proseguire volontariamente il versamento dei contributi oltre l età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza. Il comma 4 del richiamato art. 8 stabilisce che le somme versate dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontariamente sia in base a contratti o 1052

15 36 CAPITOLO :17 Pagina 1053 RIFORMA DEL REGIME PENSIONISTICO 365 accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a Euro 5.164,57. Il suddetto limite di deducibilità dei contributi è l unico previsto, mentre la previgente normativa, accanto al citato limite assoluto, prevedeva un ulteriore limite percentuale (12%) commisurato al reddito complessivo. È stato inoltre eliminato l ulteriore limite riguardante la commisurazione dei contributi deducibili al doppio della quota di TFR destinata alle forme pensionistiche collettive. Ai fini del computo del predetto limite di Euro 5.164,57 si deve tener conto di tutti i versamenti che affluiscono alla forme pensionistiche, collettive e individuali, comprendendo anche le quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all art. 105, c. 1, TUIR, ossia gli accantonamenti a fondi interni istituiti ai sensi dell art c.c., se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti. La condizione per fruire della maggiorazione transitoria del tetto di deducibilità da parte di vecchi iscritti a vecchi Fondi (ad esempio: PREVINDAI), che non abbiano riscattato la posizione ante 28 aprile 1993, è il rilascio da parte dei Fondi pensione di dichiarazione attestante: la qualifica di vecchio iscritto a vecchio Fondo; i contributi effettivamente versati nel 1999 relativamente ad una annualità (12 mesi) di iscrizione al Fondo stesso. Nel caso di dipendenti «nuovi iscritti» valgono le regole generali sopra esposte (12% reddito lordo fino a 5.164,56). Per i lavoratori dipendenti iscritti presso le gestioni pensionistiche anteriormente il 28 aprile 1993 la deduzione risulta subordinata alla destinazione di una quota del TFR pari al 50% dei contributi versati dal lavoratore e/o dal datore di lavoro; alternativamente, per coloro che hanno un anzianità di iscrizione successiva a tale data, si destina l intera quota del TFR al fondo (art. 8, c. 3, D.Lgs. 124/1993). La Circ. Min. fin. 20 marzo 2001, n. 29 ha ribadito, sia per i vecchi che per i nuovi iscritti a Fondi ammessi al regime transitorio di cui all art. 8-bis D.Lgs. 124/1993 (ad esempio, Fondo Mario Negri), il regime di esclusione dal reddito imponibile di lavoro dipendente, senza limite di importo, sino alla fine del periodo transitorio, fissato nel termine di 8 anni dalla data di emanazione del decreto di autorizzazione all esercizio dell attività da parte del Ministero del lavoro. La suddetta circolare ha confermato la possibilità di fruire della deducibilità fiscale della contribuzione versata a Fondi pensione (quota a carico dipendente più quota a carico datore di lavoro), nei limiti di importo previsti dall art. 10, c. 1, lett. e-bis), già in sede di applicazione delle ritenute mensili da parte del datore di lavoro/sostituto d imposta applicando la deduzione senza i limiti di cui sopra in relazione ai fondi di cui al paragrafo precedente (ad esempio Mario Negri) Riforma del regime pensionistico Prima di affrontare l argomento della previdenza complementare è necessario ricordare quali sono state, nel tempo, le modifiche del regime pensionistico che hanno determinato e determineranno le scelte che i lavoratori dipendenti del settore privato dovranno effettuare entro il 30 giugno 2007, se assunti entro il 31 di- 1053

16 36 CAPITOLO :17 Pagina RIFORMA DEL REGIME PENSIONISTICO cembre 2006 o entro sei mesi, dalla data di assunzione, per quelli assunti dopo il 31 dicembre Il 28 luglio 2004 è stata approvata la legge delega sulla riforma delle pensioni. La maggior parte delle novità introdotte dalla riforma saranno operative dal Pensioni di anzianità Fino al 2007 resteranno in vigore le norme attuali. Pertanto i lavoratori che matureranno, entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e contribuzione, attualmente richiesti, potranno accedere alla pensione secondo le quattro finestre previste, senza che abbia alcun rilievo la nuova disciplina. A decorrere dal 2008 i lavoratori dipendenti potranno andare in pensione con 35 anni di contributi e 60 anni di età; i lavoratori autonomi con 35 anni di contributi e 61 anni di età. Per tutti è prevista la possibilità di andare in pensione con 40 anni di contributi a prescindere dall età. Dal 2010 i requisiti diventeranno per i lavoratori dipendenti e per quelli autonomi (oppure 40 anni di contributi). Dal 2014, oltre i 35 anni di contributi, serviranno 62 anni di età per i dipendenti e 63 per gli autonomi (oppure 40 anni di contributi). Le donne avranno la possibilità di andare in pensione, anche dopo il 2008, con i requisiti previsti dalla normativa attualmente in vigore ( ), ma la pensione sarà integralmente calcolata con il sistema contributivo. Dal 2008 le finestre di uscita saranno ridotte da quattro a due (1 gennaio e 1 luglio). Pensioni di vecchiaia Per le pensioni liquidate con il sistema retributivo non cambia nulla. Dal 2008 per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo l età pensionabile sarà elevata da 57 a 65 anni di età per gli uomini e 60 anni per le donne (in alternativa si potrà andare in pensione con il solo requisito contributivo di 40 anni). Il processo di riforma si è reso necessario per contenere la spesa pensionistica al fine di garantirne la sostenibilità. La riforma rappresenta una evoluzione nella storia della previdenza italiana basandosi su due pilastri: il primo rappresentato dalla previdenza obbligatoria (erogata da INPS, INPDAP, Casse Professionali ecc.); il secondo è rappresentato dalla previdenza complementare per l erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio per assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale. Infatti per i soggetti, entrati nel mondo del lavoro, dopo il 1 gennaio 1996 o con pochi anni di servizio, a quella data la pensione pubblica sarà notevolmente inferiore all ultimo stipendio percepito. Per attenuare tali effetti, la riforma ha previsto la possibilità di aderire alle forme pensionistiche complementari per affiancare alla pensione obbligatoria una pensione aggiuntiva volta al sostegno del tenore di vita nell età anziana. Lo stato favorisce tale scelta prevedendo per chi si iscrive ad una forma pensionistica complementare, particolari vantaggi fiscali non altrimenti ottenibili scegliendo altre forme di investimento del risparmio. Al fine di consentire la formazione di una pensione complementare di importo più significativo, il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 prevede che i lavoratori dipendenti possono scegliere di destinare alle forme pensionistiche complementari il proprio TFR. Tali disposizioni dovevano entrare in vigore il 1 gennaio L art. 1, c. 749, legge 296/2006 ne ha anticipato l entrata in vigore al 1 gennaio

17 36 CAPITOLO :17 Pagina 1055 RIFORMA DEL REGIME PENSIONISTICO TFR e Previdenza Complementare. Per una più chiara comprensione della disciplina si possono individuare tre grandi aree tematiche: regole generali, tipologie dei fondi pensione, tfr e investimento; i lavoratori dipendenti e il percorso decisionale scelte operative e comunicazioni; l accantonamento e le prestazioni. Regole generali Come precedentemente detto la riforma della previdenza complementare è entrata in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2007 con l approvazione della Legge finanziaria per l anno Per il lavoratore dipendente, quindi, è giunto il momento di effettuare una scelta (entro il 30 giugno 2007) circa la destinazione del proprio TFR maturando dal 1 gennaio Tale scelta da comunicarsi al proprio datore di lavoro, tramite apposita modulistica (v. all e 36.5) si può così riassumere: la scelta di aderire o non aderire a un Fondo Pensione è volontaria e personale; ai dipendenti che intendono aderire si aprono diverse possibilità di scelta tra forme pensionistiche collettive o individuali. Tra le forme collettive rientrano i Fondi pensione negoziali (o chiusi), i Fondi aperti ad adesione collettiva e i Fondi preesistenti (istituiti prima del 15 novembre 1992). Tra le forme individuali rientrano i fondi aperti di adesione individuale e i contratti di assicurazione sulla vita. Si ritiene utile fornire brevi cenni sulle varie tipologie di Fondi: Fondi chiusi Fondi aperti Fondi preesistenti I fondi pensione negoziali traggono origine da contratti collettivi o negoziali o regolamenti aziendali che individuano i soggetti ai quali rivolgersi sulla base dell appartenenza a un determinato comparto o territorio. L impiego dei contributi viene affidata ad un gestore (banca, sim, compagnia di assicurazione, società di gestione del risparmio), le risorse sono depositate presso la banca e il trattamento pensionistico verrà erogato da una compagnia di assicurazione o direttamente dal fondo. Istituiti da banche, sim, compagnie di assicurazione e società di gestione del risparmio. L adesione ai fondi aperti può avvenire in forma individuale o collettiva. Nel caso di adesione in forma individuale i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, invece di decidere di istituire una pensione negoziale, stipulano un accordo per l adesione collettiva a uno o più fondi aperti. La gestione finanziaria è solitamente curata dalla società stessa che ha istituito il fondo aperto, mentre la banca depositaria deve essere un soggetto esterno. Forme pensionistiche complementari già istituite alla data del 15 novembre L adesione dei lavoratori avviene su base collettiva e l ambito dei destinatari è individuato dagli accordi aziendali o interaziendali. Dal 1 gennaio 2007 il lavoratore dipendente dovrà decidere di destinare il proprio T.F.R. maturando dalla medesima data, con formale comunicazione al datore di lavoro, tra le seguenti due opzioni: 1055

18 36 CAPITOLO :17 Pagina RIFORMA DEL REGIME PENSIONISTICO Fondi pensione Mantenimento presso il proprio datore di lavoro Una volta effettuata la scelta, irrevocabile, di destinazione del proprio TFR al fondo pensione il lavoratore potrà decidere di contribuire con ulteriori versamenti contributivi, sia a proprio carico che a carico del datore di lavoro (se previsto da accordi o contratti collettivi). Il trasferimento da un fondo pensione all altro è possibile ricorrendo determinate condizioni: cambio dell attività lavorativa, o volontariamente da parte dell iscritto dopo due anni di permanenza al fondo. Il dipendente può mantenere il proprio TFR presso il proprio datore di lavoro e potrà decidere di aderire al fondi pensione in un momento successivo. Gli importi versati ai fondi da parte dei lavoratori dipendenti saranno investiti da gestori specializzati in strumenti finanziari seguendo le indicazioni delle forme pensionistiche e produrranno, nel tempo, rendimenti variabili legati alle scelte di gestione e all andamento dei mercati. Alcune forme pensionistiche prevedono una unica politica di investimento valevole per tutti gli aderenti (fondo monocomparto). Altre forme prevedono la differenziazione su più linee di investimento (fondi pluricomparto). Dipendenti e percorso decisionale Occorre distinguere due diverse ipotesi: lavoratore dipendente, iscritto per la prima volta, alla previdenza obbligatoria, dal 29 aprile 1993; lavoratore dipendente, iscritto, per la prima volta, alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile Iscritto per la prima volta dal 29 aprile 1993 Scelta esplicita (esprime la sua volontà) Entro il 30 giugno 2007 o entro sei mesi dalla data di assunzione se successiva al 1 gennaio 2007 A) Conferire il TFR maturando alla forma di previdenza complementare da lui scelta; B) Mantenere il TFR maturando presso il datore di lavoro. In tal caso, per i lavoratori di aziende con almeno 50 dipendenti, l intero TFR è trasferito ad apposito fondo gestito dall INPS. Iscritto per la prima volta dal 29 aprile 1993 Scelta tacita (non esprime alcuna volontà) Entro il 30 giugno 2007 o entro sei mesi dalla data di assunzione se successiva al 1 gennaio 2007 Il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando del dipendente: A) a forma pensionistica collettiva (fondo negoziale o fondo aperto con adesione collettiva, prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo diverso accordo aziendale; b) In caso di più forme (segue) 1056

19 36 CAPITOLO :17 Pagina 1057 RIFORMA DEL REGIME PENSIONISTICO 365 (segue) pensionistiche collettive applicabili: a quella con il maggior numero di adesioni di lavoratori dell azienda,. Nel caso che non siano applicabili le due casistiche precedenti il TFR verrà versato a forma pensionistica istituita presso L INPS. Iscritto per la prima volta prima del 29 aprile 1993 E al 1 gennaio 2007 iscritto a forme pensionistiche complementari Scelta esplicita (esprime la volontà) Entro il 30 giugno 2007 o entro sei mesi dalla data di nuova assunzione se successiva al 1 gennaio 2007 A) Mantenere il residuo TFR maturando presso il datore di lavoro. In tal caso per i lavoratori di aziende con almeno 50 dipendenti, il TFR residuo è trasferito ad apposito Fondo gestito dall INPS. B) Conferire il residuo TFR maturando alla forma complementare collettiva alla quale già aderisce. Iscritto per la prima volta prima del 29 aprile 1993 E al 1 gennaio 2007 non iscritto a forme pensionistiche complementari Scelta tacita (non esprime alcuna volontà) Entro il 30 giugno 2007 o entro sei mesi dalla data di nuova assunzione se successiva al 1 gennaio 2007 Il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando del dipendente alla forma complementare collettiva alla quale già aderisce. Iscritto per la prima volta prima del 29 aprile 1993 E al 1 gennaio 2007 non iscritto a forme pensionistiche complementari Scelta esplicita (esprime la volontà) Entro il 30 giugno 2007 o entro sei mesi dalla data di nuova assunzione se successiva al 1 gennaio 2007 A) Mantenere il TFR maturando presso il datore di lavoro. In tal caso per i lavoratori di aziende con almeno 50 dipendenti, il TFR residuo è trasferito ad apposito Fondo gestito dall INPS. B) Conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare, nella misura fissata dagli accordi o contratti collettivi. Se gli accordi o i contratti collettivi non prevedono il versamento del TFR, in misura non inferiore al 50% Iscritto per la prima volta prima del 29 aprile 1993 E al 1 gennaio Scelta tacita (non esprime alcuna volontà) Entro il 30 giugno 2007 o entro sei mesi dalla data di nuova assunzione Il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando del dipendente: A) a forma pensionistica (segue) 1057

20 36 CAPITOLO :17 Pagina RIFORMA DEL REGIME PENSIONISTICO (segue) 2007 non iscritto a forme pensionistiche complementari se successiva al 1 gennaio 2007 collettiva (fondo negoziale o fondo aperto con adesione collettiva, prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo diverso accordo aziendale; B) In caso di più forme pensionistiche collettive applicabili: a quella con il maggior numero di adesioni di lavoratori dell azienda,. Nel caso che non siano applicabili le due casistiche precedenti il TFR verrà versato a forma pensionistica istituita presso l INPS. Vedi mod. TFR 1 e TFR 2, allegati 36.4 e 36.5, da utilizzare per la scelta della destinazione del TFR maturando da consegnare al proprio datore di lavoro. L accantonamento e le prestazioni Dopo aver analizzato il percorso del TFR maturando in base alle scelte del dipendente, passiamo ora ad analizzare come le somme versate ai Fondi e gli eventuali contributi aggiuntivi si tramuteranno in prestazioni: Accantonamento a fondi pensione I versamenti effettuati a: Fondi Pensione; Fondi pensione previsti da contratti collettivo o individuato con accordo aziendale; Fondo pensione al quale hanno aderito il maggior numero dei lavoratori dell azienda. Prestazioni Rendita Si ottiene una rendita dopo almeno cinque anni di iscrizione al Fondo pensione e al raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione obbligatoria: dal 2008 avere 60 anni di età e 35 anni di contributi o 40 anni di contributi senza limite di età; oppure 65 anni di età per gli uomini e 60 per le donne e 20 anni di contributi per la pensione di vecchiaia retributiva. La misura della pensione complementare dipenderà dalle scelte statutarie e contrattuali di ciascun fondo pensione. Nella conversione del montante individuale contributivo in rendita vitalizia si terrà conto di diversi parametri (tabelle demografiche di mortalità, tasso tecnico d interesse, commissioni assicurative per la corresponsione della rendita). Rendita e capitale Al raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione obbligatoria, l aderente può decidere di ottenere dal fondo pensione una parte in capitale (massimo 50% del maturato) e una parte in rendita. Anticipazioni Prima del raggiungimento dei requisiti per la pensione complementare è possibile avere in qualsiasi momento fino al 75% del maturato per sostenere spese sanitarie per sé, per il coniuge e per i figli. Oppure dopo 8 anni di iscrizione si può avere fino al 75% del maturato per l acquisto e la (segue) 1058

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